Condizioni Generali di fornitura per acquisti decentrati di servizi
Condizioni Generali di fornitura per acquisti decentrati di servizi
Il presente documento contiene le disposizioni applicabili ai contratti per acquisti decentrati di servizi nel rispetto dell’ordine di priorità nella validità dei documenti contrattuali ivi riportata (par. 2 del contratto)
i. Definizioni
DOCUMENTO AGGIORNATO al 08 febbraio 2022
Nelle presenti Condizioni Generali di fornitura e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:
a) C.G.C.: le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” emanate con Disposizione di Gruppo n. 231/AD del 17 luglio 2017
b) Committente: la Società del Gruppo Busitalia in nome e per conto della quale l’appalto è affidato;
c) Contratto: l’accordo tra il Committente e l’Impresa (di seguito anche: “Parti”) per l’esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso; segnatamente con il termine “Contratto” riportato nel presente documento si fa riferimento esclusivamente al contratto per acquisti decentrati di beni;
d) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura;
e) Impresa: l’operatore economico (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico), che si impegna all’esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto (di seguito anche: “Fornitore”).
ii. Cauzione
Per l’esecuzione dei contratti per acquisti decentrati di beni non è richiesta cauzione.
iii. Responsabilità per danni – Polizza assicurativa
Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Impresa ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea al Committente.
L’Impresa assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero di terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento del servizio, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
L’Impresa dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, da produrre in copia, ove richiesto, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto prima dell’inizio del servizio.
iv. Modalità e termini di effettuazione del servizio
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 43 delle C.G.C., il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Contratto e/o negli altri documenti ivi richiamati al par. 2 del Contratto. Tali termini decorreranno dalla data di accettazione del Contratto.
v. Misure minime di sicurezza informatica
L’Impresa garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
vi. Garanzia
La garanzia è regolata dagli articoli 50 e segg. delle C.G.C..
vii. Termini e modalità di pagamento
In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
La fattura dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- denominazione, codice fiscale o partita I.V.A.;
- codice destinatario “RYRNP0U” (si precisa che il penultimo carattere è uno zero);
- data di emissione della fattura;
- Rubrica (numero e data) del Contratto;
- “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’esito positivo delle operazioni di collaudo di cui al successivo punto viii. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del DURC attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Impresa.
Per effetto della Legge n. 205 del 27/12/2017 e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/04/2018, è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni di cessioni di beni, di forniture e di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. l’articolo 1, comma 916 e 917 della medesima legge).
Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, il Committente dovrà ricevere le fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare, oltre al codice destinatario impostato con “RYRNP0U” (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), i seguenti campi:
• 1.1.3 (“Formato Trasmissione”) valorizzato con "FPR12";
• 2.1.2.2 (“Id Documento”) valorizzato con il numero di ODA SAP riportato nel Contratto;
• 2.2.2.7 (“Esigibilità iva”) valorizzato con "S" (scissione dei pagamenti);
• 2.2.2.8 (“Riferimento Normativo”) valorizzato con "Art. 17-ter DPR 633/72".
Tale modalità di trasmissione della fattura è da intendersi obbligatoria. Tutte le fatture ricevute nel formato sopra rappresentato verranno conservate dal Committente in conformità alla vigente normativa.
La fattura dovrà essere intestata al Committente riportando i dati identificativi dello stesso riportati nella relativa sezione del Contratto (ragione sociale completa; indirizzo, P.IVA)
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
A tal fine l’Impresa dovrà comunicare il Conto Corrente dedicato, ovvero inviare al Committente gli estremi identificativi di uno o più conti correnti (l'IBAN e i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale, delle persone delegate ad operare su tale conto. Tale comunicazione è sufficiente venga fatta una sola volta, fatte salve eventuali modifiche che dovranno essere tempestivamente comunicate.
I pagamenti del corrispettivo saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente, riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato sul Contratto nella sezione “Estremi identificativi” e se del caso anche del Codice Unico Progetto (CUP).
Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un solo Contratto.
viii. Collaudo
Il collaudo del servizio dovrà essere effettuato a cura del Committente, dopo l’ultimazione dello stesso, in base alle disposizioni previste al riguardo nel Contratto e negli altri documenti ivi richiamati al par. 2 del Contratto. Dell’avvenuto collaudo dovrà essere dato atto mediante apposito Attestato di collaudo.
ix. Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, il Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
x. Penali
Fattispecie previste:
- in caso di intervenuta emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, l’Impresa è tenuta al pagamento di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto;
- in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente punto 5, saranno applicate le penali previste dagli art. 54 e 55 delle C.G.C.
