Tra:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI MILANO PER GARANTIRE ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE L’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, IN DISPONIBILITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, PER L’ANNO SCOLATICO 2020/2021
Tra:
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, di seguito anche denominata CITTA’ METROPOLITANA, con sede in Milano – Xxx Xxxxxx, 0, (X.X. 08911820960) rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore Settore Gestione Amministrativa Patrimonio e Programmazione Rete Scolastica, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 51 dello Statuto della Citta Metropolitana di Milano e del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 282/2016 del 16.11.2016
E
il COMUNE DI MILANO con sede legale in Xxxxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0 – (C. F. 01199250158), che per brevità sarà di seguito nominato COMUNE, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx omissis, che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Area Sport, Turismo e Qualità della Vita, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’articolo 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione del Provvedimento Sindacale del 02/11/11 - atti
P.G. 791060/11, esecutivo ai sensi di legge,
PREMESSO CHE
a) il patrimonio immobiliare degli edifici scolastici destinati alla istruzione superiore di secondo grado è di proprietà della Città Metropolitana o è ad essa concesso in uso ai sensi della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (norme sull’Edilizia Scolastica);
b) l’art. 8 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (norme sull’Edilizia Scolastica) dispone che “gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo d’uso a destinazione scolastica, alle Provincie, che si assumono gli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”;
c) tale patrimonio, salvaguardate le prioritarie esigenze riferite alla funzione educativa, è
patrimonio pubblico e in tal senso ogni sua forma di utilizzo che risponda ad un pubblico interesse costituisce legittimo ed opportuno intervento di valorizzazione;
d) l’utilizzo per finalità sportive delle infrastrutture scolastiche della Città Metropolitana di Milano consente di rispondere in maniera significativa alla domanda di pratica sportiva per numerose discipline, sia al livello amatoriale che agonistico, sia per una utenza infantile e giovanile sia per fasce di pubblico adulto;
e) tale utilizzo è stato storicamente garantito in forma agevolata con una adeguata politica tariffaria da parte di Città Metropolitana;
f) la Città Metropolitana di Milano non ha tra le sue competenze la promozione della pratica sportiva che invece è funzione propria della Amministrazione comunale;
g) il Comune di Milano ha tra i suoi obiettivi istituzionali, quello di promuovere l’attività
sportiva da parte dei cittadini negli spazi pubblici;
h) la gestione unitaria del complesso delle infrastrutture sportive scolastiche che insistono sul territorio comunale, sia quelle per l’istruzione primaria, sia quelle per l’istruzione secondaria di primo e di secondo grado, consentono di razionalizzare il rapporto tra la domanda e l’offerta coordinando l’utilizzo della totalità degli impianti;
i) è interesse del Comune di Milano mantenere o creare nuovi rapporti di collaborazione con la Città Metropolitana di Milano di cui utilizza i servizi al fine di assicurare e ampliare le opportunità sportive per i propri cittadini;
j) ai sensi dell’art. 15.1 della Legge 241/1990 le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e in tal senso è indirizzata la volontà della Città Metropolitana e del Comune di collaborare per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali;
k) le Federazioni Sportive Nazionali sono soggetti che svolgono in via esclusiva le funzioni istituzionali di promuovere l’esercizio dello sport a livello agonistico e di base;
l) in data 10 agosto 2017 è stato sottoscritto tra CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO e COMUNE DI MILANO un Accordo, a scadenza 30 giugno 2020, relativo all’anno scolastico 2017/2018, prorogato ulteriormente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
m) in data 8 maggio 2020 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera n. 571/2020 “Linee di indirizzo per la stipulazione di un accordo di collaborazione con la Città Metropolitana per garantire l’utilizzo da parte delle Associazioni/Società Sportive delle palestre scolastiche, in disponibilità della Città Metropolitana di Milano, in orario extra scolastico, per l’anno scolastico 2020/2021 eventualmente prorogabile per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Importo presunto per ogni annualità € 1.500.000.00”;
n) l’Accordo relativo all’anno scolastico 2020/2021 è stato poi sottoscritto in data 16/07/2020.
Tutto ciò premesso e considerato tra la CITTA’ METROPOLITANA e il COMUNE DI MILANO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Premesse
Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente «Accordo tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano» (di seguito chiamato, per brevità,
“Accordo”).
Articolo 2 - Oggetto
Il presente Accordo e ogni atto integrativo o attuativo dello stesso definiscono i reciproci impegni di collaborazione assunti dalla Città Metropolitana e dal Comune.
Articolo 3 - Durata
Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 30 giugno 2021. Le eventuali modifiche e/o integrazioni avranno efficacia se concordate in forma scritta.
ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
a. La Città Metropolitana di Milano concede in uso al Comune di Milano le strutture sportive scolastiche pertinenze degli Istituti Scolastici per il loro utilizzo da parte delle associazioni sportive cittadine in conformità alle finalità, condivise in premessa. La concessione si intende
operante nelle ore e nei giorni in cui le strutture sono libere da attività scolastica ed è soggetta ai vincoli e ai pareri obbligatori delle autonomie scolastiche, ove richiesto;
b. La Città Metropolitana di Milano, in ragione dei suoi obblighi, mantiene a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
ARTICOLO 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI MILANO
a. Il Comune di Milano si impegna a condurre gli spazi oggetto dell’Accordo, con criteri e politiche tariffarie autonomamente individuate;
b. Il Comune di Milano si impegna a rispettare e far rispettare – a seconda delle modalità di conduzione – l’osservanza delle norme di sicurezza e di ogni altra prescrizione tecnica e normativa che regola l’utilizzo delle strutture per l’attività sportiva;
c. Il Comune di Milano si impegna a riconoscere alla Città Metropolitana di Milano il rimborso totale degli oneri per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) limitatamente alla quota parte relativa ai periodi e alle ore di utilizzo sportivo delle strutture. Tale onere è fissato forfettariamente in € 30,00 all’ora, oltre IVA. Al termine di ogni stagione sportiva di utilizzo delle strutture verrà effettuata verifica analitica a consuntivo dei costi sostenuti per le utenze allo scopo di aggiornare, in aumento o in diminuzione, i suddetti oneri;
d. Il Comune di Milano si impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Milano, prima dell’inizio della stagione sportiva, il calendario completo dell’utilizzo delle strutture e, in corso d’anno, con congruo anticipo, ogni modifica alla programmazione iniziale
ARTICOLO 6 – INTERVENTI STRAORDINARI
I soggetti utilizzatori, previa autorizzazione della Città Metropolitana di Milano, potranno eseguire interventi di investimento e/o manutenzione sugli impianti al fine di garantirne l’uso ottimale; il valore di tali interventi verrà scomputato dall’importo complessivamente dovuto dall’Amministrazione comunale alla Città Metropolitana di Milano.
Articolo 7 - modalità di espletamento del servizio
Il Comune di Milano per la fruizione delle strutture in questione, da parte delle diverse Associazioni/Società sportive, potrà avvalersi delle Federazioni Sportive Nazionali in funzione delle discipline sportive praticate. I rapporti tra Comune di Milano e Federazioni Nazionali saranno stipulati con separati accordi.
La pulizia degli spazi oggetto di utilizzo, la manutenzione delle attrezzature e la guardiania saranno in capo ai soggetti utilizzatori delle strutture.
Articolo 8 – Legge applicabile
Il presente Accordo va interpretato secondo le norme della legge italiana e del diritto Comunitario, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
Articolo 9 – Comunicazioni fra le parti
Tutte le comunicazioni fra le Parti relative al presente Accordo saranno effettuate per iscritto e saranno intrattenute esclusivamente, per conto della Città Metropolitana di Milano, da parte del Direttore del Settore Gestione Amministrativa del Patrimonio e Programmazione rete scolastica e per conto del Comune di Milano, da parte del Direttore dell’Area Sport Turismo e Qualità della Vita
Articolo 10 – Modifiche ed integrazioni all’Accordo
Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
Articolo 11 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
Articolo 12 – Conservazione degli effetti dell’Accordo
Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, non conformi alle disposizioni normative vigenti, o inapplicabili in alcuni aspetti,
ciò non influenzerà le altre condizioni dell’Accordo, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state scritte.
Articolo 13 - Trattamento dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo di Collaborazione nell’ambito del perseguimento dei fini istituzionali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
per il COMUNE DI MILANO IL DIRETTORE DELL’AREA SPORT TURISMO E QUALITA’ DELLA VITA Dottor Xxxxx Xxxxxxx | per la CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO IL DIRETTORE SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA Dottor Xxxxxxx Xxxxxxx |
x.xx digitalmente | x.xx digitalmente |