CONVENZIONE GENERALE TRA
CONVENZIONE GENERALE TRA
ANAS Società per azioni con socio unico, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, x. 00 C.F. 80208450587, Partita IVA 02133681003 iscritta al Registro delle Imprese di Roma N. 1024951 in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, munito degli opportuni poteri per quanto infra (qui di seguito “ANAS”).
E
[]., società []., con sede in []., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [], in persona di [], in qualità di [], munito degli opportuni poteri per quanto infra (qui di seguito “SOCIETA’”).
(ANAS e XXXXXXX’, qui di seguito anche individualmente definite come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”).
PREMESSO
1. CHE ANAS ha la gestione di beni immobili e terreni;
2. CHE SOCIETÀ, è titolare di Autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 259/2003, per l’installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) al numero [];
3. CHE scopo primario di SOCIETA’ è quello della realizzazione e dell’esercizio di impianti multiservizi e multioperatore finalizzati ad ospitare gli operatori di telefonia mobile);
4. CHE ha realizzato sul sedime di ANAS numerosi impianti multiservizi e multioperatore finalizzati ad ospitare gli operatori di telefonia mobile;
5. CHE SOCIETA’ ha stipulato appositi Accordi Quadro con gli operatori di telefonia mobile per fornire agli stessi ospitalità sui propri impianti multiservizi e multioperatore;
6. CHE SOCIETÀ, per raggiungere più rapidamente e azionalmente gli obiettivi di cui sopra intende continuare ad utilizzare anche per il futuro, per la realizzazione dei propri impianti multiservizi e multioperatore, le suddette aree gestite da ANAS;
7. CHE SOCIETA’ e ANAS intendono anche con la presente Convenzione Generale disciplinare il regime di rinnovo di tutti i contratti e atti specifici stipulati a seguito degli accordi descritti nel precedente punto 5;
8. CHE nell'ambito di quanto esposto occorre disciplinare i rapporti reciproci sotto l'aspetto tecnico, giuridico ed economico.
Tutto ciò premesso Xx Parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
ART. 2
ANAS, per quanto di propria competenza, concede a SOCIETÀ di installare i propri impianti multiservizi e multioperatore nei siti che verranno esattamente individuati tra le aree rese disponibili da ANAS, nonché di realizzare gli allacci di tutti i servizi già disponibili nelle suddette aree dietro acquisizione delle relative concessioni da parte dei gestori dei servizi stessi. Rimane inteso che gli allacci dovranno essere realizzati in forma autonoma rispetto gli impianti ANAS e i costi dei servizi allacciati saranno a carico esclusivo di SOCIETA’.
E’ sempre riconosciuta ad ANAS la facoltà di negare tale concessione per specifici siti.
ART. 3
SOCIETÀ provvederà ad individuare i siti su cui installare i propri impianti multiservizi e multioperatore, fermo restando che l’individuazione delle esatte porzioni di siti da occupare verrà concordata con ANAS alle cui prescrizioni, per quanto riguarda le modalità di progettazione, di esecuzione e manutenzione dei lavori, SOCIETÀ dovrà attenersi, nel rispetto della normativa vigente.
XXXXXXX’ provvederà all’eventuale richiesta di utilizzo del sito secondo le procedure indicate da ANAS e presentando la documentazione come da All 1.
In sede di individuazione e definizione dei singoli siti su cui installare gli impianti multiservizi e multioperatore, le Parti procederanno alla sottoscrizione di apposito disciplinare, nel rispetto dei criteri e principi previsti dalla presente convenzione, dei rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli siti secondo lo schema di cui all’All. 2 “ Disciplinare”.
ANAS si riserva la possibilità, direttamente o tramite Società partecipata, di offrire a SOCIETA’ la realizzazione delle infrastrutture di alloggiamento degli impianti, gli impianti e/o servizi di facility management (pulizia sito, manutenzione, etc.) a condizioni economiche che andranno di volta in volta concordate.
