REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
del 7 luglio 2020
Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli articoli 192b LOC e 100 RCOm,
risolve:
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
a) Abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
b) Titolare dell'allaciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttario o avente diritto di superficie sul fondo;
c) Utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale;
d) Acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
e) Acqua greggia: acqua che non ha beneficiato di trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di potabilità;
f) Azienda: Azienda Acqua Potabile del Comune di Lugano (AAP);
g) Condotte principali: condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
h) Condotte di distribuzione: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
i) Condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
l) Dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili, posta prevalentemente su suolo privato (non in anello) e avente un diametro inferiore a 100mm;
m) Gestore: società di diritto privato o pubblico a cui è delegata la gestione dell'Azienda;
n) Installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
o) Contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
p) Idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
q) SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
r) Rivenditore: ente pubblico, azienda distributrice o responsabile di una rete privata fuori zona edificabile che provvede alla rivendita di acqua;
s) Rete privata fuori zona edificabile: insieme di condotte e/o dorsali situate fuori zona edificabile a cui sono allacciati più utenti che vengono riforniti all'ingrosso tramite un punto di consegna unico gestito da un rivenditore. Esse sono definite e autorizzate dal Gestore.
Art. 2
Basi legali 1 Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono in particolare le seguenti leggi, ordinanze e direttive.
a. Leggi e ordinanze
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvigionamento idrico (LApprI), RL 722.100
b. Direttive della SSIGA
- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)
3 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, il Gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
4 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
5 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
6 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare cartaceo del presente Regolamento e delle tariffe. Tali documenti sono reperibili sul sito internet del Gestore e del Comune.
Costituzione e scioglimento
Scopo e campo di applicazione
Art. 3
1 È costituita un'azienda comunale (in seguito Azienda) ai sensi dell'art. 192b e seguenti LOC che assume, con diritto di privativa, la fornitura di acqua potabile.
2 L'Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente regolamento e del Regolamento comunale della Città di Lugano. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.
3 Il Municipio amministra l'Azienda e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;
4 L'amministrazione dell'Azienda è distinta da quella degli altri rami dell'amministrazione comunale e la contabilità è tenuta separata, secondo le modalità stabilte dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC), riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali;
5 Fatte salve le prerogative del Consiglio comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato controllata dal Comune di Lugano e dotata di personale proprio (in seguito Gestore). I suoi compiti sono definiti dall'art. 7.
6 La costituzione e lo scioglimento dell'Azienda sono decisi dal Consiglio comunale.
Art. 4
1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con il Gestore, gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2 La fornitura di acqua industriale non è disciplinata dal presente Regolamento.
3 L'Azienda, tramite il Gestore, promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.
4 L'Azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.
Art. 5
Zona di distribuzione 1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore del Comune di Lugano e dei Comuni nei quali l'Azienda assicura la distribuzione di acqua.
2 Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa.
3 Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle possiblità tecniche ed economiche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.
Art. 6
Compiti dell'Azienda 1 L'Azienda distribuisce acqua potabile e acqua greggia al dettaglio nella zona di distribuzione, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni previste dal presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3 L'Azienda può fornire acqua potabile e greggia ad altri enti di distribuzione secondo quanto disposto al Capitolo VIII.
Art. 7
Compiti del Gestore 1 Il gestore provvede in particolare a:
a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 45 e 47).
2 Il Gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsablità degli installatori concessionari.
3 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
CAPITOLO II
Organi dell'Azienda
Art. 8
Organizzazione 1 Gli organi dell'Azienda sono:
- il Consiglio comunale
- il Municipio
2 La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione.
Competenze del Consiglio comunale
Art. 9
1 L'organo legislativo dell'Azienda è il Consiglio comunale. Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell'Azienda:
- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse applicabili all'utenza;
- esercita l'alta vigilanza sulla gestione dell'Azienda;
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;
- destinazione degli utili;
- approva il mandato di Xxxxxxxx.
2 Per il resto è applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.
3 Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
4 Per le deleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore dell'Azienda si rinvia all'art. 9bis del Regolamento comunale.
Competenze del Municipio
Art. 10
1 Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda, delle sue infrastrutture e la rappresenta in giudizio.
2 Il consenso del Consiglio comunale per stare in causa non è necessario per le vertenze amministrative e quelle relative all'incasso delle bollette per forniture o prestazioni, nelle procedure sommarie, nonché per le azioni possessorie o provvisionali.
3 In particolare il Municipio:
- sottopone al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'Azienda;
- sottopone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'Azienda, sulla base di progetti e preventivi definiti;
- allestisce il regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare direttive tecniche e regolamenti interni;
- sorveglia il Gestore nell'ambito del mandato di prestazioni;
- esercita tutti gli attributi che la legge o i regolamenti non conferiscono ad altri organi.
4 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9bis del Regolamento comunale della Città di Lugano.
CAPITOLO III
Conti
Art. 11
Contabilità La contabilità è allestita in base alle disposizioni della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contablità dei comuni.
Art. 12
Preventivi I conti preventivi sono allestiti dal Municipio e sono sottoposti al Consiglio comunale unitamente al preventivo generale del Comune.
Art. 13
Consuntivi 1 I conti consuntivi e i relativi bilanci sono sottoposti al Consiglio comunale unitamente al consuntivo generale del Comune.
2 Contemporaneamente alla decisione sui conti, il Consiglio comunale stabilisce la destinazione degli utili nell'ambito di quanto previsto dall'artiolo successvio.
Art. 14
Proventi 1 L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2 L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3 La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. È applicabile per analogia l'art. 159 cpv. 3 LOC.
CAPITOLO IV
Impianti di distribuzione
Piano generale acquedotto
Art. 15
Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.
Art. 16
Rete di distribuzione La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distrubzione, come pure gli idranti.
Art. 17
Condotte principali 1 Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del piano regolatore, in conformità con il PGA.
2 Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
Condotte di distribuzione
Art. 18
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 5.
Art. 19
Costruzione 1 L'Azienda, tramite il Gestore, stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Gestore.
3 Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'Azienda.
Art. 20
Idranti 1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione:
a. definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c. incarica il Gestore della posa degli idranti.
2 Il Gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
Accesso, azionamento di idranti e saracinische
Art. 21
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Gestore.
3 È obbligo degli utilizzatori degli indranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base della procedura di contravvenzione prevista dal presente Regolamento.
Art. 22
Messa a terra 1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini, ecc.
2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3 L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.
CAPITOLO V
Allacciamenti
Domanda di allacciamento
Rifiuto di allacciamento
Art. 23
1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti devono essere richieste al Gestore, tramite l'apposito formulario.
2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 24
1 L’Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
b. quando dette installazioni possono perturabare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda o del Gestore;
c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte o da persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore;
d. quando l'oggetto si trova al di fuori della zona edificabile e non è data la possibilità di allacciamento a una rete di distribuzione dell'Azienda.
2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allaciamento.
3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Tracciato e caratteristiche
Art. 25
Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Gestore, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
Art. 26
Condizioni tecniche 1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggrupati facendo capo ad una dorsale.
3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sua area pubblica.
Utilizzazione di proprietà private, servitù
Art. 27
1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le sevitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di consentire all'Azienda, per il tramite del Gestore, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi copreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con l'Azienda, tramite il Gestore.
4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto
destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità.
5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
• la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
• la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
• l'iscrizione a registro fondiario.
6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.
7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere trasmesso al Gestore prima dell'inizio dei lavori.
8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.
Realizzazione delle condotte di allacciamento
Proprietà dell'allacciamento e dorsale
Art. 28
1 L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Gestore. In casi particolari quest'ulitmo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da esso autorizzati.
2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X.
Art. 29
1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3 La dorsale in zona edificabile è di proprietà dell'Azienda.
4 La dorsale fuori dalla zona edificabile è di regola da considerare di proprietà dei titolari degli allacciamenti.
5 Le reti private fuori zona edificabile sono di proprietà dei titolari degli allacciamenti. Le medesime sono gestite dai relativi rivenditori.
Art. 30
Vetustà delle condotte Una condotta d'allacciamento o una dorsale che ha raggiunto i 40 anni è considerata vetusta. Ad essa si applicano i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. c).
Sostituzione allacciamento e dorsale
Art. 31
1 Il Gestore può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. vetustà dell'allacciamento;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. altri motivi di ordine tecnico.
2 I costi di sotituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.
Manutenzione allacciamento e dorsale
Art. 32
1 Il Gestore può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei seguenti casi:
a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. ripetute perdite d'acqua;
d. altri motivi di ordine tecnico.
2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.
Art. 33
Modalità di intervento 1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione o di sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda, tramite il Gestore, può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 34
Messa fuori esercizio Xxxx'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, il Gestore provvede alla sua separazione dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto dal Capitolo X.
CAPITOLO VI
Installazioni interne
Art. 35
Esecuzione 1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Gestore. In particolare sono autorizzati gli
installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.
Art. 36
Prescrizioni tecniche 1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Gestore.
2 Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Gestore rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda, tramite il Gestore, può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Art. 37
Collaudo 1 Il Gestore o un terzo abilitato e da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Gestore si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo, che sono poste a carico dell'installatore.
3 Con il collaudo l'Azienda, il Comue e il Gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.
Obblighi del titolare dell'allacciamento
Art. 38
Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
Art. 39
Pericolo di gelo Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Dovere di informazione
Art. 40
1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Gestore preventivamente e per iscritto.
2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3 Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda, al Comune e/o al Gestore dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, relativamente alle loro responsabilità.
Art. 41
Controlli 1 L'Azienda deve poter avere in orgni tempo accesso al contatore e alle installazoini interne per effettuare controlli.
2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conferme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 42
Responsabilità 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda, del Comune e del Gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle intallazioni.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
Impianti di trattamento dell'acqua
Adeguamento degli impianti privi di autorizzazione di conteggio
Art. 43
1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Gestore.
2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3 Essi devono essere muniti di adeguato organo di protezione che impedisca ogni ritorno di acqua in rete, conformemente alle direttive del settore (SSIGA).
Art. 44
Entro due anni dall'intimazione da parte del Gestore, i titolari di allacciamenti fuori zona edificabile e/o privi di contatore sono tenuti a modificare le proprie installazioni interne per permettere la posa di un contatore, nonché conformarsi ai requisiti tecnici del presente capitolo.
CAPITOLO VII
Fornitura dell'acqua
Art. 45
Principi 1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2 L'utente s'impegna a utilizzare in modo razionale e parsimonioso l'acqua fornita. Il Gestore vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, potendo limitare o sospendere la fornitura dell'acqua ai sensi dell'art. 48 del presente regolamento.
3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrapressione.
5 Il Gestore garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6 L'Azienda, il Comune e il Gestore non garantiscono la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
7 L'Azienda, il Comune e il Gestore non garantiscono la potabilità dell'acqua fornita agli utenti al beneficio di tariffe di "acqua greggia". È compito dell'utente adottare i necessari accorgimenti per uso alimentare.
Art. 46
Obbligo di prelievo 1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'aquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale. Fanno eccezione le fonriture a rivenditori autorizzati.
3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre aziende a fornire l'acqua.
4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentare da acquedotti privati.
Divieto di cessione dell'acqua
Limitazione o sospensione della fornitura
Art. 47
1 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
Art. 48
1 Il Gestore può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d'acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impanti;
e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2 Il Gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
Esclusione della responsabilità
Art. 49
1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda, del Comune o del Gestore per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 48 o per qualsiasi altra ragione che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata per evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.
Art. 50
Prelievo abusivo 1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda, al Comune o al Gestore.
2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utitlizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XII.
4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.
Forniture temporanee di acqua e acqua per cantieri
Art. 51
1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Gestore.
2 Il Gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
Disdetta dell'abbonamento
Ripristino dell'abbonamento
Limitazione di portata per installazioni speciali
Art. 52
1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati.
2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Gestore effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
Art. 53
1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Gestore con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
Art. 54
L'Azienda, tramite il Gestore, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
Art. 55
Piscine 1 Il Gestore può emanare disposizioni particolari relative al riempimento di piscine.
2 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4 L'acqua consumata per le piscine sa conteggiata e pagata in base alla tariffa standard e misurata tramite il contatore.
Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
Art. 56
1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, può essere oggetto di una convenzione speciale tra utente e Azienda.
2 Si applicano le condizioni tariffali del presente Regolamento.
Art. 57
1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie deve essere notificato al Gestore.
2 In caso di utilizzo di sitemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie è assolutamente vietato qualsiasi collegamento con la rete di distribuzione idrica dell'Azienda.
3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.
CAPITOLO VIII
Fornitura a rivenditori
Art. 58
In generale 1 L'Azienda, tramite il Gestore, può fornire acqua all'ingrosso a rivenditori.
2 Le condizioni di base della fornitura sono stabilite dal presente Regolamento.
3 Le condizioni specifiche sono contenute in appositi contratti, rispettosi del presente Regolamento.
4 Per i rivenditori responsabili di reti private fuori zona edificabile si applicano le condizioni per la vendita al dettaglio.
Art. 59
Deroghe 1 I rivenditori che intendono rinunciare alla fornitura di acqua devono comunicarlo al Gestore con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile (31 dicembre).
2 Il rivenditore è autorizzato a rivendere l'acqua al dettaglio e all'ingrosso.
Contenuto dei contratti di fornitura
Responsabilità del rivenditore
Art. 60
1 I contratti specifici, sottoscritti dal Gestore e dal rivenditore, devono indicare in particolare:
a. l'inizio e la durata della fornitura;
b. la potabilità dell'acqua erogata;
c. il potenziale massimo di fornitura;
d. la presenza di collegamenti di emergenza;
e. la presenza di ulteriori rivenditori.
2 Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali necessita della forma scritta.
Art. 61
1 Il rivenditore è responsabile per qualsiasi danno derivante dalla fornitura di acqua a terzi, sia al dettaglio sia all'ingrosso. Il rivenditore veglia affinché l'acqua da lui fornita sia conforme alle disposizioni applicabili.
2 L'Azienda risponde per la fornitura di acqua fino al contatore.
Art. 62
Proprietà 1 L'Azineda è proprietaria della condotta di allacciamento fino al punto di fornitura che coincide con il contatore. Per la proprietà di eventuali altri manufatti fa stato l'iscrizione a registro fondiario.
2 Il contatore e i relativi accessori sono di proprietà del Gestore.
Costruzione, modifiche e manutenzione
Art. 63
1 L'Azienda, il Gestore e il rivenditore sono responsabili, per quanto di loro spettanza, e si assumono pertanto tutti i costi derivanti, per la costruzione, le modifiche e la manutenzione delle proprie installazioni e allacciamenti relativi al punto di fornitura.
2 Prima di eseguire qualsiasi intervento su installazioni, condotte, allacciamenti e manufatti relativi al punto di fornitura, è fatto obbligo di reciproca notifica.
Uso razionale e parsimonioso
Art. 64
Il rivenditore s'impegna a vigilare affinché l'acqua fornita venga utilizzata in modo razionale e parsimonioso.
Art. 65
Rinvio Per tutto quanto non specificato nel presente capitolo sono applicabili le disposizioni generali.
CAPITOLO IX
Apparecchi di misura
Art. 66
Misura e lettura 1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato tramite il contatore messo a disposizione dal Gestore, che ne assicura la lettura periodica.
2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Gestore.
Proprietà e manutenzione
Art. 67
La proprietà del contatore è del Gestore, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.
Art. 68
Ubicazione 1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Gestore.
Art. 69
Responsabilità 1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura, quali ad esempio danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne.
2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
Art. 70
Prescrizioni tecniche 1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Gestore.
2 In caso di inosservanza si applica l'art. 37 cpv. 2.
Art. 71
Contestazioni 1 Qualora l'abbonato avesse dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Gestore e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore dovessero rimanere nei limiti di tolleranza (per contatore in esercizio: +/- 10% alla portata Q1 e +/- 4% alle portate Q2 e Q3), tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
Art. 72
Disfunzioni 1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Gestore.
2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
Art. 73
Sotto-contatori 1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2 Il Gestore ha il diritto ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto- contatori.
CAPITOLO X
Finanziamento
Art. 74
Autonomia finanziaria 1 L'Azienda deve essere finanziaramente autosufficiente
2 Il Finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi
f. contributi di miglioria.
3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
4 I rapporti finanziari ed economici tra l'Azienda e il Gestore sono disciplinati dal mandato di prestazioni.
Determinazione delle tasse
Spese per le condotte principali e di distribuzione
Art. 75
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta del Gestore, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.
Art. 76
Le spese di posa delle condotte principali e di distribuzione vengono sopportate di regola dall'Azienda.
Allacciamento Art. 77
Costi di realizzazione 1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. la tassa di allacciamento;
b. i costi di posa delle condotte;
c. le spese di collaudo.
2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa delle condotte di distribuzione.
3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione dell'allacciamento è il titolare dello stesso.
Casistica e criteri di calcolo
Limiti minimi e massimi
Art. 78
1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.
2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
Art. 79
1 L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.
2 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa.
Diametro esterno (polietilene) [mm] | Diametro interno (ghisa duttile) [mm] | Importo minimo [CHF] | Importo massimo [CHF] |
32 | 600 | 1'200 | |
40 | 1'000 | 2'000 | |
50 | 1'500 | 3'000 | |
63 | 2'400 | 4'800 | |
75 | 4'000 | 8'000 | |
90 | 80 | 5'000 | 10'000 |
110 | 7'500 | 15'000 | |
125 | 100 | 9'600 | 19'000 |
140 | 12'000 | 24'000 | |
160 | 15'000 | 30'000 | |
180 | 150 | 20'000 | 40'000 |
200 | 24'000 | 48'000 | |
225 | 32'000 | 64'000 | |
250 | 200 | 39'000 | 78'000 |
Art. 80
Costi di posa 1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Gestore.
2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
Art. 81
Spese di collaudo Le spese di collaudo vengono stabilite dal Gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.
Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
Art. 82
1 Il Gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Gestore provvede all'emissione della relativa fattura.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.
Art. 83
Altri costi 1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Gestore.
2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 80 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.
Art. 84
Costi della dorsale 1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati propozionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti, i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire, ovvero il contributo iniziale dedotto l'ammortamento. Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
Tasse Art. 85
Tassa di utlizzazione 1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
• per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base annua e da una tassa di consumo (tabelle A e B);
• per il consumo generato da impianti di consumo costante (tariffa FS) e per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una tassa forfetaria (tabella C);
• per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un contatore, da una tassa forfettaria (tabella D, tariffa FF).
2 L'importo delle tasse di utilizzazione è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati nella seguente tabella.
3 Gli importi che seguono sono da intendere IVA esclusa.
4 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
A. Tassa base annua
tariffa | fornitura | calcolo | unità | min. | mass. |
CS | standard | in base alla portata nominale del contatore Qn* | CHF/m³/h | 60.00 | 120.00 |
CT | temporanea per impianti di cantiere | in base alla portata nominale del contatore Qn* | CHF/m³/h | 120.00 | 240.00 |
CR | all'ingrosso a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) | in base al potenziale massimo definito nella specifica Convenzione | CHF/l/s | 450.00 | 900.00 |
* Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, conformemente alla seguente tabella di corrispondenza, con i valori della direttiva MID (Measurement Instruments Directive).
Diametro nominale [mm] | Q3 [m3/h] (MID) | Qn [m3/h] |
15 | 2.5 | 1.5 |
20 | 4.0 | 2.5 |
25 | 6.3 | 3.5 |
32 | 10.0 | 6.0 |
40 | 16.0 | 10.0 |
50 | 25.0 | 15.0 |
B. Tassa di consumo
tipo di acqua | vendita | unità | minimo | massimo |
acqua potabile | al dettaglio | CHF/m³ | 0.80 | 2.00 |
acqua greggia | al dettaglio | CHF/m³ | 0.75 | 1.90 |
acqua potabile | a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) | CHF/m³ | 0.50 | 1.00 |
acqua greggia | a rivenditori (tranne rete privata fuori zona) | CHF/m³ | 0.45 | 0.90 |
C. Tasse forfetarie per punto di prelievo
tariffa | fornitura | calcolo | unità | minimo | massimo | oss. |
FS | standard per impianti a consumo costante (es. fontane) | in base alla portata massima limitata da un diaframma | CHF/l/ min/ anno | 450.00 | 900.00 | |
FT | temporanea | in base al | CHF/ | 20.00 | 40.00 | i primi 7 g |
con | periodo di utilizzo in | giorno | 4.00 2.00 | 8.00 4.00 | i succ. 23 g i succ. 60 g |
prelievo da idranti | un anno (noleggio dispositivo) | 1.00 | 2.00 | i successivi g |
D. Tassa forfetaria fuori zona edificabile in assenza di contatore
tariffa | fornitura | calcolo | unità | minimo | massimo | oss. |
FF | acqua potabile FZ | in base al numero di rubinetti | CHF / rubinetti / anno | 100.00 | 200.00 | tassa base e primo rubinetto |
20.00 | 40.00 | |||||
successivi rubinetti | ||||||
FFg | acqua greggia FZ | in base al numero di rubinetti | CHF / xxxxxxxxx / anno | 95.00 18.00 | 190.00 38.00 | tassa base e primo rubinetto |
successivi rubinetti |
Contributo di solidarietà
Fatturazione e acconti per costi di fornitura
Art. 86
1 Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m3 e viene prelevato per le categorie CS e CT.
2 Il Gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.
Art. 87
1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Gestore.
2 Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
Art. 88
Incasso ed esecuzione 1 Il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2 L'Azienda, tramite il Gestore, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda o per il Gestore è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
CAPITOLO XI
Cauzioni
Art. 89
In generale 1 L'Azienda, tramite il Gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.
2 Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali e il liberi professionisti.
3 Devono inoltre versare una cauzione:
• gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
• gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda o per il Gestore;
• gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Gestore;
• gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
4 Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.
Art. 90
Deroghe Il Gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.
Importo e genere della cauzione
Art. 91
1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dell'8 novembre 1934.
Art. 92
Inadempienza 1 L'Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 93
Restituzione 1 Le cauzioni sono restituite con la cassazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2 Il Gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
Art. 94
Acquisizione cauzioni 1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Gestore dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2 Decorso tale termine, il gestore provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino per conti di risparmio.
CAPITOLO XII
Multe, contestazioni e procedure
Art. 95
Contravvenzioni 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Gestore, fino ad un importo di fr. 10'000.--.
2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Si applica la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 23 settembre 2013.
3 Il Gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
Contestazioni e procedure
Disposizioni incompatibili
Art. 96
1 Le contestazioni contro le decisioni del Gestore devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni dalla ricezione.
2 Entro 15 giorni dalla ricezione, il Gestore trasmette la contestazione con le proprie osservazioni al Municipio, che decide in merito.
3 Contro le decisioni del Municipio sono dati i rimedi di diritto previsti dalla legge. Gli stessi devono essere indicati nella decisione.
4 Restano riservati i giudizi della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
CAPITOLO XIII
Disposizioni finali
Art. 97
Il presente Regolamento abroga il Regolamento organico delle aziende municipalizzate del 5 luglio 1983 e il Regolamento per la fornitura dell'acqua potabile dell'11 novembre 2008 e ogni altra disposizione incompatibile o contraria.
Art. 98
Entrata in vigore L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita dal Municipio, dopo l'approvazione da parte della Sezione Enti locali.
PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
Il Presidente: Il Segretario:
X. Xxxxxxxx
Gli scrutatori
X. Xxxx
X. Xxxxxxxxx
X. Xxxxx
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 luglio 2020. Approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. del 13 ottobre 2020.