REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SASSUOLO
Rep. n.
del
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI SASSUOLO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022 –
2022/2023 – 2023/2024 - CIG
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno _ ( ) del mese di in Sassuolo nella residenza municipale - avanti a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale dell’intestato Comune, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. c), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, sono comparsi i sig.ri:
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a il , C.F
che agisce nel presente atto in qualità di Direttore del Settore I Servizi alla Persona, la quale interviene nel presente atto nell’interesse e in rappresentanza del Comune di Sassuolo, codice fiscale 00235880366, ai sensi dell'art. 42, dello Statuto Comunale,
ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e del decreto sindacale protocollo n. 35817 del 27.09.2019, di seguito denominato nel presente atto semplicemente “Comune” ”;
il sig. nato a Modena il , C.F. , il quale
agisce e stipula il presente contratto in qualità di della ditta
_con sede in , via , P.IVA in forza
di procura Rep n. _del conservata in atti, di seguito
denominata “appaltatore”;
PREMESSO CHE:
a) Nel programma biennale di acquisizione di forniture e servizi 2020/2022, approvato dal Comune di Sassuolo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, è prevista l’acquisizione dei servizi di progettazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassuolo per un importo complessivo presunto di euro ;
b) con atto Rep. N. 56 del 16/04/2014 è stata costituita l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
c) con convenzione repertorio dell’Unione n. 178 del 13.07.2017 il Comune di Sassuolo, tra gli altri, ha conferito all’Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (d’ora in poi, nel presente contratto anche “Codice”) ; -
d) con determina a contrarre del Comune di Sassuolo n. _del sono approvati il capitolato speciale e gli altri atti di gara, trasmessi alla Centrale Unica di Committenza in data per l’indizione della relativa gara;
e) con atto determinativo della Centrale Unica di Committenza n. _del
è stata indetta, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, una procedura aperta, di cui agli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D. Lgs.50/2016, per un importo complessivo stimato
dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga, di € ,
XXX xxxxxxx, di cui € , (IVA esclusa), a base di gara, oltre oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €_ _;
- espletata la procedura di gara, con atto determinativo della Centrale Unica di committenza, n. del l’appalto è stato aggiudicato alla ditta ., con sede in via , CF e PIVA per un importo di € oltre oneri per la sicurezza, pari a €
_per un importo complessivo di € _IVA esclusa;
- che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva come comunicato dalla Centrale di Committenza con lettera prot. del ;
- che con determina n del si prendeva atto delle risultanze di gara della Centrale Unica di Committenza, acquisendo il relativo CIG derivato, e assumendo i relativi impegni di spesa;
- che con verbale di consegna prot. n _, il servizio in oggetto veniva consegnato in via d’urgenza a far data dal _;
VISTO, altresì, il vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" qui espressamente richiamato in tutte le parti compatibili con il presente documento;
CONSIDERATO quanto sopra richiamato e premesso a far parte integrante e sostanziale del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse nonché tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
Il Committente affida in appalto, alle condizioni previste dal presente contratto, all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta di eseguire, la progettazione e gestione dei servizi educativi della prima infanzia del Comune di Sassuolo, ed in particolare:
1. la progettazione e gestione completa del nido d’infanzia S-.Xxxxxxxx situato a Sassuolo in Xxx Xxxxx 00 per un numero massino di 45 posti bambino (elevabile del 15% così come previsto dalla Direttiva della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1564/2017); Per “gestione completa “ si intende la gestione del servizio (con esclusione dei servizi di fornitura e preparazione pasti e merende e prolungamento orario), compreso il personale dei servizi generali, la fornitura del materiale di consumo e pulizia, la distribuzione dei pasti e attività accessorie e del materiale didattico necessari per l’attività, la custodia dell’immobile, ivi inclusi i locali di cucina del Nido d'Infanzia ”X. Xxxxxxxx”.
2. la progettazione e la realizzazione del Servizio Spazio Bambini ubicato
presso il servizio educativo Parco in Xxx Xxxxxx 00-Xxxxxxxx, per un numero massimo di 16 posti bambino come previsto all’art. 1 del capitolato speciale, secondo le specifiche riportate nel medesimo Capitolato;
3. la progettazione e la realizzazione del servizio Centro per bambini e
famiglie “La Trottola 1”, ubicato presso il servizio educativo San Carlo in Xxx Xxx Xxxxx 00 - Xxxxxxxx, per un numero massimo di 45 posti bambino.
4. la progettazione e realizzazione del servizio di prolungamento orario dalle ore 15.30 presso i Nidi d’infanzia Parco e X.Xxxxxxxx;
5. l’organizzazione e gestione dei servizi generali presso le strutture San Carlo e Parco e la fornitura del materiale di consumo e pulizia, come previsto dall’art. 12 del Capitolato d’oneri;
6. Servizi a supporto e sostegno delle attività educative presso i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sassuolo, secondo le tipologie di seguito indicate:
6.1- servizio educativo (n. 6 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 7,30-16,15), anche mediante personale atelierista, psicomotricista, ecc);
6.2- servizi generali (n. 7 ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30-18,30;
I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.
Art. 3 – Durata e termini di esecuzione
1. Il contratto ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 25.08.2021 al 24.08.2024. Alla scadenza del contratto, il Comune potrà rinnovare il contratto, fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni, alle stesse condizioni normative ed economiche, previo assenso all’Appaltatore; la suddetta facoltà del Comune non costituisce alcun diritto per l’Appaltatore. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà
almeno 90 giorni prima del termine finale del presente contratto e dovrà essere seguita da accettazione scritta dell’appaltatore.
2. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune di Sassuolo non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi di cui trattasi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l’appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi oltre la scadenza contrattuale.
Come previsto dall’art. 18 del capitolato d’oneri, le parti provvederanno a sottoscrivere un verbale di consegna contenente l’elenco dei locali e degli arredi e del relativo stato d’uso.
Art. 4 – Condizioni generali, oneri e compiti a carico dell'appaltatore
1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al medesimo contratto, al capitolato e relativi allegati, all’offerta tecnica e a tutti i documenti di gara; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.
2. I servizi di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti, oltre che nella documentazione di gara:
a) al capitolato prestazionale e relativi allegati;
b) all’offerta economica presentata dall’appaltatore;
c) all’offerta tecnica presentata dall’appaltatore;
d) DUVRI
I documenti sopra elencati, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune. Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle previste dall’appalto; tra le altre, per le parti applicabili:
a) il D. Lgs. 18-4-2016 n. 50 e s.m.i.;
b) il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, se e in quanto applicabile e per quanto vigente;
c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
e) il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo, per quanto applicabile, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 27/12/2013, e successivi aggiornamenti, disponibile sul sito web del Comune di Sassuolo nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto- sezione “Disposizioni generali – atti generali” al quale dovrà attenersi il personale assegnato ai servizi dalla ditta appaltatrice.
Costituisce pertanto causa di risoluzione del contratto la violazione degli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62;
f) tutte le normative specifiche di settore ed in particolare quelle richiamate nel Capitolato d’oneri.
4. L’Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell’esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d’arte dei servizi stessi e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.
5. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore
nel corso della durata del contratto.
6. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato in particolare all’art. 32 “Obblighi ed oneri dell’appaltatore” e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune;
7. La ditta assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l’interruzione o la sospensione.
8. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e il Comune.
Art. 5 - Oneri a carico del Comune
Si applica in materia quanto previsto nel capitolato prestazionale d’appalto.
Art. 6– Importo e corrispettivi
L’importo stimato di contratto per il pieno e perfetto adempimento è pari a:
a) Euro per i servizi;
b) Euro , per IVA se ed in quanto dovuta; così per complessivi Euro , IVA inclusa.
Come previsto all’art. 49 del Capitolato, il contratto è stipulato a misura, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
Il corrispettivo è determinato applicando i prezzi unitari posti a base di
gara, previa applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, per le unità di misura.
Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull’appaltatore a qualunque titolo.
Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto sono soggetti a rischi d’interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l’eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a Euro (per i tre anni di contratto). Art. 7 - Pagamenti
1. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in rate mensili posticipate, distinte per ciascun servizio affidato di cui all’art. 1 del capitolato, con la specifica indicazione delle sedi presso le quali il servizio p stato espletato. La ditta aggiudicataria provvederà all’emissione della fattura solo a seguito della comunicazione di intervenuta verifica di conformità dei servizi prestati, trasmessa dall’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall’effettuazione degli stessi.