I siti avranno una ampiezza variabile in funzione del tipo di impianto da installare e saranno comunque concessi in funzione della loro effettiva disponibilità e della sicurezza del traffico stradale. ANAS si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di accedere ai siti concessi a SOCIETA’ procedendo a sopralluoghi e operando interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale previa comunicazione a SOCIETA’ che potrà incaricare il proprio personale per presenziare alle operazioni che non dovranno comunque pregiudicare la funzionalità dell’impianto.
ART. 4
ANAS, pur autorizzando SOCIETÀ a utilizzare tutti i servizi e le utenze disponibili presso i siti individuati e concordati, nel rispetto delle prescrizioni che verranno di volta in volta impartite, non si assume alcuna
responsabilità in merito all’effettiva erogazione del servizio in quanto oggetto di specifica regolamentazione bilaterale tra SOCIETÀ e i rispettivi gestori.
E’ fatto espresso divieto a SOCIETA’ di allacciarsi anche provvisoriamente alla rete di alimentazione elettrica tramite impianti di ANAS.
Gli impianti che SOCIETA’ realizzerà dovranno essere alimentati in modo autonomo. La fornitura di energia elettrica per tali impianti dovrà essere richiesta da SOCIETA’ al fornitore locale ed in nessun caso, neanche temporaneamente, prelevata dalle utenze ANAS. Il costo dell’energia elettrica per tali impianti rimane a carico di SOCIETA’ che assicurerà la fornitura con il proprio fornitore in maniera autonoma. Una eventuale interruzione dell’alimentazione non potrà in nessun caso essere addebitata ad ANAS.
ART. 5
SOCIETÀ si impegna a utilizzare i propri esistenti o realizzandi Impianti multiservizi e multioperatore esclusivamente per erogare dietro corrispettivo ai propri clienti i propri servizi quale Tower Company secondo quanto di seguito meglio precisato in ordine ai servizi degli Impianti multiservizi e multioperatore.
Gli Impianti multiservizi e multioperatore sono impianti realizzati come estensori del segnale di telefonia mobile (tipologia di sistema wireless tipicamente adottata e realizzata dalle Tower Company) per erogare multiservizi ad uno o più operatori mobili, in cui ogni operatore mobile utilizza in esclusiva la struttura ed i servizi forniti senza pertanto utilizzo di RAN Sharing in alcun modo erogato o fruito da parte di SOCIETA’. Infatti gli impianti di tale tipologia multiservizi e multioperatore possono essere attrezzati per erogare servizi aggiuntivi anche funzionali all’esercizio stradale e autostradale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il NOC per il monitoraggio delle coperture di telefonia mobile, la rete di monitoraggio delle infrastrutture, la rete di monitoraggio dei cantieri, la rete di monitoraggio dinamico delle corsie, le applicazioni di conteggio dei transiti e, in modo flessibile, eventuali altre applicazioni smart road ove richieste. Tutte le predette attività non possono essere ricondotte al concetto di RAN Sharing il quale identifica la condivisione da parte di due o più operatori di telefonia mobile mediante, eventualmente, l’utilizzo del medesimo impianto hardware e/o software.
Per quanto precisato nel paragrafo precedente e fatto salvo quanto previsto nello stesso, resta pertanto inoltre inteso che SOCIETÀ non potrà effettuare alcuna operazione di “RAN Sharing” e cioè non potrà cedere né consentire a terzi la condivisione tra più operatori dei siti e degli impianti suddetti a qualsiasi livello sia hardware che software senza il preventivo assenso di ANAS.
SOCIETÀ si impegna ad eseguire o far eseguire da personale di sua fiducia e sotto il controllo di personale specializzato all’uopo incaricato da ANAS, prove di propagazione al fine di stabilire l’eventuale incompatibilità delle frequenze da attivare, con quelle di impianti preesistenti sia di ANAS sia di terzi.
ART. 6
ANAS è libera di porre in essere analoghe iniziative con altri soggetti, a sua esclusiva discrezionalità.
ART. 7
L’installazione, la messa in funzione, e la manutenzione di tutti gli impianti di proprietà di SOCIETÀ saranno eseguiti a totale cura e spese di SOCIETÀ stessa che si impegna a rispettare tutta la normativa vigente in materia e le prescrizioni dettate da ANAS.
Nei casi in cui SOCIETÀ debba realizzare impianti in galleria o svolgere la manutenzione di impianti in galleria, ANAS consentirà l’accesso secondo modalità e tempi da concordare di volta in volta.
SOCIETÀ, e per essa il personale incaricato, avrà libero accesso alle proprie installazioni che saranno adeguatamente protette.
Il personale incaricato delle operazioni citate dovrà essere elencato per iscritto ad ANAS, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, per consentire i controlli di rito.
ART. 8
Nell’esecuzione dei lavori per l’installazione degli impianti e per il loro esercizio e manutenzione, SOCIETÀ sarà unica responsabile per eventuali danni agli impianti, alle opere, al personale ANAS ed a terzi, tenendo sollevata ANAS da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di dipendenti di ANAS stessa.
Resta inteso che nessuna modifica potrà essere apportata da SOCIETÀ ai beni immobili in gestione di ANAS senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.
SOCIETÀ solleva ANAS da ogni responsabilità nei confronti di personale e proprietà di SOCIETÀ per eventuali danni causati agli stessi da eventi naturali quali smottamenti, frane o altro verificatisi in aree in gestione di ANAS.
Eventuali opere di protezione ai siti concessi a SOCIETÀ ed agli impianti ivi ubicati, che si rendessero necessarie anche posteriormente alla installazione dell’impianto multiservizi e multioperatore restano comunque a carico di SOCIETÀ che si assume la responsabilità di tali interventi e del loro impatto sul territorio nonché per i danni causati dagli stessi a cose e persone.
SOCIETÀ si impegna a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti installati e, per quanto di competenza, anche per quanto concerne ogni tipo di emissione radioelettrica ed elettromagnetica sottoponendo per quanto di propria competenza gli impianti stessi alle verifiche previste dalle vigenti normative in materia di protezione sanitaria e impegnandosi, per quanto relativo ad emissioni di competenza dei propri ospiti, ad obbligare gli stessi ad ottemperare a quanto previsto al riguardo nella presente Convenzione Generale.
SOCIETÀ si impegna a seguire tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevedendo in particolare
nelle gallerie l’utilizzo di materiali conformi a quelli prescritti dalle norme vigenti in materia di costruzione di impianti in galleria con particolare riferimento ai materiali ignifughi/resistenti al fuoco. SOCIETÀ si assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose causati dalle succitate emissioni di propria competenza, esonerando ANAS da ogni eventuale richiesta e/o rimborso per tale titolo.
Una eventuale interruzione del servizio erogato dalla SOCIETA’ dovuta ad eventi di forza maggiore e/o casi fortuiti non potrà essere in nessun caso addebitata ad ANAS.
ART. 9
Prima dell’inizio dei lavori SOCIETÀ provvederà a propria cura e spese a richiedere tutti i permessi, i nulla osta e le licenze, anche edilizie, in ottemperanza alle norme vigenti, al cui rilascio resta subordinato l’avvio dei lavori.
ANAS declina ogni responsabilità per l’inosservanza da parte di SOCIETÀ delle suddette norme.
ART. 10
Nel caso in cui, per esigenze proprie dell’attività ANAS, si rendesse necessaria la rioccupazione del sito concesso a SOCIETÀ, ANAS può rendersi disponibile ad individuare un sito alternativo, ritenuto idoneo da SOCIETÀ, nei limiti delle caratteristiche geologiche e di sicurezza dell’area.
Restano comunque a carico di SOCIETÀ gli oneri relativi allo spostamento dell’impianto multiservizi e multioperatore in altro sito, provvedendo anche all’adeguamento degli allacci dei servizi, senza pretendere dall’ANAS indennizzo alcuno.
ART. 11
La presente Convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) a partire dal [].
