CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER LA REMUNERAZIONE DEL FINANZIAMENTO A FUNZIONE ANNO 2021 TRA L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA - ASSL OLBIA E LA STRUTTURA SANITARIA OSPEDALIERA...
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CONTRATTO INTEGRATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER LA REMUNERAZIONE DEL FINANZIAMENTO A FUNZIONE ANNO 2021 TRA L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA - ASSL OLBIA E LA STRUTTURA SANITARIA OSPEDALIERA PRIVATA MATER OLBIA HOSPITAL
ATS
Data: 20/08/2021 10:04:56 RCC/2021/0000014
(DELIB. X.X. X. 00/00 XXX 22.06.2021 – DELIB. ATS N. 593 DEL 21.07.2021)
Contratto integrativo al contratto per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera, per la remunerazione del finanziamento a funzione anno 2021.
tra
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in Xxxxxxx - Xxx X.Xxxxx 00, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Xxxxxxx Xxxxxxx in forza della DGR n. 25/57 del 30/06/2021, di conferma dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di XXXX e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte
e
la Struttura sanitaria ospedaliera privata MATER OLBIA HOSPITAL facente capo a MATER OLBIA S.P.A. (di seguito denominata Struttura), Codice fiscale: 13882471009 - Partita Iva: 13882471009 con sede legale e operativa in OLBIA, OLBIA - S.S. 125 ORIENTALE SARDA, LOC.TA' PADROGIANUS, nella persona del
Legale Rappresentante xxxx. XXXXX XXXXXXXX, C.F. CCCMRC63E09H501Y,
dall’altra hanno convenuto e stipulato quanto segue:
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Premesso che:
ATS
Data: 20/08/2021 10:04:56 RCC/2021/0000014
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/6 del 7 gennaio 2020 si è proceduto ad approvare il nuovo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, comprese quelle di assistenza specialistica ambulatoriale, dai presidi ospedalieri di completamento privati, le cui premesse si intendono integralmente riportare nel presente schema di contratto integrativo;
- in data 28 agosto 2014 è stato siglato l’accordo fra la Regione Sardegna e la Qatar Foundation Endowment per l’attivazione di un nuovo ospedale nell’area territoriale della Gallura per la produzione di servizi di alta specializzazione che mirino a intercettare la mobilità passiva verso le altre regioni e che sviluppino un’importante area dedicata alla riabilitazione funzionale e ad alta intensità assistenziale;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 8/81 del 19.2.2019 è stato approvato l’addendum all’accordo che ha previsto il finanziamento a funzione per un importo non superiore a un tetto massimo di euro 8,5 milioni di euro;
- i sopracitati accordi hanno previsto la remunerazione delle funzioni assistenziali ai sensi dell’articolo 8 sexies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le caratteristiche generali delle funzioni assistenziali “in base al costo standard di produzione del programma di assistenza”, nel rispetto dei criteri generali per l’individuazione/delimitazione delle stesse funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima;
- il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato;
- ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione
dei contratti, definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge;
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- la legge regionale n. 24 del 11.9.2020, art. 31, prevede che l’ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 “Alla legge regionale 11 settembre 2020, n.
ATS
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24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022";
b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi 3, 4, 8 e 12 sono prorogati di dodici mesi;
- in base alle citate disposizioni ad ogni buon conto la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all’Azienda per la tutela della salute (ATS) che è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/12 del 9 aprile 2021, sono stati approvati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate per il triennio 2021-2022-2023 e l’allegato 3 con lo schema tipo di contratto per l’assistenza ospedaliera;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/29 del 22/06/2021 l’applicazione dello schema di contratto approvato con l’allegato 3 alla deliberazione n. 13/12 del 9.4.2021 è stata differita a decorrere dall’anno 2022;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/35 del 22/06/2021 sono state riconosciute al Mater Olbia Hospital le funzioni di Stroke Unit, Comprehnsive Cancer Center e Radiologia Interventistica ai sensi dell’art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. in base al costo standard di produzione del programma di
assistenza e dei citati accordi tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Qatar
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Foundation Endowment.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
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1. La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n . del o, ai sensi e per gli effetti della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, con provvedimento ACCREDITAMENTO PROVVISORIO - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO UNICO SUAPE N. 425 DEL 18/06/2019 - DET. SUAPE N. 595 DEL 20/10/2020 - DET. SUAPE N. 298 DEL 27/04/2021 DEL COMUNE DI OLBIA, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS. Il presente contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura e finanziate a funzione per i maggiori costi connessi alle attività;
- il tetto di spesa e le modalità di remunerazione delle funzioni;
- le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’ATS;
- il debito informativo della Struttura verso l’ATS in relazione alle prestazioni erogate. Articolo 2 – Finanziamento assegnato e valorizzazione economica delle funzioni
1. Il presente contratto disciplina la remunerazione del finanziamento a funzione, ai sensi dell’art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della lett. L) dell’ addendum all’accordo fra la Regione Sardegna e la Qatar Foundation Endowment richiamato nelle premesse. Il finanziamento a funzione è previsto per le
tipologie di servizio che non si prestano a essere finanziate con il sistema di
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remunerazioni a tariffa in quanto esso si basa sulla valorizzazione del costo unitario che presuppone costanti di produzione che non contraddistinguono adeguatamente tutte le attività sanitarie. L’obiettivo della remunerazione a funzione è quello di consentire la copertura dei costi fissi valorizzando le attività ospedaliere che rispondono alle caratteristiche generali stabilite dalla legge e che implicano costi non sempre, o non facilmente, riconducibili al consumo medio di risorse, stabilito a priori dal sistema tariffario impostato sui DRG.
2. Secondo il sistema di finanziamento a funzione, la produzione viene remunerata a costo standard a prescindere dal volume di prestazioni effettivamente erogate. Le funzioni non tariffabili sono caratterizzate da una finalità integrativa del regime prestazionale remunerato a tariffa.
3. Il tetto annuale stabilito dal richiamato accordo fra la Regione Sardegna e la Qatar Foundation Endowment è pari a euro 8.500.000. Nel limite del suddetto tetto annuale, il finanziamento a funzione al netto dei DRG è così determinato:
- Stroke Unit euro 2.114.926,54
- Comprehensive Cancer Center euro 2.358.724,00
- Radiologia Interventistica euro 1.305.530,40
4. Il finanziamento a funzione potrà pertanto subire riduzioni al crescere di rimborsi effettuati con DRG ovvero potrà subire incrementi al decrescere dei rimborsi effettuati con DRG ma entro i seguenti valori di stima e comunque entro il tetto di € 8.500.000,00 stabilito dal richiamato accordo fra la Regione Sardegna e la Qatar Foundation Endowment:
- Stroke Unit euro 3.959.862,24
- Comprehensive Cancer Center euro 2.754.754,15
- Radiologia Interventistica euro 1.785.383,61
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5. Per quanto riguarda le spese relative ai “materiali e ai devices” della radiologia interventistica, trattandosi di prima applicazione e non avendo il riferimento di una serie storica, i materiali e i devices non acquistati saranno decurtati, a seguito del monitoraggio, dal finanziamento a funzione. Per quanto attiene le rimanenze, saranno scontate l’anno successivo.
ATS
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6. Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle funzioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite PEC.
Articolo 3 – Contabilità analitica
1. La Struttura è tenuta a implementare una contabilità analitica per funzione che fornisca informazioni secondo il metodo dell’activity based costing. Gli esiti del controllo dei costi sono trasmessi all’ATS e alla Regione trascorsi sei mesi dell’inizio dell’attività e a rendicontazione finale alla chiusura di ogni esercizio contabile.
Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti
1. La Struttura è tenuta a comunicare all’ATS e alla Regione la data di attivazione della specifica funzione (Stroke Unit, Comprehnsive Cancer Center e Radiologia Interventistica). Dopo 30 giorni dalla comunicazione della data di attivazione, per ciascuna funzione, la Struttura emette una fattura a titolo di acconto all’ATS, con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, il 95% del valore di un dodicesimo del valore del finanziamento assegnato per lo svolgimento della singola funzione, ai sensi dell’art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. come determinato dal comma 3 del precedente articolo 2.
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2. A seguito delle prestazioni effettuate e rimborsate con DRG, la Struttura emette all’ATS una fattura a titolo di saldo della posizione debitoria/creditoria per ciascuna funzione sulla base delle prestazioni rimborsate a tariffa che non potrà eccedere i valori di stima indicati nel comma 4 del precedente articolo 2, calcolati per ciascun dodicesimo e, in ogni caso, il tetto complessivo annuale stabilito dagli accordi fra la Regione Sardegna e la Qatar Foundation Endowment e riparamentrato per dodicesimi in relazione alla comunicazione dell’effettiva data di attivazione di ogni specifica funzione ai sensi del precedente comma 1.
3. Fatti salvi i controlli già previsti, ATS dovrà verificare la regolarità della fattura e la correttezza delle prestazioni erogate e rimborsate con i DRG.
4. I termini per il pagamento, disciplinati ai sensi dell’articolo 16 dello schema di contratto approvato con deliberazione n. 1/6 del 7 gennaio 2020, decorrono dalla data di ricezione delle fatture.
Articolo 5 – Modifica del contratto
1. In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia o le attività all’interno delle funzioni assegnate.
2. A sei mesi dall’inizio delle attività, alla luce del monitoraggio qualora emergano rilevanti e significativi elementi che determinino modifiche del costo standard di riferimento, verranno adeguate le condizioni e le remunerazioni pattuite.
Articolo 6 – Durata del contratto
1. Gli effetti del contratto decorrono dalla data del perfezionamento con la sottoscrizione delle parti fino al 31/12/2021 e fatte salve ulteriori disposizioni regionali. E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.
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2. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Articolo 7 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda allo schema di contratto approvato con l’allegato 1 alla deliberazione n. 1/6 del 7 gennaio 2020 e successive modifiche e integrazioni e alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.
ATS
Data: 20/08/2021 10:04:56 RCC/2021/0000014
Il Commissario Straordinario ATS Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Rappresentante legale Struttura Xxxx. XXXXX XXXXXXXX
TEMUSSI
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
XXXXXXXX XXXXX
MASSIMOData: 2021.08.19
17:27:18 +02'00'
05.08.2021
13:10:28
UTC
20/08/2021 10:04:56 RCC/2021/0000014
Allegato Y - ANNO 2021 - Finanziamento a funzioni all'art. 8-sexies commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/1992
- (DGR 23/25 del 22/06/2011)
8.500.000,00
Finanziamento massimo funzioni di cui all'art. 8- sexies commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/1992 (DGR 23/25 del 22/06/2011) (*)
Funzione | Fabbisogno previsto dalla RAS (in parte remunerato a tariffa in parte afunzione) | DRG remunerati a tariffa | Finanziamento a funzione al netto dei DRG | Limiti/Valori stima complessivi (**) |
Stroke Unit | 4.669.926,54 | 2.555.000,00 | 2.114.926,54 | 3.959.862,24 |
Comprehensive Cancer Center | 3.248.724,00 | 890.000,00 | 2.358.724,00 | 2.754.754,15 |
Radiologia Interventistica | 2.105.530,40 | 800.000,00 | 1.305.530,40 | 1.785.373,61 |
Totale | 10.024.180,94 | 4.245.000,00 | 5.779.180,94 | 8.500.000,00 |
(*) La somma è inclusa nel tetto di spesa complessivo assegnato alla Struttura Mater Olbia Hospital (come da allegato 1 alla DGR 13/12 del 09/04/2021) comprensivo delle funzioni di cui all'art. 8-sexies commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/1992)
(**) Il finanziamento a funzione potrà subire riduzioni al cresecere dei rimborsi effettuati con DGR ma entro i valori di stima indicati nella tabella e comunque entro il tetto massimo di euro 8.500.000
XXXXXXX
XXXXXXX
Firmato digitalmente da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.08.19
17:27:38 +02'00'