TRA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………. DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
TRA
l’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Xxxxxx Xxxxx, 00, in persona del Prof. ……, nato il …., Direttore della Scuola di Specializzazione in ….., domiciliato per la carica in Pavia, Xxxxxx Xxxxx, 00, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017
E
L’Azienda ospitante di ……, con sede legale in ………………….., rappresentata dal Direttore generale, nato ad …….., il …..,
PREMESSO CHE:
- l’art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l’art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell’ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l’articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l’altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell’ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell’articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
E’ PREMESSO INOLTRE CHE:
- l’ ………………, ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in ………….. e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
- - l’ ………………, costituisce/non costituisce struttura della rete formativa della Scuola di specializzazione in ………………… dell’Università degli Studi di ……………. e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il Consiglio della Scuola di specializzazione in ……………….. nella seduta del ………………… ha ritenuto di particolare interesse la proposta pervenuta ed ha, pertanto, accertato la disponibilità del Dott. ……………… a svolgere presso tale ospedale un periodo di stage formativo,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Medico in formazione specialistica
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in …………… il Dott. …………… - nato a ……. - il …… - residente a …… - codice fiscale ………..
Art. 3 – Durata dello stage
Il periodo di stage si svolge dal …… , o dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore, al …... . Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.
Art. 4 – Xxxxxx e tempi
Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della UO………… del presidio ospedaliero ……. di ………………… con orario di accesso ………………….
Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio
Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:
……….
…………………………….
Art. 6 – Natura giuridica dello stage
Il periodo di stage formativo non dà luogo all’instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico è finalizzata all’addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.
Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario
Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor …………., indicato come tutore dal soggetto ospitante.
Il Prof. …………. è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.
Art. 8 – Accertamento frequenza
L’accertamento della regolare frequenza della tirocinante presso le strutture dell'ospedale ……………. è affidato al tutore il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica
Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l’attività di formazione presso ………. il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell’attività di stage
Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Art. 11 – Copertura rischi professionali
DEVE ESSERE OPERATA UNA SCELTA TRA LE DUE OPZIONI
L’…….. provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
OPPURE
La copertura assicurativa è a carico del medico in formazione specialistica.
ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza
I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. In particolare l’ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall’art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell’ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell’ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Se lo specializzando è radioesposto scegliere le parti in giallo, se non è radioesposto scegliere la frase in verde.
Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l’ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del d.Lgs 101/2020 e smi, si rinvia all’Addendum in allegato che costituisce parte integrante del presente atto.
OPPURE
Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in ………………… non comportano l’accesso dei dottori tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del DLgs 101/2020.
ART. 13 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xx/ e………………….
Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall’esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l’Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. L’ente convenzionato, in relazione all’attività di tirocinio, così come stabilito dall’art. 29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
ART. 14 - Durata
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi ……………………., dal ……………… al ……………...
ART. 15 – Recesso
Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC. L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.
ART. 16 – Imposte
DEVE ESSERE OPERATA UNA SCELTA TRA LE DUE OPZIONI
La presente convenzione sarà soggetta all’imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell’Ente, salvo che lo stesso goda dall’esenzione prevista dalla normativa vigente.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.
OPPURE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001.
Art.
17
–
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.
Pavia, data dell’ultima sottoscrizione digitale
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Il Direttore della Scuola di specializzazione in
Prof. ………………………………………
ENTE OSPITANTE
Il Direttore
………..
……….
Documento firmato digitalmente
Addendum “Coordinamento radioprotezione”
La presente nota è redatta i fini e per gli effetti del coordinamento della protezione e sicurezza dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l’ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del d.Lgs 101/2020 e smi.
Ai fini dell’espletamento delle attività professionalizzanti gli Specializzandi iscritti presso lo scrivente Ateneo si possono trovare ad operare nelle zone controllate e sorvegliate presso le Strutture di ……………………….. In conseguenza di ciò, si precisa che l’Università di Pavia provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a carico del Datore di lavoro dal d.Lgs 101. In particolare l’Università, in osservanza agli artt.109, 110, 111 e 112 del medesimo decreto, nei confronti del suddetto personale provvede a:
richiedere al proprio Esperto di radioprotezione, la valutazione del rischio radiogeno, la classificazione e valutazione della dose individuale;
sottoporre a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato i soggetti classificati “lavoratore esposto”;
provvedere alla formazione generale del suddetto personale sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure generali di tutela, in relazione alle mansioni previste;
richiedere l’osservanza delle norme di radioprotezione dell’Università e quelle vigenti presso la Vs struttura, ivi compreso quelle impartite dai Vostri Responsabili.
I vincoli di dose efficace annuale (ex artt. 112 e 113 del d.Lgs 101) del personale in questione sono pari a 2/3 dei rispettivi limiti di dose e valori di riferimento:
lavoratori classificati esposti di categoria A: dose efficace: 13 mSv;
lavoratori classificati esposti di categoria B: dose efficace: 4 mSv;
lavoratori considerati non esposti: dose efficace: 0,7 mSv.
Per periodi inferiori all’anno, si intendono vincoli di dose direttamente proporzionali alla durata dell’attività presso la Vs Struttura. L’Università di Pavia, per il tramite delle proprie strutture, avrà cura di comunicare di volta in volta, insieme al nominativo del soggetto che frequenterà la Vs struttura, le seguenti informazioni: classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica (se classificato esposto), nominativo e indirizzo email dell’Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato e ogni altra informazione che fosse richiesta dai Vs Responsabili ai fini della protezione dalle radiazioni ionizzanti il personale interessato. Sotto altro profilo l’Università confida sul fatto che la Struttura da Lei diretta, in qualità di Esercente le zone classificate, provveda a quanto disposto dal comma 2 dell’art.113 del citato d.Lgs 101, ivi compresi gli aspetti operativi per la radioprotezione del suddetto personale, tra cui per esempio:
fornitura di dispositivi di protezione individuale che fossero necessari;
provvedere alla sorveglianza fisica individuale (per esposizione esterna e/o interna) conforme alla tipologia di esposizione presso i Vs impianti e alle disposizioni del Vs Esperto di radioprotezione;
comunicare all’Esperto di radioprotezione dell’Università le dosi ricevute presso la Vs Struttura;
provvedere, ove fosse da Voi richiesto, alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni normali e di emergenza in vigore presso i Vs impianti;
concordare con i vincoli di dose indicati nella presente missiva;
informare l’Università di ogni situazione incidentale che coinvolga il personale universitario, al fine della adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.
Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio tali da richiedere ulteriori valutazioni, l’ …………….. si impegna a darne comunicazione alla scrivente Università al fine di ottemperare per quanto di propria competenza in qualità di Datore di lavoro. I riferimenti dell’Università sono:
Segreteria del Delegato del Rettore (0382/503.784, 0382/501687, xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx);
Presidio di radioprotezione dell’Università: 0382/98.4828, xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xx);