L’Impresa è in facoltà di presentare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui è stata resa nota all’Impresa la determinazione ad applicare le penali.
xi. Cessione del contratto/subaffidamento/subappalto
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.
Gli eventuali altri subcontratti sono regolati dall’art. 15.5 delle C.G.C..
L’impresa è tenuta ad inserire nei subcontratti la seguente clausola con la quale si prevede che il subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto con il Committente, identificato con il CIG indicato sul Contratto nella sezione “Estremi identificativi” e se del caso anche del Codice Unico Progetto (CUP):
i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
ii. si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede legale il Committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
iii. si impegna a trasmettere al Committente, per il tramite dell’Appaltatore, copia del subcontratto stipulato.
xii. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., il contratto sarà risolto di diritto, per inadempimento del Fornitore, nei casi previsti dall’art. 61 C.G.C., nonché in quelli di seguito indicati:
a) divieto di cessione del contratto;
b) falsità delle dichiarazioni rese;
c) emanazione di un’informativa interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
d) mancata presentazione della polizza entro il termine indicato al precedente punto iii..
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della controparte, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A/R., e comporta il diritto del Committente di agire per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno che essa affermi di aver subito, ai sensi dell’articolo 1382 c.c..
xiii. Manleva
L’Impresa si obbliga a mallevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall’impresa medesima. In particolare, l’impresa si obbliga a garantire e tenere indenne il Committente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’impresa, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
L’Impresa si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne il Committente, nei medesimi termini di cui al precedente comma, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81.
xiv. Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Per la gestione del Contratto l’Impresa potrà rivolgersi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto indicato sul Contratto.
xv. Protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all’affidamento e all’esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016
e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:
• Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto di Xxxxxxxx e DPO
Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono riportati sul Contratto:
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
xvi. Controversie, Foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro dove ha sede il Committente. Il rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
xvii. Dichiarazione dell’Impresa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con l’accettazione del Contratto, l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di approvare specificatamente le clausole relative ai sottoindicati articoli e punti:
a) delle C.G.C.
Art. 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti Art. 6 Impegno di riservatezza
Art. 7 Cessione dei crediti
Art. 9 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore Art. 10 Garanzie
Art. 12 Prezzi contrattuali
Art. 13 Requisiti dei materiali da fornire Art. 14 Modifiche del contratto
Art. 15 Cautele antimafia, cessione del contratto, subappalto e subcontratti Art. 17 Contestazioni del Fornitore
Art. 19 Xxxxx per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni Art. 20 Progetti – disegni e documentazioni tecniche del Committente Art. 21 Progetti – disegni e documentazioni tecniche del Fornitore
Art. 22 Campioni del Committente Art. 23 Campioni del Fornitore
Art. 24 Modelli - Stampi - Maschere
Art. 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore Art. 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente Art. 27 Assicurazione
Art. 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni
Art. 29 Divergenze nell’interpretazione e nell’applicazione delle prescrizioni tecniche
Art. 30 Accesso del Fornitore e dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente
Art. 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore Art. 32 Spese relative a verifiche e prove
Art. 33 Prestazioni del Fornitore – Organismo incaricato della sorveglianza Art. 34 Verifiche eseguite dal Fornitore
Art. 38 Collaudo eseguito dal Committente
Art. 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese Art. 42 Deposito fiduciario
Art. 43 Termini contrattuali, sospensione dell’esecuzione del contratto e proroghe Art. 44 Illegittima durata delle sospensioni
Art. 50 Garanzia e sua durata Art. 51 Materiali difettosi
Art. 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi
Art. 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione Art. 56 Corrispettivo della fornitura e pagamenti
Art. 57 Termini e modalità di pagamento Art. 59 Recupero di crediti - Compensazione Art. 60 Sospensione dei pagamenti
Art. 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da terzi Art. 62 Risarcimento dei danni
Art. 63 Recesso dal contratto
Art. 64 Transazione e accordo bonario Art. 65 Foro competente
b) del Contratto
2. Condizioni normative regolanti il servizio
c) delle presenti Condizioni Generali di fornitura per acquisti decentrati di beni
iii. Responsabilità per danni – Polizza assicurativa
iv. Modalità e termini di effettuazione del servizio
v. Misure minime di sicurezza informatica
vii. Termini e modalità di pagamento
ix. Cessione dei crediti
x. Penali
xi. Cessione del contratto/sub affidamento/subappalto
xii. Clausola risolutiva espressa
xiii. Manleva
xvi. Controversie, Foro competente e diritto applicabile
xviii. Dichiarazione dell’Impresa relativa a riservatezza, trasparenza prezzi, Codice Etico, disposizioni in materia di D.LGS. 231/01 e assenza situazioni di conflitto di interesse
Con l’accettazione del Contratto, l’Impresa
1. dichiara di impegnarsi a garantire la massima riservatezza nei confronti dei terzi, circa dati, informazioni di qualsivoglia natura, cognizioni, documenti, progetti di cui l’Impresa fosse venuta a conoscenza, ovvero che le fossero stati comunicati in ragione delle attività di cui all’incarico sopra specificato, nonché studi, elaborazioni od analisi effettuati in occasione di dette attività. Il presente obbligo alla riservatezza dovrà essere adempiuto dall’Impresa stessa anche successivamente alla scadenza dell’incarico.
2. dichiara espressamente ed irrevocabilmente:
- che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione dell’incarico sopra specificato;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’incarico stesso;
- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’incarico suddetto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del capoverso precedente, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata dell’incarico, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Impresa che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti nella fase di gestione dell’incarico saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui al punto 13 (Protezione dei dati personali) del presente documento.
3. dichiara di conoscere perfettamente e si impegna a rispettare:
i) i principi enunciati nel Codice Etico del Gruppo FS S.p.A., pubblicato sul Portale Telematico degli Acquisti delle società del Gruppo Busitalia disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx (di seguito “Portale Acquisti”) nella sezione “Le regole del Gruppo” sottosezione “Codice etico”;
ii) i principi e gli effetti del D.Lgs.231/01 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
iii) i principi enunciati nel Modello Organizzativo di Gestione ex D.Lgs 231/01 del Committente, pubblicato sul Portale Acquisti nella sezione “Le regole del Gruppo” sottosezione “Modello Organizzativo di Gestione ex D.Lgs 231/01”;
in conformità alle quali il rapporto contrattuale è sorto e sarà gestito; ed è pienamente consapevole che, in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni sopra richiamate, il Committente avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
4. dichiara infine:
i) di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, di coniugio, convivenza o frequentazione abituale, cause in corso, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, sussistenza di interessi finanziari, economici o di altro interesse personale tra i titolari, i soci, i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dipendenti dell’impresa/società e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante e/o con i dipendenti della medesima coinvolti nella fase di programmazione, progettazione, predisposizione della documentazione di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, pagamenti, collaudo delle prestazioni contrattuali;
ii) di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al rilascio della presente dichiarazione.
xix. Dichiarazione dell’Impresa relativa agli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed all’osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale
Con l’accettazione del Contratto, l’Impresa
1. Si obbliga ad osservare e a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del servizio oggetto del Contratto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.
A tal fine, l’Impresa si impegna a:
● impartire al sopraindicato personale ogni istruzione e garantire i mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni;
● impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
● utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o regolamento;
● vigilare, attraverso il proprio Responsabile del servizio, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dal Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il Servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte;
● applicare e far applicare le prescrizioni del Committente sulle aree interessate dal servizio;
● provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori;
● osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell’attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;
● osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l’esecuzione del presente contratto, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro;
● applicare ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio – e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolge il Servizio. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall’Impresa anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.
● produrre, su semplice richiesta del Committente, tutti i dati necessari a richiedere agli enti preposti la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori.
2. L’Impresa inoltre:
● si impegna a cooperare – prima dell’inizio delle prestazioni – all’integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ove previsto e allegato al Contratto in relazione all’impianto/alla struttura del Committente ove eseguirà dette prestazioni, tenendo conto dei nuovi rischi ivi introdotti dall’Impresa medesima.
● prende atto e accetta che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ove previsto, verrà inoltre aggiornato congiuntamente da Committente e Impresa in ogni caso in cui sopraggiungano modifiche significative nello svolgimento di una prestazione o modifiche organizzative, ivi compresi i casi in cui nell’impianto/nella struttura del Committente ove eseguirà le prestazioni subentri una nuova Impresa/Prestatore d’opera, che configurano nuovi potenziali rischi di interferenza. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi così integrato/aggiornato, sottoscritto dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/prestatori d’opera, verrà custodito a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto Responsabile di Contratto, per essere allegato al Contratto.