COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 2
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONVENZIONE LA CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA RETE DI TELEFONIA MOBILE.
Addì VENTISEI GENNAIO DUEMILAVENTUNO, alle ore 16:00 in
videoconferenza.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxxxxx
3) XXXXXXX XXXXXXXXX - Assessore
4) XXXXXXX XXXXXXX - Assessore
5) XXXXXX XXXXXXX - Assessore
Presente Assente Presente Presente Presente
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dr. XXXXX XXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
Convenzione la concessione in uso porzione di immobile comunale per la collocazione di infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio della rete di telefonia mobile.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in data 15.12.2020 è pervenuta la mail di richiesta da parte di Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. – in forma abbreviata Inwit S.P.A. per ottenere ospitalità in un’area comunale ( coperto edificio municipale ed area adiacente all’immobile ) per l’installazione di impianti di telecomunicazioni per potenziare il servizio di telefonia cellulare;
ATTESO che l’area interessata, così come evidenziato nelle planimetrie allegate è distinta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro al:
⮚ Foglio 16, particella nr. 368 Sub. 0 ( xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx );
⮚ Foglio 16, particella nr. 368 ( porzione area catastalmente graffata all’edificio municipale);
DATO ATTO che per l’installazione dell’impianto, è necessario stipulare preventivamente una convenzione concernente la concessione in uso di immobile comunale per la collocazione di infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio della rete di telefonia mobile, aree individuate nelle planimetrie allegate;
VISTA la bozza di convenzione presentata dalla Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. – in forma abbreviata Inwit S.P.A. da cui si rileva la disponibilità della società al versamento di un canone annuo di € 3.000,00 da corrispondere in due rate semestrali anticipate;
RITENUTO che quanto offerto in termini economici dalla citata Società possa essere giudicato complessivamente congruo e vantaggioso per questo Comune;
RICHIAMATO il corrente bilancio parte Entrata cap. 1690 “Fitti reali di immobili”;
VISTA la bozza di contratto allegata alla presente e ritenuta la meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come riportato nell’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DELIBERA
1. Per le sopra esposte motivazioni, DI APPROVARE l’allegata bozza di convenzione novennale con la Società Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A. – in forma abbreviata Inwit S.P.A., per l’installazione nell’area comunale ( coperto edificio municipale ed area adiacente all’immobile ), così come da planimetria allegata, di impianti di telecomunicazioni per potenziare il servizio di telefonia cellulare;
2. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica delle incombenze successive alla presente delibera, per la stipula del contratto di locazione, dandogli mandato di
apportare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie nell’interesse dell’ente;
3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
AREA CONCESSA AD INWIT
CONVENZIONE
CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA RETE DI TELEFONIA MOBILE
L'anno
il giorno
del mese di , in
nella Residenza Municipale, con la presente convenzione
tra
il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro,con sede in via Roma n.39 (CF 80014530374) rappresentato dal sig. nato a ( ), il
nella sua qualità di , di seguito “Comune” o “Concedente”
e
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, via Xxxxxxx Xxxxx n. 1, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, in persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964, domiciliato per la carica in Milano presso la Sede della Società in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come “INWIT” o “concessionario”
premesso che
a) INWIT è titolare di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/03 per la realizzazione di una infrastruttura per impianti tecnologici telefonia mobile rilasciata nel 2008.
b) la predetta infrastruttura, consistente in una palina posta sul manto di copertura mascherata da finto camino nonché area a terra per apparati è installata sull'immobile sito nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, iscritto al NCEUdel medesimo comune, Foglio 16, Particella 368 Sub. 6 Cat. B/4 ;
c) detto immobile appartiene al patrimonio indisponibile del Comuneed è stato dato in concessione per anni 9 in favore di Vodafone Omnitel N.V. con atto (di seguito il “Contratto Originario”) stipulato in data 15 maggio 2008 e (di seguito “Telecom”) avente ad oggetto la porzione di lastrico solare e di area a terra sitanel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro via Roma n.39, iscritta al NCEU del medesimo comune, Foglio 16, Particella 368 Sub. 6 Cat. B/4_;
d) la concessione di cui al punto c è scaduta nell'anno 2017;
e) con atto del 25 marzo 2020 a rogito notaio Xxxxx Xxxxxxxxx di Milano la Inwit S.p.A. ha incorporato per fusione la società Vodafone Towers Srl, subentrando in tutto il patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile con efficacia dal 31 marzo 2020;
e) le Parti intendono sottoscrivere una nuova convenzione per la concessione in uso dell'immobile a far data dal 01gennaio 2021, impegnandosi la INWIT a versare a titolo di indennità di occupazione per il periodo 31 marzo 2020 – 31 dicembre 2020 la somma di €.4.500,00
(quattromilacinquecento/00)entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
Convengono quanto segue
ART. 1 – Oggetto
1.1Il Comune concede in uso ad INWIT la porzione del manto di copertura e di area a terra sita nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro via Roma n.39, iscritta al NCEU del medesimo comune, Foglio 16, Particella 368, Sub 6_, Categoria catastale B/4 rendita €.3.212,60 e Foglio 16, Particella 368, Sub 7 categoria C/1, rendita 858,04;per l'installazione di una infrastruttura per impianti tecnologici di telefonia mobile, denominata San Benedetto Centroe di concedere in uso, la superficie necessaria per l'accesso alle stesse. Il tutto come meglio rappresentato in contorno rosso nella planimetria che si allega in copia al presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, previo esame e sottoscrizione.
