DETERMINA N. 174 IN DATA 14.02.2022
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
DETERMINA N. 174 IN DATA 14.02.2022
VISTA la dichiarazione con cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha definito l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTE le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 22 aprile
2021 n. 52, l’art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché l’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 con i quali lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;
VISTO l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID- 19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l’altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d’Armata Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX è stato nominato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;
VISTO il richiamato contenuto nel disposto di cui all’art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all’art. 122 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti “in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea”;
CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall’emergenza sanitaria in atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;
VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. n. 3688/2020) che nel sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell’azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, che il generale principio dell’economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della
salute come fondamentale diritto costituzionale dell’individuo e interesse della
collettività;
VISTA l’ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l’articolazione della precedente struttura di supporto alle attività di competenza commissariale;
VISTO il RD 18.11.1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il RD 23.05.1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e le integrazioni di cui alla L. n. 190/2012 relative
all’introduzione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione
trasparente;
DATO ATTO altresì che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSTATATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;
RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
RICHIAMATO l’art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal medesimo articolo 14;
ACCERTATA l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), costituente una sezione del PTPC;
PRESO ATTO che in funzione della necessità di provvedere alla produzione, fornitura e distribuzione di un quantitativo consistente di mascherine chirurgiche quale strumento indispensabile per assicurare la più elevata risposta sanitaria all’emergenza e garantire la salvaguardia delle persone, in data 30 luglio 2020 il Commissario straordinario protempore e FCAI hanno stipulato il contratto di collaborazione per la produzione e fornitura di Mascherine Chirurgiche;
CONSTATATO che il Contratto di collaborazione - la cui scadenza fissata al 30 settembre 2021, prorogabile previa espressa volontà delle parti - prevedeva che il Commissario Straordinario consegnasse in comodato d’uso gratuito alla società FCAI n. 25 macchinari realizzati dalla società IMATECKNOWEB presso lo stabilimento di Mirafiori di Torino;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione nel settembre 2021 dell’Addendum n. 2 all’Accordo di collaborazione è stata prorogata la scadenza del menzionato Contratto di collaborazione fino al 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO che al 31 dicembre 2021 è terminato il Contratto di collaborazione ma permane la necessità di continuare a tenere in deposito le linee di produzione presso gli stabilimenti di FCAI nelle rispettive sedi di Mirafiori e di Pratola Serra;
CONSIDERATO che la società FCAI non ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto di una o più macchine come previsto dal Contratto da esercitare almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto mediante comunicazione scritta indirizzata al Commissario anche a mezzo PEC;
DATO ATTO che le macchine sono di proprietà dello Stato italiano che le ha acquistate con specifico contratto sottoscritto dal Commissario protempore e che il Commissario ne è soggetto gestore;
TENUTO CONTO che il giorno 27 gennaio 2022, un rappresentante dell’Area Logistica operativa della Struttura Commissariale, si è recato presso la sede di FCAI in Mirafiori (TO) ed ha verificato che le n. 25 linee di produzione di mascherine chirurgiche, al termine del periodo contrattualmente previsto, risultano in stato d’uso ottimale e sono state regolarmente effettuate le attività di dismissione/standby e ripristino configurazione previste;
CONSIDERATO che per le n. 25 macchine allocate presso lo stabilimento di Mirafiori, la Struttura Commissariale dovrà comunque provvedere allo smontaggio e alla relativa movimentazione entro il 1° aprile 2022;
TENUTO CONTO che su richiesta del Commissario a FCAI da effettuarsi entro il 28 febbraio 2022, la Società, nelle more di una verifica presso i Dipartimenti di Protezione Civile Regionali della disponibilità ad acquisire i prefati macchinari, si è impegnata a mettere a disposizione della Struttura Commissariale dei locali all’interno dello stabilimento di Mirafiori ove allocare - dopo lo smontaggio - le n. 25 macchine, per consentire il deposito delle stesse fino al 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che per il servizio di smontaggio, imballaggio e movimentazione dei n. 25 macchinari dalle linee di produzione al locale di previsto stivaggio, all’interno dello stabilimento di Mirafiori sono state invitate a presentare offerta n. 6 (sei) Ditte;
PRESO ATTO che per l’esecuzione del predetto n. 4 (quattro) Operatori Economici hanno presentato le seguenti offerte:
- Ditta XXXXXXXXXXX.XXXX S.p.A. € 341.500,00;
- Ditta CGS AUTOMAZIONE S.r.L. € 610.000,00;
- Ditta DM PACKAGINGROUP SRL € 444.500,00;
- Ditta TEKNOWEB COVERTING SRL € 216.250,00;
DATO ATTO che dalla suddetta indagine di mercato è risultata migliore offerente la Ditta TEKNOWEB COVERTING SRL;
CONSIDERATO che la Ditta TEKNOWEB COVERTING SRL ha fabbricato gli impianti da ricollocare e, pertanto, risulta in possesso della richiesta idoneità tecnico-professionale, in termini di capacità organizzative, manpower e macchinari, essenziale alla corretta finalizzazione del servizio da realizzare;
RITENUTO di affidare l’appalto al citato Operatore Economico poiché il prezzo proposto è risultato più basso e rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
APPURATO che l'appalto non genera interferenze ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in quanto il servizio in parola sarà reso presso impianti non dipendenti dalla Struttura Commissariale e, pertanto, essendo pari a zero i costi di sicurezza per i rischi di interferenza, non è necessario prevederli in contratto;
APPURATO l’affidamento di cui trattasi riveste carattere di somma urgenza dettata dalla necessità di rispettare i termini contrattuali che impongono la rimozione delle linee dai locali produttivi della FCAI S.p.A. entro il 01 aprile 2022;
il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d’Armata Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX, ai sensi delle richiamate disposizioni
DETERMINA
per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:
− di affidare il servizio di esecuzione delle operazioni di smontaggio, imballaggio e movimentazione dei macchinari dal sito produttivo della Società FCA Italy S.p.A. a un magazzino sito all’interno dello stabilimento stesso di Xxxxxxxxx, per un importo complessivo pari ad € 216.250,00 (IVA esclusa) a favore della TEKNOWEB COVERTING SRL;
− di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 16.000,00 € ;
− di provvedere ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
− di dare atto che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del
D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
− di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
− di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all' impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
− di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: 9091849F21;
− di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
− di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Magg. Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXXXX di questa Struttura Commissariale, Direzione Operativa – Area Amministrativa, attese le dichiarazioni prodotte dallo stesso in merito all’insussistenza di conflitti di interesse e di incompatibilità degli incarichi;
− di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, visti gli artt. 31 e 101 del Codice degli appalti pubblici, del D.M. n. 49/2018 e della Linee guida n. 3 di ANAC, il Magg. Xxxxxxxx XXXXXXXXXX e suoi assistenti, il 1° LGT Xxxxxxxx XXXXXXX e il M.llo 2^ Cl. Xxxxxx XXXXXXXX, personale dell’Area Logistica Operativa di questa Struttura;
− di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;
− di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni, esclusivamente dinanzi al TAR della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L’EMERGENZA COVID-19
(Gen. C.A. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX)