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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 13838/18. Subject Codes: ACP 108 WTO 278 RELEX 923 COAFR 268. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo. Commission Document Number: COM(2018) 724 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 5 novembre 2018. Interinstitutional Files: 2018/0374 (NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5229846769535105700_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2018/0374 (NLE)
Bruxelles, 5 novembre 2018 (OR. en)
13838/18
ACP 108
WTO 278
RELEX 923
COAFR 268
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 5 novembre 2018
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2018) 724 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 724 final.
All.: COM(2018) 724 final
13838/18 am
RELEX.1.B IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.11.2018
COM(2018) 724 final 2018/0374 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del Consiglio congiunto e del regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
Obiettivo dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (di seguito "l'accordo") è:
a) contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;
b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;
c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
d) migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;
g) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE; e
f) rafforzare le relazioni in essere tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco.
L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
2.2. Consiglio congiunto
L'articolo 100 dell'accordo istituisce il Consiglio congiunto, incaricato di "dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo".
Secondo quanto stabilito dall'articolo 101 dell'accordo, il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra. Le funzioni del Consiglio congiunto comprendono la definizione del proprio regolamento interno e del regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
L'articolo 102 dell'accordo prevede che il Consiglio congiunto adotti decisioni per consenso e che tali decisioni siano vincolanti per le parti.
2.3. L'atto previsto del Consiglio congiunto
Nella sua prima riunione, il Consiglio congiunto sarà chiamato ad adottare una decisione in merito al regolamento interno del Consiglio congiunto e al regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo (di seguito "l'atto previsto").
La finalità dell'atto previsto è stabilire le regole relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo.
3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'APE UE-SADC, in riferimento al regolamento interno del Consiglio congiunto e del comitato per il commercio e lo sviluppo.
Le parti dell'accordo hanno discusso tale regolamento interno e hanno concordato che, fatte salve le procedure decisionali dell'UE, essi dovrebbero essere adottati nella prima riunione del Consiglio congiunto prevista per il primo semestre del 2019.
Il contenuto del regolamento interno allegato è molto simile a quello di altri accordi di partenariato economico o di altri accordi commerciali.
I regolamenti interni sono essenziali per completare il quadro istituzione dell'accordo e quindi per agevolare l'attuazione dell'accordo.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il Consiglio congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia l'APE UE-SADC.
L'atto che il Consiglio congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, dell'accordo.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
1 Sentenza della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 0 xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2018/0374 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno per il Consiglio congiunto e per il comitato per il commercio e lo sviluppo
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (“SADC") aderenti all'APE, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 20162 (di seguito "l'accordo"). L'accordo è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
(2) A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto può adottare decisioni in tutte le materie disciplinate dal presente accordo. A norma dell'articolo 101, paragrafo 3, lettere h) e i), il Consiglio congiunto stabilisce il proprio regolamento interno e il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
(3) Nella sua prima riunione, il Consiglio congiunto è chiamato ad adottare decisioni in merito al proprio regolamento interno e al regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo.
(4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio congiunto, poiché la decisione prevista del Consiglio congiunto vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del Consiglio congiunto si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto in merito al proprio regolamento interno e al regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo accluso alla presente decisione.
2 Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente