AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO, A TITOLO RETRIBUITO, DI N. 1 INCARICO DI INSEGNAMENTO A.A. 2022/23, AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.
AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO, A TITOLO RETRIBUITO, DI N. 1 INCARICO DI INSEGNAMENTO A.A. 2022/23, AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Visti gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice Civile;
- Visto l’art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 23 “Contratti per attività di insegnamento”;
- Visto il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento;
- Visto l’art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- Visto il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- Visto l’art. 65 del del D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- Visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
- Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- Vista la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- Vista la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;
- Visto lo Statuto di Ateneo;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo;
- Visto il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033;
- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
- Dato atto che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
- Vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche il 23 novembre 2022 in merito alla copertura dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali SSD IUS/10 nel Corso di Laurea in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari per l’a.a. 2022/23;
- Accertata la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo UA. A DIP, Progetto della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione;
- Valutato ogni opportuno elemento,
DECRETA
l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo retribuito, di
n. 1 incarico di insegnamento per l’anno accademico 2022/23.
Articolo 1 – Oggetto della selezione
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto disponibile ad accettare l’incarico, a titolo retribuito, del seguente insegnamento per l’anno accademico 2022/23 che, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, risulta vacante, mediante contratto di diritto privato, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Xxxxx xx Xxxxxx in Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari | ||||
Insegnamento | SSD | CFU | Ore didattica frontale | Compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente* |
Legislazione dei beni culturali | IUS/10 | 6 | 36 | Euro 900,00 |
*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento connesso all’insegnamento erogato.
Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell’incarico L’attività avrà inizio il 20 febbraio 2023 e terminerà il 30 aprile 2024.
Il Dipartimento, previa valutazione positiva dell’attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l’incarico per gli anni successivi così come previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).
Il compenso orario è pari a 25 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell’articolo 16 del suddetto Regolamento e verrà corrisposto in due soluzioni. La prima, pari a due terzi del compenso, a conclusione dell’attività didattica frontale (data prevista: 31 maggio 2023), previa presentazione del registro delle lezioni. La seconda, per il rimanente importo, alla data di fine incarico.
Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati
3.1 I titolari dell’incarico d’insegnamento hanno diritto all’accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.
L’accesso ai predetti strumenti e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l’espletamento dell’attività didattica è garantito per l’intera durata dell’incarico.
3.2 I titolari dell’incarico d’insegnamento sono tenuti a:
a) svolgere personalmente le attività didattiche in piena autonomia, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola, delle modalità e dei programmi dell’insegnamento concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
b) svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
d) inserire il programma dell’insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda Syllabus, rendere disponibile il proprio curriculum vitae et studiorum, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
e) annotare nell’apposito registro delle lezioni i dati relativi all’attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
3.3 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell’incarico d’insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo.
3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3, ovvero qualora l’incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto, ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l’intera prestazione.
3.5 Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.
3.6 Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell’insegnamento con Professori o Ricercatori dell’Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell’espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell’inizio dell’attività didattica o tramite riorganizzazione interna dei carichi didattici a seguito delle suddette procedure.
3.7 I titolari dell’incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell’articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell’Ateneo.
3.8 La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3.9 Al titolare del contratto è consentito l’uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell’incarico.
Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale
4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a) a.1) cittadinanza italiana;
a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2):di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell’incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica.
4.3 Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei sopra detti insegnamenti soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4.3 La titolarità del contratto di cui alla presente selezione è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come modificato dall’articolo 14, comma 6-septies, della legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all’articolo 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4.4 Alla presente selezione non possono partecipare per un periodo di cinque anni coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell’art. 14, comma 4, primo periodo, del Regolamento in materia di incarichi di insegnamento citato in premessa.
4.5 Ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico; gli assegnisti di ricerca dell’Ateneo fiorentino possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico e l’incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli didattici è incompatibile con l’iscrizione ad un corso di dottorato nell’Ateneo fiorentino.
4.6 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
5.1 La domanda di partecipazione, nonché i titoli ritenuti utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/ seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all’applicativo previa autenticazione, che deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale SPID oppure CIE. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti ed allegare i documenti in formato PDF.
Per i soli cittadini stranieri residenti all’estero, è possibile autenticarsi previa registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su “Registrazione nuovo utente” e compilando i campi richiesti). L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della registrazione al sistema.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 13:00 del giorno 23 dicembre 2022. Le domande pervenute con modalità diverse ed oltre il termine di scadenza non saranno ritenute ammissibili ed i candidati non saranno ammessi alla selezione.
Prima dell’invio definitivo della domanda e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della stessa, il sistema consente al candidato il salvataggio in modalità “bozza” nonché la possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà pertanto procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza del bando). La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail all’indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
5.2 La domanda dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto secondo il formato europeo (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell’ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo
dedicata alla trasparenza;
- elenco delle pubblicazioni;
- copia di massimo 10 pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in quiescenza;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi alla firma del contratto.
5.3 L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.
Art. 6 – Svolgimento della procedura
6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata, con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.
La Commissione sarà composta da tre membri di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di Presidente scelti fra Professori e Ricercatori afferenti al settore concorsuale cui appartiene il settore scientifico disciplinare dell’attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al macrosettore.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione sono scelti tra Professori e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare.
La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6.2 La valutazione comparativa è per soli titoli ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività da svolgere, della pregressa attività didattica e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando e per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all’estero.
Sarà indispensabile, ai fini dell’affidamento dell’insegnamento, la conoscenza delle competenze digitali di base indicate nel curriculum vitae.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale in caso di parità di valutazione.
6.3 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati compreso un giudizio di idoneità.
6.4 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati idonei che ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura, ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico. A parità di punteggio ed in assenza di titoli preferenziali precede il candidato più giovane di età.
6.5 Della graduatoria e delle modifiche ed integrazioni relative al presente avviso, compresa la pubblicazione della composizione della Commissione, sarà data pubblicità sull’Albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito web e mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze giuridiche.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.
Art. 8 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e
individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs. citato.
I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Art. 9 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di Scienze Giuridiche sito in xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx; responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (tel. 0000000000 – mail xxxxxxx.xxxxx @ xxxxx.xx).
Firenze, 23.11.2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXXX 23.11.2022 14:24:46 GMT+00:00
INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)
Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, url xxxxx://xxx.xxxxx.xx/x00000.xxxx, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.