CONTRATTO DI SERVIZI
CONTRATTO DI SERVIZI
Fiera Bike Expo Kiev 26-29 aprile
Restituire a PROMOS xxxxxxxxx.xxxxxx@xx.xxxxxx.xx
o
Progetto no.
Fax: 00 00000000
DATI AZIENDA
Ragione Sociale
Denominazione Forma giuridica
Sede operativa
Via, cap, località, provincia
Telefono Fax E-mail
P. IVA C.F. Nr. REA Sito Web Contatto Posizione in azienda Sede legale
Via, cap, località, provincia
Stato (Se diverso dall’Italia indicare codice identificativo impresa )
PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA
Cognome Nome Posizione in azienda Cell.
Cognome Nome Posizione in azienda Cell.
Classe di addetti: | □ Fino a 9 | □ Da 10 a 19 | □ Da 20 a 49 | □ Da 50 a 99 | □ Da 100 a 499 | □ 500 ed oltre |
Fatturato (Mil. Euro): | □ Meno 0,5 | □ 0,5-2,5 | □ 2,5–5 | □ 5-25 □ 25-50 | □ 50 |
ATTIVITA’ SUI MERCATI INTERNAZIONALI
Export
Principali Aree o Paesi
Import
Principali Aree o Paesi Principali Aree o Paesi di interesse per il futuro
COME È VENUTO A CONOSCENZA DELL’INIZIATIVA/SERVIZIO?
□
□
□
Invito
Contatto telefonico/email Sito Promos
□
□
□
Mercato Globale
Altra pubblicazione, quale
Altro
CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA
Settore: Agricoltura□ Artigianato□ Commercio□ Industria□ Servizi□ Trading□ Turismo□
Settore merceologico di attività:
Principali prodotti/servizi forniti dall'azienda:
Iscrizione ad associazione:
□ SI □ NO
Quale:
(^) Informativa
Informativa privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno registrati nella nostra Banca Dati Aziende e saranno oggetto di trattamento manuale e automatizzato nel pieno rispetto di tale Legge e successivi decreti e regolamenti. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) gestione amministrativo-contabile dei medesimi; b) invio di informazioni sulle attività/servizi Promos e realizzazione di sondaggi di gradimento dei servizi e attività medesime; c) invio di informazioni su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione delle imprese realizzati da altri soggetti pubblici e privati (Camere di Commercio e sistema camerale italiano, istituzioni, enti pubblici, enti territoriali, aziende private, società di consulenza aziendale e di servizi); d) invio di informazioni su servizi promozionali realizzati dagli inserzionisti pubblicitari delle testate (cartacee ed informatiche) della Camera di Commercio di Milano e di Promos. Il conferimento dei dati presenti nei riquadri «caratteristiche azienda» e «attività sui mercati internazionali» è facoltativo; queste informazioni tuttavia sono fondamentali per informarLa in modo mirato sui servizi a supporto dello sviluppo internazionale delle imprese italiane. Nell’ambito di tali iniziative, i dati in questione potranno essere comunicati a enti pubblici, istituzioni e associazioni di categoria, nazionali e locali, e potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. Rispetto a tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare dei dati forniti è PROMOS - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano per le Attività Internazionali - con sede a Milano in Xxx Xxxxxxxxx 0/x (sede operativa Xxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxxxx).
Sulla base di quanto sopraindicato l’interessato: □ Dà il consenso □ Nega il consenso All’inserimento dei propri dati personali nella banca dati Aziende/Eventi per le finalità citate al punto a) b) e c).
Data Firma per accettazione
DATI AMMINISTRATIVI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
TIPOLOGIA SERVIZIO: Il servizio è a pagamento? X SI □ NO
□ QUOTA DI ADESIONE(comprendente:12 MQ pre-allestito inclusivo di pareti, moquette, 1 tavolo rotondo, 3 sedie, insegna con nome azienda, cestino, 1 appendiabiti, impianto elettrico e relativo consumo, 3 faretti, pulizia giornaliera; inserimento catalogo generale della manifestazione e fee di partecipazione, servizio Interpretariato personalizzato italiano/russo, assistenza e supporto di personale qualificato PROMOS)
Euro 3.500,00 + IVA 735,00 = € 4.235,00
VOUCHER per le PMI lombarde (al netto della ritenuta del 4%) € 2.400,00
[scontato da Promos al momento del pagamento]
TOTALE DA PAGARE Euro 1.835,00 comprensivo di IVA (di cui di IVA 735 Euro)
□ Anticipo per la partecipazione all'iniziativa Euro 1.000,00+IVA= 1.210,00 Saldo da effettuare entro il 5 marzo di Euro 625,00 di cui di IVA 525,00;
In caso di non ottenimento/revoca del voucher, l’azienda sarà tenuta a corrispondere a Promos l’intero ammontare della quota di adesione, in questo caso l’impresa dovrà saldare Euro 3.025,00 di cui di IVA 525,00
*****
L’azienda dà atto che il contenuto della circolare promozionale dell’iniziativa fa parte integrante del presente contratto. L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione fieristica.