2. Le parti concordano che ciascun pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte del Comune.
3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.
5. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.
6. Ai sensi dei commi dal 986 al 989 della L. 205/2017 i pagamenti di importo netto pari o superiore ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) sono subordinati all’avvenuto accertamento – tramite Agenzia delle Entrate riscossione – dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’appaltatore di una o più cartelle esattoriali.
6. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, il presente contratto è identificato con il codice identificativo di gara derivato (CIG) n. .
3. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23- 06-2014 n.89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.
4. Ai sensi della normativa sopracitata:
a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio
delle fatture in formato elettronico.
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara CIG derivato.
c) la stazione appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato.
5. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura è: BQ4EDG.
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
Art. 9 - Modifiche del contratto
Ai sensi dell’art. 43 del Capitolato, l’esecutore non può apportare variazioni o modifiche al contratto se non disposte dal direttore dell’esecuzione.
Possono essere ammesse variazioni al contratto nei casi previsti all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e nella documentazione di gara.
Il Comune si riserva, per intervenute esigenze e/o per complessive ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di chiedere all'appaltatore una variazione, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni, variazioni che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni come disciplinato nel
capitolato d’oneri.
Art. 10- Cessione e subappalto
1. E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Sassuolo e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. Per il subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro il limite del 30% dell’importo contrattuale per ciò che riguarda i SOLI servizi ausiliari (es. servizio pulizia e sanificazione, servizi di manutenzione, ecc). Art. 11 – Controlli
1. Il Comune attiverà autonomamente tutti i meccanismi di controllo di qualità dei servizi gestiti dalla ditta che riterrà opportuni, utilizzando proprio personale addetto del Servizio Istruzione e, in caso di necessità, anche del Servizio Coordinamento 0/6. attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall’Amministrazione nella figura del responsabile del servizio istruzione, che allo scopo potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei alla stazione appaltante.
2. L’appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l’appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, la stazione appaltante procederà, a secondo della gravità, all’applicazione di penali o alla rescissione del contratto.
Art. 12 - Verifica di conformità e certificato di conformità finale
L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di
esecuzione e da una verifica finale con le modalità previste rispettivamente negli artt.38 e 44 del capitolato prestazionale. La verifica viene effettuata Responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione del contratto, suo delegato, ai sensi dell’Art. 101 e 102 del D.Lgs.n.50/2016
Art.13 – Codice di Comportamento Dipendenti e Collaboratori
1. Il personale, i soci ed i collaboratori dell’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sassuolo, approvato con Deliberazione di Giunta n. , disponibile sul sito web del Comune di Sassuolo nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Disposizioni generali – atti generali, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell’art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo.
2. La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Art. 14 - Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, cauzione definitiva di Euro pari al % dell’importo contrattuale a mezzo di polizza fidejussoria n. , emessa da _, filiale di , con scadenza al
Il suddetto importo tiene conto della riduzione del 50%, essendo
l’appaltatore in possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO
9001:2015 Certificato n. del _
(Eventuale) riduzione del 20% essendo l’appaltatore in possesso di
certificazione di qualità della serie n. del );
_Certificato
2. La stazione appaltante ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’appaltatore o di applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
3. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
4. Il mancato reintegro della cauzione costituisce causa risolutiva espressa.
Art.15 – Responsabilità dell’appaltatore - Coperture assicurative
1. È a carico dell’appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente contratto.
2. La stazione appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei alla stazione stessa, ivi compresi gli utenti del servizio.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
4. L’appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della stazione appaltante che di terzi, nell’esecuzione della prestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.
5. Come previsto dall’art. 33 del capitolato, l’appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative:
a. a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), polizza stipulata con in data _
b. a copertura degli infortuni che possono derivare ai frequentanti i servizi gestiti, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti polizza n. polizza stipulata con in data _
6. L’appaltatore dichiara che le polizze sopra indicate sono esclusive per la copertura dei servizi oggetto del presente appalto.
7. Restano ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.
8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
Art. 16 - Recesso
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei servizi prestati, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Art. 17 - Penali
1. L’appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’appaltatore stesso. In tali casi, come previsto all’art. 46 del capitolato, saranno applicate le penali per le casistiche nello stesso indicate.
2. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione.
3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
4. Il pagamento della penale non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
Art. 18 – Risoluzione – clausola risolutiva espressa
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi o nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto nell’offerta tecnica.
2. Si richiama, oltre a quanto ordinariamente disciplinato dall’art. 1456 del Codice civile e dalla normativa vigente, tutto quanto prescritto nel Capitolato speciale all’art. 53 e seguenti. In tali casi la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.
Sarà addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare alla stazione appaltante dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
3. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui la stazione appaltante comunica all’appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della cauzione definitiva, fatto
salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 19 - Condizione risolutiva ai sensi della L. n. 135/2012 e del D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 della L. n. 135/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge n. 448 del 23/12/1999, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge n. 488 del 23/1999.
A norma dell’art. 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), l’Amministrazione appaltante ha diritto di recedere nel caso di accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite dall’Amministrazione.
Art 20- Fallimento
Si richiama in materia quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art.110.
Art. 21- Responsabili e referenti
1 Il Responsabile unico del Procedimento è individuato nella persona della
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore del I Settore “Servizi alla Persona” del Comune di Sassuolo;
2. Il direttore dell'esecuzione, viene nominato dall’Amministrazione nel responsabile del servizio istruzione, che allo scopo potrà avvalersi di altri soggetti, anche estranei alla stazione appaltante.
3. Referente per l’appalto individuato dall’Appaltatore è .
4 Il Comune e l’Appaltatore individuano ciascuno referenti operativi, comunicandone i nominativi alla controparte, all’avvio dell’attività.
Art. 22 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e l’appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto alla stazione appaltante: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
- quanto all’appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza
1. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa
autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L’appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente
contratto.
9. L’appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.
Art. 24 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, l’appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l’accordo riportato in calce al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’appaltatore è, pertanto, designato dal Comune di Sassuolo quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle parti e riportato in calce.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 25 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente contratto si
procederà ai sensi della Parte VI TITOLO I del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al foro di Modena. In caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l’Aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Se l’Aggiudicatario rifiuta, il Committente ha facoltà di affidare ad altri i servizi di cui abbisogna, nei modi di Xxxxx.
Art. 26 – Spese contrattuali, registrazione e imposta di bollo
Tutte le spese contrattuali (bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc.) dipendenti dal contratto stesso, sono a totale carico dell'appaltatore che dichiara di accettarle. Le parti chiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26.4.1986 n. 131, trattandosi di prestazione soggetta al regime IVA. Ai sensi del D.M.22/2/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.
Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod; il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
Art. 27 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia e alla documentazione di gara.
2. Nel presente contratto si intendono riportate tutte le condizioni
contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012, disponibili nella Sezione l’Amministrazione\Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali, che l’appaltatore è tenuto a rispettare.
Io sottoscritto Segretario generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. facciate, a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto compresi il capitolato d’oneri, l’offerta tecnica, e tutti gli elaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso la lettura. Il presente atto viene quindi sottoscritto dalle parti e da me Segretario in calce alla presente pagina in forma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente. Per il Comune di Sassuolo:
Il Direttore del Settore I Servizi alla Persona. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Per la ditta .:
il Procuratore __
Il Segretario Generale: Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxx Accettazione espressa di clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile l’appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli: 4. “Condizioni generali, oneri e compiti a carico dell’appaltatore”, 6. “Importo e corrispettivi”, 7. “Pagamenti”, 9. “ Modifiche del contratto”, 10. “ Cessione e subappalto”,
11. Controlli”, 15. “ Responsabilità dell’appaltatore , coperture assicurative”, 16. “Recesso”, 17. “Penali”, 18. “Risoluzione - Clausola risolutiva espressa”, 19.”Condizione risolutiva ai sensi della L. 135/2012 e del D.Lgs n 159/2011”, art. 25. “Controversie – Foro competente”, 27. “Rinvio”.
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente. Per il Comune di Sassuolo:
Il Direttore del Settore I Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Per la ditta .:
il Procuratore __
Il Segretario Generale: Xxxx.Xxxxxxxx Xxxxxxx