Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale
Appendice 8
Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale
Sommario
Disposizioni preliminari
Corte Internazionale di Arbitrato | Art. | 1 |
Definizioni | “ | 2 |
Notifiche e comunicazioni scritte; termini | “ | 3 |
Inizio dell’arbitrato | ||
Domanda di arbitrato | “ | 4 |
Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale | “ | 5 |
Effetti della convenzione arbitrale | “ | 6 |
Il tribunale arbitrale | ||
Disposizioni generali | “ | 7 |
Numero degli arbitri | “ | 8 |
Nomina e conferma dell’arbitro | “ | 9 |
Pluralità di parti | “ | 10 |
Ricusazione dell’arbitro | “ | 11 |
Sostituzione dell’arbitro | “ | 12 |
Il procedimento arbitrale | ||
Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale | “ | 13 |
Luogo dell’arbitrato | “ | 14 |
Regole applicabili alla procedura | “ | 15 |
Lingua dell’arbitrato | “ | 16 |
Regole di diritto applicabili | “ | 17 |
Atto di missione; calendario del procedimento | “ | 18 |
Nuove domande | “ | 19 |
Istruzione della causa | “ | 20 |
Udienze | “ | 21 |
Chiusura dell’istruttoria | “ | 22 |
Misure cautelari e provvisorie | “ | 23 |
Lodi | ||
Termine per l’emanazione del lodo | “ | 24 |
Pronuncia del lodo | “ | 25 |
Lodo su accordo delle parti | “ | 26 |
Esame del lodo da parte della Corte | “ | 27 |
Notifica, deposito ed esecutività del lodo | “ | 28 |
Correzione ed interpretazione del lodo | “ | 29 |
Spese di arbitrato | ||
Anticipo a copertura delle spese dell’arbitrato | “ | 30 |
Decisione sulle spese dell’arbitrato | “ | 31 |
Varie | ||
Modifica dei termini | “ | 32 |
Rinuncia ad eccepire | “ | 33 |
Esclusione della responsabilità | “ | 34 |
Regola generale | “ | 35 |
Clausola arbitrale tipo della CCI - Camera di Commercio Internazionale
La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliono fare riferimento nei loro contratti all’arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.
Si ricorda alle parti che può essere opportuno stabilire nella stessa clausola di arbitrato il diritto applicabile al contratto, il numero degli arbitri, il luogo e la lingua dell’arbitrato. L’autonomia delle parti circa la scelta del diritto applicabile, luogo e lingua del procedimento non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.
Si sottolinea il fatto che, secondo la legislazione di alcuni paesi, la clausola di arbitrato deve essere accettata espressamente dalle parti, a volte rispettando particolari formalità.
Disposizioni preliminari
ART. 1 - Corte Internazionale di Arbitrato
1. La Corte Internazionale di Arbitrato (“la Corte”) della Camera di Commercio Internazionale (la “CCI”) è l’organismo d’arbitrato istituito presso la Cci. Lo Statuto della Corte è contenuto nell’Appendice 10. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (il “Regolamento”). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.
2. La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l’applicazione del presente Regolamento. Essa stabilisce il proprio Regolamento interno (Appendice 12).
3. Il Presidente della Corte, oppure in sua assenza o altrimenti a sua richiesta uno dei Vice Presidenti, può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informare la stessa alla prima riunione successiva.
4. La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il
potere di adottare determinate decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.
5. Il Segretariato della Corte (“il Segretariato”) sotto la direzione del suo Segretario Generale (il “Segretario Generale”) ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.
ART. 2 - Definizioni
Nel presente Regolamento:
i) “tribunale arbitrale” indica uno o più arbitri;
ii) “attore” indica uno o più attori; “convenuto” indica uno o più convenuti;
iii) “lodo” indica, inter alia, un lodo interlocutorio parziale o finale.
ART. 3 - Notificazioni o comunicazioni scritte; termini
1. Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.
2. Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all’ultimo indirizzo della parte destinataria o del suo riguardo dalla parte stessa o dall’altra parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell’avvenuta trasmissione.
3. Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.
4. I termini prescritti dal presente Regolamento cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno
festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. Le festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.
Inizio dell’arbitrato
ART. 4 - Domanda di arbitrato
1. Chiunque desideri ricorrere all’arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la “domanda”) al Segretariato, che notifica all’attore e al convenuto l’avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.
