Paragrafo A: OGGETTO, NATURA E PRESUPPOSTI DELL’INCARICO
Relazione ex art. 182-bis L.F.
Paragrafo A: OGGETTO, NATURA E PRESUPPOSTI DELL’INCARICO
Il sottoscritto …………, nato a ………… il …………, domiciliato in …………, Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo Professionale dei Ragionieri di ………… al n. ………… è stato incaricato dalla società
………… S.r.l. di asseverare, ai sensi dell’art. 182-bis L.F., l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Sulla base dell’art. 182-bis L.F., il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi. Perché il creditore possa ottenere l’omologazione dell’accordo, è necessario che vengano rispettate due condizioni:
1. occorre che l’accordo di ristrutturazione coinvolga i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento della totalità dei crediti; nei loro confronti il debitore può assumere vari tipi di impegno e gli stessi possono accettare condizioni di vario tipo per ottenere la soddisfazione del proprio diritto, che non necessariamente coinciderà con la realizzazione integrale del loro credito;
2. l’accordo deve essere strutturato in maniera tale da assicurare comunque anche il regolare pagamento di quei creditori che non vi hanno preso parte. E tanto dovrà, tra l’altro, attestare l’esperto nella relazione destinata ad accompagnare l’accordo. I creditori estranei, quindi, non potranno essere pregiudicati dall’accordo ma dovranno essere soddisfatti integralmente e alla scadenza.
In Particolare1:
• l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. è un istituto che, trovando collocazione all’interno della legge fallimentare, è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 L.F. ed è autonomo rispetto al concordato, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo;
• la percentuale dei creditori «rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti» va calcolata, secondo la lettera della norma, sul totale dei crediti, comprendendo quindi non solo i creditori dissenzienti, ma anche i privilegiati e gli eventuali creditori rimasti estranei o non avvisati dal debitore;
• per regolare pagamento dei «creditori estranei» (dissenzienti, privilegiati per cui si prevede il regolare pagamento ed estranei veri e propri) si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce a esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato, per cui con la locuzione «creditori estranei» si deve intendere che il legislatore in questo caso minus dixit quam voluit, pena la palese incostituzionalità della norma);
• il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei
crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive.
A conferma di quanto precedentemente sostenuto da parte della giurisprudenza2:
a) L’art. 182-bis L.F. (accordi di ristrutturazione dei debiti) introduce un nuovo istituto che deve essere considerato autonomo e distinto rispetto al concordato preventivo, con la conseguenza che la richiesta del debitore al Tribunale ha a oggetto la sola omologa dell’accordo che ne sancisce l’efficacia e non l’apertura di un procedimento, con relativa istruttoria, come previsto invece per il concordato preventivo.
b) Il presupposto soggettivo per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L.F. è il medesimo del fallimento e cioè che si tratti di imprenditore commerciale non piccolo (art. 1 L.F.). Il presupposto oggettivo è che lo stesso versi in uno stato di crisi, concetto nel quale possono essere
1 Tribunale di Brescia (Pres. Cumin, Rel. Sabbadini), decreto 22 febbraio 2006.
2 Tribunale di Bari (Pres. Xxxxxxxxx, Rel. Xxxxxxxxxx), decreto 21 novembre 2005.
ricomprese tutte quelle situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell’impresa anche non ancora sfociate nello stato di insolvenza irreversibile che diviene rilevante ai sensi dell’art. 5 L.F.
Paragrafo B: DATA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA
La data di riferimento è il …………
Nello svolgimento dell’incarico, sono stati oggetto di analisi:
………… S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
• Breve cronistoria della società
• Visura storica della società
• Situazione contabile al 31/12/……
• Bilancio al 31/12/……
• Bilancio al 31/12/……
• Bilancio al 31/12/……
• Documentazione relativa a società partecipata …………
• Documentazione relativa a concordato preventivo …………
• Documentazione bancaria versamenti finanziamento …………
• Documentazione relativa a società partecipata …………
• Lettera cessione di credito …………
• Accordo di ristrutturazione del debito
• Dichiarazione Legale Rappresentante
• Dichiarazione dei redditi UNICO …………
………… S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:
• Bilancio al 31/12/……
• Bilancio al 31/12/……
• Bilancio al 31/12/……
• Documentazione bancaria versamenti finanziamento …………
• Mastrini contabili finanziamento …………
• Lettera accettazione cessione di credito …………
È stata inoltre esaminata la documentazione contabile ritenuta necessaria, la documentazione ricevuta, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
Principali variazioni rispetto alla situazione patrimoniale al 31/12/……
È stata ottenuta una attestazione che evidenzia che, successivamente alla data del 31/12/……:
• non sono maturate situazioni modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata dal perito incaricato di redigere la presente relazione;
• non si sono verificati eventi né sono sopraggiunte notizie o informazioni che possano in qualche modo influire in forma sensibile sui valori forniti al perito e da quest’ultimo considerati ai fini della suddetta relazione.
Paragrafo C: LA SOCIETÀ DEBITRICE
Dati
………… in liquidazione, sede legale …………, Numero iscrizione registro imprese di Xxxxxx
fiscale e Partita IVA: …………, Numero di iscrizione Rea …………, Capitale sociale interamente
versato.
Cronistoria della società debitrice e cause dello stato di crisi
La società si costituisce con denominazione ………… n. data , con un capitale sociale pari a lire
………… suddiviso tra le società …………
In data ………… la ………… S.r.l. diviene socio unico e da qui si susseguono svariate modifiche della compagine sociale:
…………
con effetto a far data …………, ma formalizzato nel ………… cede il ……% delle quote alla , attuale
socio unico della società.
La società a seguito di modifica del gennaio ha il seguente oggetto sociale:
…………
Nel ………… la società partecipa alla costituzione di ………… per azioni rappresentanti il ……% del capitale. Nello stesso anno cessa il contratto di gestione …………, viene ceduto a ………… il know-how precedentemente acquisito e viene sottoscritto, nella stessa, un parziale aumento di capitale sociale che comporta una riduzione della percentuale finale di partecipazione (……%).
Dal …………, data in cui viene dimessa la residua attività commerciale, di fatto termina l’attività della
………… S.r.l.
Già dal bilancio ………… emerge un indebitamento verso terzi elevato temperato in parte nel …………
mediante cessioni di credito.
La situazione patrimoniale si aggrava a seguito di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo da parte della società partecipata …………
Nel bilancio al ………… la società procede, quindi, alla svalutazione delle partecipazioni registrando una perdita d’esercizio pari a euro ………… e un patrimonio netto negativo pari a euro …………, con la necessità di intervenire sul capitale o di decidere in merito alla vita della società, a causa dell’abbattimento del capitale sociale in misura superiore rispetto al minimo consentito dalla legge.
………… S.r.l. entra in liquidazione provvedendo alla predisposizione e attuazione di tutte le operazioni necessarie alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie rimaste in capo alla società.
A tal fine il finanziamento di euro viene destinato a copertura delle ingenti perdite portate a nuovo.
La situazione finanziaria non permette però di soddisfare totalmente i crediti ancora aperti.
Paragrafo D: SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA
Alla data del ………… la situazione economica e patrimoniale della società S.r.l. in Liquidazione è
la seguente:
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Cassa
Disponibilità liquide
Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Capitale sociale Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo Risultato d'esercizio Patrimonio netto
Altri debiti entro l’es. successivo
Debiti v/altri
Totale passivo
CONTO ECONOMICO
Altri ricavi
Valore della produzione
Costi per servizi
Oneri sociali per il personale Oneri diversi di gestione Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della pdz
Altri proventi finanziari Altri oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari
Sopravvenienze passive Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte Utile (perdita) dell’esercizio
Dall’analisi del bilancio sopra riportato emerge quanto segue:
debiti v/altri: per un importo pari a euro rappresentano la voce più significativa costituita dal debito
che la società ha nei confronti di ………… S.r.l. in Liquidazione, così come dettagliato al paragrafo successivo;
utili (perdite) portati a nuovo: per un importo pari a euro ………… costituito dalle perdite a nuovo al
………… e dalla perdita risultante dal medesimo bilancio approvato dall’Assemblea dei soci e depositato presso il Registro Imprese competente dedotte la riserva legale e le altre riserve utilizzate a copertura; sopravvenienze passive: per un importo complessivo pari a euro costituito da:
• …………
• …………
Paragrafo E: STATO ANALITICO ED ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ ED ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI, CON L’INDICAZIONE DEI RISPETTIVI CREDITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE
Alla data del , dalla documentazione contabile di cui si dispone, emerge un debito nei confronti del
creditore ………… S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in ………… capitale sociale euro i.v., C.F.
………… P.iva n. …………, Rea n. ………… Il debito risulta essere pari a euro …………
Al fine di verificare l’entità del debito sono state acquisite le schede contabili e la documentazione bancaria attestante i versamenti. Il controllo ha fornito i seguenti risultati:
• …………
• …………
TOTALE DEBITO V/…………………… S.R.L. IN LIQ. EURO …………
………… in Liq. rappresenta il 100% dei creditori di S.r.l. in Liq.
Paragrafo F: ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE
Allo stato attuale non emergono dal bilancio diritti reali o personali su beni del debitore. A tal proposito è stata acquisita apposita dichiarazione del Legale Rappresentante di S.r.l. in Liquidazione.
Paragrafo G: IL VALORE DEI BENI E I CREDITORI PARTICOLARI DEGLI EVENTUALI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Non esistono soci illimitatamente responsabili.
Paragrafo H: VALUTAZIONE SULL’ATTUABILITÀ DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SUA IDONEITÀ AD ASSICURARE IL REGOLARE PAGAMENTO DEI CREDITORI ESTRANEI
Con l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. si realizza una fase prettamente privatistica e stragiudiziale nella quale il debitore rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria e una fase giudiziale consistente nell’omologa del tribunale.
Con la transazione che l’accordo contiene si realizza:
• dal punto di vista del creditore, che rinuncia a parte del proprio credito, una sopravvenienza passiva;
• dal punto di vista del debitore , che si accorda per il pagamento solo parziale del proprio debito, una sopravvenienza attiva.
Tra il creditore ………… Srl in Liquidazione e S.r.l. in Liquidazione è intervenuto un accordo con lo
scopo di definire la posizione debitoria di quest’ultima.
Date le difficoltà finanziarie di S.r.l. in Liquidazione le parti si sono accordate per una transazione
che comporta il pagamento da parte di ………… S.r.l. in Liquidazione di un importo pari a euro e la
rinuncia al residuo credito da parte di ………… S.r.l. in Liquidazione per l’importo di euro …………
Le risorse finanziarie necessarie per il rispetto del presente accordo verranno garantite a S.r.l. in
Liquidazione mediante versamento a fondo perduto da parte del socio che si impegna a versare,
oltre l’importo di euro ………… tutte le somme che ………… S.r.l. in Liquidazione dovrà sopportare in attuazione del presente accordo di ristrutturazione.
La conseguenza sul bilancio S.r.l. è:
1. la rilevazione di una sopravvenienza attiva pari all’importo residuo del credito di cui S.r.l.
avrà fatto espressa rinuncia;
2. la rilevazione nella voce altre riserve del versamento a fondo perduto effettuato dal socio.
Al fine di chiarire il trattamento fiscale delle componenti reddituali originatesi dall’accordo intercorso tra le parti si è espressa l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso di Torino, con intervento del 18/05/2006.
Per l’Agenzia delle Entrate, che adotta l’ipotesi fiscalmente più restrittiva, a conferma dell’autonomia dell’istituto degli accordi rispetto al concordato preventivo, «non si ritiene applicabile agli accordi di ristrutturazione del debito il contenuto dell’art. 88 comma 4 del TUIR posto che tale ultima disposizione fa letteralmente riferimento, ai fini del regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive, alla “riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo”. Ciò posto, si ritiene che alle sopravvenienze attive, derivanti dalla riduzione dei debiti che la Società realizza a fronte degli accordi con i creditori firmatari della ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, sia applicabile la normativa generale di determinazione del reddito di impresa, con la conseguenza che le stesse concorreranno a formare il reddito nell’esercizio di competenza secondo quanto stabilito dall’articolo 109 del TUIR»3.
Formandosi in capo al debitore una sopravvenienza attiva tassabile si ritiene ammissibile che in capo al creditore emerga una sopravvenienza passiva deducibile di pari importo. Non pare coerente, infatti, con la struttura del sistema tributario, una tassazione in capo a entrambi i soggetti.
L’ipotesi di deducibilità è avvalorata anche dalla dottrina che sottolinea come riduzioni parziali di credito quali la transazione (atto registrato), la conciliazione giudiziaria o una sentenza che accerti un minor credito costituiscano perdite fiscalmente deducibili.
L’accordo, quindi:
1. consente l’estinzione di tutti i debiti esistenti in capo a S.r.l.
2. non comporta, nonostante il parere restrittivo dell’Agenzia delle Entrate sopraccitato, alcun aggravio impositivo sulla società.
La rinuncia al credito farà sorgere una sopravvenienza attiva che verrà coperta dalle perdite fiscali riportabili di cui la società beneficia, non creandosi nuova materia imponibile.
La società ………… S.r.l., prendendo a base il bilancio al ………… in nostro possesso, registrerà la seguente situazione patrimoniale:
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Cassa
Disponibilità liquide
Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Capitale sociale Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo Risultato d'esercizio
3 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, intervento del 18/05/2006.
Patrimonio netto
Totale passivo
Si sottolinea che non esistono creditori estranei che possano essere pregiudicati dall’accordo di ristrutturazione in oggetto.
Paragrafo I: CONCLUSIONI
L’esperto, in base alle argomentazioni sopra esposte, attesta l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione e la sua idoneità rispetto a quanto previsto all’art. 182-bis L.F. non sussistendo creditori non aderenti all’accordo. I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l’alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso.
Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.