I disciplinari relativi agli impianti già installati da SOCIETA’ alla data di sottoscrizione della presente convenzione sui siti di cui all’All. 4 si intendono rinnovati, ciascuno con decorrenza dalla data di scadenza (nel seguito “data di decorrenza rinnovo”) dei pregressi disciplinari indicata nel medesimo All.4, di ulteriori anni 3 (tre), rinnovabili automaticamente di anno in anno fino al massimo previsto dall’art. 27
c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all’altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r, con l’applicazione, dalla predetta “data di decorrenza rinnovo”, del canone indicato in All. 4 e della disciplina di cui alla presente Convenzione Generale laddove ancora vigente. I disciplinari stipulati nel corso di validità della presente convenzione avranno validità di anni 3 (tre) rinnovabili automaticamente di anno in anno alle condizioni previste dalla convenzione vigente alla data, fino al massimo previsto dall’art. 27 c. 5 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm.ii. a partire dalla data di rilascio, salvo che non intervenga disdetta da una delle Parti da notificarsi all’altra almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante pec e raccomandata a/r. Alla scadenza dei disciplinari SOCIETÀ si obbliga sin d’ora al ripristino dei siti avuti a disposizione a propria cura e spese. Qualora in caso di scadenza naturale dei disciplinari o comunque in caso di recesso
o disdetta, ANAS abbia interesse a mantenere ed utilizzare per proprio conto le strutture realizzate da XXXXXXX’ e che questa non abbia interesse ad asportarle, la riconsegna del sito avverrà nello stato in cui si troverà. In entrambi i casi ANAS e SOCIETÀ non avranno nulla a pretendere l’una dall’altra e ANAS concede a SOCIETÀ oltre al preavviso un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dopo la scadenza contrattuale per effettuare la rimozione.
In caso di recesso anticipato, XXXXXXX’ dovrà comunicarlo con un preavviso non inferiore a 6 mesi e dovrà provvedere al pagamento di tutto il periodo fruito.
ANAS potrà recedere in ogni momento con provvedimento motivato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale, ovverosia qualora sopravvenuti motivi, connessi al ruolo istituzionale di ANAS, quale, a mero titolo esemplificativo, la tutela della sicurezza, inducano la medesima a ritenere opportuno detto recesso.
ART. 12
Per l’ospitalità dei propri apparati, ed in funzione della tipologia di immobile o infrastruttura interessata dall’impianto, SOCIETÀ corrisponderà ad ANAS gli importi annuali previsti nei disciplinari e, fatto salvo quanto previsto nell’art.11 in ordine alla decorrenza dei nuovi canoni nel caso dei rinnovi dei disciplinati di cui all’All.4, calcolati sulla base delle condizioni economiche riportate nell’allegato 3 per gli Impianti multiservizi e multioperatore.
Tali importi saranno corrisposti, a fronte di fatture posticipate emesse dall’ANAS con decorrenza al termine dell’anno solare ed inviate a SOCIETÀ, a 30 (trenta) giorni data fattura.
Gli importi sono da considerarsi annuali ed IVA esclusa e non comprendono gli oneri di gestione tecnica e amministrativa così come pubblicati da ANAS sul proprio sito istituzionale.
ART. 13
Le ospitalità che hanno inizio nel corso dell’anno saranno contabilizzate dalla data di sottoscrizione del disciplinare.
Gli importi dovuti relativi alle variazioni annuali della consistenza degli apparati preesistenti, nonché gli impianti riferiti alle nuove ospitalità saranno verificati congiuntamente e comunicati da ANAS a SOCIETÀ tramite pec e raccomandata a/r.
In difetto di contestazione da parte di SOCIETA’, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, essa si intenderà accettata.
ART. 14
Le parti si danno reciprocamente atto e in particolare SOCIETA’ conviene e accetta che per quanto non previsto nella presente convenzione e relativi allegati troverà applicazione il D.Lgs. 33 del 15 febbraio 2016.
ART. 15
A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, SOCIETÀ dichiara che costituirà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, idonea fidejussione bancaria o assicurativa con primario istituto di credito del valore di € 1.000.000,00 (unmilione/00), che verrà svincolata a valle dello scadere dell’ultimo atto autorizzativo verificato il pagamento completo di tutti gli importi dovuti da SOCIETA’ ad ANAS.
