Contract
Le parti convengono che l'ipotesi di accordo siglata ed allegata costituirà la disciplina contrattuale di armonizzazione (1) prevista dai commi 2, 3 e 8 (2) dell'art. 4 del Decreto Legislativo n.283/98 la cui applicazione ed efficacia resta, tuttavia, condizionata (3) alla definizione degli accordi relativi alla riorganizzazione complessiva dei comparti aziendali, con la consequenziale ridefinizione degli organici che verranno trasferiti in attuazione del citato Decreto Legislativo n.283/98.
Laddove non dovesse essere raggiunta una intesa in relazione ai citati accordi per la complessiva riorganizzazione, le xxxxx.xx incontreranno per la individuazione di una diversa disciplina di armonizzazione (4).
Unione degli Industriali di Roma CONFINDUSTRIA
IPOTESI DI ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE
Il giorno 18 marzo 2002 presso l'Unione degli Industriali di Roma rappresentata dal Dr. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, si sono incontrati l'Ente Tabacchi Italiani S.p.A. rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Sig. Xxxxxx Xxxxxx, dal Dr. Xxxxxx Xxxxxx, dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx
e
la FP CGIL rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxx
la FAI CISL rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Sig. Xxx Xxxxxxxxxxx
la UILA UIL Monopoli rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (5).
***
PREMESSA
Le parti hanno preliminarmente convenuto sulla applicabilità del Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Alimentare (in seguito indicato per brevità CCNL Alimentare) (6). Affermato il principio della unicità contrattuale (7), detto CCNL troverà applicazione in tutte le sue parti e regolamentazioni nei confronti sia del personale assunto direttamente, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo n. 283/1998, sia di quello trasferito dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (in seguito indicata per brevità AAMS) con le eccezioni di seguito riportate.
(1) Non è vero che il decreto 283/98 preveda che vi sia “armonizzazione”, cioè un compromesso di raccordo nel passaggio dal CCNL pubblico a quello privato: anzi vieta espressamente che per la “prima applicazione” i lavoratori provenienti dall’AAMS possano avere un trattamento meno favorevole.
(2) Questa ipotesi di accordo sarebbe quindi, nelle intenzioni dei firmatari, la famosa “prima applicazione” di cui al comma 8 dell’art. 4 del D.L.vo 283/98: solo limitatamente ad essa varrebbe quindi la garanzia di “non peggioramento”; con l’accordo successivo il peggioramento ci potrà essere e quindi ci sarà sicuramente. Di qui l’interesse dell’ETI (avallato da CGIL CISL e UIL) a far durare questo CCNL solo un anno anziché i quattro consueti.
Si riporta il testo dei citati commi 2, 3 e 8 dell’art. 4 del D.L.vo 293/98:
“2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
(3) Tale accordo non verrà applicato se prima non si faranno:
a) altri accordi per riorganizzare i “comparti aziendali”, cioè lo smembramento dell’azienda nei vari pezzetti (quali saranno non lo dicono qui, ma alla pagina seguente dicono: corporate, stabilimenti, saline e agenzie per l’ETI, più la distribuzione già data ad Etìnera; e noi possiamo aggiungere almeno un’altra divisione all’interno degli stabilimenti, tra sigari e sigarette). Altro che unità aziendale! Più che uno spezzatino, è un macinato!!!
b) la ridefinizione degli organici da trasferire (e, lo diciamo noi, per differenza la definizione degli esuberi da ricollocare).
(4) In teoria sembra dire: “Se non ci si metterà d’accordo (ma non si dice entro quando) su questi punti a) e b), l’ipotesi di CCNL non varrà e si dovrà rinegoziare”. In assenza di un termine chiaro, però, o di un altro accordo diverso, questa ipotesi di CCNL potrebbe essere comunque applicata “provvisoriamente” per un tempo lunghissimo, anche tutto il periodo di validità previsto. Xxxxxx allora non ratificare questo CCNL e mantenere il vecchio CCNL AAMS (comparto Aziende Autonome) e i suoi aumenti futuri, che in assenza di nuovo CCNL continuerebbero ad applicarsi ai lavoratori provenienti dai Monopoli.
(5) Le atre Organizzazioni sindacali rappresentative nell’AAMS, comparto Aziende Autonome (RdB, CSA) non sono state nemmeno convocate. L’ETI, come se ci fosse già un CCNL di diritto privato, ha scelto da sé i propri interlocutori, cioè le XX.XX. che hanno consentito fin dall’inizio al processo di privatizzazione. Solo l’opposizione dei lavoratori riuscirà a fargli cambiare idea.
(6) Xxxxx detto che va bene il CCNL Alimentaristi (però non dicono perché). E invece perché non si può scegliere quello dei farmaceutici? Il tabacco è una droga, non un alimento. E nessuno ha mai illustrato i veri contenuti del CCNL Alimentaristi (ben 150 pagine, piene di peggioramenti difficili da “digerire”…).
(7) CGIL CISL e UIL ora dicono che il CCNL deve essere unico e si applicherà senza eccezioni sia a i nuovi che ai vecchi lavoratori, ma per più di due anni hanno consentito che in una stessa azienda ce ne fossero contemporaneamente fino a ben 6 diversi: AAMS, ETI, interinali, apprendisti, LSU, ex IRI. Ora gli fa comodo un CCNL unico in vista della vendita dell’ETI, per venire incontro alle esigenze dell’acquirente privato.
Si riporta il testo del citato comma 6 dell’art. 3 del D.L.vo 293/98:
“6. L'Ente può assumere esclusivamente personale di professionalità adeguatamente qualificata, ove non sia reperibile fra il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4”.
