COMUNE DI ROZZANO
Allegato “B” delibera X.X. xxx
XXXXXX XX XXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXX
AVVISO PUBBLICO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE SUL LIBERO MERCATO E MOBILITA' NEL SETTORE LOCAZIONE - AI SENSI DELLA DGR N.5644 DEL 03/10/2016
PREMESSA
Con il presente Avviso il Comune di Rozzano intende aprire i termini per la procedura finalizzata ad individuare gli inquilini in possesso dei requisiti di cui all'art.1, per accedere all’erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia con il provvedimento di seguito indicato, a valere sull’annualità 2016/2017, in attuazione:
dell’articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n.102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/5/2014, n. 202;
della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5644 del 03/10/2016 che ha approvato le iniziative di contrasto all'emergenza abitativa: "Morosità incolpevole 2016, e aggiornamento DGR 2648/2014 e 3789/2015" .
ART. 1 - DESTINATARI
1.1 Morosità incolpevole:
Nuclei familiari che per una sopravvenuta impossibilità non hanno provveduto al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale.
Tale impossibilità può essere imputabile a una delle seguenti cause (nel seguito causa/e della morosità):
• perdita del lavoro per licenziamento;
• mobilità;
• accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
• malattia grave;
• infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito.
L'elenco soprariportato è solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.
ART. 2 - REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Potranno fare domanda tutti gli inquilini, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani;
• essere cittadini di un paese dell'UE;
• essere cittadini di un altro stato, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
• essere titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare ad uso abitativo situata nel Comune di Rozzano utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale da almeno un anno;
• essere in possesso di un valore ISEE non superiore a € 26.000,00;
• essere in una delle seguenti condizioni :
− destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per convalida;
− destinatari di un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole;
ART. 3 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO
Non possono richiedere il contributo i seguenti nuclei familiari:
• il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L’adeguatezza dell’immobile al nucleo e verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”.
• sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o di Aler a canone sociale, moderato, concordato.
• che risiedono in immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato ai sensi della DGR 2648/2014.
ART. 4 - PRIORITA’ NELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Come indicato all’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014, attuativo del decreto legge 102/2013, costituisce priorità, nell’erogazione del contributo, la seguente casistica:
1. Inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
2. Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il contributo sarà versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
3. Inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario dell’alloggio a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. In tal caso sarà cura dell’ente locale verificare la possibilità di versare il contributo direttamente al proprietario di casa.
In merito alla casistica sopra evidenziata verrà data priorità agli inquilini per il quale l’erogazione del contributo porti alla soluzione definitiva dell’emergenza abitativa.
Costituisce, inoltre, titolo preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne o minore o persona con invalidità accertata per almeno il 74% o in carico ai servizi sociali o alle componenti aziende sanitarie per l’attuazione di un progetto di assistenza individuale.
ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGABILE
5.1 Morosità incolpevole:
I contributi, come indicato dal D.M. 30/03/2016, sono destinati a :
a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata da Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non si inferiore ad anni due, con contestuale rinucia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprità dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo concedibile di €12.000,00.
I contributi di cui alla lettera c) e d) possono essere corrisporti dal Comune in unica soluzione contestulamente alla sottoscrizione del nuovo contratto anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.
Per il riconoscimento del contributo i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.
L’entità dell’importo da erogare sarà determinato in base :
• alle caratteristiche economiche della eventuale soluzione abitativa reperita, di cui al punto 4 del presente avviso,
• alla condizione socio-familiare accertata dai servizi sociali comunali.
ART. 6 - DEFINIZIONE CANONI
I contratti di locazione che verranno rinegoziati o stipulati dovranno essere a canone concordato o a canone inferiore a quello di libero mercato.
Il canone concordato è definito in base all’accordo locale, ex Lege 9 dicembre 1998 n.431, per il Comune di Rozzano sottoscritto in data 13/04/2015 tra le associazioni sindacali dei proprietari immobiliari e degli inquilini per l’affitto di unità immobiliari residenziali applicando ai contratti di locazioni importi concordati
Il canone inferiore a quello di libero mercato sarà calcolato:
- Contratti rinegoziati: riduzione di almeno il 15% del canone applicato per il precedente contratto
- Nuovi contratti per alloggi già locati: riduzione di almeno il 15% del canone applicato per l’ultimo contratto
- Nuovi contratti per alloggi mai locati: aumento del 20% dei valori minimi e massimi dei canoni di locazione di cui al vigente accordo locale per il Comune di Rozzano (art. 4.2 - 4.3) e collocando nella sub-fascia 3 anche gli immobili di categoria catastale A3.
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione. La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di trattazione della domanda sino al suo completamento.
Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, dovrà essere presentato presso l’ufficio Protocollo del Comune di Rozzano in P.zza Foglia 1, dal 16/1.2017 al 31.12.2017 salvo esaurimento fondi.
Il modulo della domanda potrà essere ritirato presso lo sportello Servizi Sociali e alla persona oppure potrà essere scaricato dal sito xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx