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REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini poste in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi oltre ad aree di proprietà comunale o ad uso pubblico, per l’installazione, la modifica, l’integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti.
Art. 2
PIANO ANNUALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI
1) Entro il mese di Gennaio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi sono tenuti a consegnare al Settore Strade del Comune di Monza i programmi annuali degli interventi che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l’esame e la valutazione da parte dei competenti Uffici tecnici del Comune di Monza.
Gli allacciamenti alle utenze non sono invece assoggettabili a programmi annuali.
2) Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, entro il mese di Febbraio di ogni anno il Dirigente del Settore Strade indice una conferenza di servizi, invitando le aziende concessionarie.
3) I soggetti di cui all’art. 1, oltre al suddetto programma annuale dei lavori, dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la precisa indicazione delle tempistiche degli interventi, comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità stradale, con le aree verdi e alberature presenti e con l’indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti e programmati.
Art. 3
NORME PROCEDURALI
I soggetti che intendano effettuare lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico, per la posa, la manutenzione, la modifica, l’integrazione, ed il mantenimento di sotto servizi ed impianti (condotte di acqua, gas, telefoniche, elettriche, ecc.) devono chiedere l’autorizzazione al Comune di Monza – Settore Strade.
1. La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Gli elementi identificativi del richiedente;
• Le motivazioni per le quali si rende necessario l’intervento nel sottosuolo;
• Il luogo (Via, Piazza, ecc.) dove si prevede di eseguire i lavori;
• La descrizione dell’intervento, con documentazione grafica e fotografica atta ad individuare l’esatta ubicazione delle linee e dei pozzetti di allacciamento;
• Il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dall’intervento;
• La data proposta per l’inizio dei lavori;
• La durata degli stessi;
• Gli elementi identificativi dell’impresa incaricata dei lavori, il tipo di rapporto in essere con la stessa, e gli estremi del Rappresentante legale;
• I dati identificativi del Direttore Tecnico dell’impresa responsabile del cantiere;
• I dati identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa vigente richieda la presenza di tale figura;
• I dati del Progettista o del tecnico incaricato della Direzione Lavori con l’accettazione del relativo incarico
• Ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione delle opere.
La richiesta dovrà essere completata con la seguente documentazione:
• Elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare chiaramente l’opera da eseguire e le caratteristiche dimensionali dello scavo e degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del contributo dovuto e della Tosap;
• Eventuali autorizzazioni o atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all’intervento;
• Una dichiarazione di impegno a sottostare a tutte le prescrizioni del presente regolamento ed a quelle impartire dall’Ufficio Strade con particolare riferimento all’assunzione di responsabilità di cui al successivo articolo 6).
2. L’istanza deve essere presentata in triplice copia al Settore Strade del Comune di Monza; nel caso in cui l’intervento interessi anche aree verdi e vie alberate, deve essere trasmessa un’ulteriore copia. Il Comune si pronuncerà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, trascorsi i quali la richiesta si intende non accolta.
3. L’autorizzazione alle opere di scavo, contenente le prescrizioni stabilite dal Settore Strade, verrà rilasciata dallo stesso Xxxxxxx su presentazione della documentazione attestante l’avvenuto deposito cauzionale ed il pagamento del contributo di scavo effettuati dal richiedente secondo le modalità previste nei successivi art. 18 e 20.
4. I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza autorizzazione sono considerati abusivi e, pertanto, gli autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada, proporzionalmente al costo dell’intervento effettuato, e al risarcimento di eventuali danni cagionati ad infrastrutture ed alberature ivi presenti.
5. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell’autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni.
6. Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere imposto l’uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.
7. Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti si dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
Le autorizzazioni che prevedono scavi, trivellazioni o sondaggi di profondità superiore a ml 1,50 (uno e cinquanta) dovranno essere comunicate a cura dei soggetti che intendono eseguire gli scavi alla Sovrintendenza archeologica.
8. La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all’esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell’Ente erogatore danneggiato. Qualora venissero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Soggetto che le ha causate, oltre alla sanzione di cui all’art. 19, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.
9. Devono attenersi a tutte le suddette norme tecniche anche tutti i Settori del Comune di Monza che intendano eseguire lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico.
10. Per cause di comprovata urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, il Soggetto interessato ne darà comunicazione al Settore Strade ed al Settore Polizia Municipale nonché all’Ufficio Verde e Giardini, se in presenza di alberi, a mezzo fax, telegramma o e-mail; in questo caso i lavori potranno iniziare anche in assenza di autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive; nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l’intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale, sopra descritta. Anche nel caso di interventi urgenti dovrà essere prodotta, entro 7 giorni dall’avviso, la documentazione prevista al paragrafo 2 e l’attestazione del pagamento del contributo di scavo di cui all’art. 20.
Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
2. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico, per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi, è tenuto ad avere sul luogo dei lavori, copia della relativa autorizzazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia o del personale del Settore Strade.