INTRODUZIONE - CAMPO DI APPLICA- ZIONE – DURATA (1)
Le parti, premesso che il Decreto Legislativo n. 283/1998 (art.4 comma 2) precisa che “… il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore …”(2), hanno preso in esame i temi relativi alla regolamentazione del rapporto di lavoro del solo personale che verrà trasferito, per gli effetti del succitato decreto, dall'AAMS all'ETI (Corporate, Stabilimenti, Saline e Agenzie) e ETINERA.
In particolare, e nei confronti del solo personale trasferito dall'AAMS (3), in relazione a quanto disposto dal citato decreto, trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo di armonizzazione contrattuale; a tale scopo si indicano quali dati retributivi utili quelli in essere e accertati alla data del 31 dicembre 2001, indipendentemente dalla data di effettivo trasferimento del personale (4).
In considerazione dell'applicabilità della contrattazione ARAN, gli effetti economici e normativi successivi alla data del 31 dicembre 2001 non produrranno alcun esito con particolare riguardo alla determinazione della retribuzione annua lorda di provenienza (5).
Nei confronti del personale in fase di trasferimento o da trasferire dall'AAMS ai fini dell'applicazione dell'istituto del sostegno al reddito, cosi come regolato dall'accordo sindacale del 3 agosto 2000 e dal Regolamento del Fondo di sostegno al reddito, continua a trovare applicazione il vigente CCNL ARAN e sue successive evoluzioni per la determinazione e la quantificazione dell'assegno straordinario (6).
Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo di armonizzazione contrattuale, si danno atto di aver attuato, per quanto di loro competenza, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 283/1998 e che le disposizioni del presente accordo sono da considerarsi fra loro correlate, inscindibili e più favorevoli (7).
Le parti dichiarano inoltre che i rinvii ad articoli del CCNL ARAN Comparto Aziende devono intendersi riferiti alla contrattazione ARAN 1994/97 e successive integrazioni fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse specificazioni (8).
DECORRENZA CONTRATTUALE
Xxxxx restando quanto contenuto nella lettera cui è allegata la presente bozza di accordo di armonizzazione contrattuale, le parti convengono che gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente accordo si intendono aventi decorrenza a far data dal 1° luglio 2002 (9).
(1) Innanzitutto la durata non è stata indicata. Che vuol dire? Sappiamo (l’hanno detto nelle bozze precedenti) che vogliono far durare questa “armonizzazione” solo un anno circa, fino alla scadenza del CCNL Alimentari oggi vigente (maggio 2003). Ma perché non lo mettono nero su bianco in modo chiaro? Sperano che noi ce lo dimentichiamo? Vogliono usarlo come merce di scambio successivamente?
(2) Ai nuovi assunti, quindi, si applicherà il CCNL Alimentari tale e quale, senza alcuna eccezione (è un passo indietro rispetto alle prime bozze del CCNL!), che questo accordo venga confermato o meno. Ma allora è assolutamente inutile che votino su questo testo, che riguarda solo i “vecchi” provenienti dall’AAMS!
(3) Ribadisce che la presente ipotesi di CCNL riguarda solo coloro che saranno trasferiti dall’AAMS all’ETI. Pertanto solo loro sono legittimati a votarlo.
(4) Bloccando i “dati retributivi utili” a “quelli in essere e accertati alla data del 31/12/2001”, si tagliano fuori i lavoratori dagli aumenti spettanti per il biennio economico 2002-2003 del CCNL Aziende, che perlomeno dovrebbe essere incrementato dell’inflazione programmata, ed inoltre dovrebbe recepire anche il tanto sbandierato protocollo d’intesa per il Pubblico impiego sottoscritto da CGIL CISL e UIL il 4/2/2002. Tale protocollo d’intesa prevede un aumento di 195.000 lire mensili e proprio in base ad esso è stato revocato dalle XX.XX. confederali lo sciopero indetto per il giorno 15/2/2002, sciopero invece confermato ed effettuato da tutto il sindacalismo di base ed autoorganizzato (per l’ETI solo il Coordinamento, le RdB e lo SLAI-Cobas).
(5) Qui l’accordo va in aperta contraddizione con sé stesso: se si applica la contrattazione ARAN (pubblica), allora già dal 1/1/2002 si dovrebbero applicare gli aumenti dovuti per il nuovo biennio economico 2002-2003, in cui siamo già da 3 mesi.
(6) La stranezza si rivela ancora maggiore, considerando che, a differenza di coloro che resteranno all’ETI, quelli che andranno in esubero e chiederanno il sostegno al reddito continueranno a godere del CCNL Aziende e delle sue “successive evoluzioni”.
(7) Qui i firmatari mettono le mani avanti e si dicono da soli che le disposizioni sono “più favorevoli” (ma di quali altre? A scuola gli hanno insegnato come si usa un aggettivo di grado comparativo? In realtà lo sanno bene, ma utilizzano ad arte un linguaggio ambiguo per ingannare i lavoratori!). Dicono anche che tali disposizioni sono inscindibili fra loro, forse per rendere più difficile dimostrare nel complesso che invece queste norme sono peggiorative di quelle precedenti, cosa che sarebbe stata più facile prendendo in esame solo alcuni aspetti.
(8) Come sopra: vogliono evitare che frasi infelici, magari proprio dovute al linguaggio volutamente ambiguo, possano riaprire la strada alle rivendicazioni dei miglioramenti economici che saranno dati agli altri lavoratori del comparto aziende per il periodo successivo al 31/12/2001.
(9) Qui c’è un regalo vero e proprio delle XX.XX. all’ETI (fatto con i soldi nostri). Non è ammissibile che per il periodo 1/1/2002-30/6/2002 i lavoratori non abbiano niente per reintegrare la propria retribuzione, nemmeno i miseri aumenti legati alla inflazione programmata, né quelli che gli spetterebbero come AAMS in assenza di nuovo CCNL, né quelli che comunque gli competerebbero in caso di applicazione del CCNL Alimentaristi!. Questo è peggiorativo perfino dei famigerati accordi del luglio 1993!
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICU- RATIVI
In ottemperanza a quanto disposto dal comma 9 dell'art.4 del Decreto Legislativo n. 283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP per gli aspetti previdenziali (contribuzione e prestazione) ivi comprese le normative specifiche di settore (1).
Per quanto attiene invece all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, si provvederà ad aprire apposite posizioni assicurative presso l'INAIL ed eventuali prestazioni per invalidità temporanee e permanenti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali, saranno trattate secondo le regole generali INAIL. Rimarranno in essere con il predetto Istituto le eventuali prestazioni relative ad eventi avvenuti precedentemente al trasferimento (2).
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Al personale trasferito dall'AAMS, in prima applicazione ed in via automatica, in considerazione anche delle peculiari tipologie lavorative, si applica l'inquadramento indicato nella seguente tabella di corrispondenza (3).
Qualifiche AMMS | Livelli del CCNL Industria Alimentare |
IX | 1S impiegati direttivi |
VIII | 1 impiegati direttivi |
VII | 2 impiegati |
VI | 3 operai altamente specializzati - impiegati |
V | 4 operai specializzati - impiegati |
IV | 5 operai qualificati – impiegati |
III | 6 operai comuni |
I dipendenti che, alla data del trasferimento, svolgono funzioni di livello superiore percependo la relativa. indennità, saranno inquadrati nel livello corrispondente a quello della Qualifica Funzionale ricoperta (4); quanto precede trova attuazione solo se la sostituzione non sia temporanea e/o avvenga per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto o attribuita a rotazione.
In sede di contrattazione integrativa saranno esaminati i percorsi di carriera anche in relazione alla prevista nuova organizzazione di lavoro (5).
TRATTAMENTO ECONOMICO EQUIPARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI
Al personale verrà applicata la struttura retributiva prevista nel CCNL Alimentare, rinnovato il 20 giugno 2001, con le specificazioni che seguono per il personale trasferito dall'AAMS, necessarie alla armonizzazione dei trattamenti retributivi previsti dal contratto ARAN (6).
(1) Visto che non cambia nulla rispetto al D. L.vo 283/98, perché ripeterlo? Non si dice invece che i lavoratori che saranno trasferiti all’ETI perderanno il fondo di previdenza del Ministero delle Finanze, mentre lo conserveranno coloro che saranno ricollocati presso l’amministrazione finanziaria. Non si dice nemmeno che oltre alla previdenza “normale” viene introdotta quella “integrativa”, che il comma 9 citato non prevedeva affatto: l’inserimento della previdenza integrativa, che di fatto cambia il regime previdenziale, è quindi abusivo. Semmai il fondo degli statali…
Si riporta il testo del citato comma 9 dell’art. 4 del D.L.vo 293/98:
“9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.”
(2) Anche in questo caso vi è un peggioramento, perché la normativa pubblica è (almeno fino ad oggi) più favorevole di quella privata. In particolare verranno meno sia l’aumento figurativo di un quarto dell’anzianità di servizio prestato dagli operai addetti ad attività insalubri; sia i DPR che obbligano l’Amministrazione a svolgere ogni utile tentativo per reimpiegare i lavoratori parzialmente idonei. Quindi la parola “rimarranno” in realtà significa “saranno trasferite”!
(3). Questo inquadramento è stato evidentemente fatto guardando solo l’aspetto economico (e dal punto di vista dell’ETI…), visto che il CCNL alimentaristi non prevede le tipologie di profili specifici che vengono dai Monopoli. Tranne la IX qualifica funzionale, tutti gli altri livelli percepiranno, con tale inquadramento, uno stipendio base inferiore a quello attuale, a cui dovrà essere aggiunto un assegno personale. L’inquadramento poteva essere fatto anche verso il livello immediatamente superiore, anziché verso quello immediatamente inferiore… Per rendere meglio l’idea, basta considerare che nell’AAMS anche gli impiegati della VII q.f. sono direttivi, mentre negli Alimentaristi no.
(4) La speranza di guadagnare un livello non deve abbagliare: non varrà la situazione corrente, ma quella “alla data del trasferimento”: molti saranno i capovolgimenti dovuti alla NOL e alle pressioni dei sindacati firmatari verso i loro galoppini. Inoltre questa sarà usata come arma di ricatto fino alla conclusione della vertenza. In sostanza, poi, non regala nulla che già non vi sia: a differenza del pubblico, nel privato lo svolgere mansioni superiori per almeno sei mesi (non in sostituzione di altri aventi diritto alla conservazione del posto) fa già guadagnare l’inquadramento nel livello superiore.
(5) Rimandare una parte del CCNL a dopo è rischioso: per ottenere il diritto alla carriera, che già esiste nel pubblico, bisognerà dare al padrone privato qualcos’altro in cambio!