1.2 Il Comune, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, dichiara chedetto immobile appartiene al patrimonio indisponibile del Comune e che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore.
1.3 Il concessionario dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile concesso con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico della concessionario nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del concessionario medesimoa titolo di dolo o colpa grave, con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
ART. 2 – Scopo della concessione
2.1 L'Immobile sarà utilizzato dal concessionario per l'installazione e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le “Infrastrutture”). Il concedenteprende atto che il concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il conduttore possa utilizzare per detto scopo l'Immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.
2.2 Il concessionario potrà, quindi, a sua cura, comunque senza oneri a carico del concedente: eseguire sull'Immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'Immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il concedente concedeil diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto
di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.
2.3La realizzazione di tali opere non comporterà per il concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del concessionario.
ART. 3 – Durata
3.1 La convenzione avrà la durata di anni 9 (nove);
3.2 Il Comune consente ad INWIT di poter recedere anticipatamente dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei)mesi dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3.3 A sua volta il Comune si impegna a far sì che, in caso di necessità di interrompere/revocare il rapporto convenzionale e/o concessorio prima del termine di scadenza, venga data comunicazione preventiva ad INWIT mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12mesi prima.
3.4 La convenzione decorre dal1 gennaio 2021.
ART. 4 – Recesso
Le parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dalla concessione dando avviso al concedente mediante lettera raccomandata A.R., almeno 6 (sei)mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione procedendo alla riconsegna ed al ripristino nel modo stabilito nell'art. 8 del presente atto.
ART. 5 – Canoni
5.1 Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro3.000,00 (tremila/00) oltre Iva, suddiviso in duerate semestrali di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre Iva, ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestrecon bonifico bancario presso l'Istituto di Credito XXXX BANCA - Credito Cooperativo - Soc. Cooperativa, intestato a Tesoreria Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro
Paese | Ceck Digit IBAN | CIN | ABI | CAB | Conto Corrente |
IT | 88 | R | 07072 | 02404 | 090000077357 |
5.2 Il canone sarà corrisposto previa presentazione di fattura (solo per i contratti soggetti ad iva) che il concedente farà pervenire al concessionario in originale entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente il trimestre di riferimento e non oltre i 10 gg della prima decade del mese del trimestre di riferimento in quanto la mancata emissione della fattura obbliga INWIT, trascorsi quattro mesi dall'operazione, a regolarizzarne gli aspetti fiscali ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/1997, dandone comunicazione contestuale agli uffici preposti.
Le fatture da emettersi, intestate a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A, Via Xxxxxxx Xxxxx n.1 (indirizzo PEC: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx), dovranno essere inviate mediante l'utilizzo del canale SDI (Sistema Documentale Integrato), utilizzando il formato della “fattura PA”, come previsto dall'art.1, comma 909 dalla Legge n. 205/2017 ed a seguito del provvedimento Agenzia
delle Entrate Prot. n. 89757/2018 del 30 aprile 2018 e del decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018.
I documenti trasmessi verso “SDI” dovranno riportare il “Codice Destinatario“ S9X8J0W.
A partire dalsecondoanno di concessione, ovvero dal1 gennaio 2022, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del concedenteda formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT. Le Parti precisano che, ai fini del primo aggiornamento del canone, l'importo di canone da considerare è pari a €. 3.000,00 (€ tremila), ovvero al canone annuale iniziale come determinato al primo comma del presente articolo.
5.4 È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 6 – Facoltà in capo al concessionario
Il concessionario ha facoltà di ospitare sull'Immobile/Infrastrutturaapparati e impianti tecnologici di più operatori ai sensi del d.lgs. n. 259/03 conferendo il godimento agli operatori stessi di spazi in via esclusiva, senza che ciò possa essere inteso come cessione del presente contratto o dei suoi diritti o utilizzo non consentito del bene oggetto della concessione e senza che ciò possa determinare maggiorazioni sui canoni concessori previsti.
ART. 7 – Manutenzione
7.1 Il concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi e dei beni oggetto della concessione, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del Comune.
7.2 In particolare, il Comune dichiara di tenere completamente a proprio carico, sia economico che a termini di legge, ogni intervento strutturale di adeguamento degli spazi e degli impianti locati alle normative di volta in volta vigenti, in particolare modo per quanto riguarda l'impatto igienico ambientale in materia di utilizzo di materiali nocivi alla salute e la sicurezza e prevenzione antincendio, manlevando il conduttore da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligandosi a rifondere eventuali danni arrecati a persone o cose per inadempimento dei suddetti obblighi.
