Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti di
CCNL “Amministratori Condominiali e Servizi Immobiliari”
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dipendenti di
STUDI PROFESSIONALI
CHE AMMINISTRANO CONDOMINI O IMMOBILI
SOCIETA’ DI SERVIZI INTEGRATI
ALLA PROPRIETÀ’ IMMOBILIARE
con validità dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2019
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Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari
Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari
IL CONTRATTO COLLETTIVO
è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale
erga omnes
efficacia
ex art. 39 Costituzione
aziendale
regola in mejus gli aspetti particolari
locale
livelli del contratto
regola gli aspetti generali
nazionale
IL CONTRATTO COLLETTIVO
CCNL per gli Amministratori
Gli Amministratori di Condominio devono applicare il CCNL della propria Categoria.
Coloro che sono iscritti all’ANACI o al SACI devono quindi applicare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto dall’ANACI - SACI.
Efficacia
del contratto
collettivo
sull’individuale
Art. 2077 c.c.
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
………………………………………….
Se il contratto individuale contiene clausole migliorative rispetto a quelle del CCNL, le prime sostituiscono di diritto le seconde
Le clausole peggiorative, ove non giustificate dalla particolarità del lavoro, saranno di diritto sostituite da quelle più favorevoli del CCNL
Caso 1: Applicazione del CCNL in caso d’inizio attività
1. L’Amministratore (Datore di lavoro) deve iscriversi all’ANACI e/o al SACI.
2. In sede di assunzione, nel Contratto Individuale, si farà riferimento al CCNL “Amministratori” sottoscritto il 28 gennaio 2016 tra XXXXX e SACI con CISAL Terziario -CISAL, con richiesta di doppia firma del Lavoratore per accordo ed integrale accettazione.
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IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali
Caso 2: passaggio da altro CCNL
……………segue condizioni……
3. La parte normativa del previgente CCNL (malattia, maternità, straordinario ecc.), se migliorativa, deve essere garantita ai lavoratori fino alla naturale scadenza del CCNL di provenienza, salvo diverso accordo assistito (in sede sindacale protetta, ex art. 411 cpc).
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Novità 1: Classificazione del personale
ESEMPIO:
DIPENDENTE 5° LIV.
MANSIONE
impiegato di concetto coordinatore, formatore ed esperto esecutore multisettoriale
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Sono stati riqualificati i livelli dal 4° all’8° ed i relativi parametri retributivi (Artt. 175 – 179 del CCNL).
Novità 1: Classificazione del personale
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Sono stati riqualificati i livelli dal 4° all’8° ed i relativi parametri retributivi (Artt. 175 – 179 del CCNL).
Novità 2: Mansioni del lavoratore
MANSIONE
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ESEMPIO:
CATEGORIA : IMPIEGATO/A ==LIVELLO : VI°
Declaratoria: Appartengono al livello 6° gli impiegati tecnici, amministrativi e commerciali, che, con specifica collaborazione operano in condizioni di elevata autonomia operativa, per la provata esperienza e le proprie competenze, garantendo il raggiungimento del risultato; scelgono soluzioni e svolgono con personale responsabilità mansioni specialistiche settoriali, anche di vendita, e relative operazioni complementari; rispondono al proprio capo ufficio o coordinatore;
La Classificazione del personale del CCNL Amministratori prevede la mobilità orizzontale, ovvero la possibilità di richiedere al Lavoratore l’effettuazione di mansioni che siano all’interno del medesimo livello d’inquadramento, riconducibili quindi a diversi Profili della stessa Declaratoria (Art. 175 del CCNL).