(6) Ed ecco finalmente l’aspetto economico. Innanzitutto la struttura della busta paga sarà quella degli alimentaristi, quindi una comparazione tra il vecchio CCNL AAMS e questo nuovo Alimentaristi non potrà essere fatta sulle singole voci, che non corrisponderanno più, ma solo sul totale. Torna di nuovo il falso concetto della necessità di “armonizzare” fin da questa “prima applicazione”: quando si smussano delle differenze (come quando si raccorda uno spigolo), si porta via sempre del materiale, in questo caso diritti acquisiti dei lavoratori!
a. Trattamento economico
Il trattamento economico complessivo (1) percepito alla data del trasferimento, verrà ridistribuito sui seguenti elementi fissi:
• Minimo tabellare mensile (per 14 mensilità)
• Indennità di contingenza per il settore industriale (per 14 mensilità)
• E.D.R. - dall'Accordo interconfederale 31/07/1992 (per 13 mensilità) (2)
• Aumenti periodici di anzianità (per 14 mensilità)
• Assegno perequativo per comparazione elementi fissi non riassorbibile (per 14 mensilità) (3)
• Elemento di trasferimento non riassorbibile (per 13 mensilità) (4).
La nuova struttura retributiva comporterà l'assorbimento della retribuzione individuale in atto alla data del trasferimento all'interno degli elementi retributivi previsti dal CCNL Alimentare (5).
Detto riassorbimento e ricomposizione non comporterà alcun onere aggiuntivo o qualsivoglia onere ulteriore per l'ETI e non darà luogo ad incrementi o perdite retributive per i singoli lavoratori (6).
Il divisore orario resta confermato in 156 (7).
Il valore parametrale sarà quello previsto dal Contratto Alimentare (8).
Resta confermato che, sia per le modalità di applicazione degli istituti retributivi sopra indicati sia per tutto quanto non previsto dal presente accordo sull'argomento, si farà riferimento al CCNL Alimentare (9).
b. Indennità
Continuano a trovare applicazione, con le attuali modalità di calcolo previste anche dalla Tabella I del citato contratto ARAN 1994/97, le seguenti indennità:
□ Indennità aziendale
□ Indennità di ciclo produttivo
□ Indennità di confezionamento sigari a mano (ex art. 47 DPR 335/90)
□ Indennità di doppio turno
□ Indennità dìfunzione (ex art. 85 DPR 269/87 - ex art. 47 DPR 335/90)
□ Indennità di guida veicoli a motore
□ Indennità di maneggio di denaro
□ Indennità di rischio e insalubrità
□ Indennità di servizio notturno/festivo
□ Indennità di triplo turno
□ Indennità meccanografica
□ Indennità settimanale
□ Premio industriale
□ Premio su straordinario (10)
(1) Complessivo significa: base + accessorio, ivi compresi quindi i premi, le indennità, ecc. cioè tutto quello che compare sul CUD (già mod. 101)!
(2) EDR significa “elemento distinto dalla retribuzione”; è pari a 20.000 lire ed è stato introdotto dal protocollo d’intesa del 31/7/1992, lo stesso che ha definitivamente sancito la fine del sistema di indicizzazione dei salari (scala mobile) di cui alla legge 13/7/1990 n. 90, scaduta il 31/12/1991. Le 20.000 lire dovevano essere sufficienti, secondo loro, ad indennizzare i lavoratori per la perdita di potere di acquisto degli stipendi dovuta all’inflazione per gli anni 1992 e 1993 (sic!).
(3) La conseguenza dell’inquadramento verso il basso anziché verso l’alto è la necessità di integrare la retribuzione base con un assegno pari alla differenza tra quella dell’AAMS e quella inferiore degli alimentaristi. E se sulla carta cambia poco per l’aspetto economico, comunque si tratta di un altro passetto indietro per la carriera dei lavoratori (si pensi alla possibilità di fusioni con altre industrie esistenti e alla diversa posizione in cui si troveranno i lavoratori provenienti dall’AAMS nei due casi).
(4) Questa è l’unica voce nuova, su cui si speculerà molto alle pagine seguenti e nelle tabelle – non firmate – allegate all’ipotesi di accordo. Attenzione: giacché è stata inserita in questo elenco di voci dove verrà semplicemente spalmata la retribuzione complessiva attuale, non costituisce un aumento di retribuzione, ma una semplice diversa ripartizione delle somme che già oggi vengono corrisposte!
(5) Anche la retribuzione individuale di anzianità (RIA) verrà assorbita dai nuovi elementi di retribuzione, cioè smetterà di comparire nella nuova busta paga.
(6) Ecco quindi smentite le promesse di aumenti milionari per i lavoratori che verranno trasferiti all’ETI! Era già chiaro, ma contro qualsiasi errata interpretazione del resto dell’accordo, qui si dice chiaramente che l’ETI non verserà un lira in più di quello che paga oggi.
(7) Il divisore orario è un coefficiente che serve a calcolare la retribuzione oraria a partire da quella mensile. In pratica si afferma che in un mese un dipendente lavora 156 ore (circa 22 giorni a 7,2 ore per settimana di 5 giorni).
(8) Altra marcia indietro rispetto alle due versioni dello scorso anno, che entrambe invece affermavano la necessità di variare il valore del punto parametrale per avvicinare la retribuzione esistente alla nuova curva di distribuzione degli stipendi dei vari livelli (che nell’ETI è molto più accentuata verso l’alto rispetto all’AAMS, che è più orizzontale). Ora non se ne parla più, e faranno tutto con l’assegno personale. È evidente che così i lavoratori ci rimetteranno, tanto più quanto maggiore sarà il loro assegno personale, giacché il relativo importo non sarà aggiornato con i futuri contratti, mentre lo sarebbe stato se la differenza di stipendio fosse stata colmata con un parametro maggiore o con un valore maggiore del punto parametrale.
(9) Il CCNL di riferimento è quello degli Alimentaristi. Quindi questo è un CCNL Alimentaristi con alcune eccezioni per chi viene dai Monopoli, e non è un CCNL Monopoli con nuove norme per le nuove esigenze ETI. Il CCNL Monopoli non vale più nulla, neppure nelle norme che non risultano modificate da quelle di questo accordo!
(10) Il premio industriale (sia quello calcolato sullo stipendio, sia quello calcolato sugli straordinari) non è una indennità. Nell’AAMS si erogava a tutti (l’obiettivo da raggiungere era unico per tutta l’Amministrazione), anche se con una formula che teneva conto delle presenze effettive. Perché è stato messo in questa lista? Forse l’ETI vuole cominciare ad applicarlo solo ad alcuni, o a dividere gli obiettivi per settori o reparti? E se sì, con quali criteri?
c. Scatti di anzianità
Ai soli lavoratori con anzianità inferiore ai 10 anni (1) sarà riconosciuto, alle scadenze previste, il diritto alla maturazione degli aumenti periodici nel numero indicato di seguito, secondo i valori stabiliti dal CCNL Alimentare vigente.
Gli importi attualmente percepiti a titolo dì retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) verranno distribuiti sulle nuove voci retributive previste; resta, tuttavia,. confermata l'anzianità di origine AAMS, ai fini dei diversi istituti contrattuali e di legge (2).
Anzianità | no aumenti maturabili |
inferiore a 2 anni | 5 scatti |
inferiore a 4 anni | 4 scatti |
inferiore a 6 anni | 3 scatti |
inferiore a 8 anni | 2 scatti |
inferiore a 10 anni | 1 scatto |
d. Assegno perequativo per comparazione elementi fissi
Al fine di assicurare il mantenimento della retribuzione complessiva (3) spettante alla data del trasferimento, eventuali differenze a favore del lavoratore tra gli importi di ciascun istituto di origine e la capienza degli istituti previsti dal CCNL Alinientare, confluiranno nell’”Assegno perequativo per comparazione elementi fissi" (per 14 mensilità).
Le parti si danno atto che al termine dell'operazione di ristrutturazione retributiva, fatta eccezione per quanto espressamente riportato nel presente accordo, tutti gli istituti retributivi esistenti in AAMS si intendono cessati, in quanto ricomposti nella struttura retributiva sopra delineata (4).
e. Incremento retributivo
In considerazione delle pattuizioni economiche stabilite dal presente accordo, e relative al trattamento economico di ingresso, le parti si danno atto che, per il personale proveniente da AAMS, gli eventuali incrementi del CCNL Alimentare disposte per tutta la vigenza contrattuale (31 maggio 2003), fatto salvo l'accordo 20 giugno 2001, restano interamente assorbite nel trattamento globale definito nel presente accordo (5).
Il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2002 e la applicazione del presente accordo, resta regolato dagli accordi ARAN (6).
Qualifica Funzionale | VALORE in Lire | VALORE in € |
9 | 6.666,165 | 3.442,79 |
8 | 5.242.030 | 2.707,28 |
7 | 4.636.015 | 2.394,30 |
6 | 4.030.000 | 2.081,32 |
5 | 3.696.692 | 1.909,18 |
4 | 3.333.083 | 1.721,39 |
3 | 3.030.075 | 1.564,90 |
Le parti convengono inoltre (7) su un incremento annuo lordo della retribuzione fissa, denominata "Elemento di trasferimento", di € 2.081,32 (€ duemilaottantuno/32 pari a lire 4.030.000), riferito all'ex VI qualifica funzionale ARAN, come da tabella che segue.
(1) I lavoratori AAMS distaccati all’ETI con meno di 10 anni di anzianità erano in tutto 117 al 31/12/2000, ed ora quasi la metà sono stati mandati via. L’ETI e le XX.XX. concertative fanno finta di non saperlo? Perché tale enfasi su questo aspetto che riguarda solo uno sparuto gruppetto di lavoratori? Forse per far dimenticare l’assorbimento della RIA che invece avevano in tantissimi?
(2) E quali sono questi istituti? L’unico importante rimasto era quello economico, visto che l’anzianità di servizio, pure considerata da molte leggi, viene di fatto ignorata sia dall’ETI che dall’AAMS che dalle XX.XX. quando si tratta di individuare gli esuberi nei posti che restano aperti (L. 223/91) o di remunerare la famosa “professionalità ”, o di scegliere i lavoratori da promuovere, ecc..
(3) Attenzione: il termine “elementi fissi” che compare nel titolo del paragrafo contrasta con il termine “retribuzione complessiva”. Come detto sopra, sarà la retribuzione complessiva ad essere spalmata sulle voci di retribuzione del CCNL Alimentaristi. Di conseguenza, per non dare di meno al lavoratore inquadrato in un livello a cui spetta una retribuzione inferiore, bisogna colmare la differenza con un assegno personale, che però resterà congelato a vita, e non seguirà le rivalutazioni dei nuovi CCNL; ne seguirà quindi una perdita economica tanto maggiore quanti più sono gli anni che restano da lavorare.
(4) A scanso di equivoci si ripete che in nessun caso si potrà chiedere il mantenimento di precedenti voci di retribuzione (anche,
p. es., in virtù di leggi particolari che a questo esame siano sfuggite). A proposito: e la razione di sigarette?
(5) Anche qualora il CCNL Alimentaristi ottenesse successivamente un incremento economico, il beneficio non si estenderebbe ai lavoratori AAMS trasferiti all’ETI. Attenzione che qui (e solo qui, si badi) compare una data che sembrerebbe essere la scadenza di questo CCNL: il 31/5/2003, che è la scadenza del primo biennio economico del CCNL Alimentaristi siglato il 20/6/2001.
(6) Ma cosa vuol dire? È stato già escluso che per detto periodo l’ETI possa versare anche una sola lira (pardon: euro) in più. Forse l’ETI chiederà al Ministero di farsi carico degli eventuali aumenti che interverranno, pagando esso stesso le differenze (come a dire: io ETI S.p.A. non pago una cosa che non ho contrattato e firmato)? E chi impegna il nome dell’ARAN o del Ministero in questo accordo, che non è stato da loro sottoscritto? Forse le care XX.XX. che fanno finta di non saperlo? È evidente che alla fine saranno i lavoratori a rimetterci, nello scarico reciproco delle responsabilità (vedi faccenda del mancato pagamento delle finestre per il sostegno al reddito).
(7) E ci risiamo: come già detto chiaramente in precedenza (cfr. punto “a – trattamento economico”), questo non significa assolutamente che queste somme si aggiungano alla precedente retribuzione: l’E.D.T. già compare nella lista delle nuove voci di retribuzione sulle quali verrà spalmata l’attuale retribuzione. Qui la parola “inoltre” significa solo che le parti sono d’accordo anche su questo, e non che si tratta di un importo di retribuzione aggiuntivo oltre al consueto. Se qualcuno vuol dire che vi saranno aumenti di retribuzione, si stabilisca chiaramente il nuovo valore tabellare degli stipendi, senza giochetti di parole del c….
L'evoluzione salariale seguirà le regole e i parametri del CCNL Alimentare (1).
f. Determinazione della base utile al calcolo dello straordinario
Le parti convengono che il 48% dell'elemento di trasferimento (2) concorrerà alla determinazione della base utile per il calcolo dello straordinario, ferme restando modalità di calcolo e percentuali previste dal contratto ARAN (3).
TRATTAMENTO DI BUONUSCITA
In ossequio a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 283/1998, al personale trasferito dall'AAMS, continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, rimanendo il personale trasferito iscritto alla gestione INPDAP anche per quanto attiene all'istituto della c.d. 'buonuscita" (4).
A tal fine si indicano di seguito gli istituti che concorreranno alla formazione della buonuscita: stipendio base, indennità di contingenza, assegno perequativo per comparazione elementi fissi, elemento di trasferimento, indennità aziendale.
Tali elementi concorreranno alla determinazione della buonuscita con le stesse modalità di calcolo e le stesse percentuali previste dal contratto ARAN.
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Per quanto attiene all’”elemento di trasferimento", in relazione al quale non sussiste alcuna previsione nel contratto ARAN, lo stesso concorrerà , nella misura del 48%, alla determinazione della base utile per il calcolo della buonuscita (5), ferme restando le modalità di calcolo e le percentuali previste dal contratto ARAN (6).
INDENNITA' FUNZIONE DIRETTIVA
Al personale con mansioni direttive, appartenente alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII ex AAMS, inquadrati nei livelli direttivi del CCNL Alimentare, non applicandosi la regolamentazione legale e contrattuale sui limiti di orario, non si darà luogo al pagamento di prestazioni aggiuntive e/o straordinarie eventualmente effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro (7).
Al predetto personale verrà corrisposta mensilmente un importo pari al 10% della somma delle voci “minimo contrattuale" e “ex indennità di contingenza" ed inserite nella voce “Indennità funzione direttiva" con la clausola di non assorbibilità (8).
QUADRI
L'ETI, nel riconoscere il comune interesse allo sviluppo delle capacità professionali dei dipendenti provenienti dall'AAMS, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità , valorizzerà tali competenze anche attraverso l'inserimento nella categoria Quadri (9).
(1) Attenzione: nel CCNL Alimentaristi, non vi è cenno a un tale “elemento di trasferimento” (a meno che non si alluda all’”indennità di trasferimento”, che compete al lavoratore trasferito da una città ad un'altra per esigenze dell’azienda… speriamo di no!). Non vi sono quindi regole e parametri che ne prevedano una evoluzione (il che vuol dire che non avrà evoluzione, a meno che non la si conquisti con altre vertenze.
Questo è l’altro aspetto poco considerato della faccenda. Nel comparto Aziende Autonome (AAMS), i lavoratori erano meno di 40.000, in sole 4 aziende. Nel CCNL dell’industria alimentare, i lavoratori sono 370.000, suddivisi in centiaia di aziende! In tale realtà è di fatto impossibile che una singola azienda, per quanto importante, sindacalizzata e disposta ad azioni di lotta feroci, riesca a pesare sui giochi collettivi, con il risultato che la contrattazione futura resterà faccenda esclusiva delle XX.XX. concertative e delle associazioni degli industriali, con buona pace dei lavoratori.
(2) Altro sconto delle XX.XX. all’ETI (sempre con i soldi nostri): nell’AAMS le voci di retribuzione fissa (come ambisce ad essere questo “elemento di trasferimento”, per stessa dichiarazione contenuta in questo CCNL, cfr. sopra, alla voce “a. trattamento economico”), vengono invece conteggiate al 60%.
(3) A che serve questa precisazione? Per coloro che faranno straordinario pur essendo in esubero (giacché secondo questo accordo, solo a loro continuerà ad applicarsi il CCNL Aran)
(4) Cfr. quanto detto sopra, alla voce “trattamenti previdenziali ed assicurativi”: era inutile ripeterlo, se non per indicare le voci prese a calcolo della buonuscita, tra le quali sono state eliminate …..
Qui l’ETI e le XX.XX. concertative hanno anche deciso che cosa dovrà liquidare l’INPDAP (che non sa nulla di questo accordo), ma non dicono se e quando l’ETI verserà all’INPDAP la dovuta contribuzione. Occhio alle brutte sorprese, come per le finestre del “sostegno al reddito…”.
(5) Ved. nota (2).
(6) Ved. nota (3).
(7) Attenzione: il testo vuole far credere che già il CCNL Alimentaristi preveda questo. Non è vero. Non vi è alcuna differenza nell’applicazione delle norme sul lavoro straordinario per i livelli 1 e 2 Alimentaristi. Sarebbe diverso se costoro fossero considerati “quadri” (solo per gli 1S), il che non è (se così fosse gli competerebbe una retribuzione molto maggiore).
(8) Ai lavoratori in questione della ex VII e VIII qualifica funzionale, converrebbe molto di più l’inquadramento nel livello 1S (cfr. valori delle retribuzioni).
(9) Non indicare nel CCNL alcun criterio trasparente di scelta dei lavoratori da promuovere e lasciare ogni discrezionalità all’ETI, fa parte dello stile recentemente adottato delle XX.XX: concertative dei Monopoli/ETI, che sperano di riuscire ad esercitare pressioni per i nomi ad esse più vicini. In realtà , proprio per la limitata capacità conflittuale che i lavoratori avranno dopo il trasferimento in tale CCNL con 370.000 addetti, anche le XX.XX. concertative oggi esistenti in azienda perderanno ogni potere di interferenza, e l’azienda farà ciò che vuole. Alla fine, come al solito, saranno i lavoratori a pagare il prezzo di questi giochetti.
NORMATIVE INTEGRATIVE AD PERSONAM
In deroga a quanto previsto dal CCNL Alimentare (1) ai dipendenti trasferiti dall'AAMS continuano ad applicarsi ad personam le discipline previste dal contratto di provenienza alla data del 31 dicembre 2001 relativamente a:
• contratto collettivo nazionale integrativo al CCNL ARAN del 24.05.2000 sottoscritto il 21 dicembre 2001, relativamente a:
□ Titolo II Capo II artt. 6/14,
□ Titolo IV artt. 25 e 26,
□ Titolo V art. 31 e 35 (2);
• orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (3); eventuali riduzioni di orario convenute in sede di rinnovo del CCNL Alimentare non influenzeranno quindi, fino a concorrenza, l'orario di lavoro dei lavoratori trasferiti dall'AAMS. Per effetto del minor orario di lavoro del personale trasferito dall'AAMS non trovano applicazione, fino a concorrenza, le riduzioni di orario previste dall'art.30 del CCNL Alimentare;
• applicazione delle percentuali di maggiorazione previste in tema di lavoro straordìnario;
• fruizione 30 giorni di ferie (4);
• fruizione di 2 giorni per ex festività (5) del 2 giugno e del 4 novembre; le parti si danno atto che, ove intervenisse un provvedimento di abrogazione della norma delle ex festività del 2 giugno e del 4 novembre per il pubblico impiego, cesserà automaticamente il godimento delle stesse per il personale trasferito dall'AAMS, così come p revisto nel presente accordo;
• fruizione 4 giorni di permesso retribuito (6);
• fruizione dei permessi di cui all'art. 24 del CCNL ARAN 1994/97 (7);
• periodo di comporto, aspettativa post comporto e relativo trattamento economico,
• aspettativa non retribuita;
• tutela delle lavoratrici madri.
PERMESSI PER ASSEMBLEE
A parziale deroga di quanto stabilito in materia di permessi retribuiti per assemblee, tutti i lavoratori ETI possono usufruire di un monte ore annuo pari a 11 ore (8).
MENSE AZIENDALI
Resta confermato il servizio di mensa, fatta salva la facoltà di individuare soluzioni alternative (9).
EX FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
A decorrere dalla data di trasferimento, nei confronti dei dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di Fondo unico di amministrazione, con i criteri del CCNL ARAN (10).
Il Fondo verrà alimentato con un ammontare derivante dal riproporzionamento delle unità e delle somme stanziate per l'esercizio 2002 dall'AAMS rispetto alle unità trasferite all'ETI; l'importo complessivo deve intendersi al netto degli oneri aziendali.
Quanto sopra sarà oggetto di verifica tra le parti anteriormente alla sottoscrizione definitiva delle intese.
(1) Attenzione: tutto quanto indicato in questo paragrafo deve intendersi limitato nel tempo al periodo di validità di questo CCNL di “armonizzazione”, come detto all’inizio di queste note. Al termine di questo “anno scarso”, cioè nel giugno 2003, si confluirà senza alcuna eccezione nel CCNL Alimentaristi esistente.
(2) Gli articoli citati del CCNL integrativo 21/12/2001, che ha modificato in parte la precedente normativa, riguardano:
art. 6 – Assenze per malattia; art. 7 – Aspettative; art. 8 – Altre aspettative previste da disposizioni di legge; art. 9 – Congedi per eventi e cause particolari; art. 10 – Congedi dei genitori; art. 11 – Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche; art. 12 – Tutela dei dipendenti portatori di handicap; art. 13 – Diritto allo studio; art. 14 – Congedi per la formazione; art.25 – Retribuzione e sue definizioni; art. 26 – Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; art. 31 – Trattamento di fine rapporto; art.
35 – Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
(3) Negli Alimentaristi 40 ore, ridotte a 39.
(4) Negli Alimentaristi 22 giorni; nell’AAMS 32 giorni, di cui 10 uguali per tutti (art. 123 L. 312/1980).
(5) Nell’AAMS 4 giorni.
(6) Errore? Questi sono quelli del CCNL Alimentaristi. Nell’AAMS, oltre quelli dell’art. 24 indicati a parte, vi erano i permessi brevi da recuperare (36 ore).
(7) In breve il citato art. 24 prevede: 8 giorni per esami; 3 giorni per ogni lutto; 3 giorni per particolari motivi personali o familiari documentati; 15 giorni per matrimonio; altri permessi previsti dalle leggi (es. 104/1992).
(8) Un’ora in più rispetto ai CCNL AAMS ed ETI non cambia molto, se non per poter far dire all’ETI, in una tutt’altro che ipotetica impugnativa di questo CCNL, che a fronte degli indubbi e numerosi peggioramenti ci sono anche dei miglioramenti…
(9) Scritta in questo modo, questa frase consente all’ETI di fare quello che vuole, mantenendo o più probabilmente sopprimendo il servizio di mensa che rappresenta invece una conquista dei lavoratori. Un buono pasto, per quale che sia l’importo, è assai difficile da convertire in un pasto caldo completo da consumare nei pressi del posto di lavoro entro il tempo della pausa. Di conseguenza la qualità della vita dei lavoratori peggiorerà certamente.
(10) Anche questa norma, per come è scritta, conserva la sua efficacia solo per l’anno 2002, sempre ammesso che l’AAMS (che non ha firmato questo CCNL) sia disposta a stornare parte dei propri finanziamenti per lavoratori che non rientreranno più, nemmeno formalmente, nei suoi obblighi di gestione (D.M. 31/12/1998 e successivi). Al riguardo appare più che opportuna la facoltà di verifica che evidentemente le XX.XX. si sono riservate.
A proposito di fondi e di cambiamenti peggiorativi, manca invece qualsiasi riferimento al Fondo di previdenza del Ministero delle Finanze, a cui i lavoratori che saranno trasferiti all’ETI cesseranno di appartenere, che ha fruttato ad ogni lavoratore, per il periodo successivo al 1994 circa un milione e mezzo l’anno di sola indennità aggiuntiva al TFR..
PREVIDENZA INTEGRATIVA (1)
A tutti i lavoratori dell'ETI si applica l'accordo l2.06.l997 relativo all'istituzione del Fondo Nazionale Pensioni Complementari (ALIFOND) previsto per i dipendenti della industria alimentare con la seguente specificazione contributiva:
• 2% a carico azienda (2) da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o Buonuscita.
SISTEMA INCENTIVANTE
Successivamente alla definizione del presente accordo, verrà negoziato un sistema per obiettivi e/o un sistema incentivante, in linea con il CCNL Alimentare e con gli orientamenti contenuti nell’Accordo Interconfederale del
23 luglio 1993, sottoscritto da Governo, Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (3).
ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE PREROGATIVE SINDACALI - DISTACCHI
Per i dipendenti trasferiti dall'AAMS continua a trovare applicazione quanto previsto in materia di distacchi sindacali, fino a nuova contrattazione (4).
NOTA A VERBALE
In sede di contrattazione della nuova organizzazione del lavoro (5), che sarà orientata alla valorizzazione delle professionalità esistenti e all'utilizzo ottimale delle risorse aziendali, saranno ricercate soluzioni tendenti ad equiparare, per tutti i lavoratori, taluni istituti interessati dalla stessa nuova organizzazione del lavoro.
(1) Questo è l’affare del secolo, su cui si scontrano gli appetiti contrapposti delle aziende e delle XX.XX. concertative che fanno parte dei Consigli di amministrazione dei fondi (compreso Alifond).
(2) Va ricordato che questo è solo il trattamento di armonizzazione. È vero che l’azienda verserà il 2% anziché l’1% come il lavoratore, ma solo per un anno. Poi si ritornerà al 1%. In compenso, l’iscrizione al fondo di previdenza complementare sarà di fatto obbligatoria per continuare a sperare di ottenere la propria quota del fondo di previdenza dei Monopoli (quello famoso alimentato con il 2% delle vincite del Lotto automatizzato) che era arrivato alla considerevole cifra di 140 miliardi, pari a circa 15 milioni per ognuno dei 9 mila dipendenti AAMS dell’epoca. Dedotti gli importi di competenza AAMS, e quelli versati al Fondo delle Finanze, il resto finirà in tale fondo, anche se il lavoratore in questione non è d’accordo, come pure ci finirà il 100% del TFR dei nuovi assunti e circa il 25% del TFR da maturare dei vecchi assunti.
Tutto questo mucchio di denaro sarà amministrato dalle aziende e dai sindacati concertativi. Resta solo da sperare che Alifond non fallisca fraudolentemente come ha fatto Xxxxx (con la complicità della Xxxxxxxx che doveva certificarne i bilanci), il fondo pensioni più noto degli USA, che ha bruciato così le speranze di pensione di milioni di americani.
(3) Non possiamo sapere come sarà tale sistema incentivante, ma conosciamo l’accordo del luglio 1993, che ha inaugurato la concertazione e ha bloccato gli stipendi al tetto di inflazione programmata, facendo perdere ai lavoratori oltre il 40% del loro potere di acquisto negli ultimi 8 anni…
(4) Ovviamente restano immutati i diritti sindacali (i galoppini dei sindacato concertativi, poverini, dovranno faticare molto per far passare sulla testa dei lavoratori questo contratto peggiorativo e tutte le schifezze che ne seguiranno).
(5) Ed infatti la prima conseguenza sarà la famosa e famigerata N.O.L., che, tra le tante belle parole che non significano niente, ha un solo vero obiettivo: l’aumento della produttività attraverso l’aumento della flessibilità del lavoratore alle esigenze della produzione...