7.3 Il Comune si impegna inoltre a fornire prontamente al concessionario, previa apposita richiesta, la documentazione attestante, in relazione agli spazi ed agli impianti oggetto di concessione, l'ottemperanza delle norme di legge vigente in materia di certificazione ambientale e di sicurezza, nella fattispecie, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, la documentazione per la valutazione rischi dovuti a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, presenza di amianto, messa a terra degli impianti, sicurezza ed emergenza, CPI).
7.4 In assenza di detta comunicazione, il concessionario potrà procedere ad effettuare direttamente le necessarie verifiche visive e analitiche, richiedendo ed imputando al Comune il rimborso delle spese e dei costi sostenuti.
7.5 Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Comune concede ad INWIT garanzie all'accesso all'immobile in concessione ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.
Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d'urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.
ART. 8 – Ripristino
8.1 Al termine, anche prima della scadenza, della concessioneINWIT provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile e del bene oggetto della concessione.
8.2 Il Comune si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal concessionario per l'effettuazione degli interventi di cui sopra.A maggior esplicitazione di detto impegno, il concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto.
ART. 9 – Riservatezza
Il Comune si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto della presente convenzione ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario. Fatti salvi tutti gli adempimenti posti a carico dell'Amministrazione Comunale previsti dalla normativa vigente: accesso documentale art. 22 Legge 241/1990, accesso civico art. 5 D.Lgs. 33/2013, accesso civico generalizzato X.Xxx. 97/2016, trasparenza amministrativa D.Lgs. 33/2013 ed infine l'obbligo di pubblicazione on-line delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio.
Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata della presente convenzione.
ART. 10 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.
Per l'esecuzione del presente contratto non è prevista tra le Parti alcuna comunicazione o condivisione di dati personali riferibili a soggetti diversi dalle Parti contrattuali, ai sensi del Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti congiuntamente "normativa sul trattamento dei dati personali applicabile"). Qualora, ai fini del presente contratto, entrambe le Parti, in qualità di autonomo Titolare, raccolgano dati personali direttamente presso l'interessato o presso terzi, entrambe le Parti medesime si impegnano ad effettuare i relativi trattamenti nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.
Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul trattamento dei dati personali applicabile.
Art.11- Codici etici - Principi di comportamento – Anticorruzione
12.1 Durante l'esecuzione del presente Contratto le Parti si impegnano ad attenersi alle disposizioni di qualunque legge o regolamento applicabile in relazione all'esecuzione del Contratto, in particolare in materia di anticorruzione e, ove applicabili, del D. Lgs. 231/01 (e sue successive modifiche e integrazioni).
12.2 Le Parti dichiarano di aver preso reciprocamente visione del Codice Etico e di Condotta, dei Principi di Comportamento e della Policy Anticorruzione del Gruppo Telecom Italia, pubblicati sul sito aziendale xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx di INWIT e del Codice di Condotta e Disciplina (o Codice di Comportamento) pubblicato sul sito e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (o simile) pubblicato sul sito del comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro e si impegnano a rispettarne reciprocamente, se non in contrasto con il proprio Codice, i relativi principi etico-comportamentali.
12.3 L'osservanza delle leggi applicabili in materia di anti-corruzione e dei principi etico comportamentali contenuti nei documenti sopra indicati è da considerarsi parte integrante e sostanziale degli obblighi assunti dalle Parti con il presente Contratto. La violazione anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento, che legittima la parte non inadempiente a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, incluso il diritto al risarcimento del danno subito anche per azioni da parte di terzi.
ART. 12 – Variazioni al testo della convenzione.
Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo della presente convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.
ART. 13 – Clausole fiscali e registrazione del contratto
Il concedente, soggetto passivo di imposta agli effetti dell'IVA, in considerazione della circostanza che la concessione ha per oggetto un immobile strumentale, cioè accatastato nella categoria nelle categorie (B, C,), dichiara di optare per l'imponibilità della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, numeri 8 ed 8 ter del D.P.R. 633/1972.
La presente convenzione dovrà essere registrata a cura del concessionarioin termine fisso ed in misura proporzionale dell'1%, con oneri ripartiti in parti uguali.
Art. 14 – Elezione di domicilio
A tutti gli effetti della presente convenzione INWIT elegge domicilio al seguente indirizzo operativo:via Xxxxxxx Xxxxx n.1 Milano.
Art. 15 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati.
Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.
, lì / /
ComuneINWIT
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
Convenzione la concessione in uso porzione di immobile comunale per la collocazione di infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio della rete di telefonia mobile.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx
X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 15.01.2021
IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. Xxxxxx XXXXXXXXX
Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 15.01.2021
IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO
Xxxxxx Xxxxx XXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 26/01/2021
Convenzione la concessione in uso porzione di immobile comunale per la collocazione di infrastrutture ed impianti tecnologici a servizio della rete di telefonia mobile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. XXXXX XXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).