DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA
Grant Agreement N° 101036228
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXXXXX XX
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
DISCIPLINARE DI PROCEDURA APERTA
Procedura con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. avente ad oggetto “Fornitura di servizi informatici integrati per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza” – CIG B00338CB52 CUP E69I22001200006;
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
4.2 Opzioni e rinnovi ............................................................................ ………………………………………………...
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
7.1 Requisiti di idoneità 11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 12
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili 13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
15.1 Domanda di partecipazione 20
15.2 Documento di gara unico europeo 21
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 23
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA…………………………………………………………………………………………………………………
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
19. CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA …………………………………………………………………………………….
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 2
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 34
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 35
25. ACCESSO AGLI ATTI………………………………………………………………………………………………………………………………
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 38
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38
28. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 40
DISCIPLINARE di Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. avente ad oggetto “Fornitura di servizi informatici integrati per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza”.
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 1 del 12.01.2024, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX” ha deliberato di indire una procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. avente ad oggetto “Fornitura di servizi informatici integrati per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza”.
Ai fini dell’art. 14 del Codice, l’importo a base d’asta è pari ad € 122.950,82 oltre IVA, oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
La presente procedura rientra nelle attività del progetto RaDAR - “Rapid Detection and control system for Antimicrobial Resistance” (Grant Agreement n. 101036228), ed è volta all’indizione di una gara d’appalto per soluzioni innovative (Public Procurement for Innovative Solutions – PPI) per acquistare una soluzione basata sulle tecnologie informatiche per affrontare l'urgente necessità europea di un sistema di rilevamento rapido e di controllo efficace delle infezioni da resistenza antimicrobica (AMR). Il PPI è un processo di approvvigionamento in cui le autorità pubbliche agiscono come clienti per il lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su una base commerciale di larga scala, attraverso l'attuazione di un appalto collaborativo transfrontaliero. Il progetto RaDAR ha previsto l'identificazione comune delle esigenze da parte di un gruppo transfrontaliero di quattro stazioni appaltanti, provenienti da Francia, Spagna e Italia, supportate dagli esperti clinici e tecnici del consorzio di progetto. Durante la fase di consultazione di mercato sono stati consultati i potenziali fornitori per verificare la prontezza del mercato a fornire risposte alle specifiche esigenze del progetto RaDAR. Infine, si è proceduto alla preparazione coordinata delle singole gare d'appalto nei contesti locali, con la definizione congiunta delle specifiche tecniche della soluzione richiesta e dei casi d’uso, assicurando che ogni stazione appaltante acquistasse secondo le esigenze del contesto locale e secondo le leggi nazionali.
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento di servizi informatici innovativi, presso il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Xxxxxxxx XX”, per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza, nei pazienti ricoverati presso alcuni reparti dell’AOU Federico II.
La soluzione informatica integrata è composta da:
• Sistema intelligente per la gestione del paziente resistente alla terapia antibiotica;
• Postazioni per l’identificazione rapida di specifici microrganismi al letto del paziente;
• Integrazione con i sistemi informatici in uso presso l’AOU Federico II.
Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, pec xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx .
Codice NUTS ITF33;
CUP: E69I22001200006;
CUI: S00876220633202300014;
CIG: B00338CB52
1.2 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme agli articoli 40 e 50, ancora vigenti, del D.lgs. 50/2016.
