CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Con sede in Oristano (OR) – C.F 9002260092
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Capitolato Speciale
Per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa CIG: 0226589B25
Art. 1 – Il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (in seguito per brevità chiamato Consorzio) viene affidato ad Istituto di Credito o a più istituti di credito riuniti in Associazione Temporanea opportunamente coordinati che abbiano sede o filiale in Oristano (gli uffici dovranno risultare aperti e funzionanti alla data di apertura delle buste).
Nel caso che il servizio sia affidato a più istituti in Associazione Temporanea, la Capogruppo dovrà avere sede o filiale o sportello a Oristano e i rapporti interni verranno regolati con apposito accordo, che dovrà essere allegato all’offerta per farne parte integrante e sostanziale.
Detto, o detti istituti (in seguito, per brevità chiamati Tesoriere) dovranno:
- obbligarsi a gestire gratuitamente il servizio;
- precisare le condizioni da praticare:
a) tasso di interesse creditore annuo sulle disponibilità del Consorzio che dovrà essere determinato alle migliori condizioni in relazione all’andamento del mercato e dovrà essere soggetto a revisione trimestrale, parametrato rispetto al tasso interbancario “EURIBOR a 3 mesi base 365” pro tempore in vigore (il tasso di riferimento sarà quello rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre).
b) tasso di interesse debitore annuo sugli eventuali scoperti di conto corrente accordati
dal Tesoriere per fidi permanenti e temporanei e parametrato rispetto al al tasso interbancario “EURIBOR a 3 mesi base 365” pro tempore in vigore (il tasso di riferimento sarà quello rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre).
c) ammontare del fido permanente concesso;
d) valuta per le riscossioni;
e) valuta per i pagamenti;
f) addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse le retribuzioni ai dipendenti dell’Ente ed i versamenti di imposte, tasse e contributi) dei mandati che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal Tesoriere;
g) addebito della commissione bancaria a carico degli utenti per la riscossione delle entrate patrimoniali;
h) cadenza di liquidazione interessi attivi e passivi;
i) numero degli sportelli operanti nella provincia;
j) la disponibilità o meno alla gestione del servizio mediante collegamento telematico, nonché (sinteticamente) modalità di gestione e servizi offerti;
Art. 2 – Sistema di affidamento -
Il servizio di Tesoreria di cui al presente Capitolato Speciale sarà affidato con il sistema della trattativa privata ad offerte plurime, all’Istituto che avrà fatto l’offerta più conveniente formulata come segue:
1) tasso d’interesse anticipazioni, variazione rispetto al tasso “EURIBOR a 3 mesi base 365”;
2) tasso d’interesse giacenze di cassa, variazione rispetto al tasso “EURIBOR a 3 mesi base 365”;
3) ammontare del fido permanente concesso;
4) valuta su riscossioni;
5) valuta su pagamenti;
6) addebito commissioni a carico dei beneficiari dei mandati.
La stipulazione della Convenzione avverrà entro 10 gg dalla data di comunicazione alla Banca aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di parità di offerte l’aggiudicazione avverrà per sorteggio .
Art. 3 – Limiti e materia del Capitolato e della Convenzione -
DURATA DELLA CONVENZIONE
I rapporti tra il Consorzio ed il Tesoriere saranno disciplinati da apposita Convenzione di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all’atto della stipula.
Il Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione - a richiesta, per conto e nell’interesse del Consorzio – oltre che dell’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
L’Esercizio Finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il I° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo possono effettuarsi operazioni di Cassa dell’anno precedente per somme già impegnate entro il 31 dicembre.
La Convenzione avrà la durata di un triennio. Il Consorzio ha facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di sei mesi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovati motivi.
Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte dal Consorzio il Servizio di Tesoreria venisse affidato ad altri, il Consorzio si impegna a far rilevare dall’istituto
o dagli istituti subentranti all’atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori, nonchè a far assumere dal nuovo Tesoriere tutti gli obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate.
Le spese di stipulazione e di registrazione della Convenzione faranno carico al Tesoriere.
Art. 4 - Gestioni speciali. Estensione delle condizioni -
Per eventuali gestioni estranee al bilancio il Tesoriere, previa disposizione della Amministrazione consortile, aprirà speciali conti correnti fruttiferi, salvo diverse disposizioni di legge.
Detti speciali conti correnti fruttiferi saranno regolati alle stesse condizioni generali offerte per il Servizio di Tesoreria.
Art. 5 - Custodia e amministrazione di fondi, titoli e altri valori -
Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui è depositario a nome e per conto del Consorzio.
Si obbliga, pertanto, a custodire e ad amministrare i titoli e i valori di qualsiasi natura di cui il Consorzio, sia in ragione di proprietà che per conto di terzi, gli dia carico a titolo di deposito.
I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dal Consorzio o anche senza detto ordine qualora trattisi di depositi provvisori, in denaro o titoli, effettuati da terzi per il concorso ad aste pubbliche o licitazioni private.
La restituzione dei depositi potrà avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dal Consorzio.
Art. 6 – Sede ed orari del servizio – Pagamenti stipendi -
Il Servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei propri locali, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.
Per il pagamento degli stipendi e dei salari dei dipendenti del Consorzio, questi potranno avvenire o con accredito in c/c o per contanti a seconda delle modalità scelte dai dipendenti. Il Tesoriere, ricevuti i prescritti mandati di pagamento, provvederà ad eseguire gli accrediti nei c/c personali dei dipendenti. Per i pagamenti in contanti provvederà presso i propri sportelli eventualmente consegnando anche le relative busta paga. Per gli accrediti degli stipendi nei c/c personali dei dipendenti dovrà essere garantita la valuta del giorno 27 di ogni mese..
Il Tesoriere dovrà essere convenientemente attrezzato per tutto quanto concerne l’organizzazione del servizio ed il suo regolare e tempestivo espletamento.
Art. 7 – Gratuità del Servizio - Rimborso spese -
Il Servizio di Tesoreria è reso dal Tesoriere senza diritto ad alcun compenso o aggio. Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese di impianto e di gestione del servizio, comprese tutte le spese di stampati, registri e bollettari, postali e telegrafiche.
Compete tuttavia al Tesoriere il rimborso delle spese relative a bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico del Consorzio per legge o Convenzione, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.
Tale rimborso avverrà trimestralmente su presentazione di apposita distinta.
Art. 8 - Riscossioni -
Il Consorzio delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti che hanno riferimento al bilancio consortile in base ad ordini di riscossione vistati dal
Consorzio. E’ demandata al Tesoriere la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza delle somme incassate.
Tale mandato è irrevocabile ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1723 del Codice Civile.
Il Tesoriere è tenuto a ricevere, anche se non vi sia autorizzazione preventiva del Consorzio e purchè il Consorzio non lo abbia espressamente diffidato a rifiutarle, le somme che i terzi intendono versare a favore del Consorzio stesso a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l’indicazione del titolo del versamento.
Il Tesoriere segnalerà immediatamente al Consorzio tutti gli incassi, richiedendo l’emissione dei relativi ordini di riscossione.
Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal legale rappresentante, dal Direttore e dal responsabile del servizio finanziario o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo le comunicazioni che l’Ente invierà al Tesoriere precisando gli estremi delle delibere che hanno conferito tali poteri e le relative disposizioni statutarie.
Art. 9 – Pagamenti -
Il Tesoriere effettuerà i pagamenti con mandati individuali, collettivi, ordini di accreditamento.
I beneficiari saranno avvisati direttamente dal Tesoriere della esigibilità dei titoli di pagamento, mediante trasmissione dei moduli predisposti dal Consorzio ed allegati ai titoli stessi.
Gli avvisi dovranno essere trasmessi ai beneficiari il giorno seguente a quello del ricevimento dei titoli stessi.
Qualora il Tesoriere, per causa di forza maggiore, non sia in grado di provvedere ai
pagamenti in loco con i propri uffici, utilizzerà per i pagamenti medesimi altri tramiti.
Tutti i titoli di pagamento saranno trasmessi al Tesoriere accompagnati da distinta in duplice esemplare, uno dei quali debitamente firmato per ricevuta sarà restituito al Consorzio.
I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per Esercizio Finanziario e firmati dal legale rappresentante, dal Direttore e dal responsabile del servizio finanziario o da coloro che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento secondo le comunicazioni che l’Ente invierà al Tesoriere precisando gli estremi delle delibere che hanno conferito tali poteri e le relative disposizioni statutarie.
Art. 10 – Tasso debitore e creditore -
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria verrà applicato un interesse annuo nella misura risultante dall’offerta riferita al tasso interbancario “EURIBOR a 3 mesi base 365” di tempo in tempo vigente, con rilevazione trimestrale. Il Tesoriere procederà, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre (o nel diverso periodo) precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza.
Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
Sulle giacenze di Cassa dell’Ente e per eventuali depositi verrà applicato un interesse annuo nella misura risultante dall’offerta percentualmente riferita al tasso interbancario “EURIBOR a 3 mesi base 365” di tempo in tempo vigente, annualmente (o nel diverso periodo), con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, cui far seguire l’emissione del relativo ordinativo di Cassa.
Art. 11 - Firme autorizzate -
Il Consorzio deve preventivamente comunicare al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento e, tempestivamente le eventuali variazioni corredando le comunicazioni stesse degli estremi delle eventuali delibere degli organi che hanno conferito i poteri come sopra segnalati, nonchè dei relativi esemplari di firme.
Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di pagamento non muniti delle firme di cui al precedente comma.
Art. 12 - Modalità di pagamento -
I pagamenti saranno eseguiti e contabilizzati dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati nei singoli capitoli ed articoli del bilancio di previsione o in relazione a leggi particolari, tenendo conto delle successive variazioni autorizzate, con le modalità e alle scadenze indicate sui titoli di spesa.
Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare il timbro e data dello sportello che avrà effettuato il pagamento.
Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre.
Il Consorzio emetterà mandati di pagamento nei limiti dell’effettiva rimanenza complessiva di cassa oppure nei limiti del fondo di cui al successivo comma.
Art. 13 – Affidamento permanente e temporaneo -
Il Tesoriere consentirà pagamenti allo scoperto (affidamento permanente) senza alcuna istruttoria per consentire sbilanci di Cassa entro il limite concesso (minimo €
20.000.000 (euroventimilioni) o altro maggiore limite offerto dal Tesoriere), e a richiesta consentirà fidi temporanei oltre tale limite.
In particolare il Tesoriere si impegna, entro il limite dell’affidamento sopra indicato, a rilevare il Tesoriere che l’ha preceduto nel Servizio, in ogni esposizione per capitale, interessi, accessori ed obblighi inerenti le garanzie fidejussorie prestate a favore del Consorzio.
Art. 14 – Adempimenti fiscali sui pagamenti -
Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che all’uopo il Consorzio fornisce per i diversi titoli spesa.
In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivargli dalla errata o mancata indicazione degli adempimenti fiscali inerenti i pagamenti ordinati dal Consorzio.
Art. 15 – Bilancio di Previsione ed elenco dei residui -
Il Tesoriere prende atto, ad ogni effetto, del bilancio di previsione del Consorzio e delle sue eventuali variazioni con i provvedimenti emessi dal Consorzio e resi esecutivi dal Comitato di Controllo.
La Consorzio comunicherà annualmente al Tesoriere l’elenco e l’ammontare dei residui distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.
Art. 16 – Comunicazioni periodiche - Chiusure dei Conti – Reclami -
Il Tesoriere trasmetterà giornalmente al Consorzio, con apposito modulo in doppio esemplare, l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati.
Analoga comunicazione sarà fatta nei primi cinque giorni di ogni mese, per il mese precedente.
Il Tesoriere invierà mensilmente al Consorzio una copia del conto corrente di Tesoreria.
