ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 e Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012
(Referente: dott.ssa Xxxxx Xxxxxx – 0668853092 – xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx)
SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo fatto a Roma il 27 febbraio 2002 e il Protocollo addizionale del 2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Cile in materia di estradizione si inseriscono nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale tra i due Paesi.
L’intervento riguarda il seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 696 – 722 c.p.p. che regolano l’estradizione per l’estero e dall’estero; art. 175 c.p.p. sulla restituzione in termini; art. 603 c.p.p. sulla rinnovazione della istruzione dibattimentale.
I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l’Italia e il Cile sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di un Accordo più completo ed aggiornato per combattere la criminalità transnazionale. Col presente Trattato di estradizione i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nello stesso, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell’altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell’esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Sulla stessa scia si colloca la recente ratifica operata con legge 4 giugno 2010, n. 93, del Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Cile firmato sempre a Roma il 27 febbraio 2002.
L’estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell’uno Stato sul territorio dell’altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un nuovo Trattato.
Attualmente si registra la presenza di 4 cittadini italiani detenuti negli istituti penitenziari del Cile e di 133 cittadini cileni nelle carceri italiane.
B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo prioritario a breve termine è rappresentato dalla possibilità per ciascuno dei due Stati di chiedere ed ottenere dall’altro Stato la consegna di una persona perseguita o condannata nel proprio territorio per la celebrazione del processo o per l’esecuzione della pena evitando che, in tal modo, la stessa rimanga impunita.
Nel medio e lungo periodo la ratifica dell’Accordo consentirà una maggiore cooperazione giudiziaria fra i due Paesi e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto indefettibile e necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per una collaborazione nel settore penale di valenza transnazionale.
C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento dell’obiettivo da realizzare sono costituiti dal numero delle persone perseguite o condannate di cui verrà richiesta ed ottenuta l’estradizione per la celebrazione del processo o per l’esecuzione della pena nello Stato richiedente.
D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
I soggetti, pubblici e privati, destinatari della proposta sono: il Ministero della Giustizia, le Autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il Ministero dell’Interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i cittadini dei due Paesi di cui venga richiesta l’estradizione.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
L’Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche.
Il contenuto dell’Accordo e del Protocollo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)
L’opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto l’intervento normativo è indispensabile per la regolamentazione dell’applicazione del Trattato di estradizione.
Inoltre, la mancata ratifica lascerebbe irrisolte le criticità evidenziate nella Sezione 1.
SEZIONE 4. OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO
La possibilità di utilizzare opzioni alternative di intervento è stata valutata con esito negativo. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 né il relativo II Protocollo addizionale poiché il Cile non è Stato parte del Consiglio d’Europa né ha aderito alla medesima Convenzione in qualità di Stato terzo.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI
A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
I vantaggi dell’opzione regolatoria prescelta a breve termine consistono nella agevolazione, che rafforza la cooperazione giudiziaria tra i due Stati, dell’estradizione dall’uno all’altro Stato delle persone perseguite o condannate, ai fini della celebrazione del processo o dell’esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.
I vantaggi a medio e lungo termine consistono nel favorire una maggiore fiducia da parte dei due Stati contraenti nei rispettivi sistemi giudiziari.
Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta.
La scelta si è fondata su casi specifici e sui dati statistici di cui è titolare la Direzione Generale della Giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.
Gli effetti potranno essere misurati attraverso la consultazione di tali dati.
Si è adottata tale soluzione dal momento che si è operata una comparazione con accordi già in vigore i quali hanno pienamente dimostrato la loro efficacia.
B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
L’intervento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini o imprese.
L’intervento regolatorio non prevede oneri informativi a carico delle categorie indicate di cittadini e imprese.
D) Xxxxxxxxxx e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Le strutture pubbliche sono in grado di dare attuazione alle nuove norme in quanto le stesse si inseriscono in procedure già in atto. L’attuazione immediata delle nuove norme avviene, infatti, tramite le strutture interne e l’organizzazione già in atto del Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle altre amministrazioni, le stesse hanno garantito l’idoneità delle loro strutture ad assorbire l’impatto delle nuove norme.
Sotto il profilo economico, l’accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, ma anzi aumenta la fiducia nel sistema giudiziario dei rispettivi Paesi contraenti con conseguenti effetti positivi sulla competitività dell’Italia a livello internazionale.
SEZIONE 7. MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
Soggetti responsabili dell’attuazione della Convenzione sono le autorità giudiziarie dei due Stati che comunicheranno mediante il Ministero della Giustizia italiano e il Ministero delle Relazioni Estere del Cile.
Le autorità giudiziarie dovranno trasmettere le richieste di estradizione tramite le Autorità centrali che valuteranno, poi, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per concedere l’estradizione.
Il Ministero dell’Interno curerà, attraverso l’Interpol, la consegna della persona perseguita o condannata.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. Il nuovo Trattato di estradizione, a seguito di ratifica, sarà pubblicato e diffuso sul sito Web istituzionale del Ministero della Giustizia in modo da consentire a tutti coloro che vi si collegano di conoscere della sua entrata in vigore.
L’entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente l’inserimento dello stesso tra gli Accordi in vigore sul piano nazionale nella Banca Dati ATRIO del Ministero degli Affari Esteri, accessibile anche dall’esterno, attraverso l’ingresso nel sito istituzionale del suddetto Ministero.
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio sull’intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero della Giustizia, tramite il servizio statistico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale della Giustizia Penale, che operano tramite le risorse strumentali e umane già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare l’efficienza e bontà dell’intervento.
D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
Il presente Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.
Il Ministero della Giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l’introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell’Accordo.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.
A cura del Ministero della Giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prescritta VIR, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, nella quale sarà preso in esame il seguente aspetto:
- verifica del numero di richieste di estradizione dall’estero e all’estero.
SEZIONE 8. RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA
Non vi sono annotazioni da formulare sui livelli minimi di regolazione europea posto che non si sta provvedendo al recepimento di una direttiva.
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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
Referente: Ministero degli affari esteri – Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
La stipula dell’Accordo oggetto del presente intervento regolatorio si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell’ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive Amministrazioni dei due Paesi.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
Dall’esecuzione dell’Accordo si attendono benefici in materia doganale. Tale Accordo, infatti, per la sua forza intrinseca, potrà consentire di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, di rafforzare i mezzi di lotta contro la frode, di contrastare il traffico illecito degli stupefacenti, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR.
Il provvedimento regolamenta ed incentiva lo sviluppo dei proficui rapporti diretti ed immediati tra l’Agenzia delle Dogane italiana e l'Amministrazione doganale cilena in vista del raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati e verificabili già dai primi quattro anni dalla sua entrata in vigore, mediante la stima statistica delle infrazioni registrate.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
I destinatari diretti di quanto previsto nell’Accordo sono le stesse Parti, cioè le due Amministrazioni doganali responsabili per l’esecuzione di quanto previsto nel testo. Per la parte italiana, l’Amministrazione doganale italiana, che può avvalersi per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza.
I destinatari indiretti, invece, sono gli operatori economici, parte attiva dell’interscambio commerciale tra i due Paesi.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
Le consultazioni sono avvenute nella fase ascendente dell’Accordo ed hanno coinvolto i due Governi per il tramite delle competenti autorità doganali.
Il testo adottato riflette un modello di Accordo già largamente in uso e quindi gli effetti positivi ne sono già stati sperimentati.
SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”)
L’opzione di non intervento, in linea generale, potrebbe costituire una oggettiva limitazione alle attività di prevenzione e controllo dei traffici illeciti, nonché al corretto svolgimento degli scambi commerciali.
SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
A livello internazionale, sulla base delle esperienze fatte dalle Autorità doganali, l’unico strumento in grado di produrre gli effetti desiderati di contrasto al traffico illecito è risultato essere un Accordo che vincoli le Parti alla sua osservanza. Nel merito, non era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello sottoscritto.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
L’intervento regolatorio non presenta svantaggi in quanto regola in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati.
I destinatari diretti, cioè le due Amministrazioni doganali, potranno beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale con i conseguenti riflessi positivi sulle attività di prevenzione e repressione delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari.
I destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali necessarie per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Le PMI potranno godere di semplificazioni derivanti dalla rafforzata cooperazione doganale.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione
Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L’Accordo non produrrà impatto sull’organizzazione dell’Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.
Sotto il profilo economico, l’accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Le rispettive Amministrazioni doganali, potendo beneficiare di una maggiore cooperazione bilaterale, potranno registrare positivi riflessi sulle attività di prevenzione e repressione
delle violazioni doganali e degli illeciti extra-tributari, garantendo una leale concorrenza per gli operatori del settore.
SEZIONE 7. LE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.
Il soggetto responsabile della messa in pratica della nuova disciplina è, per l’Italia, l’Agenzia delle Dogane che avrà cura di tenere contatti diretti con la controparte cilena per agevolare la coerente applicazione del presente Accordo.
Tutte le richieste di assistenza ai sensi dell’Accordo saranno rivolte alla Direzione Centrale Relazioni Internazionali per lo smistamento ai competenti Uffici dell’Agenzia.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento, per la parte italiana, è la reperibilità dell’Accordo sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane.
C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Il monitoraggio dei contenuti dell’Accordo è svolto, per l’Italia, dall’Agenzia delle Dogane mediante i dati relativi agli interscambi e alle infrazioni registrate.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
Sono previste apposite procedure, richiamate nelle disposizioni finali dell’Accordo (art. 24); comunque, l’Accordo ha durata illimitata.
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
L’Amministrazione doganale provvederà alla redazione della VIR con cadenza biennale, avendo cura di misurarne costantemente gli effetti, analizzati prioritariamente secondo i seguenti aspetti:
- incentivi legati alla trasparenza delle regole introdotte;
- misurazione delle infrazioni doganali riscontrate, alla luce di quelle registrate precedentemente all’introduzione della nuova disciplina.
Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.