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS ‐ Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità M.e.P.A. Di seguito vengono illustrate le regole utili ai concorrenti ai fini dell’utilizzo della piattaforma per la partecipazione alla presente gara. L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: • parità di trattamento tra gli operatori economici; • trasparenza e tracciabilità delle operazioni; • standardizzazione dei documenti; • comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; • comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; • segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: • difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema; • utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione". In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili nel Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L’utilizzo e il
funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regole del sistema e-Procurement, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
• disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
• disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
• avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
• avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato. L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente: 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS; 2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione; 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendoneogniresponsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che
regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Documentazione tecnica:
- Capitolato tecnico;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale di appalto;
- Schema di offerta economica;
2) Documentazione amministrativa:
- Disciplinare di gara;
- Bando di Gara;
- DGUE;
- Allegati A1), A2), A3), A4), D);
- Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale (di seguito: Protocollo di Legalità), stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli ed i Comuni dell’Area Metropolitana di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021;
- Codici di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Codice di comportamento di Ateneo contenuto nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [appendice 2.3.D], approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.132 del 28/03/2023 e disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx;
- Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività e di Organizzazione di Ateneo – P.I.A.O. [ed in particolare nell’appendice 2.3.E CONTR], approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.132 del 28/03/2023 e disponibile sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx;
La documentazione di gara è pubblicata sul Sistema xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito di Ateneo al seguente link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx#x_x_xx_000_XXXXXXXX_0xxXx0xXxXXx_ . Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via pec all’indirizzo: xxx@xxx.xxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx.
Sui suddetti link è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione
firmata digitalmente.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine previsto nella Lettera di invito, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso. Le risposte ai quesiti saranno fornite dal Responsabile di Progetto.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima su piattaforma M.e.P.A. e sul sito di Ateneo .
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’ancora vigente art. 52 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. b), c), d) e f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
3. OGGETTO E IMPORTO
L’appalto ha ad oggetto la Fornitura di servizi informatici innovativi per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza.
L’importo a base d’asta, al netto di IVA, con oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero è di seguito riportato:
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura servizi informatici innovativi per l’individuazione rapida di microrganismi multiresistenti ai farmaci e per la gestione e il controllo intelligenti dell’antibioticoresistenza | 85111200-0 | P | 122.950,82 |
Importo totale a base di gara | 122.950,82 |
L’importo dell’appalto trova copertura a valere sul finanziamento concesso nell’ambito del Progetto RaDAR - “Rapid Detection and control system for Antimicrobial Resistance” (Grant Agreement n. 101036228) (progetto 000018--BANDI_UE-2022-M-TRIASSI_001_001 GRANT AGREEMENT NUMBER 101036228 - PROGETTO RADAR_
Prof.ssa Illario del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2024).
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La fornitura oggetto della presente procedura avrà una durata di almeno 18 mesi, a partire dalla sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di avvio del servizio ai sensi dell’art. 17, comma 8 e 50 comma 6 dlgs.36/2023. L’esecuzione del contratto dovrà includere un processo di monitoraggio articolato in tre (3) fasi. Per i dettagli si rinvia al Capitolato.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previsti opzioni o rinnovi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’art. 65, co. 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione, salvo il caso in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2 tenuto ex lege ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65, co., 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65, co. 2, l. b), c) d) e f) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 68, co.5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito FVOE).
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190, o di risoluzione del contratto, come previsto all’art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si precisa, infatti, che l’appalto è regolato altresì dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità, al quale l’Università ha aderito in data 10.12.2021.
Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti:
Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto
o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.
Clausola 2): La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola 3): La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.
Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.
Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.
Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.
Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.
Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.
Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato
dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub- contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.
Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo.
Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.
L’appalto è altresì regolato dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” tese a tutelare l’integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei
al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:
- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del progetto e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della Legge, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.
SELF CLEANING
L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice; - motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La
stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella in oggetto
Il concorrente non stabilito in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, consorzio GEIE o di imprese aderenti a contratto di rete, il requisito relativo all’iscrizione nel Registro dell’Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Deve aver eseguito nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando): Una fornitura analoga di importo minimo pari a € 80.000,00, oltre IVA.
Per fornitura analoga si intende servizi informatici per la salute e l’assistenza sanitaria.
La comprova del requisito è fornita nei termini che seguono.
In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche/enti pubblici, completi di copia delle fatture delle quietanze ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 65 co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 100, co. 1, lett. b) e c) del Codice e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 7.1 lett. a), 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
Ai sensi dell’art. 104, co. 12 del Codice, a pena di esclusione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente, ai sensi dell’art. 104, comma 5 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un’altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti previsti dall’art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del Codice.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del Codice.
Garanzia definitiva per la stipula del contratto di appalto.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario – pena la decadenza dell’aggiudicazione - dovrà prestare la
garanzia definitiva di cui all’art. 53, del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione. Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l’allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:
✓ di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e della Lettera di invito;
✓ di rinunciare all'eccezione di cui al comma 2, art. 1957 c.c.;
✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
✓ l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
✓ di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.
Si applica quanto previsto dall’art. 53 comma 3.
In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L’Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. infra nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Ai sensi dell’art. 106 la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 53 e 106 del Codice.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto il sopralluogo.
12. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. lgs. n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisache qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parte I del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno
già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso nella sezione Gare, sul sito di Ateneo xxx.xxxxx.xx.
Il citato avviso sarà, inoltre, reso pubblico secondo forme e modalità predeterminate per legge.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A- Documentazione amministrativa;
B- Offerta tecnica;
C- Offerta economica.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documento | Sezione I |
DGUE del concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Modello A1 | Domanda di partecipazione alla gara del concorrente |
Modello A2 | Dichiarazioni integrative |
Modello A3 | Dichiarazioni integrative |
Procure | Eventuali Procure |
Documento di riconoscimento del Sottoscrittore | Copia del documento di riconoscimento in corso di validità |
DGUE dell’ausiliaria e Modello A4 | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria e dichiarazioni integrative |
PASSOE concorrente | PASSOE concorrente |
PASSOE ausiliaria | PASSOE ausiliaria |
Modello D | Dichiarazione ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011 |
Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC | Comprova pagamento del contributo all’ANAC |
Pagamento del bollo | Comprova pagamento imposta di bollo |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
Protocollo di Legalità | Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale |
Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici | Codice di Comportamento Nazionale dei dipendenti pubblici |
Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo e Codice di comportamento di Ateneo | Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo e Codice di comportamento di Ateneo |
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione | Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione |
Offerta tecnica | Sezione II |
Relazione tecnica | Relazione tecnica |
Offerta economica | Sezione II |
Offerta Economica (generata dal sistema) | Scheda Componente Economica |
Scheda offerta economica | Scheda offerta economica |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica).
Si precisache, primadell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che nonsiano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA. L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può
rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
***
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la “domanda di partecipazione” e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Le dichiarazioni di cui al DGUE, Allegati A1) A2), A3), A4), D) potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copiaconforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 deld.p.r. 445/2000. Ovenon diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 100, co. 3, del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 101 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del
termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente sul modello A1 “Domanda di
Partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Con riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo, questo è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante uno dei seguenti modi:
a) il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
b) l’utilizzo del modello F24 elide.
A comprova del pagamento, il concorrente dovrà far pervenire all’amministrazione, entro il termine di presentazione dell’offerta, attraverso il Sistema, copia informatica dell’F24 elide.
c) mediante marca da bollo di € 16,00. in tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente oppure può essere applicata sul modello a1. la marca da bollo deve essere opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. è vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell’imposta di bollo, l’amministrazione procederà alla segnalazione all’agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 19 del decreto presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito di Ateneo al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx, nella sezione Gare, secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, ogni richiamo al D.lgs. 50/2016 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs.36/2023, o in mancanza, ai principi desumibili dal Codice stesso (cfr. nota MIT protocollo 6212 del 30/06/2023).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato A4);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o
come associata o consorziata (conforme all’allegato A4);
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D). Inoltre, il concorrente che intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati dall’art. 94, co. 3 del Codice, dovrà utilizzare preferibilmente il facsimile modello A2). Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei citati soggetti, questi ultimi sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice, utilizzando preferibilmente il facsimile Modello A3) ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui alla all’art. 7.1 lett. a), art.
7.2 lett. b), art. 7.3, lett. c) utilizzando preferibilmente il facsimile modello A2) oppure compilando le seguenti sezioni della parte IV del DGUE:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 lett. b) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 lett. c), del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94, co. 1, 2 e art. 98, co. 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 94, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni preferibilmente sul facsimile modello A2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 94, co. 5, lett. d) ed e) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 ed accetta le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 10.12.2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
5bis. dichiara di osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il predetto Protocollo di Legalità, pena l’esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto;
6. dichiara di essere edotto che l’appalto è regolato dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
7. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016, del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamentenell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione delle procedure di gara ed del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.X. 00 xarzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 372 d.lgs. n.14/2019
13. Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria rispetto al quale si segnala la FAQ n. 24 disponibile sul sito istituzionale dell’ANAC dove si legge: Quesito: Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili. Risposta: È possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI";
- attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 secondo le anzidette modalità;
- quietanza di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, co. 2 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, co. 2 del Codice, le parti della fornitura ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 68 co. 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 68, co. 2 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il PASSOE dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
A titolo collaborativo:
Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. redatta secondo il facsimile Modello D), contenente:
- Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l’indicazione dei familiari
di maggiore età conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio e/o residenza.
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara,inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso la piattaforma M.e.P.A. di Consip (in seguito: Sistema), un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
Il concorrente dovrà caricare a sistema una Relazione Tecnica, firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19, i seguenti elementi:
1. Tecnologie ed eccellenza innovativa della soluzione proposta:
Le offerte tecniche dovranno includere un “Piano delle tecnologie e dell'eccellenza innovativa”. Più specificamente, il piano deve considerare ed essere conforme ai requisiti tecnici definiti nell’Elaborato Tecnico. Il Piano delle tecnologie e dell'eccellenza innovativa deve comprendere le seguenti sezioni:
A. Descrizione dettagliata della soluzione complessiva proposta per l'esigenza descritta nell'oggetto del contratto, lo stato attuale e la maturità della soluzione e i casi d'uso. Dovrebbe includere le seguenti informazioni:
• Tecnologie standard e innovative: descrizione delle tecnologie utilizzate e del piano di consegna secondo i requisiti OBBLIGATORI/OPZIONALI definiti nell’Elaborato Tecnico riguardo alla soluzione complessiva, al sistema di rilevamento rapido dei microrganismi prioritari, al sistema informativo di rilevamento e gestione rapida, al sistema per la formazione e il supporto. Per innovative intendiamo le tecnologie fornite e/o parti di esse in accordo con la definizione di innovazione contenuta nella Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
B. Descrizione dettagliata di come la soluzione RaDAR verrà inserita nel contesto organizzativo della stazione appaltante e del flusso di lavoro clinico risultante (dallo screening o sospetto di infezione fino al trattamento e al follow-up del paziente), di come la soluzione integrerà il diversi stakeholder e i risultati attesi dopo l'implementazione della soluzione.
C. Piano di integrazione tecnologica nel sistema informatico e interoperabilità della soluzione: nel piano il fornitore dovrà descrivere e dettagliare la struttura informatica della soluzione e le fasi per realizzare l'integrazione tecnologica della soluzione e l'interoperabilità con il sistema informativo ospedaliero.
Il piano di integrazione tecnologica deve includere:
• Descrizione dettagliata della struttura IT della soluzione.
• Descrizione dettagliata del processo di integrazione, installazione e implementazione della soluzione nel sistema informativo ospedaliero,
• Inclusione del software e della sua interfaccia nel sistema informatico ospedaliero.
D. Descrizione dettagliata della conformità della soluzione proposta ai requisiti normativi precedentemente dettagliati (Direttiva sui dispositivi medici, Direttiva sulla protezione dei dati e/o altri).
2. Operatività e Implementazione della soluzione proposta:
Le offerte tecniche dovranno includere un “Piano operativo di implementazione” della soluzione proposta, che deve considerare ed essere conforme ai requisiti tecnici definiti nell’Elaborato tecnico. È importante che le offerte comprendano:
• Descrizione dettagliata della strategia per l'integrazione della soluzione nell’organizzazione dei servizi sanitari della stazione appaltante.
Il fornitore dovrà presentare una descrizione dettagliata di come verrà effettuata l'integrazione della soluzione RaDAR all'interno del sistema informativo dell’ospedale e di come si relazionerà ai diversi utenti e profili coinvolti nel contratto.