2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito tali esigenze dovranno essere specificate già nella domanda di cui all’art. 3. Prima dell’inizio dei lavori il Titolari dell’autorizzazione é tenuto a richiedere l’emissione delle relative ordinanze da parte della Polizia Municipale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del Titolare dell’autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia. Inoltre, dovrà essere predisposta adeguata cartellonistica, indicante le generalità del soggetto esecutore dell’intervento.
1. I lavori potranno essere controllati dal personale preposto del Settore Strade, senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità specifica.
Art. 5 PRESCRIZIONI E DEROGHE
1. I lavori dovranno iniziare e concludersi, ripristino a regola d’arte compreso, entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione. L’Inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato al Settore Strade. Nel caso in cui i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo, il Titolare dell’autorizzazione dovrà corrispondere al Comune di Monza le penali indicate al successivo art. 19, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per motivi eccezionali il Titolare dell’autorizzazione potrà richiedere, per una sola volta, una proroga all’Ufficio tecnico del Settore Strade, specificando le motivazioni ed il nuovo termine di ultimazione; tale richiesta verrà conseguentemente valutata ed accettata, anche parzialmente, solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione delle opere siano ritenuti validi.
3. Qualora si dovesse riaprire un’area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell’Amministrazione, e nel caso in cui non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell’apertura al traffico, il Soggetto autorizzato dovrà, a propria cura e spese, ripristinare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore.
4. Il Titolare dell’autorizzazione, inoltre, dovrà tenere sotto sorveglianza il ripristino eseguito con l’obbligo di ricarico in caso di necessità. Dovrà, altresì, farsi carico della segnaletica adeguata alla situazione e condizione dei luoghi.
5. In merito agli scavi effettuati trasversalmente all’asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti; contemporaneamente si dovranno predisporre nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché i Soggetti erogatori di pubblici servizi, per loro future necessità di potenziamento degli impianti, non debbano ricorrere a nuovi scavi.
6. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di
illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche di pubblico servizio; il titolare dell’autorizzazione dovrà sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d’arte; in caso di inadempienza il Settore Strade potrà sospendere ogni nuova autorizzazioni al medesimo soggetto sino all’esecuzione del ripristino richiesto, nonché procedere all’affidamento a terzi o eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone il relativo onere al Soggetto inadempiente; l’importo dell’intervento sarà dato dalla somma del costo diretto sostenuto dall’Amministrazione, desunto dal listino della C.C.I.A.A., più una percentuale del 30% dell’importo lavori, quale penale per la mancata esecuzione dell’intervento stesso.
Art. 6 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI
1. Dalla data d’inizio dei lavori i sedimi sono in carico al Titolare dell’autorizzazione e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la certificazione di Collaudo.
2. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell’ambito del cantiere, tra la data di consegna e quella di ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al Titolare dell’autorizzazione.
3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Titolare dell’autorizzazione restando perciò il Comune di Monza totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
4. Il Titolare dell’autorizzazione, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà far verificare con prove di laboratorio le opere di ripristino e le relative spese saranno a suo carico.
5. Nel caso di lavori di scavo per la posa di nuove canalizzazioni, il Titolare dell’autorizzazione dovrà fornire, a lavori ultimati, gli elaborati con l’indicazione quotata dell’ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d’ufficio.
6. Salvo diversi accordi fra l’Amministrazione Comunale ed il Titolare dell’autorizzazione, quest’ultimo sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune di Monza fosse costretto a sostenere a causa della concessione in oggetto.
CAPO II
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
I lavori da effettuarsi nel sottosuolo stradale dovranno essere eseguiti a cura e spese del Titolare dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate.
Sono consentiti scavi paralleli e perpendicolari rispetto all’asse longitudinale della strada; scavi obliqui potranno essere autorizzati solo per comprovati motivi eccezionali, valutati di volta in volta dal competente Settore.
Art. 7 SEGNALETICA STRADALE
La cartellonistica di cantiere e di protezione, così come prevista anche dal Nuovo Codice della Strada, dovrà essere ben visibile a conveniente distanza e dovrà essere mantenuta fino alla completa ultimazione dei lavori e cioè fino al ripristino della pavimentazione; inoltre dovrà essere predisposta la segnaletica verticale e orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico sia veicolare che pedonale.
A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell’Impresa esecutrice delle opere; all’inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e la seguente indicazione: “LAVORI ESEGUITI DA . . . . . ” accompagnata dalla denominazione dell’Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del Responsabile tecnico del cantiere.
Nel caso di lavori in prossimità di alberi, dovrà essere esposto il cartello “PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI” (Scheda L).
Art. 8
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti conformemente alle schede esplicative “A, B, C, D, I” (allegate), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento) impediscano l’uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l’asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l’intero spessore della pavimentazione.
2. Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Riempimento dello scavo, per l’intera larghezza, eseguito nel seguente modo:
- per scavi di superficie fino a mq. 1,50 con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante;
- fino alla quota di cm. 15 dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della medesima, dovranno essere reinterrati con inerte naturale di nuova fornitura bagnato e costipato a strati.
- per scavi di superficie superiore a mq. 1,50, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d’arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
5. Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso “chiuso”, con inerti “tipo 0 20 mm.”, per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d’arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle “attaccature”, con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, eventualmente cancellata o danneggiata. Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch’esse a perfetta regola d’arte).
6. Dopo aver assoggettato al traffico l’area di intervento per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre mesi, dovrà essere eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, il ripristino definitivo dello scavo nel modo seguente:
• Scavi di superficie inferiore a mq. 1,50:
- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 5 e successiva stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una superficie i cui lati dovranno avere un valore pari ad almeno tre volte la misura dei corrispondenti lati dello scavo e comunque non inferiore a m. 2,70;
• Scavi di superficie superiore a mq. 1,50:
- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 4 e per una larghezza minima pari a tre volte quella dello scavo, ed in ogni caso mai inferiore a
m. 2,70. Nel caso inoltre in cui la sezione stradale sia inferiore a m. 5,00 la larghezza della fresatura e la conseguente bitumatura dovranno essere estese a tutta la sezione stradale; se invece la dimensione trasversale della strada è superiore a m. 5,00 la fresatura e la bitumatura dovranno interessare almeno metà sezione stradale;
- tappeto d’usura in conglomerato bituminoso modificato dello spessore di cm. 4 (previa mano di attacco con emulsione bituminosa);
- qualora in intervento sia composto da più scavi posti ad una reciproca distanza inferiore a m. 10,00 il ripristino definitivo dovrà essere unico;
• Scavi perpendicolari all’asse longitudinale della sede stradale:
- fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 4, stesa di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso modificato del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una larghezza pari a tre volte quella dello scavo, ed in ogni caso mai inferiore a m. 2,70 e una lunghezza stabilita dall’Ufficio con un minimo di metà carreggiata;
- qualora esistano scavi trasversali la cui distanza misurata da asse ad asse dello scavo, sia inferiore a m. 10,00, il ripristino dovrà essere unico in modo da racchiudere i vari scavi.
• Disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo:
- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
- se la strada oggetto dello scavo è stata asfaltata meno di due anni prima dell’intervento, la fresatura e la riasfaltatura dovranno essere eseguite su tutta la larghezza della strada indipendentemente dalle sue dimensioni, e nel caso di scavi perpendicolari la larghezza del ripristino dovrà essere maggiorata del 50% rispetto a quanto previsto nel paragrafo precedente;
- qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere ad una distanza inferiore o uguale a m. 1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali, piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l’asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;
- per motivate e comprovabili ragioni tecniche in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere, ed il Titolare dell’autorizzazione sarà obbligato ad eseguire, variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire. In particolare tale richiesta potrà essere formulata quando siano stati effettuati scavi longitudinali di larghezza superiore al 30% dell’intera larghezza della carreggiata stradale, oppure siano stati eseguiti numerosi e ravvicinati tagli trasversali, tali da provocare rilevanti irregolarità superficiali, discontinuità delle pendenze delle falde, disomogeneità nella struttura della pavimentazione con conseguente perdita delle caratteristiche di impermeabilità superficiale;
7. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale:
- Per gli interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti e non per preesistenti ammaloramenti.
- L’Amministrazione, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre per ridurre i disagi ai cittadini,
potrà imporre al Titolare dell’autorizzazione, o accettare se quest’ultimo ne farà richiesta, di concentrare le due sopraccitate fasi d’intervento in un’unica soluzione; in tal caso, il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del Titolare dell’autorizzazione l’onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero dei cedimenti.
- E’ comunque discrezione dell’Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.
Art. 9
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI
Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottolo, lastre o selici di trachite, ecc.) dovranno essere eseguiti conformemente alle schede esplicative “E, F, G, H , I” (allegate), rispettando le seguenti prescrizioni:
1. Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore a cm. 50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente.
Nel caso di lastre o selici di trachite, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l’allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente.
Le pavimentazioni in porfido e/o ciottolo, laterali all’area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
2. Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
3. Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
4. Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
5. Riempimento dello scavo, per l’intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
• Per scavi di superficie fino a mq. 1,50, con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d’arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 10 dal piano stradale finito;
• Per scavi di superficie superiore a mq. 1,50, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d’arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
• Nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.
6. Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso “chiuso”, “tipo 0-15 mm.”, per lo spessore di cm. 10.
7. Dopo aver assoggettato al traffico l’area di intervento per un congruo periodo di tempo, da 1 a 6 mesi, verrà eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, la sistemazione definitiva dello scavo nel modo seguente:
• Asportazione del materiale di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre l’area di scavo, giudicata necessaria;
• Posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura. Dovranno essere esclusi i cubetti e i ciottoli colorati e le lastre ed i selici che presentino una delle due dimensioni inferiori a cm. 20; il materiale lapideo sotto misura potrà essere smaltito dall’Impresa solo con nulla osta da parte del personale di sorveglianza del Comune;
• Il materiale costituente il letto di posa, a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, dovrà essere miscelato con cemento a secco (x.xx 1,00- 1,50 per mc. di sabbia);
• La sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante, con emulsioni bituminose modificate, con boiacca di cemento o sistemi similari;
• Riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali ecc. interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.
8. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
9. L’Amministrazione, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o su tutte le altre per ridurre i disagi ai cittadini, potrà imporre al Titolare dell’autorizzazione, o accettare se quest’ultimo ne farà richiesta, di concentrare le due sopraccitate fasi d’intervento in un’unica soluzione; in tal caso il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con misto cementato in sostituzione del previsto materiale sciolto di cava, restando sempre a carico del Titolare dell’autorizzazione l’onere di ulteriori ripristini nel caso si verificassero cedimenti.
10. E’ comunque discrezione dell’Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.
Art. 10
INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE
Le lavorazioni su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite ecc.) dovranno essere eseguiti in modo conforme all’allegata scheda esplicativa “I”, rispettando le seguenti prescrizioni:
1. Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l’intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento).
2. Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Riempimento dello scavo, per l’intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre o selici di trachite, masselli di cemento, ecc.).
5. Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della “classe Rck 200”, di spessore di cm. 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l’intera larghezza del marciapiede.
6. Rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso 0/5 chiuso di spessore cm. 3, in cubetti di porfido, in lastre o selici di trachite, in masselli di cemento, ecc.).
7. Ricollocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati.
8. Rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.
Art. 11
INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE
Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1. Obbligo di avviso e responsabilità:
- Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi e/o arbusti il Titolare dell’autorizzazione o la Ditta appaltatrice, dovranno darne avviso scritto, anche a mezzo fax, all’Ufficio Verde e Giardini del Comune di Monza.
- L’appaltatore ha l’obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme.
- L’appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno.
- Prima dell’inizio dei lavori, la viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere concordate con l’Ufficio
Verde e Giardini, che impartirà eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela delle alberature.
- La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli apparati radicali nel corso delle lavorazioni.
- Gli scavi in prossimità di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell’Ufficio competente, appartenente all’Ufficio Verde e Giardini.
2. Sopralluoghi preliminari:
- L’Ufficio Verde e Giardini è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica delle aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con l’Ufficio competente, le modalità e le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali.
3. Scavi ed asportazioni di terreno:
- Viene definita come area radicale l’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. In tale area vi è una forte presenza di radici superficiali e non che assicurano l’approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta.
- Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta. Essa deve essere pertanto considerata come area di rispetto della pianta e del suolo, e non deve in linea generale essere comunque inferiore a m. 3,00 dal fusto al colletto di qualsiasi esemplare arboreo e a m. 1,50 da quello degli esemplari arbustivi di grande sviluppo, fermo restando che il Tecnico incaricato dall’Ufficio Verde e Giardini potrà riservarsi di decidere la distanza dello scavo in sede di sopralluogo.
- Nell’area radicale non possono essere eseguiti scavi, ed eventuali asportazioni di terreno possono essere eseguite solamente con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico dell’Ufficio Verde e Giardini.
- Gli scavi e le asportazioni di terreno che interessano l’area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l’Impresa deve provvedere a coprire le radici con geotessuto opportunamente bagnato con acqua.
- In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire con materiale isolante.
- Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.
4. Posa di tubazioni e taglio delle radici:
- La posa di tubazioni va eseguita fuori della area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati.
- Se richiesto dal Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti con la tecnica di aspirazione a basso impatto, eseguita con escavatori
a risucchio o, se non possibile, a mano. Durante le fasi di aspirazione del terreno è necessaria la presenza costante in cantiere di un tecnico appartenente all’Ufficio Verde e Giardini.
- Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L.
- Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con juta.
- In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato l’Ufficio Verde e Giardini, che fornirà le prescrizioni operative del caso e valuterà l’entità del danno economico.
2. Protezione del tronco, della chioma, del suolo:
- Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei.
- Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l’accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l’infissione di chiodi o appoggi, l’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l’imbragamento dei tronchi, ecc.
- Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l’area indicata dalla D.L.
- In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco verrà legato del tavolate di protezione dello spessore minimo di cm. 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell’area radicale delle piante.
- L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi operativi.
- Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilità all’acqua ed all’aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano l’affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.
- Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento mediante posa di tavolate o lastre metalliche.
3. Depositi e viabilità di cantiere:
- Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare, sono da evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con l’Ufficio Verde e Giardini, prima dell’inizio dei lavori.
4. Livellamenti e rispetto della permeabilità del suolo e ripristino della zona interessata dai lavori:
- Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione dell’Ufficio Verde e Giardini, contenente le prescrizioni per l’esecuzione delle opere.
- Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano.
- In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di un raggio di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest’area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, le penetrazione delle acque meteoriche, l’esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.
- Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (c.l.s., laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall’Ufficio del Settore Ambiente.
Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:
- vengano asportati i materiali non compatibili come xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxx.
- xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx con terreno agrario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante; i tecnici dell’Ufficio Verde e Giardini indicheranno lo spessore necessario.
- sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l’apporto idrico alla pianta.
Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti, il Settore Ambiente descriverà, di volta in volta, le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti gli interventi.
5. Impiego di macchinari:
- Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla D.L. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.
Art. 12
ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Nell’esecuzione di tutti gli interventi è consentito l’uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati.
2. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della conduttura. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà
essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.
3. La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.
4. Qualora il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di cm. 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso, poiché la sua stabilità può risultare compromessa.
5. Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori, vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d’opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate e regola d’arte.
6. Se durante l’esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d’arte, indipendentemente dallo stato preesistente.
7. Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.
8. L’Amministrazione del Comune di Monza, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente, al momento del rilascio del nulla osta, l’applicazione di tecniche tendenti a migliorare l’opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling con divieto comunque dell’impiego di getti d’acqua in pressione).
9. Per ogni danno a cosa, persona, o anche al Comune di Monza che ne dovesse derivare dall’esecuzione dei lavori svolti, siano essi in corso d’opera, sospesi in attesa dell’intervento di ripristino definitivo o terminati, il Titolare dell’autorizzazione sarà ritenuto responsabile sino al collaudo delle opere stesse e successivamente, secondo i termini di Xxxxx.
Art. 13 MANUFATTI DI SERVIZIO
Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d’arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.
La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione.
In particolare:
1. Pozzetti:
- Dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a
m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C 250. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione;
- Nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (trachite, ciottolo, porfido, ecc.) dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento;
- Il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici del Settore Strade;
2. Caditoie stradali:
- Le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella normativa vigente.
3. Armadietti:
- Per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà essere approvata dalla competente Commissione. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.
Art. 14 QUALITA’ DEI MATERIALI
La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Monza, Settore Strade per la parte che si riferisce alla manutenzione delle strade ed in particolare per quanto riguarda il modulo di deformazione delle fondazioni stradali e sulle caratteristiche dei conglomerati.
Art. 15 PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI
Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura del Titolare dell’autorizzazione, opportunamente pubblicizzati a mezzo di appositi comunicati stampa sui quotidiani cittadini, con volantini, con messaggi in buca postale per i residenti o altro, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Art. 16 REGOLARE ESECUZIONE
1. I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal Titolare dell’autorizzazione il quale, ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei
sedimi al Comune, dovrà attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento; la certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.
2. Il Dirigente del Servizio Strade prima di rilasciare il benestare finale sui lavori, procederà alla verifica della corretta esecuzione delle opere. In casi particolari, prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori i tecnici del Settore Strade, potranno comunque richiedere al Titolare dell’autorizzazione di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterranno opportuna.
3. Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2.000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetria ufficiale del Comune di Monza, su supporto cartaceo o informatico; per gli Enti erogatori di servizi l’aggiornamento della cartografia, così come sopra descritta, potrà essere effettuato su supporto informatico in un’unica soluzione con cadenza almeno semestrale.
Art. 17
OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I tratti di strada o di marciapiedi oggetto di lavori rimarranno in manutenzione al Titolare dell’autorizzazione per la durata di anni uno a partire dalla durata di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto al Settore Strade.
2. Durante l’anno di manutenzione il Titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere dell’anno di manutenzione il Soggetto interessato dovrà richiedere al Settore Strade la visita di collaudo al fine di ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali, visita che dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta; tale atto, redatto a cura di un tecnico comunale, dovrà essere sottoscritto dal Titolare dell’autorizzazione. Qualora la dichiarazione non potesse essere rilasciata per constatato non raggiunto costipamento del terreno o per una non regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, e si rinnoveranno conseguentemente tutti gli oneri indicati nel presente articolo.
CAPO III
GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO
Art. 18 CAUZIONE
1. A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell’autorizzazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell’autorizzazione, presterà idoneo deposito cauzionale che
potrà essere costituito in contanti, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta;
2. L’entità di tale deposito di garanzia sarà valutato proporzionalmente all’area interessata ai lavori o occupata, al luogo e al tipo di lavoro da eseguire.