ART. 16
Ogni e qualsiasi controversia connessa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà composta mediante accordo amichevole.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, per ogni eventuale vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 17
Le eventuali spese di stipulazione, bollo, registrazione e ogni altro onere relativo alla presente convenzione sono a carico di SOCIETÀ.
La presente convenzione generale e tutti gli atti derivanti dalla stessa, in quanto aventi per oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA, sono da registrare solo in caso di uso e a tariffa fissa.
Allegato 1 – Elenco documenti presentazione istanza Allegato 2 – Disciplinare
Allegato 3 – Condizioni economiche Allegato 4 – Elenco siti
Allegato 1 - Elenco documenti presentazione istanza
Di seguito l'elenco degli elementi minimi necessari per la presentazione della richiesta di autorizzazione:
• Indicazione Strada Statale dove si trova il sito, verificato che si tratta di un sito intestato Anas;
• Indicazione se immobile, terreno, galleria;
• Attestazione della marca da bollo;
• n. 4 progetti esecutivi timbrati e firmati da tecnico abilitato
• Copia documento identità tecnico abilitato;
• n. 4 relazioni tecniche descrittive.
Allegato 2
DISCIPLINARE TELEFONIA MOBILE (SCHEMA TIPO)
TRA
ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità di , rappresentato dal
Dirigente .....................................................giusta procura rilasciata da ..........................................................
E
SOCIETÀ S.p.A., rappresentata da , in qualità di
.......................................................................................... , in virtù di .................................................................
PREMESSO
che con atto in data , l’ANAS e SOCIETÀ hanno stipulato una convenzione per la concessione in favore di SOCIETÀ di siti nella disponibilità ANAS per l’ospitalità di impianti multiservizi e multioperatore;
che con la medesima convenzione sono state stabilite le condizioni per la predetta ospitalità;
che la disciplina dei rapporti per i singoli siti è stata demandata ad appositi atti da stipulare con le Aree Compartimentali ANAS territorialmente competenti;
che SOCIETÀ intende realizzare un impianto multiservizi e multioperatore sul sito ubicato sulla Strada Statale (Raccordo Autostradale, Autostrada Statale) n. ......................denominazione……………………
al Km. ..............................., Xxxx , meglio descritto nel progetto allegato;
che detto progetto è stato approvato dall’Area Compartimentale..............................…………................ con atto n. ............................................... in data
...............................................;
che la durata dei lavori viene stabilita in dalla data di inizio degli stessi;
che si richiamano tutte le prescrizioni indicate nella convenzione generale tra Anas e SOCIETÀ
Sl CONVIENE
1. ANAS concede a SOCIETÀ la disponibilità del sito .........................., meglio individuato nel progetto esecutivo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed identificato come:............………………………………………………………………………………………………………………….....................................
.................................................................................................................................................
La concessione decorre dalla data di stipula del presente atto ed ha la durata prevista dalla Convenzione Generale, con termine al ……………………
2. Il prezzo resta stabilito in Euro , calcolato sulla base del progetto esecutivo di cui al punto 1 cui Società dovrà scrupolosamente attenersi, da corrispondersi con le modalità previste dalla convenzione generale. Anas si riserva di rivedere tale prezzo, comunque non al ribasso, sulla base del as-built consegnato da XXXXXXX’ e/o delle verifiche in loco e ricalcolato sulla base dei termini previsti nella convenzione vigente alla data di rinnovo.
3. Il presente atto è corredato di:
a. planimetria del sito
b. progetto esecutivo dell'impianto SOCIETÀ da realizzare.
4. SOCIETÀ si impegna a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti installati per quanto concerne ogni tipo di emissione radioelettrica ed elettromagnetica di propria competenza e si impegna ad obbligare i propri clienti operatori nel medesimo senso rispetto alle emissioni di competenza di ciascuno dei medesimi, sottoponendo gli impianti stessi, su richiesta di ANAS, alle verifiche previste dalle vigenti normative in materia di protezione sanitaria e a presentare i pareri previsti dalla normativa di settore rilasciati dagli Enti competenti in materia. SOCIETÀ si impegna a seguire tutte le norme
vigenti in materia di sicurezza prevedendo in particolare nelle gallerie l’utilizzo di materiali conformi a quelli prescritti dalle norme vigenti in materia di costruzione di impianti in galleria con particolare riferimento ai materiali ignifughi/resistenti al fuoco.
5. I dipendenti della Ditta appaltatrice, prima di eseguire qualsiasi intervento che possa interferire con il normale esercizio della viabilità, devono aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, richieste da Anas, per lo svolgimento di lavori lungo la sede stradale.
6. I dipendenti della Ditta appaltatrice dovranno indicare all’Area Compartimentale anche a mezzo mail ( @xxxxxxxxxx.xx) i riferimenti del responsabile del cantiere.
7. Gli impianti che SOCIETA’ realizzerà dovranno essere alimentati in modo autonomo rispetto ai siti. La fornitura di energia elettrica per tali impianti dovrà essere richiesta da SOCIETA’ al fornitore locale ed in nessun caso, neanche temporaneamente, prelevata dalle utenze ANAS. Il costo dell’energia elettrica per tali impianti rimane a carico di SOCIETA’ che assicurerà la fornitura con il proprio fornitore in maniera autonoma. Una eventuale interruzione dell’alimentazione non potrà in nessun caso essere addebitata ad Anas. Una eventuale interruzione del servizio erogato da SOCIETA’ dovuta ad eventi di forza maggiore e/o casi fortuiti non potrà essere in nessun caso addebitata ad ANAS. Analoga procedura dovrà essere seguita per il collegamento degli impianti con i cavi di telecomunicazione sia in rame che in fibra ottica necessari al funzionamento degli impianti stessi.
8. I cavi interrati dovranno essere posati ad una profondità di almeno 1.00 m, opportunamente rinfiancati per supportare carichi quali il transito di autocarri, segnalati con apposizione di bandella segna cavi posta ad una profondità di 30 cm dal piano campagna.
9. Prima dell'ultimazione dei lavori si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.
10. Non potranno essere lasciati scavi non protetti.
11. ANAS si riserva la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio che fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà stradale e del transito.
12. Nell'eventualità di particolari lavorazioni manutentive, che l'ANAS dovesse eseguire sui propri impianti, verrà data comunicazione alla SOCIETA’ al fine di rendersi disponibile con propri tecnici alla rimozione degli impianti collocati all'interno-esterno dell’impianto senza pretesa di alcun compenso.
13. Ad insindacabile giudizio dell'ANAS e a seguito di semplice richiesta verbale, qualora necessario per esigenze legate alla viabilità e alla sicurezza della circolazione l'impresa dovrà immediatamente ripristinare lo stato dei luoghi e rimuovere il cantiere stradale pena l’immediata revoca della concessione.
14. L'impresa che eseguirà i lavori è incaricata di installare la regolamentare segnaletica di cantiere prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento d'attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed in osservanza di quanto stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10 luglio 2002 dal titolo "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", la stessa impresa, resta unica responsabile per danni a persone e cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica regolamentare.
15. La SOCIETA’ non dovrà apportare alcun danno alla viabilità ed alla proprietà stradale provvedendo a tutti i lavori eventualmente necessari per la conservazione della proprietà stradale e delle sue pertinenze compresa quella di terzi.
16. Resta inteso che, indipendentemente da quanto autorizzato, qualora per inadempienza o inosservanza nel tempo di quanto prescritto, per cattiva conservazione o scarsa manutenzione dell'opera, la SOCIETA’ resta l' unica responsabile di qualsiasi danno e fatto lesivo causato a terzi con diretta responsabilità penale e civile, sollevando da esse l' Anas e il personale da essa dipendente.
17. Gli impianti multiservizi e multioperatore dovranno essere marcati con etichetta di XXXXXXX’ che dovrà riportare un numero di telefono di riferimento per le emergenze. SOCIETA’ si impegna ad indicare eventuali variazioni all’Area Compartimentale anche a mezzo mail
( @xxxxxxxxxx.xx). Le apparecchiature, canaline, cavi etc. dovranno essere marcati con logo SOCIETA’ ogni 20 ml.
18. A lavori ultimati SOCIETA’ si impegna a presentare all’Area Compartimentale _ gli elaborati esecutivi "as built" su supporto cartaceo ed informatico, al fine della costituzione della banca dati ANAS inerente l’eventuale ricalcolo del canone e il sottoservizio di cui trattasi.
19. Prima dell’inizio dei lavori SOCIETA’ dovrà verificare l’eventuale presenza di sottoservizi interferenti con le lavorazioni in progetto.
20. In caso di mancato rinnovo o risoluzione anticipata ANAS concede a SOCIETÀ un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi dopo la scadenza contrattuale entro i quali la stessa dovrà rimuovere gli impianti qualora ANAS non abbia interesse a mantenere ed utilizzare per proprio conto le strutture realizzate da SOCIETA’ e che questa non abbia interesse ad asportarle.
21. Durata dei lavori.
22. Prescrizioni area tecnica
23. Altre prescrizioni ritenute necessarie……………..
24. Le eventuali spese di bollo, registrazione e fiscali relative al presente atto sono a carico di SOCIETA’.
Il presente atto, avente per oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA, è da registrare solo in caso di uso e a tariffa fissa.
per SOCIETÀ per l’Area Compartimentale ANAS
Allegato 3 CONDIZIONI ECONOMICHE
€/m2/anno | ||
Galleria* | € 484,13 | |
€/m/anno | ||
Cavi in galleria su tubo o fune | € 4,84 | |
Cavi in galleria su canaletta/passerella | € 24,21 | |
Cavi su volta esterna in canaletta/passerella | € 48,41 | |
€/m2/anno <= 40 m2 | ||
Area | € 3.000,00 | in territorio appartenente a Comune non Capoluogo |
€ 6.000,00 | in territorio appartenente a Comune Capoluogo di Provincia | |
€ 9.000,00 | in territorio appartenente a Comune Capoluogo di Regione | |
€/m2/anno > 40 m2 | ||
€ 150,00 | ||
€/km/anno | ||
Coppia fibre ottiche ANAS | € 213,33 | |
Cavi in canalina/alloggiamento ANAS esistente | € 733,33 |
LEGENDA |
* Si intende lo spazio occupato a terra, sulla calotta esterna, all'interno o in prossimità della galleria dai sistemi di telecomunicazione (ad es. apparati di telecomunicazione, quadri di alimentazione, paline porta antenna) cui viene aggiunto uno spazio forfettariamente definito in 2 m2 per occupazione di servizio ** Si intende lo spazio occupato su immobile o terreno |
NOTE |
Eventuali altre tipologie di occupazione saranno valutate sulla base del valore €/mq/anno di cui alla riga “Galleria”. I valori si intendono IVA esclusa. Sui valori relativi alla voce Area verrà applicato il 100% della rivalutazione annuale ISTAT a partire dall’anno di stipula della convenzione. |
Subtotale A) (484,13€/m2*2,72 m2) 1.316,83 €
B)
Cavi galleria su tubo o fune (4,84€*100m) 484,00 €
2,00 m2
Spazio di servizio
0,47 m2
Spazio shelter (0,84m*0,56m)
0,25 m2
A)
Spazio base antenna (0,5m*0,5m)
ESEMPIO N.1 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
Cavi su volta esterna in canaletta | 387,28 € |
esterna (48,41€/m*8m) Subtotale B) | 871,28 € |
Importo totale (€/anno) | 2.188,11 € |
ESEMPIO N.2 - CALCOLO PER IMPIANTO SU TERRENO
9.000,00 €/anno
Importo totale (<40m2)
Roma = capoluogo di Regione
Terreno nel territorio della Provincia di Roma
Area totale occupata da basamenti cls per traliccio e shelter: 15 m2
ESEMPIO N.3 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.3 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N. 3 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.3 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.4 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.4 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.4 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.4 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
ESEMPIO N.4 - CALCOLO PER IMPIANTO IN GALLERIA
Allegato 4
FIRMATO PER
[]
FIRMATO PER ACCETTAZIONE ANAS S.P.A.
XXX. XXXXXXX XXXXXXXX