SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI FRASCATI E L’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI FRASCATI E L’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI
L’anno , il giorno del mese di , presso il Comune di Frascati, con il presente atto pubblico , tra il Comune di Frascati (di seguito denominato in breve Comune), C.F. P. IVA con sede in Frascati,
Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, rappresentato da nato a il
domiciliato per la carica presso la sede del Comune
E
l’Azienda Speciale “STS Multiservizi” (di seguito denominato in breve Azienda), C.F. e P. IVA 13054971000 con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxx Xxxxxxx nato/a a Roma il 29/06/1958 domiciliato/a per la carica presso la sede dell’Azienda;
Premesso che:
- che il Comune di Frascati ha costituito l’Azienda Speciale denominata “STS Multiservizi” con atto rep. n.27364 del 06/10/2014 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.7.2014 e a seguito della messa in liquidazione della società di capitali denominata “STS Multiservizi” srl;
- Che ai sensi dell’art. 114, comma 8 del TUEL l’Ente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda, tra cui il contratto di servizio, nel quale sono disciplinate le reciproche obbligazione in ordire ai servizi dati in gestione all’Azienda Speciale da parte dell’Ente;
- Che l’Azienda, di concerto con gli uffici comunali, ha predisposto il contratto di servizio, che è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto n…… del…..
- Che tale contratto è stato successivamente approvato, ai fini della sua vigenza ed operatività, con deliberazione di Consiglio Comunale n… del……
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Il presente contratto disciplina e regola i rapporti e le reciproche obbligazioni tra il Comune e l’Azienda conseguenti all’affidamento alla medesima Azienda dei seguenti servizi:
a) Servizi informatici;
b) Supporto ai servizi tributari;
c) Servizi gestione patrimonio;
d) Servizi cimiteriali;
e) Servizi manutenzione immobili;
f) Servizi manutenzione verde pubblico e parchi
g) Servizi amministrativi ed istituzionali;
h) Servizi farmaceutici;
i) Servizi gestione parcheggi
j) Servizi culturali;
k) Servizi a supporto della Polizia Locale;
l) Servizi a supporto dei Servizi alla persona;
m) Servizi di pulizia immobili comunali
2. Il Comune può in via straordinaria e per superiori esigenze istituzionali conferire all’Azienda la gestione di ulteriori servizi, previa deliberazione di Consiglio Comunale ed integrazione del piano programma adottata sulla scorta di un piano di fattibilità da cui si evinca l’equilibrio economico-finanziario del servizio oggetto di affidamento.
Art. 3 – Durata
1. Il presente contratto ha durata di anni 3. Gli effetti giuridici del medesimo si producono dalla data di sottoscrizione, mentre gli effetti economici dello stesso decorrono dal 1 gennaio 2018.
2. Al fine di dare attuazione a nuove normative e/o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione delle esigenze del Comune e dell’Azienda, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente contratto.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE E SERVIZI
Art. 4 - Programmazione dei servizi e delle attività
1. L’Azienda presenterà al Comune, nel rispetto delle modalità previste dall’ordinamento contabile dell’Ente e conformemente alle tempistiche fissate dalle disposizioni normative al tempo vigenti, gli atti di programmazione di cui all’art. 114 del Dlgs. 267/00.
2. La gestione delle attività e dei servizi dovrà essere conforme agli indirizzi forniti dal Comune ed in sintonia con gli atti di programmazione dell’Azienda,
3. Le modalità di erogazione dei servizi conferiti saranno regolate da appositi disciplinari approvati, ad esito della fase concertativa tra il direttore generale dell’Azienda e il dirigente comunale responsabile delle partecipate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. I disciplinari saranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 5 – Sedi operative e strutture
1. Con separati provvedimenti il Comune individua ed assegna all’Azienda, a titolo non oneroso, le sedi operative e le strutture per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Sono a carico dell’Azienda gli oneri relativi all’acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati. Sono altresì a carico dell’Azienda la manutenzione ordinaria e il pagamento delle utenze (elettriche, di riscaldamento, telefoniche etc.) delle sedi autonome, mentre per gli uffici integrati con quelli comunali sono a carico dell’Azienda le sole manutenzioni ordinarie.
TITOLO III ASPETTI GESTIONALI
Art. 6 - Controllo della gestione del servizio
1. Il Comune ha l’obbligo di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi nei relativi disciplinari.
2. Il Comune provvederà, attraverso il dirigente dell’ufficio competente, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati negli atti di programmazione.
3. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l’Azienda si impegna a fornire un report trimestrale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni dallo stesso richieste.
4. In ogni caso, l’Azienda sarà sempre soggetta al rispetto delle previsioni di cui al regolamento vigente tempo per tempo in materia di controllo del Comune sulle proprie Aziende Speciali.
Art. 7 - Carta dei servizi
1. L’Azienda entro dodici mesi dalla data di avvio della gestione dei servizi provvede a redigere per i servizi rivolti ai cittadini specifiche Carte dei Servizi, nelle quali vengono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, le procedure previste, le modalità ed i tempi di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti.
2. Le Carte dei Servizi saranno utilizzate quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'Azienda nei confronti degli stessi.
Art. 8 - Continuità del servizio
1. L’erogazione dei servizi non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. L’Azienda avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulle cause dell’evento.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune che dell’Azienda, quest’ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni.
3. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da temporanee e straordinarie esigenze dell’Azienda, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso del Comune, avvisare con un congruo anticipo l’utenza e adottare soluzioni sostitutive, ove possibile, idonee a contenere i disagi per gli utenti.
4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi disposti dal Comune per esigenze di pubblico interesse, lo stesso si impegna a darne congruo preavviso all’Azienda per consentire l’opportuna informazione all’utenza.
Art. 9 - Modalità di gestione dei servizi
1. L’Azienda, considerata la sua natura di ente pubblico economico, può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell’imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e nei limiti da queste ammessi. In particolare, l’Azienda è sottoposta al rispetto di tutti i canoni giuspubblicistici di legge, incluse le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e smi
2. Pertanto l’Azienda può, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi, comunque nel rispetto della normativa relativa di Settore.
Art. 10 - Risorse umane
1. Le risorse umane impiegate dall’Azienda sono quelle in organico alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L’Azienda potrà effettuare nuove assunzioni nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dal Comune e dall’Azienda medesima.
TITOLO IV ASPETTI ECONOMICI
Art. 11 - Corrispettivi
1. Per l’esecuzione di tutti i servizi dedotti nel presente contratto e fatta eccezione per quelli eventualmente indicati in deroga motivata nei rispettivi disciplinari il Comune corrisponderà all’Azienda gli importi fatturati corrispondenti al valore economico di ogni singolo servizio affidato, come meglio evidenziati nelle schede di analisi di costo prodotte dalla medesima Azienda ed allegate al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale (Vedi allegati)
2. Il prezzo del servizio sarà assoggettato alla revisione periodica sulla base delle variazioni, intervenute a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente atto, del costo del lavoro accertate dall’ISTAT .
3. La revisione sarà annuale a partire dal secondo anno contrattuale e avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’anno di riferimento (variazione ISTAT dicembre su dicembre dell’anno precedente). È fatto obbligo alla società di comunicare preventivamente al settore appaltante ed al settore finanziario l’applicazione dell’indice di rivalutazione in oggetto.
Art. 12 - Variazione dei servizi
1. Qualsiasi variazione economica dei servizi conseguente a modificazioni richieste dal Comune sarà oggetto di apposito atto riportante in allegato la relativa scheda di analisi di costo.
2. Per le variazioni in aumento o diminuzione le parti contraenti possono richiedere l’aggiornamento degli importi.
Art. 13 –Modalità di pagamento dei corrispettivi
1. I corrispettivi saranno corrisposti in rate mensili posticipate. La liquidazione da effettuarsi a tenta giorni data fattura, avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura al Comune, previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio.
2. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’Azienda né alla richiesta di scioglimento del contratto.
3. In caso di crediti maturati dal Comune, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penalità amministrative e contestazioni, applicazioni di penali, gli stessi dovranno essere restituiti sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito.
Art. 14– Gestione diretta
1. Il Comune riconosce all’Azienda la gestione diretta dei seguenti servizi:
a. Servizio farmaceutico;
b. Illuminazione votiva.
Art. 15 - Riscossione delle tariffe
1. L’Azienda provvederà alla riscossione delle tariffe attraverso il proprio servizio di tesoreria, utilizzando, oltre gli sportelli bancari e postali, ogni ulteriore forma possibile di pagamento, in particolare attraverso
POS e on line, facendo si che in ogni caso i corrispettivi versati dall’utenza siano accreditati direttamente sul c/c unico di tesoreria intestato al Comune.
Art. 16 - Interessi moratori
1. Spettano all’Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI E NORME TRANSITORIE
Art. 17 –Obblighi dell’azienda
1. L’Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. L’Azienda si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo al Comune tutte le informazioni necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.
3. L’Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l’Azienda stipula apposite polizze assicurative, nel rispetto delle discipline giuspubblicistiche.
4. L’Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
5. L’Azienda comunica al Comune per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.
Art. 18 – Obblighi del Comune
1. Affinché l’Azienda possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto, il Comune garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale e l’uso gratuito delle sedi dove vengono svolti i servizi.
2. Il Comune comunica all’Azienda il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi che dovessero rendersi necessari.
3. il Comune garantisce le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell’Azienda.
Art. 19 – Interpretazione del contratto ed elezione del foro
1. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di servizio, si sceglierà sempre l’interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell’Azienda.
2. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all'esecuzione del Contratto di servizio dovranno essere risolte attraverso conciliazioni extragiudiziali. Qualora non fosse possibile comporre dette controversie le stesse saranno di competenza esclusiva del Foro di Velletri. È esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.
Art. 20 - Rinvio a disposizione di legge
1. Per quanto non previsto e disposto dal presente contratto e negli atti tecnici approvati, capitolato tecnico e carta dei servizi servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed attività connesse, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altro norma o disposizione in materia, emanata o da emanare.
PER IL COMUNE DI FRASCATI PER L’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI
Ai sensi degli art. 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano di aver letto e di approvare espressamente in questa sede le previsioni di cui agli artt.: 2 (oggetto del contratto); 3 (durata); 4 (programmazione dei servizi e delle attività); 5 (sedi operative e strutture); 6 (contratto della gestione del servizio); 7 (carta dei servizi); 8 (continuità del servizio); 9 (modalità di gestione dei servizi); 11 (corrispettivi); 12 (variazione dei servizi); 13 (modalità di pagamento dei corrispettivi); 15 (riscossione delle tariffe); 16 (interessi moratori); 18 (obblighi del Comune); 19 (interpretazione del contratto ed elezione del Foro).
PER IL COMUNE DI FRASCATI PER L’AZIENDA SPECIALE STS MULTISERVIZI