CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS.VO N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 6 – CIG 9263104B3B
CAPITOLATO TECNICO
Indice
Art. 1 - Finalità e oggetto del servizio 3
Art. 2 - Ruoli e Profili professionali interessati 3
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio 4
Art. 5 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria 5
Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamenti 6
Art. 7 - Referente e contatti del fornitore 7
Art. 8 - Servizio di reportistica 7
Art. 9 - Continuità del servizio 7
Art. 10 - Luogo di esecuzione del contratto 8
Art. 11 - Sospensione o ritiro delle prescritte autorizzazioni – Ipotesi di risoluzione di contratto 8
Art. 12 - Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto 8
Art. 13 - Clausola antipantouflage 10
Art. 14 - Cause di recesso dall’Accordo Quadro 10
Art. 1 - Finalità e oggetto del servizio
Oggetto della procedura è l’individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le figure professionali, i cui profili sono indicati nel successivo articolo, con inquadramenti riferiti al vigente CCNL del comparto Sanità, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.
Il ricorso a tale servizio, tramite l’applicazione dell’istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.
Art. 2 - Ruoli e Profili professionali interessati
Categorie C e D dei ruoli Amministrativo/Tecnico, come di seguito specificato:
- Collaboratore Tecnico con formazione da Project Manager
- Collaboratore Tecnico con formazione in processi digitali (Transizione Digitale)
- Assistente Tecnico con formazione in Sicurezza Antincendio
- Assistente Amministrativo con formazione in contabilità
- Assistente Tecnico con diploma di Geometra
- Programmatore Categoria C
Art. 3 - Importo e durata
Il valore presunto massimo dell’Accordo Quadro è quantificato in €. 1.500.000,00 (Iva inclusa sul margine di agenzia – IRAP inclusa sul costo personale) per la durata di mesi 12 con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori mesi 12 (3.000.000,00 mesi 24).
Resta inteso che il valore effettivo dell’Accordo Quadro, così come quello di ciascun contratto specifico, sarà solo successivamente determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste, in base all’effettivo fabbisogno del personale che verrà a determinarsi per l’Ente in corso di vigenza dell’Accordo Quadro, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo. L’importo presunto dell’Accordo Quadro è calcolato sull’ipotesi di assunzione nei ruoli e profili di cui al precedente art. 2, per un monte orario settimanale variabile tra le 20 e le 36 ore.
Il Committente si riserva la facoltà di variare, sulla base delle reali esigenze e all’interno dell’importo a base d’asta, il numero delle unità da utilizzarsi e le categorie professionali pur rimanendo all’interno di quelle sopra specificate.
Per quanto precede, l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti dell’Agenzia costituendo, l’Accordo Quadro, unicamente il documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici. Pertanto l’Ente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l’Agenzia aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna.
Il Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell’acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
Le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno essere aumentate da parte del Committente per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Agenzia possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.
L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Amministrazione, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività della Stazione Appaltante.
Il rapporto contrattuale con l’Agenzia ha una durata di mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, più eventuali mesi 12 per opzione di rinnovo, durante i quali la Committente attiverà specifici contratti, nell’ambito del predetto Accordo, con l’Agenzia aggiudicataria.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dall’Accordo/Contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) Il Committente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all’Agenzia mediante apposita richiesta scritta;
2) Il Committente dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni:
a. Descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria ed eventuale esperienza
b. Modalità e durata presunta della prestazione lavorativa
c. Sede, orario di lavoro e la sua articolazione
d. Dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Committente inquadrati nel medesimo ruolo
3) L’attività del lavoratore presso il Committente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
4) I lavoratori somministrati sono sottoposti ad una clausola di gradimento che stabilisce il diritto per il Committente di chiedere la sostituzione di uno o più lavoratori somministrati qualora ritenuti non idonei allo svolgimento dell’attività lavorativa commissionata;
5) I lavoratori durante lo svolgimento dell’attività dovranno tenere una condotta irreprensibile. La valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Responsabile del Servizio presso cui opera il personale selezionato dall’Agenzia del lavoro;
6) L’Agenzia del lavoro dovrà procedere alla immediata sostituzione dei soggetti somministrati che dovessero dimostrarsi inidonei allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per i quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall’Agenzia su insindacabile e formale richiesta del Committente;
7) Il lavoratore somministrato effettua l’orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori del Committente, secondo le esigenze e l’articolazione oraria concordata con il direttore della struttura di assegnazione. E’ fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore somministrato prestazioni straordinarie ove se ne verificasse la necessità, alle medesime modalità e condizioni previste per i dipendenti di pari livello del Committente;
8) Il lavoratore somministrato è dotato di badge e numero di matricola ed è sottoposto al sistema di rilevazione automatizzata delle presenze analogamente a quanto previsto per i dipendenti del Committente;
9) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del comparto sanità, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
10) La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista dai contratti applicati;
11) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda richiesta fornitura;
12) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore, saranno comunicati all’Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte del Committente;
13) Il buono pasto eventualmente spettante al lavoratore verrà corrisposto direttamente dal Committente;
14) Ai sensi dell’art. 35 co 4 del D.Lgs 81/2015 e secondo quanto indicato nella Circolare 13/2009, l’aggiudicatario a proprie spese informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, avendo cura di formare ed addestrare gli stessi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008;
15) Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008. Il referente del Committente incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile della sicurezza del Committente che si interfaccerà con il Responsabile della sicurezza dell’Agenzia di somministrazione lavoro. Resterà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l’obbligo e provvederà a dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure della gestione dell’emergenza;
16) Il personale richiesto dal Committente dovrà essere in possesso di certificazioni, di qualifiche, titoli di studio e iscrizione all’Albo, se previsti, pertinenti al profilo professionale e dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
17) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva presenza ogni quindici di calendario; in ogni caso non potrà essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10. In caso di mancato superamento del periodo di prova, la Committente ne darà comunicazione scritta all’Agenzia per il lavoro la quale, a sua volta, provvederà ad informare il lavoratore. L’impresa si impegnerà, in questo caso, a sostituire il lavoratore cessato con altra figura di pari qualifica professionale;
18) Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.
Art. 5 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
L’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia:
- Mettere a disposizione della Asl un referente di commessa reperibile almeno dalle ore 8,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì, che avrà la funzione di interlocutore con il Committente, che dovrà disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente capitolato e che dovrà essere preposto alla risoluzione di tutte le problematiche, anche urgenti, inerenti i servizi oggetto del presente appalto. Pertanto, qualunque comunicazione e contestazione espressa in contraddittorio, si intenderà, per qualsiasi effetto, espressa direttamente alla società fornitrice;
- Aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- Garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- Stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- Fornire i lavoratori entro 5 giorni lavorativi, o il minor tempo fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta;
- Compilare, per ogni profilo professionale richiesto, apposita scheda indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore unico offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine di agenzia. Tali dati saranno comunque oggetto di verifica e riscontro da parte del Committente prima dell’affidamento del contratto specifico;
- Trasmettere al Committente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D. Lgs 276/2003;
- Comunicare immediatamente al Committente l’assenza del lavoratore ed a sostituirlo, a meno che il Committente non dichiari di non volersi avvalere della sostituzione, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio o in caso di dimissioni entro 24 ore dall’assenza/cessazione; in casi eccezionali e per figure di particolare professionalità, il Committente potrà valutare di volta in volta una dilazione di tale termine;
- Corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento del vigente CCNL di riferimento. Il Committente potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all’Agenzia l’esibizione del L.U.L. (Libro unico lavoratori) o documentazione analoga, il mod. DM 10 delle buste paga, nonché ogni altra documentazione contabile o previdenziale che ritenga opportuno visionare;
- L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire accessibilità e verifica, anche tramite prospetti analitici individuali, dei calcoli del TFR e della corresponsione dei relativi emolumenti dovuti al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- Versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 37 del D. Lgs 81/2015, ivi inclusi quelli per l’assicurazione INAIL e malattie professionali previste dal D.P.R. 11241965 e s.m.i.;
- Rendere palese il contenuto del proprio cassetto previdenziale consentendo, periodicamente, l’accesso delle informazioni in esso contenute da parte di un addetto della Committente.
Il rapporto che si instaura tra il lavoratore ed il Committente è di tipo gerarchico e funzionale: il lavoratore temporaneo, nel periodo della sua prestazione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’Ente utilizzatore ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge contrattuali applicate ai dipendenti dell’Ente stesso.
Inoltre, il lavoratore temporaneo è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.
Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’Agenzia si impegna a garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con i Responsabili. Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso. L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall’Agenzia di somministrazione, come previsto all’art. 35 comma 6 del D. Lgs 81/2015.
La società Fornitrice, ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’Azienda Asl Roma 6 con atto deliberativo n. 1028 del 16/07/2021 e del Regolamento disciplinare adottato con deliberazione n. 602 del 30/04/2021, disponibili sul sito aziendale: xxx.xxxxxxx0.xx e si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in essi previsti.
Art. 6 - Corrispettivi e modalità di pagamenti
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che la Committente corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi, si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che la Committente andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, la Committente metterà a disposizione del lavoratore un badge magnetico che permetterà la rilevazione automatica delle presenze. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione, ne risponde personalmente.
Il Committente appaltante corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (escluse festività infrasettimanali che saranno fatturate all’utilizzatore). In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela per i lavoratori, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all’offerta economica. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio. L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili contenenti i seguenti dati:
• Numero di contratto e nominativo del lavoratore
• Quantitativo delle ore lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore
• Tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa
• Retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse, relativo margine di agenzia
• IVA sul margine di agenzia
I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
In caso di aggiudicazione ad una ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo.
Art. 7 - Referente e contatti del fornitore
Il fornitore, prima dell’attivazione del Servizio, e secondo l’impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare il nominativo del Referente che svolgerà il ruolo di interfaccia con la Committente per tutte le attività e le eventuali problematiche inerenti il servizio.
Il fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di contratto mediante l’istallazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo PEC dedicato, attivo tutto l’anno dalle ore 8,00 alle ore 18,00 per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l’inoltro dei reclami.
Art. 8 - Servizio di reportistica
Il Fornitore, deve inviare trimestralmente, entro 10 gg solari dalla data di scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali erogate.
Art. 9 - Continuità del servizio
L’interruzione del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione del contratto.
Art. 10 - Luogo di esecuzione del contratto
Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite presso tutti i servizi attualmente gestiti e su quelli che potranno essere acquisiti dal Committente durante tutta la validità del contratto.
Art. 11 - Sospensione o ritiro delle prescritte autorizzazioni – Ipotesi di risoluzione di contratto
Il soggetto aggiudicatario deve essere sempre in possesso delle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio dell’attività di somministrazione lavoro. Dette autorizzazioni devono avere validità per tutta la durata del contratto.
L’eventuale sospensione, revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità competenti, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati alla stazione appaltante.
La Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, con conseguente rivalsa sulla cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi:
- A seguito di numero due contestazioni di inadempimento, inviate a mezzo raccomandata a.r. nel corso del contratto
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali
- Arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso.
Art. 12 - Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.
In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato ed inadempienze ai patti contrattuali, verranno applicate le penalità variabili a seconda dell’importanza delle irregolarità e del danno arrecato al normale finanziamento del servizio e del ripetersi delle manchevolezze, nelle misure di seguito stabilite.
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, la Committente (tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto), contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Le penali saranno eventualmente applicate come segue:
INADEMPIENZE | PENALI |
Per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia o ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura | 1 per mille sull'ammontare mensile di fornitura |
Per inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti) | 1 per mille sul valore mensile di fornitura per ogni inadempienza |
INADEMPIENZE | PENALI |
Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo | 1 per mille sul valore mensile di fornitura per ogni singolo addetto . Alla seconda infrazione si applica la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. |
Nel caso in cui il servizio non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica | 1 per mille su valore mensile della fornitura per ogni inadempienza |
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica | 0,2 per mille sul valore mensile di fornitura per ogni inadempienza |
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto, in tali casi verranno applicate le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’ammontare delle penali comminate sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
Il contratto, inoltre, potrà essere risolto ipso iure ove ricorrano i seguenti speciali motivi di inadempienza dell’impresa:
- Ove anche in una sola struttura o sede il servizio non fosse eseguito per l’intero periodo previsto;
- In caso di cessazione dell’attività conseguente a concordato preventivo, fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.
L’invio della lettera raccomandata, in tali ipotesi, interrompe senz’altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell’impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- In caso di recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, e salva l’applicazione delle penalità;
- Mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall’appaltatore in sede di offerta;
- Grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- Nei casi di gravi e accertate violazioni attinenti la retribuzione oraria, i versamenti contributivi di legge nei confronti dei lavoratori sia singolarmente che collettivamente considerati;
- Nei casi di mancanza di requisiti professionali da parte dei lavoratori temporanei, anche se sopravvenuti o comunque venuti a conoscenza della Committente successivamente alla stipula del contratto.
Nelle predette ipotesi la Committente avrà altresì la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’impresa senza l’obbligo della preventiva messa in mora.
In tal caso sarà corrisposto all’Impresa Appaltatrice il prezzo contrattuale corrispondente al servizio effettivamente svolto fino al giorno della risoluzione del contratto, previa detrazione delle penali e delle maggiori spese che la Committente fosse costretta a sostenere a causa dell’anticipata risoluzione.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Impresa nonché sulla cauzione definitiva, senza bisogno di diffide o formalità di sorta
Art. 13 - Clausola antipantouflage
Con riferimento all’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, l’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 14 - Cause di recesso dall’Accordo Quadro
La ASL può recedere dall’Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico- organizzative rilevanti ai fini ad agli scopi del servizio appaltato.
La Committente può recedere dall’Accordo Quadro, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall’Accordo Quadro.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
E’ fatta salva, altresì, la facoltà per l’Ente di recedere anticipatamente qualora, nelle more di vigenza dello stesso, dovessero sopravvenire determinazioni della Regione Lazio in ordine a diverse soluzioni strategiche che contemperino diversamente gli interessi sottesi al presente affidamento anche nell’ottica di politiche di centralizzazione degli acquisti.