Contract
Oggetto: | Pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo xxxxxxxxxx X. 79/2022) - nel settore M-STO/04 - L.R. 34/2015 art. 5, commi 29-33 - Anno 2023 - CUP J97G23000040002 |
I L R E T T O R E
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 22, recante la disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022) e secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-quaterdecies, del medesimo decreto, in merito alla possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca per il periodo ivi indicato;
Visti i commi 6-bis e 6-ter dell’art. 14 del medesimo DL 36/2022, come modificato dalla legge di conversione n.79/2022, in merito ai settori scientifico-disciplinari, nelle more del loro previsto aggiornamento;
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, “Importo minimo assegni di ricerca -
art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto l’art. 6, comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, laddove è previsto che “La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.”;
Richiamato il “Regolamento Interno per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale 24 maggio 2013, n. 653, e successive modificazioni;
Richiamato il “Codice etico e di comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 34, art. 5, commi 29-33, “Legge di stabilità
2016”;
Vista la delibera della Giunta regionale del FVG del 17 dicembre 2021, n. 1947 “Iniziative di valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori disciplinari umanistici e delle scienze sociali. Direttive per la predisposizione di attuazione dei progetti e per la presentazione delle istanze”;
Visto il decreto nr. 29117/GRFVG del 21/06/2023 2022 della Regione autonoma FVG – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio istruzione, università e diritto allo studio con cui la Regione ha approvato la proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo di € 200.000,00;
Richiamato il proprio decreto del 18 agosto 2023, n. 708, ha accettato il suddetto finanziamento, finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca “L’Università di Trieste verso il Centenario – il contributo delle discipline umanistiche tra passato, presente e futuro”, così come approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, codificato con CUP J97G23000040002;
Premesso che, con prot. n. 53393 del 21/03/2024, la vincitrice della procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca precedentemente indetta (DR 9 ottobre 2023, n.
903, Allegato A, Assegno 08), ha rinunciato al contratto e si rende quindi necessario indire nuovamente la selezione, come chiesto dal Direttore del Dipartimento con nota prot. n. 61175 del 10/04/2024;
D E C R E T A
Articolo 1
Indizione delle procedure selettive
È indetta la pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno annuale per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente le modifiche di cui alla legge di conversione del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6-quaterdecies, del medesimo decreto, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante del presente bando, a valere sul finanziamento della Legge Regionale n. 34/2015, art.5, commi 29-33.
Articolo 2
Soggetti destinatari degli assegni di ricerca
Potranno essere destinatari degli assegni di ricerca, studiosi che, alla data di presentazione della domanda, avranno i seguenti requisiti:
1. Possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento (ante decreto 3 novembre 1999 n. 509) o di laurea specialistica/magistrale (ex decreto 3 novembre 1999 n. 509 e decreto 22 ottobre 2004 n. 270) o titolo equivalente conseguito all’estero;
2. Possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di
ricerca contemplata;
3. Età fino a quarant’anni compiuti.
Alla data di avvio dell’assegno di ricerca, i destinatari dell’assegno dovranno essere residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Per presenza si intende il domicilio elettivo del soggetto sul territorio regionale.
Le commissioni giudicatrici di cui all’art. 7 del bando valutano il curriculum di ciascun candidato
in relazione al programma di ricerca e ne dichiarano l’idoneità con adeguata motivazione.
Ai fini dell’ammissione alle procedure selettive indette con il presente bando è richiesto il possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), della laurea specialistica o magistrale ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero.
L’equivalenza del titolo estero, se mancante, ai soli fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, viene accertata dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, corredato da adeguata produzione scientifica, costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’assegno.
Non possono partecipare alle procedure selettive indette con il presente bando, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che ha richiesto l’emanazione del bando, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980.
Colui che appartenga al suddetto personale, qualora risulti vincitore dell’assegno, dovrà presentare, nei termini previsti per la stipulazione del contratto, copia della lettera di dimissioni dall’ente o dall’istituzione di appartenenza, e potrà stipulare il contratto di conferimento dell’assegno di ricerca dopo aver prodotto copia del provvedimento di accettazione delle dimissioni.
Articolo 3
Divieto di cumulo e incompatibilità
La fruizione degli assegni di ricerca non è compatibile con la titolarità di altro assegno, con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, scuole di specializzazione in medicina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, master di primo e secondo livello, in Italia o all’estero, o comunque con rapporti di lavoro subordinato e, per i lavoratori dipendenti di ruolo, comporta il collocamento in aspettativa senza assegni secondo le norme previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.
Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio e di ricerca a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni o enti nazionali, esteri o internazionali, utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.
Al di fuori dell’impegno per l’attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di pertinenza, gli assegnisti possono svolgere l’attività didattica che sia stata a essi conferita ai sensi della normativa vigente in materia.
Gli assegnisti, qualora rivestano la qualifica di cultore della materia, possono partecipare alle commissioni degli esami di profitto.
Articolo 4
Durata e importo, soggetti ospitanti
Gli assegni avranno una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile. L’importo lordo è di euro 19.367,05. L’importo si intende incluso delle eventuali spese di mobilità, anche all’estero.
La richiesta di rinnovo degli assegni deve essere presentata dal Dipartimento che ne ha proposto l’attivazione almeno un mese prima della scadenza del contratto ed è subordinata all’effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dal Dipartimento medesimo.
La durata complessiva dei rapporti instaurati per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi anche con enti o Università diversi, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al predetto art. 22, e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all’art. 24 della medesima legge, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36/2022 (l. 79/2022), intercorsi con il medesimo soggetto, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2, comma 5 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
L’attività di ricerca del titolare dell’assegno deve svolgersi obbligatoriamente presso le strutture dell’Università di Trieste o presso i soggetti ospitanti.
Le attività di ricerca si realizzano prevalentemente sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi periodi fuori sede per esigenze scientifiche nei limiti stabiliti dalle Direttive regionali.
Articolo 5
Domanda di ammissione – modalità per la presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
L’accesso avviene tramite autenticazione con account personale: in caso di prima registrazione è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica. Successivamente sarà possibile accedere alla piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) – modalità consigliata – scegliendo dalla pagina l’ente Università di Trieste; in alternativa sarà possibile accedere con le sole credenziali.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo di pubblicazione del presente bando sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo (xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/).
La procedura di compilazione e l’invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le
ore 23:59 del giorno di scadenza del bando.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e dovranno essere allegati i seguenti documenti previsti, in formato elettronico PDF:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum della propria attività scientifica e professionale (redatto in lingua italiana o in lingua inglese) datato e firmato;
3) eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione al programma di ricerca.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e, fatte salve le selezioni riguardanti materie linguistiche, devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari (italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo) certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email.
La procedura di compilazione e l’invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. Se l’accesso non avviene tramite SPID, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token usb o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una smart-card o di un token usb di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in pdf via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema, unitamente alla copia in formato pdf di un valido documento di identità.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
c. il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto, la votazione riportata, la data e l’Università presso la quale è stato conseguito il diploma.
Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, allegare il titolo di riconoscimento di equipollenza o, ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione, la dichiarazione di equivalenza.
Allegare alternativamente:
- il certificato di laurea con xxxxx e la dichiarazione di valore;
- il diploma supplement, purché il diploma supplement fornisca una descrizione completa della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati;
- il certificato con esami rilasciato alternativamente in inglese, spagnolo, francese o portoghese;
- il certificato con esami assieme alla traduzione in italiano o inglese e alla dichiarazione di
veridicità della traduzione e della conformità all’originale.
In questa fase le traduzioni potranno essere effettuate dal candidato stesso, che si assume totalmente la responsabilità della veridicità delle traduzioni e della conformità all’originale. È consigliato comunque allegare ogni altro documento utile ai fini della dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 2, comma 4 del presente bando (es. “dichiarazione di valore” del titolo accademico);
d. l’eventuale diploma di dottore di ricerca, o titolo accademico equipollente conseguito presso un’Università straniera, nonché la data di conseguimento del titolo, la votazione conseguita, l’Università sede amministrativa del corso di dottorato e relativo ciclo. Nel caso di titolo accademico conseguito presso un’Università straniera, indicare l’eventuale provvedimento di equipollenza;
e. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ammissione al bando in oggetto e dichiarazione di essere a conoscenza delle norme contenute nello stesso;
f. dichiarazione di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127 lettera d) del DPR 10.01.1957, n.3;
g. dichiarazione di godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
h. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240;
i. dichiarazione di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
j. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
k. posizione rispetto agli obblighi militari;
I titoli di studio accademici e i titoli professionali sono autocertificati in sostituzione delle normali certificazioni.
La presentazione di una domanda incompleta di elementi essenziali comporterà l’esclusione del
candidato.
L’amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di eventuali problemi tecnici relativi
alla procedura telematica.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx.
Informazioni sul bando potranno essere chieste esclusivamente all’indirizzo mail
Articolo 6
Esclusione dalla selezione e rinuncia
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Rettore.
Il candidato che rinunci alla partecipazione alla selezione deve darne comunicazione scritta indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa, n. 1 - 34127 - Trieste - corredata dalla fotocopia di un valido documento d’identità.
Articolo 7 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, di norma, è composta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca e da altri due membri effettivi, di cui uno scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori delle Università italiane, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini, e l’altro, anche esterno, appartenente a Università italiane o straniere o a Istituti accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Qualora il responsabile scientifico del progetto di ricerca non fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, Xxxxx n. 240/2010, ovvero versasse in situazione di conflitto di interesse o incompatibilità, è sostituito da un professore o un ricercatore preferibilmente appartenente ai ruoli dell’Ateneo, afferente al settore concorsuale per cui è bandita la procedura medesima o a settori affini, che risulti in possesso di detti requisiti.
Scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, il Dipartimento interessato, sentito il responsabile scientifico del progetto di ricerca, propone al Magnifico Rettore i componenti della Commissione giudicatrice dopo aver verificato che gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 7 e 8, Xxxxx n. 240/2010.
La nomina della Commissione giudicatrice viene disposta con decreto del Rettore e viene pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo (xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive degli assegni di ricerca (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx).
Articolo 8
Valutazione dei candidati e colloquio in videoconferenza
La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio e consiste in una valutazione comparativa dei candidati.
Nella valutazione si terrà conto in particolare della coerenza del percorso formativo, dell’attività di ricerca documentata e di eventuali altri titoli rispetto al progetto oggetto del bando. A tal fine la Commissione giudicatrice potrà inserire una specifica valorizzazione del punteggio dei titoli e/o delle pubblicazioni in relazione agli obiettivi del progetto di ricerca.
La Commissione stabilisce previamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dell’eventuale colloquio, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.
Per le pubblicazioni scientifiche e per i titoli, la commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 70 punti ripartiti secondo lo schema seguente:
- dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;
- diploma di specializzazione;
- diplomi di master;
- svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati;
- pubblicazioni scientifiche;
- eventuali altri titoli.
Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, la commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con il settore scientifico- disciplinare e con il programma di ricerca per cui viene bandita la selezione;
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum. Al suddetto verbale viene data pubblicità
all’Albo Ufficiale di Ateneo (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/). e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive degli assegni di ricerca (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx). prima dell’ulteriore proseguimento dei lavori.
La commissione giudicatrice, compie le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi, previa valutazione comparativa tra i candidati e se constatata che solo un candidato ha ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70, può ritenere di non procedere con il colloquio e indicarlo come vincitore della selezione, dando adeguata motivazione al giudizio.
Al di fuori dall’ipotesi di cui al precedente comma, se più candidati hanno ottenuto nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70, la commissione procede al colloquio in seduta pubblica con i candidati ammessi, previa convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima prova, mediante Avviso pubblicato all’Albo di Ateneo (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive degli assegni di ricerca (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx). Nel rispetto della normativa vigente, ai fini della convocazione verrà pubblicato solo il numero identificativo della domanda che il candidato ha presentato su PICA. La pubblicazione on-line delle suddette convocazioni ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. La mancata partecipazione al colloquio, qualunque ne sia la ragione, comporta l'automatica esclusione del candidato dalla selezione. La Commissione si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale anche in sede di colloquio con i candidati.
Colloquio in videoconferenza
Tutti i candidati convocati sosterranno il colloquio in videoconferenza in seduta pubblica. Il collegamento diretto alla piattaforma scelta dalla Commissione verrà pubblicato nell’Avviso esposto all’Albo.
Prima che il colloquio inizi, il candidato dovrà identificarsi, mostrando lo stesso documento di identità già allegato alla domanda di ammissione.
Sono esclusi dal concorso i candidati che non si colleghino alla piattaforma tramite l’apposito link nel giorno o nell’orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di identità.
L’Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all’interessato, che impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
Per il colloquio, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si considera superato qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 20 punti.
La valutazione complessiva dei candidati viene determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio, ove previsto.
Articolo 9
Formulazione e utilizzo della graduatoria
Al termine dei lavori la commissione giudicatrice formula la graduatoria dei candidati e designa vincitore il candidato risultato al primo posto della graduatoria di merito.
Entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione, gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore. Tale provvedimento viene pubblicato all’albo ufficiale di Xxxxxx (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/) e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive degli assegni di ricerca (xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- ricerca), e ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati.
In caso di cessazione anticipata dell’assegnista nonché di recesso dell’Università, nelle ipotesi di cui all’articolo 12 del presente bando, la graduatoria potrà essere utilizzata ai fini della stipulazione di contratti di durata comunque non inferiore a un anno, previa deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato. Il nuovo contratto è subordinato all’accertamento della sussistenza dell’adeguata copertura finanziaria.
Articolo 10
Conferimento e disciplina dell’assegno di ricerca
L’assegno di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto di collaborazione che regola lo svolgimento dell’attività di ricerca.
Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a
diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
Ai fini del conferimento dell’assegno di ricerca il vincitore, in possesso di titolo di studio estero, dovrà produrre la documentazione originale di quanto allegato alla domanda di ammissione ai fini della dichiarazione di equivalenza del titolo stesso.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro Apostille, apposto dalle competenti Autorità locali, che sostituisce la legalizzazione. In virtù di convenzioni internazionali, gli atti rilasciati da alcuni Paesi europei (Belgio, Danimarca,
Francia, Irlanda, Germania, Lettonia) sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o Apostille.
Il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio
Carriere del personale docente (indirizzo mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
L’importo annuo lordo spettante al titolare dell’assegno verrà corrisposto in rate mensili.
All’assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
In materia di astensione obbligatoria per maternità/paternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto ministeriale è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
In materia di congedo per malattia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 788, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
I titolari degli assegni di ricerca sono dotati di copertura assicurativa contro il rischio di infortuni.
L'Università non provvede alla copertura assicurativa della responsabilità civile personale dell'assegnista per danni verso terzi e verso la stessa Università.
L’assegnista di ricerca dovrà osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso l’Ateneo o presso gli eventuali enti ospitanti.
L’attività di ricerca del titolare dell’assegno ha carattere continuativo e, in relazione alla realizzazione dello specifico programma di ricerca a cui è finalizzata, si svolge in rapporto di coordinamento con la complessiva attività del Dipartimento di pertinenza.
Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell’attività da parte dell’assegnista, il Direttore del Dipartimento informa immediatamente l’Amministrazione centrale.
Al termine dell’assegno l’assegnista dovrà presentare all’Università il rapporto di ricerca finale,
sottoscritto dal Referente scientifico (tutor scientifico) o dal Direttore di Dipartimento.
Qualora l’assegno di ricerca preveda lo svolgimento dell’attività o parte di essa presso un
soggetto ospitante, il rapporto dovrà essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma del soggetto ospitante, attestante che l’attività si è svolta presso la struttura medesima nel rispetto dei vincoli e degli adempimenti previsti dalle Direttive regionali.
L’Università si riserva la facoltà di far produrre all’assegnista ulteriore documentazione ritenuta
utile.
Articolo 11
La disciplina della proprietà intellettuale
Verrà fatto riferimento alla normativa vigente, ai Regolamenti di Ateneo che regolano la materia e alle Direttive regionali.
I risultati conseguiti nell’ambito dell’attività dell’assegnista, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica, appartengono all’Università degli Studi di Trieste, beneficiaria del progetto, eventualmente in contitolarità con il soggetto ospitante o i soggetti ospitanti coinvolti nelle attività dello specifico assegno di ricerca. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 “Codice di Proprietà Industriale” e successive modifiche e integrazioni, la normativa europea in materia di aiuti di Stato ed i regolamenti interni dei beneficiari che regolano la materia.
I risultati dell’eventuale collaborazione con le strutture ospitanti che non generano diritti di
proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.
È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori.
I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati ottenuti con il finanziamento ottenuto a valere sulla L.R. n. 34/2015, art. 5, commi 29-33.
Articolo 12
Recesso dell’Università
L’Università può recedere dal contratto, qualora vengano riscontrate gravi inadempienze nel regolare svolgimento dell’attività di ricerca da parte dell’interessato.
L’Università può, altresì, recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Trieste”.
Nelle predette ipotesi, il Direttore del Dipartimento, su istanza del responsabile scientifico e sentito
l’assegnista, informa tempestivamente il Rettore per le conseguenti determinazioni.
Articolo 13
Recesso del titolare dell’assegno di ricerca
Il titolare dell’assegno di ricerca può recedere dal contratto mediante dichiarazione, che deve pervenire al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di pertinenza, almeno otto giorni prima della data indicata come ultimo giorno di fruizione dell’assegno.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui al precedente comma, il titolare dell’assegno di ricerca, oltre alle eventuali somme indebitamente percepite, è tenuto a corrispondere all’Università, a titolo di penale, una somma pari all’ammontare del corrispettivo dell’assegno rapportato al periodo di mancato preavviso.
La penale può essere esclusa qualora il titolare dell’assegno receda per:
- opzione per l’ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;
- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l’interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall’interessato sotto la
propria responsabilità.
Articolo 14
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali.
Il “Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1
a Trieste.
Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:
- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l’accesso al servizio Piattaforma
Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.
Il “Responsabile del trattamento designato” è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale
fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA) – con sede in xxx Xxxxxxxxxx 0/0
- 00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX).
Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il candidato è detentore dei seguenti diritti:
1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall’art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
Per esercitare i diritti sopra riportanti il candidato potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’Ufficio Concorsi del personale docente dell’Università degli Studi di Trieste.
Il Rettore
X.xx Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT Data: 10/04/2024 18:26:26
Allegato A
Assegno 01
Dipartimento di Studi Umanistici
Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea
Programma di ricerca: "Percorsi di Public History nel “Monumento Nazionale Risiera di
San Sabba”
"Public History paths in the "Risiera di San Sabba National Monument"
Responsabile scientifico: prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Durata dell’assegno: 12 mesi, eventualmente rinnovabile Importo annuo lordo: € 19.367,05
Ente ospitante: Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale -
Trieste
Programma di ricerca (in italiano e in inglese)
Il progetto si propone di valorizzare i risultati della ricerca storiografica su uno dei luoghi simbolo
delle tragedie del Novecento nell’Alto Adriatico.
La Risiera si presenta come un lager anomalo all’interno dell’universo concentrazionario italiano e non solo. Il Polizeihaftlager venne istituito dai nazisti con un duplice scopo: quello di campo di detenzione, tortura, uccisione, deportazione degli avversari politici italiani, sloveni e croati e quello di campo di transito per i prigionieri ebrei e Rom-Sinti.
L’assegnista dovrà possedere una comprovata esperienza nell’ambito della Public History e della storia dell’area dell’Alto Adriatico e della Shoah e dovrà, di concerto con la supervisor scientifica e con la tutor del Museo raccogliere e analizzare il materiale bibliografico, archivistico e iconografico sulla storia della Risiera di San Sabba; preparare e somministrare un questionario ai visitatori del memorial; progettare e realizzare nuove schede informative e didattiche rivolte a insegnanti e visitatori, da rendere fruibili sul sito della Risiera; produrre un elaborato scientifico sui risultati raggiunti in lingua inglese. È richiesta la conoscenza del tedesco e dell’inglese.
The project aims to valorise the results of historiographical research on one of the symbolic places of the tragedies that affected the city, the region and the entire Upper Adriatic area in the 20th century. The Risiera, due to its characteristics, presents itself as an anomalous lager within the nazi concentrationary universe. The Polizeihaftlager was established with a dual purpose: that of a camp for the detention, torture and murder of Italian, Slovenian and Croatian political opponents and that of a transit camp for Jews and Roma and Sintiprisoners.
The researcher should have a proven experience in the field of Public History and history of the Upper Adriatic area and of the Shoah and should, in agreement with the scientific supervisor and the tutor of the Museum, collect and analyse bibliographic, archival and iconographic material on the history of the Risiera di San Sabba. He will have to: prepare and submit a questionnaire to the visitors of the memorial; design and realise new information and didactic files addressed to teachers and visitors, to be made available on the site of the Risiera; produce a scientific paper on the results achieved in English. Knowledge of German and English is required.