CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA
CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA
POLIZZA DI
TUTELA LEGALE
CAPITOLATO SPECIALE
DECORRENZA : ORE 24:00 DEL 31.12.2012
SCADENZA : ORE 24:00 DEL 31.12.2015
LOTTO 4
INDICE
DEFINIZIONI |
CONDIZIONI NORMATIVE |
ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO |
ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI |
ART. 1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE |
ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO |
ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO |
ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO |
ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO |
ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO |
ART. 1.10 ONERI FISCALI |
ART. 1.11 FORO COMPETENTE |
ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL’ASSICURATO |
ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE |
ART. 1.14 PREVALENZA |
ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO |
ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO |
ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI |
ART. 1.18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 1.19 CLAUSOLA BROKER |
CONDIZIONI DI GARANZIA |
ART. 2.1 MASSIMALE |
ART. 2.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE |
ART. 2.3 GARANZIE |
ART. 2.4 ESCLUSIONI |
ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA |
ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE |
ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE |
DEFINIZIONI
CONTRAENTE | il soggetto che stipula l'assicurazione |
ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
SOCIETÀ | l'Impresa che presta l'assicurazione |
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO | il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione. |
CONDIZIONI NORMATIVE
ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo.
ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C..
ART. 1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.1
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (“non modificabile”)
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO (“non modificabile”)
Il presente contratto avrà la durata di anni tre con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2015.
In contratto è soggetto a frazionamento annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.
Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.
ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO (“non modificabile”)
Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:
a) nel caso in cui l’Ente Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto indicata all’art. 1.6 che precede;
b) nel caso in cui l’Ente Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Per le rate successive alla prima, compreso l’eventuale periodo di proroga di 120 gg. di cui all’art. 1.6 che precede, è definito un periodo di mora di 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.
ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Si assicurano:
PARTITA 1 - PRESIDENTE
PARTITA 2
- AMMINISTRATORI (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 26 persone)
PARTITA 3
- DIRIGENTI (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 4 persone)
PARTITA 0
- XXXXXXXXXX, (xx premio viene computato convenzionalmente su un numero di 9 persone)
PARTITA 5
- DIP. DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 43 persone)
ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO (“non modificabile”)
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio di cui all’articolo 1.8 “Persone assicurate e determinazione del premio” della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.
A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e
la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
ART. 1.10 ONERI FISCALI
Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato.
ART. 1.11 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.
ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.
ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.
ART. 1.14 PREVALENZA
Le norme contenute nella presente polizza e nel Capitolato Generale d'Oneri derogano e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO (“non modificabile”)
A richiesta del contraente l’Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.
ART. 1.17 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
ART. 1.18 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.
Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l’Ente Contraente, avuta notizia dell’inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 1.19 CLAUSOLA BROKER (“non modificabile”)
La Camera di Commercio di Pescara dichiara di essere assistita dalla Società MEDIASS GPA
S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.
Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Mediass GPA S.p.A. e in particolare:
a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché‚ questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
b) Il Broker si assume l’onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto;
c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite del Broker, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al Broker e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall’art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. Il Broker si dichiara
debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza il Broker comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell’appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all’art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, il Broker, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte del Broker, e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.
h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
i) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
j) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia/Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
CONDIZIONI DI GARANZIA
ART. 2.1 MASSIMALE
Le garanzie di polizza vengono prestate sino alla somma di € 50.000,00 per caso assicurativo senza limite annuo.
ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce il pagamento di tutte le spese, fino alla concorrenza del massimale di garanzia convenuto, di consulenza, perizia, assistenza, patrocinio e difesa, giudiziali e stragiudiziali (comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza), per fatti o atti direttamente connessi o attribuiti nell’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, relativamente all'attività prestata presso la Camera di Commercio di Pescara, dalle persone indicate all’Art.1.8 (Persone Assicurate e determinazione del premio) delle Condizioni Normative del presente contratto.
ART. 2.3 GARANZIE
La garanzia è operante per le spese rese necessarie per:
a) ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato, nell'esercizio della sua attività, alla persona o alle cose per fatto colposo di terzi;
b) le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) le violazioni alla Legge nr. 196/2003, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante;
Relativamente al punto b) ed al punto c), gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
L’operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2.insussistenza di conflitto d’interessi con l’Ente di appartenenza; 3.necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.
d) proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
A parziale deroga di quanto disposto all’art. 2.5 – Xxxxxx e termine della garanzia - si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai commi b),c),d) del presente art.2.3, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
Sempre con riferimento ai commi b),c),d) del presente art. 2.3, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto e si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall’ente assicurato;
La garanzia è inoltre operante relativamente alle spese rese necessarie per:
Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.
Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza tempestivamente, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all’Art. 2.5 delle presenti Condizioni Generali di assicurazione.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell’Art. 2.4 - Esclusioni lettera “b”.
e) resistere ad azioni risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove ai sensi dell’art. 1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore della Responsabilità Civile. L’intervento della società è comunque subordinato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile;
f) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti d’ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente.
Gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l’azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
L’operatività della copertura è subordinata alla contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
1.sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
2.insussistenza di conflitto d’interessi con l’ente di appartenenza; 3.necessità per il contraente di tutelare i propri interessi o diritti.
ART. 2.4 ESCLUSIONI
Le garanzie della presente polizza non sono operanti quando la controversia:
a) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
b) l’ambito fiscale ed amministrativo salvo quanto previsto in garanzia dalle condizioni di polizza;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
l) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
n) per fatti dolosi delle persone assicurate.
ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa viene prestata per le procedure legali che hanno inizio durante il periodo di efficacia del contratto, nelle quali sono coinvolti gli Assicurati, a condizione che tali procedure siano conseguenza di comportamenti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto del contratto stesso, fermo restando che i comportamenti di cui sopra siano sconosciuti all’Assicurato ed al Contraente all’atto della stipula del contratto.
La garanzia è altresì operante nei successivi 2 anni dalla scadenza del presente contratto, anche nel caso in cui, all’insorgenza del procedimento legale, l’Assicurato risulti aver cessato le proprie funzioni presso l’Ente.
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nei territori della U.E.
Per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino
ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di propria fiducia nell’ambito territoriale della Corte d'Appello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente.
Sono a carico della Società, onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di perizie e testimoniali, spese di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato, nonché tutte le spese avversarie.
La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.
La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno
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Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.
LA COMPAGNIA | IL CONTRAENTE |
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