COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI AVVISO
COMUNE DI SAN XXXXXXXX XXXXXXXXX CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI AVVISO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI SAN XXXXXXXX XXXXXXXXX PER SETTE MESI DALL’AGGIUDICAZIONE CIG 9075656C3F INDICE
Premesse
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio – Oneri a carico del gestore Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali
Art. 4 – Accoglienza dei cani sotto sequestro e rinunciati Art. 5 – Modalità di affido dei cani
Art. 6 – Apertura al pubblico
Art. 7 – Servizi aggiuntivi e proposte migliorative offerte
Art. 8 – Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata Art. 9 – Importo dell’appalto
Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione Art. 11 – Elementi di valutazione e ponderazione attribuita Art. 12 – Offerte anormalmente basse
Art. 13 – Obbligatorietà dell’offerta Art. 14 - Spese a carico del gestore Art. 15 – Controllo e vigilanza
Art. 16 – Inadempienze e penalità Art. 17 – Garanzie
Art. 18 – Risoluzione del contratto Art. 19 – Subappalto
Art. 20 – Cessione del contratto Art. 21 – Controversie
Art. 22 – Trattamento dei dati personali Art. 23 – Norme finali
Premesse
Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati dopo il periodo di sequestro sanitario, previa costruzione di nuovi canili, risanamento di quelli già esistenti, attraverso affidamento del servizio con gestori di strutture idonee presenti sul territorio. E’ indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza, così come stabilito dalle leggi vigenti ed in particolare dal D.P.R. 320/54, dalla Legge 281/91. E’ altresì indispensabile garantire il mantenimento e la cura dei cani provenienti da privati per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall’Autorità Giudiziaria.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La gara ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di ricovero, cura e mantenimento cani randagi, dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale per il periodo di sette mesi. La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all’atto di aggiudicazione, con posizione localizzata in ambito regionale ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia. Tale struttura dovrà essere munita delle necessarie autorizzazioni all’espletamento del servizio, dovrà avere una capienza tale da garantire il ricovero di un numero medio annuale stimato in 190
unità e dovrà essere conforme alle prescrizioni strutturali e funzionali previste dalla vigente normativa. La gestione del servizio consiste nel complesso delle attività, di seguito dettagliatamente specificate, con l’obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni ed ai compiti attribuiti al Comune dalla Legge 281/1991. L’offerta di ulteriori servizi aggiuntivi da parte del concorrente, oggetto dell’offerta tecnica, saranno considerati quali elementi di premialità, valutati mediante specifico punteggio ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio - Oneri a carico del gestore
Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx affida il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza, nel rispetto della vigente normativa di settore ed alle condizioni sottoelencate. Il gestore del servizio avrà l’obbligo di:
a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi.
b) ritirare e custodire (nei limiti dei posti disponibili):
1. i cani presenti o in ingresso al canile rifugio, che devono essere correttamente identificati e registrati nell’anagrafe canina regionale come previsto dalle norme vigenti;
2. i cani accalappiati in territorio comunale ed i cani per i quali sia stato prescritto il sequestro di rigore, in quanto morsicatori, in osservanza delle disposizioni di legge e a tempo determinato;
3. i cani rinunciati dai legittimi proprietari, per comprovate motivazioni o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4 e nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile.
5. Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. I cani introdotti, provenienti da cattura o accalappiamento, devono risultare preventivamente identificati e registrati presso ed essere provvisti della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.
c) tenere un registro di carico e scarico, secondo le modalità concordate con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale. Sul registro dovranno essere annotate: il n. Progressivo di ingresso, il Comune di provenienza, i dati segnaletici del cane (razza, età presunta, mantello, colore, taglia, sesso, n. di microchip o tatuaggio). Ogni tre mesi si dovrà comunicare al Comune il numero di ingressi, di decessi, di affidi e più in generale tutti i dati riportati nel registro. Sul registro non sono ammesse cancellazioni o abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. In caso di cessazione dell’attività o di risoluzione del contratto detto registro deve essere consegnato immediatamente al Comune. Il registro in questione è pubblico; il gestore dovrà pertanto permetterne la consultazione a quanti ne faranno richiesta previo espletamento delle procedure di accesso agli atti presso il Comune. Il registro dovrà essere tenuto presso il canile. Si dovrà altresì provvedere alla registrazione informatizzata dei dati riportati in formato cartaceo.
d) custodire i cani a tempo indeterminato, e comunque fino ad eventuale cessione in affido definitivo; agli stessi dovranno essere garantiti assistenza e ricovero come sotto precisato:
• tutti i cani in ingresso, prima di essere inseriti nei box loro assegnati, dovranno essere visitati accuratamente dal Direttore Sanitario e durante la permanenza dovranno essere sotto sorveglianza e assistenza veterinaria. Il Direttore Sanitario dovrà intervenire, sia periodicamente che in emergenza, a tutela dello stato di benessere e dello stato sanitario (profilassi vaccinale, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni, interventi terapeutici e chirurgici vari, ecc.). A tale scopo nel canile rifugio dovranno essere presenti anche alcuni box destinati ad uso infermeria/isolamento per ospitare i cani in convalescenza, pre/post-chirurgica e/o tutti i casi che i responsabili riterranno opportuno;
• saranno presenti anche box riservati ai cani con comportamenti aggressivi, altri ai cani affetti da patologie infettive, altri alle madri con cuccioli fino ai 60 giorni di età ed altri ancora ai cuccioli fino a 120 giorni di età;
• devono essere garantite le cure veterinarie, di prevenzione e profilassi, e le cure per tutte le patologie presenti al canile; dovranno essere assicurati gli interventi chirurgici, le visite dei veterinari specialisti, nonché la prescrizione e le indicazioni per la somministrazione dei farmaci necessari a garantire la salute dei cani.
• devono essere prestate le visite veterinarie periodiche, con frequenza da definire da parte del responsabile della struttura in funzione delle condizioni di salute dei singoli ospiti, con verifica dello stato di benessere degli animali inclusa la verifica del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati ed adeguata compatibilità dei soggetti, preferibilmente di sesso diverso.
• devono essere garantite cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza di Medici Veterinari comportamentalisti, e addestratori professionali per il recupero dei soggetti con l’obbiettivo di rendere possibile l’affido degli animali stessi.
• ogni soggetto dovrà avere una propia cartella clinica/sanitaria - comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.
• l’eventuale eutanasia dei cani custoditi è prevista secondo le modalità della vigente legislazione e potrà avvenire soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare sofferenze all’animale stesso. La decisione è strettamente in capo al Direttore Sanitario del canile. Notizia del decesso dovrà essere comunicata al Comune entro le 24 ore dal verificarsi dell’evento;
• il nutrimento, fornito quotidianamente, dovrà essere, nella quantità e qualità, adeguato alla taglia, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale, secondo le indicazioni del Direttore Sanitario di cui al successivo punto f). Si dovrà avere cura affinchè il cibo non geli d’inverno e non irrancidisca d’estate. Deve essere assicurata ininterrottamente la disponibilità di acqua potabile;
• la pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente utilizzando, nei mesi invernali, idoneo sistema affinché il pavimento dei box sia adeguatamente asciutto. Si dovranno attuare tutte le idonee misure per non traumatizzare i cani durante le suddette operazioni e garantire nel contempo le operazioni degli addetti alla pulizia;
• devono inoltre essere eseguite periodiche/frequenti disinfezioni, disinfestazioni e deve essere previsto un piano di derattizzazione eseguito da ditta specializzata, tenendo un’adeguata tracciabilità delle operazioni attuate, per garantire le opportune verifiche da parte degli organi di controllo. Specifica ed accurata pulizia con utilizzo di idropulitrice e disinfezione deve essere effettuata all’uscita definitiva di un animale e prima dell’immissione di un altro soggetto. In particolare durante le stagioni calde devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci secondo necessità.
• si dovrà garantire un adeguato periodo giornaliero di sgambamento ad ogni animale presente nella struttura.
e) dotare la struttura di un manuale di autocontrollo delle procedure e delle le attività di verifica dell’efficienza della gestione;
f) nominare un Direttore Sanitario, che sarà responsabile delle operazioni elencate nei confronti del Comune. Il Direttore Sanitario sarà altresì responsabile dell’armadietto dei farmaci ed in generale della modalità d’uso e di conservazione di tutti i presidi medici all’interno della struttura, che saranno accessibili esclusivamente allo stesso Direttore ed al personale da lui designato. Esso dovrà altresì garantire una presenza minima presso il canile rifugio pari a due volte a settimana per un totale di 5 ore e dovrà essere reperibile per ogni eventuale emergenza o necessità che sarà segnalata dallo stesso gestore. Dovrà inoltre avvalersi di cliniche o strutture veterinarie e di mezzi diagnostici adeguati necessari a garantire le cure necessarie agli ospiti della struttura.
g) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l’impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata.
Art. 3 – Ulteriori obblighi gestionali
E’ compito altresì del gestore:
• assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa che
dovesse essere avanzata nei confronti dell’Ente;
• assicurare durante tutto l’arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti (non inferiore a 1 addetto ogni 40 animali), provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l’applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
• comunicare l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
• dimostrare l’avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;
• comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
• provvedere all’affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità indicate all’art. 5;
• garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l’utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati. Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Il presente appalto non comporta l’obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d’impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate. In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza. Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4 – Accoglienza dei cani sotto sequestro e rinunciati
A) Dovranno essere accolti preso il canile i cani derivanti da sequestro sanitario di competenza, così come stabilito dalle leggi vigenti ed i cani provenienti da privati per comprovate motivazioni, o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per assenza forzosa del proprietario o del detentore o affidati dall’Autorità Giudiziaria.
B) Dovranno essere altresì accolti presso il canile, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati ed a seguito delle opportune verifiche condotte dal Comune, i cani ceduti dai proprietari per motivate e comprovate necessità. Tali situazioni sono da intendersi, per quanto riguarda l’animale nel caso di cani aggressivi e/o dominanti, per quanto riguarda il proprietario nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute. In questi casi, i cani possono essere accolti solo dopo espressa rinuncia da parte del proprietario e dopo il consenso del Comune, a fronte di motivata richiesta da parte del proprietario, condurrà le opportune verifiche e consulterà il gestore in merito alla disponibilità di spazi ed alla compatibilità dei cani stessi con gli ospiti della struttura. I proprietari che intendono cedere al canile rifugio cani con comportamenti aggressivi e potenzialmente pericolosi, dovranno presentare una perizia del medico veterinario comportamentalista che indichi la prognosi e la terapia che dovrà seguire il cane ai fini del recupero ed eventuale affido. Le spese sanitarie (veterinario comportamentalista) per le cure da prestare all’animale dovranno essere sostenute dal proprietario.
Art. 5 – Modalità di affido dei cani
I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste. Il periodo di 60 giorni indicato deve consentire al veterinario di verificare l'effettivo stato di salute e permettere agli eventuali proprietari di rientrarne in possesso. Il
xxxx potrà, però, essere dato in affido temporaneo anche prima della sopraccitata scadenza e sarà ceduto definitivamente solo dopo di essa. Gli animali di età non inferiore ai 60 giorni potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore. Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani in tempi differenti si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati. L’affido sarà disposto mediante compilazione della “Scheda d’affido”, redatta in conformità alle disposizioni di legge ed in accordo con il servizio di medicina veterinaria, sottoscritta dall’affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L’affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-saniatrie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l’animale deve essere riconsegnato al canile.
Art. 6 - Apertura al pubblico
Il canile dovrà essere aperto al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, al fine di favorire la riallocazione degli animali presso nuovi proprietari. Pertanto, in detti orari di apertura al pubblico, dovrà essere garantita la presenza di adeguate figure competenti in materia di affido.
Art. 7 – Servizi aggiuntivi e proposte migliorative offerte dai concorrenti
Le attività di seguito elencate sono considerate prestazioni aggiuntive, ovvero migliorative rispetto a quanto sopra descritto. Ogni concorrente sarà chiamato a presentare un progetto (che costituirà l’offerta tecnica) nel quale indicherà le proposte migliorative offerte, sulla base di quanto di seguito indicato.
- Attività di sensibilizzazione all’adozione;
- Presenza in organico di educatore/addestratore cinofilo nonché possesso di equipe multidisciplinare previsto dalle linee guida IAA Accordo Stato Regioni recepite dalla Regione Campania con delibera n. 82 del 21/02/2017 per la realizzazione dei progetti EAA – AAA -TAA
- Presenza dell’equipe multidisciplinare (punti 5) . L’equipe necessita almeno delle figure minime previste dalle linee guida dell’Accordo Stato Regioni del marzo 2015 recepite dalla Regione Campania con delibera n. 82 del 21/02/2017 (Coadiutore dell’animale – Veterinario esperto in IAA)
. Tutti i nominativi delle figure di cui sopra vanno elencati nell’offerta tecnica e corredati dei rispettivi attestati riconosciuti.
Art. 8 - Durata del contratto, proroga ed esecuzione anticipata
Il contratto avrà durata di mesi sette. Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, per ragioni impreviste sopravvenute e comunque non derivanti da inerzia della stazione appaltante, la stessa non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, il gestore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza. Il Comune si riserva, in caso di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva di cui all’ art.103 D.Lgs.50/2016 .
Art. 9 – Importo dell’appalto
L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a 185.535,00 così scaturente: 190 cani circa per 4,50 € (relativo al costo giornaliero per ricovero, mantenimento e cura di ogni singolo animale- al giorno) per 7 mesi (oltre IVA al 22%);
Art. 10 - Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più
alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 1) offerta tecnica: massimo 80 punti 2) offerta economica: massimo 20 punti
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base degli elementi di seguito dettagliati, che l’Ente affidante è in grado di stabilire e dovranno essere tenuti debitamente in conto dalla Commissione giudicatrice. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che riporterà, complessivamente, il punteggio più alto. A parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata al concorrente che avrà ottenuto un maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati:
Offerta tecnica (80/100).
1. Relazione contenente il progetto di svolgimento del servizio, procedure e prassi, comprese proposte migliorative (punteggio massimo 40 punti).
2. Attività di sensibilizzazione all’adozione (punteggio max 10)
3. Presenza in organico di educatore/addestratore cinofilo nonché possesso di equipe multidisciplinare previsto dalle linee guida IAA Accordo Stato Regioni recepite dalla Regione Campania con delibera n. 82 del 21/02/2017 per la realizzazione dei progetti EAA – AAA -TAA (punteggio max 10) Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:
Figure assenti: punti 0 (in ordine all’educatore addestratore tale punteggio determinerà l’esclusione dalla procedura)
Presenza da 1 a 3 educatori addestratori: punti 5 Presenza dell’equipe multidisciplinare: punti 5.
4. Numero di adozioni effettuate nell’ultimo triennio (fino a 10 punti) Il punteggio sarà attribuito secondo il criterio di una percentuale di 2 punti ogni 200 adozioni.
5. Distanza della struttura dalla sede del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (fino a 10 punti). Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: distanza dalla sede del Comune non superiore a km 30. Ogni km di distanza ulteriore determinerà la decurtazione di 0,5 punti dal massimo attribuito.
Offerta economica (20/100).
Per quanto riguarda l’offerta economica, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione indicante l’offerta più vantaggiosa rispetto al costo unitario giornaliero posto a base di gara, pari ad € 4,50 (IVA esclusa), tenendo conto della seguente tabella
tariffa giornaliera pro capite in euro
CANI TAGLI PICCOLA | CANI TAGLIA MEDIA | CANI TAGLIA GRANDE | |
CUCCIOLI | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
FINO A 8 MESI | |||
ADULTI | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
AGGRESSIVI | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
MORSICATORI |
In caso di prezzi complessivi uguali, si procederà con sorteggio a norma dell’art. 77, co. 2, X.X. x. 000 del 23/05/1924. Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base dell’asta o al di sotto del prezzo minimo previsto dal regolamento della
L.R. 3/2019. Non saranno ammesse offerte parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72, co. 2 del R.D. n. 827/1924.
Art. 11 - Elementi di valutazione e ponderazione attribuita
Per la valutazione degli elementi qualitativi inerenti l’offerta tecnica, di seguito descritti, il concorrente dovrà presentare una “relazione” suddivisa in 5 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione), avente le seguenti caratteristiche:
- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l’indicazione dell’elemento cui fa riferimento;
- la relazione non dovrà superare le 20 (venti) facciate, stampate solo fronte, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;
- ai capitoli potrà essere eventualmente allegata documentazione grafica o fotografica.
Art. 12 - Offerte anormalmente basse
In caso di offerte anormalmente basse, X.Xxx. 50/2016, sarà eseguita la procedura prevista dalla predetta normativa.
Art. 13 - Obbligatorietà dell’offerta
Le offerte devono avere validità minima di 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse: di tale condizione, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dare esplicita menzione dell’offerta economica. L’offerta avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione.
Art. 14 - Spese a carico del gestore
Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta). Sono inoltre a carico del gestore del servizio tutte le spese contrattuali, presuntivamente quantificate in € 2.000,00=. Ai sensi dell’art. 34, co. 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e - ai sensi dell’art. 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 - sono a carico del gestore le spese per le pubblicazioni sulla GURI, da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, presuntivamente quantificate in € 5000,00=.
Art. 15 – Controllo e vigilanza
Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ha diritto di accesso, in qualsiasi momento, nella struttura del rifugio per accertare l’osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato e vigilare sul funzionamento del servizio. Il Comune individuerà un referente unico per la gestione dei rapporti con il gestore e delle problematiche attinenti il servizio. Xxxx avrà il compito di rapportarsi costantemente con il gestore del canile nonché di controllare la corretta esecuzione degli obblighi da parte dello stesso. Il Comune si riserva la facoltà di nominare un soggetto terzo che garantisca il rispetto delle modalità di gestione a tutela del benessere degli animali ospiti presso la struttura in oggetto , designato dal Sindaco in funzione di competenze adeguate e specifiche.
Art. 16 - Inadempienze e penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge. L’amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà avvalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 250 per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari;
3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni
cani smarriti, iscrizioni all’anagrafe canina);
7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento in tempo reale delle schede identificative;
8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.
Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla applicazione della penalità.
Art. 17 – Garanzie
Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all’ art.103 D.Lgs.50/2016 . Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:
1. RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell’attività che viene svolta.
2. copertura degli infortuni che potessero occorrere alle persone che opereranno nell’ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori , etc…
Art. 18 - Risoluzione del contratto
Il Comune può chiedere la risoluzione del contratto:
a) in qualsiasi momento avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C.
b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
e) nel caso di reiterata inosservanza (3 volte) degli impegni ritenuti essenziali per la corretta esecuzione del servizio;
f) nel caso di accertata mancata esecuzione dei servizi aggiuntivi oggetto di offerta.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al gestore o tramite PEC, con l’indicazione di un termine non inferiore ai 10 giorni per produrre le relative giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. In tale caso l’Amministrazione Comunale potrà continuare la gestione direttamente o affidarla ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti o sul deposito cauzionale.
Art. 19 – Subappalto
Stante la particolarità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto.
Art. 20 - Cessione del contratto
È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.
Art. 21 - Controversie
Per le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Nola.
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 23 - Norme finali
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Bando e del Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.