AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITIVILLA SOFIA – CERVELLO”
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITIVILLA SOFIA – CERVELLO”
UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO
A
90146 – PALERMO – Via Strasburgo n°233 """"""
CAPITOLATO SPECIALE D' PPALTO
FORNITURA QUADRIENNALE CON LA RELATIVA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA E RELATI O LAVAGGIO DI TENDE PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPE ALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVE LO” CODIC GARA: 8013279 – CODICE CIG 8589312C7B
V
D
E
L
GENNAIO 2021
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: | PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N°50/2016) |
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | PREZZO PIU’ BASSO (ART. 95 4° COMMA DEL D.LGS. N°50/2016) |
UNITA’ OPERATIVA RESPONSABILE: | UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO - Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA : | Xxxx. Xxxx XXXXXX (🕿 091 780.8414🖁3357783230) |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: | Xxxx. Xxxx XXXXXX (🕿 091 780.8414🖁3357783230) |
REFERENTE AMMINISTRATIVO: | Sig. Xxxxxxxx XXXXXXX (🕿 091 780.8370) |
REFERENTE TECNICO : | Arch. Xxxxxxx XXXXXX (🕿 091 780.8952🖁000 000 0000) |
INDICE
PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
- CAPO I Definizioni generali 4
ART. 1.(DEFINIZIONI) 4
ART. 2. (NORMATIVA DI RIFERIMENTO) 5
- CAPO II Oggetto dell’appalto 5
ART. 3.(OGGETTO DELL’APPALTO) 5
ART. 4.(IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA) 6
ART. 5.(DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO) 7
ART. 6.(DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA) 7
ART. 7.(LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ) 7
ART. 8.( COMPORTAMENTO ETICO ) 7
ART. 9.(AUTORIZZAZIONI ) 7
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA 9
-CAPO I Modalità di scelta del contraente 9
ART. 10.(PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) 9
ART. 11.( ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI) 9
-CAPO II Documenti richiesti a corredo dell’offerta 10
ART. 12.(TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE) 10
ART. 13.(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ) 10
ART. 14.(DOCUMENTAZIONE TECNICA ) 12
ART. 15.(IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA) 13
ART. 16.(FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI) 13
- CAPO III Modalità di svolgimento della gara 13
ART. 17.(CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ) 13
PARTE III CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE 14
- CAPO I DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 14
ART.18.(DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ) 14
ART. 19.(PERIODO DI VALIDITA' DEL DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ) 17
PARTE IV PREZZI E PAGAMENTI 18
-CAPO I Prezzi e pagamenti 18
ART. 20.(DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI) 18
ART. 21.(REVISIONE DEI PREZZI ) 19
ART. 22.(MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO) 20
ART. 23.(MODALITÀ DI FATTURAZIONE) 22
ART. 24 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ) 22
ART. 25 (CESSIONE DEL CREDITO ) 23
ART. 26 (CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI ) 24
ART. 27. (TESORERIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA) 24
PARTE V OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ 25
- CAPO I OBBLIGHI 25
ART. 28.(PERSONALE INCARICATO DALL'IMPRESA - DIRETTORE TECNICO DEL SERVIZIO ) 25
ART. 29 (NORME A TUTELA DEI LAVORATORI ) 25
ART. 30 (MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE ) 26
ART. 31 (OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ) 29
ART. 32( CLAUSOLA ANTICORRUZIONE ) 29
ART. 33 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI) 31
- CAPO I I Inadempienze e penalità 32
ART. 34 (INADEMPIENZE) 33
ART. 35 ( CONTROLLI E PENALITÀ) 33
ART. 36 (RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ) 36
ART. 37 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PRONUNCE GIURISDIZIONALI . ) 39
ART. 38 (RESPONSABILITA' PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ) 39
ART. 39 (RESPONSABILITA' PENALE PER FRODE CONTRATTUALE ) 39
ART. 40 (CESSIONE DEL CONTRATTO ) 39
ART. 41 (DISDETTA DEL CONTRATTO ) 39
ART. 42 (EFFICACIA DEL CONTRATTO ) 40
ART. 43 (ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO ) 40
PARTE VI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 41
-CAPO I DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE 41
ART. 44(SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE) 41
ART. 45(INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO) 41
ART. 46(CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE) 41
ART. 47 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 41
ART. 48(RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE) 43
PARTE VII DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
............................................................................................................................................. 44
-CAPO I GESTIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI 44
ART. 49 (ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI) 44
ART. 50.(CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DELLE TENDE E SEPARATORI) 44
ART. 51(RILEVAMENTO MISURE E CONSEGNA TENDE E SEPARATORI) 46
ART. 52(GARANZIA) 46
ART. 53(SERVIZIO LAVAGGIO) 47
ART. 54(rimozione tende sporche e posa di quelle lavate, ritiro e consegna) 49
ART. 55(PICCOLO RAMMENDO) 50
ART. 56(MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE) 50
ART. 57(RIPARAZIONE E/O ADATTAMENTO TENDE) 50
ART. 58(SMONTAGGIO, ADEGUAMENTO E RIMONTAGGIO DELLE STRUTTURE CON EVENTUALE DEPOSITO PRESSO LA DITTA ) 50
ART. 59(PERIODO DI PROVA ) 51
-CAPO II COLLAUDO 53
ART. 60(COLLAUDO) 53
-CAPO III CONTROLLI 53
ART. 61(ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI ) 53
ART. 62(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) 54
ART. 630(RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 55
ALLEGATI AL CAPITOLATO ..................................................................................................
ALLEGATO " A " SCHEMA OFFERTA 00
XXXXXXXX "X " MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 00
XXXXXXXX " X " PATTO DI INTEGRITA' 70
TABELLA PREZZI BASE PER LA FORNITURA DI TENDE E PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO 80
PARTE I
DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO
- CAPO I - DEFINIZIONI GENERALI.
Art. 1.(Definizioni)
Nel testo del presente disciplinare valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda Ospedaliera. Per Azienda Ospedaliera si intende L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” di Palermo.
⮚ DSP: Direzione Sanitaria di Presidio
⮚ RUP: Responsabile Unico del Procedimento
⮚ SPP: Servizio Prevenzione e Protezione
b) Impresa concorrente: per Impresa concorrente si intende una qualsiasi Impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola che in forma associata.
c) Impresa aggiudicataria:. per Impresa aggiudicataria si intende quella Impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto ai sensi della normativa regolante le procedure di affidamento di servizi e/o forniture secondo le modalità di cui al presente disciplinare
d) Impresa esclusa: per Impresa esclusa si intende quell’Impresa candidata esclusa dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente disciplinare, l’esclusione dalla gara.
e) Xxxxxxxx imprenditore. Per soggetto imprenditore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
f) Soggetto fornitore. Per soggetto fornitore si intende una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato la fornitura di prodotti e/o la prestazioni di servizi;
g) Raggruppamento temporaneo. Per raggruppamento temporaneo si intende un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
h) Consorzio. Per consorzio si intende un consorzio previsto dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
i) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante dell’impresa candidata qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza dell’Impresa candidata.
j) Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell’impresa mandataria quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
k) Contratto di appalto di servizi di supporto per strutture sanitarie e ambulatoriali. Contratto attraverso il quale l ’ A z i e n d a O s p e d a l i e r a , riconoscendo un corrispettivo, conferisce ad un Impresa, dotata di una adeguata organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio di quest’ultima, l’espletamento di un servizio di supporto alle attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliera;
l) Controllo: Intervento con cui l’Azienda Ospedaliera prende in esame l’attività svolta dall’Impresa aggiudicataria ed i provvedimenti da questa messi in atto, per accertarne la rispondenza a determinati requisiti di qualità;
m) Sistema di controllo: Per sistema di controllo si intende un sistema di verifica, costituito da diversi fattori, progettato per determinare se la fornitura appaltata soddisfa il livello di qualità stabilito e risponde ai requisiti previsti.
Art. 2. (Normativa di riferimento)
Il presente appalto, per quanto non previsto e comunque non specificato dal bando di gara, e dal presente capitolato speciale, è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendo integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Impresa concorrente:
1) Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n°50 avente oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
2) Decreto legislativo19 aprile 2016 n°56, avente oggetto"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
3) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 avente oggetto “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
4) Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII “ Dell’appalto “ articolo 1655-1677;
5) La legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18 novembre 1923
n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827 e successive aggiunte e modificazioni);
6) Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) Legge n°55 del 10 marzo 1990 avente oggetto “ Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
8) Decreto Legislativo n°159 del 6 novembre 2011 avente oggetto Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
9) Decreto Legislativo n°218 del 15 novembre 2012 avente oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
10) D.P.R. n°445 del 28 Dicembre 2000 avente oggetto “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
11) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
12) Le vigenti norme sull'esecuzione del serviziocomprese nel presente appalto e le vigenti norme statali e regionali in materia;
- CAPO II - OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 3.(Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura quadriennale in somministrazione di tende, per un importo presunto annuale di € 50.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, e per un importo presunto quadriennale di €. 200.000,00 I.V.A. ESCLUSA, comprensiva delle seguenti prestazioni:
1) fornitura di tende nelle seguenti categorie tipologiche:
⮚ tende veneziane con lamelle in alluminio;
⮚ tende veneziane con lamelle in plissè;
⮚ tende a bande verticali;
⮚ tende oscuranti a rullo;
⮚ tende scorrevoli oscuranti;
⮚ tende di separazione;
2) Attività di rilevazione delle misure delle superfici da allestire, l’attività di consegna in loco, di installazione e posa in opera delle tende e delle strutture, smaltimento dei materiali di risulta;
3) Riparazione e/o adattamento tende;
4) Smontaggio, adeguamento e rimontaggio tende e strutture;
5) Servizio di lavaggio tende veneziane con lamelle e plissè;
6) Servizio di lavaggio tende a bande verticali con doppio comando;
7) Servizio di lavaggio tende oscuranti a rullo;
8) Servizio di lavaggio tende scorrevoli oscuranti;
9) Servizio di lavaggio tende di separazione ambiente;
L’Azienda si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l’Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto. Per effetto delle variazioni il corrispettivo sarà conseguentemente adeguato.
L’impresa aggiudicataria sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni della fornitura e comunque ogni altro servizio ausiliario che potrà essere concordato con quantificazione degli oneri mediante specifiche trattative. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.
Art. 4.(Importo presunto di spesa)
Per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato, fornito a norma di legge, a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni fornite dall’Azienda Ospedaliera, nonché sotto le condizioni, obblighi, ed oneri tutti di cui al presente Capitolato, l’importo complessivo presunto di spesa è così ripartito:
Importo complessivo annuo € 50.000,00 = I.V.A. ESCLUSA
Importo complessivo quadriennale € 200.000,00 = I.V.A. ESCLUSA
.
L’Azienda Ospedaliera non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell’attività dell’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 3° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, xxxxx restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di gara di riferimento.
Nel caso in cui il soggetto candidato, ove individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell’attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi, purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell’eventuale valutazione del ribasso d’asta e dell’elemento di prezzo, ai sensi dell’art. 86, comma 3 ter, del D.Lgs. 163/2006.
Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari ad Euro zero.
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Impresa aggiudicataria la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’Impresa aggiudicataria circa la convenienza ad assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa offerto sugli importi stabiliti dall'Azienda Ospedaliera .
Art. 5.(Durata del contratto e recesso)
L’appalto ha la durata di quattro annate gestionali, a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e comunque fino al raggiungimento dell’importo di €. 200.000,00 + I.V.A.. Per annata gestionale si definisce un periodo di 365 giorni o 366 giorni quando comprendesse un mese di Febbraio avente 29 giorni contati a decorrere dalla data di effettivo inizio di erogazione delle prestazioni.
L’Appalto dovrà essere attivato entro e non oltre il 30° giorno solare successivo a quello di ricezione dal parte dell’Impresa aggiudicataria della comunicazione ufficiale di aggiudicazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di recesso alla scadenza di un periodo massimo del 1° quadrimestre, da considerare come periodo di prova, qualora il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell’Azienda, non soddisfacente, come disciplinato dall’articolo 49 del presente disciplinare di gara e in tal caso l’Azienda potrà avvalersi della graduatoria di gara.
Qualora subentri, nel corso dello svolgimento del servizio l’attivazione di una Convenzione CONSIP per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato o un provvedimento regionale di affidamento centralizzato in questione oppure un provvedimento di adesione ad una gara di bacino, l’Azienda Ospedaliera procederà a recepire la Convenzione CONSIP o il provvedimento procedendo alla risoluzione del contratto.
Art. 6.(Divieto di rinnovazione tacita)
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di continuare ad erogare la fornitura compresi i connessi servizi alle condizioni contrattuale ed alle condizioni economiche convenute fino a quando l’Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Azienda.
Art. 7.(Luogo di esecuzione della fornitura)
Il servizio oggetto del presente capitolato, viene svolto presso tutti i presidi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”.
Art. 8.(Comportamento etico)
L’impresa concorente:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla procedura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato UE e gli artt. 2 e segg. della
L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.4 si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
Art. 9.(Autorizzazioni)
L’Impresa concorrente deve essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni previste dalle attuali norme di Xxxxx per lo svolgimento dell'attività in questione.
Dovranno essere, pertanto, contemplati e ricompresi nell’offerta economica, tutti gli oneri necessari ad ottenere, ed a mantenere le autorizzazioni e certificazioni del caso.
L’Impresa aggiudicataria deve altresì attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti da Leggi e decreti per l’esercizio della presente attività.
L'accertamento della mancanza, anche di una sola, delle autorizzazioni previste comporterà l'immediata risoluzione del contratto, previa segnalazione all'Autorità competente.
Nel caso si contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere inflitte all’Azienda Ospedaliera per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria relativamente a quanto sopra indicato, questa deve provvedere all’immediato e totale rimborso all’Azienda Ospedaliera che, in caso contrario, addebiterà l’importo sul deposito cauzionale definitivo.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE II DISCIPLINARE DI GARA.
- CAPO I Modalità di scelta del contraente
Art. 10.(Procedura e criterio di aggiudicazione)
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all’articolo 36 – co. 2 lettera b) e co. 6 e dall’art. 63 – co. 2 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017e successive modificazioni ed integrazione.
La fornitura non è suddivisa in lotti e l’aggiudicazione avverrà per l’intera fornitura secondo come di seguito disciplinato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato.
Si intende per offerta valida un offerta che:
⇒ sia presentata nei termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
⇒ sia stata predisposta e confezionata nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti a pena di esclusione dal capitolato speciale;
⇒ sia presentata da parte di un soggetto concorrente in possesso di tutti i requisiti soggettivi nonché di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti a pena di esclusione dal bando di gara;
⇒ abbia presentato un offerta economica che sia rispettosadell’importo complessivo posto a base d asta.
Art. 11.(Elementi di valutazione e fattori ponderali)
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016.
L'aggiudicazione avverrà per l’intera fornitura e correlati prestazioni a favore dell’Impresa che ha presentato la percentuale di sconto più alta sulla tabella prezzi di cui all’allegato “D”, previa valutazione della conformità ed idoneità della fornitura offerta alla descrizione tecnica di cui alla parte VII del presente disciplinare di gara per la fornitura posta in gara, con particolare riferimento alla gestione della fornitura stessa, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità delle modalità tecniche e conformità a quanto richiesto.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
- CAPO II Documenti richiesti a corredo dell’offerta
Art. 12.(Tipologia della documentazione)
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere secondo come disciplinato dal presente capitolato.
Art. 13.(Documentazione Amministrativa)
Nella documentazione amministrtativa devono essere attestati il possesso dei requisiti e delle capacità tecniche ed economiche, nonché l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla garae precisamente:
1) copia del presente capitolato d’oneri e del disciplinare tecnico, firmato digitalmente per accettazione dal Rappresentante Legale o da persona dotata di idonei poteri di firma. Il capitolato pubblicato è immodificabile e pertanto qualsiasi variazione dello stesso è da ritenersi nulla;
2) dichiarazione sostitutiva a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, redatta utilizzando l’allegato modello B, con la quale il legale rappresentante, dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello e la capacità economica, finanziaria e tecnica.
Si fa presente che il presente modello di dichiarazione/certificazione sostitutiva:
♦ riunisce una pluralità di dichiarazioni e informazioni aventi ognuna una sua rilevanza specifica ed autonoma. Le carenze di qualsiasi elemento formale della dichiarazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..Pertanto, la mancanza di una o più delle predette dichiarazioni o informazioni determina non sanate con il soccorso istruttorio determina l’esclusione dalla gara.
♦ potrà essere anche autonomamente riprodotto (in caso di eventuali carenze di spazio o per altre particolari esigenze) purché contenga - tutte le singole dichiarazioni richieste, rese – possibilmente - nel rispetto della sequenza assegnata dall’Azienda Ospedaliera nel modello allegato “ B “ del presente capitolato.
La dichiarazione richiesta deve riportare:
1. il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni, il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronicacertificata del concorrente, dove l’Azienda Ospedaliera provvederà ad inviare le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Le comunicazioni dell’Azienda nei confronti dei concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente, comprese le comunicazioni previste dall’art.76, comma5, del D.Lgs. n.50 /2016 e s.m.i. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti sopra richiesti;
2. l’autorizzazione dell’Impresa concorrente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificato indicato per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal medesimo art.76, comma5, del D.Lgs.50/2016.
Nel caso in cui l’Impresa concorrente non intenda utilizzare lo schema allegato è comunque tenuta a rendere tutte le dichiarazioni ed informazioni contenute nel predetto schema, rispettando lo stesso ordine.
Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità.
La dichiarazione deve essere prodotta da tutti i concorrenti, in qualsiasiformadipartecipazione,singoli,raggruppati,consorziati,ancorchèappartenent i alleeventualiimpreseausiliarie,ognunoperquantodipropriacompetenza;
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni rese nell’interesse propriodeldichiarante,possonoriguardareanchestati,qualitàpersonaliefattirelativiad altrisoggettidicuiegliabbiadirettaconoscenza; Ledichiarazioniedidocumentipossonoessereoggettodirichiestedichiarimentidaparte dell’Azienda,neilimitiedallecondizioniprevisti nel D.Lgs 50/2016..
Sirammentachelafalsadichiarazione comportasanzionipenali(art.76delDPR445/00) e costituiscecausa d'esclusione dallapartecipazione asuccessivegareperognitipodi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Azienda Ospedalierapotrà procedere, a campione, a verifiched'ufficio,secondoquantodispostodallanormativavigente.
3) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione N°1300 del 20 dicembre 2017 A tale scopo l’Azienda Ospedaliera ha richiesto a norma dell’articolo 2 punto 1 della Deliberazione del 20 dicembre 2017 sopra citata, il codice identificativo gara CIG attribuito che è riportato nel seguente prospetto con il relativo importo della contribuzione a carico di ciascuna Impresa concorrente, al fine di consentire il versamento delle contribuzione dovuta:
ELENCO CODICI DI INDENTIFICAZIONE GARA | |||
Importo complessivo a base d’asta | CIG N. | Quota Per Ogni Partecipante determinata dalla Autorità Nazionale anticorruzione, per l’anno 2021. | |
Fornitura quadriennale con la relativa installazione e posa in opera e lavaggio di tende per la Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx | € 200.000,00 | 8599312C7B | € 20,00 |
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
⇒ per le imprese concorrenti italiane
1. mediante versamento on line mediante carta di credito collegandosi al portale web “Servizio di riscossione “ raggiungibile sulla homepage del sito xxx.xxxx.xx, sezione “ Contributi in sede di gara “ oppure sezione “ Servizi “ seguendo le istruzione disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Impresa concorrente deve allegare all’offerta copia della ricevuta di pagamento inviata mediante e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
2. mediante versamento in contanti su uno dei punti vendita della rete dei tabaccai Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, muniti del modello rilasciato dal Servizio di riscossione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale dell’Impresa partecipante e il codice identificativo gara . La causale del versamento deve riportare esclusivamente: AZIENDA OSPEDALIERA “ OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO “ C.F. n. 05841790827 – ed indicare il CIG corrispondente alla gara per la quale la ditta intende partecipare.
A comprova dell’avvenuto pagamento, l’Impresa concorrente deve allegare la ricevuta/scontrino in originale del versamento.
⇒ Per le imprese concorrenti estere.
Per le imprese concorrenti estere, sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.4806788 intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione – CODICE IBAN IT 77° 01030 03200 0000 04806788 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede dell’impresa partecipante e il codice CIG corrispondente alla gara per la quale la ditta intende partecipare.
Non è ammessa l’integrazione del versamento successivamente all’invio dell’offerta. L’Impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara né ha diritto al rimborso.
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, il versamento è unico ed effettuato dall’Impresa designata capogruppo o dal Consorzio concorrente.
In caso di annullamento del bando di gara o di pagamento in misura superiore all’importo dovuto l’Impresa potrà ottenere il rimborso del contribuito pagato presentando domanda all'Autorità Nazionale Anticorruzione – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00000 Xxxx, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.
La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Settore Risorse finanziarie - Xxx xx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, allegando la copia del versamento effettuato.
4) Patto di Integrità di cui all’Allegato “ C “ del presente capitolato , per regolare i comportamenti dei concorrenti e degli aggiudicatari della fornitura e loro eventuali subappaltatori e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione dell’appalto, ai sensi del Legge 190/2012.
Art. 14.(Documentazione tecnica)
La documentazione tecnica deve contenere:
a) Relazione descrittiva - Documentazione e caratteristiche tecniche dei tendaggi e dei relativi accessori
a.1) una relazione dettagliata delle caratteristiche tecniche -applicative, caratteristiche meccaniche, chimiche, di ogni singolo tendaggio e dei relativi accessori ( es. binari) con l’indicazione del nome commerciale ed evidenziando le caratteristiche tecniche dimensionali ed estetiche dei vari componenti le opzioni di scelta per colori e con l’indicazione delle varie normative per la costruzione e la manutenzione dei materiali e delle procedure utilizzati, senza alcuna indicazione di prezzo;
a.2) elaborati grafici ( disegni e/o fotoriproduzioni ) atti a dimostrare la rispondenza alla normativa vigente dei tendaggi offerti;
a.3) cataloghi illustrativi, depliants, pieghevoli relativi ai vari materiali previsti nonché alle forniture indicate nell’offerta;
a.4) Certificati di prova e di omologazione stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali riconosciuti competenti i quali attestino la conformità dei tendaggi con riferimento alle prescrizioni di gara.
a.5) Copia dell’offerta economica presentata senza l’indicazione dello sconto percentuale. In caso sia inserito lo sconto percentuale, l’Azienda Ospedaliera dovrà escludere l’Impresa concorrente dall’appalto. Il concorrente dovrà riportare nella apposita colonna, ove possibile, la marca, il modello ed il codice degli articoli offerti.
b) Relazione descrittiva - Modalità di manutenzione ordinaria programmata dei tendaggi.
b.1) una relazione dettagliata dei criteri e modalità di assistenza e manutenzione ordinaria programmata dei tendaggi forniti finalizzata al conseguente miglioramento dello stato di conservazione degli stessi.
b.2) Struttura organizzativa dell’impresa che gestirà la fornitura e le relative prestazione;
c) Relazione descrittiva - Modalità di lavaggio dei tendaggi.
b.3) una relazione dettagliata dei criteri e modalità di gestione del lavaggio assistenza e manutenzione ordinaria programmata dei tendaggi forniti finalizzata al conseguente miglioramento dello stato di conservazione degli stessi.
Art. 15.(Impegno alla riservatezza)
L’Azienda Ospedaliera, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa di cui alla Parte VI, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’Impresa concorrente.
Art. 16.(Falsità delle dichiarazioni)
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda Ospedaliera accerti che l’Impresa aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria ed assegnando allo stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, comporta l’incameramento del deposito cauzionale e l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, lasegnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
- CAPO III Modalità di svolgimento della gara
Art. 17. (criterio di aggiudicazione)
L’aggiudicazione della fornitura e dei connessi servizi verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 95, 4° comma del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016, a favore dell’Impresa che ha presentato la somma delle percentuali di sconto più alta sulla tabella prezzi di cui all’allegato “D”, previa valutazione della conformità ed idoneità della fornitura offerta alla descrizione tecnica di cui alla parte VII del presente capitolato per la fornitura posta in gara, con particolare riferimento alla gestione della fornitura stessa, precisando che la comparazione economica di quanto ritenuto idoneo sarà effettuata a parità delle modalità tecniche e conformità a quanto richiesto.
L'aggiudicazione riguarda l’intera fornitura a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma del punto 1 e del punto 2.
Punto | Elemento | Criterio di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi | Punteggio massimo attribuibile |
1 | Percentuale di sconto sui prezzi posti a base d’asta indicati nell’allegato D relativi alla fornitura di tende | ⮚ all’Impresa che avrà offerto lo sconto percentuale per la fornitura di tende più alto verranno assegnati 80 punti; ⮚ alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti in base alla differenza calcolata sul canone totale sessennale più alto secondo la seguente formula: X = Ps x p Ps max dove: X = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando; p= punteggio massimo (80 punti) Ps max = percentuale di sconto maggiore offerta; Ps= Percentuale di sconto offerta dall’Impresa candidata oggetto di valutazione. | 80 punti |
2 | Percentuale di sconto sui prezzi posti a base d’asta indicati nell’allegato D relativi al servizio di lavaggio di tende | ⮚ all’Impresa che avrà offerto la percentuale di sconto più alta per il servizio di lavaggio verranno assegnati 20 punti; ⮚ alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti in base alla differenza calcolata sulla percentuale di sconto più alta secondo la seguente formula: X = Ps x p Ps max dove: X = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando; p= punteggio massimo (20 punti) Ps max = percentuale di sconto maggiore offerta; Ps= Percentuale di sconto offerta dall’Impresa candidata oggetto di valutazione. | 20 punti |
La valutazione tecnica sarà effettuata da uno o più esperti tecnici a cui compete l’esame e valutazione della documentazione tecnica.
Si procede all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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PARTE III CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE
- CAPO I Deposito cauzionale definitivo
Art. 18.(Deposito cauzionale definitivo)
Il deposito cauzionale definitivo é dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con l’Azienda Ospedaliera, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Ospedaliera avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Impresa aggiudicataria se l’importo dello stesso è superiore ad € 20.000,00 =
I.V.A. ESCLUSA. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nei caso in cui il deposito cauzionale risultasse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo le forme e le modalità stabilite dalla Legge 348/82 e dall’articolo 103 del D.Lgs50/2016 e secondo le prescrizioni del decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n°123 che sarà infruttifero, é fissato nella misura del 10 per cento dell'ammontare del contratto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta. In caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore alla percentuale di ribasso predetta.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione di cui sopra da parte dell’Azienda Ospedaliera appaltante.
La garanzia rimane vincolata per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di servizio oggetto del presente Capitolato Speciale dopo di che dovrà venire restituita all’Impresa aggiudicataria e dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 (sei) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.
Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito a scelta dell'aggiudicatario con le seguenti modalità:
a) presso la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ”
– Banca UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx0- 00000
XXXXXXX, in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” o con libretti di deposito al portatore non vincolati o con titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato verranno conteggiati ai valori di Borsa del giorno della costituzione del deposito;
b) mediante Fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'articolo 5 del
R.D.L. 12.03.1936, n.375 e successive modificazioni e/o integrazioni ) o Polizza assicurativa (rilasciata da Impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n°449 e successive modificazioni e/o integrazioni ).
Si precisa che saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale definitivo fosse costituito mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, per la validità di tali forme di deposito, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
b) di obbligarsi a versare all'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, su semplice domanda scritta, senza eccezioni ed entro 30 giorni dalla richiesta di incameramento, senza il consenso o anche in caso di opposizione dell'Impresa aggiudicataria e con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dei suoi beni, l'ammontare della somma richiesta dall’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” ;
c) di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e di prendere atto che lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ”, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia, e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita ogni controversia.
L’importo del deposito cauzionale definitivo è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, il depositocauzionale definitivo, salvo diversa comunicazione dell’Azienda, deve intendersi automaticamente svincolato come di seguito specificato:
⮚ 40% alla conclusione di ciascun anno del servizio, tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori;
⮚ 20% residuo resterà vincolato fino alla data di scadenza del deposito cauzionale definitivo di cui al presente articolo e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti dell’Azienda verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finchè:
♦ Non siano state definite le eventuali controversie;
♦ Non sia stata liquidata l’ultima fattura;
♦ Non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
E' in facoltà dell'Azienda, di incassare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale definitivo per inosservanza degli obblighi contrattuali e per eventuali risarcimenti contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione dovrà essere necessariamente integrata, qualora la stessa, per qualsiasi motivo, venisse decurtata, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del sopracitato avviso.
In caso di proroga/rinnovo del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale risultasse insufficiente.
Art. 19.(Periodo di validità del deposito cauzionale definitivo)
Il deposito cauzionale definitivo, in qualunque forma prestato, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto e l’ulteriore periodo per l’esecuzione ed approvazione del collaudo o l’emanazione del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo di detto deposito sarà disposto dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
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PARTE IV PREZZI E PAGAMENTI
-CAPO I Prezzi e pagamenti
Art. 20.(Disposizioni generali relative ai prezzi)
L'offerta economica dovrà essere redatta conformemente allo schema di offerta allegato al presente capitolato “ALLEGATO A” e dovrà indicare gli sconti percentuali relativi al prezzo al metro quadrato per ogni tipologia di tenda e relativi al metro quadrato per il lavaggio di ogni tipologia di tenda” espresso in cifre e in lettere (in caso di incongruenza fra i due si assumerà come valido il prezzo riportato in lettere), dando atto che il prezzo unitario al metro quadrato di ciascuna voce non potrà essere pari o superare l’importo unitario al metro quadrato stabilito a base d’asta indicato nella “Tabella prezzi base” allegato al presente disciplinare di gara. Non saranno prese in considerazione offerte pari od in aumento all’importo fissato a base di gara.
Nello schema di offerta dovrà indicare quanto segue:
⮚ la denominazione, la forma giuridica, il codice fiscale e/o partita Iva dell’impresa (o raggruppamento d’imprese) che presenta l’offerta, nonché il nominativo e la carica sociale della persona che firma l’offerta;
⮚ l’oggetto della fornitura;
⮚ marca, modello e codice degli articoli offerti, ove possibile;
⮚ lo sconto percentuale unico di ribasso sulle tabelle prezzi base della fornitura di tende e lo sconto percentuale unico di ribasso sulle tabelle prezzi base del servizio di lavaggio di tende indicate nell’allegato “ D “ del presente capitolato;
⮚ eventuale catalogo dettagliato ed aggiornato del materiale oggetto della gara, corredato dal listino prezzi sul quale l’Impresa concorrente deve indicare lo sconto offerto impegnandosi a mantenere invariato il suddetto sconto/listino per tutta la durata del contratto. Tale sconto potrà essere utilizzato ogni volta che si renderà necessario l’acquisto, a fronte di richiesta motivata, di un prodotto similare non inserito in gara. Lo sconto di cui trattasi non verrà utilizzato ai fini dell’aggiudicazione della gara.
⮚ l’I.V.A percentuale da applicare.
Inoltre la ditta concorrente dovrà indicare quanto in appresso:
1. Dichiarazione che il prezzo al mq offerto relativamente alle varie voci di fornitura e correlati servizi è pari od inferiore ai prezzi più bassi offerti ad altre Aziende Sanitarie sul territorio Italiano ovvero in caso contrario indicare i prezzi più bassi che codesta Ditta ha praticato alle altre Aziende Sanitarie con le motivazione che hanno determinato il maggior prezzo offerto a questa Azienda;
2. Dichiarazione:
• di aver fornito, nell’ultimo triennio, medesima fornitura presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana e di impegnarsi ad indicare le Aziende Sanitarie in cui è stato svolta la fornitura ed il relativo prezzo ed indicare il prezzo più basso praticato in tale triennio;
oppure
• di non aver fornito, nell’ultimo triennio, medesima fornitura presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta dal legale rappresentante della società con firma leggibile apposta per esteso dal sottoscrittore.
Il prezzo offerto deve essere comprensivo degli oneri per la sicurezza a carico dell’Impresa, di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata in fattura a norma di Legge e dei seguenti oneri:
☞ prestazioni della manodopera necessaria;
☞ fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno delle diverse tipologie di prodotti necessari ed occorrenti all’effettuazione del servizio in questione;
☞ provvista e impiego di beni occorrenti, in conformità a quanto prescritto negli atti di gara;
☞ provvista ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori in ossequio al piano della sicurezza;
☞ Ogni altra spesa inerente l’espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale ad esclusione dell’I.V.A che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.
L’offerta economica deve intendersi:
⮚ Remunerativa e quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
⮚ Omnicomprensiva di quanto necessario alla compiuta e adeguata esecuzione del servizio oggetto di gara come previsto nel capitolato di gara e nella documentazione tecnica e di tutti gli oneri connessi all’espletamento del servizio stesso.
⮚ L’offerta economica deve intendersi:
Il prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per la validità del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Art. 21.(Revisione dei prezzi)
I prezzi offerti in sede di aggiudicazione saranno sottoposti a revisione periodica annuale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016, dopo il primo anno di validità del servizio, determinata avvalendosi degli elenchi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In assenza della pubblicazione dei dati di riferimento, verrà riconosciuta la revisione periodica del prezzo solamente nell’ipotesi di maggiori oneri sopportanti dall’impresa aggiudicataria conseguenti ad aumenti del costo del personale o del costo dei materiali, che dovessero verificarsi nella durata contrattuale dopo il primo anno di validità del servizio a e l’entità della revisione sarà determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall’ISTAT .
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Azienda Ospedaliera prima della scadenza di ogni anno contrattuale. Alla richiesta dovranno essere allegate documentazioni attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono prive di effetto le richieste presentate senza la suddetta documentazione.
La revisione diverrà operante, a seguito di un’apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, se riconosciuta, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall’Impresa aggiudicataria..
Qualora l’impresa aggiudicataria richieda l’adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza, lo stesso è attribuito dal mese successivo a quello del ricevimento della richiesta ed è calcolato dal mese di inizio delservzioo da quello dell’ultimo adeguamento fino al mese di applicazione di tale adeguamento.
Agli effetti della prima richiesta di adeguamento, saranno considerate le variazioni verificatesi a decorrere dal secondo anno dalla data di avvio delle prestazioni, per gli anni successivi saranno considerate quelle verificatesi nel periodo intercorrente dalla data della precedente richiesta alla data in cui si richiede l'ulteriore variazione.
Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, l'Azienda Ospedaliera comunicherà all’Impresa aggiudicataria, entro il termine della scadenza annuale, la conseguente riduzione dei corrispettivo, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti.
Ai prezzi di gara saranno comunque applicate tutte le disposizioni presenti e future tese a verificarne la congruità, previste da disposizioni di legge applicabili in vigore o adottate dai competenti organi nel corso del servizio.
Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della forinura l’attivazione di una Convenzione CONSIP per l’affidamento della fornitura oggetto del presente Capitolato o un provvedimento regionale di affidamento centralizzato in questione oppure un provvedimento di adesione ad una gara di bacino, l’Azienda Ospedaliera procederà a recepire la Convenzione CONSIP o il provvedimento procedendo alla risoluzione del contratto.
Art. 22.(Modalità e termini di pagamento)
All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposto i prezzi stabiliti in sede di gara. Il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di relativa fatturazione.
Si comunica che per ogni pagamento alla ditta ggiudicataria saranno addebitate le spese di commissione per bonifico bancario detraendole dall’importo complessivo posto a pagamento.
Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo.
L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14/03/2008.
L’Azienda Ospedaliera dopo l’acquisizione degli atti dai quali si accerterà la regolarità del servizio ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali, procederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative agli ordini effettuati nell’ambito della gara in questione.I pagamenti saranno in ogni caso effettuati su presentazione di fattura regolare ai fini fiscali esubordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso d’opera e finalieffettuate dall’Azienda Ospedaliera .
Il pagamento del servizio avverrà entro 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto disposto dal D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.
Tale termine resta interrotto qualora l’Azienda chieda chiarimenti. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora:
⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo;
⮚ nella fattura non sia indicato chiaramente il CIG;
⮚ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
⮚ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
⮚ risultino non conformità tra la fornitura effettuata e quanto richiesto;
⮚ la fattura non risulti corredata in allegato di tutta la documentazione richiesta.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche mediante posta elettronica certificata. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni di sospensione alle quali l’Impresa aggiudicataria è invitata a far fronte tempestivamente.I termini di pagamento saranno sospesi fino al momento della avvenuta
risoluzione delle cause di sospensione e le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa non imputabile all’Azienda Ospedaliera, entro il termine sopraindicato saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
A partire dal 01 gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment(art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti dellePubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all’ordinario meccanismodi applicazione IVA, per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versatadall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi ilpagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
L’Azienda Ospedaliera procederà al pagamento delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera e dipendenti da tale interruzione.
Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Ospedaliera è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73. L’Azienda Ospedaliera, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procede alla verifica prevista dal Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato su G.U. n. 63 del 14 marzo 2008.
In base alle disposizioni di legge l’Azienda Ospedaliera dovrà emettere dal 1 febbraio 2020. la trasmissione degli ordini deve avvenire esclusivamente in forma elettronica per mezzo di un sistema di gestione messo a disposizione dal MEF ed individuato nel Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Pertanto il fornitore deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie alla piena operatività di tale obbligo e dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione della fornitura e relative prestazioni e, comunque, le attività previste nel presente capitolato.
Qualora l’Impresa aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni di cui agli 35 e 36 del presente capitolato.
Art. 23.(Modalità di fatturazione)
Le fatture relative al servizio dovranno essere intestate a:
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO ”
– PALERMO – Viale Strasburgo n233 – 90146 PALERMO P.I. 05841790827.
La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:
♦ riportare il numero d’ordine;
♦ la struttura ospedaliera presso cui è avvenuta la consegna;
♦ essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
♦ riportare il codice aziendale del prodotto, il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, ivi incluse quelle sulla fatturazione elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, c. 2-bis, D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014).
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e fornitori ai fini del pagamento delle fatture e, pertanto, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). In ottemperanza a tale disposizione, l’Azienda Ospedaliera non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’ allegato A "Formata della fattura elettronica" del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, utilizzando il Codice Univoco Ufficio pubblicato sull’indice della pubblica amministrazione.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ”codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFI 05S.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare direttamente l’Unità Operativa Contabilità e Bilancio – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.000 0000000.
Art. 24.(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Impresa aggiudicataria, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e e successive modificazioni ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresaaggiuidcataria, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopraccitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.
Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CIG/CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG/CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.
Aisensieperglieffettidell’art.3,comma7,dellaLeggen.136/2010ess.mm.ii.,laSocietà aggiudicatariaavrà l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e, comunque, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane spa, a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti da questi stipulati con l’Impresa.
SaràinoltrecuradellaSocietàaggiudicatariacomunicareogni eventualemodificarelativaai datitrasmessi.
Inoltrelasocietàaggiudicataria,conlasottoscrizionedelcontrattoassumeràtuttigliobblighidi tracciabilitàdei flussi finanziaridicuialla citata Legge.
Ilrispetto,nelcorsodell’affidamento,diquantodispostoinosservanzadellacitataLeggein materiaditracciabilitàdeiflussifinanziari,èrichiestoapenadinullitàassolutadelcontratto.
Pertanto, l’eventuale inosservanzadiquantoprevistocomporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento.
Art. 25.(Cessione del credito)
Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve contenere l’indicazione dei crediti che si intende cedere, nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o di acquisto o, in alternativa, dell’ordine di riferimento e deve essere notificata all’Azienda debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all’Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla predetta notifica.
L’Azienda Ospedaliera, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l’Azienda Ospedaliera non può essere chiamata, dalla cessionaria, a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.
In caso di cessione del credito dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’art. 106 delD.Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.29/2009.
Art. 26.(Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)
L’Impresa contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’Impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Ospedaliera, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonchè di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Ospedaliera è portatrice. Occorre tenere inoltre presente la particolare natura del presente appalto e, conseguentemente, dell’essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa al fine di garantire il Pubblico Servizio Ospedaliero-Sanitario.
Tutte le riserve che l’Impresa aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l’Impresa aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 27.(Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera)
La Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello ” è la Banca UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx0- 00000
XXXXXXX . E’ obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera .L’Azienda Ospedaliera è intestataria del conto corrente bancario: n. 000300734727 UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx0- 00000 XXXXXXX (XXX 02008 – CAB 04616 – CC 000300734727- codice
IBAN IT 82 U 02008 04616 000300734727).
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
PARTE V OBBLIGHI, INADEMPIENZE E PENALITÀ
- CAPO I Obblighi
Art. 28.(Personale incaricato dall’Impresa – Direttore tecnico della fornitura)
L'Impresa ha l'obbligo di comunicare, sin dalla data di inizio fornitura e relative prestazioni, il nominativo (completo di tutte le generalità) del Responsabile della gestione del fornitura comunicandone all’Azienda, oltre le generalità, anche i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità del Responsabile, che possa intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.
Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare. Le comunicazioni al Responsabile avverranno esclusivamente per iscritto per mezzo PEC o e-mail.
Nell’esecuzione del serviziol’Impresa aggiudicataria, per eventuali problemi ed esigenze di carattere amministrativo che riguardano l’espletamento del servizio, potrà rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera e per eventuali problemi ed esigenze di carattere tecnico che riguardano l’espletamento del servizio, potrà rivolgersi al Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera e per quelle che riguardano la sicurezza sul lavoro potrà rivolgersi al Servizio Protezione e Prevenzione dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 29.(Norme a tutela dei lavoratori)
L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. L’impresa é tenuta a dichiarare di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali ed antinfortunistiche, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese del settore o comunque per le categorie interessate applicabile alla data del presente atto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni previste da accordi integrativi aziendali o da contratti collettivi di lavoro, successivamente stipulati.
L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti di soci, tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, di sicurezza, di antinfortunistica, di igiene del lavoro e che comunque possano interessare l'appalto.
I suddetti obblighi vincoleranno l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o cooperativa o della struttura o delle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
A tale scopo l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi.L’Impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
I lavoratori occupati nel servizio dovranno attenersi agli obblighi che l'Impresa aggiudicataria provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché di programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.
L’Azienda committente precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :
♦ I.N.P.S. sede di Palermo
♦ I.N.A.I.L. sede di Palermo
♦ A.S.L. sede di Palermo
♦ ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO sede di Palermo
L’Azienda Ospedaliera avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del contratto all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed a ogni altro Ente che possa averne interesse.
Art. 30.(Misure di sicurezza ed igiene)
L’Impresa offerente è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alservzioin oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell’Azienda Ospedaliera, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
L’Impresa offerente è ritenuta interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:
1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura e relative prestazione dei servizi oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera ha definito in materia;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall’Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
5. ad informare immediatamente l’Azienda Ospedaliera in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall’Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell’informazione circa i contenuti del DUVRI, e all’organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.
In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.
L’Azienda Ospedaliera non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell’attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.
Trattandosi di appalto senza interferenze, i costi della sicurezza sono pari a 0 (zero).
Con riferimento agli obblighi prescritti al D.Lgs 81/2008, vengono di seguito elencati i rischi riscontrati negli ambienti di lavoro dell’Azienda Ospedaliera, raggruppati in aree omogenee. Per la prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nelle diverse aree, dai rischi propri di ciascuna mansione e dai pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, si fa obbligo di osservare le disposizioni e le procedure in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuali in atto nelle varie Unità Operative.
Il Servizio di Prevenzione e l’Ufficio del Medico Competente sono disponibili per fornire ulteriori e più complete informazioni.
I fattori di rischio, rilevati nella nostra Azienda, sono i seguenti:
Rischi generici degli ambienti di lavoro: tali rischi possono essere costituiti da particolari condizioni delle pavimentazioni che ne accentuano la scivolosità;
Rischi legati alla circolazione di mezzi di trasporto e sollevamento: tali rischi si possono riscontrare nei viali di transito, nei percorsi di collegamento fra i vari edifici e nelle aree di deposito e carico/scarico;
Rischio elettrico generico: dovuto alla presenza di apparecchiature elettriche, apparecchi elettromedicali, apparecchi di illuminazione ed elementi mobili di connessione
Rischio da agenti biologici:
- di tipo generico, connesso al verificarsi di contatti accidentali con materiali biologici pericolosi presenti nel luogo di lavoro a seguito di possibili eventi fortuiti quali rottura o rovesciamento di provette o altri contenitori, o non corretto smaltimento di rifiuti potenzialmente infetti
- di tipo specifico, connesso a particolari attività diagnostiche e terapeutiche Rischio chimico:
- di tipo generico, relativo al potenziale contatto con prodotti o sostanze chimiche irritanti, nocive e/o tossiche a seguito eventi fortuiti quali rotture di contenitori, sversamenti accidentali, ecc.
- di tipo specifico, connesso a particolari attività sanitarie e tecniche Rischio di radiazioni: connesso a particolari attività diagnostiche
Rischio di esplosione e scoppio: dovuto alla presenza di generatori di vapore e di acqua calda, di apparecchiature di cucina funzionanti a gas metano
Rischio di incendio: l’Azienda Ospedaliera è classificata ad alto rischio di incendio per la presenza di personale dipendente, visitatori e degenti
Rischio da apparecchi a pressione: per la presenza di bombole di gas compressi, recipienti gas e vapore, più in generale per la presenza di sistemi a pressione (fissi e mobili)
Rischio connesso all’uso di attrezzature munite di videoterminali: attività a carattere amministrativo e particolari attività diagnostiche e di laboratorio
Rischio da movimentazione manuale dei carichi: connesso alla movimentazione dei pazienti, alla movimentazione di materiali e, in generale, ai lavori di magazzino e di archivio.
Durante le operazioni di scarico del materiale necessario alla realizzazione dell’impianto completo, durante le lavorazioni, l’impresa appaltatrice dovrà configurare la propria attività in funzione delle necessità dell’Azienda Ospedaliera tenuto conto dell’ambiente in cui si va ad operare.
Da tenere in considerazione l’interferenza automezzi/viabilità interna area ospedaliera ed in particolare rischio incidente con gli utenti.
In particolare sarà necessario prevedere compartimentazioni d’area in corrispondenza del Pronto Soccorso con opportune delimitazioni di superfici piane.
La tabella sotto riportata individua, in riferimento alla tipologia di rischio, le aree interessate e le misure di prevenzione:
Tipologia di rischio | Principali aree interessate | Principali misure di prevenzione | ||||
Rischio generico scivolamento ambienti di lavoro | di negli | Mense, cucine | Calzature antiscivolo | |||
Rischio legato alla circolazione dei mezzi di trasporto e sollevamento | Aree e vie di transito esterne ed interne, zone di carico e scarico merci | Segnaletica – informazione del personale incaricato – manutenzione programmata e periodica dei mezzi | ||||
Rischio elettrico | Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche | Informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature | ||||
Rischio biologici | da | agenti | Sanitarie e laboratori | Segnaletica – informazione e formazione del personale – D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – sistemi e attrezzature di protezione ambientale (cappe aspiranti ecc) – Sorveglianza sanitaria | ||
Rischio chimico | Sanitarie e laboratori | D.P.I. (camici, guanti, schermi facciali ecc.) – cappe aspiranti – Sorveglianza sanitaria. | ||||
Rischio di radiazioni | Radiologia, sanitarie | altre | aree | Segnaletica – informazione del personale – controlli, verifiche e manutenzione periodica e programmata impianti ed apparecchiature – segregazione degli ambienti – Sorveglianza sanitaria | ||
Rischio di esplosione e scoppio | Cucinette centrali termiche | e | di reparto, sottostazioni | Informazione del personale – divieto di fumare - manutenzione programmata e periodica degli apparecchi | ||
Rischio di incendio | Sanitarie, amministrative, di servizio e tecnologiche | Segnaletica – formazione e informazione del personale – divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere | ||||
Rischio da apparecchi a pressione | Aree sanitarie e laboratori | Informazione del personale manutenzione programmata periodica degli apparecchi | – e | |||
Rischio connesso all’uso di attrezzature munite di videoterminali | Aree amministrative. Diagnostiche e laboratori | Posto di lavoro ergonomico – norme di comportamento al personale – Sorveglianza sanitaria | ||||
Rischio da movimentazione manuale dei carichi | Aree sanitarie, magazzini, depositi ed archivi | Uso di attrezzature ausiliarie formazione del personale Sorveglianza sanitaria | – – |
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel capitolato speciale di gara di riferimento, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell’esecuzione dell’appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi,
ed a segnalare particolari attività non previste dall’Azienda Ospedaliera o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.
Tutte le prescrizioni previste dal capitolato speciale di gara di riferimento dovranno essere rispettate sia dal personale dell’Impresa aggiudicataria, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui l’Impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile “in toto”.
In particolare:
A) Eliminazione rischi da sovrapposizione
Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Ospedaliera (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti l’Impresa aggiudicataria non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.
B) Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni
Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro previsto espressamente nel capitolato speciale di gara di riferimento, nei locali dell’Azienda Ospedaliera non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.
C) Rischi presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliera e non previsti nelle valutazioni.
Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nel capitolato speciale di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il soggetto candidato conferma tale fatto con l’accettazione del capitolato speciale di gara e la sottoscrizione dell’offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario.
L’Impresa si obbliga a provvedere, a sua cura, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l’Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità. L'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento dell'appalto e di quelle che verranno emanate durante il servizio ed in particolar modo predisporre, durante il servizio , tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al servizio e di tutte le persone che transiteranno per qualsiasi scopo nell'area in cui dovrà essere effettuato il servizio .
Art. 31.(Obblighi dell’Impresa aggiudicataria)
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi connessi prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stessa.
Tutti i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste.
Sono da intendersi a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenti spese relative a:
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutti i materiali devono avere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle vigenti norme internazionali e nazionali, laddove previste.
Sono da intendersi a carico dell’Impresa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenti spese relative a:
⮚ garantire la completezza ed l’omogeneità del servizio facendosi carico della globale efficienza del servizio stesso e, pertanto, l’obbligo allo svolgimento di attività attinenti l’oggetto della presente gara, anche se non esplicitamente descritte nel presente capitolato comunque necessarie a garantire la regolare esecuzione del servizio;
⮚ il trasporto l'imballaggio, il trasporto, il carico e scarico, installazione e posa in opera delle tende e quanto altro fosse necessario per l’esecuzione della fornitura. L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire e posare a regola d’arte i tendaggi ed i materiali necessari affinché siano perfettamente installati e funzionanti nel loro insieme e nelle singole parti anche so non completamente descritte ed indicate.
⮚ il ritiro degli imballaggi delle tende al momento dell'installazione;
⮚ la pulizia dei locali dopo gli interventi con l’allontamento ed il trasporto dei materiali di risulta immediatamente alla fine del montaggio e posa in opera delle tende senza ostacolare il normale svolgimento delle attività dell’Unita Operativa o del Servizio interessato;
⮚ il rispetto dei tempi per la consegna e le fasi successive;
⮚ avviare e rendere operativa il servizio di svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara;
⮚ eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali o regionali applicabili al servizio in oggetto;
⮚ considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati ma risultati necessari per l’esecuzione del servizio offerto in sede di gara;
⮚ attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile dell’esecuzione del contratto o soggetto delegato, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dall’erogazione del servizio. A tali disposizioni l’Impresa aggiudicataria dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all’attività lavorativa o sospensioni alla stessa attività lavorativa;
⮚ il rispetto dei tempi per la gestione del servizio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliera;
⮚ un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita, di soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati;
⮚ un adeguato servizio di reportistica e monitoraggio consistente l’elaborazione di dati di rendicontazione specifici (ordini, consegne, fatturazione, ecc) anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare all’Unità Operativa Approvvigionamenti entro 15 giorni dalla data di eventuale richiesta.
L’impresa aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relativa alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al presente servizio. L’impresa aggiudicataria deve rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n°68 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili “.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e
di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Il presente obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l’Impresa aggiudicataria sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal
Regolamento Europeo 2016/679e dai relativi regolamenti in materia di Riservatezza.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di non procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
Infine l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo all’inizio del servizio di garantire l’informazione sulle corrette metodologie di utilizzo del materiale da parte degli utilizzatori secondo le modalità concordate con l’Azienda Ospedaliera.
Art. 32.(Clausola anticorruzione)
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della Azienda Ospedaliera, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento del servizio a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- omesso di comunicare ai competente organi della Azienda Ospedaliera ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della Azienda Ospedaliera stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della Azienda Ospedaliera di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
Art. 33.(Responsabilità dell’Impresa aggiudicataria ed assicurazioni)
L’Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura , la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.
In caso contrario l’Impresa aggiudicataria rimane la sola responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.
L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda e a terzi, nell'adempimento della fornitura in questione assunto con il presente capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto alla fornitura.
In particolare per la natura dell’appalto l’Impresa aggiudicataria è responsabile di tutti di possibili danni ambientali derivanti dall’esecuzione della fornitura in questione.
Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione dei danno e alla rimessa del ripristino stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Azienda Ospedaliera resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell’Impresa aggiudicataria, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.
Inoltre l’Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di prodotti o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa aggiudicataria dovrà assumersi a proprio carico tutti gli oneri conseguenti inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali carico della medesima, sollevando l’Azienda Ospedaliera da ogni obbligo. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Azienda Ospedaliera, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.
L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dagli articoli forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Azienda che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Azienda, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
A tal fine l’Impresa aggiudicataria dichiara di essere in possesso o si impegna a stipulare, una polizza assicurativa RCT con un massimale annuo complessivo di almeno € 1.000.000,00 e, per singolo sinistro, non inferiore a € 500.000,00 per tutti i danni a persone o cose che potessero derivare dalla gestione della fornitura in questione e di mantenerla in vigore per tutta la durata del periodo contrattuale
Tali massimali non rappresentano il limite dei danni da risarcirsi da parte dell’Impresa aggiudicataria per i quali, nel loro valore complessivo, risponderà comunque l’impresa aggiudicataria medesima.
La polizza R.C.T. di cui al precedente comma deve essere estesa, a parziale deroga dell’articolo 1900 del codice civile, alla colpa grave dell’Impresa aggiudicataria, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Azienda Ospedaliera e devono coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio attività fino alla data del rilascio del certificato di buona esecuzione della fornitura.
In particolare detta polizza deve tenere indenne l’Azienda Ospedaliera, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Impresa aggiudicataria possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d’appalto.
L’Azienda Ospedaliera, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.
In particolare nelle polizze in questione si deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, a qualsiasi eccezione, di quanto segue:
⮚ diritto di recesso per sinistro;
⮚ alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art.1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ:
⮚ al reintegro automatico dell’intera copertura a seguito del sinistro, da qualsiasi causa determinato.
⮚ ad effettuare diminuzioni o storni di somme assicurate o disdettare il contratto senza il consenso dell’Azienda Ospedaliera.
Inoltre nelle polizze in questione si dovrà prevedere l’obbligo da parte della Compagnia di Assicurazione di informare l’Azienda Ospedaliera in caso di mancato pagamento dei premi. entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo, fermo l’obbligo per la compagnia assicuratrice di estendere il termine di mora per il pagamento dei premi da 15 giorni a 60 giorni. Nel caso si verificasse tale eventualità, l’Azienda Ospedaliera fermo restando la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi assicurativi salvo il rivalersi sull’Impresa aggiudicataria, tramite trattenuta sul canone, compresi gli interessi di mora conseguenti.
L’Impresa aggiudicataria esonera, altresì, l’Azienda Ospedaliera per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.
La polizza di cui sopra deve essere estesa alla colpa grave dell’Impresa aggiudicataria ed essere stipulata a nome dell’Impresa aggiudicataria stessa e vincolata a favore dell’Azienda Ospedaliera . La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Azienda Ospedaliera, il diritto di considerare l’Impresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.
Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all’X.X. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e copie delle ricevute del pagamento del premio, pena disdetta dal contratto
- CAPO II Inadempienze e penalità
Art. 34.(Inadempienze)
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al successivo articolo 35 del presente capitolato,
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a qualunque evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria
diligenza (conflitti sindacali, catastrofi, disordini ecc.).
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di adempimento.
L’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera, mediante propria determinazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.
Art. 35.(Controlli e Penalità)
Il controllo circa l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi connessi verrà svolto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Al Direttore dell’Esecuzione sono demandate le attività di controllo di seguito specificate:
a) verifiche del rispetto dei tempi e modi di consegna della fornitura e dei relativi servizi connessi secondo le disposizioni contrattuali.
Il Direttore dell’Esecuzione, ogni volta rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali nei tempi/modi di consegna) provvede a formulare la contestazione all’appaltatore assegnandogli un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Al contempo il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato, il quale, ricevute le controdeduzioni dell’impresa aggiudicataria, provvederà, sentito il Direttore dell’Esecuzione, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Nei casi in cui l’anomalia possa avere effetti negativi sull’attività assistenziale, il Direttore dell’Esecuzione potrà intraprende direttamente misure urgenti e necessarie ad evitare tali effetti, dandone successiva informazione per gli interventi conseguenti al Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato.
b) verifiche della corrispondenza qualità/quantità del servizio rispetto a quanto ordinato: Le modalità di controllo sono le stesse di cui al punto precedente.
c) verifiche della corrispondenza dei tre documenti contabili: ordinativo e fattura dell’appaltatore.
Fermo restando che la fase di match ordine – bolla – fattura viene effettuata dall’Unità Operativa Contabilità e Xxxxxxxx, fanno capo al Direttore dell’Esecuzione del contratto le verifiche delle anomalie/squadrature secondo le modalità in uso.
Quando sorgano contestazioni fra l’Impresa aggiudicataria e l’Azienda Ospedaliera circa l'interpretazione di clausole contrattuali, o circa l'ottemperanza di prescrizioni, durante il corso del servizio , l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla circostanza determinante, domanda scritta all’Azienda Ospedaliera, formulando in modo inequivocabile le ragioni della sua richiesta e le cifre di compenso se la richiesta comporta variazioni di prezzo.
Senza detta domanda scritta decade ogni diritto dell’Impresa aggiudicataria di far valere le proprie ragioni. Entro dieci giorni da tale data l’Azienda dovrà comunicare all’Impresa aggiudicataria le proprie decisioni e l’Impresa aggiudicataria è tenuta ad uniformarvisi.
L’Unità Operativa Provveditoratoha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio in ogni sua fase, senza che per tale controllo l’Impresa possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.
Qualora di rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria di intervenire per porre rimedio a tale inconvenienti entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore di cinque giorni lavorativi.
Ogni anomalia agli obblighi relativi alla modalità del serviziostabilite nel presente capitolato dovranno essere rilevati dal Responsabile di esecuzione del contratto che provvederà a comunicare tale anomalia per iscritto all’Unità Operativa Provveditorato.
In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del servizio previsti dal capitolato, l’Azienda Ospedaliera, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, si riserva di applicare i seguenti provvedimenti:
1) contestazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificatain riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazioni delle controdeduzioni.
2) In caso di silenzio e qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni saranno applicate le penalità sulla base di un formale provvedimento dell’Azienda, nel quale viene preso atto delle eventuali giustificazioni prodotte da parte dell’Impresa aggiudicataria e le motivazioni per le quali si ritiene opportuno disattenderle.
3) le penalità variano in relazione all’inadempienza accertata.
In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme del presente capitolato si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
♦ In caso di ritardo nella fornitura e relativa installazione e posa in opera : penale pari a 200,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo secondo i termini indicati nell’articolo 93 e nell’articolo 98 del presenta capitolato.
♦ In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per qualità e marchio dall’offerta, oltre alla richiesta di sostituzione: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.
♦ In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
♦ In caso di mancato sgombero completo, entro cinque giorni, dall’ultimazione dell’installazione, dalle aree di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera, dei mezzi d’opera o attrezzi di proprietà dell’Impresa aggiudicataria : penale da 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
♦ In caso di mancata pulizia dei locali dopo gli interventi con l’allontamento ed il trasporto dei materiali di risulta ( imballaggi o altri materiale di lavorazione ), entro 12 ore, dall’ultimazione dell’installazione, senza creare difficoltà e senza ostacolare il regolare funzionamento delle attività sanitarie e scientifiche e senza creare situazioni di pericolo e/o disagio : penale da 200,00 € per ogni ora di ritardo;
♦ In caso di mancato rispetto dei termini per l’intervento di manutenzione ed assistenza : penale da 100,00 € per ogni giorno di ritardo dopo due giorni lavorativi , successivi e continui dalla richiesta ;
♦ In caso di ritardo della sostituzione della fornitura oggetto dell’esito negativo del collaudo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo secondo i termini indicati nell’articolo 100 del presenta capitolato.
♦ In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente capitolato: penale da 100,00 € a 500,00 €, commisurata alla gravità dell’inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.
Le inadempienze e manchevolezze innanzi enunciate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà dell’Azienda Ospedaliera di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti al successivo articolo 36 del presente capitolato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria, quando non effettua le prestazioni in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nel contratto, è soggetta all’applicazione di penalità che potranno essere inflitte con un importo massimo annuo che non potrà superare il 10% dell’importo totale annuo del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, di cui sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva all’Azienda Ospedaliera.
L’Impresa aggiudicataria, quanto non effettua le prestazioni in conformità a quanti previsto nel presente capitolato e nel contratto, è soggetto all’applicazione di penalità che potranno essere inflitte con un importo massimo annuo non potrà superare il 10% dell’importo totale annuo del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Ospedaliera mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
Senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda Ospedaliera potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.
Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Art. 36.(Recesso e Risoluzione del contratto)
L’Azienda Ospedaliera può provvedere alla risoluzione o al recesso del contratto:
1) senza che ciò comporti oneri per il privato contraente nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile;
b) qualora, nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell’art. 26 della Legge. 488/1998 aggiudicasse il serviziodi cui alla presente gara;
c) per modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali o nazionali in materia e, con particolare riferimento alle modifiche ai Livelli Essenziali di Assistenza relativi alle prestazioni sanitarie;
d) qualora, nel corso di validità del contratto, con provvedimento regionale o con provvedimento risultante mediante una procedura di gara a livello di bacino di cui alla Leggeregionale n°5 del 14 Aprile 2009 e della circolare n. 225 del 19
gennaio 2010 avente per oggetto “Avvio attività comitati di bacino di cui all’art.5 della L.r. 5/2009”, aggiudicasse il serviziodi cui alla presente gara;
e) in caso di impossibilità ad eseguire il servizio da parte dell’Impresa aggiudicataria per non imputabile alla stessa secondo le disposizione del codice civile ( articoli 1218, 1256 e 1463);
f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell'aggiudicazione.
Nei casi previsti di cui alla lettera a), b) e c) la risoluzione si applica senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danni o compensi di sorta.
2) con oneri e spese a carico dei privato contraente, nei seguenti casi:
a) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi minimi e condizioni contrattuali;
b) nel caso in fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
c) in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
d) qualora l’Impresa aggiudicataria venga a perdere i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura attraverso i quali è stata scelta l’Impresa aggiudicataria medesima;
e) qualora uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o responsabile tecnico dell’Impresa aggiudicataria siano condannati, con sentenza passa in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio;
f) qualora l’Impresa aggiudicataria non collabori con le Forze dell’Ordine, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di naturacriminale;
g) emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 e, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Azienda Ospedaliera, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
i) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento o di scioglimento, liquidazione, composizione amichevole, ristrutturazione dell’indebitamento o di concordato con i creditori a carico dell'Impresa aggiudicataria ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa aggiudicataria.
j) a nei casi di cessione di contratto o di subappalto non autorizzati dall'Azienda Ospedaliera ;
k) mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi nazionali e territoriali., nonché delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza e del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ai favori dei lavoratori;
l) mancata reintegrazione del deposito cauzionale eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera;
m)qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
n) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto, violazioni dei diritti di brevetto, di autore ed in genere della privativa;
o) mancato rispetto ed applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, ed in particolare alla normativa di cui al D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e, più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, salute ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’erogazione delle prestazioni;
p) in caso di revoca delle autorizzazioni e licenze previste dalla Legge per la prestazione del servizio oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
q) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida formale, che abbiano determinato, in un anno solare, l’applicazione di almeno tre penalità;
r) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto, violazioni dei diritti di brevetto, di autore ed in genere della privativa.
Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) ogni Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando il deposito cauzionale definitivo, quale penale. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto di ogni Azienda Ospedaliera al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali.
La risoluzione del contratto avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale e di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificataall’Impresa aggiudicataria del servizio.
Al verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2) l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto “ipso iure” in danno alla Impresa aggiudicataria, incamerando il deposito cauzionale definitivo, quale penale.
E’ in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste nel contratto risolto. Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa aggiudicataria inadempiente.
Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato rivestano carattere di imminente gravità, l’Impresa aggiudicataria riconosce fin d'ora, esplicitamente, all’Azienda, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Azienda Ospedaliera di provvedere, come meglio ritiene opportuno, allo svolgimento del servizio di che trattasi.Qualora nei confronti dell’Impresa aggiudicataria sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
L'Impresa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'Articolo 1672 del Codice Civile.
L’esecuzione in danno non esimerà l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia agli istituti della risoluzione per inadempimento del contratto, nei casi previsti dal codice civile, la cui normativa si richiama a far parte integrante del contratto.
Art. 37.(Sospensione o risoluzione del contratto per pronunce giurisdizionali)
Il contratto di intende automaticamente sospeso e risolto in ipotesi rispettivamente di sospensione ovvero annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione senza che l’impresa aggiudicataria posa rivendicare nei confronti dell’Azienda Ospedaliera risarcimenti di sorta. All’Impresa aggiudicataria sarà in ogni caso garantito il pagamento, nella misura contrattualmente prevista, delle prestazioni rese e delle spese sopportate che conservino utilità per l’Azienda Ospedaliera.
Art. 38.(Responsabilità penale per inadempimento contrattuale)
L’Azienda Ospedaliera, una volta che l’Impresa aggiudicataria si sia resa inadempiente ex art. 1218 del Codice Civile agli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 355 del Codice Penale, al fine di reprimere detta inadempienza.
Art. 39.(Responsabilità penale per frode contrattuale)
Qualora l’Impresa aggiudicataria, con comportamento fraudolento, non adempia alla fornitura ovvero adempia in dispregio delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole medesime, l’Azienda Ospedaliera si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 356 del Codice Penale, al fine di reprimere detto comportamento fraudolento.
Art. 40.(Cessione del contratto)
Il contratto derivante dal presente appalto non può essere ceduto in tutto od in parte, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.
Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile dell’Azienda Ospedaliera, l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.
Art. 41.(Disdetta del contratto)
Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Ospedaliera sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art. 42.(Efficacia del contratto)
Il contratto relativo alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni Legislative, sarà subito impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, mentre per l'Azienda Ospedaliera sarà subordinato alle approvazioni di Xxxxx.
Art. 43.(Acquisti sul libero mercato)
Qualora l’Impresa aggiudicataria non dia corso, senza giustificato motivo, alla fornitura e relative prestazioni connesse entro i termini indicati, Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di commetterle ad altra Impresa, debitamente autorizzata, addebitando la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, all’Impresa aggiudicataria.
L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico dell’impresa aggiudicataria.
Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiore spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.
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PARTE VI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
- CAPO I Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gare pubbliche
Art. 44.(Sostituzione delle certificazioni amministrative)
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa“è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori, come previsto dagli articolo 46 e 47 dello stesso D.P.R..
Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.
Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
Art. 45.(Integrazioni e accertamenti d’ufficio)
L’Azienda Ospedaliera può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.
Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.
Art. 46.(Certificazioni a corredo delle offerte)
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’aggiudicazione dalbando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 44 del presente capitolato. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
I certificati concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti dell’Impresa aggiudicataria nonché quelli relativi ai procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui alla normativa statale contro la mafia sono richiesti a cura dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 47.(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679i dati personali forniti dalle Imprese partecipanti saranno raccolti presso l’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera per le finalità di gestione dell’appalto in questione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale stipulazione del contratto di fornitura, per finalità inerenti alla gestione del contratto medesimo.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla
presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena esclusione, ai fini sia della partecipazione alla procedura di gara , dell’aggiudicazione dell’appalto,della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
Le medesime informazioni potranno essere eventualmente comunicate agli uffici della stessa Azienda interessati alla gestione dell’appalto.
L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
L’impresa concorrente dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale dell’Azienda preposto alla conservazione delle offerte e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dell’appalto, di seguito riportato:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: provvede ad informare sulle modalità di trattamento dei dati personali, necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento europeo 2016/679 tutte le operazioni o complesso di operazioni e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
b) A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
c) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
5. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
⮚ finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
⮚ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
⮚ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
6. L’interessato ha diritto di ottenere anche:
☞ la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
☞ l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
8. Responsabile del trattamento è il è il Xxxx. Xxxx XXXXXX – Unità Operativa Provveditorato – tel. n. 091 780.8414, e-mail xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 48.(Risoluzione delle controversie e Foro competente)
Tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, attraverso l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 90 giorni da quello in cui è stata fatta richiesta scritta, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, alle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla eventuale quantificazione delle pretese, allegando un’idonea ed analitica documentazione.
Il Responsabile del procedimento applicherà i procedimenti previsti dall’articolo 208 (Transazione) e 206 (Accordo Bonario) del D. Lgs. n°50/2016.
Le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione del servizio, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del fornitura stessa.
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili secondo quanto sopraprescritto e comunque non si raggiunga l’accordo fra le parti in via amichevole, sarà competente il Foro di Palermo.
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PARTE VII DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
- CAPO I – Gestione della fonitura e correlati servizi.
Art. 49.(Articolazione della fornitura e dei servizi connessi)
Il presente capitolato ha per oggetto le seguenti prestazioni:
1) fornitura di tende nelle seguenti categorie tipologiche:
⮚ tende veneziane con lamelle in alluminio;
⮚ tende veneziane con lamelle in plissè;
⮚ tende a bande verticali;
⮚ tende oscuranti a rullo;
⮚ tende scorrevoli oscuranti;
⮚ tende di separazione;
2) Attività di rilevazione delle misure delle superfici da allestire, l’attività di consegna in loco, di installazione e posa in opera delle tende e delle strutture, smaltimento dei materiali di risulta;
3) Riparazione e/o adattamento tende;
4) Smontaggio, adeguamento e rimontaggio tende e strutture;
5) Servizio di lavaggio tende veneziane con lamelle;
6) Servizio di lavaggio tende veneziane plissè;
7) Servizio di lavaggio tende a bande verticali con doppio comando;
8) Servizio di lavaggio tende oscuranti a rullo;
9) Servizio di lavaggio tende scorrevoli oscuranti;
10) Servizio di lavaggio tende di separazione ambiente;
L’Azienda si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l’Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto. Per effetto delle variazioni il corrispettivo sarà conseguentemente adeguato.
L’impresa aggiudicataria sarà altresì obbligata ad accettare le eventuali modifiche degli obblighi contrattuali derivanti da estensioni e diminuzioni della fornitura e comunque ogni altro servizio ausiliario che potrà essere concordato con quantificazione degli oneri mediante specifiche trattative. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione della fornitura previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.
Art. 50.(Caratteristiche tecnico-qualitative delle tende e separatori)
Tutte le tende dovranno essere realizzate con materiali di ottima qualità, prive di difetti e rifinite a perfetta regola d’arte e dovranno soddisfare le normative connesse al loro uso e essere composte ed assemblate con materiali ignifughi, ai fini della prevenzione incendi nella Classe di reazione al fuoco 1 (uno), e pertanto antifiamma ed antifumo, lavabili e conformi ai Criteri Ambientali Minimi come da D.lgs. 50/2016.
I componenti, sia quelli in alluminio che quelli in tessuto dovranno essere realizzati nelle dimensioni e con le caratteristiche adatte ad assicurare ai manufatti le massime doti di resistenza, stabilità e sicurezza per la salute.
Le strutture portanti dovranno essere effettuati con materiale di prima qualità, senza alcun tipo di abrasione, trattati contro la corrosione, completamente smontabili nelle loro parti e componibili mediante appositi giunti di assemblaggio, senza saldature di alcun genere.
Per evitare danneggiamenti ai componenti metallici durante i movimenti delle tende e per facilitarne lo scorrimento, dovranno essere evitati contatti diretti tra le parti metalliche (binario e profili di supporto dei pannelli) mediante interposizione di particolari di scorrimento in materiale plastico). Le superfici dei binari dovranno essere prive di malformazioni di qualunque tipo.
I materiali dovranno essere portati sul posto di installazione nei loro imballi originali.
La verniciatura dei prodotti in alluminio dovrà essere di elevata resistenza con alto grado di elasticità ed atossicità.
Ogni tenda, a seconda della tipologia, deve essere conforme alle descrizioni di seguito riportate.
⮚ tende veneziane con lamelle in alluminio anticorrosione da 25 mm, spessore mm. 0,23, trattate antiossidazione, trattamento anticorrosione senza rame con resistenza al test in nebbia salina (100 ore), smaltate a forno di colore da definire; cassonetto sezione 25x20 mm, spaggiale 20x5 mm, in acciaio mm 0,5 costolato. Scorrimento ed accessori: Corde di sollevamento in terilene, carico di rottura oltre 40 Kg, profili, scaletta e fune di diversi colori da abbinare la colore delle lamelle; Comandi – Doppi comandi, Asta per l’orientamento in metacrilato o materiale similare diametro mm.10, corda per il sollevamento in terilene, carico di rottura oltre 40 kg, rapporto 1:4, snodi in acciaio nichelato.
⮚ tende plissè da 25 mm, spessore mm. 0,2, in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in modo semplice ed economico, di colore da definire. Scorrimento ed accessori: Corde di sollevamento in terilene o materiale similare, profili, di diversi colori da abbinare la colore del tessuto; Comandi – Doppi comandi, Asta per l’orientamento in metacrilato o materiale similare diametro mm.10, corda per il sollevamento in terilene o materiale similare .
⮚ tende a bande verticali con doppio comando: Le lamelle con larghezza da 127 mm, in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in acqua conformi ai CAM. Confezionamento : Tasca inferiore per l’inserimento di piattine di contrappeso e tasca superiore con barretta di aggancio agli scivoli di scorrimento ed orientamento. Meccanica azionamento con doppio comando: Cassonetto con lati arrotondati 25 x 43 mm ( HxL), vagonetti di scorrimento frizionali con innesto a baionetta per una tenuta ottimale ed una maggiore facilità degli interventi di manutenzione, alberino a tre vie, orientamento con catenella spaziale 4,5 x 12 per una maggiore silenziosità di azionamento , raccolta delle strisce con comando a corda in nylon, contrappesi in acciaio rivestiti in PVC dotati di clip per il di stanziamento delle strisce per mezzo della catenella inferiore. Tessuti: 100% fibra di vetro, grammatura al mq deve essere indicativamente pari a 245 gr/mq.
⮚ tende oscuranti a rullo: in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in modo semplice ed economico Tessuto in Trevira CS oscurante al 100% composizione 100% poliestere Trevira CS, grammatura al mq deve essere indicativamente pari a 425 gr/mq. le strutture delle tende oscuranti a rullo dovranno avere guide laterali e cassonetto, funzionamento a molla o a catenella, cassonetto e guide in alluminio anodizzato o laccato a richiesta.
⮚ tende scorrevoli oscuranti: in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in modo semplice ed economico, oscurante al 95% Tessuto in Trevira CS oscurante al 95% grammatura al mq deve essere indicativamente pari a 260 gr/mq. Le strutture delle tende scorrevoli oscuranti
dovranno avere un sistema a 2 canali per tende incrociate, 14 scivoli a rulli, supporti girevoli ogni 60 cm. e dovranno essere di alluminio laccato bianco.
⮚ tende di separazione ambiente composta di binario in alluminio fissato a parete con tassello e lungo i corridoi di separazione dei letti a sbalzo con pendinatura in alluminio. Il binario sarà curvabile secondo le esigenze. Il tessuto di separazione dovrà essere in tessuto ignifugo classe M1, lavabile, disinfettabile, poliestere al 100%, sia ordito che in trama, spalmatura in acrilico, peso del tessuto circa 110 gr/mq, possibilità di stampa con inchiostro, resistenza al caldo da almeno + 50° e resistenza al freddo fino a – 20°.
La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura.
Art. 51.(Rilevamento misure e consegna tende e separatori)
Per tutte le tende ed i separatori da installare sarà onere dell’Impresa aggiudicataria provvedere a rilevare le misure in loco al fine di assumersi ogni responsabilità circa il rilevamento dei dati necessari al confezionamento ed alla posa delle stesse.
Il Servizio Tecnico provvederà a concordare telefonicamente, con l'incaricato dell’Impresa aggiudicataria, la prima data utile tra il martedì ed il giovedì immediatamente successivi alla richiesta, l' effettuazione del sopralluogo, per rilevare le misure e compilare l'apposito modulo di rilevazione per le nuove installazioni, come da fac-simile allegato al presente Capitolato. Dopo la compilazione del modulo allegato, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Servizio/Reparto o suo delegato e dall'incaricato della Ditta affidataria, seguirà l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'incaricato dell’U.O.C. Provveditorato.
La consegna della fornitura dovrà quindi avvenire, in una unica soluzione per l'intero Reparto/Servizio, entro i tempi offerti dalla Ditta concorrente in sede di gara e comunque entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del ricevimento ordine.
Copia del suddetto modulo sarà immediatamente rilasciata all'incaricato dell’Impresa aggiudicataria ed al Responsabile del Reparto/Servizio per consentire la verifica della rispondenza del materiale consegnato a quello richiesto e l'esatta esecuzione del servizio di installazione; conseguentemente, il Responsabile del Reparto/Servizio in caso positivo, procederà a controfirmare, datare e timbrare il D.D.T. di consegna.
L’Impresa aggiudicataria, ad installazione effettuata, provvederà contestualmente e cioè nello stesso giorno della avvenuta installazione, a consegnare al Servizio Tenico entro le ore 13,00, il Documento di trasporto di consegna in originale, controfirmato dal Responsabile del Servizio/Reparto o suo delegato completo di data e di timbro del Reparto/Servizio, attestante l'avvenuta installazione.
Si segnala che la mancata apposizione sul Documento di trasporto di consegna di tutte le suddette indicazioni comporterà il mancato pagamento delle spettanze dovute.
Art. 52.(Garanzia)
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutti gli elementi forniti, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo contrattuale di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di posa in opera della tenda .
La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.
Durante il periodo di garanzia saranno a totale a carico dell’Impresa aggiudicataria:
a. eventuali interventi che si rendessero necessari per il funzionamento, riparazioni delle forniture o parti di esse dovute a difetti di costruzione od installazione;
b. la sostituzione di materiali e parti di impianto che risultino difettosi o che non diano le prestazioni difettose.
La garanzia non comprende difetti causati da:
1. normale usura nel tempo;
2. uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
3. stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
4. esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
5. cause di forza maggiore.
Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d’intervento e comunque dovrà essere garantito il ripristino o la sostituzione del bene entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta d’intervento, pena l’applicazione delle penali contrattuali.
Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del bene e delle parti di ricambio entro 10 giorni naturali, successivi e continui all’intervento, pena l’applicazione delle penalità stabilite nel capitolato.
Xxxxx dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.
L’impresa aggiudicataria, una volta operata la sostituzione ed il ripristino delle forniture e/o loro parti, dovrà darne comunicazione scritta all’Ufficio Economato dell’Azienda Ospedaliera che provvederà alla verifica relativa.
Art. 53.(Servizio lavaggio)
Per servizio di lavaggio si intende la pulizia e la sanificazione di tutte le tende, incluse quelle già presenti in Azienda, compreso del servizio di rimozione di tutte le tende sporche, piccolo rammendo e relativa posa a seguito del lavaggio a cura della ditta aggiudicataria.
Le prestazioni richieste per l'effettuazione del servizio sono le seguenti:
1) Servizio di lavaggio tende veneziane con lamelle e plissè;
2) Servizio di lavaggio tende a bande verticali con doppio comando;
3) Servizio di lavaggio tende oscuranti a rullo;
4) Servizio di lavaggio tende scorrevoli oscuranti;
5) Servizio di lavaggio tende di separazione ambiente;
Si precisa che il totale delle tende installate in Azienda al 31/10/2020 è indicativamente il seguente:
⮚ tende veneziane con lamelle in plissè:
⮚ tende a bande verticali con doppio comando:
⮚ tende oscuranti a rullo:
⮚ tende scorrevoli oscuranti:
⮚ tende di separazione ambiente
TOTALE nr. 1.882
Il servizio di lavaggio richiesto deve tendere ad ottenere i seguenti risultati: La Qualità Igienica nel senso di:
- garantire l'assenza di sporco, di residui organici (capelli, peli, etc.) e di materiale vario (es. cerotti) nonché l'assenza di microrganismi patogeni;
e la Qualità Sensoriale nel senso di:
- garantire l'assenza di macchie, aloni, scolorimenti e un buon aspetto visivo, tattile ed olfattivo, al fine di assicurare il confort degli utenti e il decoro della struttura che impiega il materiale trattato, il risultato cui deve tendere il servizio di lavaggio richiesto è costituito principalmente nel:
⮱ realizzare una qualità igienica adeguata alla necessità degli utilizzatori e dell'ambiente in cui essi operano;
⮱ realizzare la qualità sensoriale e quindi il "confort" degli utilizzatori e il decoro delle strutture in cui operano;
⮱ evitare ai prodotti contaminazioni microbiche successive al trattamento e che contengano residui di detersivi o di altri prodotti;
⮱ proteggere l'ambiente e i prodotti da sporco, sudore, capelli, cellule cutanee desquamate, batteri, cariche elettrostatiche, etc.;
⮱ contribuire al mantenimento delle caratteristiche specificatamente tecniche dei prodotti trattati
⮱ (ignifughe, etc.);
⮱ proteggere i propri dipendenti da potenziali infezioni con opportuni accorgimenti tecnico- comportamentali ed un costante addestramento;
⮱ immettere nell'ambiente gli scarichi del lavaggio in modo controllato.
I cicli di lavaggio in ambiente acquoso devono rispondere alle specifiche tecniche della prestazione stabilita. Le temperature di lavaggio devono corrispondere a quanto richiesto per le manutenzioni dei singoli prodotti di seguito indicate e devono comunque garantire l'eliminazione dello sporco e di tutti i microrganismi patogeni.
Le tende devono essere trattate con agenti chimici appropriati anche durante l'ultima fase del processo di lavaggio per evitare lo sviluppo di parassiti microscopici.
Devono essere evitati lo stoccaggio prolungato dei prodotti bagnati o umidi dopo il lavaggio e prima del finissaggio.
La stiratura deve essere effettuata sempre a regola d'arte e alle temperature previste per ogni singolo capo trattato. I capi tessili dovranno essere ben stirati senza grinze.
L'imballo degli articoli puliti deve essere effettuato nell'intervallo più breve dopo l'ultima operazione di trattamento e dovrà recare esternamente le indicazione utili alla riconduzione del reparto a cui afferiscono.
Si precisa che le tende già presenti attualmente in Azienda e per le quali la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare il servizio di pulizia e di sanificazione, hanno le medesime caratteristiche di quelle indicate per le nuove tende da fornire di cui all'art.2.
Le indicazioni di lavaggio previste sia per i tessuti già posizionati che per quelli da fornire sono le seguenti:
art. 1, 2, 4 e 5:
⮚ temperatura massima: 30°C
⮚ azione meccanica normale
⮚ risciacquo normale
⮚ centrifugazione normale
⮚ non candeggiabile
⮚ stiratura a vapore rischiosa
⮚ non asciugabile a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo
art. 3:
⮚ lavabile immergendolo in acqua e spazzolatura con detersivo neutro.
Art. 54.(Rimozione tende sporche e posa di quelle lavate, ritiro e consegna)
L'Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere ordinativo di lavaggio per il Reparto/Servizio sulla base della richiesta pervenuta dal Responsabile del Reparto/Servizio mediante l'invio dell'apposito modulo di cui al fac - simile allegato al presente Capitolato.
L’U.O.C. Provveditorato trasmettere detto ordine contestualmente al modulo afferente al medesimo ordine alla Ditta Aggiudicataria, che dovrà provvedere al ritiro delle tende da trattare nel giorno settimanale stabilito con la ditta aggiudicataria successivamente a quello della data di ricevimento dell’ordinativo e comunque non oltre 8 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dello stesso,
L'ordinativo di lavaggio emesso conterrà anche la data di consegna prevista delle tende trattate ovvero entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data del ricevimento ordine.
Nella eventualità dovessero verificarsi situazioni particolari che necessitano di interventi urgenti di pulizia e sanificazione, tale suddetto termine di 15 giorni lavorativi si intende ridotto a giorni 7 consecutivi.
L'Azienda Ospedaliera provvederà ad effettuare un' unica trasmissione degli ordinativi dei lavaggi richiesti, in misura variabile tra non meno di 200 a non più di 400 tende, per quanto possibile raggruppate secondo l'ubicazione dei luoghi ove ritirare le tende da lavare
A tal fine saranno stabiliti, in accordo con la Ditta, il giorno settimanale da destinare allo smontaggio dei teli da lavare ed il giorno settimanale da destinare al rimontaggio dei teli lavati che resteranno invariabili per tutta la durata del contratto salvo espressa richiesta dell'Azienda Ospedaliera.
Al momento del ritiro delle tende da trattare, l'incaricato della ditta aggiudicataria dovrà compilare presso il Reparto/Servizio depositario delle tende la parte di competenza del suddetto modulo ricevuto e quindi trasmetterlo all’Unità Operativa Provveditorato a conferma o rettifica dei quantitativi e delle tipologie di tende da trattare effettivamente ritirate, completo di firma, timbro e data del Responsabile del Reparto/Servizio, al fine di consentire anche di effettuare le modifiche dell'ordinativo di lavaggio precedentemente emesso, qualora il numero delle tende ritirate sia diverso da quello delle tende ordinate.
Si specifica che la non corretta compilazione del modulo B ed in particolare la mancata apposizione della firma e della data del ritiro comporterà l'impossibilità di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute.
La Ditta, a lavaggio effettuato e a seguito dell'installazione delle tende lavate, provvederà contestualmente, e cioè nello stesso giorno del rimontaggio, a consegnare all’U.O.C. Provveditorato il D.D.T. di consegna in originale, sottoscritto per esteso dal Responsabile del Reparto/Servizio o suo delegato con data e timbro, attestante l'avvenuto lavaggio e rimontaggio delle tende nelle quantità risultanti nel Modulo
Si segnala che il ritiro dai Reparti / Servizi degli articoli oggetto di pulizia e di sanificazione, da parte della ditta aggiudicataria costituisce accettazione incondizionata dell'obbligazione contrattuale sottoscritta qualora, entro i due giorni successivi a quello del ritiro, la medesima non abbia sollevato eccezione di sorta circa il cattivo stato di conservazione degli stessi che potrebbe inficiare il risultato del servizio da espletarsi. Le tende da lavare non accettate dovranno essere restituite all'Azienda Ospedaliera in forma separata da quelle lavate e dovranno essere opportunamente contraddistinte.
La Ditta aggiudicataria non potrà, di conseguenza, in sede di consegna dei materiali trattati, sollevare eccezioni di sorta circa il cattivo stato dei medesimi o la presenza di macchie indelebili presenti all'atto del ritiro a giustificazione dell'insoddisfacente risultato di pulizia/sanificazione ottenuto.
Conseguentemente l'Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione delle relative spettanze.
Art. 55.(Piccolo rammendo)
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre effettuare, senza alcun onere per l'Azienda Ospedaliera, le operazioni di piccolo rammendo che dovessero rendersi necessarie senza alcun onere per l'Azienda Ospedaliera (come ad es. ricucitura orli e/o bordura tenda, e/o velcro) eseguendo quindi nell'ambito del servizio di lavaggio le riparazioni per ripristinare i capi danneggiati dalla normale usura.
Art. 56.(Manutenzione delle strutture)
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere senza alcun onere per l’Azienda Ospedaliera a tuti gli interventi di manutenzione, riparazione delle strutture installate a seguito del presente contratto comprese anche le procedure di “ accorciamento “ delle strutture e ripristino delle strutture, e a quelli di disinstallazione, reinstallazione tra tutte le strutture e le tende presenti nell’Azienda Ospedaliera, anche in altro luogo delle strutture e delle relative tende rimosse, anche se non contestuali, ove ciò fosse espressamente richiesto dall’Azienda
A tal fine si precisa che il numero delle suddette tipologie di interventi è approssimativamente pari a nr.150 tra disinstallazioni, reinstallazioni e accorciamento di strutture fatta accezione per quelli di manutenzione non prevedibili.
Art. 57.(Riparazione e/o adattamento tende)
Tale intervento è richiesto dall'Azienda Ospedaliera in forma straordinaria rispetto a quello compreso ordinariamente nel prezzo del lavaggio in quanto non considerato riparazione a causa della “ normale usura”, come disciplinato alla prestazione “SERVIZIO DI LAVAGGIO” nella parte relativa al “piccolo rammendo”.
Per quanto concerne gli interventi manutentivi da effettuarsi per le sole tende, la ditta aggiudicataria, laddove possibile, dovrà provvedere a tutto quanto necessario (cambio velcro, restringimento e/o accorciamento) per rendere adattabili alle nuove esigenze le tende che fossero precedentemente state rimosse e temporaneamente accantonate presso l'Azienda Ospedaliera; per tali lavorazioni sarà corrisposto alla ditta il prezzo unico offerto per singola tenda (a pacchetto, a pacchetto a vetro, a pannello, a vetro, oscuranti a rullo, scorrevoli e scorrevoli oscuranti) in sede di gara .
Nell'ordinativo di fornitura verrà specificato il luogo di consegna che potrà essere il
Reparto/Servizio utilizzatore o il Magazzino Economato.
Art. 58.(Smontaggio, adeguamento e rimontaggio delle strutture con eventuale deposito presso
la ditta)
Occasionalmente l'Azienda Ospedaliera potrà richiedere lo smontaggio, l'eventuale adeguamento delle strutture e relativo rimontaggio delle stesse anche in altro luogo; a tal fine si provvederà a trasmettere apposito modulo di richiesta di intervento/adeguamento (che verrà predisposto dall'Azienda Ospedaliera dopo l'aggiudicazione).
A seguito del ricevimento della richiesta di intervento la Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare lo smontaggio entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, quindi provvedere gratuitamente allo stoccaggio presso i propri magazzini in via momentanea in attesa di definire il nuovo posizionamento.
Contestualmente l'Azienda Ospedaliera provvederà ad emettere il relativo ordinativo del servizio richiesto che potrà consistere nello:
□ smontaggio e rimontaggio strutture e tende
□ smontaggio adeguamento e rimontaggio strutture e tende
La Ditta dovrà provvedere alla reinstallazione delle strutture stoccate comprensive, delle tende pulite ad esse afferenti, depositate eventualmente in forma temporanea presso il Magazzino Economato o riparate dalla ditta come disciplinato all’articolo 4 “ Riparazione e/o Adattamento tende”, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Ospedaliera , a seguito di apposita richiesta che contenga i riferimenti dell'ordinativo precedentemente emesso con l'indicazione dei locali destinatari.
Al termine del periodo contrattuale le strutture ancora giacenti presso la Ditta dovranno essere rese all'Azienda Ospedaliera.
Art. 59.( Periodo di prova )
Tenuto conto della natura del contratto, l’aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva subordinata all’esito di un periodo di prova di 3 (tre) mesi, decorrenti dall’inizio della fornitura, nel corso dei quali dovrà per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche riscontrate dall’esame della campionatura prodotta e/o dall’esame documentale emettere a punto la propria organizzazione ed il proprio sistema di qualità. In particolare, nello stesso arco di tempo, il Settore Provveditorato valuterà l’idoneità e la capacità dell’Impresa aggiudicataria a mantenere e riprodurre le prestazioni dichiarate prevedendo una specifica e puntuale verifica tesa ad appurare:
- la precisione e l’accuratezza nello svolgimento della fornitura;
- l’operatività e l’organizzazione raggiunta
A tale proposito il Settore Provveditorato dovrà rilasciare una relazione con quale si esprime parere favorevole in merito al superamento della prova e provvederà a comunicare il parere favorevole all’impresa aggiudicataria.
Superato il periodo di prova sarà considerato superato con esito positivo ed il rapporto potrà proseguire fino alla naturale scadenza .
In caso di esito negativo del periodo di prova l’Azienda Ospedaliera provvederà a:
⮚ contestare all’Impresa aggiudicataria le cause di inadeguatezza e di non accettabilità della fornitura e dei servizi correlati ;
⮚ qualora l’Azienda Ospedaliera accogliesse le memorie scritte e le giustificazioni dell’impresa aggiudicataria verrà accordato un ulteriore e definitivo periodo di prova di 90 giorni.
⮚ qualora l’Azienda Ospedaliera non accogliesse le giustificazioni dell’impresa
aggiudicataria in quanto per le problematiche emerse non vi fosse soluzione o in mancanza di presentazione di memorie scritte difensive o in caso nuovo esito sfavorevole del periodo di prova si procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nell’articolo 69 del presente capitolato ed ad affidare alla seconda Impresa migliore offerente e l’impresa aggiudicataria avrà diritto solo al pagamento dei corrispettivi sulla base dei prezzi definiti, per il periodo di effettivo svolgimento della fornitura, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Inoltre l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di garantire la fornitura fino al subentro della nuova impresa.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
-CAPO II– Collaudo
Art. 60.(Modalità di collaudo)
Prima della messa in sevizio, le forniture dovranno essere verificate a vista e provate nelle specifiche parti in conformità alle prescrizioni di leggi e norme vigenti in particolare dovranno essere eseguite le operazioni di seguito descritte:
a) Prove e verifiche
Si intendono tutte quelle operazioni atte a constatare che le forniture e le opere realizzate siano perfettamente funzionanti, in particolare verrà eseguito un esame a vista dell’opera realizzata, allo scopo di verificare la rispondenza di quanto eseguito con quanto previsto.
b) completamento del lavoro.
Si intendo tutti quei lavori di completamento o di riparazione che risultano da effettuare dopo le prove e verifiche di cui al punto a).
In tal caso il collaudo viene sospeso fino alla constatazione che l’Impresa aggiudicataria abbia ottemperato alle prescrizioni impartite.
A seguito dell’effettuazione delle operazioni di collaudo dovranno essere redatti e sottoscritti dai competenti incaricati dell’Azienda Ospedaliera e dell’Impresa aggiudicataria, un verbale di verifica.
In caso di esito negativo della verifica , i beni oggetto della fornitura dovranno essere sostituti entro 30 giorni con beni aventi le caratteristiche tecniche prescritte nel presente capitolato.
Qualora l’Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato gli ordini impartitegli, scaduto il termine fissato, l’Azienda Ospedaliera procederà all’esecuzione d’ufficio addebitandogli tutte le spese ed tutti i maggiori oneri incontrati per eseguire i lavori.
-CAPO III– Controlli
Art. 61.(Accertamento della qualità e contestazioni)
All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo quantitativo dell'incaricato dell’Azienda e successivamente saranno sottoposti al controllo qualitativo degli incaricati dell’Azienda Ospedaliera.
Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.
Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verrà motivata riportando la denominazione, quantità e l’indicazione dei difetti riscontrati per i prodotti non conformi e la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti e tale contestazione verrà notificata al fornitore a mezzo di lettera raccomandata A.R., o mediante posta elettronica certificata , entro 30 giorni dalla consegna.
L’Impresa aggiudicataria sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese concordando con l’Azienda Ospedaliera le modalità di ritiro e con il preciso obbligo di restituire, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la contestazione, il genere dei prodotti corrispondenti, nella qualità e nella quantità richiesta.
Qualora i beni rifiutati non venissero ritirati dall’Impresa aggiudicataria entro il termine sopraindicato, l’Azienda Ospedaliera garantirà la corretta conservazione per complessivi cinque giorni lavorativi e dopo tale temine non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.
Dopo trenta giorni l’Azienda Ospedaliera potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a carico dell’Impresa aggiudicataria, dandone tempestiva comunicazione scritta all’Impresa stessa.
L’Impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcun risarcimento od indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito oltre i cinque giorni lavorativi di deposito garantiti.
Nel caso in cui i prodotti resi/ da restituire siano già stati fatturati, l’Impresa aggiudicataria dovrà procedere all’emissione della nota di credito che dovranno riportare sia la fattura e sia il numero di ordine di riferimento dell’Azienda Ospedaliera.
La disposizione del precedente comma si applica anche per consegne di beni di qualità inferiori a quelle ordinate.
La mancata sostituzione della merce da parte del fornitore nel termine fissato dall’Amministrazione sarà considerata quale “mancata consegna” e l’Azienda Ospedaliera avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall’articolo 68 e dall’articolo 69 del presente capitolato di gara.
In caso di mancato o ritardata sostituzione, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato, addebitando l’eventuale differenza di prezzo a carico del fornitore, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni.
Quando i prodotti forniti, anche se accettati per esigenze di servizio, risultino non rispondenti ai requisiti di capitolato, si da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà notizia al fornitore ed effettuerà mediante trattenuta, una congrua detrazione sul prezzo stabilito in sede di aggiudicazione pari al valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai generi stessi. A richiesta dell’Azienda Ospedaliera i prodotti dovranno essere accompagnati dai relativi certificati di analisi.
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecnica e merceologica, da parte di un esperto o istituto o laboratorio incaricato dall’Azienda, i campioni dei beni offerti che saranno prelevati alla presenza di un incaricato della ditta, al fine di accertare la conformità alla prescrizione tecniche e qualitative indicate nel capitolato. Le spese di analisi sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, qualora i dati rilevati risultino difformi da quelli previsti dalla normativa attualmente in vigore o dalle prescrizione tecniche e qualitative indicate nel capitolato o nella documentazione tecnica presentata dall’Impresa aggiudicataria. Eseguita la verifica, l’Azienda Ospedaliera comunicherà all’Impresa aggiudicataria l’esito al fine di consentire alla stessa di presentare le eventuali argomentazioni o deduzioni.
Art. 62.(Responsabile unico del procedimento)
Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono definite dall’art. 6 Legge n° 241 del 1990 e s.m.i.e dall’art. 31 del D.LGS 50/2016.
Il R.U.P. inoltre:
⮱ ha l’obbligo di comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Anac;
⮱ vista, in segno di conferma, il “verbale di consegna della prestazione”;
⮱ trasmette al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal capitolato;
⮱ acquisisce tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
⮱ promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto;
⮱ commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione;
⮱ propone la risoluzione del contratto.
Art. 63.(Responsabile dell’esecuzione del contratto)
L’Azienda Ospedaliera, prima dell’inizio della fornitura, procederà, alla nomina del Responsabile dell’esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile dell’Unità Operativa utilizzatrice affidando allo stesso i seguenti compiti:
a) provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-sanitario dell’esecuzione del contratto;
b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria, sovraintendendo al controllo delle prestazioni e verificando il corretto espletamento delle attività sulla base delle disposizioni contrattuali;
c) sottoscrive “verbale di consegna della prestazione”;
d) svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati;
e) dovrà redigere, in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, il verbale di avvio di esecuzione;
f) redigerà apposito verbale di modifica delle prestazioni in tutti i casi di necessità;
g) segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti della ditta aggiudicataria;
h) accerta i danni in contraddittorio con la ditta aggiudicataria;
i) verificare attraverso la reportistica fornita dall’Impresa aggiudicataria e controlli condivisi od unilaterali avviati dall’Azienda Ospedaliera, l’effettivo svolgimento e verifica delle delle prestazioni contrattuali rispetto alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.
In tale ambito, il Direttore dell’esecuzione svolgerà tutte le attività necessarie all’esecuzione dei compiti sopraccitati, in stretta collaborazione con l’Azienda Ospedaliera che dovrà essere informata dell’andamento della fornitura.
Il presente capitolato é formato da n°63 articoli su 54 pagine; costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:
1) allegato “A” schema di offerta economica pagine n°5;
2) allegato “B”modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara pagine n°9;
3) allegato “C” Patto di integrità pagine n°10;
4) Tabella prezzi base pagine n°1
X.XX IL DIRETTORE DELL’U.O.C.
PROVVEDITORATO DOTT. X. XXXXXX
per l’Impresa offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ALLEGATO «A»
SCHEMA DI OFFERTA
(da ritornare compilata e firmata)
OGGETTO: FORNITURA QUADRIENNALE CON RELATIVA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA E RELATIVO LAVAGGIO DI TENDE PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO” – NUMERO GARA GARA: 8013279 – CODICE CIG 8589312C7.
Io sottoscritto .................................................................................................……….. nato a
...................................................................... il .............................................……….... in qualità di
titolare o legale rappresentante dell’Impresa ...............................................…...
...............................................…......………Partita I.V.A……………………………………
.................. codice fiscale ...........................………........................………………...….…... (sia la
partita I.V.A. che il codice fiscale si riferiscono all’Impresa partecipante) con sede amministrativa in ………………………………………………………Via/X.xx/X.xx……..........................................
………………………………………………………telefono...............................................................
fax...........................................................…….con sede legale in………………………….................
………………………….................Via/X.xx/X.xx ……………………………………………………
………telefono............................................................fax e-
mail ……………………………………………………………
DICHIARA
di essere disposto di offrire il seguente sconto unico percentuale ( in cifre e in lettere ) sulle tabelle prezzi base della fornitura di cui all’allegato “ D “ del presente capitolato;
Pos. | Tipologia | Marca - codice | Unità Mis. | Prezzo – base di gara in cifre | Prezzo – base di gara in lettere |
1 | TENDE VENEZIANE CON LAMELLE IN ALLUMINIO ANTICORROSIONE DA 25 MM, SPESSORE MM. 0,23 CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 50,00 | Cinquanta /00 |
segue↓
Pos. | Tipologia | Marca - codice | Unità Mis. | Prezzo – base di gara in cifre | Prezzo – base di gara in lettere |
2 | TENDE PLISSÈ DA 25 MM, SPESSORE MM. 0,2, IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 ED OMOLOGATE DAL MINISTERO DEGLI INTERNI. CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 45,00 | quarantacinque/00 | |
3 | TENDE A BANDE VERTICALI CON DOPPIO COMANDO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 42,00 | quarantadue/00 | |
4 | TENDE OSCURANTI A RULLO: IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 ED OMOLOGATE DAL MINISTERO DEGLI INTERNI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 60,00 | sessanta/00 | |
5 | TENDE SCORREVOLI OSCURANTI: IN TESSUTO IGNIFUGO CLASSE 1 ED OMOLOGATE DAL MINISTERO DEGLI INTERNI CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 90,00 | novanta /00 | |
6 | TENDE DI SEPARAZIONE AMBIENTE COMPOSTA DI BINARIO IN ALLUMINIO FISSATO A PARETE CON TASSELLO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORME A QUANTO INDICATO NELL’ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA | Mq. | € 95,00 | novantacinque/00 |
Applicando lo
SCONTO UNICO DEL ...................................................................................................
( Diconsi )
segue↓
SERVIZIO DI LAVAGGIO
Pos. | Tipologia | Unità Mis. | Prezzo – base di gara in cifre | Prezzo – base di gara in lettere |
1 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE VENEZIANE CON LAMELLE CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 32,00 | trentadue/00 |
2 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE VENEZIANE CON PLISSÈ CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 35,00 | trentacinque/00 |
3 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE A BANDE VERTICALI CON DOPPIO COMANDO CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 35,00 | trentacinque/00 |
4 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE OSCURANTI A RULLO CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 33,00 | trentatre/00 |
5 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE SCORREVOLI OSCURANTI CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 45,00 | quarantacinque/00 |
6 | SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE DI SEPARAZIONE AMBIENTE CON LE MODALITA’ DI INDICATE NELL’ART. 53 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE TRASCRITTO E RIPORTATO FORMANDO PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCHEDA. | Nr. tenda | € 45,00 | quarantacinque/00 |
Applicando lo
SCONTO UNICO DEL ...................................................................................................
( Diconsi )
Inoltre ex articolo 26 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni si indicano specificatamente i costi relativi alla sicurezza in complessivi € annui cosi ripartiti:
1) ;
2) ;
3) ;
segue↓
Inoltre dichiara quanto segue:
♦ che i prezzi offerti sono pari od inferiore ai prezzi più bassi offerti ad altre Aziende Sanitarie sul territorio Italiano ovvero in caso contrario indicare i prezzi più bassi che codesta Ditta ha praticato alle altre Aziende Sanitarie con le motivazione che hanno determinato il maggior prezzo offerto a questa Azienda;
(barrare la casella):
□ di aver fornito, nell’ultimo triennio, la medesima fornitura presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana e di impegnarsi ad indicare le Aziende Sanitarie in cui è stata svolta la fornitura ed il relativo prezzo ed indicare il prezzo più basso praticato in tale triennio;
oppure
□ di non aver fornito, nell’ultimo triennio, la medesima fornitura presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana
Inoltre, dichiara inoltre:
♦ che i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere, come descritto nella documentazione ed alle condizioni, nessuna esclusa, come previste negli atti di gara, che si intendono pienamente ed integralmente accettate dall’impresa;
♦ che la presente offerta economica è giudicata remunerativa ed irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
♦ che il costo del lavoro calcolato per formulare la presente offerta economica non è inferiore
al costo del lavoro stabilito nel C.C.N.L. applicabile di categoria nel rispetto delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti.
♦ che, in ipotesi di affidamento dell’esecuzione dello stesso e per il caso di eventuale ritardato
pagamento del relativo corrispettivo, potrà pretendere, se eventualmente dovuti e richiesti, gli interessi maturati sulla somma capitale esclusivamente in misura pari a quanto previsto nell’articolo 6 del capitolato tecnico, in deroga alla norma di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n.231/2002.
♦ che la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto
richiesto nel capitolato tecnico e necessario per una adeguata esecuzione del servizio e che i relativi prezzi si intendono comprensivi degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento dei servizi, del costo dei trasporti, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso tenendo conto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel Capitolato speciale;
segue↓
♦ che la presente offerta economica è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative e retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza dando atto che i costi i relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell’impresa, in relazione al presente appalto, si intendono compresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi unitari offerti nella presente offerta economica;
♦ di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza
territoriale esclusiva del Foro di Palermo;
lì
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Firma per esteso e leggibile;
Firma leggibile
del rappresentante legale dell’Impresa e timbro dell’Impresa (1)
ALLEGATO «B»
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE IMPRESE CANDIDATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
OGGETTO: FORNITURA QUADRIENNALE CON RELATIVA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA E RELATIVO LAVAGGIO DI TENDE PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO” – NUMERO GARA GARA: 8013279 – CODICE CIG 8589312C7.
Il sottoscritto (1)
nato a il residente a PR. in Via/X.xx/X.xxx n. codice fiscale / /_ / / / / / / / / / / / / / cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana )
in qualità di (2)
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società (3)
forma giuridica Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / / Partita I.V.A. / / / / / / / / / / / / / / / /
con sede legale in CAP Via/Piazza Fax Tel. E.Mail PEC
con sede amministrativa in CAP Via/Piazza Fax Tel. E.Mail PEC
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza CAP Comune di Prov Tel. E.Mail PEC
segue↓
⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’avvio del servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;
⮚ informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
DICHIARA
a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’Impresa istante è il signor nato
a ...............................................................il nella sua qualità
di (4);
◻……………………………….
◻procuratore (come da procura allegata);
b) l’insussistenza delle situazioni impeditive previste dall’articolo 80 del Decreto legislativo n°50 del 18 aprile 2016;
c) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del delDLgs 6 settembre 2011, n. 159 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo;
e) che l’Impresa è nel libero esercizio della propria attività e non si trova in stato di liquidazione o concordato e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data di gara o non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che il tribunale sez. Fallimentare competente è il seguente:
Tribunale Sezione fallimentare | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
PEC | Telefono | Note | |
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede , nella esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche amministrazioni, o non è incorsa in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante e per qualsiasi motivo imputabili all’Impresa stessa, connesse a negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
segue↓
h) che nei propri confronti e, avendone conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione e, avendone conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione non sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo100, paragrafo 1, direttiva 2014/24/CE;
j) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e dei conseguenti adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
I.N.P.S.
Ufficio/Sede Indirizzo CAP CITTA’
PEC telefono Matricola
Estremi ultimo versamento ;
INAIL
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ | |
PEC | telefono | P.A.T. |
Estremi ultimo versamento ;
k) che per i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevante per la partecipazione alle procedure di gara;
l) che nei confronti dell’impresa non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, del D.Lgs. n.231/2001 ( Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni )” neppure a titolo di misura cautelare ex art.45 del Decreto medesimo, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
m)che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché il direttore tecnico non hanno riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
n) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”:
◻◻questa Impresa non è soggetta agli obblighi dalla stessa derivanti;
oppure
◻◻questa Impresa è soggetta agli obblighi di assunzione dalla stessa derivanti e avendo ottemperato alle disposizioni della legge è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:
Ufficio Provinciale | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
PEC | telefono | Note | |
o) che l’Impresa non ha commesso violazioni definitamene accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
p) che l’Impresa dichiara ha preso esatta e completa conoscenza delle modalità con le quali si devono svolgere il servizio fissate nel capitolato d’appalto, di aver valutato, nella determinazione dei prezzi, tutti gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio alle condizioni e con le modalità fissate dalcapitolto d’appalto;
q) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- durata dell’Impresa e data fine attività
- forma giuridica
r) che le persone autorizzate alla firma per l'esercizio dell’Impresa in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio medesima, sono (5):
Cognome e Nome | Luogo e data di nascita | Residenza | Incarico societario |
s) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55;
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
PEC | Telefono | Note | |
t) che l’Ufficio Imposte dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:
Ovvero trattasi di Grandi contribuenti:
Ufficio/Sede | Indirizzo | CAP | CITTA’ |
PEC | Telefono | Note | |
u) l’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare al denuncia dei redditi è il seguente:
v) che la tipologia dell’impresa esecutrice dell’appalto è la seguente (barrare la casella):
□ Datore di lavoro;
□ Lavoratore autonomo;
□ Gestione separata-committente/associante;
□ Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;
w) che la dimensione aziendale dell’impresa è ( numero dipendenti ): ;
x) che l’impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo
nazionale e che le relative lavorazioni/attività sono le seguenti:
;
y) di assicurare ed applicare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicato e sopracitato, garantendo ai lavoratori i livelli retributivi previsti nel stesso contratto;
z) di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi indicati nell’offerta e di aver considerato nella determinazione del prezzo del servizio di tutti i consumabili e di tutti gli accessori infungibili per rispettare la configurazione del servizio previsto nel presente capitolato e che, inoltre, ogni componente o parte non esplicitamente offerta, ma essenziale al funzionamento del sistema sarà fornita senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera;
aa) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, nonché di quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e del costo del lavoro ex art.1 Legge 327/2000;
segue↓
bb) che applicherà a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo dove ha sede l’Impresa, nonché rispetterà, le norme e le procedure previste in materia dalla Legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
cc) che nel complesso ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
dd) che ha preso conoscenza ed ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro, degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza e dei conseguenti oneri a carico dell’azienda;
ee) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
ff) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n°383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione ( eliminare la dizione che non interessa );
gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
hh) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché degli allegati, capitolati, etc..., riconoscendo che il servizio da attuarsi rimane così perfettamente individuati in ogni loro parte e di accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto;
ii) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;
jj) che il servizio in questione sarà svolto nella totale conformità delle vigenti normative in materia;
kk) di essere a conoscenza che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
ll) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa candidata verrà esclusa dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata da questa Impresa candidata fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
mm) di dare atto che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza che conformerà il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
segue↓
nn) di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangente, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalto a determinate imprese, danneggiamenti) furti di beni personali ed in cantiere, etc.);
oo) di prendere atto che qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali, dovessero rivestire carattere di tale gravità, da compromettere la funzionalità del servizio, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri. La risoluzione del contratto per una delle cause sopracitate comporterà la richiesta del risarcimento delle maggiori spese sostenute dall’Azienda per assicurare il servizio, anche senza il ricorso a procedura concorsuale per la scelta del contraente. Oltre i casi in cui opelegis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, questa Azienda Ospedaliera recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà l’autorizzazione al servizio al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLgs 6 settembre 2011, n. 159;
DICHIARAZIONI AI FINI SPECIFICI DELLA PRESENTE GARA:
pp) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera le eventuali sospensioni o revoche dalle autorizzazioni e licenze di cui sopra;
qq) di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Ospedaliera l’eventuale sospensione o revoca della certificazione di cui sopra;
DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO
rr) che, ai fini della presente procedura di gara, ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n.
445 del 2000, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata che l’Azienda Ospedaliera invierà solo a mezzo posta elettronica certificata, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, l’Impresa dichiara quanto segue:
Referente per la gara Nome e Cognome tel Fax ,
indirizzo posta elettronica certificata ,
Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara: Via/Piazza CAP Comune di Prov Fax Tel. PEC
E.Mail
segue↓
vv) di autorizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera ad inoltrare tutte le comunicazioni di cui all’art 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all’indirizzo Pec o all’indirizzo di posta elettronica.
Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ..................................................
(6)Firma
del rappresentante legale dell’Impresa
…………................................................................
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Cognome e nome;
2) Titolo in base al quale rappresenta l’Impresa;(titolare, amministratore unico, etc, ). Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità;
3) Denominazione dell’Impresa;
4) Specificare la titolarità a rappresentare l’impresa e a sottoscrivere l’offerta. In caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura in corso di validità.
5) Firma per esteso e leggibile;
6) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono:
a) Per le ditte individuali il titolare;
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione;
c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci.
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
7) congiuntamente alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità;
8) la presente dichiarazione ha validità 6 mesi ai sensi dell’articolo 41 del D.P.R. 445/2000 ed è esente da bollo ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. 445/2000.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati effettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al Regolamento europeo 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) i”, il quale prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: provvede ad informare sulle modalità di trattamento dei dati personali, necessari al perseguimento delle seguenti finalità:
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni – dati da Lei resi in occasione della stipula del contratto o in fase precontrattuale, in occasione dell’ordine o della fatturazione del prodotto/servizio da Lei fornitoci ha la finalità di provvedere alla corresponsione dell’importo dovutoLe, alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto.
2. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento europeo 2016/679 tutte le operazioni o complesso di operazioni e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
segue↓
3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
d) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, da procedure e istruzioni operative interne.
e) A professionisti incaricati dell’elaborazione dei dati ai fini della corresponsione del compenso dovutoLe e delle registrazioni contabili;
f) Agli Istituti di Credito, al fine di effettuare l’accreditamento del compenso dovutoLe.
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
5. L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
⮚ finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici compresa la profilazione;
⮚ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
⮚ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
6. L’interessato ha diritto di ottenere anche:
☞ la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla normativa specifica) o di opporsi al loro trattamento;
☞ l'attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7. L’interessato può inoltre esercitare in ogni momento i diritti indicati all’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 rivolgendosi direttamente all’Azienda Ospedaliera proporre reclamo al Garante Privacy qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente
8. Responsabile del trattamento è il è il Xxxx. Xxxx XXXXXX – Unità Operativa Provveditorato – tel. n. 091 780.8414 -, e-mail .xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
il sottoscritto
AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari ed agli incaricati dell’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. A tale scopo si autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette Pubbliche Amministrazioni.
La presente dichiarazione è composta da numero_ pagine. Luogo e data Il dichiarante
PATTO DI INTEGRITÀ
ALLEGATO “ C“
Riferimento: art.1 17° comma della Legge 6 novembre 2012, n°190 e successive modificazioni ed integrazioni
DENOMINAZIONE DITTA | |
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A | |
SEDE LEGALE VIA/PIAZZA | |
CITTA’ | |
RIFERIMENTO PROCEDURA DI GARA: OGGETTO: | OGGETTO: FORNITURA QUADRIENNALE CON RELATIVA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA E RELATIVO LAVAGGIO DI TENDE PER LE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO”. |
CODICE CIG. | 8589312C7 |
VISTI E RICHIAMATI:
⮚ l'articolo 1, comma 17, L.190/2012 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” — che dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
⮚ Il D.P.R. n.62/2013, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n.165/2001, con il quale è stato emanato il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice” ed il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
segue↓
L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento”;
⮚ il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
• il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento — diffusioni di buone pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
D. Lgs. n. 165/2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”;
• il punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:
☞ nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura
negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
☞ sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente”;
• il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L.
n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.";
• l’allegato l al Piano Nazionale Anticorruzione PNA, che al punto sub B 14 testualmente recita
"I Patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurato dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa non profit Xxxxxxxxxxxx.xx negli anni 90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni;
• la determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 2012 con la quale detta Autorità di Xxxxxxxxx si è
pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
segue↓
nell’ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti , l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali della estromissione dalla gara ( cfr. Cons. St. sezione VI 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St. 9 settembre 2011, n.5066);
• l'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che dispone quanto segue:
" 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
segue↓
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
segue↓
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. segue↓
• l'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — che dispone che " Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni previste dal presente articolo.”
• l'articolo 2 della L. n. 287/1990 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato —
secondo il quale. “…1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
⮚ fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
PRESO ATTO CHE:
1. ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
a) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” (di seguito denominata “Stazione Appaltante”): dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della UOC Provveditorato (munito di delega);
b) operatore economico: ;
2. il presente patto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 recante ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
3. il presente patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto;
4. la mancata accettazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara ,di tutte le disposizioni del presente atto comporterà l’esclusione dalla procedura di scelta del contraente di cui all’oggetto;
4. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto avente importo superiore ad € 40.000,00 = I.V.A. XXXXXXX che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 — DISPOSIZIONI GENERALI
segue↓
1. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica;
2. La Stazione Appaltante si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della Stazione Appaltante comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto aggiudicato, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
3. la Stazione Appaltante si impegna a rendere pubblici, con la massima celerità, i dati riguardanti la procedura di cui all’oggetto ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; ARTICOLO 2 — IMPEGNI E DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO
1. L'operatore economico dichiara di essere consapevole degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. Inoltre dichiara di essere consapevole che al personale dipendente non devono essere offerti regali o vantaggi economico od altra utilità il cui valore ecceda la soglia del modico valore.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare all’Azienda Ospedaliera qualsiasi richiesta che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, nella forma di richiesta di denaro, prestazione od altra utilità da parte di ogni soggetto interessato od addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto.
3. L'operatore economico si impegna, qualora i fatti di cui al punto 2, costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria impegnandosi, altresì a collaborare, con la stessa Autorità giudiziaria relativamente ai fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
2. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto;
3. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili;
segue↓
4. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta.
In particolare l’operatore economico
a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione ed altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/ o gestione del contratto;
b) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Azienda Ospedaliera e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi ivi i soggetti controllati o collegati somme di denaro od altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) dichiara, con riferimento alla procedura in oggetto, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla normativa vigente ivi inclusi gli articolo 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e gli articolo 2 e seguenti della Legge 287/1990 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Dichiara, altresì, che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
Inoltre, l'operatore economico è consapevole ed accetta che l’Azienda Ospedaliera sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte presentate e ammesse si rilevino concreti elementi indiziari in ordine a:
☞ intrecci personali tra gli assetti societari;
☞ distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
☞ provenienza territoriale delle offerte;
☞ modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
☞ modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi
compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
ARTICOLO 3 – VIOLAZIONI E SANZIONI
1. La Stazione Appaltante si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso;
2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni.
segue↓
L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. La Stazione Appaltante accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla L.241/90 e smi. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria;
3. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione delle disposizione del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
4. La Stazione Appaltante, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale;
5. La Stazione Appaltante si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento;
6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
☞ esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura
eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente;
☞ esclusione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del
contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatagli;
☞ esclusione dalle procedure indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di tre anni;
☞ penale contrattuale a favore dell’Azienda Ospedaliera nella misura del 10% del valore contrattuale a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, all’Azienda Ospedaliera, fermo restando impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
☞ penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che
dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
☞ Segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ed alle Autorità competenti.
7. Il presente atto e 1e relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
8. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto di integrità tra l’Azienda Ospedaliera ed gli operatori economici sarà risolta dall’Autorità giudiziaria ordinaria. ARTICOLO 4 — SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI, CESSIONI E SUBAFFIDAMENTI
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto;
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente;
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti del committente.
L’Azienda Ospedaliera
(Direttore Generale): Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX
Operatore Economico: (1)
1) Il presente patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante, ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituite, dal rappresentante legale degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non costituite, il presente patto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna ditta partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata consegna del patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
TABELLA PREZZI BASE PER LA FORNITURA DI TENDE E PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO
FORNITURA DI TENDE
N° | DESCRIZIONE | PREZZO TENDA AL MQ. POSTO A BASE D’ASTA |
1 | tende veneziane con lamelle in alluminio anticorrosione da 25 mm, spessore mm. 0,23, trattate antiossidazione; Installazione | €. 50,00 |
2 | tende plissè da 25 mm, spessore mm. 0,2, in tessuto ignifugo classe 1. Installazione | €. 45,00 |
3 | tende a bande verticali con doppio comando: Le lamelle con larghezza da 127 mm, in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in acqua conformi ai CAM.. Installazione | €. 42,00 |
4 | tende oscuranti a rullo: in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in modo semplice ed economico. Installazione | €. 60,00 |
5 | tende scorrevoli oscuranti: in tessuto ignifugo classe 1 ed omologate dal Ministero degli Interni e lavabili in modo semplice ed economico. Installazione | €. 90,00 |
6 | tende di separazione ambiente composta di binario in alluminio fissato a parete con tassello e lungo i corridoi di separazione dei letti a sbalzo con pendinatura in alluminio. Installazione | €. 95,00 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO
N° | DESCRIZIONE | PREZZO LAVAGGIO PER TENDA POSTO A BASE D’ASTA |
1 | Servizio di lavaggio tende veneziane con lamelle | €. 32,00 |
2 | Servizio di lavaggio tende veneziane con plissè | €. 35,00 |
3 | Servizio di lavaggio tende a bande verticali con doppio comando | €. 35,00 |
4 | Servizio di lavaggio tende oscuranti a rullo | €. 33,00 |
5 | Servizio di lavaggio tende scorrevoli oscuranti | €. 45,00 |
6 | Servizio di lavaggio tende di separazione ambiente | €. 45,00 |