L’azienda dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento generale per la partecipazione a iniziative promozionali Promos, reperibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx, alla pagina Iniziative.
Data Firma per accettazione
L’azienda dichiara di accettare espressamente gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 e 18 del Regolamento generale per la partecipazione a iniziative promozionali Promos, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Data Firma per accettazione
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
□ Assegno circolare non trasferibile intestato a Promos Azienda Speciale CCIAA Milano
□ Bonifico bancario su c/c XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 (intestato a Promos Azienda Speciale XXXXX Xxxxxx), xxxxxx XXXXXX XXXXXXXX, Xxxxxxx 000, x/x XXXXX Xxxxxx, Via Meravigli 9/B, 20123 Milano - (invio fotocopia).
E’ necessario indicare nel pagamento oltre alla ragione sociale della azienda anche l’identificativo dell’evento (FIERA Bike Expo Kiev) - Funzionario Promos: Xxxxxx Bonalanza tel. 00 00000000
□ Carta di credito (Circuito VISA/MASTERCARD)………………………………………………………………………………………………
N° Carta……………………………………………………………………… data scadenza ………………………………
Titolare…………………………………………………………………………data di nascita ………………………………
Importo (Euro……………………………………………………………… Firma del Titolare ………………………………………
A seguito del pagamento sarà inviata regolare fattura.
Indicare l’indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la fattura:
In assenza di indicazione di indirizzo e – mail nello spazio sovrastante, la fattura sarà inviata per posta.
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE PROMOZIONALI PROMOS
ART. 1. PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI. Ai fini del presente Regolamento con l’espressione “iniziative promozionali” si intendono fiere e missioni, all’estero e dall’estero. Sono ammesse a partecipare alle iniziative promozionali organizzate da PROMOS le aziende italiane regolarmente registrate presso le CCIAA e le aziende straniere costituite secondo la normativa del Paese di appartenenza. Sono altresì ammessi a partecipare liberi professionisti italiani e stranieri, organismi italiani e stranieri quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende partecipanti per loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente Regolamento, unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate per le iniziative di riferimento. Ai fini del presente Regolamento, il termine “azienda” indica altresì i soggetti sopra elencati. Le aziende rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.
ART. 2. ADESIONE. L’adesione all’iniziativa può essere comunicata esclusivamente con l’inoltro del modulo “contratto di servizio” debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo, reperibile sul sito web di PROMOS, deve essere trasmesso a mezzo posta, fax o e-mail, ai recapiti ed entro il termine indicato nella circolare informativa dell’iniziativa di riferimento. PROMOS si riserva la facoltà di accettare adesioni pervenute oltre tale termine, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 del presente Regolamento. Per quanto riguarda la data di presentazione del modulo, fa fede il protocollo di arrivo a PROMOS se l’invio avviene a mezzo posta, la data di trasmissione risultante sul fax o la data di invio della e-mail se l’invio avviene a mezzo fax o e- mail. Il modulo va sottoscritto dal rappresentante legale dell’azienda con l’apposizione del timbro recante la denominazione sociale. PROMOS si riserva la facoltà di accettare parzialmente le richieste contenute nel contratto di servizio (a titolo esemplificativo, la richiesta relativa alla superficie dello stand). PROMOS si riserva altresì la facoltà di non accettare l’adesione di aziende che non siano in regola con i pagamenti dovuti a PROMOS o con le quali sia in corso un contenzioso legato a precedenti rapporti. Non saranno accettate eventuali modifiche apportate dall’azienda al modulo predisposto da PROMOS.
ART. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO. La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa all’iniziativa non è comprensiva dell’IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute alla sottoscrizione del contratto di servizio, essere soggetta ad aumenti. Con la sottoscrizione del contratto di servizio l’azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che lo stesso sia contenuto entro il 10% dell’importo originariamente pattuito. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa all’iniziativa di riferimento. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio l’azienda è tenuta a versare l’intero ammontare dovuto. In specifici casi Promos potrà indicare nella circolare informativa una data differente di pagamento dell’intera quota di partecipazione o di parte della stessa. Eventuali servizi ulteriori, rispetto a quanto previsto nella circolare dell’iniziativa di riferimento, se richiesti dall’azienda, saranno regolati, anche economicamente, da separati accordi. L’azienda è tenuta a inviare a PROMOS via fax copia dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto con bonifico bancario non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o carta di credito circuito visa/mastercard. Alla ricezione del pagamento, PROMOS procederà all’emissione della fattura per l’importo corrisposto. Qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini, decadrà dal diritto di partecipare all’ iniziativa e, in caso di fiera, non potrà prendere possesso dell’area/stand.
ART. 4. ANNULLAMENTO, VARIAZIONE DATA. In caso di annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di PROMOS, quest’ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione alle aziende interessate ed, entro 60 gg. da tale comunicazione, procederà al rimborso di quanto versato dalle aziende, detratti i costi già sostenuti da Promos.
In caso di variazione della data dell’iniziativa, tale rimborso avrà luogo solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione.
ART. 5. RINUNCIA. Se l’azienda invierà comunicazione scritta di rinuncia a PROMOS – CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, fax 0000000000/5394, per mezzo raccomandata a/r o fax entro 7 giorni dal termine di adesione indicato nella circolare informativa dell’iniziativa di riferimento, PROMOS procederà alla restituzione di quanto versato dall’azienda, entro 60 giorni dalla comunicazione. Trascorso il termine di 7 giorni, salvo diversa previsione contenuta nella circolare dell’iniziativa di riferimento, in caso di rinuncia, all’azienda non verrà riconosciuto alcun rimborso. Tuttavia, in caso di manifestazione fieristica, PROMOS provvederà a versare all’azienda quanto corrispostole a titolo di rimborso dall’Ente organizzatore, per i servizi forniti dallo stesso, in applicazione del proprio Regolamento.
ART. 6. REGOLAMENTO ENTE ORGANIZZATORE. In caso di manifestazione fieristica, per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento della manifestazione, quali, a titolo esemplificativo, orari per allestimenti, orari di apertura, penalità, costi per allestimenti aggiuntivi, si fa riferimento al Regolamento dell’Ente organizzatore della manifestazione fieristica. Si precisa che, per quanto riguarda il rapporto tra l’azienda e PROMOS, per i reclami vige l’art. 7 del presente Regolamento.
ART. 7. RECLAMI. PROMOS prenderà in considerazione i reclami, relativi alle proprie obbligazioni, presentati in forma scritta nel termine di 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell’iniziativa, indicata nella circolare. PROMOS si attiverà entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.
ART. 8. FORME DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA’. PROMOS, pur garantendo la massima attenzione e cura, non risponde di errori e omissioni che dovessero verificarsi nelle diverse forme di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (a titolo esemplificativo: brochure, catalogo ufficiale della fiera, catalogo della collettiva italiana, audiovisivi e inserzioni stampa).
ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL’AZIENDA. Nel caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche, è a carico dell’azienda espositrice, che dovrà provvedere in proprio, tutto quanto non espressamente indicato nella circolare dell’iniziativa di riferimento. In particolare, sono di norma a carico dell’azienda espositrice: sistemazione e movimentazione campionario in esposizione all’interno dell’area/stand; apertura, chiusura e immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici e aria compressa dal punto di erogazione all’interno dell’area/stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo ulteriori rispetto a quelle previste per l’iniziativa di riferimento.
ART. 10. ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA. Nel caso di manifestazioni fieristiche PROMOS trasmetterà all’azienda l’assegnazione delle aree e degli stand che viene stabilita dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione e che potrebbe non corrispondere del tutto a quanto richiesto, in termini di dimensioni ed ubicazione. In caso di assegnazione di una superficie inferiore a quella richiesta, l’azienda avrà diritto ad un parziale rimborso della quota di partecipazione. In caso di assegnazione di una superficie superiore rispetto a quella richiesta, l’azienda sarà tenuta ad integrare la quota di partecipazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo originariamente pattuito. In caso di ubicazione dell’aera diversa da quella
richiesta, l’azienda non avrà diritto ad alcun rimborso. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o una parte della superficie espositiva assegnata.
ART. 11. AREE/STAND ALLESTITI. Nel caso di manifestazioni fieristiche, l’area/stand allestita da PROMOS viene fornita secondo quanto indicato nella circolare dell’iniziativa di riferimento. Al termine dell’iniziativa l’azienda dovrà riconsegnare l’area/stand, gli arredi e le dotazioni nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti. Sono a carico dell’azienda gli eventuali danni causati agli stessi. La dicitura richiesta dall’azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata da PROMOS, laddove fosse necessario, per esigenze di spazio, ovvero per garantire uniformità grafica e riportare i loghi degli enti finanziatori dell’iniziativa. L’esposizione di eventuali manifesti, cartelli o altro materiale pubblicitario o promozionale sarà a carico e responsabilità dell’azienda, che si impegna a rispettare le esigenze di decoro, di immagine nonché le leggi e l’etica vigenti nel Paese in cui si svolge l’iniziativa.
ART. 12. AREE/STAND NON ALLESTITI. Nel caso di partecipazione a manifestazioni fieristiche in cui PROMOS procede alla sola prenotazione dell’area/stand, e non all’allestimento, l’azienda partecipante dovrà provvedere all’allestimento e/o arredamento della propria area/stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative nonché i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e comunicati dall’Ente organizzatore della manifestazione.
ART. 13. ASSICURAZIONE. La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa espressa previsione, alcuna assicurazione, né per il campionario, né per le persone fisiche partecipanti all’iniziativa, né per il viaggio, fatte salve le norme assicurative previste per il volo dalle compagnie aeree e per il soggiorno dalle società alberghiere. PROMOS non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’azienda, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure di qualsivoglia sinistro in cui gli stessi possano essere coinvolti.
ART. 14. ORGANIZZAZIONE VIAGGI, VISTI. In alcuni casi PROMOS potrà proporre all’azienda partecipante servizi relativi all’organizzazione del viaggio e del soggiorno nel Paese in cui si tiene la manifestazione (comprendente, a titolo esemplificativo, voli aerei, transfer da/per aeroporto, soggiorno). L’azienda è tenuta a comunicare, nei termini indicati nella circolare informativa, specifiche richieste ed eventuali variazioni. Valgono anche per l’organizzazione del viaggio gli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PROMOS per disservizi imputabili alle compagnie aeree e alle società alberghiere, e comunque esclusi dal controllo e sindacato di PROMOS.
Nel caso in cui sia previsto il viaggio di uno o più partecipanti aziendali in Paesi che richiedono un visto di ingresso, PROMOS potrà proporre all’azienda partecipante la possibilità di effettuare per suo conto la consegna dei documenti richiesti (passaporti, moduli, pagamenti) presso i Consolati/Ambasciate preposti. Il servizio è a pagamento. L’azienda è tenuta a inviare nei termini indicati nella circolare informativa la documentazione completa richiesta. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PROMOS per disservizi che si dovessero verificare per il mancato rilascio del visto. Sono a carico dell’azienda la tempestiva spedizione dei documenti presso gli uffici di PROMOS ed il ritiro.
ART. 15. TRASPORTO, SPEDIZIONE, FORMALITA’ DOGANALI. Nel caso di manifestazioni fieristiche, qualora la circolare dell’iniziativa di riferimento preveda a carico di PROMOS le attività di trasporto e spedizione del materiale espositivo e l’espletamento delle formalità doganali, l’azienda dovrà fornire a PROMOS la completa necessaria documentazione nei termini previsti nella circolare dell’iniziativa.
L’azienda è tenuta a rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese in cui si svolge la manifestazione. L’azienda è comunque responsabile di fronte alle leggi del Paese nel quale si svolge l’iniziativa per l’introduzione o l’esportazione di materiali o prodotti per i quali vigono divieti o restrizioni e, conseguentemente, terrà indenne PROMOS da qualsivoglia suo coinvolgimento, anche economico.
ART. 16. CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI. Qualora, attraverso PROMOS, siano messi a disposizione delle aziende che partecipano alle iniziative contributi o agevolazioni (es. Voucher), attraverso bandi sovranazionali, nazionali, regionali, locali, il contratto di servizio si intenderà integrato con il contenuto del bando in questione, in particolare per le modalità di accesso e ottenimento del contributo o dell’agevolazione.
ART. 17. ESONERO RESPONSABILITA’. L’azienda esonera PROMOS da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni ad essa derivanti generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà di PROMOS. PROMOS è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l’azienda, o suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento dell’iniziativa. La prestazione di PROMOS non comprende, salvo espressa previsione, le attività di custodia, trasporto e spedizione del materiale espositivo, né l’espletamento delle formalità doganali, che non possono pertanto determinare responsabilità contrattuale di PROMOS. PROMOS si riserva la facoltà di indicare, su richiesta dell’azienda, professionisti/fornitori a cui rivolgersi per le attività sopra elencate o per altre attività, con i quali l’azienda avrà rapporto diretto. Analogamente Promos si riserva la facoltà di indicare, su richiesta dell’azienda, durante l’iniziativa, professionisti/fornitori, con i quali l’azienda avrà un rapporto diretto, per prestazioni aggiuntive rispetto a quelle comprese nel contratto di servizio sottoscritto (a titolo esemplificativo interpreti, hostess, autisti, accompagnatori).
ART. 18. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. Nel caso in cui il predetto tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia insorta sarà sottoposta ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. La controversia sarà decisa secondo diritto da un arbitro unico in conformità a tale Regolamento. Sede dell’arbitrato sarà Milano. Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva per eventuali provvedimenti monitori, cautelari e d’urgenza ex art. 669 quinquies c.p.c.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.
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