COMUNE DI CAPACCIO (SA)
COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Convenzione della concessione per l’affidamento in uso temporaneo di area di proprietà comunale ovvero privata di uso pubblico su cui installare un chiosco.
L’anno
il giorno
del mese di
nella sede Comu-
nale, sono presenti:
il responsabile del Servizio Patrimonio in rappresentanza del
Comune di Capaccio ( c.f. ), nel cui interesse agisce; ----------------
il sig.
(c.f.
) nato a
il e residente a
n. ;
I quali, Premesso che i beni rientranti nel patrimonio comunale possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi stabiliti dalla normativa vigente;
Visti:
il Regolamento Comunale Disciplinante l’installazione di chioschi su aree
pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n.
del
-------
;
la determina del responsabile del Servizio Patrimonio n. del
con la quale, previa procedura concorsuale ad evidenza pubblica, è stato affidato il suolo pubblico, comunale o privato di uso pubblico, in oggetto per l’installazione di un chiosco da adibire ad attività commerciale
e precisamente per la vendita di (o ad attività di servizi per
l’esercizio di
)al sig.
; -------------------------------------------
il certificato relativo all’assenza di precedenti penali connessi ad attività mafiose o a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 55/90 e successive;
2014_02_SchemaDiConvenzione.odt
la dichiarazione del Concessionario di possedere i mezzi economici e finanziari necessari alla realizzazione del chiosco e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento presentata in sede di gara per evidenza pubblica per l’assegnazione.
Convengono e stipulano quanto segue: --------------------------------------------
Art. 1 – Regolamento
Entrambe le parti, presa visione e letto attentamente il Regolamento Comunale Disciplinante l’installazione di chioschi su aree pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, lo accettano incondizionatamente. Copia del Regolamento, firmato da entrambi su ogni foglio, è accluso e fa parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 – Precisa individuazione del bene ----------------------------------------
L’area sulla quale il chiosco dovrà insistere è ubicata in , alla Via
, e risulta essere di complessivi mq con dimensione in
pianta di ml
x ml
come meglio evidenziato nella
planimetria trasmessa in fase di assegnazione, allegata alla presente Convenzione che sottoscritta dalle parti ne forma parte integrante. -----------
Art. 3 – Modalità di utilizzazione del bene – obblighi derivanti dalla Concessione.
L’area data in concessione sarà utilizzata per la costruzione di un chiosco da adibire a pubblico esercizio e precisamente per la seguente attività:
eventuale diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’amministrazione Comunale pena la risoluzione automatica della presente convenzione. Oltre all'esercizio dell'attività economica, il
Concessionario si obbliga a svolgere la funzione di Info-point mediante la distribuzione, senza alcun onere per il Comune, di materiale informativo interessante le attività dell'Ente o quello riguardante le attività nelle quali l'Ente partecipa a qualsiasi titolo.
Il Concessionario abilitato all’esercizio dell’attività, dovrà munirsi di Permesso di Costruire, autorizzazioni sanitarie e commerciali ed ogni altra autorizzazione prevista per legge.
Il Concessionario con la firma della presente Convenzione assume i seguenti obblighi, a pena di decadenza della concessione: ---------------------
a) impegno a modificare il progetto secondo le prescrizioni dettate del servizio tecnico comunale, ove richiesto; -----------------------------------------
b) obbligo pieno e incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall’uso e dalla gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possono essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa nonché polizza contro incendi ed atti vandalici. Copie delle polizze devono essere depositate presso il servizio tecnico del Comune;
c) divieto di realizzare modifiche o migliorie all’immobile oltre quelli
riportati nel progetto approvato se non preventivamente autorizzati dal Comune;
d) iniziare le opere entro 3 (tre) mesi ed ultimarle entro 8 (otto) mesi dal rilascio del Permesso di Costruire;
e) di attivare l’esercizio entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del Permesso di
Costruire con la proroga di 6 (sei) mesi; ------------------------------------------
f) pagamento della TARSU.
Art. 4 – Canone e Corrispettivi
Il canone concessorio ammonta ad €/mese , come da offerta in sede
di gara, per un totale annuo di € , e va corrisposto anticipatamente
entro il giorno 10 del mese di inizio dell’attività di ciascun anno. Il canone si aggiornerà annualmente nella misura dell’intera variazione ISTAT dell’anno precedente.
A integrazione del suddetto canone, viene stabilito a carico del concessionario l’obbligo di attendere quotidianamente alla pulizia dell’intera area pubblica di riferimento, nonché alla sorveglianza della stessa durante gli orari di apertura; la gestione è gratuita, non dà diritto a rimborsi di alcun genere, fermo restando l’uso pubblico dell’area. ------------
Art. 5 – Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario ha depositato la fideiussione assicurativa o bancaria per un
importo di € corrispondente al 100% del costo di occupazione del
suolo pubblico e dei canoni per l'intera durata della concessione. -------------
La polizza prevede espressamente la possibilità dell'esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune. ----
Art. 6 – Durata
La durata della concessione è fissata in anni come da offerta in
sede di gara, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. ----------
Art. 7 – Divieto di sublocazione
Il Concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente
Convenzione, né può cedere ad altri la Concessione di che trattasi, pena la revoca della stessa.
Art. 8 – Xxxxxxxx reti tecnologiche
Saranno interamente a carico del Concessionario le spese relative agli allacciamenti idrici, fognari, per la fornitura dell’acqua ed energia elettrica etc.
Art. 9 – Scadenza Convenzione – risoluzione ----------------------------------
Allo scadere della Convenzione o nel caso di risoluzione anticipata, l’area in oggetto ritornerà nella piena disponibilità del Comune. Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi senza diritto però ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In tal caso il chiosco resta nella disponibilità del Comune che lo può assegnare ad altro soggetto.
Art. 10 – Controversie
Per qualsiasi controversie nascenti dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento individuato nella persona del Responsabile del Servizio Patrimonio, che propone una conciliazione per l’immediata soluzione della controversia medesima. ------
Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui innanzi, la soluzione viene attribuita al Giudice competente, salvo le cause di revoca indicate nel Regolamento. --------------
Art. 11 – Domicilio legale
Per ogni comunicazione o notificazione sia in via amministrativa che giudiziale, il Concessionario elegge domicilio legale in Capaccio e si impegna a comunicare all’amministrazione ogni eventuale cambiamento. ---
Art. 12 – Rinvio al Regolamento
Per quant’altro non previsto nella presente Convenzione valgono le norme del Regolamento richiamato.
Art. 13 – Registrazione
La registrazione della presente Convenzione è a carico e a spesa del Concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto
IL CONCESSIONARIO PER IL COMUNE