Settimanale Informativo
N. 6
28 Febbraio 2017
Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
SOMMARIO
RIFORMA CODICE APPALTI
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NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO CORRETTIVO AL CODICE APPALTI
FOCUS: LE MODIFICHE AL CODICE
FOCUS: OLTRE AL CORRETTIVO ALTRI 6 DECRETI IN SCADENZA AD APRILE
ITER CORRETTIVO CODICE 50/2016
CODICE DEI CONTRATTI: RETTIFICATE DALL’ANAC LE LINEE GUIDA NN. 1 E 6 ANAC
VIGILANZA NEI CONTRATTI PUBBLICI: NUOVO REGOLAMENTO ANAC
GOVERNO
DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE: FOCUS EDILIZIA PERIFERIE: ANTICIPI AI COMUNI DEL 20% E DEL 75% A SAL IN CORSO D'OPERA
LAVORI PUBBLICI
PAGAMENTI PA: PROCEDURA DI INFRAZIONE PER L’ITALIA?
TERREMOTO
ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI
IMMOBILIARE
SISMABONUS: DECRETO ENTRO IL 28 FEBBRAIO
INPS
DURC: LA SANATORIA E SBLOCCO CERTIFICATO
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
ANIEM BASILICATA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUEDOTTO LUCANO
FIERA INTERMAT ASEAN – TAILANDIA GIURISPRUDENZA
ADESIONE POSTUMA AD APPALTO AGGIUDICATO DA ALTRA PA
NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI
DECRETO CORRETTIVO AL CODICE APPALTI
L’iter di approvazione del decreto correttivo al codice appalti ha avuto inizio il 17 febbraio, con l’inizio dello svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, così come previsto all’articolo 1, comma 2 della legge delega 20 gennaio 2016, n. 11.
Il testo in consultazione fino al 22 febbraio, è stato oggetto di osservazioni già inviate da parte di ANIEM, in allegato alle presenti News (le modifiche proposte sono evidenziate in grassetto).
Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver esaminato le osservazioni dei principali operatori del settore, predisporrà un testo definitivo corredato della relazione illustrativa che sarà approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
Dal momento che i Consigli dei ministri si svolgono il venerdì, e che il testo definitivo non potrà presumibilmente essere pronto prima del Consiglio dei Ministri di venerdì 24 febbraio prossimo, è ipotizzabile che venga approvato nel consiglio dei Ministri del 3 marzo.
Alla scadenza del 19 aprile 2017 residuerebbero soltanto 47 giorni.
Come previsto all’articolo 1, comma 3 della legge delega n. 11/2016, il correttivo, corredato della relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi o di nuovi o maggiori oneri derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e della Difesa, successivamente ai pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il Consiglio di Stato e la Conferenza delle Regioni devono pronunciarsi entro 20 giorni mentre le Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione.
Le date di scadenza verrebbero rispettate se le Commissioni parlamentari non dovessero rinviare il testo al Governo (evenienza causate dalla possibilità che alcune disposizioni non siano conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega).
In caso contrario, le stesse commissioni avrebbero poi altri 15 giorni di tempo per esprimersi sul testo rinviato al Governo e riadattato, ed è possibile che venga superata la scadenza del
19 aprile 2017, senza che il Governo abbia più la possibilità di approvare il decreto correttivo a causa della scadenza della delega.
Il termine è, quindi, perentorio: successivamente alla scadenza del 19 aprile 2017 scadrebbe la delega, il Governo non potrebbe più emanare il decreto ed il provvedimento potrebbe vedere la luce soltanto con un decreto legge o ad una legge ordinaria, che, in entrambi i casi, dovrebbero essere approvati dal Parlamento.
Alla luce delle audizioni già svolte, alcuni componenti delle commissioni parlamentari riunite hanno espresso il loro parere negativo sulla schema di correttivo: il senatore Xxxxxxx Xxxxxxxx, relatore della legge delega n. 11/2016, nel proprio intervento ha precisato che “alcuni punti della bozza siano da considerare fuori delega”, e tra questi le aperture sul divieto di appalto integrato, la revisione delle norme sul subappalto e l'allargamento del novero delle stazioni appaltanti che potrebbero evitare gli obblighi di qualificazione.
FOCUS: LE MODIFICHE AL CODICE
Qualificazione
Emerge la volontà di tenere conto della lunga stagione di crisi: per dimostrare il possesso dei requisiti si potrà prendere a riferimento l'ultimo decennio di attività e non solo gli ultimi cinque anni in cui la morsa della recessione ha pesato di più sui fatturati. Salvi a anche i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo.
Subappalto
Anche in virtù di alcune prese di posizione della Corte UE, il tetto del 30% ai subaffidamenti non sarà più calcolato sul valore complessivo delle opere, ma sull'importo della lavorazione prevalente in cantiere (come accadeva prima della riforma). In un'ottica di semplificazione viene eliminato anche l'obbligo per i concorrenti di indicare già con l'offerta (dunque in gara) i nomi di almeno di tre subappaltatori da coinvolgere in cantiere. Sarà la stazione appaltante a decidere quando richiederne (e a quel punto, però, la sede di indicazione sarà sempre la presentazione dell’offerta).
La PA, inoltre, può prevedere altre fattispecie, anche sottosoglia, in cui obbligare a indicare i tre subappaltatori. L'indicazione, in questo caso, può avvenire più tardi: prima della stipula del contratto.
Saltano anche le norme che imponevano al titolare del contratto di verificare il possesso dei requisiti delle imprese subappaltatrici, e che ne prevedevano l'esclusione in caso di esito negativo. Resta invece la norma che lascia alle stazioni appaltanti la facoltà di ammettere o vietare il subappalto.
Commissioni di gara
Introdotta la modifica richiesta dall’ANAC che impone alle amministrazioni di nominare almeno il Presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'albo dell'Autorità, per gli appalti superiori a un milione di euro. Inoltre i nomi commissari per gli appalti oltre le soglie UE saranno direttamente indicati dall'ANAC e non più sorteggiati dalle PA in una rosa di candidati. Per ridurre le spese di trasferta in carico alle amministrazioni l'albo sarà organizzato su base regionale.
Progettazione/ appalto integrato
Introdotta l'obbligatorietà dell'uso dei parametri previsti dal DM Giustizia di giugno 2016 per calcolare i compensi da porre a base di gare.
Riammissione dell’appalto integrato su progetto definitivo: diviene possibile anche per gli appalti di prevalente contenuto tecnologico, e nei casi di somma urgenza, per le opere di manutenzione (fino all'arrivo di un decreto che introdurrà una nuova forma di progettazione semplificata per questo tipo di interventi), e per le amministrazioni che avevano un progetto approvato allo stadio preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma. In questo modo si dovrebbero sbloccare alcuni bandi rimasti.
Concessioni
Tentativo di dare una spinta al mercato con la scelta di alzare dal 30% al 49% il tetto del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato. Esclusi, invece, gli interventi di manutenzione e le opere eseguite in proprio dalla quota dell'80% dei lavori che le concessionarie autostradali dovranno affidare con gara a partire dal 2018.
Protezione civile
Le norme di Protezione civile si applicheranno non solo per far fronte alle calamità ma a tutti gli eventi naturali. L’aggiudicatario, poi, nel caso di trattativa privata senza bando attivata per casi di estrema urgenza, potrà autocertificare il possesso dei requisiti, salvo vedersi ritirare ex post il contratto in caso di verifica negativa. I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati entro sessanta giorni dalla stipula del contratto.
Il decreto correttivo, in coerenza con la riforma in approvazione alla Camera, allarga il perimetro della somma urgenza, che consente deroghe alle norme ordinarie del Codice e la realizzazione, senza particolari formalità, di lavori entro un importo massimo di 200.000 euro.
Adesso le deroghe saranno possibili anche in tutti i casi di eventi fronteggiabili dalle amministrazioni competenti in via ordinaria. Di fatto, quindi, non bisognerà più valutare la tipologia di calamità per attivare la procedura di somma urgenza.
General contractor
La formula del general contractor potrà essere usata solo sopra 150 milioni.
Programmazione
Il testo chiarisce che la disciplina della programmazione (triennale e biennale) non si applica alle centrali di committenza. Mentre viene cancellata la possibilità di affidare la validazione dei progetti soprasoglia anche alle strutture interne della PA.
Progettazione
Sul fronte dell'iter di autorizzazione dei progetti, la nuova bozza precisa meglio quando è possibile continuare a ritenere validi i pareri già acquisiti nel caso in cui l'appalto si basi su progetti con pareri scaduti, introducendo un limite che non potrà essere superiore a 5 anni. Salta, inoltre, l'inserimento del termine di 60 giorni entro il quale PA ed enti gestori hanno l'obbligo di pronunciarsi sul progetto di fattibilità in conferenza di servizi.
Fino all'arrivo di un nuovo DM MIT, i collaudi per le opere sotto i 500.000 euro potranno essere sostituiti da un certificato di regolare esecuzione.
Aggiudicazione
L'avviso di aggiudicazione va dato 30 giorni dopo la conclusione del contratto e non 30 giorni dopo l'aggiudicazione.
Rating di impresa/soccorso istruttorio
Il rating di reputazione rilasciato dall'ANAC diventa su base volontaria. Confermato anche il soccorso istruttorio gratis e la semplificazione dell'appalto per le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.
Affidamenti diretti
Per assegnare gli appalti sotto i 40.000 euro (affidamenti diretti) le stazioni appaltanti, oltre ai requisiti di carattere generale, dovranno verificare soltanto il DURC, e che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione coatta. Eliminato l'obbligo - prima di aggiudicare
- di controllare il possesso dei requisiti anche sull'impresa arrivata seconda.
Esclusione automatica
L'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodo antiturbativa viene imposta impone alle PA per gli appalti di lavori sotto al milione.
Clausola sociale obbligatoria
La clausola sociale diventa obbligatoria. La novità riguarda gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi «diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera». Quindi, secondo
la definizione inserita nel Codice appalti, quelli nei quali il costo della manodopera pesa per almeno il 50% sul valore totale del contratto. In tutti questi casi i bandi, gli avvisi e gli inviti devono prevedere esplicitamente le clausole che promuovono stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore. Le imprese che sottoscrivono i contratti dovranno mantenere il personale impegnato nell'appalto oggetto di gara.