Il piano operativo di implementazione dovrebbe includere:
A. Descrizione dettagliata della strategia di gestione del cambiamento, co-progettazione e coinvolgimento dei principali stakeholders nel processo (ovvero pazienti e operatori sanitari) e formazione degli utenti. Descrizione dettagliata della strategia per il rapporto tra il fornitore e la stazione appaltante.
B. Descrizione dettagliata dei servizi di supporto, manutenzione e formazione.
C. Piano di restituzione del servizio alla scadenza del contratto.
D. Descrizione degli aspetti di qualità della progettazione e dello sviluppo della soluzione integrale. Con particolare riferimento ai requisiti e alle specifiche dettagliate riguardanti la verifica e la validazione della tecnologia proposta, la pianificazione del lavoro, le risorse personali e materiali, l'identificazione e la gestione della logistica, l'integrità dei dati e i relativi cataloghi delle norme ISO e altri pertinenti regolamenti/standard utilizzati.
E. Descrizione dettagliata della governance della fornitura, della gestione del progetto, del calendario, dei compiti e delle attività di monitoraggio, compreso un calendario dettagliato delle fasi proposte in conformità con il Capitolato d’oneri.
F. Descrizione dettagliata del piano di valutazione del rischio, della strategia di mitigazione del rischio e della sicurezza sviluppata nelle specifiche e nei requisiti.
3. Impatto della soluzione proposta
Le offerte tecniche devono includere un “Piano di generazione di impatto” e di evidenza che raccolga tutte le informazioni riguardanti la generazione di dati in setting reale, il miglioramento dei risultati, l'ottenimento di prove empiriche dei risultati. Si prevede che il valore venga creato nel setting della stazione appaltante, con un’attenzione specifica ai benefici per i pazienti, gli operatori sanitari e il sistema sanitario di cui fanno parte.
Il Piano di Impatto deve includere:
A. Descrizione dettagliata dell'implementazione della valutazione dei risultati e del modo in cui i dati e i risultati verranno raccolti e gestiti durante l'implementazione e l'utilizzo della soluzione e i risultati attesi in relazione ai requisiti della soluzione integrata nella routine ospedaliera. Esso dovrà includere anche il piano per valutare la soddisfazione degli utenti.
B. Descrizione dettagliata del reporting delle prestazioni della soluzione e del sistema di monitoraggio e di come la soluzione RaDAR affronta i risultati specificati in questo Elaborato Tecnico garantendo che venga apportato valore a ciascuno degli stakeholder e degli elementi identificati (pazienti, operatori sanitari, sistema sanitario e impatto socio-economico), in particolare alla soddisfazione degli utenti, compresi gli operatori sanitari e i pazienti.
C. Descrizione dettagliata del piano di generazione delle prove da implementare durante il progetto.
D. Descrizione dettagliata di come la proposta soddisfa i principi etici (compresi i più elevati standard di integrità della ricerca, in particolare quelli stabiliti nel Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca e, in particolare, evitando la fabbricazione, la falsificazione, il plagio e altra cattiva condotta nella ricerca) e eventuale proposta del comitato etico.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara. In caso di avvalimento premiale, dovrà caricare a sistema il contratto di avvalimento.
Detta Relazione tecnica dovrà dare evidenza della rispondenza dell’offerta a tutti i requisiti minimi previsti nei relativi documenti di gara. La stessa, inoltre, dovrà contenere la puntuale descrizione degli elementi migliorativi eventualmente offerti. La relazione in argomento, comprensiva delle eventuali schede tecniche e/o depliants informativi, redatta con carattere Times new roman di dimensione 12 ed utilizzando l’interlinea 1, dovrà essere costituita massimo da n. 50 (esclusa/oltre la copertina) in formato A4.
La mancanza della Relazione Tecnica comporterà l’esclusione automatica dal prosieguo di gara.
Le pagine eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla
Commissione.
Nel perseguimento del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ed al fine di consentire la più agile e celere valutazione dell’offerta presentata, la suddetta relazione dovrà essere a pena di esclusione suddivisa in paragrafi.