Il valore del deposito cauzionale è fissato per
- Enti/Aziende: euro 100 fisso per intervento oltre euro 20 al mq. per le superfici ed euro 10 al mc. per i volumi
- Privati: euro 30 al mq. per le superfici ed euro 20 al mc. per i volumi con indici di rivalutazione per tipologia e zona
- conglomerato bituminoso: 1,00
- marciapiede: 1,30
- pavimentazione speciale: 1,50
- centro abitato: 1,00
- centro storico: 1,20
- scavi in prossimità di esemplari arborei: €. 100,00 per ogni soggetto coinvolto;
3. Qualora i privati, gli Enti, le Aziende e le Società concessionari di pubblici servizi prevedano più interventi che necessitano di scavi ed occupazioni di suolo pubblico nel corso dell’anno, potranno concordare la costituzione, secondo quanto sopra specificato, di un deposito cauzionale provvisorio annuo, da quantificare sulle basi dell’entità degli interventi previsti nel programma annuale. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.
4. Il Titolare dell’autorizzazione sarà comunque responsabile per danni a terzi causati nell’esecuzione dei lavori e nella custodia del cantiere.
6. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo sarà effettuato entro e non oltre tre mesi dalla data del collaudo.
7. Gli importi delle cauzioni previsti verranno rivalutati annualmente.
Art. 19 VERIFICHE E PENALI
1. Il Comune di Monza, attraverso personale all’uopo incaricato, verificherà l’osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento. L’azione di controllo si protrarrà fino alla data di Collaudo. Qualora anche dopo tale data, fossero verificati dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà ordinare al Titolare dell’autorizzazione il ripristino delle parti non regolarmente eseguite o nel caso di inadempienza, provvedere d’ufficio a mezzo di propria Ditta appaltatrice con addebito delle relative spese, applicando in tal caso i prezzi della Camera di Commercio, maggiorati del 30%.
2. In caso di inosservanza alle norme e prescrizioni tecnico amministrative, contenute nell’atto autorizzativo, si applicherà una penale di €. 1.000,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato direttamente dai
tecnici del Settore Strade, preposti al controllo, ovvero risultante da relazione di altri Settori Tecnici o da verbale del Corpo di Polizia Municipale. I motivi per i quali è stata applicata la suddetta penale, la sua entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate verranno comunicati al Titolare dell’autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore Strade o di un suo delegato. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità. Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente le prescrizioni dettate dall’atto autorizzativo potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell’autorizzazione stessa, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell’autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo. Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell’autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando i costi al Titolare dell’autorizzazione. In tal caso verranno applicati i prezzi della Camera di Commercio maggiorati del 30%.
3. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti comporterà l’applicazione di una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste sia al punto 2 che per legge, norme, regolamenti;
4. Nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il Titolare dell’autorizzazione non esegua il ripristino in tempi certi e concordati con il Settore Strade, quest’ultimo dapprima diffiderà il Titolare dell’autorizzazione ad eseguire l’intervento entro una data prefissata e poi, qualora lo stesso non fosse stato effettuato, provvederà ad eseguirlo addebitando al soggetto autorizzato inadempiente le spese sostenute, calcolate utilizzando i prezzi previsti dalla Camera di Commercio, maggiorate del 30% oltre alla penale di cui al punto precedente;
5. In fase di collaudo, un tecnico dell’Ufficio Verde e Giardini verificherà l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 11, previo sopralluogo. Nel caso venissero riscontrati dei danni, il Titolare dell’autorizzazione deve corrispondere il valore ornamentale della pianta completamente danneggiata calcolato con il metodo parametrico in uso nella città di Monza o, nel caso di danni al tronco e alle radici, un’indennità che ne tenga conto in base al tasso di danneggiamento. La cauzione versata andrà a ricoprire l’ammontare del danno; se l’importo fosse superiore, il Titolare dell’autorizzazione provvederà a corrispondere la somma non coperta da cauzione.
6. Il Titolare dell’autorizzazione è obbligato ad eseguire senza alcun compenso tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, indicati dalla D.L., su indicazioni del Settore Verde e Giardini, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilità dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti ecc.). In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del Settore Verde e Giardini, il titolare dell’autorizzazione è tenuto altresì ad eseguire a proprio carico la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con soggetti di dimensioni adeguate.
Art. 20
CONTRIBUTO ALLO SCAVO E CRITERIO DI CALCOLO
I soggetti richiedenti l’autorizzazione per l’esecuzione di interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo dovranno corrispondere al Comune di Monza un contributo allo scavo, da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria.
Tale contributo verrà conteggiato con il seguente criterio:
1. Euro 35,00 (trentacinque/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su strada in genere e marciapiedi in conglomerato bituminoso;
2. Euro 50,00 (cinquanta/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su strade e marciapiedi con pavimentazioni in materiale lapideo;
3. Euro 15,00 (quindici/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone non pavimentate;
4. Euro 25,00 (venticinque/00) al metro quadrato di area interessata allo scavo su zone a verde.
5. L’importo minimo è fissato in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo e saranno vincolati all’esecuzione di interventi di manutenzione di strade e marciapiedi.
Art. 21 REGOLAMENTI COMUNALI
Le presenti modalità operative non esimono i soggetti di cui all’art.1 dal rispetto di tutti gli altri Regolamenti comunali in vigore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.
CAPO IV ALLEGATI AL REGOLAMENTO
SCHEDA “A”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINO PROVVISORIO
(per scavi di superficie inferiore a mq. 1,50)
- Minimo cm. 100
- Conglomerato bituminoso tipo 0 / 20
- Stabilizzato con legante
- Eventuale letto di sabbia
FASI DI LAVORAZIONE
- Taglio con fresa meccanica o con macchine a lama rotante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Formazione eventuale letto di posa in sabbia;
- Riempimento con Stabilizzato di cava additivato con legante (calce o cemento) e costipato fino a cm. 15 dal piano stradale finito; Eventuale letto di sabbia;
- Finitura mediante ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso tipo 0 / 20 mm., spessore cm. 15;
- Rifacimento della segnaletica stradale;
- Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall’Ufficio preposto al controllo.
SCHEDA “B”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINO DEFINITIVO
(per superficie di sezione inferiore a mq. 1,50)
- Minimo cm. 100
- Conglomerato bituminoso tipo 0 / 20
- Tappeto di usura spessore cm. 10
- Stabilizzato con legante
- Eventuale letto di sabbia
FASI DI LAVORAZIONE
- Fresatura della pavimentazione di primo tempo per uno spessore di cm. 5 minimo per la larghezza prescritta dall’Ufficio preposto al controllo e comunque non meno di quanto già riportato nelle norme generali relative alla fresatura ed all’esecuzione dei tappeti d’usura;
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo 0 / 10 o 0 / 15 dello spessore di cm. 5 compresa copertura in emulsione acida e polvere asfaltica;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
SCHEDA “C”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINO PROVVISORIO
(per scavi di superficie superiore a mq. 1,50)
- Conglomerato bituminoso tipo 0 / 20
- Stabilizzato con legante
- Inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura max cm. 15
- Sabbia di protezione delle condotte (o bauletto in c.l.s.)
FASI DI LAVORAZIONE
- Taglio con fresa meccanica o con macchine a lama rotante;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia, o contenute in bauletto di calcestruzzo per uno spessore di cm. 15 massimo dalla generatrice superiore del tubo;
- Riempimento con inerte naturale stabilizzato, di nuova fornitura, fino a cm. 65 dal piano stradale finito;
- Riempimento con stabilizzato di cava additivato con legante (calce o cemento nella misura di Kg. 70/mc. e costipato fino a cm. 15 dal piano stradale finito);
- Copertura provvisoria di primo tempo con conglomerato bituminoso tipo 0 / 20 mm, spessore cm. 15;
- Rifacimento della segnaletica stradale;
- Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall’Ufficio preposto al controllo.
SCHEDA “D”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO RIPRISTINO DEFINITIVO
(per scavi di superficie superiore a mq. 1,50)
FASI DI LAVORAZIONE
- Fresatura della pavimentazione di primo tempo per uno spessore di cm. 4 minimo per la larghezza prescritta dall’Ufficio preposto al controllo e comunque non inferiore ad una carreggiata;
- Tappeto d’usura del tipo modificato 0 / 10 o 0 / 15 con spessore di cm. 4 compresa copertura con emulsione acida e polvere asfaltica;
- Rifacimento della segnaletica stradale;
- Potranno essere richiesti spessori maggiori sulle direttrici principali ad alto scorrimento, tali spessori verranno prescritti dall’Ufficio preposto al controllo.
SCHEDA “E”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lastre, xxxxxxxx, ecc.) RIPRISTINO PROVVISORIO
(per scavi di superficie inferiore a mq. 1,50)
FASI DI LAVORAZIONE
- Disfacimento pavimentazione lapidea eseguita a mano;
- Eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa della condotta e/o sottoservizio;
- Riempimento con inerte naturale stabilizzato con calce fino a cm. 10 dal piano stradale finito;
- Copertura provvisoria di primo tempo con conglomerato bituminoso 0 / 15 mm, spessore cm. 10;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
- N.B.: L’Ufficio preposto al controllo ha facoltà di prescrivere direttamente il ripristino definitivo.
SCHEDA “F”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lastre, xxxxxxxx, ecc.) RIPRISTINO DEFINITIVO
(per scavi di superficie inferiore a mq. 1,50)
FASI DI LAVORAZIONE
- Asportazione del materiale di ripristino provvisorio per lo spessore necessario;
- Posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (q.11 1-1,5 / mc.);
- Sigillatura delle connessure con emulsione bituminosa modificata o boiacca di cemento;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
SCHEDA “G”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lastre, xxxxxxxx, ecc.) RIPRISTINO PROVVISORIO
(per scavi di superficie superiore a mq. 1,50)
FASI DI LAVORAZIONE
- Disfacimento pavimentazione lapidea eseguita a mano;
- Eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e/o sottoservizio e protezione delle stesse con sabbia, o contenute in un bauletto di calcestruzzo per uno spessore di cm. 15 massimo dalla generatrice superiore del tubo;
- Riempimento con inerte naturale stabilizzato con legante fino a cm. 10 dal piano stradale finito;
- Copertura provvisoria di primo tempo con conglomerato bituminoso 0 / 15 mm, spessore cm. 10;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
- N.B.: L’Ufficio preposto al controllo ha facoltà di prescrivere direttamente il ripristino definitivo.
SCHEDA “H”
INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONI IN MATERIALI LAPIDEI
(Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lastre, xxxxxxxx, ecc.) RIPRISTINO DEFINITIVO
(per scavi di superficie superiore a mq. 1,50)
FASI DI LAVORAZIONE
- Asportazione del materiale di ripristino provvisorio per lo spessore necessario;
- Posa della pavimentazione lapidea su sottofondo (sabbia o sottovaglio) miscelato con cemento a secco (q.11 1-1,5 / mc.);
- Sigillatura delle connessure con bitume a caldo o con emulsione bituminosa modificata;
- Rifacimento della segnaletica stradale.
SCHEDA “I”
INTERVENTI SU MARCIAPIEDI CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE
FASI DI LAVORAZIONE
- Fresatura del marciapiede per tutta la larghezza se in conglomerato bituminoso, oppure rimozione del materiale lapideo;
- Demolizione del massetto in c.l.s. per la larghezza della sezione di scavo se esistente o scarifica di cm. 10 per tutta la larghezza del marciapiede;
- Scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- Posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia, o contenute in bauletto di calcestruzzo per uno spessore di cm. 15 massimo dalla generatrice superiore del tubo;
- Riempimento dello scavo con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura con legante, fino alla quota necessaria per la posa del massetto e della pavimentazione (conglomerato bituminoso, masselli, lastre, cubetti, ecc.);
- Esecuzione di massetto in c.l.s. – classe Rck 200 per uno spessore di cm. 10;
- Rifacimento della preesistente pavimentazione (nel caso di conglomerato bituminoso si dovrà utilizzare materiale con granulometria mm 0 / 5 per uno spessore di cm. 3 e si dovrà eseguire la successiva copertura con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica.
SCHEDA “L”
PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI
E’ VIETATO:
- Posare attrezzature o materiali alla base o contro le piante; infiggere chiodi o appoggi, installare corpi illuminanti e cavi sugli alberi, imbragare tronchi;
- Spargere o versare le acque di lavaggio e altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.);
- Utilizzare macchine nell’area radicale;
- Effettuare ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma.
E’ OBBLIGATORIO:
- Proteggere il tronco dell’albero con un castello in legname;
- Proteggere il terreno nella zona di proiezione della chioma dal costipamento mediante posa di tavolame o lastre metalliche;
- Eseguire gli scavi nell’area radicale con la tecnica di aspirazione a basso impatto eseguita con escavatori a risucchio o, se non possibile, a mano;
- Praticare alle radici con diametro fino a cm. 2 tagli netti con seghetto o forbici affilate, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame al 5% o altro prodotto indicato dalla D.L.
INDICE
DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO PUBBLICO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Pag.
- ART. 1 | Ambito di applicazione | 1 |
- ART. 2 | Attività preliminare allo scavo | 1 |
- ART. 3 | Norme procedurali | 1 |
- ART. 4 | Disposizioni particolari | 3 |
- ART. 5 | Prescrizioni e deroghe | 4 |
- ART. 6 | Responsabilità ed obblighi | 5 |
CAPO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
- ART. 7 | Segnaletica stradale | 6 |
- ART. 8 | Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso | 6 |
- ART. 9 | Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei | 9 |
- ART. 10 | Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione | 10 |
- ART. 11 | Interventi interferenti con essenze arboree | 11 |
- ART. 12 | Ulteriori prescrizioni sull’esecuzione delle opere | 14 |
- ART. 13 | Manufatti di servizio | 15 |
- ART. 14 | Qualità dei materiali | 16 |
- ART. 15 | Pubblicità degli interventi | 16 |
- ART. 16 | Regolare esecuzione | 16 |
- ART. 17 | Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori | 17 |
CAPO III – GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO
- ART. 18 | Cauzione | 17 |
- ART. 19 | Verifiche e penali | 18 |
- ART. 20 | Contributo allo scavo e criterio di calcolo | 20 |
- ART. 21 | Regolamenti Comunali | 20 |
CAPO IV – ALLEGATI AL REGOLAMENTO (SCHEDE)
- SCHEDA A 21
- SCHEDA B 22
- SCHEDA C 23
- SCHEDA D 24
- SCHEDA E 25
- SCHEDA F 26
- SCHEDA G 27
- SCHEDA H 28
- SCHEDA I 29
- SCHEDA L 30