Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Udine n. 31 del 02.01.2015
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
CIG 6474615D4F TRA
- la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Trieste il 31.01.1967 e domiciliato per la carica presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS per brevità), con sede in xxx Xxxxxxxx, x. 000 x Xxxxx, che interviene nel presente atto, in nome e per conto l'EGAS, C.F./P. IVA 02801630308, in qualità di Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate;
E
Accettura (MT) il 21.07.1955,
- il Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a
Xxxxxx
X
,
Xxx Xxxxxx x. 00
domiciliato in interviene nel presente atto in
qualità di procuratore speciale della “GI GROUP SPA”, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0, C.F. /P.IVA 11629770154, come risulta dalla Procura Speciale Rep. N. 1459 Raccolta n. 892, Studio Notarile Grossi, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, notaio in Milano registrata a Milano 6 il 05.12.2013 al n. 27877 serie 1T rilasciata in copia conforme all'originale, che costituisce l'Allegato A al presente contratto.
PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 645 del 18.11.2015 è stata indetta una gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende sanitarie della
regione Friuli Venezia Giulia (ID15SER009.1), per la durata di 24 mesi, per una spesa presunta di € 8.500.000,00 oltre le opzioni contrattuali pari a € 6.800.000,00 (I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente le “Norme di partecipazione alla gara”, lo “Schema di contratto”, il “Capitolato Speciale”;
-
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. 251 del 20.05.2016 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs 163/2006, l'affidamento dell'accordo quadro di cui trattasi, all'operatore economico sopra citato, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 8.373.707,00 (euro ottomilionitrecentosettantatremilasettecentosette/00);
- che la GI GROUP SPA è stata sottoposta alle verifiche ai sensi del d.lgs 159/11;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione dell'Accordo quadro, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di GI GROUP SPA, Protocollo documento nº 2416681 del 27.02.2016, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro o previsti negli atti da questo richiamati, GI
GROUP SPA ha prestato, in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 5387.00.27.2799694369, rilasciata da SACE BT S.p.A. domiciliata in Roma (Italia), Xxxxxx Xxxx x. 0, per l'importo di € 418.685,35, emessa il 25.05.2016;
VISTI
- il Bando di gara, le “Norme di partecipazione alla gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia, CIG 6474615D4F”, lo “Schema di un accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia” e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente;
- il “Capitolato speciale per la gestione in outsourcing del servizio di logistica per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia”, contenuto nell'Allegato B al presente accordo quadro e i relativi chiarimenti (Allegato B1);
- l'offerta economica relativa alla gara a procedura aperta (ID15SER009.1) per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia, datata 20.01.2016, contenuta nell'Allegato C al presente accordo quadro;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 - Valore delle premesse
1. Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'EGAS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli acclusi Allegato A, Allegato B e Allegato C digitalmente controfirmati dalle parti.
Art. 2 (Oggetto)
Il presente atto disciplina la stipula di un accordo quadro per l'affidamento ad un unico operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - ID15SER009.1 occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia che all'occorrenza stipuleranno i relativi contratti derivato (come da fac simile allegato D)
I fabbisogni presunti relativi alle professioni sotto indicate nonchè le modalità di esecuzione del servizio e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.
Art. 3 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale)
L'importo complessivo massimo del servizio è valutato in presunti €
8.500.000 (I.V.A. esclusa). Il quadro economico dell'Accordo quadro potrà essere esteso fino ad un massimo del 30%. XXXX si riserva altresì qualora
se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera b.
art. 3 (Cauzione definitiva)
1. La cauzione definitiva prestata da Gi Group Spa resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.
2. In caso di inadempimenti contrattuali, EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.
art. 4 (Durata dell'Accordo quadro)
L'Accordo Quadro ha durata di 24 mesi a decorrere dal 15.07.2016. L'Accordo si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo previsto. La durata dei singoli contratti derivati da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale non potranno comunque eccedere la scadenza dell'Accordo Quadro.
In attesa della definizione di un nuovo Accordo, la Gi Group Spa sarà tenuta a continuare, qualora richiesto da EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.
L'EGAS potrà recedere anticipatamente dall'Accordo anche in forma parziale, qualora nei servizi delle Aziende intervengano trasformazioni di
natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
Art. 6 (Determinazione del prezzo)
Il margine d'impresa offerto, pari ad € 1,0142 si intende comprensivo di ogni onere accessorio (attività di ricerca, selezione e sostituzione dei lavoratori nei casi previsti dal capitolato, nonché la loro gestione amministrativa e disciplinare) anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.
Art. 7 (Revisione prezzi)
A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il moltiplicatore orario indicato in offerta, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l'aumento pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all'anno contrattuale precedente.
La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti
Art. 8 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'agenzia)
La Gi Group Spa dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel Capitolato, nel presente documento, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale.
Art. 9 (Risoluzione del contratto)
L'EGAS si riserva di procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c a risolvere l'Accordo Quadro, nonché di conseguenza i singoli Contratti Stipulati e ad assicurare direttamente, a spese dell'Agenzia inadempiente, la continuità del servizio, nei casi sotto riportati:
- irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi.
- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Accordo;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;
- gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'EGAS;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'EGAS in caso di proroga dell'Accordo quadro;
- cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per quanto applicabili;
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, per quanto applicabili.
L'accordo quadro, inoltre, potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a seguito di tre (3) provvedimenti formali per le penalità di cui all'art 8.
Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate da EGAS e/o dall'Azienda del SSR ai sensi dell'art 1453 e seguenti del Codice Civile.
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le
eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta.
Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L'esecuzione in danno non esimerà la Gi Group Spa da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Gi Group Spa senza giustificato motivo o giusta causa.
La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.
Art. 10 (Clausola penale)
Si rimanda comunque a quanto previsto dall'art. 8 Capitolato speciale. Art. 11 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)
Cessione del contratto. E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 116 del D. Lgs. 163/2006.
Cessione del credito. La cessione del credito è regolata dall'art.117 D. Lgs.
163/2006.
Subappalto. E' vietato il subappalto, in considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.
Art. 12 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)
In caso di scioglimento o di liquidazione della Gi Group Spa, EGAS a proprio insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto del EGAS e delle Aziende di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.
Art. 13 (Fatturazione e pagamenti)
Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.
Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende che hanno attivato i contratti derivati specifici e che rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).
Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle nuove
disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.
Per il servizio prestato ogni Azienda del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia corrisponderà alla Gi Group Spa il margine di impresa offerto in sede di gara, gravato di IVA, applicata a ciascuna tipologia di prestazione resa effettivamente dal lavoratore.
Art. 14 (Tracciabilità' dei flussi finanziari)
La Gi Group Spa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 s.i.m. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 15 (Controversie)
Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.
Art. 16 (Clausola di salvaguardia occupazionale)
In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario (secondo quanto espresso dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n.
41, al quale si rimanda e secondo quanto disposto dal CCNL per la categoria della Agenzie di Somministrazione di lavoro).
Art. 17 (Informativa sul trattamento dei dati)
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 s.i.m. in materia di Privacy sono demandati alle singole Aziende cui compete la gestione contrattuale.
Art. 18 (Spese contrattuali)
Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
All'atto di invio dell'Accordo per la relativa sottoscrizione, EGAS emetterà nota di debito per le spese contrattuali dovute dall'aggiudicatario che provvederà al pagamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nota debito. Ai fini della comprova dell'avvenuto pagamento la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro il medesimo termine copia del relativo documento.
In caso di mancato pagamento EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale. Le modalità di pagamento saranno comunicate contestualmente alla trasmissione della nota debito.
Art. 19 (Rinvio ad altre norme)
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano le norme riportate nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in
particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.
Art. 20 (Reportistica e monitoraggio dell'Accordo Quadro) L'Agenzia si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singolo contratto attivato per tutta la durata dell'Accordo Quadro , con le modalità e termini sotto indicati.
Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato E al
presente contratto).
Art. 21 (Clausola finale)
L'Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o del singolo “Contratto derivato” (o di parte di esse) da parte dell'EGAS e/o dell' Amministrazione Contraente non costituisce in
nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione
Per l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi X.xx digitalmente dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
Per Gi Group Spa
X.xx digitalmente Sig. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx