CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ALLEGATO 7) al Disciplinare di Gara
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO LA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE – ANNO 2023
AI SENSI DEL DLGS 50/2016 e s.m.i.
Il presente documento è un facsimile che ciascun consorziato integrerà con i dati che concernono la propria specifica fornitura nell’ambito dell’Accordo Quadro a valle della gara C.I.G. n. 902870316B.
Il presente documento ha invero lo scopo di raccogliere le principali disposizioni contrattuali che andranno a disciplinare il Contratto tra il singolo consorziato del CAIE e l’Appaltatore aggiudicatario dell’Accordo Quadro, C.I.G. 902870316B. Esso potrà essere eventualmente integrato e/o modificato esclusivamente con il consenso congiunto della Committente e dell’Appaltatore, senza tuttavia alterare i contenuti principali del bando sopra richiamato.
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente Capitolato si intende per:
Committente: il Consorziato che aderisce all’Accordo Quadro stipulato dal Caie
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d’appalto;
Contratto: le norme contenute nel Capitolato speciale che regolano il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore ai fini dell’esecuzione;
Parte o Parti: si intende per Parte ciascuno dei soggetti (Parte) o l’insieme dei soggetti (Parti) che sottoscrivono il presente documento, intesi come Appaltatore o Committente;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;
Responsabile del Procedimento (RUP) nominato dalla Committente per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al presente affidamento;
Referente Tecnico: ……………. nominato dall’Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) nominato della committente in supporto al
RUP, trattandosi di un importo di appalto superiore a 500.000,00 €.
Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, le disposizioni di cui al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 3 Oggetto del Capitolato
Il Capitolato definisce la disciplina relativa all’affidamento della fornitura di energia elettrica da parte dell'Appaltatore alla Committente presso i punti di fornitura riportati nel Capitolato Tecnico (All. sub 5 al Disciplinare di gara).
L’energia e la potenza fornita ai sensi del presente atto non possono essere utilizzate presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere cedute sotto qualsiasi forma a terzi.
Articolo 4
Importo del Contratto e Corrispettivi
Il valore del Contratto considerando i volumi indicati nell’Accordo Quadro firmato, è stimato pari ad €
IVA esclusa.
Tale valore potrà variare in funzione degli oneri e delle accise esclusi dal prezzo come sotto definiti. Potrà variare altresì, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto.
Si segnala doverosamente che al prezzo base andranno aggiunti gli importi dovuti, allo stato non prevedibili, dell’IVA nonché gli oneri di trasporto che non sono comprimibili e sono inderogabili perché previsti dalla legge.
Ciò implica che l’importo lordo del prezzo base di gara si accrescerà automaticamente in conseguenza di tali oneri. Regime di declinazione del prezzo post aggiudicazione, regole per la gestione della fornitura nel corso della esecuzione del Contratto.
Nel corso della fornitura, si farà riferimento al prezzo PUN medio mensile per fascia indicato dal GME, espresso in
€/MWh, con la maggiorazione di uno spread fisso per l’intera durata della fornitura con opzione di fixing, secondo la seguente formula:
Totale costo (€) =
= [(Prezzo variabile PUN F1 (a) + Spread variabile(b)) x Quantità a prezzo variabile PUN F1 (c)] +
+ [(Prezzo variabile PUN F2 (a) + Spread variabile (b)) x Quantità a prezzo variabile PUN F2 (c)] +
+ [(Prezzo variabile PUN F3 (a) + Spread variabile (b) x Quantità a prezzo variabile PUN F3 (c)] +
+ [(Prezzo variabile PUN F0 (a) + Spread variabile (b) x Quantità a prezzo variabile PUN F0 (c)] +
1
+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F1 (e)) x Quantità a prezzo Fixing F (f)] +
2 2
+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F (e)) x Quantità a prezzo Fixing F (f)] +
3 3
+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F (e)) x Quantità a prezzo Fixing F (f)] +
0 0
+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F (e)) x Quantità a prezzo Fixing F (f)] +
+ (Quantità Energia Verde (g) x Spread Verde(h)).
Per ottenere il prezzo medio unitario in €/MWh occorre dividere il Totale costo (€), sopra formulato, per la Quantità Totale in gara espressa in MWh.
Lo spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino PUN, resta fisso per l’intera durata della fornitura. Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino EEX, resta fisso per l’intera durata della fornitura.
Note:
a) Il Prezzo variabile PUN F1, F2, F3, è pari al prezzo PUN medio mensile per fascia indicato dal GME ed espresso in €/MWh ; il Prezzo variabile PUN F0 è pari al PUN medio mensile aritmetico del GME espresso in €/MWh ;
b) Lo Spread “variabile” è lo spread che si aggiunge al prezzo variabile PUN per fascia, espresso in €/MWh, fisso
per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica;
c) La Quantità a prezzo variabile XXX X0, X0, X0, X0, è pari al 100% della quantità in gara con opzione di fixing;
d) Il Prezzo Fixing è pari al valore del listino EEX baseload futures medio 2023;
e) Lo Spread “Fixing” F1,F2,F3, F0 è lo spread, per fascia, che si aggiunge al prezzo “Fixing”, base listino EEX, espresso in €/MWh, fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica;
f) La Quantità a prezzo Fixing X0, X0, X0, X0, è opzionale, ossia nella eventualità sia esercitata l’opzione del fixing, si assumerà a calcolo la quantità soggetta al prezzo Fixing F1/F2/F3/F0;
g) La Quantità dell’energia verde è pari al 100% della quantità totale di energia in gara.
h) Lo Spread “verde” è lo spread che si applica al 100% della quantità in gara, espresso in €/MWh, fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica;
Legenda:
Quantità: Quantità riportate nell’All. sub 5 “Capitolato Tecnico” al presente Disciplinare ed espresse nella formula sopra riportata in MWh.
I Prezzi sono in €/MWh. Lo “Spread Variabile”, lo “Spread Fixing” e lo “Spread verde” sono espressi in €/MWh.
Opzione di Fixing: nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di sostituire, fino a n.16 (sedici) volte in totale per tutta la durata della fornitura, il prezzo di modulazione del mercato spot con le condizioni disponibili per il prodotto baseload future relativo al periodo di interesse sulle piattaforme OTC (fixing);
Modalità di esercizio dell’operazione di fixing:
Il Consorziato in forma scritta potrà richiedere, tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14 e le ore 17 di ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) con esclusione delle festività italiane la definizione di una copertura tramite posta elettronica ordinaria al fornitore.
Il Fornitore si impegna a quotare la migliore quotazione ASK disponibile con validità di 5 minuti e, in caso di accordo, le parti confermeranno le raggiunte intese via posta elettronica.
Il Cliente potrà fissare i propri volumi entro il penultimo giorno lavorativo antecedente il periodo oggetto dell’operazione di fixing.
Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra profili programmati ed i profili consuntivati. Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i.
Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.
Gli oneri esclusi, ovvero “passanti”, verranno addebitati in fattura senza alcun ricarico.
Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta Economica.
Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro.
Il 100% della quantità di energia fornita deve essere verde. Entro il 15 marzo 2024 deve essere consegnata la documentazione attestante la fornitura di energia verde (G.O.).
Q: Quantità riportate nell’All. sub 5 “Capitolato Tecnico” al presente Disciplinare ed espresse nella formula sopra riportata in MWh.
I Prezzi sono in €/ MWh.
Lo “Spread Variabile”, lo “Spread Fixing” e lo “Spread verde” sono espressi in €/MWh.
Sono da intendersi nel totale costo sopra definito, tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i., ed in particolare:
- gli oneri derivanti dallo sbilanciamento (allegato a- Delibera AEEG 111/06 art.40 e s.m.i.),
- gli oneri relativi all’applicazione della direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 e s.m.i. in materia di emissioni di Co2 in atmosfera,
- la CCT (diritti di interconnessione),
- oneri in materia di certificazione della produzione da fonti rinnovabili (Certificati Verdi) derivanti dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 79/99 del 16 marzo 1999 e s.m.i.,
- la componente PCV (prezzo commercializzazione vendita).
Sono da intendersi esclusi dal costo sopra definito:
- le perdite di rete (come esplicitate dalla delibera dell’ARERA 377/2015/r/ele e s.m.i.),
- i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura (del. 654/2015/r/ele e s.m.i.),
- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS, rimanenti oneri generali ARIM, le componenti UC e gli oneri generali di sistema relativi al mercato libero, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA (fatta eccezione per la componente PCV da intendersi inclusa nel prezzo offerto),
- gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva,
- i corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’AEEG n. 111/06 e s.m.i.,
- le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.
Gli oneri esclusi, per essere rimborsabili devono essere “passanti”, vale a dire che devono essere documentalmente dimostrati e saranno addebitati in fattura senza alcun ricarico.
Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell’Offerta Economica e/o che non siano passanti, non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro.
Articolo 5
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’ Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal Contratto.
La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputati a supportare l’esecuzione del Contratto presso le singole sedi territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) presso le quali si dovranno svolgere le prestazioni previste.
Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro sette giorni all'altra Parte a mezzo pec.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al Contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.
Articolo 6
Attivazione della Fornitura e Durata del Contratto
Non è previsto alcun costo aggiuntivo per l’attivazione della fornitura.
Il Contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2023 come stabilito nell’Accordo Quadro del CAIE, indentificato della procedura C.I.G. n. 902870316B:
La Fornitura ed i servizi associati saranno erogati per una durata di dodici (12) mesi dal 01/01/2023 al 31/12/2023 salvo per quanto riguarda la Società Milano Serravalle che aderirà con decorrenza 1/5/2023 con 18 punti di prelevamento e con altri 142 punti di prelevamento dal 1/7/2023. Anche per quest’ultima la fornitura terminerà il 31/12/2023, come indicato quanto a entità e durata della fornitura nella descrizione contenuta nel relativo capitolato tecnico (All. sub 5).
La durata del Contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
Non è prevista una Opzione contrattuale.
Articolo 7 Penali
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 8 Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dal presente documento, dagli allegati in esso richiamati, dalla documentazione di gara e dall’offerta dell’appaltatore.
L’energia elettrica destinata al Committente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti dell’AEEGSI.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo contrattuale tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, intendendo per tali gli oneri che l’Appaltatore non ha previsto e che avrebbe dovuto prevedere sulla base del Contratto, derivanti dall’osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente documento.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del Contratto.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o e- mail, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.
L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.
Articolo 9
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
9.1. FABBISOGNO DI ENERGIA
L’Appaltatore si impegna a somministrare alla Committente, l’energia elettrica per un quantitativo fino ad un massimo pari a 70 GWh/anno. Tale valore potrà variare, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno.
9.2 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE
La Committente conferisce in via esclusiva all’Appaltatore mandato di agire per conto di essa nei confronti del Distributore Locale alla rete del quale sono connesse le utenze, di Terna, del GME e delle altre autorità di settore, per il compimento di qualsiasi atto e negozio giuridico utile per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica e comunque per un efficiente approvvigionamento sul mercato dell’energia elettrica.
In particolare, si dà mandato senza rappresentanza all’Appaltatore per la stipula e gestione del:
• contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) secondo quanto previsto dal Testo Integrato dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIT, Del. n. 348/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas). L’Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di trasporto per ogni punto di prelievo.
• contratto di dispacciamento, secondo quanto previsto dalla Del.n.111/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. L’Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di dispacciamento per ogni punto di prelievo.