L’offerta tecnica a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresao da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a talfine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
In ogni caso, si raccomanda di non indicare o comunque di non fornire i dati dell’offerta economica nella sezione relativa all’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura.
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
-inserimento nell’apposita sezione del Sistema del prezzo offerto con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.
L’offerta economica sarà comprensiva delle forniture migliorative offerte dal concorrente.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, anche se integrate da forniture offerte dal concorrente in incremento.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%).
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso offerto, si terrà conto esclusivamente del prezzo offerto.
L’amministrazione, per il tramite del Responsabile del Progetto, accerterà in ogni caso la congruità dell’Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui rispettivamente in relazione a quanto disposto dall’art. 110, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto sarà affidato mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Punteggio Offerta Tecnica | 70 |
Punteggio Offerta Economica | 30 |
TOTALE | 100 |
19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
L'offerta tecnica inviata dai fornitori deve includere tutte le informazioni rilevanti per valutare i criteri di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione dipendono da un giudizio di valore, che vengono stabiliti utilizzando un sistema ponderato in base all’importanza che riveste lo specifico criterio nella valutazione dell’offerta. I criteri di aggiudicazione sono associati a giudizi di valore come “eccellente”, “molto buono”, “buono”, “discreto, “scarso” o “fallito” e un valore soglia minimo. Saranno escluse le offerte con un punteggio del criterio di aggiudicazione inferiore alla soglia.
Giudizio di valore | Punteggio | |
Fallito. Il criterio non è stato affrontato | 0 | 0 |
Scarso. Il criterio non è stato adeguatamente affrontato oppure sono presenti gravi debolezze intrinseche e non tutti gli elementi di valutazione sono presi in considerazione. | 1 | 2 |
Discreto. La proposta risponde in generale al criterio, ma presenta notevoli debolezze e non tutti gli elementi di valutazione vengono affrontati. | 2 | 4 |
Buono. La proposta risponde bene al criterio nel suo complesso (vengono affrontati tutti gli elementi di valutazione), ma sono presenti alcune carenze. | 3 | 6 |
Molto Buono. La proposta risponde molto bene al criterio nel suo complesso (vengono affrontati tutti gli elementi di valutazione), ma sono presenti alcune carenze. | 4 | 8 |
Eccellente. La proposta affronta con successo tutti gli aspetti rilevanti del criterio. Eventuali carenze sono minori. | 5 | 10 |
Le offerte verranno valutate individualmente e confrontate tra loro, in base ai contenuti spiegati e dettagliati in precedenza e verranno valutati in base ai seguenti criteri.
Punteggio Minimo | Punteggio Massimo | |
1. Tecnologie ed eccellenza innovativa della soluzione proposta | ||
1.1 Descrizione dettagliata della soluzione RaDAR proposta | 12 | 30 |
1.1.1 Tecnologie standard e innovative (REQUISISTI OBBLIGATORI) | ||
Rilevamento rapido dei microrganismi comunitari | 4 | 10 |
Sistema informativo di rilevamento e gestione rapida | 4 | 10 |
Formazione e supporto | 2 | 5 |
1.1.2 Tecnologie standard e innovative (REQUISISTI OPZIONALI) | 2 | 5 |
1.2 Come la soluzione RaDAR verrà incorporata nell'infrastruttura dell'operatore sanitario e nel flusso di lavoro clinico risultante | 4 | 10 |
1.3 Piano di integrazione tecnologica nell'HIS e interoperabilità della soluzione | 4 | 10 |
1.4 Conformità della soluzione proposta ai requisiti normativi | 2 | 5 |
2. Operatività e implementazione della soluzione proposta | ||
2.1 Strategia per l'integrazione della soluzione nell’organizzazione dei servizi sanitari della stazione appaltante | 8 | 20 |
2.1.1 Strategia per il rapporto tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, per la gestione del cambiamento e coinvolgimento dei | 4 | 10 |
principali stakeholder nel processo (ovvero pazienti e operatori sanitari) e formazione degli utenti | ||
2.1.2 Servizi di supporto, manutenzione e formazione | 2 | 5 |
