Convenzione tra EY e Ance
EY S.p.A. (anche, “EY”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale 00434000584, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e P. IVA 00891231003, in persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri;
e
ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
(di seguito “ANCE “) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 in persona di Xxxxxxxx Xxxx, Presidente pro tempore dell’Associazione, a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto Sociale
di seguito le “Parti”, stabiliscono quanto segue
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
EY si rende disponibile a prestare a favore delle imprese associate ANCE un servizio, anche attraverso apposita Piattaforma la cui titolarità è di EY, finalizzato a certificare i crediti fiscali derivanti da interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare (miglioramento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, interventi di recupero e restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici) di cui agli artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto DL Rilancio.
ART. 2 - SERVIZI
EY metterà a disposizione degli Associati ANCE le sue competenze professionali e la sua rete di rappresentanze sul territorio nella prestazione dei seguenti servizi:
1. Assistenza telefonica – che sarà debitamente tracciata - riservata agli Associati Ance attraverso un numero dedicato, per il supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e gestione delle operazioni di valorizzazione di cui all’art. 1;
2. predisposizione di apposita documentazione standard (accordi di esclusiva tra condominio e impresa promotrice; delibere di assemblea funzionali all’espletamento dei lavori; contratti di appalto; contratti di cessione dei crediti fiscali) relativi alla realizzazione degli interventi di valorizzazione di cui all’art. 1;
3. analisi e verifica della documentazione alla base della richiesta di accesso ai bonus fiscali;
4. emissione del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ai sensi del co. 11 dell’art.
119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Rilancio;
5. gestione dei cassetti fiscali dei beneficiari dei crediti fiscali, dei soggetti cedenti, dei soggetti cessionari;
6. conservazione in apposito data base di tutta la documentazione relativa all’intervento di efficientamento energetico o di messa in sicurezza sismica per tutto il tempo necessario per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate;
7. prestazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 1.032.913,80, ai sensi dell’articolo 22 del Decreto del Ministero delle Finanze - n. 164 del 31 maggio 1999.
Le entità italiane appartenenti alla rete di imprese internazionale di EY sono soggette normativamente a determinati obblighi di indipendenza rispetto ai propri clienti. In particolare, sono tenute a verificare preliminarmente e nel corso del rapporto eventuali situazioni di incompatibilità secondo i regolamenti applicabili e le policy EY. EY si riserva pertanto di accettare i relativi incarichi con un Associato ANCE a seguito della verifica preliminare di assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse.
Rimane naturalmente inteso che qualsiasi servizio che un Associato ANCE potrà richiedere a EY ai sensi della presente Convenzione dovrà essere disciplinata da specifico contratto di consulenza da sottoscriversi tra EY e l’Associato ANCE interessato, nell’ambito del quale saranno definiti, tra gli altri, le prestazioni e i servizi, i termini di svolgimento dei medesimi, il compenso (in linea con quanto indicato nel successivo articolo 4) e le responsabilità in capo ad entrambe le parti, il diritto di recesso di EY ove l’Associato ANCE diventi un cliente per servizi di revisione della rete di imprese internazionale di EY, il tutto naturalmente nel rispetto delle policy e procedure di EY.
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO
La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2021 e si intenderà rinnovata di un ulteriore anno, fatta salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere in ogni momento dandone comunicazione all'altra mediante PEC, inoltrata agli indirizzi indicati nel successivo articolo 11, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI
EY si impegna a non richiedere alcuna fee per l’accesso alla Piattaforma e per l’analisi preliminare della documentazione relativa all’intervento proposto dall’impresa associata ANCE. Le prestazioni di cui all’art. 2, punti 2, 3, 4, 5 e 6, che potranno essere rese da EY agli Associati ANCE, saranno remunerate sulla base dell’importo dei crediti di imposta relativi agli interventi oggetto delle attività svolte da EY, come nel seguito indicato:
Compenso professionale di EY
Importo del credito d’imposta
Fino a 60.000 euro | 2.500 euro |
Da 60.001 a 100.000 euro | 4.000 euro |
Da 100.001 a 500.000 euro | 2,0% |
Oltre i 500.000 euro | 1,7% |
Considerando anche la strutturazione del compenso da riconoscere a EY, le Parti riconoscono che EY potrà fornire uno qualsiasi dei servizi previsti dal presente Accordo solo a soggetti che non sono clienti della rete internazionale di EY per i servizi di revisione o che non sono collegati al cliente della rete internazionale di EY per i servizi di audit.
ART. 5 - TEMPI MASSIMI DI RISPOSTA
EY si impegna a confermare la propria disponibilità ad accettare un incarico e a condurre una pre-valutazione circa la fattibilità degli interventi entro le 48 ore successive alla ricezione della documentazione completa da parte dell’Associato ANCE. Qualora la documentazione risultasse incompleta, EY si impegna a richiedere, con apposita comunicazione, la documentazione mancante.
Conseguito l'incarico da parte EY, EY e Associati ANCE si impegnano anche ad organizzare un sistema di comunicazione finalizzato al monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività del servizio (real time monitoring).
ART. 6 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
EY e Xxxx si impegnano a promuovere iniziative di divulgazione della presente convenzione sul territorio, anche in modalità remota, attraverso incontri finalizzati a comunicare alle Imprese associate ad ANCE l’esistenza della presente Convenzione secondo modalità che dovranno essere tra le Parti condivise in via preventiva e per iscritto.
ART. 7 – INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI CERTIFICATI
Nel rispetto della normativa vigente, EY informerà ANCE con periodicità mensile, per mere finalità statistiche ed in forma aggregata, circa i seguenti aspetti in relazione ai quali EY è stata coinvolta:
- numero interventi attivati;
- localizzazione degli interventi per provincia;
- tipologia di intervento;
- importo medio per tipologia di intervento.
ART. 8 - FORO ESCLUSIVO
La presente convenzione è regolata, disciplinata e verrà interpretata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile.
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione della presente convenzione. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 9 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
ANCE dichiara che, pur non avendo adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di essere in possesso di un proprio Codice Etico finalizzato a tutelare i valori etici dell’Associazione da fenomeni di illegalità e tentativi di infiltrazione criminale, con l’istituzione di adeguati presidi di controllo. ANCE dichiara, inoltre, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere in alcuna delle fattispecie delittuose previste dal suddetto X.Xxx. 231/01.
8.2 ANCE dichiara e garantisce
- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e smi, nonché del Codice Etico adottati da EY (come pubblicati sul sito: xxxxx://xxx.xx.xxx/xx_xx/xxxxxx-xxxx-xx-xxxxxxx);
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e smi;
- che, all’interno della propria organizzazione, dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 e smi non risulta sia stato commesso alcuno dei reati ivi contemplati, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati;
- di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne, policy e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001 e smi di rendersi disponibile su richiesta di EY a mostrare tali procedure interne e policy.
ART. 10 - LOGO - BRAND – MARCHIO EY
ANCE prende atto e riconosce che il marchio/logo/brand/marchio/segno distintivo di EY x Xxxxx & Xxxxx (anche, il “Logo EY”) sono marchi registrati di entità della rete internazionale di EY (diverse da EY), pertanto ANCE si impegna a utilizzare e/o posizionare e/o visualizzare il Logo EY solo previa approvazione scritta di EY.
ANCE espressamente riconosce che la presente convenzione non attribuisce a ANCE alcun diritto in merito all’utilizzo del Logo EY senza il preventivo consenso scritto di EY, anche in merito alle relative modalità che dovranno essere, quindi, concordate tra le Parti di volta in volta e sempre in via preventiva.
ART. 11 - MODIFICHE
10.1 Ogni deroga, modifica o integrazione della presente convenzione dovrà essere concordata dalle Parti per e non sarà valida se non risultante per iscritto e firmata da entrambe per accettazione.
ART. 12 - COMUNICAZIONI
11.1 Ogni comunicazione tra le Parti ai sensi della presente convenzione dovrà essere effettuata via PEC agli indirizzi di seguito indicati:
- se ad ANCE: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in duplice copia in lingua italiana e ciascuna Parte conserva un originale.
Letto, approvato, sottoscritto. Brescia - Roma, lì 15 gennaio 2021
EY S.p.A.
ANCE
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(Xxxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxx)