SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
Assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore dei Disabili residenti nell’Ambito A06
L’anno 2021 il giorno del mese di , nella sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale sociale A06 sita in Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxx, xxx
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TRA
Dott. Dirigente dell’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A06 – Consorzio dei servizi sociali Vallo Xxxxx Xxxxxxxx , in nome, per conto e nell’interesse delquale agisce.
E
il Sig./Sig.ra nato/a a il in qualità di Legale Rappresentante della (di seguito ente accreditato).
PREMESSO CHE
- L’Ente accreditato è stato ammesso ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale n. 11/2007, n. 4 del 7.4.2014 (pubblicato sul BURC n. 28 del 28.4.2014), all’iscrizione nell’ Albo Unico dell’Ambito A6 dei soggetti del Terzo Settore accreditati per l’erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare disabili nella Sezione relativa a favore dei residenti dei Comuni dell’Ambito A06;
- in relazione all’Ente accreditato, risulta già depositata presso il Settore autodichiarazione antimafia ai sensi del DPR 445/2000;
- il Soggetto accreditato ha provveduto a depositare polizza assicurativa n. con scadenza ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - FINALITÀ DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO E VALORE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO
Il presente Patto di Accreditamento (di seguito Patto) impegna i soggetti che lo sottoscrivono a garantire, per il periodo dalla data di stipula e sino al , al cittadino ammesso in regime di compartecipazione, la fruizione del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale ciascuno per quanto di propria competenza, secondo le previsioni del Disciplinare allegato all’Avviso, approvato con Determina Dirigenziale n. del , di cui le parti dichiarano di avere piena conoscenza e che si allega al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale.
La finalità del presente Patto consiste, in particolare, nel garantire la realizzazione di un servizio soddisfacente, anche attraverso l'attivazione di azioni volte a rilevare il livello di qualità percepito dalla persona assistita e/o dai suoi familiari.
La sottoscrizione del presente Patto non garantisce al prestatore di servizio alcun affidamento, essendo quest’ultimo demandato alla libera scelta dell’utente ammesso al servizio ed al perfezionamento delle procedure di attivazione.
Il costo orario è pari ad:
- per il servizio A.D.D. pari ad euro 20.57 iva inclusa e comprensivo di costi di gestione;
- L’erogazione del corrispettivo è subordinato alla regolare esecuzione della prestazione certificata e rendicontata, secondo le previsioni contenute nell’Avviso e nel relativo Disciplinare di Servizio di cui sopra.
ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO
Le prestazioni da erogare, così come indicate nel Bando di accreditamento e nel Disciplinare relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale saranno meglio definite nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), elaborati dai Servizi socio - sanitari competenti.
Il documento che riconosce il diritto dell’utente a beneficiare dell’intervento socio – sanitario in regime di accreditamento e di compartecipazione è dunque il P.A.I. convalidato.
Il contenuto del P.A.I. viene trasfuso in un documento contenente, tra l’altro, le seguenti “Condizioni di
erogazione e pagamento del servizio”:
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1) i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’utente e dell’esercente le funzioni tutoriali (ove presente)
2) il tipo di servizio attivato
3) la descrizione degli interventi da effettuare a beneficio dell’utente
4) le ore settimanali e mensili da erogare, con indicazione dei giorni di loro erogazione
5) il costo della quota di compartecipazione a carico del cittadino, calcolata in relazione all’ISEE
6) la durata temporale degli interventi
7) clausola con cui si richiamano per quanto non previste le disposizioni del relativo Regolamento
d’Ambito.
Il documento contenente le “Condizioni di erogazione e pagamento del servizio” viene redatto in quattro copie, sottoscritte, ciascuno per quanto di propria competenza, dall’Assistente Sociale di riferimento, dall’utente o dall’esercente le funzioni tutoriali, dal Coordinatore del soggetto accreditato, dal Coordinatore dell’Ambito A6.
Ogni variazione rispetto a quanto previsto nel Documento, e quindi degli interventi autorizzati, comporta la necessità di sottoscrizione di un’ulteriore P.A.I.
Il fornitore può introdurre, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale dell’utente.
Di tali interventi deve comunque dare comunicazione ai Servizi sociali professionali ed all’Ambito A6.
ART.3 -SCELTA DEL FORNITORE
I servizi forniti verranno erogati garantendo la libera scelta dell’utente tra tutti i fornitori accreditati presenti nell’Albo Unico dell’Ambito A6.
L’utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati, riceverà tempestiva comunicazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, in modo da poter effettuare una ulteriore scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento.
In ogni caso l’utente, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino oggettivi e giustificati motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Tale cambiamento sarà possibile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui l’utente abbia trasmesso al fornitore ed all’Ambito A6 comunicazione scritta con indicazione delle oggettive motivazioni per le quali non ritiene di avvalersi più del fornitore precedentemente scelto.