2.1.3 Calendario delle fasi proposte in conformità al Capitolato d’oneri e Piano di restituzione del servizio alla scadenza del contratto | 2 | 5 |
3. Qualità della progettazione e dello sviluppo | ||
3.1 Governance del contratto, gestione del progetto, calendario, attività e attività di monitoraggio del contratto | 2 | 5 |
3.2 Aspetti qualitativi della progettazione e dello sviluppo di soluzioni integrali | 2 | 5 |
3.3 Piano di valutazione del rischio, strategia di mitigazione del rischio e sicurezza | 2 | 5 |
4. Generazione dell'impatto e delle prove mediante la soluzione proposta | ||
4.1 Valutazione dei risultati dell'attuazione | 2 | 5 |
4.2 Reporting delle prestazioni RaDAR e del sistema di monitoraggio (modello value-based), aspetti etici | 2 | 5 |
Totale | 40 | 100 |
E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La proposta tecnica sarà valutata in relazione ai criteri sottoposti a giudizio di valore secondo i valori numerici stabiliti per ciascun criterio e sotto-criterio e, successivamente, le diverse proposte valutate saranno ordinate in ordine decrescente. Per ottenere il punteggio di ciascuna offerta verrà applicata la seguente formula:
𝑷𝑽𝑻 = 𝟕𝟎% × (
𝑷𝑽𝑶
𝑷𝑽𝑴𝑶
× 𝟏𝟎𝟎)
POT: Punteggio Offerta Tecnica 70% = Valore della ponderazione
PVo = Punteggio dell'offerta valutata.
PVmo = Punteggio migliore di tutte le offerte.
19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito in base al prezzo offerto, confrontato con il prezzo più basso. Pertanto, la Commissione di Valutazione, procederà ad ordinare i prezzi delle offerte in ordine decrescente, e per ottenere il punteggio di ciascuna offerta economica verrà applicata la seguente formula:
𝑃𝑚𝑜
𝑃𝑂𝐸 = 30% × (
𝑃𝑝𝑜
POE: Punteggio Offerta Economica 30% = Valore della ponderazione
× 100)
Pmo = Prezzo più basso tra tutte le offerte. Ppo = Prezzo dell’offerta valutata
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo:
POC =POT+POE
20 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano le dichiarazioni all’uopo previste dal vigente PIAO dell’Ateneo. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche. La Commissione, con riferimento sia all’offerta tecnica che a quella economica, dovrà concludere i propri lavori come di seguito indicato:
Numero offerte pervenute | Numero giorni assegnati per la valutazione |
Da 1 a 5 offerte | Totale 3 giorni |
Da 5 a 10 offerte | Totale 6 giorni |
Qualora il numero di Offerte da esaminare sia superiore a quello massimo indicato nella Tabella sopra riportata, il RUP, provvederà a valutare e comunicare i tempi da assegnare alla Commissione per la conclusione dei propri lavori.
21 SVOLGIMENTO O P E R A Z I O N I DI G A R A : VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà aperta nel giorno e nell’ora indicati nella lettera di invito da un Seggio di gara che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
21.1 controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
21.2 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
21.3 attivare la procedura di soccorso istruttorio;
21.4 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
21.5 determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.
È fatta salva la possibilità di chiedere all’offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
Si procederà attraverso il sistema ad effettuare le comunicazioni di cui dell’art. 90 del Codice.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa determina l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il Seggio di gara procederà come sopra indicato alla lett. e).
Si precisa che, alla seduta pubblica, il concorrente potrà assistere collegandosi al link fornito con avviso pubblico. Si segnala che è necessaria l’identificazione dei delegati dell’operatore economico che intendano assistere alla seduta mediante invio della delega e della fotocopia del documento di identificazione, attraverso il Sistema (Sezione Comunicazioni con i fornitori) ovvero all’indirizzo pec: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
La verifica della documentazione amministrativa avverrà, ai sensi dell’art. 24 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 delibera n. 464/2022, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.
Ai fini della registrazione al FVOE, gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati Membri.
22 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
All’esito dell’esame della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, nonché all’apertura delle offerte economiche.
Per le modalità di espletamento delle sedute pubbliche si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 21.
In una o più sedute riservate, da effettuarsi secondo le modalità operative di cui all’art. 21, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti punti. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema, nonché attraverso pubblicazione sul sito di Ateneo alla apertura delle Offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche presentate per ciascun lotto già riparametrati;
b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, il prezzo complessivo offerto. La relativa valutazione verrà effettuata automaticamente dal sistema, secondo le modalità descritte al punto 18; L’espletamento degli adempimenti di cui dell’art. 90, co. 1, l. d) del Codice saranno demandati al Dipartimento, che procederà attraverso il sistema.
Qualora fosse stata dichiarata, da parte di un concorrente o di un’impresa ausiliaria, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altro concorrente, la Commissione, dopo la citata seduta pubblica procederà, in successiva seduta riservata, alle relative verifiche, con ammissione al prosieguo o esclusione dei concorrenti coinvolti. In tal caso, la documentazione necessaria per la verifica sarà richiesta tramite il sistema (o a mezzo pec). Le risultanze della verifica saranno comunicate in successiva seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, procede ai sensi di quanto previsto al punto 23. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Dipartimento le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del Codice.
In qualsiasi fase di espletamento delle operazioni di gara, il Seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente, per il tramite dell’Ufficio responsabile della procedura di gara, ai sensi dell’art. 90, co. 1 del Codice, i casi di esclusione per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 70, co. 4 del Codice.
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Gli esiti delle valutazioni del RUP sono trasmessi alla Commissione di gara che provvede a renderli noti in successiva seduta pubblica, come precisato al successivo punto 24.
24 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale da parte del Responsabile del Progetto, gli esiti delle verifiche operate da quest’ultimo sono trasmesse alla Commissione che provvede in seduta pubblica ad assumere le conseguenti determinazioni.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, co. 10 del Codice.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l’applicazione delle misure di cui all’art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 99 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 90 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, dell’art. 94, co. 6 del Codice) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 100 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’art. 110, co. 5 del Codice di competenza del Responsabile del Progetto.
L’organo competente, previa approvazione della relativa proposta di aggiudicazione da parte della Commissione di gara, ai sensi dell’art. 17, co. 5 del Codice, aggiudica la gara.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 90, co. 1, lett. b) e c) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 17, co. 5 del Codice all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
Ai sensi dell’art 17, co. 8 del Codice, l’Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento del Direttore competente, con segnalazione del fatto all’ANAC e con riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare al Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall’Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. In particolare, trova applicazione la normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art 3 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto-legge n. 76, a valle della consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto per il quale sia rilasciata l’informativa liberatoria provvisoria, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo, sarà sottoposta a condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
Resta salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula deve avere luogo, ai sensi dell’art. 55, co.1 del Codice, entro i successivi 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’artt. 53 e 117 del Codice.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento. Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale. Inoltre, il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l’Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Si segnala, altresì, che nel contratto sarà inserita apposita clausola “antipantouflage” conformemente a quanto previsto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.
Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell’Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze - in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell’Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione e l’Amministrazione si riserva di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010,
n. 136.
Ai sensi dell’art. 119, co. 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Le spese relative alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 225, co. 1 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo le condizioni di svolgimento del servizio offerte dall’aggiudicatario (previa verifica delle dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali).
25 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta da inoltrare a mezzo pec all’indirizzo xxx@xxx.xxxxx.xx.
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni
(es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
− trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29, ancora vigente, del D.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx , sezione “Trasparenza”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: xxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
28 DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI ATENEO (PIAO)
In osservanza del vigente PIAO [modello B12], sono state rese in data 08.01.2024 ed acquisite al protocollo con
n. 2809 del 09.01.2024, le dichiarazioni del Direttore di Sanità Pubblica e dal Capo dell’Ufficio Contabilità e Bilancio del Dipartimento, dall’unità di personale addetta, con le quali è stato attestato:
a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
b) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Xxxxx Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;
c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e al Dipartimento di sanità Pubblica;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 16 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
29 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Firmato Digitalmente dal
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx