ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
REGOLAMENTO
PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova,
visto l’art. 29 lettera L) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247; vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
visti il D.M. n. 55/2014 e la precedente decretazione in materia di compensi e tariffe forensi;
con propria delibera, assunta nell’adunanza del 29 maggio 2015, ha deciso di adottare il presente
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI
SOMMARIO
Art.1 Oggetto del Regolamento TITOLO I:
OPINAMENTO DELLE PARCELLE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Art.2 Soggetti legittimati Art.3 L'istanza
Art.4 Gli allegati all'istanza
Art.5 Deposito dell'istanza e degli allegati
Art.6 Assegnazione al Consigliere Responsabile del procedimento Art.7 L'avviso alle parti controinteressate ed all'istante
Art.8 La richiesta di integrazione istruttoria Art.9 Il parere di opinamento e/o di liquidazione Art. 10 I termini
Art. 11 La sospensione e la proroga dei termini Art.12 La comunicazione del provvedimento
Art.13 Il costo del parere e della conciliazione – Il rilascio di copie Art.14 La rinuncia all'istanza
Art.15 L'esecuzione dei pagamenti
Art.16 Le comunicazioni al soggetto istante TITOLO II
RICORSO IN PREVENZIONE E CONCILIAZIONE
Art.17 Il ricorso in prevenzione ed il tentativo di conciliazione TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.18 Normativa transitoria
Art.19 Entrata in vigore e pubblicità
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento individua e disciplina:
1) i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti e gli altri soggetti legittimati richiedano al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all’attività giudiziale e/o stragiudiziale svolta;
2) i ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalla parte assistita
stabilendo i termini per lo svolgimento e per la conclusione dei procedimenti nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti gli istanti e l’Ordine stesso.
TITOLO I
OPINAMENTO DELLE PARCELLE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
ARTICOLO 2
I SOGGETTI LEGITTIMATI
L’istanza per l’opinamento e/o per la liquidazione dei compensi professionali può essere presentata solo ed esclusivamente dagli Avvocati e dai Praticanti Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Padova o dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.
Non possono essere opinati compensi in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto: ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma istanza, indicando l’attività specificamente dallo stesso svolta ed allegando eventuali accordi tra professionisti.
ARTICOLO 3
L’ISTANZA
L’istanza ha forma scritta e deve contenere:
- i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico (generalità, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di PEC e quant’altro sia ritenuto utile);
- l’indicazione del valore della causa o dell’affare, determinato in base ai criteri previsti dalla normativa vigente, per i quali si chiede il parere al Consiglio
dell'Ordine;
- l’elenco dettagliato di tutte le specifiche attività svolte con le relative quantità e durata (cosiddetta “notula specifica”), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis, e l’indicazione del momento in cui è stata svolta l’ultima delle attività elencate;
- l’eventuale indicazione specifica delle ragioni per le quali si richiede l’applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- il numero delle parti assistite e delle controparti;
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività professionale svolta;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo o per difesa d’ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.
Il modulo dell’istanza è reperibile nel sito web istituzionale.
ARTICOLO 4
GLI ALLEGATI ALL’ISTANZA
All’istanza è necessario allegare:
- la parcella di cui si chiede l'opinamento, che deve essere sottoscritta in originale.
- l'eventuale notula inviata al cliente e/o a chi ha conferito l’incarico professionale; nonché copia di tutta la documentazione utile a:
- identificare il conferimento dell’incarico;
- valutare le attività svolte (ad esempio: copia dei verbali di causa, copia degli atti di causa propri e di controparte, copia dei pareri, copia dei contratti, copia della corrispondenza etc.);
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, l’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 92 L.F.;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d’ufficio, il provvedimento di nomina;
- modulo sottoscritto contenente informativa e consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine (modulo rinvenibile nel sito web istituzionale).
La documentazione, debitamente numerata, va fascicolata e corredata di un indice.
ARTICOLO 5
IL DEPOSITO DELL’ISTANZA E DEGLI ALLEGATI
L’istanza, corredata di marca da bollo e di eventuali altri oneri dovuti per legge, unitamente agli allegati, va depositata presso la segreteria dell’Ordine, che provvede ad apporvi timbro di avvenuto deposito con data e numero di protocollo.
Copia dell'istanza depositata e dei suoi allegati dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo di PEC dell’Ordine ai fini della conservazione nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
Il deposito da parte dell'Avvocato o del praticante Avvocato iscritto si intende perfezionato al momento della ricezione anche della PEC da parte dell'Ordine.
Di quanto depositato la segreteria dell'Ordine provvede a formare un fascicolo.
ARTICOLO 6 L'ASSEGNAZIONE AL CONSIGLIERE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Coordinatore della Commissione per la liquidazione delle parcelle assegna la pratica ad un Consigliere, che assume pertanto la posizione di Consigliere Relatore ed i poteri funzionali di “responsabile del procedimento” ai sensi dell’art. 5 e seguenti della Legge n. 241/1990, secondo criteri di rotazione.
Il Coordinatore della Commissione per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio, per la liquidazione delle parcelle ai difensori d'ufficio, segue il medesimo procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento.
ARTICOLO 7
L'AVVISO ALLE PARTI CONTROINTERESSATE ED ALL'ISTANTE
Il Consigliere responsabile del procedimento, entro dieci giorni dall’assegnazione, cura la comunicazione, con lettera inviata a mezzo PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte in favore della quale sono state effettuate le prestazioni professionali di cui alla parcella ed all’istante:
a) dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990;
b) della facoltà di depositare - o inviare anche a mezzo PEC – all’Ordine, entro dieci giorni dalla ricezione della suindicata lettera, deduzioni scritte;
c) della facoltà di chiedere, entro il medesimo termine di cui alla lettera b), di esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 13, comma 9 della Legge n. 247/2012 innanzi al Consiglio dell'Ordine.
ARTICOLO 8
LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA
Il Consigliere Responsabile del procedimento può chiedere all’istante il deposito di specifica documentazione ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.
Può anche convocare l’istante per chiarimenti.
Qualora l’istante non ottemperi all’invito oppure non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorso il termine concesso, l’istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile e la documentazione allegata all'istanza viene restituita.
E' possibile depositare nuova istanza di opinamento, corredata dei documenti mancanti ovvero della dichiarazione della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.
ARTICOLO 9
IL PARERE DI OPINAMENTO E/O DI LIQUIDAZIONE
Nel caso di mancato esperimento o di esito negativo del tentativo di conciliazione, il Consigliere Relatore opina il compenso sulla base di quanto esposto nella notula specifica predisposta dall’istante in relazione all’opera prestata dall’Avvocato o dal Praticante Avvocato, della documentazione allegata all’istanza e dell'eventuale documentazione prodotta dalle parti controinteressate.
Il Consigliere Relatore riferisce le proprie conclusioni in merito al provvedimento da adottare alla Commissione Parcelle o alla Commissione per il gratuito patrocinio e la difesa d'ufficio.
Il parere di congruità adottato dalla Commissione viene emesso con la sottoscrizione del Consigliere Coordinatore della Commissione.
Quando il compenso da liquidare è pari o superiore ad € 50.0000,00, il Consigliere Relatore riferirà le proprie conclusioni in merito al provvedimento da adottare al Consiglio dell'Ordine, che provvederà con apposita delibera.
La Commissione e il Consiglio dell'Ordine, nell'opinare la parcella, sono tenuti a valutare l'impegno del professionista, il pregio dell'opera svolta, la difficoltà delle questioni affrontate, i vantaggi conseguiti dal cliente, come prospettati nella relazione presentata dall'istante, e devono tener conto dei criteri indicati nella decretazione in materia, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività difensive che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali e scritti.
In ogni caso, nell'attività di liquidazione, la Commissione e il Consiglio non entrano nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che l’istante porti eventualmente in detrazione.
Il provvedimento adottato all'esito del procedimento, se di diniego, deve essere
motivato.
ARTICOLO 10
I TERMINI
II termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di deposito secondo le modalità indicate nell'art.5.
Il procedimento si conclude entro novanta giorni, salvo il caso di sospensione per tentativo di conciliazione o per integrazione istruttoria, con l'emanazione del provvedimento che rilascia o denega il richiesto parere di congruità.
ARTICOLO 11
LA SOSPENSIONE E LA PROROGA DEL TERMINE
I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione.
La sospensione inizia con la domanda di integrazione documentale ed il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento degli atti richiesti.
Ove venga esperito il tentativo di conciliazione presso il Consiglio dell'Ordine, i termini sono sospesi per non più di trenta giorni.
Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.
ARTICOLO 12
LA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
La comunicazione dell’emissione del provvedimento all’istante è ad onere e cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine, che potrà provvedervi anche a mezzo PEC.
ARTICOLO 13
IL COSTO DEL PARERE E DELLA CONCILIAZIONE IL RILASCIO DI COPIE
Il rilascio di copia autentica del parere all’istante è subordinato al versamento di una tassa di opinamento pari al 2% dell'importo complessivo risultante dall’ammontare dei compensi liquidati, delle spese imponibili e del contributo a titolo di rimborso forfettario per spese generali, al netto quindi dei soli oneri fiscali e previdenziali.
Qualora l 'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio, la tassa di opinamento non è dovuta se l'istante espressamente dichiara che la richiesta di liquidazione è formulata ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.
Qualora l'opinamento venga richiesto per presentare istanza di ammissione al passivo del fallimento, la tassa di opinamento è dovuta nella misura del 1% con il minimo di
€ 50,00.
Qualora la richiesta di parere di congruità comporti la liquidazione di un importo complessivo, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, pari o inferiore ad € 3.000,00, la tassa di opinamento è dovuta nella misura del 1%.
Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti sono tenute, comunque, al pagamento solidale all'Ordine di un contributo pari al 1 % dell'importo complessivo – determinato ai sensi del primo comma del presente articolo - concordato in sede di conciliazione a titolo di compenso.
La consegna di una copia del verbale a ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo sopra indicato.
I controinteressati, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria, possono ottenere copia degli atti del procedimento, nei limiti di cui all’art. 24 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992. n. 352 nonché delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.
ARTICOLO 14
LA RINUNCIA ALL’ISTANZA
Fino all’emissione del provvedimento finale, l’istante può formulare per iscritto rinuncia all’opinamento o alla liquidazione richiesta, ma sarà tenuto in ogni caso a corrispondere all’Ordine, a titolo di rimborso spese di segreteria, una somma pari allo 0,50 % dell’importo richiesto., con un minimo di € 50,00.
ARTICOLO 15
L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto a mezzo POS alla Segreteria dell'Ordine o mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine.
ARTICOLO 16
LE COMUNICAZIONI AL SOGGETTO ISTANTE
Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio all’iscritto istante avvengono a mezzo PEC.
Le comunicazioni ai soggetti diversi dall’iscritto istante avvengono a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo.
TITOLO II
IL RICORSO IN PREVENZIONE E LA CONCILIAZIONE
ARTICOLO 17
IL RICORSO IN PREVENZIONE ED IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Ove la parte interessata presenti ricorso in prevenzione sulla parcella del professionista e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, c omma 9, della Legge n. 247/2012 ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini, si procederà ad un tentativo di conciliazione innanzi al Consiglio
dell'Ordine.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 18
NORMATIVA TRANSITORIA
Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora evase alla data della sua entrata in vigore, con l'unica esclusione delle spese per la rinuncia.
ARTICOLO 19
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ'
II presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
Di esso verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.