SCHEMA DI CONTRATTO SERVIZI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI DI MERCATO
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI DI MERCATO
C.I.G. 58755121E3
TRA
la BANCA D’ITALIA,
Istituto di Diritto Pubblico con sede legale in Roma, Via Nazionale, 91 (C.F. 00997670583 - I.V.A. 00950501007)
(nel testo che segue, per brevità, “Banca”);
E
la ……………………………………………………………………
con sede legale in ,
(C.F. …………………… - partita I.V.A. ),
(nel testo che segue, per brevità, “Società”);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
38 Pag.
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ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi per il calcolo degli indicatori di esposizione ai rischi di mercato, erogati attraverso una soluzione informatica per l’analisi e il controllo dei rischi relativi agli investimenti finanziari con l’ausilio delle attività professionali di supporto ad essa collegate.
2. La soluzione informatica consiste in un apposito prodotto software da fruire in modalità ASP – “Application Service Provider” (di seguito anche “piattaforma”) concernente le serie storiche dei dati di mercato necessarie all’analisi. Per prodotto si intende un software, tecnologicamente omogeneo nelle sue componenti di front-end, back-end e dati, come specificato al par. 3 del Capitolato tecnico (all. A).
3. Più in particolare, i servizi riguardano:
a) la licenza d’uso per un periodo di 48 mesi del prodotto software e i relativi servizi di supporto operativo (Helpdesk), della manutenzione e della documentazione per tutte le funzionalità fornite;
b) i servizi professionali per le attività di configurazione, personalizzazione, collaudo;
c) i servizi professionali per le attività di formazione degli utenti all’utilizzo del prodotto per un massimo di 10 giorni/persona;
d) i servizi professionali di assistenza all'utilizzo della piattaforma non compresi nella manutenzione, da fruire nel periodo di validità del contratto (ivi inclusa l’eventuale proroga), pari a 10 giorni/persona all’anno (per un totale di
40 giorni/persona per i 48 mesi).
Ulteriori servizi professionali di assistenza all'utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti dalla Banca, fino a un massimo di 20 giorni/persona all’anno.
ART. 2 – NORME DI RIFERIMENTO
1. Il contratto è disciplinato dalle norme appresso riportate e da quelle indicate e/o richiamate nel Capitolato tecnico – Allegato A, di seguito “Capitolato”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 – AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto decorre dalla data di stipula ed ha una durata pari a quarantotto mesi decorrenti dalla data di avvio
del servizio, così come indicata nel verbale di collaudo e avvio di esecuzione di cui al successivo comma 3, 4° alinea.
2. Successivamente alla stipula si procederà alle operazioni di rilascio in esercizio di cui al par. 4 del Capitolato. La durata di tali operazioni sarà concordata tra il Responsabile tecnico di cui all’art. 8 del presente contratto e il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 18; a quest’ultimo è riservata la facoltà, ove necessario, di fissare un termine perentorio per la conclusione delle operazioni medesime. Il mancato rispetto del termine così stabilito costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.
3. Al termine delle operazioni di rilascio in esercizio, l’avvio del servizio sarà disposto dal Direttore dell’esecuzione con le modalità indicate agli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010, mediante redazione di apposito verbale di collaudo e avvio di esecuzione del contratto. Tale verbale darà conto:
- della positiva conclusione delle operazioni di rilascio in esercizio;
- del collaudo di accettazione di cui al par 4.2 del Capitolato;
- della nomina del Responsabile tecnico di cui all’art. 8 del presente contratto e al par. 4.1 del Capitolato;
- della nomina del Responsabile della sicurezza informatica, di cui all’art. 6 del presente contratto e al par. 3.3 del Capitolato (REQ 3.3.2);
- della data di avvio del servizio a far tempo dalla quale decorre la durata quadriennale del medesimo.
4. La Banca ha facoltà di prorogare la durata del contratto per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi alle stesse condizioni stabilite nel presente contratto, inviando comunicazione scritta alla Società almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 4 – RECESSO
1. La Banca ha facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto mediante un preavviso scritto (lettera raccomandata
A.R. o mezzo elettronico equivalente) di almeno 20 giorni. In tal caso, alla Società verrà riconosciuto un corrispettivo commisurato alle prestazioni effettivamente eseguite fino alla data dell’avvenuto recesso oltre al 5 per cento delle prestazioni non eseguite.
ART. 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
1. La Società si obbliga a:
a) garantire l’onestà, l’affidabilità e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto. Il personale tecnico impegnato nei servizi da svolgere presso le sedi della Banca dovrà essere di provata capacità ed esperienza, numericamente sufficiente a garantire l’effettuazione degli interventi a regola d’arte e nei termini contrattualmente fissati. I dipendenti della Società e tutti coloro che prestano attività per essa ai fini dell’esecuzione del contratto sono soggetti ai vincoli di carattere generale e particolare derivanti dall’organizzazione e dalle esigenze interne della Banca (orario di lavoro, disciplina dell’accesso e uscita dallo stabile, ecc.);
b) non adibire ai servizi da svolgere presso le sedi della Banca, né mantenervi, il personale che la Banca non ritenesse di suo gradimento; resta inteso che gli addetti ai servizi medesimi dovranno uniformarsi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di accessi agli stabili della Banca; il predetto personale si intende autorizzato ad accedere ai locali interessati sotto la diretta sorveglianza degli incaricati della Banca;
c) far pervenire preventivamente alla Banca, con specifico elenco, le generalità, la qualifica e gli estremi di un valido documento di riconoscimento riguardante il personale che per le prestazioni oggetto del presente contratto dovesse accedere all’interno di aree della Banca; analogamente andranno tempestivamente segnalate alla Banca eventuali variazioni al suddetto elenco. Al personale eventualmente segnalato, che dovrà accedere ai locali della Banca, andrà consegnata copia dell’Allegato B al presente contratto contenente l’informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca. La Società si impegna ad ottemperare all’obbligo di munire il personale occupato nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto presso gli stabili della Banca di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto disposto dal comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
d) servirsi esclusivamente di personale e mezzi propri e non consentirne l’uso al personale della Banca o di altre Ditte; nel caso in cui la Società chieda, a titolo di collaborazione, di mettere a propria disposizione personale o mezzi della Banca, dichiara fin d’ora di manlevare la Banca stessa da eventuali responsabilità che dovessero essere fatte
valere per eventi pregiudizievoli che dovessero accadere per tali utilizzi. Resta in ogni caso a carico della Società la responsabilità per qualunque pregiudizio e/o danno che il proprio personale possa arrecare alla Banca, al personale di questa o ai terzi quando è presente nei locali della Banca stessa per l’esecuzione della prestazione. La Banca non assume alcuna responsabilità per la custodia, ove consentita, presso i propri locali di beni (attrezzature, materiali di consumo, ecc.) appartenenti alla Società;
e) provvedere, a propria cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge relativi ai dipendenti adibiti all’esecuzione della commessa e alla corresponsione agli stessi di un trattamento normativo e economico in piena conformità alle leggi e ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria; la Banca effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dal successivo art. 10, co. 2;
f) consentire alla Banca l’esecuzione di qualsiasi controllo sullo svolgimento delle attività nelle aree di pertinenza della Banca stessa che potrà effettuarsi con le modalità ritenute più opportune;
g) comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi della Società nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive;
h) assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In particolare la Società dovrà:
- esaminare la documentazione fornita dalla Banca relativa ai piani di sicurezza e di emergenza;
- dare la massima diffusione e conoscenza, tra il personale eventualmente adibito alla commessa, alle informazioni circa le misure di prevenzione e di emergenza e alle indicazioni in ordine alle modalità di evacuazione degli stabili in caso di emergenza;
i) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a:
- comunicare alla Banca tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso (cfr. fac-simile di comunicazione di cui all’Allegato C al presente contratto). Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.6 - NORME DI SICUREZZA INFORMATICA – RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA
1. La Società accetta tutte le specifiche di sicurezza di cui al par. 3.3 del Capitolato (“Requisiti di sicurezza”) e, in particolare, si impegna a nominare e a segnalare formalmente alla Banca, entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza Informatica di cui al par. 3.3. (REQ 3.3.2) del Capitolato.
Art.7 – CONDIZIONI DI NON DIVULGAZIONE DEI DATI DI SISTEMA E/O APPLICATIVI
1. La Società, preso atto che le informazioni inerenti ai dati di sistema e/o applicativi sono coperte da segreto d’ufficio ovvero riservate, si impegna a non divulgare le informazioni stesse delle quali essa può venire in possesso nel corso dello svolgimento delle attività effettuate da proprio personale sia presso gli stabili della Banca che presso i propri Uffici o Laboratori in Italia e all’estero.
2. A tal fine, i supporti forniti dalla Banca (magnetici, digitali, etc.) per consentire ricerche ed analisi di malfunzionamenti relativi ai prodotti messi a disposizione dalla Società, devono essere custoditi dalla Società stessa con la massima cura, non
ne devono essere fatte duplicazioni e devono essere restituiti alla Banca al termine delle attività.
3. Eventuali tabulati ricavati da elaborazioni dei cennati supporti ovvero stampe degli stessi dovranno essere parimenti custoditi con la massima cura, distrutti subito dopo l’utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale.
4. La Banca riterrà la Società responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa o ai suoi dipendenti ascrivibile.
5. La Società, contestualmente alla stipula del contratto, si obbliga a far pervenire alla Banca la dichiarazione di cui all’Allegato D (Dichiarazione di presa d’atto dei requisiti di sicurezza informatica) sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
6. La Società si obbliga inoltre a far sottoscrivere, da ciascuno degli elementi impegnato nelle attività su componenti informatiche delle infrastrutture utilizzate dalla Banca d’Italia, la dichiarazione di cui all’Allegato E (Dichiarazione di presa d’atto degli obblighi di segreto professionale); dette dichiarazioni devono essere custodite dalla Società e prontamente esibite ove richiesto dalla Banca.
Art. 8 – RESPONSABILE TECNICO – RESPONSABILE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO
1. La Società si impegna a nominare e a segnalare formalmente alla Banca, entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto, il nominativo del responsabile tecnico avente le funzioni indicate al par. 4.1 del Capitolato, incaricato di curare il coordinamento tecnico delle prestazioni contrattuali, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti della Banca.
2. L’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto alla Banca con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data di attuazione del provvedimento.
3. La Società dovrà altresì indicare un responsabile per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; tale responsabile è tenuto, prima dell’esecuzione delle attività, a prendere informativa dei rischi specifici del luogo di esecuzione delle prestazioni e a renderne edotto il personale, con particolare riguardo alle procedure di emergenza.
4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, specificamente, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza, in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.
ART. 9 – CORRISPETTIVI
1. L’importo complessivo del presente contratto è pari a ,
XXX esclusa, così ripartito:
A) € ………………………., IVA esclusa, quale corrispettivo per i servizi a corpo per il rilascio in esercizio di cui al par. 4 del Capitolato, comprensivo del supporto operativo (Helpdesk) di cui al par. 5.1 del Capitolato, della manutenzione e dei servizi professionali di configurazione, personalizzazione, collaudo, documentazione della soluzione;
B) € ………………………., IVA esclusa, quale corrispettivo per il canone di utilizzo della soluzione software per i quattro anni di durata contrattuale;
C) € ………………………., IVA esclusa, quale costo per ciascun giorno/persona di servizi di formazione effettivamente erogati, di cui al par. 4.3 del Capitolato;
D) € ………………………., IVA esclusa, quale costo per ciascun giorno/persona di servizi di assistenza effettivamente erogati di cui al par. 5.2 del Capitolato.
2. L’importo complessivo di cui al comma 1 comprende gli oneri per la sicurezza specifici dell’attività d’impresa, stimati dalla Società in € …….
3. Le prestazioni oggetto della commessa sono di natura intellettuale e non comportano rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro. L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.
4. A partire dal secondo anno i corrispettivi (al netto dell’IVA) saranno aggiornati annualmente sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Ove i dati di cui al comma precedente non fossero disponibili, i prezzi unitari verranno aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, calcolata confrontando il parametro relativo al terzo mese precedente la data di decorrenza dell’adeguamento con il parametro dello stesso mese dell’anno precedente.
5. La Società rinuncia a ogni altro diritto che possa competerle a norma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Art. 10 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fatture elettroniche emesse in conformità al D.M. del MEF n. 55 del 3.4.2013 e ricevute dalla Banca tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, intestate a Banca d’Italia – Segreteria Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento - Codice univoco MKBDCP, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Ciascuna fattura dovrà altresì indicare il codice CIG di riferimento n. 58755121E3. Detto pagamento avverrà con le seguenti modalità:
a) con riferimento al corrispettivo di cui all’art. 9, comma 1, lett. A), in un’unica soluzione;
b) con riferimento al corrispettivo di cui all’art. 9, comma 1, lett. B), con cadenza semestrale posticipata;
c) con riferimento ai servizi professionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. C) e D), con cadenza trimestrale posticipata.
2. La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata:
- all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 17 del presente contratto;
- alla regolarità della posizione della Società risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Banca.
3. Le suddette verifiche saranno effettuate anche nei confronti della Società straniera che ha dichiarato, al momento della sottoscrizione del contratto, di avvalersi di una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di fatturare in base al codice fiscale, partita IVA rilasciati in Italia nonché di impiegare nell’esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS e INAIL), anche temporaneamente distaccato alle proprie dipendenze ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 207/2010.
4. A garanzia dei suddetti obblighi contributivi e ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 su ogni fattura liquidata verrà applicata una ritenuta pari allo 0,50% dell’importo della fattura, al netto dell’IVA. Le ritenute saranno svincolate a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità definitiva (cfr. art. 17 del presente contratto) e previa acquisizione del DURC. Nell’ipotesi in cui
dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
5. La liquidazione del corrispettivo sarà inoltre subordinata ai seguenti adempimenti:
- per i pagamenti di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, al rilascio del verbale di collaudo e avvio di esecuzione del contratto, di cui la precedente articolo 3, comma 1;
- per i pagamenti di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, al rilascio del verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010 (cfr. art. 17 del presente contratto);
- per i pagamenti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, previa presentazione del Prospetto relativo ai servizi professionali effettivamente eseguiti (Allegato G), controfirmato dalla Banca d’Italia.
6. Il pagamento dell’ultima fattura è subordinato altresì al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del citato D.P.R (cfr. art. 17 del presente contratto).
7. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla Banca prima del relativo utilizzo ai sensi del precedente art. 5 lett. i):
- entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture, apposta dal centro di protocollo della Banca, qualora sia già accertata la regolare esecuzione di ciascun servizio ordinato;
- entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione di ciascun servizio ordinato, qualora la ricezione della fattura sia avvenuta prima di tale data.
8. I bonifici per l’estero saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalla rispettive banche (clausola SHA).
9. Gli oneri fiscali sono a carico della Banca.
ART. 11 – CLAUSOLE PENALI
1. In caso di mancato rispetto, per cause imputabili alla Società, dei previsti livelli di servizio, la Banca si riserva la facoltà di applicare penali, rapportate al valore complessivo del contratto, nelle ipotesi in cui i tempi di ripristino dei guasti bloccanti e non bloccanti eccedano quelli massimi indicati al par. 6.4 del Capitolato (tabella A), secondo le misure di seguito indicate:
- per ogni ora di ritardo eccedente i tempi massimi di ripristino e fino ad un numero di 3 ore di ritardo: 0,08 per mille;
- per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino compresa tra le 4 e le 6 ore: 0,16 per mille;
- per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino compresa tra le 7 e le 9 ore: 0,24 per mille;
- per ogni ulteriore ora di ritardo rispetto ai tempi massimi di ripristino ulteriore alle 10 ore: 0,30 per mille.
2. Non si darà luogo all’applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché le stesse siano notificate alla Banca entro 5 giorni dal loro verificarsi.
3. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento del valore complessivo del contratto, al netto dell’IVA, ferma restando la facoltà per la Banca, al raggiungimento di tale limite, di risolvere il presente contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, fatto salvo il diritto di risarcimento di ulteriori danni.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società costituisce in favore della Banca la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 rilasciata da
………………………………… per un importo di euro …………………………… Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il diritto della Banca al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La garanzia sarà progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del citato Decreto.
3. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte della Banca del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010 ed all’art. 17, co. 2 del presente contratto, al termine del periodo di esecuzione del
contratto o, qualora sia esercitata la facoltà di proroga di cui al precedente art. 3, co. 4, al termine del periodo di proroga.
ART. 13 - RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE
1. La Società assume ogni responsabilità connessa con la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto ed è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. La Società assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, alla Banca, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione della Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
3. Ferma restando l’integrale responsabilità di cui al comma precedente, a copertura dei cennati rischi la Società assume l’obbligo di stipulare con una Impresa operante nel settore, ove non già posseduta e prima della sottoscrizione del presente contratto, una polizza di assicurazione che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto stesso e dovrà avere un massimale non inferiore a euro 80.000,00 (pari al 5% dell’importo del contratto). Ove la Società disponga già di una polizza di assicurazione, dovrà trasmettere specifica appendice di integrazione riferita al presente contratto.
4. La Società è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.
ART. 14 – SUBAPPALTO
(da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta.
* * *
(da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che la Società, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
1.
2.
3. Al riguardo, la Società si avvarrà della
.
4. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate.
5. La Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. E’ fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
ART. 15 – DIRITTI DI TERZI
1. La Società esonera la Banca da ogni responsabilità ove venissero utilizzati da parte della stessa dispositivi e/o soluzioni tecniche oggetto di diritti d’autore o brevetti industriali appartenenti a terzi.
2. La Società è tenuta a sostenere ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti della Banca, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che gli apparati violino diritti d’autore o brevetti industriali di terzi.
3. La Società si impegna a pagare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, che sia o divenga esecutiva purché:
- che la Società provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Banca almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, la Società trasmetta altresì la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006, nonché l’assenza a carico del subappaltatore dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
La Società che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con la Società subappaltatrice.
- la Banca abbia dato prontamente comunicazione scritta alla Società di tali azioni legali promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari;
- la Banca chiami in causa la Società onde consentirle la più ampia difesa delle proprie ragioni.
4. Qualora una simile azione legale sia promossa ovvero lo possa essere, la Società, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 6, dovrà attivarsi - a sue spese - per far ottenere alla Banca il diritto di continuare a usare la soluzione software o per sostituirla o modificarla in modo da superare le condizioni che hanno determinato la violazione del diritto d’autore o di brevetti di terzi.
5. La Società non ha alcun obbligo di sostenere oneri di difesa o di pagare danni e spese giudiziali in caso di sentenza di condanna conseguente alla violazione dei diritti d’autore di terzi qualora ciò sia dovuto a modifiche apportate dalla Banca alla soluzione software.
6. In caso di violazione da parte della Società di diritti d’autore o di brevetti non vi sarà alcun limite di responsabilità a suo carico, né limiti all’importo del risarcimento dei danni subiti dalla Banca.
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI
1. E’ vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione dei crediti della Società nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 17 – CERTIFICATI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In occasione della presentazione di ciascuna fattura relativa al pagamento dei corrispettivi in corso di esecuzione e prima della liquidazione degli stessi, la Banca esperirà la verifica di conformità di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010.
2. La Banca avvierà la verifica di conformità definitiva di cui all’art. 318 del D.P.R. n. 207/2010 entro venti giorni dal termine del periodo di esecuzione del contratto - o, qualora sia esercitata la facoltà di proroga di cui al precedente art. 3, co. 2, dal termine del periodo di proroga - e la concluderà non oltre sessanta giorni dal medesimo termine.
3. Nel caso in cui tale verifica abbia esito positivo, verrà rilasciato alla Società il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 18 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è Allo
stesso competono le verifiche di conformità di cui all’art. 317 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 19 – RISERVATEZZA
1. La Società fa obbligo ai propri dipendenti di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti qualunque attività della Banca, di cui venga a conoscenza nell’ambito della fornitura delle attrezzature e del relativo servizio di assistenza tecnica, senza divulgarli in alcun modo e utilizzarli a qualsiasi titolo per fini diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Società tratterà con la massima riservatezza il materiale, le informazioni e la documentazione ricevuta dalla Banca e prenderà tutte le misure necessarie per evitare l’accesso a tale documentazione e informazioni da parte di terzi. A questo fine la Società dovrà contenere al minimo il numero di persone con accesso a tali informazioni/documentazione e dovrà espressamente informare tale personale delle esigenze di riservatezza. La Società si obbliga inoltre ad assicurare che i compiti amministrativi relativi alla fornitura del servizio siano effettuati unicamente da personale esplicitamente vincolato da obblighi di riservatezza.
3. Il suddetto impegno di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità del presente contratto ed è assunto anche dall’eventuale subappaltatore, nonché da qualsiasi soggetto di cui la Società debba avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni.
ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE
1. La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti
dalla Banca e il diritto della Banca di escutere la garanzia di cui al precedente art. 12, qualora:
- la durata delle operazioni di rilascio in esercizio di cui al par. 4 del Capitolato, ecceda il termine stabilito dal Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del presente contratto;
- la Società risulti inadempiente agli obblighi di cui all’art.
5 lett. a), e) ed h);
- intervenga il fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale;
- una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Società risultino non veritiere;
- l’inadempimento dell’obbligo di non divulgazione di cui all’art. 7 e/o dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 19.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
- il verificarsi dei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006;
- il verificarsi del caso previsto dall’art. 6, comma 8 del
D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive);
- il verificarsi di inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente l’applicazione di penali per un importo superiore al 10 per cento del valore del contratto;
- ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Dell’esercizio della facoltà di risoluzione nei casi sopra indicati la Banca darà comunicazione con raccomandata A.R. o con strumenti elettronici equivalenti.
ART. 21 – COMUNICAZIONI E ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Tutta la corrispondenza riconducibile al presente contratto, ivi incluse le fatture, dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) 58755121E3 e il riferimento al numero dell’ordine con il quale viene commissionata la fornitura.
2. A tutti gli effetti le parti eleggono domicilio: quanto alla Banca, a Xxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 00;
quanto alla Società, ……………………..
Art. 22 – DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’
1. La Società dichiara che:
a) ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
b) conosce xxxxxxx la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano;
c) riconosce che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;
d) giudica remunerativi i corrispettivi convenuti.
ART. 23 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
1. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, in particolare quelle che regolano il contratto di vendita di beni mobili e quelle della Legge 22.4.1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, alle quali si fa pertanto rinvio.
ART. 24 – ALLEGATI
Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:
Allegato A: Capitolato tecnico;
Allegato B: Informativa per il personale della Società ai fini dell’accesso nei locali della Banca: informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 e rischi specifici e procedure di emergenza;
Allegato C: Comunicazione riguardante il conto corrente dedicato ex legge n. 136/2010 e s.m.i.;
Allegato D: Dichiarazione di presa d’atto dei requisiti di sicurezza informatica;
Allegato E: Dichiarazione di presa d’atto degli obblighi di segreto professionale;
Allegato F: Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 sui dati forniti dalla Società;
Allegato G: Prospetto relativo ai servizi professionali prestati. Data
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Per accettazione
TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del cod. civ., la Società dichiara di approvare specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli:
Art. 3, co. 2 – Avvio e durata del contratto; Art. 4 – Recesso;
Art. 6 - Norme di sicurezza informatica – Responsabile della sicurezza informatica;
Art. 7 - Condizioni di non divulgazione dei dati di sistema e/o applicativi;
Art. 9, comma 5 – Corrispettivi; Art. 11 - Xxxxxxxx xxxxxx;
Art. 15 – Diritti di terzi;
Art. 20 - Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione;
Art. 23 - Foro competente e legge applicabile. Data
Per accettazione
TIMBRO DELLA SOCIETA’E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI SPECIFICI POTERI DI FIRMA)