A chiusura annuale il Tesoriere trasmetterà al Consorzio l’ultimo foglio dell’estratto conto regolato per capitale ed interessi.
Analoga trasmissione verrà effettuata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre, qualora a tali date il conto medesimo dovesse risultare debitore per interessi. Ad ogni estratto conto inviato al Consorzio dovrà allegarsi l’elenco degli ordinativi inestinti. Il Consorzio si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.
Il Tesoriere rimane sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dal Consorzio nella spunta degli estratti conto.
Il Consorzio segnalerà tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami che le pervenissero in ordine allo svolgimento del servizio.
Art. 17 – Raccordo reciproco della contabilità -
Il Consorzio consente che il Tesoriere proceda periodicamente, ovvero quando lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quella della contabilità del Consorzio stesso. Copia del quadro di raccordo compilato sarà inviato al Consorzio in piego raccomandato.
Il Consorzio dovrà darne benestare, oppure dovrà segnalare subito le discordanze eventualmente rilevate, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data ricevimento del quadro di raccordo. Trascorso tale termine, il Tesoriere resta
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze emerse nella verifica, comunque senza pregiudizio alcuno dei diritti che al Consorzio possano derivare da eventuali errori in cui possa essere incorso il Tesoriere nella esecuzione dei pagamenti, nella riscossione delle entrate ed in ogni altra operazione inerente alla esecuzione del servizio.
Il Consorzio si riserva un ulteriore periodo di trenta giorni per pronunciarsi sul quadro di raccordo; a tale onere il Consorzio provvederà mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Consorzio potrà chiedere anche conferma dei risultati delle proprie scritture.
Art. 18 – Conto riassuntivo e partitario di cassa -
Il Tesoriere ha l’obbligo:
- di tenere al corrente il conto riassuntivo del movimento di cassa nonchè il conto partitario, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
- di tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti.
Art. 19 – Prestazione di fidejussione a garanzia di mutui -
Nel caso in cui il Consorzio dovesse prestare fidejussione bancaria a garanzia di mutui da contrarsi per finanziamenti ordinari e/o straordinari il Tesoriere è tenuto – previa, ove occorra, autorizzazione dell’organo di vigilanza – a rilasciare tale fidejussione alle più favorevoli condizioni che saranno precisate nella convenzione di cui all’articolo 2.
Art. 20 – Anticipazioni su mutui in attesa di reperimento o perfezionamento -
Il Tesoriere, avuto riguardo anche alla finalità conferma la più attiva collaborazione all’Amministrazione consortile per la attuazione dei programmi diretti allo sviluppo della economia locale.
A tale fine, svolgerà la più attiva intermediazione per il reperimento di mutui che eventualmente il Consorzio potrà contrarre per il finanziamento di leggi aventi per oggetto particolari provvidenze, assicurando ogni possibile assistenza anche in sede di trattativa.
In applicazione di detti provvedimenti legislativi che prevedono la facoltà di richiedere anticipazioni il Tesoriere si obbliga a concedere le medesime anticipazioni, previa, ove occorra, l’autorizzazione dell’organo di vigilanza, nei limiti massimi previsti dalle stesse leggi fino alla concorrenza globale di somma da determinarsi in convenzione.
Le condizioni da applicare a dette anticipazioni saranno concordate in maggiorazione percentuale fissa sul tasso riconosciuto al Consorzio sulle giacenze di Tesoreria.
Tale percentuale non potrà in ogni caso essere superiore a due punti in più di detto xxxxx.
Art. 21 – Resa del Conto Finanziario –
Il Tesoriere, al termine dei tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, il “conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
Art. 22 – Garanzie per la regolare gestione del Servizio di Tesoreria -
Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività, con il proprio patrimonio, di ogni
somma e valore dallo stesso trattenute in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonchè per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. Art. 23 – Imposta di bollo -
L’Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
Art. 24 Disposizioni varie -
Per quanto non contemplato nel presente capitolato ed in quanto applicabili, valgono le norme vigenti per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.