Novità 3: Retribuzione
La Retribuzione Contrattuale prevista dal previgente CCNL, che era suddivisa in più voci, è stata integralmente sostituita dalla Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (Art. 184 del CCNL), che comprende in un’unica-
LA RETRIBUZIONE E’ REGIONALIZZATA
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Regione | Livelli d'Inquadramento | ||||||||||
Q | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | Op. Vendita Cat. A | Op. Vendita Cat. B | |
Lombardia | 2526 | 2215 | 2007 | 1802 | 1645 | 1537 | 1434 | 1350 | 1232 | 1320 | 1244 |
Liguria | 2516 | 2207 | 2000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1429 | 1346 | 1228 | 1316 | 1240 |
Trentino | 2516 | 2207 | 2000 | 1796 | 1640 | 1533 | 1430 | 1346 | 1228 | 1316 | 1240 |
Lazio | 2512 | 2204 | 1997 | 1794 | 1638 | 1531 | 1428 | 1345 | 1227 | 1315 | 1239 |
Toscana | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1636 | 1530 | 1427 | 1344 | 1226 | 1313 | 1238 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 2495 | 2189 | 1984 | 0000 | 0000 | 0000 | 1420 | 1338 | 1220 | 1307 | 1232 |
Friuli | 2488 | 2183 | 1979 | 1777 | 1624 | 1519 | 1417 | 1335 | 1218 | 1304 | 1229 |
Valle d'Aosta e Umbria | 2480 | 2176 | 1973 | 1772 | 1619 | 1515 | 1414 | 1332 | 1215 | 1300 | 1226 |
Piemonte | 2472 | 2170 | 1968 | 1768 | 1615 | 1512 | 1411 | 1330 | 1213 | 1297 | 1224 |
Veneto | 2448 | 2149 | 1949 | 1751 | 1601 | 1499 | 1399 | 1319 | 1202 | 1285 | 1213 |
Marche | 2420 | 2125 | 1928 | 1732 | 1584 | 1484 | 0000 | 0000 | 0000 | 1272 | 1200 |
Abruzzo | 2392 | 2101 | 1907 | 1713 | 1567 | 1469 | 1372 | 1294 | 1179 | 1258 | 1188 |
Sicilia | 2393 | 2101 | 1907 | 1714 | 1568 | 1469 | 1372 | 1294 | 1180 | 1259 | 1188 |
Puglia | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1565 | 1467 | 1371 | 1293 | 1178 | 1257 | 1187 |
Campania | 2385 | 2095 | 1901 | 1709 | 1563 | 1466 | 1369 | 1292 | 1177 | 1255 | 1186 |
Sardegna | 0000 | 0000 | 0000 | 1707 | 1562 | 1465 | 1368 | 1291 | 1177 | 1255 | 1185 |
Calabria | 2349 | 2064 | 1875 | 1685 | 1543 | 1448 | 1353 | 1277 | 1163 | 1239 | 1171 |
Basilicata | 2348 | 2063 | 1874 | 1684 | 1542 | 1447 | 1352 | 1277 | 1163 | 1239 | 1170 |
Molise | 2347 | 2063 | 1873 | 1684 | 1542 | 1447 | 1352 | 1276 | 1163 | 1238 | 1170 |
Tab. 3. b): Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile in vigore dal 1° settembre 2016
ESEMPIO : dipendente inquadrato nell’VIII° LIVELLO – REGIONE : SICILIA
Retribuzione Territoriale minima € 1.1.80,00 (*)
Questo IMPORTO LORDO denominata Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile o RTMCM, comprende le seguenti diverse voci retributive, prima distinte e/o condizionate:
Componente Parametrica (comprensiva anche dell’Indennità di Contingenza e dell’E.D.R.);
Elemento Perequantivo Mensile Regionale;
PIU’
Indennità Contrattuale (composta dalla Componente di Monetizzazione Mensile dei Permessi e dalla Componente di Mancata Contrattazione, ex IMMC e IAMC);
Indennità Sostitutiva di Mensa a decorrere dal mese di settembre 2016
Novità 3.1 ): Monetizzazione ex Permessi retribuiti
Le 48 ore di permesso retribuito previste dal precedente CCNL, comprensive delle ex festività, sono state monetizzate in quote mensili e conglobate nella Retribuzione mensile (Art. 131 del CCNL).
Di conseguenza, il Lavoratore ha diritto di usufruire di 48 ore/anno di permessi non retribuiti.
Il Lavoratore avrà anche diritto ai permessi retribuiti accantonati per i regimi di flessibilità (straordinario con riposo compensativo e Banca delle Ore).
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Novità 4: Flessibilità dell’orario di lavoro
La grande variabilità del lavoro in uno Studio di Amministratori ha imposto clausole di flessibilità nell’orario di lavoro richiesto ai dipendenti (per permettere la partecipazione alle Assemblee, la chiusura della contabilità, la stesura dei Bilanci ecc.).
Vi è quindi il diritto contrattuale del Datore di lavoro di richiedere prestazioni flessibili nei limiti e modi previsti dal CCNL.
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La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
LAVORATORE DIPENDENTE
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE
giovani sotto i 30 anni, dell’APPRENDISTATO DI
Si caratterizza per l’alternanza di momenti
lavorativi, nella sede del datore di lavoro, e
momenti di formazione, all’università
ALTA FORMAZIONE.
importante obbligare i l’apprendistato di alta formazione può giovani apprendisti a essere stipulato prima del conseguimento frequentare, all’interno di un titolo di studio universitario: laurea delle ore contrattuali, i triennale, laurea magistrale, laurea corsi obbligatori base di magistrale a ciclo unico, master di 1° e 2° 72/90 ore, già oggi in vigore livello, dottorato di ricerca.
IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali
IL TIROCINIO
Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma
d’inserimento temporaneo all’interno dello Studio
TIROCINIO (1 anno)+ Apprendistato (3 anni)
POSSIBILITA’’
TIROCINIO (1 anno)+ Lavoro Progetto (2/3 anni)
IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali
La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE
l’apprendistato di ricerca si può attivare per lo
svolgimento di attività di ricerca su tematiche di interesse del datore di lavoro. In questo caso, non è necessario che l’apprendista sia iscritto a un percorso universitario. Il periodo di apprendistato si conclude nel momento in cui la ricerca viene portata a termine
Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro e l’apprendista possono
recedere dal rapporto di lavoro. In assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato
LE REGIONI EROGANO DEI CONTRIBUTI
La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORO A PROGETTO
Predisposizione di UN PREGOETTO della DURATA di 24/36 mesi
PROGETTO incentrato sulla normativa
• Urbanistica;
• Condominiale;
• Contabile, tributaria;
• Lavoristica;
• Della sicurezza degli edifici .
Novità 4: Flessibilità dell’orario di lavoro
La grande variabilità del lavoro in uno Studio di Amministratori ha imposto clausole di flessibilità nell’orario di lavoro richiesto ai dipendenti (per permettere la partecipazione alle Assemblee, la chiusura della contabilità, la stesura dei Bilanci ecc.).
Vi è quindi il diritto contrattuale del Datore di richiedere prestazioni flessibili nei limiti e modi previsti dal CCNL.
La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
LAVORATORE DIPENDENTE
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE
giovani sotto i 30 anni, dell’APPRENDISTATO DI
Si caratterizza per l’alternanza di momenti
lavorativi, nella sede del datore di lavoro, e
momenti di formazione, all’università
ALTA FORMAZIONE.
importante obbligare i l’apprendistato di alta formazione può giovani apprendisti a essere stipulato prima del conseguimento frequentare, all’interno di un titolo di studio universitario: laurea delle ore contrattuali, i triennale, laurea magistrale, laurea corsi obbligatori base di magistrale a ciclo unico, master di 1° e 2° 72/90 ore, già oggi in vigore livello, dottorato di ricerca.
IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali
Lavoratori di prima assunzione
Contratto d’inserimento per lavoratori privi dei requisiti per l’Apprendistato e delle necessarie pregresse competenze inerenti le mansioni richieste. Con tale Contratto, il lavoratore potrà essere inquadrato al livello inferiore per il tempo della sua formazione, che potrà essere:
breve, attivabile senza particolari procedure, con la sua previsione nella lettera di assunzione
lunga, attivabile solo mediante apposito Progetto Formativo approvato dalla Commissione Bilaterale (Art. 104 del CCNL)
IL TIROCINIO
Il Tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma
d’inserimento temporaneo all’interno dello Studio
TIROCINIO (1 anno)+ Apprendistato (3 anni)
POSSIBILITA’’
TIROCINIO (1 anno)+ Lavoro Progetto (2/3 anni)
IL NOSTRO CCNL –amministratori condominiali
La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
APPRENDISTATO DI ALTA
FORMAZIONE
l’apprendistato di ricerca si può attivare per lo
svolgimento di attività di ricerca su tematiche di interesse del datore di lavoro. In questo caso, non è necessario che l’apprendista sia iscritto a un percorso universitario. Il periodo di apprendistato si conclude nel momento in cui la ricerca viene portata a termine
Alla fine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro e l’apprendista possono
recedere dal rapporto di lavoro. In assenza di recesso, il rapporto prosegue a tempo indeterminato
LE REGIONI EROGANO DEI CONTRIBUTI
La formazione del futuro amministratore il «PRATICANTE»
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORO A PROGETTO
Predisposizione di UN PREGOETTO della DURATA di 24/36 mesi
PROGETTO incentrato sulla normativa
• Urbanistica;
• Condominiale;
• Contabile, tributaria;
• Lavoristica;
• Della sicurezza degli edifici .
Ente Bilaterale Federale ENBIF
Il CCNL prevede il finanziamento dell’Ente Bilaterale ENBIF, suddiviso in due Gestioni:
Ordinaria, per le attività e le prestazioni contrattuali dell’Ente
Speciale, per le prestazioni sanitarie ed assicurative erogate ai dipendenti iscritti
IL COSTO DEL LAVORO
Impiegato (SACI)
RETIBUZIONE LORDA (1)
RATEO 13° (2) (A x 8,33%)
A
B
X(3)
Ctr INPS Impiegato ([3]x 28,98%) c
Ctr E.N.BI.F €54,66
Premio Inail 4/°° ([3] x 4/00) c2
Y
TFR :
( X (somma di (1+2) /13,5 )
Z
totale
ASSENTEISMO (a x 3%) da inserire tra (1) e (2)
A c
IL RAPPORTO DI LAVORO
ura di:
Di Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx dr. Xxxxxxx
SACI/ANACI
Argomento: L’AMMINISTRATORE DATORE DI LAVORO.
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
co
L’amministratore di condominio, in quanto rappresentante legale del condominio, assume la figura
di “datore di lavoro”
Nel condominio si può verificare la necessità di instaurare rapporti di lavoro al fine di poter svolgere determinati servizi necessari al mantenimento, al miglior godimento ed alla sicurezza del bene comune.
I rapporti che si potrebbero costituire potrebbero essere sia di carattere SUBORDINATO che AUTONOMO
Il quadro normativo che disciplina questi possibili rapporti è mplesso
IL CONDOMINIO DATORE DI LAVORO
ndominio
ore lavo
ro
Il co
dat
di
Manutenzione / Conservazione
L.72/2012;L.183/2014
CONTRATO
IL RAPPORTO DI LAVORO
L’art. 2094 del codice civile definisce:
chi è il prestatore di lavoro subordinato
quali sono gli elementi che sono presenti nel rapporto tra questi ed il datore di lavoro.
Sono indici di SUBORDINAZIONE:
la sottoposizione al potere disciplinare;
l’obbligo del lavoratore di eseguire la prestazione entro un orario restabilito; le caratteristiche e misura del compenso;
l’assenza del rischio di impresa;
la mancanza di un’organizzazione propria del lavoratore; l’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione produttiva
del datore di lavoro;
la continuità della prestazione.
La natura del rapporto giuridico è un contratto a prestazioni corrispettive dove i contratti collettivi di lavoro assumono un ruolo fondamentale.
negozio giuridico
con il quale un soggetto
si obbliga a prestare la propria attività lavorativa
in favore di un altro soggetto,
in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo
art. 2077 C.c.
trova limiti
art. 2078 C.c.
in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro
nelle disposizioni di legge
nel contratto collettivo
retribuzione
datore di lavoro
efficacia limitata ai soggetti stipulanti
atto costitutivo del rapporto di lavoro
lavoratore
contratto di scambio a titolo oneroso
contratto
AUTONOMIA
indici | lavoro subordinato | lavoro autonomo |
AUTONOMIA
Definizione di "lavoro autonomo ( art 2222 CC):
E’ colui che si obbliga a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente
AUTONOMIA
AUTONOMIA
oggetto della prestazione attività lavorativa opera come "risultato" rischio della produzione a carico datore di lavoro a carico del lavoratore
subordinazione presente assente
organizzazione del lavoro datore di lavoro propria
orario di lavoro prestabilito non previsto luogo di lavoro presso struttura aziendale presso l'incaricato *
presenza dipendenti no si prestazione di lavoro a favore di una sola ditta a favore di più ditte
compenso periodico a compimento d'opera
In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”.
professionista
esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi
attività parasubordinata
attività autonoma
rende prestazioni di servizio con caratteristiche di
Tipologie di lavoro : elementi distintivi tra professionista e
collaboratore
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto
collaboratore
se resa in forma non abituale e in assenza, per espressa volontà delle parti, del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente
se resa in forma abituale
AUTONOMIA
Nel lavoro autonomo rientrano anche, per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e la mancanza di subordinazione, i ituiscono i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
DEFINIZIONE DI ETERO-ORGANIZZAZIONE: art.2D. Lgs. 81 /2015
A FAR DATA DAL 1°GENNAIO 2016, SI APPLICA LA
DISCIPLINA SUBORDINATO
DEL
RAPPORTO DI
LAVORO
ANCHE AI
COLLABORAZIONE CHE SI
PRESTAZIONI DI LAVORO
RAPPORTI DI CONCRETANO IN ESCLUSIVAMENTE
PERSONALI, CONTINUATIVE E LE CUI MODALITA’ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E AI LUOGHI DI LAVORO
LAVORO A PROGETTO (XX.XX.XXX )
oppure
LAVORO COORDINATO e CONTINUATIVO (x0.xx.xx)
LAVORO A PROGETTO (XX.XX.XXX )
oppure
LAVORO COORDINATO e CONTINUATIVO (x0.xx.xx)
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Il collaboratore deve poter decidere in maniera autonoma su modi, tempi e luogo di svolgimento della prestazione, ma l’attività lavorativa deve comun- que collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’im presa.
La prestazione non deve essere occasionale, ma ripetuta nel tempo sulla base di un accordo tra collaboratore e impresa committente
LE COLLABORAZIONI A PROGETTO (XX.XXX.)
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative in cui l’attività Prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente.
Si caratterizza perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge .L’attività del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risul- tato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente.
………….UNA SENTENZA……..
Non sempre subordinazione in presenza di specifiche mansioni e rispetto delle direttive datoriali
Con la Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla sussistenza del rapporto di subordinazione di un collaboratore (autonomo) soggetto a fasce orarie prestabilite e alle direttive datoriali.
Nel caso specifico la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha stabilito che non sono sufficienti gli orari prestabiliti della prestazione e l'assoggettamento alle direttive del datore per il configurarsi della subordinazione del rapporto di lavoro.
LE PRESTAZIONI RESE DA TITOLARI DI PARTITE IVA
Le prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita IVA, salva la prova contraria, si considerano collaborazioni coordinate e continuative, e quindi soggette alla disciplina prevista per i contratti a progetto, se ricorrono almeno due delle seguenti ipotesi:
• la collaborazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui(anche non continuativi) per due anni consecutivi (anni civili dal 1° gennaio al 31 dicembre);
• il corrispettivo costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (due periodi consecutivi di 365 giorni, non necessariamente coincidenti con l'anno civile);
• il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso il committente
Tale presunzione non opera se la prestazione:
• è caratterizzata da competenze elevate, sia teoriche che tecnico-pratiche
• è svolta da un soggetto titolare di un reddito da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 233/1990 (pari ad € 18.595,2 per l'anno 2016) (47,68X1,25X312);
• è svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in registri o albi.
Le competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche.
Tutte quelle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore, possono essere comprovate attraverso:
il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
il possesso di un titolo universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca);
il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o specializzazione posseduta almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”);
lo svolgimento dell’attività autonoma in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.
I certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore.
FONTE: circolare Ministero del Lavoro P.s. n. 32 del 2012
IL LAVORO AUTONOMO… OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
Tipologie di lavoro - autonomo : particolarità
Il rapporto di lavoro occasionale*
accidentale
casuale
occasionale
deve essere connesso, per definizione, a
circostanza particolare
situazione di contingenza
il rapporto di lavoro
IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore.
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell'attività e nell' assenza del coordinamento con l'attività del committente.
L’OCCASIONALITA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO….AUTONOMO
PREMESSA
PER ESSERE TALI DEVONO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTI
sporadiche ed episodiche: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzate: la mancanza di una organizzazione, minima, "sostiene" l'esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
L’OCCASIONALITA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO….AUTONOMO
non professionali: l'attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori a € 5000 - cinquemila lordi)
L’OCCASIONALITA’ NEL RAPPORTO DI LAVORO….AUTONOMO
Si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
ATTO SCRITTO ?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto.
per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro.
Esempio 2 | |
Compenso lordo | € 5.500,00 - |
Ritenuta acconto 20% | € 1.100,00 - |
Ritenuta previdenziale | |
(1/3 di 27,72% su € 500) * | € 46,20 - |
Netto corrisposto | € 4.353,80 = |
Esempio 3 | |
Compenso lordo | € 5.500,00 + |
Spese sostenute | € 80,00 + |
Totale lordo | € 5.580,00 = |
Ritenuta acconto 20% su € 5.500,00 | € 1.100, 00 – |
Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su € 500) | € 46,20 – |
Netto corrisposto | € 4.433,38 = |
IL CONCETTO di «VALIDA DOCUMENTAZIONE FISCALE»
Si ritiene idonea ad evitare l’applicazione della maxisanzione la presenza di tutta quella documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
rilevazioni contabili aggiornate e puntuali;
presenza della certificazione delle ritenute subite;
indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro.
