LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA: UN TENTATIVO RIUSCITO?
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA: UN TENTATIVO RIUSCITO?
COMMENTO
di Xxxxxxx XXXXXXX
Finalmente, dopo quasi due anni e mezzo, il 22 dicembre, con decorrenza, quindi, dal 23 dello stesso mese, è stato stipulato tra l’Agenzia Nazionale e le organizzazioni sindacali il contratto integrativo dei segretari comunali e provinciali.
A rendere particolarmente evidente le difficoltà incontrate nella contrattazione decentrata basta leggere la dichiarazione congiunta n. 1 e la dichiarazione delle XX.XX. allegate all’accordo. Con la prima si afferma, per evitare ulteriori lungaggini, che la sottoscrizione dell’accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e regionali, significando che la fase della contrattazione nazionale, salvo alcuni particolari aspetti che potranno esser affrontati a livello regionale (reggenze e supplenze), è da considerare esaurita. Con la seconda, di sola parte sindacale, CGIL-CISL-UIL e UNSCP hanno voluto puntualizzare che il sistema delle relazioni sindacali deve essere strutturato in maniera tale da evitare in futuro i ritardi accumulati con il Ccnl 1998/2001.
Con questo accordo, previsto dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001, sono stati disciplinati esclusivamente la maggiorazione della retribuzione di posizione ed il trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco, accantonando gli altri istituti contrattuali previsti dall’art. 4 del CCNL del 16/5/2001.
Per quanto riguarda la maggiorazione della retribuzione di posizione, dopo diversi incontri, ANCI, UPI, Agenzia e XX.XX., hanno concordato una differenziazione tra i comuni superiori a 3.000 e province (art. 1) e gli enti inferiori a 3.000 abitanti (art. 2).
Il primo comma dell’art. 1 prevede la possibilità per i comuni superiori a 3.000 abitanti e per le province, di maggiorare la retribuzione di posizione del segretario sulla base delle condizioni, dei criteri e dei parametri fissati dal contratto stesso secondo l’apprezzamento dei singoli enti. Detta possibilità è, però, vincolata, “nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa”, ad una forbice che va da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50% della retribuzione di posizione in godimento da parte del singolo segretario ove per retribuzione in godimento si intende la retribuzione di posizione comprensiva dell’eventuale maggiorazione dovuta al galleggiamento
L’art. 2 prevede la possibilità di maggiorare la retribuzione di posizione del segretario alle stesse condizioni, criteri e parametri dell’art. 1, ma con una diversa graduazione e cioè fino al 5% per le attività di minore rilevanza e fino al 30% nel caso in cui l’ente abbia attribuito al segretario la responsabilità di uffici o servizi (vedi lettera p) della tabella A allegata al contratto integrativo).
In entrambi i casi, sia per gli enti di cui all’art. 1 sia per quelli di cui all’art. 2,
valgono le seguenti regole generali:
a) la maggiorazione può essere attribuita anche al segretario incaricato delle funzioni di direttore generale nel caso in cui gli vengano affidate funzioni che non rientrino nelle attività e nei compiti tipici previsti dall’art. 108 del Tuel 267/2000.
b) l’ eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga.
c) L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. Va evitata, cioè, una parcellizzazione delle attività, contrariamente a quanto scritto da qualche commentatore, mentre, nel predisporre il provvedimento di affidamento delle funzioni, occorrerà puntare sulla motivazione, mettendo in rilievo sia la dimensione demografica ed organizzativa dell’ente sia la rilevanza delle funzioni attribuite al segretario.
d) Ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dal capo dell’amministrazione, ai sensi del 10 comma dell’art. 50 del Tuel 267/2000.
L’art. 3 dell’accordo integrativo disciplina il trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco con l’intento di scoraggiare il ricorso a questo tipo di incarichi.
In questo senso la dichiarazione congiunta n. 2 chiarisce che la nuova disciplina in materia di reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in disponibilità e ai nuovi iscritti all’albo (COA). Inoltre, le parti hanno capito che senza opportune ed adeguate regole atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria non si può andare avanti e che occorre compiere ogni sforzo per arrivare a definire regole condivise. In questo senso va ripreso il tavolo di confronto tra le associazioni degli enti, l’Agenzia e le XX.XX..
Inoltre con la dichiarazione congiunta n. 3, al fine di non perpetuare l’inutilizzazione dei segretari in disponibilità ed evitare l’implosione del sistema Agenzia, visti i costi dei segretari in disponibilità, è stata prevista la possibilità per le Sezioni Regionali dell’AGES di conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri predeterminati dall’AGES previo confronto con le XX.XX.. Ovviamente, ci si augura che questo avvenga con tutte le tutele e le garanzie possibili.
Con la dichiarazione congiunta n. 4, in considerazione delle previsioni fortemente innovative dell’accordo le parti si sono impegnate a monitorare e verificare, sino alla stipulazione del nuovo CCNL, i risultati delle nuove disposizioni ed eventualmente a confermarle od a modificarle.
In particolare l’accordo prevede che gli incarichi di reggenza o supplenza devono essere prioritariamente attribuiti ai segretari in disponibilità (regola) ed in caso di carenza di quest’ultimi a segretari già titolari in un ente (eccezione). Gli incarichi
andranno sempre attribuiti dall’Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.
Per i casi di reggenza è previsto un compenso, inferiori a quello spettante in passato, pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento spettante del singolo segretario ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.
Per quanto riguarda la durata, per le sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.
In tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%.
In via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore.
A questo punto su questo particolare aspetto occorrerà aprire una nuova fase di contrattazione per definire, in sede di contrattazione decentrata regionale, sulla base dei criteri stabiliti a livello nazionale, le modalità e le misure dei compensi che non potranno comunque superare il 25% del trattamento economico di cui all’art. 37 del CCNL del 16/5/2001..
Con l’articolo 4 è stata disciplinata, infine, la decorrenza degli effetti dell’accordo integrativo che, come si è detto, è quella del 23 dicembre 2003, ma riconoscendo efficacia anche ai provvedimenti già assunti dalle amministrazioni, anche senza definizione del trattamento economico, facendo salvi anche gli incarichi già affidati anche se con una retribuzione superiore a quella concordata con l’accordo integrativo. È chiaro che nel caso in cui in passato non sia stato definito, con il provvedimento di incarico, il trattamento economico o è stato rinviata ogni definizione del compenso all’accordo integrativo gli importi massimi non potranno che essere quelli stabiliti con l’accordo sottoscritto il 22 dicembre 2003.
Concludendo, la risposta all’interrogativo iniziale su quando è accaduto non può che essere di soddisfazione per la chiusura della vertenza, ma negativo sui tempi anche perché la contrattazione integrativa decentrata in questo modo ha segnato il passo con ritardi ed incomprensioni inaspettate in sede di condivisione delle politiche contrattuali.
Con questo, come organizzazioni sindacali, non si vuole affatto sostenere che si possa fare a meno della contrattazione decentrata, specialmente in un sistema di regolazione pattizia del rapporto di lavoro, ma certamente occorrerà riflettere sui contenuti della stessa, e in ogni caso ampliare ed approfondire più dettagliatamente le previsioni dei patti normativi del CCNL, estendendo gli stessi ad ogni aspetto, evento o circostanza che possa riverberare effetti su qualsiasi
istituto giuridico ed economico del rapporto di lavoro del Segretario Comunale e Provinciale prevedendo anche tempi certi per la conclusione degli accordi e clausole che, in carenza di accordi nazionali, lascino libere le parti di concludere accordi anche a livello di singolo ente..
Nel nuovo contratto occorrerà prevedere, lo abbiamo anche detto nella nostra piattaforma sulla contrattazione 2002/2004, regole più pregnanti e performanti sulle materie, sulle procedure e sui tempi della concertazione, perché un corretto confronto con le XX.XX. rappresentative della Categoria, improntato ai principi della buona fede, della parità contrattuale e della fattiva collaborazione, deve sussistere non solo al momento della stipulazione del Contratto, ma costantemente nel corso della sua vita applicativa.”.
E) IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO SOTTOSCRITTO IL 22 DICEMBRE 2003
A seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003 con cui si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all’art.4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 alle ore 09.00 ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto l’allegato accordo.
TESTO DELL’ACCORDO ART. 1
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:
A) CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.
A/1) Condizioni oggettive.
Si riferiscono all’Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell’Ente, della funzione di sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all’interno o all’esterno, le funzioni di direzione generale), complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio- economiche).
Le funzioni individuate nella tabella di cui all’allegato A che coincidono con le attività ed i compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.
A/2) Condizioni soggettive.
Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es. presidenza Xxxxxx di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.).
Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle
necessarie professionalità all’interno dell’Ente.
B) CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per la delineazione delle condizioni e dei parametri.
C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della retribuzione di posizione.
L’ eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si da luogo all’erogazione della predetta maggiorazione.
L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.
Ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente svolte su incarico formalmente conferito dall’Amministrazione.
ART. 2
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NEI COMUNI INFERIORI A 3.000 ABITANTI
Fermo restando le condizioni e le modalità per l’erogazione di cui all’art. 1, in ogni comune con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (classe IV) la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento viene determinata nella percentuale massima del 5%.
Nel caso di cui alla lett. p) dell’allegato A la maggiorazione può essere aumentata da un minimo del 10% e fino ad un massimo del 30%.
In sede di rinnovo del CCNL le parti valuteranno la possibilità di disciplinare nel contesto della stabile organizzazione dell’Ente le eventuali responsabilità di cui alla lett. p) dell’allegato A.
ART. 3
TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO NEI CASI DI REGGENZA O SUPPLENZA A SCAVALCO
Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell’Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.
Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all’8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.
Ferma restando la disciplina dei commi 1 e 2 e relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di assicurare la continuità del servizio, il limite dei 30 giorni può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a
malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL.
In tali casi la percentuale fissata al comma 2 può essere elevata, nelle misure e con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, fino al 25%.
In via transitoria e nelle more degli accordi regionali le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per le supplenze fino a 60 giorni e nella misura del 25% per le supplenze di durata superiore.
Art. 4 DECORRENZA
Gli effetti del presente accordo integrativo decorrono dalla data di stipulazione dello stesso.
Le Amministrazioni danno esecuzione agli atti già assunti ed utilizzano anche le risorse eventualmente individuate.
Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati. Roma, 22.12.2003
ALLEGATO A
TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE:
COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE | |
A | Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi |
B | Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell’ente |
C | Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate |
D | Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi |
E | Rappresentanza esterna |
F | Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi |
G | Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche |
H | Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti. |
I | Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza |
TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE
ATTIVITA’ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI | |
A | Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi |
B | Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’ente |
C | Complessità e rilevanza dell’attività rogatoria |
D | Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio(quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo) |
E | Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti |
F | Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell’amministrazione |
G | Responsabilità della cura dell’attuazione dei provvedimenti |
H | Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni |
I | Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni |
J | Componente di Commissioni di gara e di concorso reso “ratione officii” |
K | Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione |
L | Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell’amministrazione |
M | Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica |
N | Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l’ente e l’organo di valutazione |
O | Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall’Ente |
P | Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area |
Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei ritardi con cui si è conclusa la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale riferita al Ccnl 1998/2001, la sottoscrizione del presente accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e regionali.
E’ fatta comunque salva la facoltà delle parti regionali di stipulare accordi di dettaglio, fermi restando i limiti economici fissati agli art. 1 e 2 del presente accordo.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina in materia di reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in disponibilità e ai nuovi iscritti all’albo (COA). Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di introdurre opportune ed adeguate regole atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria attivando, allo scopo, il confronto in merito alle ipotesi scaturite in tema dagli incontri ANCI/AGES.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che le Sezioni Regionali dell’AGES nel dare attuazione alle regole introdotte dall’art. 3 del presente accordo potranno conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri predeterminati dall’AGES previo confronto con le xx.xx..
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti si danno reciprocamente atto che le regole introdotte dall’art. 3 del presente accordo saranno oggetto di monitoraggio statistico e di attenta verifica funzionale sino alla stipulazione del nuovo CCNL, nel quale potranno essere confermati od ulteriormente modificati.
Dichiarazione delle XX.XX.
CGIL-CISL-UIL e UNSCP si impegnano affinché sin dal prossimo Ccnl 2002/2005 il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in maniera tale da evitare i ritardi accumulati con il Ccnl 1998/2001.
DECRETO DEL SINDACO/PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. DEL
OGGETTO: APPLICAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 22/12/2003
Il Sindaco/Il Presidente della Provincia
Premesso che il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16 Maggio 2001, all’art. 4, lettere c) e d), prevede l’ulteriore stipula del contratto integrativo nazionale, con specifico riferimento alla maggiorazione della retribuzione di posizione;
Considerato che a seguito della delibera del Consiglio Nazionale d’amministrazione n. 267 del 16 dicembre 2003, con cui si approvava l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 09.12.2003 per le materie di cui all’art. 4 lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001 e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso con nota del 16 dicembre 2003, il giorno 22 dicembre 2003 è stato sottoscritto l’accordo suddetto;
Preso atto che l’art. 1 dell’accordo prevede che gli enti, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A dell’accordo stesso;
Visti ed esaminati le condizioni, i criteri ed i parametri previsti dall’accordo integrativo sottoscritto il 22/12/2003;
Ritenuto che il Segretario di questo ente è stato incaricato con
provvedimento n.
in data
di svolgere le funzioni
relative a (nel caso di più provvedimenti vanno citati tutti);
Considerato che con il/i vitato/citati provvedimento/provvedimenti sono stati conferite al segretario funzioni di particolare rilevanza in quanto
(motivare la rilevanza dell’incarico ed i motivi per cui le funzioni sono state attribuite al segretario);
Visto l’art. (1 o 2 secondo la dimensione dell’ente) che prevede che al
segretario di questo ente avente una popolazione di superiore/inferiore a 3.000 abitanti può essere attribuito un compenso da un minimo del % ad un massimo del % tenuto conto delle circostanze e dei requisiti ricompresi nelle tabelle A e B dell’allegato A dell’accordo integrativo del 22/12/2003;
Ritenuto che per le funzioni di cui sopra e per la loro rilevanza, in relazione
alla struttura organizzativa dell’ente, può ritenersi congrua una maggiorazione del % della retribuzione di posizione in godimento del segretario pari ad euro
, per cui il compenso può essere stabilito in euro con decorrenza dal ;
Accertata la disponibilità di bilancio e ritenuta compatibile la capacità di spesa per l’erogazione del compenso aggiuntivo di che trattasi;
Viste le allegate tabelle descrittive ai fini del riscontro delle condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 1 dell’accordo integrativo del 22/12/2003;
DECRETA
Al segretario di questo ente Dr. , per i motivi di cui in premessa, è corrisposta, con decorrenza dal , la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento pari ad euro
nella misura del % pari ad euro , con riferimento alle competenze, funzioni e responsabilità allo stesso conferite per l’anno/gli anni
, con specifico riferimento alle tabelle descrittive per il riscontro delle condizioni oggettive e soggettive che si allegato al presente atto.
Il responsabile del servizio finanziario è incaricato di dare esecuzione con i necessari atti al presente decreto.
IL SINDACO/IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA