Contract
Equita Group S.p.A. – Informazioni essenziali relative al patto parasociale denominato “Primo Patto Parasociale-Bis” precedentemente comunicato alla Consob ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”)
Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi degli artt. 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto:
a) di una modifica apportata al predetto Primo Patto Parasociale-Bis, in conseguenza dell’adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis da parte di due nuovi soggetti;
b) della variazione di alcune informazioni relative ai diritti di voto riferiti alle azioni oggetto del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, nonché delle variazioni delle altre informazioni previste dall’art. 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli artt. 127, 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue, in sostituzione di quanto già reso noto al mercato in data 11 dicembre 2019.
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1. Premessa
In data 31 luglio 2019, 28 azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita Group” o la “Società”) tra manager, dipendenti e collaboratori – ossia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (congiuntamente, i “Primi Partecipanti al Patto” e, singolarmente, il “Primo Partecipante al Patto”) – hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Primo Patto Parasociale-Bis”), avente ad oggetto tutte le azioni Equita Group dagli stessi detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari
che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).
In data 14 luglio 2020, al Primo Patto Parasociale-Bis hanno aderito altresì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9) del Primo Patto Parasociale-Bis, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (“Nuovi Partecipanti”) i quali hanno assunto la qualifica di partecipanti al patto (congiuntamente, insieme ai Primi Partecipanti al Patto, i “Partecipanti al Patto” e, singolarmente, “Partecipante al Patto”).
In particolare, i Nuovi Partecipanti hanno aderito a tutte le disposizioni del predetto Primo Patto Parasociale-Bis, fatta eccezione per le disposizioni in materia di lock-up di cui all’articolo 5) del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo, le quali sono sostituite, nei confronti dei Nuovi Partecipanti, dagli impegni di lock-up assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti nei confronti di Equita Group, attraverso la sottoscrizione di due separati accordi di lock-up.
I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori –, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group rispettivamente detenute dai Nuovi Partecipanti, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).
A seguito dell’adesione “parziale” dei Nuovi Partecipanti, al Primo Patto Parasociale-Bis sono conferite n. 23.788.662 azioni ordinarie di Equita Group (corrispondenti a complessivi n.
47.084.101 diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società), che rappresentano complessivamente il 47,58% del capitale sociale di Equita Group, il 61,10% del totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie) e il 64,49% dei diritti di voto esercitabili nell’Assemblea della Società (ossia esclusi i diritti relativi alle azioni proprie).
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis
Oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis sono le azioni ordinarie di Equita Group. Equita Group è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Xxx X. Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, numero Iscrizione Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA 09204170964, con capitale sociale pari ad euro 11.376.344,50 i.v., suddiviso in complessive n. 50.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, con primo giorno di negoziazione il 23 ottobre 2018.
Nessun azionista individualmente esercita il controllo su Equita Group ai sensi dell’art. 93 TUF.
3. Soggetti aderenti al Primo Patto Parasociale-Bis e strumenti finanziari da essi detenuti
Ciascun Primo Partecipante al Patto ha conferito al Primo Patto Parasociale-Bis tutte le azioni dallo stesso detenute direttamente e/o indirettamente sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti azionisti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).
I Nuovi Partecipanti hanno conferito al predetto Primo Patto Parasociale-Bis (i) la totalità delle azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute alla data di sottoscrizione dell’adesione (ossia alla data del 14 luglio 2020), (ii) le ulteriori azioni Equita Group che saranno, eventualmente, rispettivamente acquisite dai Nuovi Partecipanti per via dell’esercizio della put/call option prevista nell’ambito di un’operazione straordinaria d’acquisto avente ad oggetto la compravendita, da parte di Equita Group, del 70% delle quote del capitale sociale della società “K Holding S.r.l.” – di cui i Nuovi Partecipanti sono fondatori -, e (iii) in generale, in conformità con il Primo Patto Parasociale-Bis, tutte le azioni Equita Group dagli stessi rispettivamente detenute, direttamente e/o indirettamente, sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo (fatta eccezione per gli eventuali strumenti finanziari che non siano stati acquistati dai predetti Nuovi Partecipanti a seguito di offerta e/o assegnazione e/o contributo e/o finanziamento di qualsiasi natura da parte di società del Gruppo Equita).
La seguente tabella indica:
i) il numero delle azioni Equita Group con diritti di voto complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) da ciascun Partecipante al Patto e conferite al predetto Primo Patto Parasociale-Bis;
ii) la percentuale di azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto rispetto al capitale sociale della Società;
iii) il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel patto stesso;
iv) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale (ossia comprensivi dei diritti relativi alle azioni proprie);
v) la percentuale dei diritti di voto riferiti alle azioni Equita Group detenute da ciascun Partecipante al Patto e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis, rispetto al numero totale dei diritti di voto relativi alle azioni complessivamente conferite nel predetto Primo Patto Parasociale-Bis.
Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 2,09% |
Xxxxx Xxxxxx | 414.066 | 0,83% | 828.132 | 1,07% | 1,76% |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | 373.695 | 0,75% | 747.390 | 0,97% | 1,59% |
Xxxxx Xxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 2,09% |
Xxxxxx Xxxxxx | 354.066 | 0,71% | 708.132 | 0,92% | 1,50% |
Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 226.477 | 0,45% | 452.954 | 0,59% | 0,96% |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx | 441.655 | 0,88% | 883.310 | 1,15% | 1,88% |
Xxxxx Xx Xxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 2,09% |
Xxxxx Xxxxxx | 1.639.900 | 3,28% | 3.279.800 | 4,26% | 6,97% |
Xxxxxx Xxxxx | 671.317 | 1,34% | 1.342.634 | 1,74% | 2,85% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 343.510 | 0,69% | 687.020 | 0,89% | 1,46% |
Xxxxxxx Xxxxx | 506.323 | 1,01% | 1.012.646 | 1,31% | 2,15% |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 2,09% |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 2.039.975 | 4,08% | 4.079.950 | 5,29% | 8,67% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 256.292 | 0,51% | 512.584 | 0,67% | 1,09% |
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | 222.505 | 0,45% | 222.505 | 0,29% | 0,47% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | 190.718 | 0,38% | 190.718 | 0,25% | 0,41% |
Xxxxxxx Xxxxxx | 1.544.731 | 3,09% | 3.089.462 | 4,01% | 6,56% |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 353.324 | 0,71% | 706.648 | 0,92% | 1,50% |
Aderente al Primo Patto Parasociale-Bis | Numero di azioni complessivamente detenute (direttamente ed indirettamente) e conferite nel Primo Patto Parasociale-Bis | % sul capitale sociale della Società | Numero diritti di voto | % sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale | % sul totale dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 541.656 | 1,08% | 1.083.312 | 1,41% | 2,30% |
Gaia Mazzalveri | 512.212 | 1,02% | 1.024.424 | 1,33% | 2,18% |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 324.993 | 0,65% | 649.986 | 0,84% | 1,38% |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx (1) | 5.701.444 | 11,40% | 11.322.888 | 14,69% | 24,05% |
Xxxxxxx Xxxxxxx | 255.179 | 0,51% | 510.358 | 0,66% | 1,08% |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | 333.695 | 0,67% | 667.390 | 0,87% | 1,42% |
Cristiano Rho | 414.066 | 0,83% | 828.132 | 1,07% | 1,76% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 246.106 | 0,49% | 492.212 | 0,64% | 1,05% |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 255.179 | 0,51% | 510.358 | 0,66% | 1,08% |
Xxxxxx Xxxxxxx (2) | 3.162.668 | 6,33% | 6.325.336 | 8,21% | 13,43% |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx | 492.582 | 0,99% | 985.164 | 1,28% | 2,09% |
Totale | 23.788.662 | 47,58% | 47.084.101 | 61,10% | 100,00% |
(1) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata NetiNeti S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx x. 0, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05961150967, R.E.A. MI-1861766, società integralmente controllata da Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
(2) Partecipazione detenuta direttamente e tramite la società interamente controllata AV S.r.l., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10079720966, R.E.A. MI-2503111, società integralmente controllata da Xxxxxx Xxxxxxx.
Nessun Partecipante al Patto esercita individualmente il controllo della Società o è in grado di determinare la nomina di un componente dell’organo di amministrazione o controllo.
4. Contenuto del Primo Patto Parasociale-Bis
4.1 Governance
Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Partecipante al Patto che detenga indirettamente le azioni dovrà essere l’unico legittimato a partecipare e votare (i) nell’assemblea di Equita Group, per conto del socio di Equita Group dallo stesso partecipato che sia titolare di Azioni, e (ii) nell’assemblea della società dallo stesso partecipata che sia titolare di azioni Equita Group con riferimento alle delibere che abbiano ad oggetto Equita Group medesima.
Con riferimento all’assemblea di Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna ad esercitare il diritto di voto spettante alle azioni dallo stesso detenute, anche nelle eventuali assemblee speciali ai sensi dell’art. 2376 c.c., in conformità alla volontà espressa per iscritto dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, sulle seguenti materie:
i) approvazione del bilancio, ii) nomina degli organi sociali di amministrazione e di controllo, iii) operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: operazioni sul capitale, modifica della natura e/o delle caratteristiche delle azioni, fusioni, trasformazioni).
Inoltre, fatto salvo quanto di seguito descritto, ciascun Partecipante al Patto si impegna a non acquistare strumenti finanziari emessi da Equita Group, e/o comunque a non compiere atti – ivi compresi atti finalizzati all’eventuale attribuzione della maggiorazione del diritto di voto – e/o a non stipulare patti parasociali aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da Equita Group. Ciascun Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto esclusivamente nel caso in cui (i) tale Partecipante al Patto comunichi preventivamente per iscritto al Presidente del Patto ed al Vice-Presidente del Patto – come definiti all’interno del Primo Patto Parasociale-Bis e secondo le modalità ivi previste – la propria intenzione di compiere uno dei citati atti, al fine di consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza dei presupposti che possano far sorgere a carico anche degli
altri Partecipanti al Patto l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Equita Group; e
(ii) compia gli atti oggetto della comunicazione solo all’esito della menzionata valutazione.
In ogni caso, ove la violazione del predetto divieto faccia sorgere a carico anche degli altri Partecipanti al Patto non inadempienti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto su Equita Group, ciascun Partecipante al Patto si impegna a porre in essere quanto necessario per potersi avvalere successivamente, qualora possibile, di alcuna delle esenzioni dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
I Partecipanti al Patto che violino il suddetto divieto saranno chiamati a sostenere interamente i costi e gli oneri derivanti dalla promozione di una offerta pubblica di acquisto, fermi gli obblighi di ciascun Partecipante al Patto sopra previsti.
4.2 Lock-up
Con il Primo Patto Parasociale-Bis ciascun Primo Partecipante al Patto si impegna, a partire dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis e sino alla scadenza dello stesso, a: (i) non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale- Bis; (ii) non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, con qualsiasi scadenza; e (iii) non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni del Primo Patto Parasociale-Bis.
I suddetti impegni di lock-up: (i) dalla data di efficacia del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia dal 31 luglio 2019) sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 31 luglio 2020) avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto, mentre (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dall’1 agosto 2020) sino alla scadenza del Primo Patto Parasociale-Bis (ossia sino al 31 luglio 2022) avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute da ciascun Primo Partecipante al Patto nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia all’1 agosto 2020).
Ciascun Primo Partecipante al Patto potrà compiere uno degli atti oggetto del suddetto divieto di lock- up esclusivamente previo assenso scritto dei Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale-Bis, a loro insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.
I suddetti impegni di lock-up non si applicano ai Nuovi Partecipanti, in quanto gli stessi sono sostituiti dagli impegni assunti da ciascuno dei Nuovi Partecipanti medesimi nei confronti di Equita Group attraverso la sottoscrizione, in data 14 luglio 2020, di due separati accordi di lock-up (“Accordi di Lock- up”).
In forza dei predetti Accordi di Lock-up, ciascuno dei Nuovi Partecipanti ha assunto l’impegno, a partire dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up e sino alla scadenza degli stessi: (i) a non compiere atti di trasferimento e/o dispositivi per atto tra vivi aventi ad oggetto le azioni; (ii) a non concludere nessun tipo di contratto derivato, semplice o complesso, sulle azioni, con qualsiasi scadenza; (iii) a non effettuare attività di prestito titoli avente ad oggetto le azioni.
Gli impegni di lock-up assunti dai Nuovi Partecipanti: (i) dalla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up sino al decorso dei successivi 12 mesi (ossia sino al 14 luglio 2021), avranno ad oggetto la totalità delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti alla data di sottoscrizione degli Accordi di Lock-up; (ii) dal giorno successivo al decorso dei predetti 12 mesi (ossia dal 15 luglio 2021) sino alla scadenza degli Accordi di Lock-up (ossia sino al 14 luglio 2023), avranno ad oggetto il 75% (settantacinque percento) delle azioni detenute, rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, nel giorno successivo a quello in cui sono decorsi i predetti 12 mesi (ossia il 15 luglio 2021).
Ciascuno dei Nuovi Partecipanti potrà compiere uno degli atti oggetto del divieto previsto dagli Accordi di Lock-up esclusivamente previo assenso scritto di Equita Group, a proprio insindacabile giudizio, avuto riguardo anche all’acquirente delle azioni da trasferire.
4.3 Opzione d’acquisto in caso di “evento avverso”
In caso di infermità permanente o decesso di uno dei Partecipanti al Patto (“Evento Avverso”), ciascun Partecipante al Patto avrà, non in solido con gli altri Partecipanti al Patto e nei confronti del Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, un’opzione d’acquisto, in una o più soluzioni, per sé o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 c.c., all’esercizio della citata opzione, avente ad oggetto un pari numero di azioni di titolarità del medesimo Partecipante al Patto colpito dall’Evento Avverso, ai seguenti termini e condizioni: (i) l’opzione d’acquisto potrà essere esercitata entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione scritta dell’Evento Avverso inviata a ciascun Partecipante al Patto non colpito da tale evento; (ii) all’atto dell’esercizio dell’opzione d’acquisto, il Partecipante al Patto interessato dovrà dichiarare se intende esercitare anche l’opzione d’acquisto spettante agli altri Partecipanti al Patto che non esercitino la loro opzione
d’acquisto; (iii) il prezzo d’acquisto sarà pari al prezzo medio ponderato di mercato per azione del mese precedente alla data di invio della comunicazione di esercizio dell’opzione d’acquisto, detratto il 10% (dieci per cento) del prezzo medesimo.
4.4 Scioglimento del Primo Patto Parasociale-Bis
Il Primo Patto Parasociale-Bis cesserà: (i) nei confronti di Xxxxxxxxx Xxxxxxx o di Xxxxxx Xxxxxxx in caso di revoca senza giusta causa, in tutto o in parte, degli, oppure in caso di dimissioni per giusta causa dagli, attuali incarichi e/o cariche sociali in Equita SIM S.p.A. e/o Equita Group rispettivamente conferiti all’uno o all’altro; (ii) nei confronti di uno degli altri Partecipanti al Patto (diversi da Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx) in caso di licenziamento senza giusta causa oppure privo di giustificatezza sotto il profilo soggettivo o privo di giustificato motivo soggettivo, oppure in caso di dimissioni per giusta causa, di tale Partecipante al Patto dal rapporto lavorativo in essere con Equita Group, Equita SIM
S.p.A. o Equita Capital SGR S.p.A.; (iii) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto colpito da Evento Avverso oppure, se del caso, nei confronti degli eredi dello stesso, ferma l’opzione d’acquisto precedentemente menzionata; (iv) nei confronti di un qualsiasi Partecipante al Patto che, nel pieno rispetto delle disposizioni del Primo Patto Parasociale-Bis, abbia integralmente trasferito per atto tra vivi le azioni dallo stesso detenute.
4.5 Disposizioni generali
Il Primo Patto Parasociale-Bis costituisce la manifestazione compiuta di tutte le intese intervenute tra i Partecipanti al Patto in merito al suo oggetto e supera e/o sostituisce, a far data dal 31 luglio 2019, il Primo Patto Parasociale ed il Secondo Patto Parasociale, i quali erano stati sottoscritti in tutto o in parte tra le medesime parti rispettivamente in data 25 ottobre 2017 e in data 15 novembre 2017. Il Primo Patto Parasociale e il Secondo Patto Parasociale hanno dunque cessato irrevocabilmente la loro efficacia a far data dal 31 luglio 2019.
È esplicitamente previsto che gli obblighi assunti attraverso il Primo Patto Parasociale-Bis da ciascuno dei Partecipanti al Patto non debbano intendersi quali sostitutivi degli altri impegni dagli stessi assunti mediante altri accordi e, in particolare, quelli di cui al patto parasociale denominato “Quarto Patto Parasociale” datato 15 novembre 2017.
Pertanto, il Primo Patto Parasociale-Bis si aggiunge al “Quarto Patto Parasociale” che resta in vigore senza alcuna modifica.
5. Tipo di accordo e durata
Le pattuizioni parasociali contenute nel Primo Patto Parasociale-Bis sono riconducibili a pattuizioni
parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d) del TUF.
Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato sottoscritto il 31 luglio 2019, ha acquisito efficacia in pari data e avrà una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 31 luglio 2022.
Gli Accordi di Lock-up sono stati sottoscritti rispettivamente, dai Nuovi Partecipanti, il 14 luglio 2020, hanno acquisito efficacia in pari data e avranno, rispettivamente, una durata di 3 (tre) anni, ossia sino al 14 luglio 2023.
6. Organi del Patto
I Partecipanti al Patto hanno affidato a Xxxxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di presidente del Primo Patto Parasociale-Bis (il “Presidente”) e ad Xxxxxx Xxxxxxx l’incarico di vice-presidente del predetto Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx-Bis (il “Vice-Presidente”), restando inteso che i menzionati incarichi sono così regolati:
(i) il Presidente e il Vice-Presidente hanno esclusivamente le funzioni che gli sono assegnate in forza del Primo Patto Parasociale-Bis;
(ii) le cariche di Presidente e di Vice-Presidente sono gratuite;
(iii) qualora il Presidente o il Vice-Presidente dovessero rinunciare alla carica, o comunque per qualsivoglia ragione cessare dalla stessa, il nuovo Presidente o Vice-Presidente è designato dai Partecipanti al Patto, che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto Primo Patto Parasociale- Xxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla rinuncia o cessazione.
La funzione di Presidente del Patto e di Vice-Presidente del Patto è esclusivamente quella di ricevere avvisi e comunicazioni da parte dei Partecipanti al Patto ai sensi del Primo Patto Parasociale-Bis medesimo.
7. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati
Ciascun Partecipante al Patto si impegna a conferire, e ha conferito, incarico irrevocabile come intermediario a Credito Emiliano Banca S.p.A. (CREDEM), o al diverso intermediario deciso dai Partecipanti al Patto che rappresentino la maggioranza dei voti oggetto del Primo Patto Parasociale- Bis, anche a favore degli altri Partecipanti al Patto ai sensi dell’art. 1411 c.c., per il deposito ed il trasferimento delle azioni, anche per il caso di esercizio dell’opzione d’acquisto sopra descritta.
8. Deposito presso il Registro delle Imprese
Il Primo Patto Parasociale-Bis è stato depositato in data 1 agosto 2019 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362355). In pari data, sono stati altresì depositati presso il Registro delle Imprese di Milano gli atti di scioglimento del Primo Patto Parasociale e del Secondo Patto Parasociale (rispettivamente protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362305 e protocollo n. MI/RI/PRA/2019/362342).
La lettera di adesione “parziale” al Primo Patto Parasociale-Bis dei Nuovi Partecipanti, nonché gli Accordi di Lock-Up sottoscritti, rispettivamente, tra ciascuno dei Nuovi Partecipanti ed Equita Group, sono stati depositati in data 16 luglio 2020 presso il Registro delle Imprese di Milano (protocollo n. RI/PRA/2020/272963).
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxx.xx (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali).
Milano, 16 luglio 2020