FONTE: Minister Xxxxxx, Circ.n°38 del 2010-Nota n° 16920 del 9.10.2014
ALCUNI ESEMPI PRATICI
Esempio 1
Compenso
lordo
Ritenuta acconto 20%
Netto corrisposto
€ 2.000,00 –
€ 400,00 -
€ 2.400,00 =
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro
(*) : Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale € 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Committente | Committente 2 | |
Compenso lordo corrisposto | € 3.500,00 – | € 4.000,00 – |
Ritenuta acconto del 20% | € 700,00 – | € 800,00 – |
Ritenuta previdenziale (*) | € 107,81 – | € 123,19 = |
Compenso netto | € 2.692,19 = | € 3.076,81 |
Committente 1 | Committente 2 | |
Compenso lordo corrisposto | € 4.500,00 – | € 4.500,00 – |
Ritenuta acconto del 20% | € 900,00 – | € 900,00 – |
Ritenuta previdenziale (*) | € 184,80 – | € 184,80 _ |
Compenso netto | € 3.415,20 = | € 3.415,20 = |
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro
Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
Ritenuta previdenziale su € 3.500,00 + € 4.000 – € 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato :
(committente 1) 46,67%(°) = € 107,81
(committente 2) 53,33%(°) = € 123,19
(°) = % DI PROPORZIONALITA’
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro
Esempio 5
Ritenuta previdenziale su € 4.500,00 + € 4.500 – € 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato :
(committente 1) 50,00%(°) = € 184,80
(committente 2) 50,00%(°) = € 184,80
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro
Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.
LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)
LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)
Più flessibile l'uso del voucher (lavoro accessorio) come sistema di pagamento in tutti i settori, quindi anche nel mondo del condominio
LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)(D.lgs n.81/2015)
La normativa non fa più riferimento alla caratteristica dell’occasionalità. Unico limite all'uso sarebbe dunque il tetto massimo di pagamento oltre il quale non si può andare: il lavoratore può guadagnare fino a 7.000(NETTI)Lordi € 9310 pari a n° 931 voucher da 10 € nel corso dell'anno.
Unico limite all'uso il tetto massimo di pagamento oltre il quale non si può andare: il lavoratore può guadagnare fino a 7.000 euro netti in voucher nel corso dell'anno, con riferimento alla TOTALITA’ dei committenti.
Per i prestatori il limite per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista è fissato a 2020 per l’anno 2016 per un importo lordo di 2.693 euro,
Come si traduce in un Condominio ?
Un complesso residenziale dove nelle giornate d’estate sia necessario ingaggiare un bagnino che supervisioni la piscina
Un giardiniere che, nel periodo di potatura, sia chiamato a tagliare i rami degli alberi del giardino di un piccolo condominio
Nel caso in cui un custode dia le dimissioni, la persona subentrante potrebbe affiancarlo per due o tre giorni, per il passaggio di consegne, ed essere pagata per questo limitato periodo con i voucher
Per lo sgombero del solaio/cantina da oggetti inutili o quando la cantina si sia allagata e debba essere ripulita
DA EVITARE
le situazioni che richiedono un impegno assimilabile al lavoro di tipo subordinato
una sostituzione maternità all’interno della portineria
gli interventi di manutenzione specializzata, come quelli all’impianto elettrico o idrico,
Per provare a evitare che ciò avvenga, il decreto legislativo 81/2015 attuativo del Jobs Act ha previsto una sorta di tracciabilità (ATTUALMENTE non in vigore(*)),ovvero
una nuova procedura telematica, da effettuare prima dell’inizio della prestazione, attraverso cui comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro i dati anagrafici del lavoratore e il luogo della prestazione
Quando si instaura un rapporto di lavoro di tipo accessorio non è d’obbligo elaborare una lettera d’incarico, ma il consiglio è di redigerla comunque, così da sottolineare il tipo di collaborazione ed escludere altre forme di lavoro
(*) cfr dopo
Il diritto di proprietà s’intende quello spazio, separato da quello degli altri, composto di luoghi e cose dove il proprietario può sviluppare liberamente il suo dominio, senza interferenze da parte di altri individui. (art 832 e segg. CC)
Alla luce della disposizione codicistica e sulla scorta delle diverse pronunce giurisprudenziali in materia, si possono definire le parti comuni come quelle frazioni dell'edificio condominiale di proprietà di tutti, utili (e il più delle volte indispensabili) all'esistenza stessa del condominio.(art 1117 cc..)
In arrivo correzioni per contrastarne l’uso elusivo (fine maggio/Giugno 2016)
Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica:
• il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati,
• l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa
• la sua durata.
modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata",
Su quasi 115 milioni di VOUCHER acquistati nel 2015
88 milioni RISCOSSI
80.960.000 ha percepito somme inferiori a € 2000
UTILIZZO
per piccoli lavori
€27.000.000
restituiti e/o rimborsati
Triennio 2013-2015 (dati ancora provvisori dell’Inail)
33,2% nel NORD EST
19,5% nel NORD-OVEST
17,2% nelle ZONE CENTRALI
4,9% nelle ISOLE
25,2% nel MERIDIONE
il 44% dei Voucher è stato venduto in settori non meglio precisati (colpa soprattutto del ritardo nell’aggiornamento della modulistica dell’Inps) QUESTO SETTORE nel 2015 ha avuto un incremento del 251,6% rispetto al 2014.
Nel TERZIARIO (settore che si colloca al secondo posto) è stato acquistato circa il 15% dei voucher con un aumento rispetto all’anno precedente del 22,5%.
dall’utilizzo dei contratti cosiddetti parasubordinati ai voucher
il tasso di sostituzione (cioè la percentuale di lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, presso lo stesso datore, nei mesi precedenti la prestazione con voucher) è calata da circa il 12% del mese di gennaio 2015 a quasi l’8%
LE
«GRATUITO» NEL CONDOMINIO
PRESTAZIONI DI LAVORO
LE PRESTAZIONI DI LAVORO «GRATUITO» NEL CONDOMINIO
• A Trapani, la signora Xxxxxx, casalinga, si offre volontaria per pulire le scale del condominio in cui abita;
• A Palermo, il signor Xxxxxxxx, elettricista in pensione, si propone per curare l’impianto elettrico del condomino;
• A Catania, la signora Xxxxxxx, col pollice verde, si rende disponibile per occuparsi, in maniera stabile, del giardino condominiale.
Tali azioni però:
a) creano rapporti giuridici con rispettive obbligazioni;
b) espongono chi opera a dei rischi;
c) non possono essere svolte a titolo gratuito.
SONO VERE e PROPRIE PRESTAZIONI di LAVORO che,
come tali, vanno disciplinate e remunerate, pena
la possibilità di essere equiparate al “lavoro nero”.
Poniamo il caso che la signora Xxxxxxxxx si infortuni mentre pulisce le scale:
in tale situazione, potrebbe verificarsi l’intervento di un ispettore dell’Inail, che appurerebbe subito il configurarsi di lavoro sommerso, con le rispettive salate,
xxxx xxxxxxxx (si va da 1.500 euro a 36.000 euro per ogni lavoratore).
andrà aggiunta anche la spesa per l’infortunio: l’Inail adotta Il principio “dell’ automaticità delle prestazioni”, che consiste nel diritto alle prestazioni economiche da parte dell’Istituto, anche se il lavoratore si trova in una situazione di “illegalità”, come potrebbe palesarsi;
l’Istituto si rivarrà sul condominio/datore di lavoro, se quest’ultimo sarà ritenuto penalmente e civilmente responsabile, per il fatto di aver determinato l’infortunio
Intervallo temporale di irregolarita’
Importo sanzione
Fino a 30 giorni Da 31 a 60 giorni
Oltre 60 giorni
Da 1.500 a 9.000 euro
Da 3.000 a 18.000 euro
Da 6.000 a 36.000 euro
Il legislatore ha più volte ribadito che alla prestazione lavorativa deve corrispondere una contropartita
( ART 36 DELLA COSTITUZIONE e ART 2094 del CC)
Casi in cui è ammessa la gratuità
Se nell’amministrazione di un condominio vanno evitate le prestazioni di lavoro gratuito , vi sono altresì dei casi in cui le medesime sono ammesse.
Ad affermarlo, in modo chiaro, è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 gennaio 2009 n. 1833: «Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa………».
Cosa fare
• Si potrà optare per l’inquadramento dell’attività, firmando un contratto di lavoro subordinato a tempo ridotto;
• Ricorrere al lavoro AUTONOMO ACCESSORIO
Le possibili conseguenze: anche a livello penale per l’amministratore
In una situazione di illegalità di attività che non sia regolata da un'apposita disciplina contrattualistica di lavoro, si corre il rischio di esporsi a problemi di carattere non solo civile, ma anche penale
I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO PARTICOLARI
A CURA DI:
DI XXXXXXXX dr. XXXXXXXX
IL CONTRATTO DI PRESTAZI AUTONOMO
ONE OCCASIONALE
LE PARTI CONTRAENTI
TRA
………………………….. (nel seguito “il Committente”) con sede in
................... , in persona del legale rapp.te cod. fisc.
...................
E
Il Sig. (nel seguito “il Collaboratore”) nato a
...................., residente a .................., cod. fisc. ..................
L’OGGETTO
1. Il Committente conferisce incarico al Collaboratore - il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione - avente per oggetto:
................................................................. ;
L’OBBLIGAZIONE
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
LA PARTE ECONOMICA
0.Xx prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72, nonché in base alle disposizioni impartite dal Dlgs n° 81/0000.Xx precisa che la Sua prestazione è resa senza continuità/abitualità e mancanza di coordinamento;
4. Per le Sue prestazioni, Il Committente riconoscerà al Collaboratore un compenso lordo di €……….che sarà corrisposto al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del Collaboratore stesso.Tale compenso si intende riferito all’intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal per terminare inderogabilmente il……./……/…….
L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS….
5. Il Collaboratore conferma con firma in calce alla presente, dichiara che non esercita, per professione abituale, altra attività di lavoro autonomo, per cui il compenso per le sue prestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A.
Il Collaboratore conferma altresì di non essere soggetto al contributo
previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la
soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44,c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente il superamento di detta soglia onde adempiere agli obblighi contributivi.
CLAUSOLA SOSPENSIVA….
6. In caso di malattia che superi i 15 giorni, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell’assenza.
CLAUSOLE DI PARTE: CONFERMA….
7. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni - se lo ritiene opportuno - entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
CLAUSOLE DI PARTE: TUTELATIVA…..
8. Il Committente, inoltre, solleva da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvederà a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni eventualmente arrecati alla società; tutela giudiziaria
CLAUSOLE DI PARTE: INADEMPIENZA ALL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, sicché l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà la risoluzione del contratto con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
10. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Territoriale del Lavoro di ...................
L’AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI….
Il signor.. ……………………………………………………. C.F. :……………………
residente in dichiara che nell’anno 2016 :
………..
NON HA PERCEPITO NESSUN COMPENSO A TITOLO DI
PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA;
……….. HA PERCEPITO UN COMPENSO A TITOLO DI PRESTAZIONE
OCCASIONALE AUTONOMA per l’ammontare di € ;
In fede
………………………….
Il sottoscritto ………………………………….……. nato a il
…………………………… e residente a ……………………………………..in Via ………......n… ,
codice fiscale ;
DICHIARA
di ricevere dal …………….al……………………., quale compenso per l’attività occasionale autonoma “ ”;
nze concordate
In fede
e data,
Luogo
Euro ………………..
pagare
Netto a
Euro …………………….
ta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00)
Trattenu
Euro
……………………..
d’acconto 20%
Ritenuta
Euro ……………………
Compete
Importo
Descrizione
E OCCASIONALE AUTONOMA
RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZION
CONTRATTO DI PRESTAZIONI ACCESSORIO
OCCASIONALI DI TIPO
LE PARTI CONTRAENTI
Tra ……………………….., avente sede legale in (….) – Via
………………… con sede operativa in …………… (…) Via ………………… n. …; C.F. …………………… e la sig..ra ………………………… nata a (…)
il …./…./……. - C.F.: ………………………
L’OGGETTO
S’instaura un rapporto di prestazione occasionale di tipo accessorio, da svolgersi presso ………………………..(…..) Via ……………. n. …
LA DURATA
Il/La prestatore/trice di lavoro occasionale s’impegnerà a svolgere l’attività di
……………………………………… pattuendo un periodo di prestazione dal
…./…./…… al …./…./……. per complessive ore n° …….. per un importo complessivo di € …………..
L’OBBLIGAZIONE
Per tale opera Ella potrà organizzarsi come meglio crede, purché la collaborazione si traduca in un fattivo, utile e regolare rapporto di lavoro di tipo accessorio (art. 70 co.1; art. 1 bis D. L. 35/05, conv. Legge 80/05 L. 92/2012) escludendo fin da ora qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
LA PARTE ECONOMICA
Il compenso verrà elargito da ………………………… con ticket che il/ la sig.
………………………. potrà tramutare in euro portandoli presso il concessionario debitamente autorizzato, il quale dovrà provvedere al pagamento degli importi dovuti per la tutela contributiva e previdenziale.
LA SCADENZA
Allo scadere del periodo, ovvero il …./…./…… cesserà il rapporto occasionale accessorio con la scrivente.
L’ACCETTAZIONE
La presente lettera di incarico viene redatta in duplice copia, delle quali una potrà essere restituita debitamente sottoscritta in segno di accettazione.
Per eventuali controversie che si dovesse intraprendere è competente il tribunale di …………….
……………..li,
Il/La prestatore/trice per accettazione integrale, In fede :…
L’AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI….
La/Il signor.. …………………………………………………….
C.F.
:…………………………..…………… residente in ………………………..
dichiara che nell’anno 2016 :
……….. NON HA PERCEPITO NESSUN COMPENSO A TITOLO DI VOUCHER;
………..
HA PERCEPITO UN COMPENSO A TITOLO DI VOUCHER per
l’ammontare di € ;
In fede
………………………….
I RELATIVI CONTRATTI P SONO REPERIBILI PRESSO
REDISPOSTI IN WORD LA SEGRETERIA