Inoltre, si dà mandato con rappresentanza all’Appaltatore per la stipula del contratto per la gestione della connessione; l’Appaltatore si impegna a stipulare tale contratto per ogni punto di prelievo.
Sarà inoltre cura dell’Appaltatore esercitare in qualità di mandatario senza rappresentanza della Committente nei confronti del Distributore Locale competente ogni attività relativa a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo, sia riforniti in bassa tensione che in media tensione, di volta in volta richiesti dalla Committente.
In riferimento a quanto sopra riportato, si specifica che:
1. l’erogazione del pubblico servizio di trasporto dell’energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dal Testo integrato dell’AEEGSI e s.m.i..
2. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e di misura sono stabiliti periodicamente dall’AEEGSI e sono posti interamente a carico della Committente.
3. il corrispettivo per il servizio di distribuzione, anch’esso interamente a carico della Committente, è stabilito da ciascun Distributore Locale, mediante specifiche opzioni tariffarie approvate preventivamente dall’AEEGSI.
4. La Committente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza all’Appaltatore per stipulare il contratto di trasporto con il Distributore territorialmente competente. L’Appaltatore si impegna a mettere in campo tutte le azioni possibili per portare a buon fine gli impegni assunti da parte del Distributore Locale.
La Committente pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, altresì, mandato senza rappresentanza all’Appaltatore per la stipula del contratto di trasporto dell’energia nei punti di prelievo e si impegna a rilasciare all’Appaltatore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti.
L’Appaltatore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio e a sottoscrivere in proprio nome e per conto della Committente il contratto di Trasporto con il Distributore Locale.
5. In relazione a quanto stabilito con la delibera 111/06 e s.m.i., la Committente conferisce mandato senza
rappresentanza all’Appaltatore per la stipula del contratto di dispacciamento con TERNA.
I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla delibera 111/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono posti interamente a carico della Committente, fatta salvo quanto previsto al successivo art. 10.3. Eventualmente l’Appaltatore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento della Committente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l’estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA/GRTN o di altri Organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. In ogni caso, la Committente si impegna, qualora ritenuto necessario dall’Appaltatore, a rilasciare apposito mandato gratuito scritto all’Appaltatore, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate.
6. La Committente, su espressa richiesta all’Appaltatore, dovrà avere evidenza dei contratti di Dispacciamento e di Trasporto sottoscritti dall’Appaltatore stesso in proprio nome.
7. L’Appaltatore si impegna a rispettare e onorare puntualmente i pagamenti richiesti nell’ambito dei suddetti contratti di trasporto e dispacciamento, al fine di non generare morosità che possano indirettamente causare danni al Committente nell’esecuzione del Contratto.
8. L’Appaltatore si impegna ad espletare i servizi di connessione secondo le modalità impartite dal Committente; non verranno riconosciuti all’Appaltatore costi di gestione pratiche in aggiunta ai costi addebitati dal Distributore e dettagliati nei relativi preventivi da quest’ultimo emessi.
9.3 ONERI E TRASPORTO
Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui alla delibera 333/07 dell'AEEGSI (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite l’Appaltatore, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in BT, mentre resta facoltà del Committente procedere in tal modo relativamente ai punti di prelievo connessi in MT. Premesso quanto sopra, il Committente per ciascuna Richiesta inoltrata al distributore competente tramite l’Appaltatore, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine l’Appaltatore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dalla delibera 348/07 Allegato B e successive modifiche ed integrazioni, non riconoscerà all’Appaltatore ulteriori corrispettivi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Committente, voltura (esclusa l’acquisizione iniziale dei POD da precedenti fornitori della Committente), variazione di potenza di un punto già attivo e nuovo allaccio.
Non verranno riconosciuti all’Appaltatore costi di gestione pratiche in aggiunta ai costi addebitati dal Distributore.
9.4 SBILANCIAMENTO DELL’ENERGIA
La Committente rilascia all’Appaltatore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di prelievo, da parte del distributore locale di riferimento.
Si specifica che non saranno richieste programmazioni di prelievo (curve di carico).
La Committente si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all’Appaltatore ogni variazione al ciclo di normale lavorazione o eventuali sospensioni programmate per festività o altre motivazioni.
Articolo 10
Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale
La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.
La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.
Articolo 11 Fatturazione e Pagamenti
La fatturazione sarà emessa a cura dell’Appaltatore su base mensile. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica, come per legge, e corredate dalle informazioni e dettagli indicate dal Committente.
In particolare, l’invio del ciclo di fatturazione elettronica mensile dovrà avvenire come concordato con il Consorziato. Il Committente potrà richiedere che, ferma la modalità elettronica della fatturazione, gli siano inviate anche fatture cartacee di cortesia che non avranno valore sul piano tributario.
I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di corretta ricezione del flusso di fatturazione.
In caso di ritardato pagamento delle fatture per motivazioni riconducibili ad esclusiva causa della Committente, all’Appaltatore sono dovuti interessi come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.
Il RUP ha la facoltà di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore.
Articolo12 Invariabilità dei Prezzi
Si richiama l’articolo 106 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e le sue modifiche successive.
L’Appaltatore, con la firma del Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’Art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.
Articolo 13
Cessione del credito o del Contratto
L’Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal Contratto sono regolate dall’Art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Articolo 14
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo Art. 21.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione ad
ogni fattura emessa, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all’indirizzo PEC fornito dai singoli Consorziati interessati (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP). Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il Contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul seguente conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto:
- CC Bancario presso Banca xxxxxxxxxxxxx – Filiale di xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx Ag. xxxxxxxxxxxxx, IBAN: xxxxxxxxxxxxx;
Ai fini di cui sopra, il nominativo ed il relativo codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto sopra riportato, è:
- xxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx - X.X. xxxxxxxxxxxxx;
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.
Articolo 15 Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
Appaltatore: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Telefono xxxxxxxxxxxxx, Fax: xxxxxxxxxxxxx E- mail: xxxxxxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxxx Committente (RUP):
………………………………
………………………………. c/o Sig…………………………….
Telefono xxxxxxxxxxxxx, Fax: xxxxxxxxxxxxx E- mail: xxxxxxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxxx
Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Le comunicazioni della Committente all’Appaltatore si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio dell’Appaltatore.
Articolo 16 Sicurezza Sul Lavoro
L’attività prevista dal Contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 17 Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell’esecuzione del Contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Le risorse occupate nella esecuzione del Contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.
L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:
• qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
• qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento dell’accordo.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’Art. 29, comma 2, Dlgs 276/2003.
Articolo 18
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungoperiodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.
A tal fine l’Appaltatore dovrà:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del Contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al Contratto.
Articolo 19 Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente copia della garanzia definitiva emessa contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo Quadro menzionato nelle premesse.
L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Stazione Appaltante CAIE menzionata nelle premesse, con annotazione di svincolo.
Articolo 20 Coperture Assicurative
L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal Contratto, di una polizza RCT/O.
A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. xxxxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxx con un massimale unico per sinistro e per anno pari ad almeno Euro 5.000.000, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.
Articolo 21
Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa – Forza Maggiore
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’Art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Art. 9 “Obblighi dell’Appaltatore”, Art. 10 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Art. 12 “Cessione del credito o del Contratto”, Art. 13 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Art. 17 “Sicurezza Sul Lavoro”, Art. 18 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Art. 19 “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Art. 20 “Cauzione Definitiva”, Art. 24 “Subappalto”, Art. 26 “Responsabilità dell’Appaltatore”.
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:
a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del Contratto;
b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Contratto nei punti di cui agli articoli 8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal Contratto agli articoli 16,17 e 18;
e) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal Contratto;
f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’Art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:
• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del Contratto.
In tutti i casi in cui risulti una morosità della Committente nei confronti dell’Appaltatore, è facoltà dell’Appaltatore stesso procedere alla preventiva sospensione della fornitura anche limitatamente, in caso di pluralità di Xxxx, a uno solo o a una parte degli stessi.
A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera dell’AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, l’Appaltatore potrà inviare al Committente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 30 giorni l‘Appaltatore dalla data di emissione della comunicazione stessa inviata alla Committente ovvero decorsi 20 giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna alla Committente della comunicazione stessa se inviata a mezzo PEC, procederà trascorsi tre giorni lavorativi a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un’attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dall’Appaltatore.
Qualora il pagamento sia effettivamente dovuto dalla Committente all’Appaltatore, per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, l’Appaltatore richiederà al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte della Committente, il distributore competente procederà a sospendere la fornitura.
In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, anche se relativi solo ad uno o più Siti, qualora il pagamento sia effettivamente dovuto dalla Committente all’Appaltatore, è fatto salvo il diritto dell’Appaltatore al rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto dall’art. 7bis dell’allegato A della Delibera 156/07 come di volta in volta aggiornato e fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.
Inoltre, come previsto dalla delibera AEEGSI 67/2013/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto e fermo restando il risarcimento del maggior danno, l’Appaltatore dovrà corrispondere al Committente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. L’ Appaltatore non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
b) euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
d) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.
Qualora una parte, per cause di forza Maggiore, si trovi nell’impossibilità di adempiere alla totalità o a parte delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, detta parte, previa tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r di tale circostanza, sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato adempimento ai propri obblighi nel periodo in cui l’evento di forza maggiore permane in essere fermo restando l’impegno delle parti ad una rinegoziazione basata sul contemperamento dei rispettivi interessi.
La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata.
In caso di esito negativo della trattativa il Contratto s’intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa.
Qualora l’impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. Per cause di forza maggiore si intendono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.
Articolo 22
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
Articolo 23 Recesso
Le Parti rinunciano alla facoltà di recedere dalla fornitura prima della naturale scadenza del Contratto.
Articolo 24
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del Contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, Art. 9, co. 2, Art. 13 e 14 etc.).
Articolo 25 Subappalto
In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.
Articolo 26
Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul sito della Società committente- che le Società controllate o ad Essa collegate hanno adottato - e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) pubblicato sul sito della Società nei quali sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
L’inosservanza dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 nonché la violazione di quelli stabiliti nel Codice Etico costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c. che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del Contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Società.
Articolo 27 Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al Contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all’affidamento stesso.
Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del Contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto, nonché a terzi.
L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.
Articolo 28 Impegno di Riservatezza
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
Articolo 29
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le parti del Contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche di dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi – compresa, in particolare la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati – sono curati, per conto della Società Committente dall’impresa nominata Responsabile del trattamento e che sarà comunicata dalla stessa Committente. Le parti del Contratto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’Art. 7 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del l’atto sono:
- …………… così come costituita in testa al presente atto e Responsabile del Trattamento è l’Ing
, quale Responsabile della “Direzione xxxxxxxxxx” della stessa Società.
- xxxxxxxxxxxx S.p.A. così come costituita in testa al presente atto e Responsabile del Trattamento è xxxxxxxxxxxxx, in quanto nominato dalla stessa Società.
Articolo 30 Foro Competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 31
Spese e Regime fiscale dell’Affidamento
L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del Contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del Contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’Art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società
e le società del Gruppo.
La presente costituisce proposta ai sensi dell'Art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: ………………………
Ai sensi dell'Art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 7 “Penali”, Art. 11 “Fatturazione e Pagamenti”, Art. 13 “Cessione del Credito o del Contratto”, Art. 19 “Cauzione Definitiva”, Art. 21 “Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa – Forza Maggiore”, Art. 22 “Recesso”, Art. 25 “Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, Art. 26 “Responsabilità dell’Appaltatore”, Art. 27 “Riservatezza”, Art. 29 “Foro Competente”.