ART. 4 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ENTE ACCREDITATO
il Prestatore di servizio accreditato, con la sottoscrizione del presente Patto, assume i seguenti obblighi e responsabilità :
1) In relazione al servizio erogato, l’organizzazione accreditata dichiara di impegnarsi :
a) impegno a prendere in carico gli utenti residenti nell’Ambito A6;
b) impegno a fornire ai propri operatori tutti i mezzi, gli strumenti e gli ausili necessari ad un’adeguata erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalle norme vigenti, per l’espletamento delle mansioni, nonché per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
c) impegno a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore - utente;
d) impegno a garantire la sostituzione tempestiva degli operatori con altri aventi la stessa qualifica;
e) impegno ad effettuare qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, a norma del G.D.P.R. n 679/2016;
f) impegno a produrre, prima della sottoscrizione del patto di accreditamento, polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro, con
oneri ad intero ed esclusivo carico dell’impresa. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati agli utenti e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle prestazioni erogate, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, ove ricorresse l’instaurazione di un rapporto contrattuale con l’Ente Comunale;
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g) impegno a garantire l’erogazione delle prestazioni, trattandosi di servizi di pubblico interesse, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti essenziali;
h) impegno a fornire una dotazione quantitativa e qualitativa di figure professionali stabili dotate di profilo coerente con quanto richiesto dalla normativa regionale (regolamento n. 4/2014) e dal Disciplinare di servizio per ciascun tipo di servizio;
i) impegno ad adottare idonee modalità per il contenimento del turn-over degli operatori;
j) impegno ad adottare adeguati strumenti per il coordinamento e la supervisione delle attività;
k) impegno ad adottare un sistema interno di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati;
l) impegno ad adottare uno strumento per la rilevazione della customer satisfaction da sottoporre, con cadenza trimestrale, agli utenti del servizio e da trasmettere all’Ambito A6 e relativa codifica
2) In relazione al personale impiegato, l’organizzazione dichiara di:
a) applicare integralmente il C.C.N.L. di settore e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’obbligo di cui al presente punto vincola il soggetto accreditato anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se recede da esse; in caso di cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale;
b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili di cui alla L. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”).
c) garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile presso terzi.
3) In relazione ai rapporti con l’assistente sociale di riferimento, l’ente accreditato si impegna ad :
- aggiornare e relazionare circa l’andamento dell’intervento, nonché a riferire l’emergere di eventuali elementi di rischio, criticità e pregiudizio nei confronti dell’utente o dei propri operatori.
4) In relazione ai rapporti con l’Ufficio di Piano l’ente accreditato ha l’obbligo di fornire, su richiesta di tale Ufficio , copia di tutti i documenti atti verificare:
- la presenza ed il permanere dei requisiti indispensabili per l’accreditamento, così come richiesto nel bando;
- il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto, in materia di quantità/qualità del servizio erogato, così come previsto dal disciplinare di servizio, nella sezione dedicata allo stesso;
- copia delle polizze assicurative.
5) in relazione ai rapporti con l’utente. Il fornitore è l’unico responsabile nei confronti del cittadino – utente dell’esecuzione del servizio fornito in regime di accreditamento con costo totale o/parziale a carico della P.A. Il fornitore risponde pertanto, direttamente ed indirettamente, di ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna esclusione - che dovesse derivare agli utenti e ai terzi, in conseguenza dell’espletamento del servizio erogato e si assume, inoltre, la responsabilità per ogni danno – di qualunque tipo e senza alcuna esclusione - che, in relazione all’espletamento del servizio, dovesse derivare all’Amministrazione Comunale o all’Ambito A6.
Queste ultime si riservano espressamente di agire nei confronti del fornitore per il recupero di ogni somma, degli interessi e delle spese che eventualmente dovessero a pagare a terzi, e comunque di ogni e qualsiasi importo che, per qualsiasi titolo, ragione o causa, dovesse essere posto a loro a carico in dipendenza del servizio erogato in regime di accreditamento.
ART. 5 - QUOTA A CARICO DELL’AMBITO A6 E PAGAMENTI
L’Ambito A6 si impegna a compartecipare con l’utente al costo complessivo del servizio erogato, soltanto nell’ipotesi in cui la situazione economica risultante dall’ISEE, in base ai criteri stabiliti nell’apposito Regolamento d’Ambito, preveda questo obbligo di compartecipazione a carico dell’Ambito.
Il valore dell’eventuale quota di compartecipazione a carico dell’Ambito A6 varierà, dunque, in base alla situazione economica risultante dall’ISEE.
In tal caso l’Ambito A6 si impegna a corrispondere, direttamente al fornitore accreditato, previa effettiva fruizione del servizio da parte dei cittadini ammessi, esclusivamente l’importo della quota dell’onere finanziario a carico dell’Ambito.
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Pertanto, la quota del costo complessivo del servizio che risulterà a carico dell’Ambito A6 sarà determinata dal costo complessivo della prestazione detratte l’eventuale quota di compartecipazione posta a carico dell’utente.
Le quote a carico dell’utente dovranno essere riscosse direttamente dal soggetto erogatore del servizio senza che alcuna pretesa, a nessun titolo, ragione o causa, possa essere avanzata in relazione alle stesse nei confronti dell’Ambito e/o dei Comuni dell’Ambito A6.
Il corrispettivo economico a carico dell’Ambito A6 per le ore di servizio svolte verrà corrisposto previo deposito della documentazione comprovante l’erogazione del servizio, secondo le modalità e gli orari stabiliti nei documenti autorizzativi (UVI, PAI), e previo visto del Direttore/Coordinatore dell’Ambito A6 attestante la congruenza tra gli atti autorizzativi ed il servizio erogato. Solo in seguito al suddetto visto del funzionario sarà possibile emettere fattura, secondo la vigente normativa in materia di fatturazione elettronica.
Nella fattura bisognerà specificare chiaramente tra l’altro la tipologia di servizio, la data del Patto di accreditamento, gli estremi dell’atto autorizzativo, i dati dell’utente il numero di ore autorizzate e quelle effettuate il numero di utenti con le rispettive iniziali ed il mese di erogazione del servizio.
Le ore di servizio indicate in fattura devono riferirsi esclusivamente alle ore di assistenza previamente autorizzate ed effettivamente prestate, con esclusione, pertanto, del tempo impiegato per raggiungere tale domicilio, che è a totale carico dell’ente erogatore.
L’ente fornitore dovrà trasmettere in particolare:
- “Diario mensile di servizio per utente”, compilato da ciascun operatore, con indicazione del cognome e nome, del domicilio dell’utente, dei recapiti telefonici di quest’ultimo, della durata e natura degli interventi effettuati, e di eventuali rilievi ed annotazioni. Tali fogli debitamente compilati dovranno essere sottoscritti dall’utente o da un familiare o da un soggetto previamente indicato, vistati dal coordinatore responsabile \Legale rappresentante dell’Ente erogatore stesso ed inviati per il visto al Direttore/Coordinatore dell’Ambito A6;
- “Prospetto riepilogativo” mensile, con indicazione delle ore effettivamente erogate, datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentate del fornitore e vistato dal Funzionario competente per Area d’intervento;
- Dati aggiornati per la richiesta del D.U.R.C. e dell’Antimafia ai sensi dell’art.83 comma 3 let. e) del D. Lgs 159/2011;
- Eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della rendicontazione.
L’Ambito si riserva la facoltà di fornire modelli unici sulla base dei quali dovranno essere elaborati la fattura e
i documenti comprovanti l’erogazione del servizio.
Ai pagamenti si provvederà secondo legge con apposito provvedimento del Dirigente del Settore competente solo dopo aver acquisito d’ufficio D.U.R.C. attestante la regolarità dei pagamenti in esso registrati e delle notizie previste dal Codice Antimafia.
Nell’ipotesi in cui dal D.U.R.C. dovessero risultare inadempienze si procederà secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
ART. 6 – GARANZIE
L’ente accreditato si impegna a:
- mantenere gli standard di servizio individuati dall’Ente di Ambito assumendo la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla Legge in materia di privacy.
L’ente accreditato esonera, sin da ora, l’Ambito A6 da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivanti dall’espletamento del servizio, come da documentazione allegata al presente atto.
Le parti danno atto che l’ente accreditato ha consegnato
- contratto assicurativo di responsabilità civile secondo le indicazioni del Bando e del Disciplinare;
- L’Amministrazione si riserva la verifica della validità ed efficacia dei documenti presentati.
ART. 7 – CONTROLLI
L’Ambito A6 può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio, con facoltà di revoca dell’accreditamento, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90 ed inviare comunicazione in caso di attivazione, sospensione, modifica, proroga del servizio.
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Il Comune e l’Ufficio di Piano dell’Ambito A6 hanno potere di vigilanza e controllo in ordineall’adempimento del servizio ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Disciplinare di servizio, nel Bando e nel Patto di Accreditamento per quanto riguarda :
• il rispetto delle norme contrattuali, contributive, assicurative ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente del soggetto accreditato;
• il buon andamento del servizio, anche attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sia in merito al livello delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che in termini di customer satisfaction;
• il possesso ed il mantenimento dei requisiti indispensabili indicati nel l’Avviso di accreditamento;
• il mantenimento degli impegni e degli oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di servizio e sottoscritte nel Patto di Accreditamento.
Tali verifiche valuteranno pertanto il permanere dei requisiti dichiarati, il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del P.A.I., nonché l’esito dell’intervento in termini di soddisfazione dell’utente.
I controlli periodici del servizio saranno basati sulle seguenti informazioni, che l’ente accreditato si impegna a
trasmettere mensilmente, sotto forma di relazione, all’Ufficio di Piano:
• valutazione delle relazioni di servizio
• rilevazione del numero dei servizi resi
• rilevazione del numero degli utenti in carico
• indice di permanenza in carico degli utenti.
Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere annualmente all’Ambito A6 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti dichiarati all’atto dell’accreditamento, consapevole che, in mancanza, verrà dichiarata la decadenza dall’Albo.
ART. 8 – DURATA
Il presente Patto di Accreditamento ha validità fino al
relativamente alla idoneità dell’impresa accordata allo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare socio- assistenziale. L’Amministrazione si riserva lo svolgimento delle attività relative al servizio de quo fino alla concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie.
In mancanza di successivi finanziamenti da parte della Regione Campania e/o disponibilità di Bilancio comunale
l’Amministrazione procederà alla sospensione/risoluzione dei servizi di cui al bando di accreditamento.
9. CAUSE DI CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E DI RISOLUZIONE
Sono motivo di contestazione di addebito a titolo esemplificativo:
• l’arbitraria decisione di introdurre variazioni di orario e/o di modalità operative effettuate senza darne comunicazione e senza preventiva autorizzazione del Servizio Sociale referente, vistata dall’Ufficio di Piano
• la sospensione del servizio, sebbene per giustificato motivo, effettuata senza darne comunicazione immediata al Servizio Sociale referente ed all’Ufficio di Piano con indicazione delle cause
• la variazione dei requisiti di ammissione all’accreditamento avvenuta senza darne tempestiva comunicazione all’Ufficio di Piano
• la decadenza dei titoli abilitativi, il mancato adeguamento dei titoli abilitativi alle modifiche normative in materia
• il mancato adeguamento del gestore del servizio alle modifiche normative in materia
• la sostituzione non immediata del personale indisposto
• l’adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell’utente in merito all’individuazione del soggetto erogatore tra tutti quelli accreditati; rientra in tale ipotesi anche l’offerta all’utente di prestazioni accessorie che non rientrano nel campo di intervento del servizio in corso di attivazione al solo scopo di “accaparrarsi” l’utente.
In generale, il mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente Disciplinare di servizio salvo quelli per cui è prevista, in caso di mancato rispetto, l’espressa risoluzione del rapporto, sono causa di contestazione di addebito.
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Comportano invece la risoluzione del rapporto, con relativa cancellazione dall’Albo Unico d’Ambito e conseguente decadenza dell’accreditamento le seguenti circostanze, oltre alle cause espressamente previste per legge:
• perdita dei requisiti indispensabili necessari all’accreditamento
• revoca dei titoli abilitativi necessari per l’espletamento del servizio accreditato
• gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali
• impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non inquadrato regolarmente
• la sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa
• l’interruzione definitiva del servizio senza giusta causa
• inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio
• il sub-appalto
• l’ elevata percentuale (oltre il 33%) di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di formale reclamo dell’utente
• un numero di contestazioni superiori a tre.
Il fornitore cancellato dall’Albo dei soggetti accreditati, ai sensi del presente articolo, dovrà immediatamente consegnare all’Ufficio di Piano tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali relativi ai cittadini – utenti autorizzati verso i quali ha erogato il servizio.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali, l’Ufficio di Piano si riserva di introdurre procedure di accreditamento conformi alle intervenute disposizioni di legge.
ART. 10- CONTROVERSIE E RINVIO
Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla giurisdizione ordinaria, una volta ultimato il procedimento per l’accordo bonario. Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere è quello di Avellino con riferimento ai Comuni dell’Ambito A6, in seguito a possibili ed intervenute modifiche legislative della geografia giudiziaria.
Per quanto non specificato nel presente documento si fa rinvio al Bando di accreditamento, al Disciplinare di servizio, alla Domanda di accreditamento presentata dal soggetto sottoscrittore, nonché alla legge regionale ed alle disposizioni vigenti, riservandosi l’Ambito A6, in caso di modifica della normativa regionale, di adottare successivi provvedimenti consequenziali.
ART. 11- SPESE DI EVENTUALE REGISTRAZIONE
Il presente patto viene redatto in triplice copia. È soggetto ad imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 (Tariffe - parte seconda) del D.P.R. 26.4.86 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che la richiede.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per l’Ente accreditato Per l’Ambito territoriale sociale A6
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’Art. 6 del disciplinare del bando
Per l’Ente accreditato