Varianti
Arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto esecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro, e se non viene superato il 15% del valore del contratto in caso di lavori. Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non saranno alternativi. Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il 10% del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'ANAC, che ne accerterà l'illegittimità, ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole.
Urbanizzazioni a scomputo gestite dai costruttori
Si tratta dei casi in cui le imprese invece di pagare gli oneri dovuti ai comuni, si impegnano a realizzare opere di utilità pubblica, come scuole e parchi. In questi casi il codice impone ai costruttori di bandire una gara formale per l'assegnazione dei lavori - assimilandone il ruolo a quello di un stazione appaltante pubblica - anche per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria. Il paradosso però è che in questo modo si chiede ai privati di seguire una procedura di appalto addirittura più rigida di quella richiesta alle amministrazioni pubbliche, che per le opere sotto al milione di euro possono utilizzare le procedure negoziate a inviti. Possibilità finora negata ai costruttori. Con il correttivo si propone ora una soluzione differenziata in base al valore delle opere del tutto identica a quella seguita dalle stazioni appaltanti pubbliche. Quindi per le opere a scomputo tra 40.000 e 150.000 euro si può procedere senza bando e con cinque inviti. Tra 150.000 euro e un milione bisognerà consultare invece almeno dieci operatori. Sopra il milione scatta l'obbligo di procedere con gara.
Garanzie
In caso di affidamenti sotto i 40.000 sarà facoltà delle stazioni appaltanti non richiedere le garanzie previste dal Codice.
Ai fini dell'escussione della garanzia sarà sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dal vecchio Codice appalti, senza che ricorrano per forza condotte connotate da dolo o colpa grave. Vi sono inoltre due passaggi più tecnici, che operano chiarimenti
sulle modalità di calcolo degli importi delle garanzie e sulle garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria.
Incentivi ai tecnici della PA
Ampliate le categorie di soggetti con certificazione di qualità «abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro». Vengono così inclusi in questa categoria anche gli uffici tecnici interni alla PA, qualificati ai sensi delle nuove norme di certificazione delle stazioni appaltanti. Saranno previsti poi incentivi anche per i servizi e le forniture, oltre che per i lavori. Inoltre, si prevede che le risorse da utilizzare per il fondo costituito con gli accantonamenti del due per cento andranno calcolate anche sulla base degli importi contrattuali totalizzati in caso di ricorso alle centrali di committenza. Il fondo, in tutto o in parte, potrà essere destinato proprio ai dipendenti della centrale di committenza.
Contenzioso
Sul fronte del contenzioso sorto in fase di cantiere tra imprese e amministrazioni si tenta di limitare, almeno nei tempi, il caso in cui le imprese dopo aver rifiutato un accordo xxxxxxx con l'amministrazione decidano di instaurare una causa in tribunale. Si avranno 60 giorni di tempo, e scaduto il termine, decade anche la possibilità di portare le proprie contestazioni in giudizio.
Il collegio consultivo tecnico viene cancellato dal codice, con l'abrogazione dell'articolo 207. Nella relazione si legge che la scelta di sopprimere l'istituto «recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro».
FOCUS: OLTRE AL CORRETTIVO ALTRI 6 DECRETI IN SCADENZA AD APRILE
Alla stessa data del 19 aprile andranno in scadenza altri 6 provvedimenti previsti dal D.lgs. 50/2016.
1) sistema di qualificazione degli operatori economici: si tratta delle linee guida per la qualificazione e il prestito di requisiti tra imprese (avvalimento) e degli standard minimi dei controlli richiesti alle SOA.
2) DM MIT, su proposta dell'Anac, per sperimentare un sistema di qualificazione alternativo alle SOA.
3) Documento pluriennale di programmazione delle infrastrutture strategiche.
4) débat public sulle grandi opere (DPCM su proposta del MIT).
5) digitalizzazione delle procedure di appalto (DM Semplificazione -Infrastrutture).
6) revisione delle procedure di appalto di Consip, soggetti aggregatori e centrali di committenza (DPCM su proposta dell'Economia).
In dirittura di arrivo, invece:
1) DM MIT sui livelli di progettazione e l’analogo DM MIBACT per i progetti sui beni tutelati.
2) Linee guida sui compiti del DL e del direttore dell’esecuzione.
3) decreto sull'utilizzo del BIM nei lavori pubblici.
4) linee di indirizzo per la pubblicazione dei bandi.
5) decreto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.
ITER CORRETTIVO CODICE 50/2016
Lo scorso 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare al correttivo al codice 50/2016, volto a fronteggiare le criticità rilevate in questi primi dieci mesi di applicazione.
Si apre ora la fase dell’iter che prevede la raccolta dei pareri istituzionali: Consiglio di Stato e Conferenza unificata (pareri in 20 giorni) e Commissioni parlamentari (30 giorni).
Al termine di tale fase, è previsto un secondo esame in Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che il tutto deve concludersi entro il 19 aprile: pena la decadenza della delega. La bozza esaminata dal Governo è stata approvata «salvo intese»: bisogna, infatti, tenere conto che il provvedimento dovrà essere arricchito con i risultati della consultazione sulla prima versione del decreto aperta da Palazzo Chigi venerdì 17 febbraio e chiusa mercoledì 22, cui Aniem ha dato il proprio contributo (doc allegati alle News).
La numerosità delle osservazioni inviate, che dovranno essere valutate e selezionate, sposta inevitabilmente in avanti di qualche giorno il momento in cui il provvedimento assumerà la sua veste finale per cominciare il giro dei pareri.
Nel merito, il decreto apporta circa 245 correzioni al nuovo codice, tentando di dare una risposta il più possibile organica alle difficoltà segnalate da imprese e operatori.
Per rispondere alla crisi del settore il provvedimento recupera innanzitutto le agevolazioni che fino al 2015 hanno permesso alle imprese edili di qualificarsi prendendo in considerazione gli ultimi dieci anni di attività. Periodo che il nuovo codice invece dimezzava a cinque. Salvi anche i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo.
Sulla base di una richiesta avanzata dall'ANAC, il rating di impresa destinato a valutare l’affidabilità dei costruttori non sarà più obbligatorio, ma rilasciato a richiesta delle imprese. Mentre le stazioni appaltanti potranno usarlo per assegnare punteggi bonus in gara.
Il decreto interviene poi in tema di appalto integrato, tentando di inserire elementi di flessibilità: si terrà conto delle amministrazioni che avevano già pronto un progetto preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma, che potranno andare in gara senza arrivare all’esecutivo. Il progetto definitivo sarà punto di partenza appaltabile anche per gli interventi di semplice manutenzione.
In materia di subappalti, l'obbligo di indicare una terna di nomi con l'offerta diventerà una facoltà da indicare nei bandi. Mentre il tetto del 30% ai subaffidamenti sarà calcolato sui lavori prevalenti e non sull'intero importo del contratto.
Negli appalti superiori al milione almeno il presidente di commissione dovrà essere esterno alla PA e scelto dall'albo ANAC.
CODICE DEI CONTRATTI: RETTIFICATE DALL’ANAC LE LINEE GUIDA NN. 1 E 6
Sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2017 sono state pubblicate due delibere dell’ANAC del 18 gennaio 2017:
La delibera n. 22 recante “Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
La delibera n. 23 recante “Rettifica delle Linee guida n. 6 recanti: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”, adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.
Si tratta solo di correzioni dovute a refusi nella predisposizione degli atti.
ANAC
VIGILANZA NEI CONTRATTI PUBBLICI: NUOVO REGOLAMENTO ANAC
Raccomandazioni vincolanti Correzioni di atti o procedure illegittime Sanzioni Ambiti di applicazione Attività ispettiva ANAC Segnalazioni via PEC Whistleblower Le violazioni che fanno scattare la raccomandazione vincolante | Con il nuovo regolamento sull’attività di vigilanza l’ANAC definisce i confini e le caratteristiche della raccomandazione vincolante: al centro della disciplina, ispezioni, alert, sanzioni per chi non si adegua, e anche una sorta di bollino blu per premiare gli enti capaci di distinguersi per la buona amministrazione. L’attività di vigilanza qui considerata, si sostanzia nella possibilità per l'ANAC di intervenire in tempo sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime. Le sanzioni oscillano tra 250 e 25.000 euro, a carico dei dirigenti pubblici. Ambiti di applicazione: la raccomandazione vincolante scatterà soltanto a fronte del rischio di gravi violazioni delle norme. Mentre la procedura che potrà portare all'adozione del provvedimento dovrà garantire sempre il contraddittorio con stazioni appaltanti e dirigenti pubblici coinvolti dal procedimento. La vigilanza sulla legittimità degli atti di gara inizierà con l’attività ispettiva svolta dall'ANAC, oltre che nei casi in cui le PA verranno colte in fallo sull'applicazione dei protocolli di vigilanza collaborativa, o rifiuteranno di adeguarsi a un parere di precontenzioso vincolante. Segnalazioni: dovranno essere presentate seguendo il modello allegato al regolamento (preferibilmente tramite PEC) e dovranno essere firmate. Quelle anonime saranno scartate. Mentre nel caso di denunce da whistleblower, verrà garantita la tutela dell'identità del dipendente. L'attivazione del potere di raccomandazione è limitata alle violazioni più gravi, quali: - affidamento senza bando, laddove le norme prescrivono di dare pubblicità all'appalto; - firma del contratto senza attesa dei 35 giorni dall'aggiudicazione (stand still); - mancata esclusione di concorrenti privi dei requisiti morali; |
Raccomandazione non vincolante Tempi Bollino blu Entrata in vigore da GU | - frazionamento artificioso dell'appalto con l'obiettivo di ridurre l'importo al di sotto delle soglie che impongono la gara; - avvio di partenariati senza trasferimento di rischi operativi sui privati; - abuso di ricorso alle deroghe previste in caso di urgenza o dalle norme di protezione civile. Fuori dai casi più gravi l'ANAC potrà adottare un atto di raccomandazione non vincolante, dunque privo di sanzioni. Tempi: il procedimento dovrà partire entro 60 giorni dalla segnalazione. Nel corso del procedimento sono previste audizioni e deposito di memorie, oltre che la possibilità di ispezioni. Gli enti destinatari di una raccomandazione vincolante avranno 15 giorni per comunicare all'ANAC le loro intenzioni. Per chi non si adegua scatteranno le multe. Ma sono previsti anche i casi di segnalazione in positivo delle PA che hanno messo in pratica buone pratiche amministrative: una sorta di bollino blu rilasciato dall'Authority. Le nuove regole entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta e si applicheranno anche alle segnalazioni già ricevute dall'Autorità, ma ancora non trattate. |
GOVERNO
DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE: FOCUS EDILIZIA
Efficienza energetica: prorogati gli incentivi
Detrazione Irpef per la case energetiche: calcolata in misura pari al 50% dell'Iva corrisposta per l'acquisto di un'abitazione nuova in classe energetica A o B, fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Tale sconto è prorogato fino al 31 dicembre 2017. Il totale fa poco meno di 100 milioni di euro, da spalmare sulla durata decennale dello sconto fiscale: tutto denaro che andrà a sostegno degli acquisti di nuove abitazioni. L'importo, in concreto, verrà coperto grazie alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica del MEF.
Edilizia scolastica
Proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. Nello specifico, il rinvio riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.
Efficienza energetica nei nuovi edifici
Prorogata al 31 dicembre 2017 l'applicazione della soglia percentuale del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50% troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Fondo sviluppo e coesione
Proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Questa proroga opera solo "qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas) e di valutazione di impatto ambientale (Via)”.
Rfi, proroga del contratto di programma
Proroga del contratto di programma tra RFI e MIT, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, non oltre il 30 settembre 2017.
Sistri
Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, dell periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché del termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del Sistri.
Edilizia residenziale pubblica
Proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Infortuni sul lavoro
Differimento del termine di decorrenza dell'obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, della comunicazione in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro. Il comma in questione eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).
Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili
Prolungato di dieci anni l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Verrà dunque a scadere il 21 luglio 2030. L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto.
PERIFERIE: ANTICIPI AI COMUNI DEL 20% E DEL 75% A SAL IN CORSO D'OPERA
Piano periferie Criticità originarie Nuovo DPCM Novità I comuni anticipano solo piccole quote | Il Piano Periferie, da 500 milioni finanziati con DPCM 25 maggio 2016, prevedeva che solo il 10% del finanziamento statale fosse erogato come anticipazione subito dopo la firma della convenzione, e solo il 30% fosse erogato dopo aver realizzato determinati SAL in base al cronoprogramma concordato, mentre tutto il restante 60% doveva essere erogato a lavori conclusi. Per i Comuni con problemi di bilancio, e impossibilitati ad accendere nuovi mutui, non sarebbe stato facile anticipare le risorse del Piano, rischiando di fatto di rendere complessa l'attuazione degli interventi. Con la firma del nuovo DPCM 16 febbraio 2017 si consente ai Comuni di dover anticipare solo piccole quote. Di seguito le novita: - l'anticipo è pari al 30% del totale; - al raggiungimento del 40% di Sal, seconda erogazione pari al 30% del totale; - al 70% di Sal, altro 30%; - certificato il 100% di Sal, altro 15%; - il 5% residuo (prima era il 60%) viene erogato a collaudo avvenuto. |
LAVORI PUBBLICI
PAGAMENTI PA: PROCEDURA DI INFRAZIONE PER L’ITALIA?
2 mesi per rispondere a Bruxelles Direttiva 2011 Pagamento in 130 giorni ca. Prassi ritardo emissione SAL | La Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per violazione delle regole comunitarie sui tempi di pagamento alle imprese da parte della PA. Il parere motivato è un passaggio verso la procedura di infrazione. L’Italia ha ora due mesi di tempo per rispondere alle richieste di spiegazione di Bruxelles che in ultima analisi ha quindi il potere di deferire il Governo dinanzi alla giustizia comunitaria. La decisione di Bruxelles riguarda l’applicazione di una direttiva del 2011 che dota i creditori di nuovi poteri nell’esigere il pagamento: quando le scadenze nei pagamenti non vengono rispettate, i creditori hanno diritto a una compensazione equa. Il testo comunitario dà al creditore il diritto di incassare interessi dell’8% superiore al tasso di riferimento della Banca centrale europea, oltre al rimborso delle spese straordinarie provocate dal ritardato pagamento. Nel 2013, il governo italiano e la Commissione europea avevano trovato un accordo sul pagamento di molte fatture arretrate, in concomitanza con l’uscita del paese dalla procedura per deficit eccessivo. Secondo una ricerca del 2016 dell’organizzazione Intrum Justitia, la pubblica amministrazione italiana prevede nei contratti di pagare entro una media di 80 giorni, quando in realtà il pagamento avviene entro una media di 130 giorni. Le Pubbliche Amministrazioni continuano a mettere in atto prassi inique nei confronti delle imprese che realizzano lavori pubblici: l'85% delle imprese segnala di avere subito almeno una prassi gravemente iniqua da parte della PA (richiesta di ritardare l'emissione dei SAL o l'invio delle fatture; richiesta di accettare, in sede di contratto, tempi di pagamento superiori ai 60 giorni; richiesta di rinunciare agli interessi di mora in caso di ritardo) nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 0000. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, sempre più Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l'invio tardivo delle fatture per spostare artificiosamente la data di scadenza delle stesse. Inoltre, le norme sugli appalti pubblici non prevedono termini tassativi per l'emanazione del Sal, e siccome la data di scadenza dei |
pagamenti dipende dall'emissione del Sal la normativa italiana lascia, di fatto, ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni.
