CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) - OFFERTA PLACET -
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGF) - OFFERTA PLACET -
1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica o con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale per uso proprio;
Cliente domestico o Cliente finale domestico: è il Cliente che acquista energia elettrica o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;
Cliente non domestico: ai fini del presente contratto è il Cliente – diverso dalle amministrazioni pubbliche – interamente connesso in bassa tensione ovvero con un consumo annuo complessivamente inferiore a
200.000 Smc, che a acquista energia elettrica ovvero gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico;
Clienti non disalimentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico e i Clienti di energia elettrica e gas naturale che svolgono funzioni di pubblica utilità;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all’articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 Luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;
Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);
Condizioni economiche: sono le condizioni di prezzo proposte ai Clienti finali nell’ambito delle offerte PLACET:
Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al cliente finale domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 o il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di: a) modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET; b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale; c) dichiarazioni e impegni del cliente; d) nota informativa per il Cliente finale; e) modulistica recante le condizioni economiche; f) scheda di confrontabilità per i soli Clienti finali domestici; g) informazioni sul mix energetico; h) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale; i) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici; j) modulo per la presentazione dei reclami; k) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali; l) modulo relativo all’informativa sul trattamento per i dati personali; m) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.
Energia reattiva: è un’energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete;. Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale; Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale. Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile, non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica e il gas naturale;
Offerte PLACET: sono le offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
Potenza impegnata: è i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito; ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi;
Potenza prelevata: è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà del Fornitore assumere come potenza prelevata il settanta percento della potenza massima istantanea;
Punto di fornitura: è il punto di prelievo o di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica o il gas naturale al Cliente;
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la deliberazione dell’ARERA 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1 comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela;
Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007;
Servizi di ultima istanza energia elettrica: sono il Servizio di maggior tutela ovvero il Servizio di salvaguardia;
Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal fornitore di ultima istanza (FUI) individuati ai sensi del TIVG;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente i caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, istituito con deliberazione dell’ARERA 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica, registrazioni audio su file digitali.
Switching: a) per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; b) per il settore del gas naturale: (i) l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l’accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;
TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, di cui all’allegato A alla deliberazione dell’ARERA 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019 di cui all’Allegato C alla deliberazione dell’ARERA 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e successive modifiche e integrazioni;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, di cui alla deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2016, 209/2016/E/COM e successive modifiche e integrazioni;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e successive modifiche e integrazioni;
TIMG: è il Testo integrato morosità gas di cui all’Allegato alla deliberazione ARERA 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e successive modifiche e integrazioni;
TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell’ARERA 29 maggio 2015, 258/2015/R/COM e successive modifiche e integrazioni;
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con la deliberazione dell’ARERA 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL e successive modifiche e integrazioni;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell’ARERA 21 luglio 2016, 413/2016/R/COM e successive modifiche e integrazioni;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali approvato con deliberazione dell’ARERA 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, e successive modifiche e integrazioni;
TIVG: è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con deliberazione dell’ARERA 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni. Tutte le delibere dell’ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. OGGETTO
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione alternativamente di energia elettrica o di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito dell’Offerta PLACET.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente ai sensi dell’art. 13.2 del TIMOE.
2.4 Il Fornitore conclude direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati.
2.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica o il gas naturale messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica o il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
2.7 In caso di incongruenza tra i dati relativi alle caratteristiche tecniche della fornitura comunicati dal Cliente nella Documentazione contrattuale e quelli risultanti al Distributore prevarranno i dati del Distributore.
2.8 in relazione alla fornitura di energia elettrica uso domestico, in caso il cliente dichiarasse la residenza presso il luogo di fornitura, il Fornitore potrà provvedere a rettificare eventuali contratti domestici uso residente intestati al medesimo cliente stipulati precedentemente al presente contratto.
3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto (in forma cartacea o elettronica) su supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l’offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore.
3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia al Cliente finale una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.
3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.4 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.
3.5 Il Fornitore può sostituire la consegna o la trasmissione dei documenti delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da g) a k) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.6 La Documentazione contrattuale deve, in ogni momento, essere integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
4. PROCURA A RECEDERE
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con l’espressione del proprio consenso alla conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Xxxxxxxxxx S.p.A perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, ove previsto, da parte del Cliente finale domestico, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto al seguente indirizzo di posta xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx e/o sul sito internet del Fornitore; b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
5.2 Qualora il Fornitore consenta al Cliente di trasmettere elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera a) ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b) al suo sito web, è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato.
5.3 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.
5.4 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
5.5 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento.
5.6 Qualora il Cliente finale domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore
e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
5.7 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas o il Servizio di maggior tutela per il settore elettrico.
5.8 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente
6. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING
6.1 Ai sensi della normativa vigente (TIMOE e TIMG), qualora il Contratto di energia elettrica o gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa (solo per energia elettrica); c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) l’accessibilità o meno del Punto di fornitura (solo per gas naturale).
6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora: a) il Punto di fornitura sia servito nell’ambito del servizio di default al momento della richiesta di switching; b) il Punto di fornitura sia stato servito precedentemente alla suddetta richiesta nell’ambito del servizio di default.
6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma b), in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura gas il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
7. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE E CON TERNA
7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e il contratto di dispacciamento con Terna.
7.2 Per le offerte di gas naturale ai fini dell’Articolo 2 il Cliente chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornir sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella comunicazione di accettazione della proposta contrattuale.
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
9. CONDIZIONI ECONOMICHE
9.1 Le Condizioni economiche sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto
10. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura.
10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di scadenza delle condizioni tecniche economiche, recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET in scadenza e commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione.
10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio.
10.5 Qualora il Fornitore non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
10.6 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche.
10.7Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
10.8 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino al primo giorno del mese successivo alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto fino alla data di efficacia del recesso.
10.10 Il termine di preavviso per il diritto di recesso, senza il fine di cambiare esercente, non può essere superiore ad un mese e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto utilizzando l’apposita modulistica a disposizione presso gli sportelli del Fornitore ovvero dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R all’indirizzo del Fornitore.
10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura, il Cliente sarà responsabile del pagamento dei consumi e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto, qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.
11. FATTURAZIONE
Disposizioni generali
11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.19. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
11.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico, salvo che il Cliente chieda di ricevere le fatture in formato cartaceo.
11.6 Le fatture emesse in formato elettronico sono rese disponibili al Cliente con invio e nell’Area Clienti del Sito web del Fornitore xxx.xxxxxxxxxx.xx .
11.7 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
11.8 Al cliente che non richiede la fattura in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
11.9 L’importo dello sconto di cui al comma 11.8 è riportato nella seguente tabella:
Tipologia dei clienti | Unità di misura | Livello dello sconto |
Clienti finali domestici di energia elettrica | -6,00 | |
Clienti finali non domestici di energia elettrica | -6,60 | |
Clienti finali domestici di gas naturale | Euro / Punto di fornitura / anno | -5,40 |
Condominio con uso domestico | -12,00 | |
Clienti finali non domestici di gas naturale | -6,60 |
11.10 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.8 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
11.11 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
11.12 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.
11.13 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
11.14 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 2.3. in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente i servizi di ultima istanza di energia elettrica o gas, oggetto di cessione del credito al Fornitore.
11.15 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
11.16 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura e validate dal Distributore; c) I dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente; per l’elettricità secondo una ripartizione lineare del consumo rilevato tra due letture effettive, per il gas applicando al consumo rilevato tra due letture effettive i profili di prelievo standard stabiliti dall’ARERA.
11.17 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
11.18 Il Cliente finale ha altresì diritto di ricevere un indennizzo automatico pari a 20 euro nel caso in cui il Contratto non riporti le modalità di fatturazione e di pagamento specificando altresì la periodicità di emissione delle fatture.
Fatturazione di periodo
La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza
ENERGIA ELETTRICA
Tipologia dei clienti Frequenza emissione fatture
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW Bimestrale
Clienti domestici Bimestrale
GAS NATURALE
Frequenza emissione fatture
Tipologia dei clienti
Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Inferiori a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno Bimestrale
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno Mensile
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Qualsiasi livello di consumo Mensile
11.19 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
11.20 In caso di Cliente finale di energia elettrica trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.
11.21 In caso di mancata lettura, entro i limiti temporali previsti dalla regolazione, di un misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale, il Fornitore indica, nella prima fattura emessa, le cause che hanno impedito la lettura. In caso di mancata lettura di un misuratore gas accessibile entro i predetti limiti temporali, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.
Fatturazione di chiusura
11.22 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
11.23 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.21, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.21.
11.24 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
12 RATEIZZAZIONE
12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: a) per i contratti di energia elettrica:
i. per i Clienti finali domestici, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui alla successivo punto iii. sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli; ii. per i Clienti finali diversi da quelli di cui al punto i. trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto iii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; iii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iv. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11; v. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere; b) per i contratti di gas naturale: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al
doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.
12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 (cinquanta) euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano Di rateizzazione già in corso.
13 GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE FINALE
13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA (TIV e TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle.
ENERGIA ELETTRICA
Clienti titolari di bonus sociale | ||
Ammontare deposito (€) | 5,2 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata | |
Altri clienti | ||
Clienti domestici Clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW | Clienti non domestici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW | |
Ammontare deposito (€) | 11,5 per ogni kW di potenza 15,5 per ogni kW di potenza contrattualmente contrattualmente impegnata impegnata | Stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione |
GAS NATURALE | ||
Clienti titolari di bonus sociale | ||
Consumo annuo (Smc/anno) |
<500 Fino a 5.000 >5.000
Ammontare deposito (€) 25,00 77,00 Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al
netto delle imposte
Altri clienti
Consumo annuo (Smc/anno)
<500 | Fino a 1.500 | Fino a 2.500 | Fino a 5.000 >5.000 | |
Ammontare deposito (€) | 30,00 | 90,00 | 150,00 | 300,00 Valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte |
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione.3.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.6 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.7 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.8 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
14 INTERESSI DI MORA
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, G.U. n. 157 del 8 luglio 1998, aumentato di 3,5 punti percentuali.
14.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.
14.3 È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
15 INADEMPIMENTO DEL CLIENTE
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.17, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
15.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
15.6 Trascorso il termine aggiuntivo di cui al comma 15.5 per quanto riguarda i contratti di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura nei termini di cui al comma 15.5, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.
15.7 Una volta sospesa la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 25 relativo alle comunicazioni.
15.8 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione, qualora il Contratto abbia a oggetto energia elettrica, ovvero richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del TIMG, qualora il Contratto abbia a oggetto il gas naturale.
15.9 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto Contratto.
15.10 Per i contratti di energia elettrica, ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai fini dell’attivazione dei servizi di ultima istanza. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza di questi ultimi servizi.
15.11 Per i contratti di gas naturale, ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore, la Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG, ai fini dell’attivazione del servizio di default. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.
15.12 Nel caso cui al precedente comma 15.11, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente d) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
15.13 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente comma 15.12, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
15.14 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso con le modalità di cui ai commi da 15.1 a
15.4 . Decorso inutilmente il termine aggiuntivo per il pagamento di cui al comma 15.5, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII, nel caso di contratti di energia elettrica, ovvero chiedendo al Distributore la Cessazione amministrativa, nel caso di contratti di gas naturale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza attivati dal SII o dal Distributore.
15.15 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell’energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell’energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione messa in mora; xxx.xx mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura
15.16 Nei casi di cui al comma 15.15, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
15.17 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell’ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.
16 PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTURE
16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE e nel RQDG, comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE e del RQDG.
16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro.
16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
17 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI APPARECCHIATURA E VERIFICHE
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas o dell’energia elettrica.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare, anche su indicazione del Fornitore, controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
17.3 Il Distributore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dai guasti o dal malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni allo stesso imputabili
17.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
18 FORZA MAGGIORE
18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.
18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
19 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
19.1 Le caratteristiche dell’energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.
19.4 Il Fornitore si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest’ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
19.5 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
19.6 In ogni caso il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell’esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.
20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui
all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.
21 LIVELLI DI QUALITA’, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx.
21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
21.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico o gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD o codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
22 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS
22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi: a) i clienti finali diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.
23 INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
24 CESSIONE DEL CONTRATTO
24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa abilitata ovvero altra Società del Gruppo ad esclusione dell’esercente la maggior tutela alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.
24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore con un preavviso di 30 giorni. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
25 COMUNICAZIONI
25.1 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
25.2 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
26 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa, nel caso in cui il Cliente finale sia un Cliente domestico è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi, si applicano le disposizioni sul foro competente di cui agli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile. 27 RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare.
27.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
28 DATI PERSONALI
28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
ALTRE INFORMAZIONI PER IL CLIENTE FINALE
Clienti finali gas a mercato libero alimentati in bassa pressione
Grado di rispetto degli standard specifici e generali di qualità per il I semestre 2014 nella fornitura di Clienti Gas:
Con la Delibera ARG/com 164/08 l’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita relativamente ai clienti finali gas:
• Livelli specifici di qualità commerciale per il servizio di vendita gas di Lumenergia Spa:
INDICATORE | STANDARD | Tempi medi di LUMENERGIA |
Clienti finali bassa pressione | ||
Risposta motivata ai reclami scritti | 40 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta | nessun caso |
Rettifica di fatturazione | 90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta | nessun caso |
Rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta | nessun caso |
• Livelli generali di qualità commerciale per il servizio di vendita gas di Lumenergia Spa:
INDICATORE | STANDARD | % rispetto del livello effettivo di Lumenergia nel semestre di riferimento | |
Clienti finali bassa pressione | |||
Risposta a richieste scritte di informazioni | 95% | Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni | 100,00% |
In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
Indicatori | Indennizzi automatici | |
Risposte motivate ai reclami scritti di Rettifica di fatturazione Rettifica di doppia fatturazione | se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard | Euro 25,00 |
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo triplo dello standard | Euro 50,00 | |
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard | Euro 75,00 |
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito. Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:
a) cause si forza maggiore: atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato richiesto lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi.
b) nel caso in cui al cliente o a terzi: mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con l’esercente per l’effettuazione di sopralluoghi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta o per l’esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.
c) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico.
D) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime di cui all’articolo 9.3 del TIQV.
La delibera 67/2013/R/Com e s.m.i. prevede inoltre indennizzi automatici – vedi tabella sotto riportata – nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, qualora la fornitura del cliente finale sia stata successivamente sospesa o qualora sia stata ridotta la potenza per morosità ( in caso di fornitura di energia elettrica)
Indicatori | Indennizzi automatici | |
Mancato rispetto dei termini previsti dalla Regolazione o di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora | Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata | Euro 30,00 |
Se la fornitura viene sospesa per morosità o viene effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione | Euro 20,00 |
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio la maggior tutela della sua località , in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente . Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di Condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale:
Nome dell’impresa: Lumenergia SpA
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti e dell’esercizio del diritto di ripensamento:
Lumenergia Spa – Xxx X. Xxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX).
Codice identificativo o nome del personale che l’ha contattata:
Data e ora del contatto:
Firma del personale commerciale che l’ha contattata:
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto:
Data di presunta attivazione indicativamente il primo giorno del secondo mese successivo a quello del ricevimento della richiesta di fornitura, debitamente compilata, sottoscritta e completa di tutti gli allegati. L’effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata all’attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nell’esecuzione del mandato attribuitogli dal cliente. Nel caso non fosse possibile procedere all’attivazione della fornitura o rispettare la data di presunta attivazione ivi indicata, il Fornitore provvederà a informarne il cliente attraverso comunicazione inviata all’indirizzo di recapito bolletta o utilizzando gli altri canali di contatto disponibili (email, fax, telefono). Periodo di validità della proposta: la presente proposta si considera valida per 45 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Contenuto del contratto:
Il contratto che Le è stato proposto deve contenere almeno le seguenti clausole:
- Prezzo del servizio
- Durata del contratto
- Modalità di utilizzo dei dati di lettura, modalità e tempistiche di pagamento
- Conseguenze del mancato pagamento
- Eventuali garanzie richieste
- Modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
- Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa:
- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
Diritto di ripensamento:
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
- 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono);
- 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196 DEL 30/06/03
Codice in materia di protezione dei dati personali
La vigente normativa in materia di trattamento1 dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
1- Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che il Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”) svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge, espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato (compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la somministrazione di questionari volti a verificare il livello di gradimento dei servizi resi dalla società), accertamenti su liste pubbliche relative a misure e sanzioni economiche, analisi della solvibilità dei clienti, prevenzione e individuazione delle frodi. Previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, il Titolare può trattare i Suoi dati personali per lo svolgimento di attività finalizzate all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo e di attività di marketing, quali l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, l’invio di materiale pubblicitario, la vendita o il collocamento di prodotti e servizi e l’invio di informazioni commerciali sui servizi offerti dalla scrivente, da società del Gruppo A2A o da società terze; inoltre, fermo il Suo diritto di opposizione che potrà esercitare in qualsiasi momento, il Titolare potrà inviarLe mediante e-mail e posta cartacea, informazioni promozionali relative ai prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto. Inoltre, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, La informiamo che Lumenergia S.p.A., l’Agenzia delle Entrate e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza, tratteranno i Suoi dati personali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, per le finalità di cui all’art. 1 commi 154 e 156 della L. 208/2015 ed in particolare ai fini dello svolgimento delle attività relative e conseguenti all’addebito delle rate del canone di abbonamento Rai in bolletta. I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (residente/non residente), anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta che, in casi di tariffa residente, avverrà in modo automatico.
Per ulteriori informazioni in relazione al canone TV si rinvia al sito xxx.xxxxxx.xxx.xx e all’apposito numero verde 000.00.00.00.
2- Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. L’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo avviene mediante un processo automatizzato allo scopo di studiare e analizzare i profili comportamentali e gli aspetti caratterizzanti la base clienti per ottimizzare le attività promozionali di prodotti e servizi. La verifica della situazione creditizia dei clienti viene condotta, mediante un processo decisionale automatizzato che calcola l’indice di solvibilità tenendo conto di tutti gli eventi negativi che caratterizzano lo storico dei pagamenti (quali a titolo non esaustivo solleciti, insoluti, calcolo interessi, depennamenti, piani di rientro, affidi) o di eventuali azioni legate alle attività di recupero del credito messe in atto da Lumenergia. A tale scopo potrebbero essere acquisite informazioni attraverso l’accesso a sistemi informativi di società autorizzate, nonché da Sistemi Informazioni creditizie e SCIPAFI. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo viene annullata la richiesta di fornitura del cliente, a cui viene notificata, tramite email o lettera, l’impossibilità di procedere con attivazione del nuovo contratto richiesto. Le attività di marketing potranno essere realizzate attraverso modalità di contatto tradizionali, quali posta cartacea e telefonate con operatore, o con modalità di contatto automatizzate, quali e-mail, SMS, MMS, fax e telefonate senza operatore. I Suoi dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. In particolare in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento nonché, alla cessazione del rapporto di fornitura, per il termine decennale per la conservazione dei soli dati di natura civilistica. In relazione al trattamento per finalità di marketing e di analisi delle abitudini e delle scelte di consumo in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità di marketing per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso le iniziative del Titolare. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per finalità di marketing, come sopra precisato.
3- Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti. La mancata raccolta determina l’impossibilità di stipulare il contratto. La raccolta dei dati necessari ad applicare condizioni migliorative è altresì obbligatoria ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. La mancata raccolta determina l’impossibilità di applicare dette condizioni, pur non impedendo la stipulazione del contratto. Previo Suo espresso consenso, i dati e recapiti da Lei forniti potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing, come sopra definite, ovvero per svolgere attività finalizzate all’analisi delle abitudini e scelte di consumo da parte del Titolare. Il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati e recapiti per le finalità di marketing non impedisce comunque di dar corso al rapporto contrattuale. Come indicato al punto 1, i Suoi recapiti (indirizzo ed e-mail), fermo il Suo diritto di opposizione che potrà esercitare in qualsiasi momento, potranno essere utilizzati per inviarLe informazioni promozionali relative a prodotti e servizi di Lumenergia analoghi a quelli oggetto del presente contratto. Come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, il consenso rilasciato per lo svolgimento di attività di marketing con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo sms, mms, fax, fonie, e-mail, applicazioni web) si estende anche alle modalità di contatto tradizionali (posta cartacea o chiamata telefonica con operatore). Analogamente, l’opposizione allo svolgimento di attività di marketing con modalità di contatto automatizzate si estende anche alle modalità di contatto tradizionali. Resta salva la Sua facoltà di fornire il consenso o di esercitare il diritto di opposizione in relazione ad una sola delle due modalità di esecuzione delle attività di marketing.
4- Persone autorizzate al trattamento dei Suoi dati – Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici, società di servizi social media management, società di marketing, società di recupero crediti, studi professionali, esercenti Servizi di Default, società di brokeraggio, compagnie di assicurazioni), alle altre Società del Gruppo A2A, ad Autorità, Enti di ricerca, Università, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge (ad esempio, i Suoi dati potranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate e all’Acquirente Unico S.p.A. nello svolgimento delle sopra indicate attività necessarie a consentire l’addebito delle rate del canone di abbonamento Rai in bolletta; i Suoi dati catastali verranno comunicati all’Anagrafe Tributaria). Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. I Suoi dati non verranno diffusi.
5- Titolare e Responsabili del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Lumenergia S.p.A. con sede a Villa Carcina (BS) – Xxx Xxxxxxxx, 00/X. Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune Società che forniscono a Lumenergia S.p.A. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto. Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo xxx.xxxxxxx@x0x.xx.
6- Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:
--la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso).
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica).
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio).
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione).
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità).
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).
Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese terzo, potrà inviare un messaggio alla casella di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxx.xx o una comunicazione scritta indirizzata al Responsabile Marketing e Vendite di Lumenergia S.p.A. – Via Glisenti, 68/F – 25069 Villa Carcina (BS).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.