2. La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data di inizio del procedimento arbitrale.
3. La domanda contiene in particolare:
a. denominazione completa e indirizzo di ciascuna parte;
b. una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
c. l’illustrazione delle pretese e, ove possibile, l’indicazione del loro ammontare;
d. gli accordi rilevanti e, in particolare, la convenzione arbitrale;
e. ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, nonché la nomina d’arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
f. osservazioni relativamente al luogo dell’arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell’arbitrato.
4. L’attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato nell’articolo 3.1 e versa l’anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all’Appendice 12, 1.1 (anticipo spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l’attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all’attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell’attore di riproporre successivamente la propria domanda.
5. Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell’anticipo suddetto.
6. Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l’atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all’approvazione dell’atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell’articolo 19.
ART. 5 - Risposta alla domanda; domanda riconvenzionale
1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette una risposta (“la risposta”) che contiene in particolare:
a. la propria denominazione completa;
b. le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;
c. la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;
d. osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell’attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 , e la nomina d’arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
e. osservazioni relativamente al luogo dell’arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell’arbitrato.
2. Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9 e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.
3. La risposta viene fornita al segretariato nel numero di esemplari indicato nell’articolo 3.1.
4. Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal segretariato all’attore.
5. Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata, insieme alla risposta e contiene:
a. una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;
b. l’illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l’indicazione del loro ammontare.
6. L’attore trasmette (come sub.3) la replica alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa domanda dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all’attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.
ART. 6 - Effetti della convenzione arbitrale
1. Quando le parti convengono di ricorrere all’arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore dalla data d’inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.
2. se il convenuto non trasmette la richiesta, ai sensi dell’articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all’esistenza, alla validità o all’ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte, senza pregiudicare l’ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, può decidere che l’arbitrato proceda se constata prima facie l’esistenza della convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. In caso contrario, la Corte comunica alle parti che l’arbitrato non può avere luogo. In tal caso, ciascuna parte ha il diritto di chiedere all’autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.
3. Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all’arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l’arbitrato procede nonostante tale rifiuto o astensione.
4. Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno a causa di eccezioni di nullità, invalidità, o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.
Il tribunale arbitrale
ART. 7 - Disposizioni generali
1. Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell’arbitrato.
2. Prima della sua nomina o conferma, l’arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e informa per iscritto il Segretariato dei fatti e delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.
3. L’arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verifichino nel corso dell’arbitrato.
4. Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione e alla sostituzione di un arbitro sono definitive e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.
5. Accentando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.
6. Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8,9 e 10.
ART. 8 - Numero degli arbitri
1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.
2. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l’attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall’attore.
3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall’altra parte, o entro l’eventuale termine
ulteriore accordato dal Segretariato, l’arbitro unico è nominato dalla Corte.
4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell’articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.
ART. 9 - Nomina e Conferma degli arbitri
1. La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretario Generale conferma gli arbitri ai sensi dell’articolo 9.2.
2. Il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l’arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il segretario generale ritiene che il co-arbitro, l’arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.
3. Quando spetta alla Corte nominare l’arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.
4. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l’arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.
5. L’arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l’arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.
6. Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha omesso di provvedervi, essa procede alla nomina su proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito dalla Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretario informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.
ART. 10 - Pluralità di parti
1. Quando c’è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell’articolo 9.
2. In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l’articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.
ART. 11 - Ricusazione degli arbitri
1. La ricusazione di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui debbano essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricusante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell’arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.
3. La Corte decide sull’ammissibilità e, se del caso, sul merito dell’accoglibilità della ricusazione dopo che l’arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
ART. 12 - Sostituzione degli arbitri
1. La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricusazione e dimissioni accolte dalla corte, nonché su richiesta di tutte le parti.
2. La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa ha accertato che egli è impedito de iure o de facto dall’adempiere l’incarico, ovvero non l’adempia in conformità al Regolamento o nei termini impartitigli.
3. Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l’articolo 12.2, essa decide in merito dopo che l’arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
4. In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l’originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbono essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.
5. Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell’arbitrato dalle proprie funzioni ai sensi dell’articolo 12.1 e 12.2, la Corte, anziché sostituire l’arbitro può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l’arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri
rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.
Il procedimento arbitrale
ART. 13 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale
Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest’ultimo sia stato costituito ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariato siano stati versati.
ART. 14 - Luogo dell’arbitrato
1. Il luogo dell’arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.
2. Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.
3. Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo lo ritenga opportuno.
ART. 15 - Regole del procedimento
1. La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all’arbitrato.
2. In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.
ART. 16 - Lingua dell’arbitrato
In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.
ART. 17 - Regole di diritto applicabili
1. Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di tale accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate al caso di specie.
2. In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.
3. Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide ex aequo et xxxx solo se le parti, d’accordo, gli hanno conferito poteri.
ART. 18 - Atto di missione; calendario del procedimento
1. Non appena ricevuto il fascicolo dal segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:
a. denominazione e qualificazione delle parti;
b. indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell’arbitrato;
c. esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l’indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;
d. a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l’indicazione delle questioni litigiose da risolvere;
e. nome, cognome , xxxxxxxxxxxxxx e indirizzo degli arbitri,
f. il luogo dell’arbitrato;
g. precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere ex aequo et xxxx.
2. L’atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d’ufficio.
3. Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell’atto in questione o di firmarlo, esso viene sottomesso alla Corte per l’approvazione. Quando l’atto di missione viene firmato, ai sensi dell’articolo 18.2, o viene approvato dalla Corte, l’arbitrato prosegue.
4. quando redige l’atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello svolgimento dell’arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.
ART. 19 - Nuove domande
Successivamente alla firma dell’atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell’atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.
ART.20 - Istruzione della causa
1. Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.
2. Dopo l’esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d’ufficio la loro audizione.
3. Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza dalle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.
4. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all’esperto nominato dal tribunale arbitrale.
5. In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.
6. Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un’udienza.
7. Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.
ART. 21 - Udienza
1. Quando deve svolgersi un’udienza, il tribunale arbitrale, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparigli davanti nel giorno e nel luogo fissati.
2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l’udienza abbia corso.
3. Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.
4. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.
ART. 22 - Chiusura dell’istruttoria
1 Quando ritiene che le parti abbiano avuto l’opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l’istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.
2. Dopo la chiusura dell’istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell’art. 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.
ART. 23 - Misure cautelari e provvisorie
1 Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte,
adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l’adozione di tali misure alla prestazione di un’idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un’ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.
2. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all’autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un’autorità giudiziaria di tali misure o dell’esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest’ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.
Lodi
ART. 24 - Termine per emettere il lodo
1. Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell’ultima sottoscrizione, nel tribunale arbitrale o delle parti, dell’atto di missione o, in caso di applicazione dell’articolo 18.3, dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell’approvazione dell’atto di missione da parte della Corte.
2. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d’ufficio.
ART. 25 - Pronuncia del lodo
1. In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
2. Il lodo deve essere motivato.
3. Il lodo si considera emesso nel luogo dell’arbitrato alla data in esso indicata
ART. 26 - Lodo su accordo delle parti
Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.
ART. 27 - Esame del lodo da parte della Corte
Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporne il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.
ART. 28 - Notifica, deposito ed esecutività del lodo
1. Il Segretariato notifica alla parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.
2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.
3. A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.
4. Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.
5. Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l’adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.
6. il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.
ART. 29 - Correzione ed interpretazione del lodo
1. Il tribunale arbitrale può correggere d’ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.
2. Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all’articolo 29.1, o per l’interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall’articolo 3.1. Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.
3. La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un addendum e costituisce parte del lodo. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 25,27 e 28.
Spese di arbitrato
ART. 30 - Anticipo a copertura delle spese dell’arbitrato
1. Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, Il Segretario Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell’arbitrato fino alla redazione dell’atto di missione.
2. appena possibile, la Corte fissa l’anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell’arbitrato. Nel caso in cui, oltre alla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.
2. L’anticipo delle spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell’articolo 30.1 sarà considerato come un parziale pagamento dell’anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell’intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l’altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell’articolo 30.2, ciascuna parte deve versare l’anticipo relativo alla propria domanda.
4. In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine non inferiore a 15 giorni, all’inutile decorso del quale le relative domande principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un altro procedimento.
5. Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell’anticipo a copertura delle spese dell’arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.
Art. 31 - Decisione sulle spese dell’arbitrato
1. Le spese dell’arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all’arbitrato.
2. Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell’arbitrato in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere
decisioni circa le spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.
3. Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell’arbitrato e decise su quale parte incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti.
Varie
ART. 32 - Modifica dei termini
1. Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l’approvazione dello stesso tribunale arbitrale.
2. La Corte può prorogare d’ufficio, i termini modificati ai sensi dell’articolo 32.1, se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.
ART. 33 - Rinuncia ad eccepire
Una parte che prosegue l’arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni
ART. 34 - Esclusione della responsabilità
Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.
ART. 35 - Regola generale
In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l’arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.