TERREMOTO
ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI
Ordinanza 12/2017 Apertura iscrizioni elenco professionisti Link Requisiti Riformulazione domande già inviate | Il Commissario straordinario per la ricostruzione Xxxxx Xxxxxx ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 12/2017 è stata avviata la raccolta delle domande di iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del decreto terremoto, n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La domanda di iscrizione deve essere formulata dal professionista mediante l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal commissario pubblicata alla seguente URL xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx0000.xxx.xx Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco speciale i professionisti rientranti in una delle categorie previste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera g) dell’Allegato “A” dell’ordinanza stessa. I professionisti che hanno presentato domanda prima della pubblicazione dell’avviso devono riformulare la manifestazione d’interesse utilizzando il modulo indicato e seguendo la procedura sopra descritta. |
IMMOBILIARE
SISMABONUS: DECRETO ENTRO IL 28 FEBBRAIO
Modifiche del CSLP MIT completerà l’iter 8 classi di rischio Due metodi per le diagnosi Misurazione livello pericolosità Bonus max 85% Stima economica | L'assemblea plenaria del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha apportato alcune modifiche alle bozze di linee guida per la classificazione sismica degli edifici, il documento che dovrà dare attuazione al nuovo sismabonus. Adesso spetta al MIT completare l’iter, e licenziare il decreto entro il 28 febbraio. Nel merito, un tecnico effettuerà la diagnosi sull'immobile, incasellandolo in una delle nuove classi di rischio che passeranno da sei a otto, con l'introduzione delle A+, presa dal modello della certificazione energetica, e G. Per effettuare la diagnosi vengono messi a disposizione degli operatori due metodi, al posto dei vecchi tre. Il primo, quello semplificato, è basato su meccanismi rapidi, ispirati ai rilievi effettuati dalla Protezione civile negli scenari di emergenza, e può essere impiegato per le operazioni sugli edifici in muratura: l'idea è creare una procedura speciale, meno costosa, per stimolare i cittadini a mettere in sicurezza i fabbricati con piccoli interventi. Poi, progetterà gli interventi di messa in sicurezza e, dopo la loro esecuzione, andrà a misurare di nuovo il livello di pericolosità della struttura: saltando di una classe o di due si otterrà il bonus, fino a un massimo dell'85%. Concretamente, saranno analizzate la situazione del sito di costruzione e la vulnerabilità dell'edificio. La classe dipenderà da una stima economica: le linee guida consentono, infatti, di misurare il costo medio annuo da sostenere per riparare i danni e coprire le perdite causate da possibili eventi sismici. |
INPS
DURC: LA SANATORIA E SBLOCCO CERTIFICATO
Irregolarità fino al pagamento I rata Fino a conclusione di accoglimento dell’istanza Domanda di ammissione alla rottamazione = semplice dichiarazione di intenti Stortura sistema Modulo DA1 entro 31 marzo AdR tempo fino al 31 maggio | L’INPS, rispondendo ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine del Consulenti del lavoro alcuni giorni fa, precisa che il DURC non può essere rilasciato finchè non viene versata almeno la prima rata. Quindi, il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cartelle esattoriali contenenti debiti con l’INPS, per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell’Istituto. Il suo status non rende possibile il rilascio del DURC e tale situazione perdura sino a che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza. Secondo gli esperti dell’istituto previdenziale, la domanda di ammissione alla rottamazione delle cartelle altro non è che una manifestazione di intenti e come tale non rientra nella previsione dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che regolamenta il rilascio del DURC. In altri termini, dunque, chi non ha pagato i contributi continua a essere un soggetto inadempiente anche per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell’agente della riscossione (AdR) che può giungere anche diversi mesi dopo. In questo arco temporale, il DURC positivo non è ottenibile. Si tratta chiaramente di una stortura del sistema, infatti prima di formalizzare la risposta, l’INPS ha coinvolto la Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro: in una parte del parere i tecnici ministeriali affermano: «D’altra parte sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e l’Inail attestare la regolarità contributiva», cosi come previsto nei casi di rateazione. Chi vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare, entro il 31 marzo, all’AdR una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato “DA1”. L’AdR, valutata la situazione, ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Anche chi sta già pagando a rate (rateazione ordinaria) può rottamare, sempre che sia in regola con quelle scadenti dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, con facoltà di sospendere i pagamenti. Proprio su questo punto si innesta la |
riflessione dei consulenti del lavoro. Infatti, chi ha già in corso una rateazione, pur smettendo di pagare, non subirà alcun nocumento. La sua posizione di contribuente in regola non cambierà nell’immediato, visto che l’AdR rileva l’omissione almeno dopo la quinta rata insoluta. Questo particolare meccanismo permette il superamento del gap temporale di cui si è detto. Pur trattandosi di una reale difficoltà, gli enti interpellati non hanno ritenuto di condividerla.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
ANIEM BASILICATA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI ACQUEDOTTO LUCANO
Si è tenuto a Matera l’incontro dei vertici di Aquedotto Lucano SpA e ANIEM Basilicata, per la presentazione del piano pluriennale degli investimenti previsti fino al 2020, a valere sulle aree della depurazione, dell’efficientamento energetico, degli adduttori e delle reti idriche e fognarie.
La delegazione dell’Associazione, guidata dai Presidenti Xxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, ha espresso l’apprezzamento per la disponibilità dell’Ente al qualificato confronto e all’auspicata collaborazione.
Dall’incontro sono chiaramente emerse le scelte strategiche dell’Ente, accompagnate dai programmi di investimento pluriennali, che danno una risposta ad alcune priorità assolute, tra le quali:
- il riaffermare la centralità nella gestione diretta della risorsa idrica lucana, attraverso la rapida realizzazione degli adduttori principali;
- la risposta all’emergenza diffusa degli adeguamenti dei depuratori lucani;
- la necessità di migliorare le reti idriche e fognarie di Basilicata in risposta ai bisogni dei cittadini ed imprese;
- l’urgenza di riportare in equilibrio i conti economici di Xxxxxxxxxx Lucano anche con il significativo abbattimento della sua bolletta energetica, attraverso un puntuale piano di efficientamento energetico.
La presentazione dei piani di investimenti ha avuto la funzione di assicurare alle imprese associate le informazioni utili per le procedure di affidamento di prossima pubblicazione.
FIERA INTERMAT ASEAN – TAILANDIA
Si informa che la prima edizione di INTERMAT ASEAN 2017, si svolgerà nei padiglioni 3- 4 e nelle aree esterne del centro espositivo e congressuale IMPACT di Bangkok, Tailandia, dall’8 al 10 giugno 2017, per il settore edile e le infrastrutture. La prima conferenza esclusiva dell’INTERMAT ASEAN, “Leading ASEAN Infrastructure Trends and The Construction Market Moving towards New Technologies of Innovative Machinery (Le principali tendenze della regione ASEAN nel settore delle infrastrutture e il mercato edile orientati verso nuove tecnologie con macchine innovative”, si è svolta il 24 gennaio 2017 presso la East Wing dell’Oriental Residence a Bangkok.
Secondo le previsioni, la Tailandia sarà il maggior mercato per il settore edile nella regione ASEAN, con circa 30-35 miliardi di dollari statunitensi, superando Singapore, con 18-25
miliardi di dollari e la Malesia, con 25-30 miliardi di dollari. Inoltre la Tailandia dovrebbe applicare la tecnologia alle attrezzature per l’edilizia, come la Malesia, per incrementare la produttività e consentire risparmi in termini di tempo nei processi.
JCB Southeast Asia, uno dei maggiori produttori di attrezzature edili a livello mondiale, partecipa a INTERMAT ASEAN come gold sponsor.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, vicedirettore generale delle attività commerciali presso la Sino-Thai Intertrade Co, ramo commerciale della Sino-Thai Engineering and Construction, presenterà attrezzature interamente automatiche.
GIURISPRUDENZA
ADESIONE POSTUMA AD APPALTO AGGIUDICATO DA ALTRA PA
Adesione ad esiti di gara svolta da altro committente Indicazioni puntuali di committenti e affidamenti No spazio per negoziazioni successive Censure mosse all’istituto Eventuale pregiudizio nei confronti di qualsivoglia operatore economico Legittimità della clausola | Il TAR Toscana, sez. III, sent. N. 183 del 6 febbraio 2017, ha sottolineato che, in caso di adesione postuma, in base alla quale un committente pubblico affida un contratto a un'impresa selezionata a seguito di una gara svolta da altro committente pubblico, aderendo quindi agli esiti della stessa, la clausola in di adesione inserita nel bando deve indicare sia i committenti che hanno la facoltà di aderire, sia l'oggetto dei possibili futuri affidamenti, nonché il loro valore economico complessivo degli stessi. Lo strumento dell'adesione postuma deve quindi rispettare alcuni vincoli finalizzati a rendere chiaro e trasparente fin dal momento dello svolgimento della gara quale sia l'effettivo ambito di operatività dello stesso, senza alcuno spazio per successive negoziazioni. Il tema investe la centralizzazione degli acquisti, chiamando direttamente in causa le modalità operative delle centrali di committenza. Le censure spesso mosse all’istituto dell’adesione postuma sono riconducibili ad un assunto di fondo: attraverso l'adesione postuma si avrebbe un vero e proprio affidamento diretto, in violazione delle regole comunitarie e nazionali che impongono la gara e con l'effetto di precludere agli operatori del settore l'accesso al mercato di riferimento per un periodo più o meno prolungato di tempo. In via preliminare il giudice amministrativo ha specificato che in questi casi non può essere accolta l'eccezione relativa alla presunta inammissibilità dell'impugnazione a causa della mancata preventiva impugnazione nei termini della clausola di adesione contenuta nel contratto a suo tempo stipulato: la mera introduzione nei contratti stipulati da un soggetto pubblico di una clausola che consente future e ipotetiche adesioni da parte di altri committenti pubblici non è di per sé idonea ad arrecare un pregiudizio concreto e immediato ai concorrenti che hanno partecipato alla relativa gara. Tale pregiudizio, infatti, si concretizza, peraltro in capo a qualunque operatore del settore, nel momento in cui tale clausola viene attivata attraverso l'affidamento posto in essere dall'ente pubblico che aderisce al contratto originario. |
Evitare svolgimento di procedure fotocopia per acquisizione medesima prestazione Vantaggio in termini di efficienza e semplificazione Vincoli e condizioni Principio della concentrazione delle gare Già a conoscenza Affidamento ad oggetto multiplo | Nella pronuncia in commento il giudice amministrativo ha ricordato, poi, come il Consiglio di Stato si sia più volte espresso in passato sulla legittimità dell’adesione postuma, e della relativa clausola contenuta nei contratti stipulati da determinati soggetti pubblici a vantaggio di altri possibili committenti, cui era riservata appunto la facoltà di adesione ai medesimi: l'affidamento tramite adesione postuma non viola i principi della concorsualità negli affidamenti dei contratti pubblici, sostanziandosi il contratto originario in un «contratto ad oggetto multiplo» messo in gara da un solo committente pubblico che consentirebbe agli altri committenti aderenti di evitare lo svolgimento di una serie di «procedure fotocopia» per l'acquisizione della medesima prestazione, con indubbio vantaggio in termini di efficienza e semplificazione. Ma in presenza di una serie di vincoli e condizioni da rispettare: - l'oggetto del contratto originario suscettibile di successive adesioni deve essere determinato o determinabile in base a criteri trasparenti e oggettivi; - i contratti stipulati a seguito di adesione postuma devono essere affidati sulla base di condizioni economiche predeterminate e non suscettibili di ulteriore negoziazione. Di seguito, una sintesi schematica delle ragioni che legittimano lo strumento dei contratti per adesione postuma, e delle condizioni che gli stessi devono rispettare per essere coerenti alla loro natura e non trasformarsi in meccanismi elusivi della concorrenza: 1) l'affidamento tramite adesione postuma costituisce espressione del principio della concentrazione delle gare, che è comunemente accolto sia nell'ordinamento comunitario che nella disciplina nazionale di recepimento. Quindi non comporta alcuna sottrazione dell'appalto oggetto di affidamento ai principi della libera concorrenza e della concorsualità: il rispetto di tali principi è stato garantito a monte, cioè in sede di svolgimento della gara bandita dal committente che aveva già previsto che nel contratto da stipulare fosse inserita la clausola per adesione. Di conseguenza, i partecipanti alla gara già erano a conoscenza della possibilità che il contratto potesse essere esteso al fine di fornire ulteriori prestazioni, già determinate nella loro oggettiva consistenza e nelle relative condizioni economiche, ad altri committenti, anch'essi preventivamente individuati, che avessero deciso di aderirvi successivamente; |
Ratio centrali di committenza Perimetrazione committenti Oggetto ed importo No spazio a successive negoziazioni | 2) non sussiste alcun rischio che vengano violati i principi di trasparenza e concorsualità, poiché le imprese che partecipano alla gara originaria concorrono per l'affidamento di un contratto «ad oggetto multiplo», che nella sua configurazione tipica tiene luogo di una pluralità di contratti aventi il medesimo oggetto e corrispettivo economico. D'altronde si tratta proprio del meccanismo su cui si fonda il funzionamento delle centrali di committenza: il principio della concentrazione delle gare consente lo svolgimento di una sola gara in luogo di una serie indefinita di gare fotocopia aventi il medesimo oggetto, con indubbi benefici tanto per i committenti che per gli operatori; 3) ambito soggettivo: è necessario che vi sia una chiara perimetrazione dei committenti che possono aderire al contratto; 4) ambito oggettivo: è necessario che sia definito in maniera puntuale l'oggetto del contratto, attraverso l'indicazione delle specifiche prestazioni in esso ricomprese, e va indicato un importo massimo che il contratto non può superare in relazione alle eventuali adesioni postume. Quest'ultimo aspetto riveste particolare importanza ai fini della corretta determinazione del valore da porre a base di gara e, conseguentemente, dei requisiti di qualificazione da richiedere ai potenziali concorrenti, che andranno parametrati a tale importo massimo; 5) è necessario che il contratto originario contenga in sé tutte le condizioni prestazionali ed economiche, senza lasciare alcuno spazio a successive negoziazioni da parte dei committenti che aderiscono, proprio al fine di evitare che tale adesione, risolvendosi una trattativa separata con l'originario aggiudicatario, possa configurarsi come un affidamento diretto. |