ALLEGATO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.9.2014
COM(2014) 578 final
ANNEX 1
[…]
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'Accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa occidentale, l'ECOWAS e l'UEMOA, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
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ALLEGATO
ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO (APE) TRA
GLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE, L'ECOWAS E L'UEMOA, DA UNA PARTE,
E
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA
Sommario
Elenco delle Parti dell'Accordo: Preambolo
PARTE I: PARTENARIATO ECONOMICO E COMMERCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
PARTE II: POLITICA COMMERCIALE E QUESTIONI CONNESSE AL COMMERCIO
Capo 1: Dazi doganali
Capo 2: Strumenti di difesa commerciale
Capo 3: Ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie Capo 4: Altri ostacoli non tariffari
Capo 5: Agevolazione degli scambi, cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca
Capo 6: Agricoltura, pesca e sicurezza alimentare
PARTE III: COOPERAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIMENSIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'APE
PARTE IV: PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Capo 1: Obiettivo, ambito di applicazione e Parti
Capo 2: Prevenzione delle controversie: consultazione e mediazione Capo 3: Procedure di risoluzione delle controversie
Capo 4: Disposizioni generali
PARTE V: ECCEZIONI GENERALI
PARTE VI: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PARTE VII: DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATI
LA REPUBBLICA DEL BENIN, IL BURKINA FASO,
LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,
LA REPUBBLICA DEL GHANA, LA REPUBBLICA DI GUINEA,
LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU, LA REPUBBLICA DI LIBERIA,
LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, LA REPUBBLICA DEL MALI,
LA REPUBBLICA DEL NIGER,
LA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, LA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
LA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE, LA REPUBBLICA DEL TOGO,
e
LA COMUNITÀ ECONOMICA DEGLI STATI DELL'AFRICA OCCIDENTALE (ECOWAS),
e
L'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL'AFRICA OCCIDENTALE (UEMOA),
da una parte, e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
e
L'UNIONE EUROPEA,
dall'altra,
VISTI l'accordo di Xxxxxxxxxx che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), i trattati che istituiscono la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA), da una parte, e il trattato sull'Unione europea (UE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'altra;
VISTO l'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005 a Lussemburgo ed il 22 giugno 2010 a Ouagadougou, in appresso "accordo di Cotonou";
CONSIDERANDO l'importanza, da una parte, dei legami esistenti tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la regione dell'Africa occidentale (AO) e, dall'altra, dei loro valori comuni;
CONSIDERANDO che l'Unione europea, i suoi Stati membri e la regione dell'Africa occidentale desiderano rafforzare i loro stretti legami e instaurare relazioni durature fondate sul partenariato, lo sviluppo e la solidarietà;
CONVINTI della necessità di promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni tenendo conto delle esigenze in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente;
CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti umani;
CONSIDERANDO il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
CONSIDERANDO la necessità di rafforzare l'integrazione tra gli Stati dell'Africa occidentale e le relazioni euro-africane;
RICORDANDO che la missione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) consiste nel promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale nella prospettiva di un'unione economica dell'Africa occidentale volta a migliorare il livello di vita delle popolazioni, a mantenere e accrescere la stabilità economica, a rafforzare le relazioni tra gli Stati membri e a contribuire al progresso e allo sviluppo del continente africano;
RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi del partenariato ACP-UE definiti dall'accordo di Cotonou, ovvero la riduzione e l'eliminazione a lungo termine della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione piena e armoniosa dei paesi ACP nell'economia mondiale;
CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio, contenuti nella dichiarazione del Millennio adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000, quali l'eliminazione della povertà estrema e della fame, nonché gli obiettivi e i principi in materia di sviluppo concordati alle conferenze delle Nazioni Unite offrono una visione precisa e devono essere alla base del partenariato tra la regione dell'Africa occidentale e l'Unione europea e i suoi Stati membri nel quadro del presente Accordo;
TENENDO CONTO della volontà dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di sostenere l'Africa occidentale in modo significativo nel suo cammino verso le riforme e l'adeguamento a livello economico e verso lo sviluppo sociale, e del loro impegno ad attuare la strategia comune Unione europea-Africa;
TENENDO CONTO della differenza tra il livello di sviluppo socioeconomico della regione dell'Africa occidentale da una parte e dell'Unione europea e dei suoi Stati membri dall'altra parte, nonché della necessità di rafforzare il processo di integrazione e di sviluppo economico della regione dell'Africa occidentale;
TENENDO particolarmente conto del fatto che la regione dell'Africa occidentale comprende un grande numero di paesi meno sviluppati (PMS) e che pertanto deve affrontare gravi difficoltà dovute alla sua situazione economica particolare e alle sue esigenze specifiche in materia di sviluppo e di promozione del commercio e delle finanze;
SOTTOLINEANDO che l'Accordo di partenariato economico (APE) è fondato in particolare sulla liberalizzazione progressiva e asimmetrica degli scambi di beni e di servizi a vantaggio degli Stati dell'Africa occidentale;
RIAFFERMANDO che l'APE deve essere uno strumento di sviluppo per promuovere in modo particolare una crescita sostenibile, aumentare la capacità di produzione e di esportazione degli Stati dell'Africa occidentale, sostenere la trasformazione strutturale delle economie dell'Africa occidentale, la loro diversificazione e la loro competitività e condurre allo sviluppo del commercio e della tecnologia nonché alla creazione di posti di lavoro negli Stati dell'Africa occidentale e attrarre investimenti;
RIAFFERMANDO inoltre che la stabilità e la pace duratura sono fattori essenziali per il successo di un'effettiva integrazione regionale in Africa occidentale, alla quale l'APE deve contribuire;
ESPRIMENDO la loro determinazione a raggiungere insieme gli obiettivi di cui sopra, preservando l'acquis dell'accordo di Cotonou e a tal fine desiderosi di concludere un APE reciprocamente vantaggioso e autentico portatore di sviluppo
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE I
PARTENARIATO ECONOMICO E COMMERCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolo 1
Obiettivi
1. Il presente Accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) istituire un partenariato economico e commerciale volto a realizzare una crescita economica rapida, sostenuta e creatrice di occupazione, a ridurre ed in seguito eliminare la povertà, a migliorare il tenore di vita, a realizzare la piena occupazione, a diversificare le economie, ad aumentare il reddito reale e la produzione in modo compatibile con le esigenze della regione dell'Africa occidentale e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo economico delle parti;
b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nella regione dell'Africa occidentale;
c) incrementare il commercio intraregionale e favorire la creazione di un mercato regionale unificato ed efficiente in Africa occidentale;
d) contribuire alla graduale e armoniosa integrazione della regione dell'Africa occidentale nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche, alle sue priorità e alle sue strategie di sviluppo;
e) rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra le Parti su una base di solidarietà e di interesse reciproco, conformemente agli obblighi dell'OMC e tenendo conto dell'importante divario di competitività tra le due regioni.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si impegnano a:
a) favorire il miglioramento della capacità d'offerta e della competitività dei settori di produzione della regione dell'Africa occidentale;
b) rafforzare le capacità della regione dell'Africa occidentale in materia di politiche commerciali e norme relative al commercio;
c) contribuire all'effettiva attuazione degli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale in materia di sviluppo sostenibile, finanziamento dello sviluppo, rafforzamento del ruolo del commercio nello sviluppo, aumento del volume e dell'efficacia degli aiuti;
d) fissare e attuare un quadro normativo regionale efficace, prevedibile e trasparente nella regione dell'Africa occidentale, al fine di promuovere gli investimenti, lo sviluppo del settore privato dell'Africa occidentale, il dialogo pubblico-privato e il partenariato tra i settori privati dell'Africa occidentale e dell'Unione europea;
e) creare un quadro efficace, prevedibile e trasparente per le misure di cooperazione che consentono di promuovere gli obiettivi del presente Accordo, compreso il programma APE per lo sviluppo (PAPED) e le disposizioni riguardanti la sua attuazione;
f) procedere ad una liberalizzazione progressiva e asimmetrica degli scambi tra le Parti e a rafforzare la cooperazione nei settori del commercio di beni e servizi.
Articolo 2
Principi
1. L'APE si basa sui principi e sugli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, enunciati negli articoli 2, 9, 19 e 35 del suddetto accordo. L'APE si basa sull'acquis dell'accordo di Cotonou e delle convenzioni ACP-UE precedenti nei settori della cooperazione finanziaria, dell'integrazione regionale e della cooperazione economica e commerciale.
2. L'attuazione dell'APE si effettua a complemento dell'acquis dell'accordo di Cotonou e la sua sostenibilità necessita dell'effettiva attuazione degli impegni delle Parti, inclusi quelli dell'Unione europea in materia di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e a titolo degli aiuti al commercio.
3. Le Parti rispettano i loro impegni in materia di cooperazione allo sviluppo durante tutta la durata dell'APE e si impegnano ad attuare i meccanismi necessari a garantire la coerenza nel tempo tra le esigenze di accompagnamento dell'APE, indicate nel programma APE per lo sviluppo di cui alla parte III del presente Accordo, e la cooperazione allo sviluppo.
4. Le relazioni commerciali tra le due regioni si basano sulla reciprocità e sulla differenza tra i livelli di sviluppo. In tale contesto gli impegni assunti nel quadro del presente Accordo sono conformi all'articolo 34 dell'accordo di Cotonou, che istituisce un trattamento speciale e differenziato negli impegni tra le due Parti. Le Parti si adoperano infatti per tenere conto della vulnerabilità delle economie della regione dell'Africa occidentale e per integrare nel processo di liberalizzazione commerciale i principi di progressività, flessibilità e asimmetria a vantaggio della regione dell'Africa occidentale.
5. Nel rispetto degli impegni assunti in ambito commerciale a titolo del presente Accordo, le Parti si astengono dall'ostacolare l'attuazione delle politiche agricole e di sicurezza alimentare, di salute pubblica, di istruzione e di tutte le altre politiche economiche e sociali adottate dalla regione dell'Africa occidentale nel quadro della sua strategia di sviluppo sostenibile.
6. Il successo dell'APE è subordinato all'istituzione di un partenariato esigente, fondato sulla corresponsabilità delle Parti nella sua attuazione. Esse si impegnano quindi ad operare per garantirne la sostenibilità.
7. Le Parti ribadiscono l'impegno assunto nel quadro del ciclo di Doha per lo sviluppo a ridurre e ad evitare le misure che potrebbero creare distorsioni degli scambi commerciali e confermano il loro sostegno a favore di un risultato ambizioso in tale contesto.
8. Per un'attuazione efficace dell'Accordo le Parti creano istituzioni comuni che instaurano un meccanismo permanente di gestione e di monitoraggio-valutazione che consenta di operare, se necessario, gli adeguamenti necessari alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Articolo 3
Crescita economica e sviluppo sostenibile
1. Le Parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni di cui agli articoli 1, 2, 9, 19, 21, 22, 23, 28 e 29 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale a favore dello sviluppo economico, della riduzione e, in prospettiva, dell'eliminazione della povertà in modo coerente con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.
2. Nel quadro del presente Accordo le Parti considerano l'obiettivo dello sviluppo sostenibile come un impegno a tenere pienamente in considerazione gli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali delle loro popolazioni rispettive e delle loro generazioni future.
3. Le Parti ribadiscono i loro impegni, nel quadro della lotta contro la povertà, a elaborare e attuare programmi atti a rafforzare il quadro macroeconomico, a promuovere una crescita economica rapida e sostenibile e a realizzare le infrastrutture indispensabili allo sviluppo del commercio intraregionale e internazionale dell'Africa occidentale. A tal fine le Parti sostengono le riforme istituzionali volte ad adeguare le amministrazioni nazionali e regionali alle esigenze della liberalizzazione commerciale e a rafforzare le capacità dei settori di produzione della regione dell'Africa occidentale.
4. Le Parti sostengono gli sforzi della regione dell'Africa occidentale in materia di gestione sostenibile del patrimonio forestale, della pesca e dell'emergere dell'agricoltura moderna. A tal fine esse avviano e realizzano forme di commercio innovative e favorevoli alla conservazione delle risorse naturali.
5. Le Parti agiscono per rafforzare le capacità e le competenze tecniche degli operatori al fine di favorire la creazione di posti di lavoro e di prevedere adeguamenti per gli effetti sociali dell'APE.
Articolo 4
Integrazione regionale
1. Le Parti riconoscono che l'integrazione regionale è un elemento essenziale del loro partenariato e uno strumento potente per realizzare gli obiettivi del presente Accordo e convengono di sostenerla con vigore.
2. Per perseguire le finalità di cui al paragrafo 1 la Parte Unione europea contribuisce, secondo le disposizioni di cui alla parte III e mediante un'assistenza tecnica e finanziaria, agli sforzi della regione in materia di integrazione, in particolare alla realizzazione dell'unione doganale e del mercato comune, all'attuazione della sorveglianza macroeconomica e commerciale nonché all'elaborazione di regole regionali che consentono di rendere più attraente il contesto imprenditoriale della regione dell'Africa occidentale.
PARTE II
POLITICA COMMERCIALE E QUESTIONI CONNESSE AL COMMERCIO
CAPO 1
DAZI DOGANALI
Articolo 5
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le Parti.
Articolo 6
Regole di origine
1. Ai sensi del presente articolo si definiscono "originari" i prodotti conformi alle regole di origine di cui all'allegato A relativo al Protocollo recante la definizione del concetto "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti elaborano nuove regole di origine, al fine di semplificare i concetti e i metodi impiegati per stabilire l'origine tenendo in considerazione gli obiettivi di sviluppo della regione dell'Africa occidentale e il processo d'integrazione dell'Unione africana. In tale contesto le Parti tengono conto dello sviluppo tecnologico, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori pertinenti che potrebbero comportare modifiche del Protocollo sulle regole di origine.
3. Qualsiasi modifica o revisione delle regole di origine di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite decisione del Consiglio congiunto dell'APE.
Articolo 7
Dazi doganali
1. Per dazi doganali si intendono prelievi o oneri di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o supplemento, applicati all'importazione o all'esportazione delle merci; essi non comprendono:
a) le tasse o gli altri oneri nazionali istituiti a norma dell'articolo 35;
b) le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del capo 2;
c) i diritti o gli altri oneri applicati a norma dell'articolo 8 sui diritti e altri oneri.
2. Per ogni prodotto, il dazio doganale di base al quale si devono applicare le successive riduzioni indicate nell'Accordo è quello effettivamente applicabile il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Articolo 8
Diritti e altri oneri
I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 7 riguardano tariffe specifiche corrispondenti al valore reale dei servizi prestati e non devono costituire né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Articolo 9
Status quo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione sui prodotti oggetto della liberalizzazione tra le Parti, né si aumentano quelli già applicati.
2. Nonostante il paragrafo 1, nel completamento dell'introduzione della tariffa esterna comune della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la regione dell'Africa occidentale può rivedere i dazi doganali di base applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea fino al 31 dicembre 2014 nella misura in cui l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi di cui all'allegato C. Il Consiglio congiunto dell'APE modifica l'allegato C di conseguenza.
Articolo 10
Eliminazione dei dazi doganali all'importazione
1. I prodotti originari della Parte Africa occidentale sono importati nell'Unione europea in esenzione dai dazi doganali di cui all'articolo 7, ad eccezione dei prodotti indicati e alle condizioni definite nell'allegato B.
2. La regione dell'Africa occidentale riduce ed elimina progressivamente i dazi doganali di cui all'articolo 7, applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea secondo il calendario di cui all'allegato C.
Articolo 11
Risorse autonome delle Comunità economiche regionali dell'Africa occidentale
Nel quadro del presente Accordo le Parti convengono di mantenere il meccanismo di finanziamento autonomo delle organizzazioni dell'Africa occidentale incaricate dell'integrazione regionale (ECOWAS e UEMOA) fino all'istituzione di una nuova modalità di finanziamento.
Articolo 12
Modifica degli impegni tariffari dell'Africa occidentale e politiche settoriali comuni della regione dell'Africa occidentale
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 riguardante l'eliminazione dei dazi doganali della regione dell'Africa occidentale, tenuto conto delle sue esigenze particolari in materia di sviluppo, segnatamente della necessità di sostenere le sue politiche settoriali comuni, la Parte Africa occidentale può decidere, previo accordo in seno al Consiglio congiunto dell'APE, di modificare il livello dei dazi doganali stabiliti nell'allegato C, che sono applicati ad una o più merci originarie della Parte Unione europea, all'importazione nell'Africa occidentale. A tal fine il Consiglio congiunto dell'APE decide entro sei (6) mesi dalla domanda della Parte europea.
2. Le Parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilità con quanto prescritto dall'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994.
3. Le modifiche degli impegni tariffari sono mantenute solo per il periodo necessario a soddisfare le esigenze particolari in materia di sviluppo dell'Africa occidentale.
Articolo 13
Dazi e imposte all'esportazione
1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali, imposte all'esportazione o oneri di effetto equivalente negli scambi tra le Parti, né si aumentano quelli già in applicazione
2. I diritti, le imposte all'esportazione o gli oneri di effetto equivalente non sono superiori agli stessi diritti e alle stesse imposte applicati a merci simili esportate verso tutti gli altri paesi che non sono parti del presente Accordo.
3. In circostanze eccezionali, qualora possa giustificare esigenze specifiche in termini di entrate, promozione dell'industria nascente o tutela dell'ambiente, e dopo aver consultato la Parte Unione europea, la Parte Africa occidentale può applicare all'esportazione dazi doganali, imposte o oneri di effetto equivalente, a titolo temporaneo e ad un numero limitato di merci supplementari, oppure aumentare quelli già in applicazione.
4. Le Parti concordano di rivedere le disposizioni del presente articolo nel quadro del Consiglio congiunto dell'APE conformemente alla clausola di revisione del presente Accordo, tenendo interamente conto del loro impatto sullo sviluppo e sulla diversificazione dell'economia della Parte Africa occidentale.
Articolo 14
Circolazione delle merci
1. Le merci originarie di una delle Parti sono soggette a dazi doganali una sola volta nel territorio dell'altra Parte. Esse possono circolare liberamente nel territorio dell'altra Parte senza essere soggette a ulteriori dazi doganali.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la regione dell'Africa occidentale beneficia di un periodo di transizione di cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo per istituire un regime di libera pratica. Il termine può essere riveduto in funzione dei risultati delle riforme di transizione fiscale che devono essere realizzate dalla regione dell'Africa occidentale, in collaborazione con l'Unione europea. A tal fine le Parti effettuano una valutazione periodica dell'attuazione delle riforme.
3. Le Parti collaborano al fine di agevolare la circolazione delle merci e di semplificare le procedure doganali, nel rispetto delle disposizioni del capo 5 relativo all'agevolazione degli scambi.
Articolo 15
Classificazione delle merci
Agli scambi di merci disciplinati dal presente Accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").
Articolo 16
Clausola NPF
1. Le Parti riaffermano il loro impegno relativo alla clausola di abilitazione.
2. La Parte Unione europea concede alla Parte Africa occidentale un trattamento tariffario più favorevole di quello che concederebbe ad una terza Parte qualora la
Parte Unione europea concluda con tale terza Parte un accordo preferenziale dopo la firma del presente Accordo.
3. La Parte Africa occidentale concede alla Parte Unione europea un trattamento tariffario più favorevole di quello che concederebbe dopo la firma del presente Accordo ad un partner commerciale diverso dai paesi dell'Africa e dagli Stati ACP la cui quota degli scambi commerciali mondiali sia superiore all'1,5% e il cui tasso di industrializzazione misurato dal rapporto tra il valore aggiunto del settore manifatturiero e il PIL sia superiore al 10% nell'anno che precede l'entrata in vigore dell'accordo preferenziale di cui al presente paragrafo. Se l'accordo preferenziale è firmato con un gruppo di paesi che agiscono individualmente, collettivamente o tramite un accordo di libero scambio, la soglia relativa alla quota degli scambi commerciali mondiali sale al 2%. Per effettuare il calcolo si utilizzano i dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori mondiali di merci (escludendo gli scambi all'interno dell'Unione europea) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI) per il valore aggiunto del settore manifatturiero.
4. Qualora la Parte Africa occidentale ottenga dal partner commerciale di cui al paragrafo 3 un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dalla Parte Unione europea, le Parti avviano una consultazione e decidono insieme in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3.
5. Le Parti decidono di risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
6. Le disposizioni del presente capo non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di riservarsi reciprocamente trattamenti preferenziali applicabili in virtù del fatto che una delle Parti sia firmataria di un accordo preferenziale con una terza Parte alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 17
Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti concordano sul fatto che la cooperazione amministrativa è essenziale per l'attuazione ed il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Quando una Parte ottiene la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo si definisce "mancata cooperazione amministrativa", tra l'altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nello svolgere e/o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine;
c) il reiterato rifiuto o un indebito ritardo nel concedere l'autorizzazione a svolgere una missione di cooperazione per verificare l'autenticità di documenti
o l'esattezza dell'informazione pertinente per la concessione del trattamento preferenziale in questione.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ottiene la prova, in base a informazioni oggettive, della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi deve notificare senza indugio al comitato congiunto di attuazione dell'APE l'ottenimento della prova e le informazioni oggettive e deve avviare consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e alle prove oggettive, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;
b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato congiunto di attuazione dell'APE come previsto dalla lettera precedente e non abbiano potuto concordare una soluzione accettabile entro tre (3) mesi successivi alla notifica, la Parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per i prodotti interessati. La sospensione temporanea deve essere notificata senza indugio al comitato congiunto di attuazione dell'APE;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate immediatamente dopo la loro adozione al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato congiunto di attuazione dell'APE, al fine in particolare di revocarle non appena cessino di esistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Contemporaneamente alla notifica al comitato congiunto di attuazione dell'APE di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica un avviso agli importatori nella propria Gazzetta ufficiale. Nell'avviso si segnala che, per il prodotto in questione, sulla base di informazioni oggettive, è stata ottenuta la prova della mancata cooperazione amministrativa e/o di irregolarità o frodi.
Articolo 18
Gestione degli errori amministrativi
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire i sistemi preferenziali di esportazione e in particolare nell'applicare il Protocollo relativo alla definizione del concetto di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa illustrati nell'allegato A, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato congiunto di attuazione dell'APE di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.
CAPO 2
STRUMENTI DI DIFESA COMMERCIALE
Articolo 19
Obiettivi
1. Gli obiettivi del presente capo sono stabilire le condizioni alle quali le due Parti, pur collaborando allo sviluppo dei reciproci scambi di merci, potranno adottare misure di difesa commerciale in deroga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 34 del presente Accordo.
2. Le Parti garantiscono che le misure adottate nel quadro delle disposizioni del presente capo non eccedano quanto necessario per prevenire o risolvere le situazioni descritte.
Articolo 20
Misure antidumping e compensative
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può impedire all'Unione europea o agli Stati della Parte Africa occidentale, che agiscono individualmente o collettivamente, di adottare misure antidumping o compensative a norma dei pertinenti accordi dell'OMC, ovvero l'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT e l'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'origine è determinata secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti, sulla base delle disposizioni dell'accordo dell'OMC relativo alle regole di origine.
3. La situazione particolare dei paesi in via di sviluppo degli Stati della regione Africa occidentale viene presa in considerazione qualora si preveda di applicare misure antidumping o compensative. Prima di istituire misure antidumping o compensative definitive le Parti prendono in considerazione possibili soluzioni costruttive quali quelle previste nei pertinenti accordi dell'OMC. Le autorità incaricate dell'indagine potranno effettuare a tal fine le consultazioni necessarie.
4. I dazi antidumping o le misure compensative restano in vigore solo per il tempo e nella misura necessari a compensare il dumping o le sovvenzioni all'origine del pregiudizio.
5. Nessun prodotto originario di una Parte, importato nel territorio dell'altra Parte, è soggetto sia a dazi antidumping che a dazi compensativi per ovviare ad una stessa situazione conseguente al dumping o a sovvenzioni all'esportazione. Le Parti garantiscono che le misure antidumping o compensative non possano essere applicate simultaneamente a livello nazionale, da un lato, e a livello regionale o sottoregionale, dall'altro lato, sullo stesso prodotto.
6. Le Parti convengono, ognuna per quello che la riguarda, di istituire un organo unico di revisione giudiziaria, anche al livello dei ricorsi. Le sentenze di tale organo unico devono prendere effetto nel territorio di tutti gli Stati nei quali la misura contestata è applicabile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono soggette alle disposizioni del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.
Articolo 21
Misure di salvaguardia multilaterali
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nessun elemento del presente Accordo può impedire ad una delle Parti di adottare misure in via eccezionale e di durata limitata, nel rispetto dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo l'origine è determinata secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti, sulla base delle disposizioni dell'accordo dell'OMC relativo alle regole di origine.
3. Fatto salvo quando disposto dal paragrafo 1, alla luce degli obiettivi generali di sviluppo del presente Accordo e delle ridotte dimensioni dell'economia degli Stati dell'Africa occidentale, la Parte Unione europea esclude le importazioni degli Stati dell'Africa occidentale dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT del 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Al più tardi 120 (centoventi) giorni prima dello scadere di tale periodo, il Consiglio congiunto dell'APE procede al riesame dell'attuazione di tali disposizioni alla luce delle esigenze in termini di sviluppo degli Stati della regione dell'Africa occidentale, al fine di stabilire se sia opportuno prorogarne l'applicazione per un periodo più lungo.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono soggette alle disposizioni del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.
Articolo 22
Misure di salvaguardia bilaterali
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, una delle Parti può adottare misure di salvaguardia di durata limitata in deroga alle disposizioni degli articoli 9 e 10.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle Parti venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice;
b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice; oppure
c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti1 o dei meccanismi che regolano tali mercati.
3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non eccedono quanto strettamente necessario per rimediare o impedire il pregiudizio grave o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5. Le misure di salvaguardia della Parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:
a) sospensione di tutte le nuove riduzioni dell'aliquota del dazio doganale all'importazione applicabile al prodotto in questione, come previsto dal presente Accordo;
1 Ai fini del presente articolo, per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura.
b) aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC; e
c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.
4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, quando un prodotto originario di uno o più Stati della parte Africa occidentale è importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o più regioni ultraperiferiche della Parte Unione europea, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate alle regioni interessate, nel rispetto delle procedure definite nei paragrafi da 6 a 11 del presente articolo.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, quando un prodotto originario di uno o più Stati della parte Unione europea è importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in uno o più Stati della regione Africa occidentale, gli Stati in questione possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitate al territorio degli Stati interessati, nel rispetto delle procedure definite nei paragrafi da 6 a 11 del presente articolo.
6. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore esclusivamente per il periodo necessario ad impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, o a porvi rimedio.
7. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni. Qualora le circostanze che hanno reso necessaria l'applicazione di misure di salvaguardia perdurino, la durata di dette misure può essere prorogata per un nuovo periodo di quattro (4) anni.
8. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo, di durata superiore a un (1) anno, sono accompagnate da un calendario chiaro per la loro progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito.
9. Salvo in caso di circostanze eccezionali secondo la valutazione del comitato congiunto di attuazione dell'APE, non si possono applicare misure di salvaguardia di cui al presente articolo ad un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno un (1) anno dallo scadere delle misure in questione.
10. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se una Parte ritiene che sussista una delle circostanze di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 lo riferisce immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE;
b) il comitato congiunto di attuazione dell'APE può elaborare qualsiasi raccomandazione necessaria ad ovviare alle circostanze in essere. Qualora il comitato congiunto di attuazione dell'APE non abbia formulato raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla notifica al comitato stesso, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo;
c) prima di adottare una misura prevista dal presente articolo oppure non appena possibile nei casi previsti dal paragrafo 11 del presente articolo, la Parte interessata trasmette al comitato congiunto di attuazione dell'APE tutte le
informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti;
d) nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che consentono di ovviare in modo efficace e rapido al problema che si presenta, perturbando il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo;
e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato congiunto di attuazione dell'APE e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
11. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la Parte Unione europea o la Parte Africa occidentale, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 10. Le misure possono essere applicate per un periodo massimo di centottanta (180) giorni se vengono adottate dalla Parte Unione europea e di duecentoquaranta (240) giorni se sono adottate dalla Parte Africa occidentale, oppure se le misure della Parte Unione europea si limitano ad una o più regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale o delle eventuali proroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo. All'adozione di tali misure provvisorie si deve tenere conto degli interessi di tutte le Parti in causa. La Parte importatrice interessata informa l'altra Parte e trasmette la questione immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE affinché la esamini.
12. Se una Parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dare origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato congiunto di attuazione dell'APE.
13. Non vengono invocati gli accordi dell'OMC per impedire ad una Parte di adottare misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo.
Articolo 23
Clausola relativa alle industrie nascenti
1. La Parte Africa occidentale può sospendere temporaneamente la riduzione dell'aliquota del dazio doganale o aumentare l'aliquota del dazio doganale fino ad un livello che non ecceda quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC qualora un prodotto originario dell'Unione europea, in seguito ad una riduzione dell'aliquota del dazio doganale, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da minacciare l'insediamento di un'industria nascente oppure tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni ad un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. a) Qualora la Parte Africa occidentale ritenga che sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1, lo riferisce immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE a fini di esame.
b) Il comitato congiunto di attuazione dell'APE può elaborare qualsiasi raccomandazione necessaria ad ovviare alle circostanze in essere. Qualora il comitato congiunto di attuazione dell'APE non abbia formulato
raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze o qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla notifica al comitato stesso, la Parte Africa occidentale può adottare le misure adeguate a porre rimedio alle circostanze, nel rispetto del presente articolo.
c) Prima di adottare una misura prevista dal presente articolo, la Parte Africa occidentale trasmette al comitato congiunto di attuazione dell'APE tutte le informazioni utili per un esame completo della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per le due Parti.
d) Nella scelta delle misure adottate a norma del presente articolo si privilegiano quelle che perturbano il meno possibile il buon funzionamento del presente Accordo.
e) Tutte le misure adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato congiunto di attuazione dell'APE e sono oggetto, in seno al comitato stesso, di consultazioni periodiche.
f) In circostanze critiche, quando un ritardo arrecherebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, la Parte Africa occidentale può adottare le misure di cui al paragrafo 1 a titolo provvisorio, senza conformarsi a quanto prescritto dalle lettere da a) a e). Tale intervento può essere deciso per un periodo massimo di duecento (200) giorni. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Parte Africa occidentale informa la Parte Unione europea e trasmette la questione immediatamente al comitato congiunto di attuazione dell'APE affinché la esamini.
3. Tali misure possono essere applicate per un periodo non superiore ad otto (8) anni. L'applicazione delle misure può essere prorogata con decisione del Consiglio congiunto dell'APE.
Articolo 24
Cooperazione
1. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare in materia di strumenti di difesa commerciale, al fine di garantire equità e trasparenza dei loro scambi commerciali.
2. Le Parti convengono di cooperare, anche attraverso l'agevolazione delle misure di assistenza, nel rispetto delle disposizioni della parte III, in particolare nei settori seguenti:
a) elaborazione delle normative e sviluppo delle istituzioni volte a garantire la difesa commerciale;
b) sviluppo delle capacità, segnatamente delle amministrazioni competenti degli Stati dell'Africa occidentale, per una migliore gestione ed un utilizzo più efficace degli strumenti di difesa commerciale previsti dal presente Accordo.
CAPO 3
OSTACOLI TECNICI AL COMMERCIO E MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
Articolo 25
Obiettivi
1. Gli obiettivi del presente capo sono agevolare il commercio di prodotti tra le Parti aumentando la loro capacità di identificare, prevenire ed eliminare inutili ostacoli al commercio dovuti a regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione della conformità applicate da una delle Parti, conservando la capacità delle Parti di proteggere le piante, gli animali e la salute pubblica.
2. Ogni Parte, nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del presente capo, opera affinché ai prodotti importati in provenienza dal territorio dell'altra Parte sia riservato un trattamento non discriminante rispetto a quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale e ai prodotti simili originari di paesi terzi.
3. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'OMC, ogni Parte provvede inoltre affinché le misure sanitarie e fitosanitarie adottate per preservare la salute o la sicurezza delle persone, la vita o la salute degli animali e per proteggere le piante e l'ambiente non riguardino e non producano l'effetto di creare inutili ostacoli agli scambi di merci tra le Parti. A tal fine le suddette misure non limitano gli scambi più di quanto strettamente necessario.
Articolo 26
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle regolamentazioni e norme tecniche, nonché alle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'OMC e alle misure sanitarie e fitosanitarie ("norme SPS") dell'OMC nella misura in cui incidono sugli scambi commerciali tra le Parti.
2. Ai fini del presente capo e salvo indicazioni contrarie, si applicano le definizioni utilizzate negli accordi TBT e SPS dell'OMC, nelle norme e nei testi pertinenti adottati dalla commissione del Codex Alimentarius, dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e nel quadro dell'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE), anche per qualsiasi riferimento ai prodotti nel presente capo.
Articolo 27
Autorità competenti
1. Le autorità delle due Parti competenti per l'attuazione delle misure contemplate dal presente capo sono indicate nell'allegato D, appendice II, del presente Accordo.
2. In conformità all'articolo 31 le Parti si informano reciprocamente e in tempo utile di qualsiasi cambiamento significativo in relazione alle autorità competenti di cui all'allegato D, appendice II. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta qualsiasi modifica necessaria dell'allegato D, appendice II, del presente Accordo.
Articolo 28
Obblighi reciproci
1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dai pertinenti accordi dell'OMC, in particolare gli accordi SPS e TBT. Le Parti riaffermano inoltre i loro diritti e i loro obblighi stabiliti dalle norme e dai testi pertinenti adottati dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC), dalla commissione del CODEX Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE). Gli Stati non appartenenti all'OMC confermano ugualmente il loro impegno ad attuare gli obblighi contemplati dagli accordi SPS e TBT in tutti i settori che influiscono sulle relazioni commerciali tra le Parti.
2. Le Parti ribadiscono il loro impegno a migliorare la sanità pubblica nei loro rispettivi territori, in particolare potenziando le loro capacità di identificare i prodotti non conformi.
3. Nel quadro dei loro reciproci scambi le Parti vietano l'esportazione o la riesportazione di prodotti che non rispettano le prescrizioni vigenti della legislazione della Parte esportatrice. Tuttavia le esportazioni o riesportazioni dei prodotti oggetto delle misure SPS sono consentite se le autorità della Parte importatrice lo decidono espressamente. L'esportazione degli altri prodotti è consentita, a meno che la legislazione della Parte importatrice non lo vieti.
4. Tali impegni, diritti e obblighi guidano l'attività delle Parti ai sensi del presente capo.
Articolo 29
Equivalenza
1. Le Parti accettano le misure sanitarie o fitosanitarie dell'altra Parte come equivalenti, anche se tali misure sono diverse dalle loro o da quelle utilizzate dai paesi terzi che commercializzano lo stesso prodotto, qualora la Parte esportatrice dimostri obiettivamente alla Parte importatrice che le sue misure nazionali le consentono di raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria in vigore sul territorio della Parte importatrice. A questo scopo è dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
2. Le Parti si prestano a consultazioni, su richiesta e previa reciproca accettazione, al fine di concludere, se del caso, accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie specificate.
Articolo 30
Delimitazione delle zone sanitarie e fitosanitarie
Per quanto concerne le condizioni d'importazione, le Parti possono proporre ed identificare caso per caso zone a statuto sanitario e fitosanitario determinato, facendo riferimento all'articolo 6 dell'accordo SPS. In particolare le Parti fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della regione d'origine e di destinazione del prodotto, sia essa un intero paese, parte di un paese oppure parti o l'insieme delle parti di più paesi.
Articolo 31
Trasparenza delle condizioni commerciali e scambio d'informazioni
1. Per garantire la conformità alle loro regolamentazioni, le Parti si informano reciprocamente di qualsiasi modifica dei loro requisiti legislativi e amministrativi relativi ai prodotti, nel rispetto delle procedure di notifica degli accordi SPS e TBT.
2. Se necessario, le Parti decidono di informarsi reciprocamente, per iscritto e nel più breve tempo possibile, delle misure adottate per vietare l'importazione di merci al fine di intervenire in caso di problemi sanitari (delle persone, degli animali o delle piante) e di problemi relativi alla prevenzione dei rischi e all'ambiente, nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'accordo SPS.
3. Le Parti convengono sullo scambio d'informazioni in uno spirito di collaborazione affinché i loro prodotti rispettino le regolamentazioni tecniche e le norme richieste per poter accedere ai loro rispettivi mercati.
4. Se necessario, le Parti si scambiano anche direttamente informazioni su altri settori che entrambe ritengono potenzialmente importanti per le loro relazioni commerciali, comprese le questioni di sicurezza sanitaria degli alimenti, l'improvviso manifestarsi di epizoozie e fitopatie, i pareri scientifici e altri eventi di rilievo connessi alla sicurezza dei prodotti.
5. Se necessario, le Parti decidono di scambiarsi informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica delle epizoozie. Per quanto riguarda la protezione fitosanitaria, le Parti si scambiano informazioni sulla comparsa di parassiti che rappresentano un pericolo noto e immediato per l'altra Parte, a sua richiesta.
6. Le Parti decidono di cooperare per avvisarsi reciprocamente e rapidamente qualora nuove regole regionali possano avere un impatto sui reciproci scambi, conformemente alle procedure di notifica degli accordi SPS e TBT.
Articolo 32
Integrazione regionale
1. Per agevolare gli scambi commerciali reciproci, le Parti si impegnano ad armonizzare a livello regionale, per quanto possibile, le norme, le misure e le condizioni d'importazione.
2. Qualora esistano già condizioni d'importazione al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e in attesa dell'introduzione di condizioni d'importazione armonizzate, le condizioni esistenti sono applicate dagli Stati della regione dell'Africa occidentale e dell'Unione europea, conformemente al principio secondo il quale un prodotto originario di una delle Parti, immesso legalmente sul mercato di uno Stato dell'altra Parte, può essere anche immesso legalmente sul mercato di qualsiasi altro Stato di quest'ultima Parte, senza nessun'altra limitazione né prescrizione amministrativa.
3. Per quanto concerne le misure oggetto del presente capo, gli Stati dell'Africa occidentale garantiscono che il trattamento che applicano ai prodotti originari dell'Africa occidentale non sia meno favorevole di quello che essi applicano ai prodotti simili originari dell'Unione europea all'ingresso nella regione dell'Africa occidentale.
Articolo 33
Cooperazione
1. Le Parti riconoscono l'importanza di cooperare nel settore delle regolamentazioni tecniche, delle misure sanitarie e fitosanitarie, della valutazione della conformità e della tracciabilità, per il conseguimento degli obiettivi del presente capo.
2. Le Parti convengono di cooperare al fine di migliorare la qualità e la competitività dei prodotti prioritari per gli Stati della regione dell'Africa occidentale di cui all'allegato D, appendice I, del presente Accordo nonché l'accesso al mercato dell'Unione europea, anche attraverso misure di assistenza finanziaria, secondo le disposizioni previste nella parte III, segnatamente nei settori seguenti:
a) creazione di un contesto adeguato per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze tra le Parti;
b) cooperazione con gli organismi internazionali di normalizzazione, di metrologia e di accreditamento, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti della Parte Africa occidentale alle riunioni di tali organismi;
c) adozione delle norme e delle regolamentazioni tecniche, di procedure di valutazione della conformità e di misure sanitarie e fitosanitarie armonizzate a livello regionale, sulla base dei pertinenti standard internazionali;
d) potenziamento delle capacità degli operatori pubblici e privati, comprese l'informazione e la formazione, al fine di conformarsi alle norme, alle regolamentazioni e alle misure fitosanitarie dell'Unione europea e di partecipare negli organismi internazionali di normalizzazione;
e) ampliamento delle capacità nazionali per il rispetto delle norme e la valutazione della conformità e della tracciabilità dei prodotti e dell'accesso al mercato dell'Unione europea.
CAPO 4
ALTRI OSTACOLI NON TARIFFARI
Articolo 34
Divieto delle restrizioni quantitative
All'entrata in vigore del presente Accordo sono eliminati tutti i divieti e tutte le restrizioni all'importazione o all'esportazione riguardanti il commercio fra le Parti, diversi dai dazi doganali, dalle tasse, dai diritti e dagli altri oneri di cui agli articoli 7 e 8 del presente Accordo riguardanti i dazi doganali, attuati attraverso contingenti, licenze d'importazione o di esportazione o tramite altre misure. Non possono essere introdotte nuove misure. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni riguardanti gli strumenti di difesa commerciale di cui al capo 2 e quelle relative alla bilancia dei pagamenti di cui all'articolo 89 del presente Accordo.
Articolo 35
Trattamento nazionale in materia fiscale e normative interne
1. I prodotti importati originari di una Parte non possono essere soggetti direttamente o indirettamente a tasse nazionali o ad altri oneri nazionali oltre a quelli applicati direttamente o indirettamente a prodotti simili dell'altra Parte. Inoltre, ogni Parte si astiene dall'applicare tasse o altri oneri nazionali in qualsiasi altro modo al fine di tutelare la propria produzione nazionale.
2. I prodotti importati originari di una Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato a prodotti simili dell'altra Parte nel quadro di tutte le leggi, regolamentazioni e prescrizioni applicabili alla loro vendita, alla loro offerta di vendita, al loro acquisto, al loro trasporto, alla loro distribuzione o al loro utilizzo sul mercato nazionale. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri differenziati di trasporto interno basati esclusivamente sull'utilizzo economico del mezzo di trasporto e non sull'origine del prodotto.
3. Ogni Parte si astiene dall'istituire o mantenere in vigore qualsiasi normativa nazionale relativa alla miscelazione, alla trasformazione o all'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che imponga, direttamente o indirettamente, che determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto della suddetta normativa provengano da fonti nazionali. Inoltre, ogni Parte si astiene dall'applicare in qualsiasi altro modo normative nazionali relative alla quantità al fine di tutelare la produzione nazionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi relative agli appalti pubblici.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del presente Accordo relative agli strumenti di difesa commerciale.
CAPO 5
AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI, COOPERAZIONE DOGANALE E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
Articolo 36
Obiettivi
1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi nel mutevole contesto del commercio mondiale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore così da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e dell'agevolazione degli scambi commerciali e contribuiscano allo sviluppo e all'integrazione regionale degli Stati firmatari dell'APE.
2. Le Parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
3. Le Parti si impegnano a garantire la libera circolazione delle merci oggetto del presente Accordo nei loro rispettivi territori.
Articolo 37
Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca
1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 36, le Parti:
a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
b) elaborano iniziative comuni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, nonché iniziative volte a proporre un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
c) cooperano al progetto di automatizzazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali nonché all'elaborazione di norme comuni sullo scambio di dati;
d) definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni in materia doganale nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);
e) collaborano in materia di pianificazione e attuazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali nonché gli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo; e
f) promuovono la cooperazione tra tutte le amministrazioni, organizzazioni e altre istituzioni coinvolte, sia all'interno del paese che tra i paesi.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le amministrazioni delle Parti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa per questioni doganali, conformemente a quanto disposto dal Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale di cui all'allegato E.
Articolo 38
Legislazione e procedure doganali
1. Le Parti garantiscono e si adoperano affinché le loro rispettive legislazioni in ambito commerciale e doganale, le loro disposizioni e le loro procedure siano fondate su:
a) gli strumenti internazionali e le norme in vigore nei settori doganale e commerciale, compresi gli elementi sostanziali della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto riveduta), il quadro di norme dell'organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, il Modello dei dati doganali dell'OMD e la Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA);
b) l'utilizzo di un documento amministrativo unico o di un suo equivalente in formato elettronico, al fine di redigere dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione;
c) regolamentazioni che evitino agli operatori economici le misure inutili e discriminanti, forniscano garanzie contro le frodi e prevedano ulteriori agevolazioni per gli operatori che presentano un livello elevato di conformità alla legislazione doganale;
d) l'utilizzo di tecniche doganali moderne, compresa la valutazione dei rischi, procedure semplificate per l'ingresso e lo svincolo delle merci, controlli successivi allo svincolo delle merci e metodi di audit aziendale;
e) lo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra gli operatori economici, le amministrazioni doganali e le altre strutture interessate;
f) un sistema di informazioni vincolanti nel settore doganale, in particolare in materia di classificazione tariffaria e regole di origine, conformemente alle norme stabilite dalla legislazione di ciascuna Parte, nella misura in cui i servizi doganali dispongano di tutte le informazioni che ritengono necessarie;
g) regole relative alle penali che sanzionano le violazioni della normativa doganale o il mancato rispetto della procedura e che devono essere proporzionate, non discriminanti e applicabili senza indebiti ritardi;
h) norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali. Le Parti riconoscono l'interesse di riuscire in futuro ad eliminare qualsiasi obbligo di ricorrere agli spedizionieri doganali. Le Parti affrontano tale questione in seno al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi;
i) il rispetto delle disposizioni dell'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco. Le Parti riconoscono l'interesse di riuscire in futuro ad eliminare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione di ispezioni obbligatorie prima dell'imbarco delle merci o a destinazione. Le Parti affrontano tale questione in seno al comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed efficienza, le Parti si impegnano a:
a) adottare le misure necessarie al fine di ridurre, semplificare e standardizzare i dati e i documenti richiesti dalle dogane e dalle altre amministrazioni collegate;
b) semplificare, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
c) garantire procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative e le decisioni delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci;
d) adoperarsi affinché siano mantenute norme etiche attraverso l'applicazione di misure che rispecchino i principi delle convenzioni internazionali pertinenti e degli strumenti in tale settore, in particolare la dichiarazione riveduta di Arusha del 2003.
Articolo 39
Agevolazione delle operazioni di transito
1. Le Parti operano affinché i prodotti possano transitare liberamente attraverso i loro territori, seguendo l'itinerario più conveniente per il transito. In tale contesto le restrizioni, i controlli o le eventuali prescrizioni devono essere fondate su un obiettivo legittimo di politica pubblica ed essere non discriminanti, proporzionate e applicate in modo uniforme.
2. Fatto salvo l'obiettivo di eseguire controlli doganali legittimi, le Parti riservano alle merci in transito provenienti dal territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle merci del mercato nazionale, alle esportazioni, alle importazioni e alle relative operazioni.
3. Le Parti istituiscono regimi doganali che consentono il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali e altri oneri, a condizione che vengano fornite le opportune garanzie.
4. Le Parti si adoperano per promuovere ed attuare adattamenti ai regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali.
5. Le Parti ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali in materia di transito di merci.
6. Le Parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutti gli organismi coinvolti nei loro territori al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.
Articolo 40
Relazioni con la comunità commerciale
Le Parti decidono:
a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, le procedure, i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico attraverso i mezzi adeguati e per quanto possibile attraverso mezzi elettronici;
b) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili, quali i memorandum d'intesa fondati su quelli promulgati dall'OMD;
c) di operare affinché i rispettivi requisiti doganali e connessi nonché le prescrizioni e procedure ad essi collegate continuino a rispecchiare le necessità della comunità imprenditoriale, si conformino alle migliori prassi e restino il meno restrittive possibile per gli scambi commerciali;
d) che è necessario svolgere concertazioni costanti e tempestive con i rappresentanti del commercio in merito a proposte legislative e procedure relative alle questioni doganali e commerciali. A tal fine ogni Parte istituisce meccanismi adeguati e regolari per la consultazione tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale;
e) che tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di qualsiasi normativa, procedura, dazio o onere nuovi o modificati deve trascorrere un periodo di tempo sufficiente. Le Parti pubblicano informazioni amministrative riguardanti in particolare le prescrizioni delle agenzie, le procedure d'ingresso, gli orari d'apertura e le procedure operative delle dogane ai porti e ai posti di frontiera, nonché i punti di contatto e d'informazione.
Articolo 41
Valore in dogana
Le norme per la fissazione del valore in dogana applicate agli scambi tra le Parti si basano sull'accordo dell'OMC relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT del 1994. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti il valore in dogana.
Articolo 42
Integrazione regionale nella regione dell'Africa occidentale
1. Le Parti decidono di promuovere le riforme doganali, in particolare l'armonizzazione delle procedure e della normativa, al fine di agevolare gli scambi commerciali nella regione dell'Africa occidentale.
2. A tal fine le Parti instaurano un'assidua collaborazione di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione delle pertinenti norme internazionali in ambito doganale.
Articolo 43
Cooperazione
1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di dogane e agevolazione degli scambi per l'attuazione del presente Accordo.
2. Conformemente all'allegato D, paragrafo 6, della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004 e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III, le Parti decidono di istituire programmi di assistenza tecnica e finanziaria adeguati, che consentano di attuare le disposizioni del presente capo, in particolare per quanto riguarda:
a) l'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari adeguate e semplificate;
b) l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori, compresa la formazione del personale coinvolto;
c) il rafforzamento delle capacità, l'ammodernamento e l'interconnessione delle amministrazioni doganali e dei servizi connessi.
Articolo 44
Misure transitorie
1. Le Parti riconoscono la necessità di misure transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell'OMC, la Parte Africa occidentale beneficia di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e d). Il termine può essere riveduto in funzione dei risultati delle riforme che devono essere realizzate dalla regione dell'Africa occidentale, in collaborazione con l'Unione europea.
Articolo 45
Comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi
1. Le Parti istituiscono un comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi, composto da rappresentanti delle Parti.
2. Le funzioni del comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi sono:
a) garantire il monitoraggio dell'attuazione e della gestione del presente capo, del Protocollo sulle regole di origine e del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca,
b) fungere da forum di concertazione e di dibattito su tutte le questioni riguardanti le dogane, in particolare i regimi doganali e le procedure di sdoganamento, le regole di origine, il valore in dogana, la classificazione tariffaria, la cooperazione doganale e l'assistenza amministrativa reciproca;
c) sviluppare la collaborazione attraverso l'elaborazione, l'attuazione e il controllo dell'applicazione dei regimi doganali e delle procedure di sdoganamento, delle regole di origine e dell'assistenza amministrativa reciproca.
3. Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi si riunisce una volta l'anno; la data e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti preventivamente dalle Parti. Le Parti possono decidere di convocare riunioni ad hoc del comitato, in caso di necessità.
4. La presidenza del comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi è esercitata a rotazione dalle Parti.
5. Il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi riferisce al comitato congiunto di attuazione dell'APE.
CAPO 6
AGRICOLTURA, PESCA E SICUREZZA ALIMENTARE
Articolo 46
Obiettivi
1. Le Parti riconoscono che, nella regione dell'Africa occidentale, i settori dell'agricoltura, compreso l'allevamento, e della pesca costituiscono una parte importante del PIL, svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro l'insicurezza alimentare e garantiscono un reddito e un lavoro alla maggior parte della popolazione attiva.
2. Il presente Accordo, grazie ai suoi effetti economici e commerciali, e le iniziative nel quadro del programma APE per lo sviluppo, dovranno contribuire ad aumentare la produttività e la competitività e a diversificare la produzione nei settori agricolo e della pesca. Essi dovranno inoltre agevolare lo sviluppo del settore della trasformazione e intensificare gli scambi di prodotti agricoli, alimentari e ittici tra le Parti, nel rispetto della gestione sostenibile delle risorse naturali.
3. Le Parti riconoscono le potenzialità agricole non ancora sfruttate nella regione dell'Africa occidentale e la necessità di sostenere l'attuazione delle sue politiche agricole nazionali e regionali, nel quadro delle politiche di cooperazione attuate dalle Parti a norma delle disposizioni contenute nella parte III del presente Accordo.
4. Le Parti riconoscono che le risorse ittiche, biologiche e marittime sono di grande interesse per l'Unione europea e per la regione dell'Africa occidentale e che, visti i concreti rischi di esaurimento degli stock, segnatamente a causa della pesca industriale, occorre promuovere una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e acquatiche.
5. Le Parti riconoscono anche che la pesca e gli ecosistemi marini degli Stati dell'Africa occidentale sono complessi, biologicamente vari e fragili e che il loro sfruttamento deve tenere conto di tali caratteristiche attraverso una conservazione ed una gestione sostenibili ed efficaci della pesca e degli ecosistemi connessi, basate su consulenze scientifiche e sul principio di precauzione definito dal Codice di condotta
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile.
6. Le Parti riconoscono altresì l'importanza socioeconomica delle attività connesse alla pesca e all'utilizzo delle risorse biologiche marine degli Stati dell'Africa occidentale, nonché l'esigenza di ottimizzarne i benefici in rapporto a fattori quali la sicurezza alimentare, l'occupazione, la lotta alla povertà, l'aumento delle entrate e la stabilità sociale delle comunità che vivono della pesca.
7. Le Parti riconoscono che garantire la sicurezza alimentare delle popolazioni e migliorare i mezzi di sostentamento nelle zone rurali costituiscono fattori essenziali della riduzione della povertà che devono inserirsi nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Esse decidono quindi di agire insieme per evitare perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli e alimentari dell'Africa occidentale.
8. L'Unione europea si impegna a sostenere nel quadro delle sue politiche, compresa quella della pesca, i paesi dell'Africa occidentale che elaborano un sistema efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca.
9. Le Parti riconoscono peraltro l'importanza per la regione di porre in essere politiche che consentano di accrescere i benefici derivanti dalla pesca a vantaggio delle popolazioni della regione dell'Africa occidentale.
10. Per realizzare gli obiettivi del presente articolo le Parti tengono pienamente conto delle diverse caratteristiche ed esigenze economiche, sociali e ambientali, nonché delle strategie di sviluppo della Parte Africa occidentale.
Articolo 47
Sicurezza alimentare
Qualora l'attuazione del presente Accordo comporti o minacci di comportare difficoltà nella disponibilità o nell'accesso a prodotti necessari a garantire la sicurezza alimentare della Parte Africa occidentale o di uno Stato della regione dell'Africa occidentale, quest'ultima Parte può adottare misure adeguate, seguendo le procedure di cui all'articolo 22.
Articolo 48
Cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare
1. La cooperazione in materia di agricoltura e sicurezza alimentare si inserisce nel quadro degli articoli 53 e 69 dell'accordo di Cotonou. Le Parti decidono di attuare in modo complementare e di rafforzamento reciproco le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative al presente capo ed il presente Accordo.
2. Per consentire ai paesi della regione dell'Africa occidentale di garantire la sicurezza alimentare delle loro popolazioni e per promuovere un'agricoltura sostenibile e realizzabile le due Parti, seguendo le disposizioni della parte III, esaminano tutte le misure di cooperazione al fine di:
a) favorire l'attuazione dei programmi di irrigazione e di gestione delle risorse idriche;
b) favorire il progresso tecnologico, l'innovazione e la diversificazione nel settore agricolo;
c) diffondere l'utilizzo di fattori di produzione agricoli che rispettano l'ambiente;
d) sviluppare la ricerca per la produzione di sementi migliorate e potenziarne l'utilizzo da parte degli agricoltori;
e) sviluppare un sistema integrato di agricoltura e allevamento;
f) migliorare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli;
g) potenziare il ruolo di sostegno-consulenza dello Stato agli operatori privati;
h) rafforzare la filiera agricola;
i) predisporre vie di accesso e di comunicazione nelle zone rurali al fine di migliorare la raccolta e la circolazione dei prodotti agricoli;
j) contribuire al miglioramento dei sistemi di allarme per prevenire le situazioni di emergenza;
k) contribuire allo sviluppo di borse regionali per un migliore accentramento delle informazioni sulle disponibilità regionali di prodotti alimentari;
l) favorire l'agricoltura a contratto con partner dell'Unione europea, ad esempio nell'offerta di prodotti biologici;
m) identificare nuove opportunità per lo sviluppo e l'esportazione di prodotti a forte domanda internazionale;
n) favorire le riforme del diritto fondiario volte ad aumentare la certezza giuridica degli agricoltori e in questo modo promuovere lo sviluppo di un'agricoltura efficiente e la disponibilità dei crediti a favore dell'investimento privato nel settore agricolo.
3. Le Parti convengono che situazioni particolari di penuria alimentare possono richiedere l'attuazione di programmi di assistenza alimentare specifici e puntuali a favore dei paesi confrontati con tali situazioni. Tali programmi non dovrebbero però in alcun modo compromettere le politiche di sicurezza alimentare in vigore negli Stati beneficiari di tali aiuti.
4. Per limitare gli eventuali effetti negativi delle importazioni di aiuti alimentari nella regione dell'Africa occidentale, le due Parti si impegnano a privilegiare meccanismi triangolari di aiuto alimentare, che favoriscono la commercializzazione dei prodotti agricoli locali.
5. Le Parti sottolineano l'importanza del settore agricolo nell'economia e per la sicurezza alimentare dell'Africa occidentale e, in particolare, la sensibilità dei settori che dipendono dai mercati internazionali. Ogni Parte garantisce la trasparenza delle sue politiche e misure nazionali di sostegno. A tal fine l'Unione europea comunica periodicamente all'Africa occidentale, con ogni mezzo appropriato, una relazione su tali misure, che ne menziona anche la base giuridica, la forma e i relativi importi. Le Parti possono scambiarsi informazioni su qualsiasi misura della politica agricola, su richiesta di una delle Parti.
6. La Parte Unione europea si impegna a non ricorrere alle sovvenzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati verso l'Africa occidentale.
7. Ai fini dell'attuazione della cooperazione nel settore agricolo e della sicurezza alimentare le Parti istituiscono un meccanismo di dialogo permanente su tutti i settori citati nel presente articolo. Le modalità del dialogo saranno precisate di comune accordo tra le Parti.
Articolo 49
Cooperazione in materia di pesca
1. Per sviluppare e promuovere la cooperazione nel settore della pesca, secondo le disposizioni della parte III, le Parti si impegnano a:
a) collaborare ad una gestione sostenibile delle risorse alieutiche della regione dell'Africa occidentale e applicare il principio di precauzione nel determinare il livello sostenibile delle catture e nel definire le condizioni di accesso alle risorse alieutiche da rispettare per evitare uno sfruttamento eccessivo degli stock nonché qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e sull'ecosistema;
b) promuovere il miglioramento della capacità sul fronte dell'offerta e della competitività dei prodotti della pesca. A tal fine l'Unione europea si impegna a sostenere gli Stati membri della regione a soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) nonché a sviluppare il mercato regionale dei prodotti della pesca;
c) promuovere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti al fine di incrementare la produttività delle imprese ittiche della regione;
d) collaborare alla gestione sostenibile della pesca artigianale e all'elaborazione e attuazione di una politica di sviluppo dell'acquacultura nell'Africa occidentale;
e) elaborare e proporre misure minime che le imbarcazioni devono rispettare per consentire di migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle loro attività;
f) intraprendere sforzi coordinati per migliorare gli strumenti di divieto, dissuasione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e per adottare misure adeguate in tale contesto. In tale ambito le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti utili a porre fine alla pesca illegale e ad impedirne la prosecuzione, fatte salve tutte le altre azioni che esse ritengano opportune;
g) istituire un sistema di controllo delle imbarcazioni (VMS) per tutta l'Africa occidentale e provvedere affinché tutti gli Stati dell'Africa occidentale utilizzino un VMS compatibile;
h) oltre ad istituire l'obbligo di un sistema VMS compatibile tutta l'Africa occidentale, unitamente alla Parte Unione europea, si impegna a sviluppare altri meccanismi per garantire politiche di controllo e di sorveglianza efficaci;
i) snellire le procedure e le condizioni di tracciabilità e di certificazione dei prodotti ittici esportati dalla regione verso il mercato dell'Unione europea;
j) migliorare e potenziare i meccanismi e i dispositivi di controllo, di sorveglianza e di monitoraggio della pesca al fine di lottare contro la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata, compresa l'adozione di misure minime che le imbarcazioni devono rispettare per consentire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle loro attività;
k) autorizzare misure di protezione adeguate, basate su raccomandazioni scientifiche e precedute da consultazioni delle varie Parti in causa, compresa l'Unione europea, quando la gestione sostenibile delle risorse alieutiche e acquatiche della regione rischia di essere compromessa;
l) rafforzare la ricerca scientifica sulla conoscenza della situazione relativa alle risorse alieutiche della regione dell'Africa occidentale;
m) migliorare e potenziare il sistema d'informazione e di trattamento statistico della pesca, in particolare per le specie migratrici;
n) rafforzare la cooperazione in tutti i settori d'interesse comune in materia di pesca.
Articolo 50
Integrazione regionale
1. Le Parti riconoscono che una maggiore integrazione dei mercati e dei settori agricolo e alimentare tra gli Stati dell'Africa occidentale grazie all'eliminazione progressiva degli ostacoli restanti e all'adozione di un quadro normativo adeguato contribuirà ad un approfondimento del processo d'integrazione regionale e alla realizzazione degli obiettivi del presente capo.
2. Conformemente alle disposizioni di cui alla parte III e al programma APE per lo sviluppo, le Parti lavorano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche settoriali regionali per l'agricoltura e la pesca e rendono più efficaci i mercati regionali nei settori agricolo e della pesca.
Articolo 51
Scambio d'informazioni e consultazione sulle questioni agricole e della pesca
1. Le Parti convengono di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo e pertinenti per gli scambi commerciali tra le Parti.
2. Le Parti concordano sulla particolare utilità del dialogo per quanto riguarda:
a) lo scambio di informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli nonché sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
b) lo scambio di informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
c) la discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
d) lo scambio di opinioni sulle nuove tecnologie, sulle politiche e sulle misure di controllo della qualità;
e) lo scambio di opinioni per una migliore conoscenza e per il monitoraggio delle norme private in vigore nell'Unione europea
PARTE III
COOPERAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIMENSIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'APE
Articolo 52
Obiettivi
1. Nel quadro del presente Accordo le Parti si impegnano a rafforzare la loro collaborazione ed assumono un impegno congiunto per l'attuazione dell'APE ed il conseguimento dei suoi obiettivi. La Parte Unione europea si impegna ad accompagnare la Parte Africa occidentale nell'attuazione di un APE portatore di sviluppo.
2. L'impegno comune delle Parti si inserisce nella visione di sviluppo della regione dell'Africa occidentale e contribuisce alla realizzazione delle priorità stabilite nella parte I del presente Accordo. A tal fine le Parti riconoscono che migliorare l'accesso al mercato dell'Unione europea non costituisce una condizione sufficiente per giungere ad un inserimento vantaggioso della regione dell'Africa occidentale nel commercio mondiale. Pertanto le Parti si impegnano anche ad attuare misure efficaci che dovranno contribuire, nella regione dell'Africa occidentale, a fondare una base economica stabile, competitiva e diversificata, ad approfondire la sua integrazione economica e ad adeguarla al nuovo contesto creato dal presente Accordo affinché tale regione possa trarre vantaggio dal partenariato economico.
Articolo 53
Principi
1. Le Parti decidono di cooperare al fine di sostenere, dal punto di vista tecnico e finanziario, gli sforzi dell'Africa occidentale per la realizzazione degli impegni assunti nel quadro del presente Accordo. La cooperazione riguarda anche l'assistenza alla regione dell'Africa occidentale nell'eliminare gli ostacoli alla diversificazione e all'aumento della sua produzione, al fine di incrementare gli scambi commerciali intraregionali e trarre vantaggio dall'apertura del mercato europeo. Le Parti si impegnano ad attuare il programma APE per lo sviluppo (PAPED) al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo. Le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alla cooperazione e all'integrazione economiche e regionali saranno attuate al fine di estendere al massimo i benefici previsti del presente Accordo.
2. Le Parti decidono di garantire coerenza tra la cooperazione allo sviluppo e i loro impegni internazionali in materia di sviluppo sostenibile e di strategie regionali di sviluppo.
3. Il nuovo regime commerciale istituito dal presente Accordo e gli impegni assunti a titolo della cooperazione allo sviluppo si completano a vicenda e contribuiscono insieme alla dimensione "sviluppo" dell'Accordo. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del presente Accordo, il nuovo regime commerciale è fondato sulla reciprocità, tenendo conto della differenza del livello di sviluppo ed instaura un trattamento speciale e differenziato nonché una liberalizzazione progressiva e asimmetrica per l'Africa occidentale.
4. Le Parti convengono inoltre che le disposizioni della presente parte non devono essere interpretate come tali da impedire, alla Parte Africa occidentale, di perseguire i propri obiettivi di crescita e di sviluppo, di attuare le sue politiche e di realizzare la sua integrazione regionale.
Articolo 54
Modalità di finanziamento
1. L'Unione europea si impegna a sostenere le azioni e i progetti connessi alla dimensione "sviluppo" dell'Accordo. Il finanziamento dell'Unione europea2 relativo alla cooperazione allo sviluppo tra l'Africa occidentale e l'Unione europea che sostiene l'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel quadro di:
a) regole e procedure appropriate previste dall'accordo di Cotonou, in particolare le procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo;
b) strumenti pertinenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea;
c) altri meccanismi finanziari da creare alla scadenza dell'accordo di Cotonou.
2. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere attività di sviluppo a favore della cooperazione economica regionale e dell'attuazione del presente Accordo, sia a livello nazionale che regionale, nel rispetto dei principi di efficacia, coordinamento e complementarità degli aiuti.
3. L'Unione europea ed i suoi Stati membri si impegnano a finanziare la dimensione "sviluppo" dell'Accordo durante un periodo corrispondente almeno alla durata della liberalizzazione degli scambi commerciali da parte dell'Africa occidentale nel quadro del presente Accordo, conformemente agli strumenti finanziari, alle disposizioni legali delle Parti e ai principi enunciati nell'articolo 2 del presente Accordo.
4. L'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a sostenere l'Africa occidentale nella mobilitazione dei finanziamenti complementari della dimensione "sviluppo" dell'Accordo presso altri finanziatori.
Articolo 55
Programma APE per lo sviluppo
A sostegno degli sforzi autonomi della regione per garantire il suo sviluppo, le Parti adottano i provvedimenti finanziari e tecnici necessari per l'attuazione del programma APE per lo sviluppo (PAPED) e per la realizzazione dei suoi obiettivi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54 di cui sopra, in vista di concretizzare la dimensione "sviluppo" del presente Accordo.
Articolo 56
Gli obiettivi del PAPED
1. Il programma APE per lo sviluppo si inserisce in una visione a lungo termine al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell'Accordo. L'obiettivo generale del programma consiste nel costruire un'economia regionale competitiva, armoniosamente integrata nell'economia mondiale e che stimoli la crescita e lo sviluppo sostenibile. Si stabilisce una coerenza tra il PAPED e il programma di aiuti agli scambi commerciali della regione dell'Africa occidentale nonché con le strategie regionali di sviluppo economico e settoriale della regione.
2 Stati membri non compresi.
2. L'obiettivo specifico perseguito dal programma APE per lo sviluppo consiste nel consentire alla regione dell'Africa occidentale di trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dall'APE e di far fronte ai costi di adeguamento e alle sfide connesse all'attuazione dell'Accordo.
3. A tal fine il programma dovrà contribuire a:
a) realizzare una crescita economica rapida, sostenuta e creatrice di occupazione, che contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e alla riduzione della povertà nella regione dell'Africa occidentale;
b) accrescere la competitività e la diversificazione delle economie della regione dell'Africa occidentale;
c) incrementare la produzione e il reddito delle popolazioni;
d) approfondire il processo di integrazione regionale e ampliare gli scambi commerciali intraregionali;
e) ampliare le quote di mercato della regione dell'Africa occidentale sul mercato europeo grazie, tra l'altro, ad un migliore accesso a tale mercato;
f) promuovere gli investimenti in Africa occidentale e il partenariato tra i settori privati dell'Unione europea e dell'Africa occidentale e migliorare il contesto imprenditoriale nella regione dell'Africa occidentale.
Articolo 57
Gli assi del PAPED
I settori d'intervento oggetto del programma APE per lo sviluppo si articolano su cinque assi:
a) la diversificazione e l'ampliamento delle capacità di produzione;
b) lo sviluppo degli scambi commerciali intraregionali e l'agevolazione dell'accesso ai mercati internazionali;
c) il miglioramento ed il potenziamento delle infrastrutture nazionali e regionali relative all'attività commerciale;
d) la realizzazione degli adeguamenti indispensabili e la considerazione delle altre esigenze connesse agli scambi commerciali;
e) l'attuazione ed il monitoraggio/la valutazione dell'APE da parte della regione dell'Africa occidentale.
Articolo 58
Modalità di attuazione del PAPED
1. Il programma APE per lo sviluppo è oggetto di un Protocollo che costituisce parte integrante dell'Accordo ed è contenuto nell'allegato F. Le modalità di attuazione del programma sono definite nel Protocollo.
2. Il PAPED è attuato mediante attività accompagnate da una valutazione finanziaria, da un calendario e da indicatori per il monitoraggio dell'attuazione. Le attività sono oggetto di un impegno finanziario dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per la loro realizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54 di cui sopra.
3. Il PAPED è oggetto di una valutazione effettuata con una periodicità convenuta tra le Parti. Il PAPED è sottoposto a revisione a scadenza regolare, sulla base dei risultati della sua attuazione e dell'impatto dell'Accordo. A tal fine un meccanismo fondato su indicatori definiti di comune accordo consente il monitoraggio permanente dell'attuazione del programma e la valutazione delle sue ripercussioni.
4. Nel quadro della valutazione congiunta di cui al paragrafo 3 le Parti ricercano la sinergia tra il ritmo di attuazione degli impegni assunti dalla regione dell'Africa occidentale e i progressi compiuti nell'attuazione delle attività e dei programmi nell'ambito del PAPED, compresa la mobilitazione delle risorse per il suo finanziamento, nonché nel miglioramento della competitività e delle capacità di produzione della regione. Le Parti, nel quadro del Consiglio congiunto dell'APE, adottano misure conformi alle disposizioni del presente Accordo, in particolare all'articolo 54, per rafforzare la suddetta sinergia.
Articolo 59
Sostegno all'attuazione delle norme
Le Parti convengono sul fatto che l'attuazione delle norme relative al commercio, i cui settori di cooperazione vengono descritti dai vari capi specifici del presente Accordo, è essenziale per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. La cooperazione in tale ambito sarà attuata nel rispetto delle modalità descritte dall'articolo 54.
Articolo 60
Adeguamento fiscale
1. Le Parti riconoscono che l'eliminazione o la riduzione sostanziale dei dazi doganali previste dal presente Accordo possono creare difficoltà alla regione dell'Africa occidentale ed intendono instaurare un dialogo e avviare una cooperazione in tale ambito.
2. Tenendo presente il calendario di eliminazione progressiva dei dazi concordato dalle Parti nel presente Accordo, esse convengono di avviare un dialogo approfondito sulle riforme e sulle misure di adeguamento fiscale intese ad assorbire, a termine, il deficit di bilancio dei paesi della regione dell'Africa occidentale.
3. L'Africa occidentale si impegna ad attuare riforme fiscali nel quadro della transizione fiscale indotta dalla liberalizzazione. L'Unione europea si impegna a sostenere l'Africa occidentale nell'attuazione di tali riforme. Tenuto conto di tali riforme, l'Unione europea si impegna a fornire le risorse finanziarie per coprire l'impatto fiscale netto concordato tra le Parti, relativo al periodo di soppressione progressiva dei dazi.
Articolo 61
Strumenti
1. Nel quadro dell'attuazione delle disposizioni di cui alla parte III del presente Accordo, le Parti convengono sull'istituzione degli strumenti seguenti:
a) l'Osservatorio della competitività;
b) il Fondo regionale APE.
2. L'Osservatorio della competitività è uno degli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dell'Accordo. Esso si avvale di indicatori chiari di monitoraggio e di valutazione per apprezzare l'impatto dell'APE. Gli indicatori saranno fissati non appena sarà firmato l'Accordo.
3. Le Parti riconoscono l'utilità dei meccanismi di finanziamento regionali. Il Fondo regionale APE è il principale strumento di finanziamento del programma APE per lo sviluppo. Si tratta di uno strumento privilegiato per incanalare il sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
4. Il Fondo regionale APE è infatti stabilito dalla e per la regione al fine di incanalare il finanziamento a livello regionale e se necessario nazionale, nonché attuare in modo efficace le misure di sostegno al presente Accordo.
5. L'Unione europea e i suoi Stati membri si impegnano a canalizzare il loro sostegno sia attraverso i meccanismi di finanziamento propri alla regione, sia tramite quelli scelti dai paesi firmatari del presente Accordo. Tali meccanismi sono attuati nel rispetto dei principi di efficacia dell'aiuto della dichiarazione di Parigi, al fine di garantire un'attuazione semplificata, efficace e rapida. Le Parti potranno concordare qualsiasi altro meccanismo o modalità di finanziamento.
6. Le modalità di funzionamento dei due strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisate dal comitato congiunto dell'APE.
PARTE IV
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CAPO 1
OBIETTIVO, AMBITO DI APPLICAZIONE E PARTI
Articolo 62
Obiettivo
L'obiettivo di questa parte dell'Accordo è stabilire i metodi di prevenzione e risoluzione delle controversie che potrebbero sorgere tra le Parti al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Articolo 63
Ambito di applicazione
1. Questa parte si applica a qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 20 e 21.
2. Nonostante il paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou è applicabile in caso di controversie riguardanti il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.
Articolo 64
Le Parti della controversia
1. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono considerati come una sola Parte nel quadro della prevenzione e della risoluzione delle controversie sorte durante l'applicazione del presente Accordo.
2. L'ECOWAS, l'UEMOA e l'insieme degli Stati dell'Africa occidentale, compresa la Mauritania, sono considerati una sola Parte nel quadro della prevenzione e della risoluzione delle controversie sorte durante l'applicazione del presente Accordo.
CAPO 2
PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE: CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE
Articolo 65
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 63 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desideri avviare consultazioni lo chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato congiunto di attuazione dell'APE, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'Accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni vengono avviate entro quaranta (40) giorni dalla data di presentazione della domanda. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta
(60) giorni dalla data della domanda a meno che le Parti non decidano di proseguire oltre tale termine. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Nelle situazioni urgenti, in particolare quelle riguardanti merci deperibili o stagionali, le consultazioni vengono avviate entro quindici (15) giorni dalla data di presentazione della domanda e si ritengono concluse entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. In tutte le tappe della prevenzione e della risoluzione delle controversie la Parte Unione europea dedica particolare attenzione alla situazione, alle preoccupazioni e agli interessi particolari degli Stati della regione dell'Africa occidentale.
6. Qualora le consultazioni non siano avviate entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista dal presente Accordo.
Articolo 66
Mediazione
1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. I termini di riferimento della mediazione saranno quelli esposti nella domanda di consultazioni, a meno che le Parti non decidano diversamente.
2. A meno che le Parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro dieci
(10) giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di mediazione, il presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE o un suo rappresentante, su richiesta
della Parte più diligente, designa un mediatore estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 83, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venti (20) giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
3. Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le argomentazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.
4. Il parere del mediatore può comprendere raccomandazioni su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall'articolo 63. Il parere del mediatore non è vincolante.
5. Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Il mediatore può anche decidere di modificare i termini su istanza di una delle Parti o d'ufficio, tenuto conto delle particolari difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.
6. Gli atti relativi alla mediazione, e in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso del procedimento, rimangono riservati.
CAPO 3
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Sezione I – Procedura di arbitrato
Articolo 67
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 65 oppure dopo aver fatto ricorso alla mediazione di cui all'articolo 66, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La domanda di costituzione del collegio arbitrale è trasmessa per iscritto alla Parte convenuta e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Nella domanda la Parte attrice precisa la situazione specifica e/o la misura oggetto della controversia ed espone i motivi per i quali la situazione e/o la misura sono contrarie alle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 68
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro dieci (10) giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato congiunto di attuazione dell'APE, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE, o al suo rappresentante, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 83 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte
attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. Il presidente del comitato congiunto di attuazione dell'APE o il suo rappresentante seleziona gli arbitri estraendoli a sorte entro cinque (5) giorni dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 3, alla presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il giorno e l'ora della selezione sono comunicati alle Parti. Il fatto che una delle Parti ometta di inviare il proprio rappresentante in seguito ad una convocazione non pregiudica in alcun modo la validità della selezione.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
6. Le modalità di assunzione delle spese di arbitrato sono definite nel regolamento delle procedure.
Articolo 69
Relazione intermedia del collegio arbitrale
Di norma il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi (120) giorni dalla sua costituzione. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.
Articolo 70
Decisione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale consegna la propria decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro centocinquanta (150) giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta
(180) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro settantacinque (75) giorni dalla data della sua costituzione. La decisione deve comunque essere presa entro novanta (90) giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può adottare una decisione preliminare sul carattere di urgenza della questione.
3. Ciascuna Parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.
Sezione II - Esecuzione
Articolo 71
Esecuzione della decisione del collegio arbitrale
Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine di esecuzione della decisione.
Articolo 72
Termine ragionevole per l'esecuzione
1. Entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione del collegio arbitrale alle Parti, la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione comunica per iscritto alla Parte attrice e al comitato congiunto di attuazione dell'APE il termine che ritiene necessario per conformarsi alla decisione ("termine ragionevole").
2. In caso di disaccordo tra le Parti della controversia sul termine ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro venti (20) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire tale termine ragionevole. La domanda è trasmessa simultaneamente all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.
3. Nel determinare il termine ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo la Parte stessa sono necessarie per garantire la conformità. Ognuna delle Parti può presentare la propria stima dei tempi necessari per l'adozione di tali misure. Il collegio arbitrale può anche tenere conto di vincoli dimostrabili in termini di capacità, che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie da parte della Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione.
4. Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque (45) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.
5. Il termine ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
Articolo 73
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio arbitrale
1. La Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione informa l'altra Parte ed il comitato congiunto di attuazione dell'APE prima dello scadere del termine ragionevole in merito alle misure da essa adottate per conformarsi alla decisione arbitrale.
2. Qualora le Parti non concordino sulla compatibilità tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni del presente Accordo, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La domanda indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo. Il collegio arbitrale si pronuncia entro novanta
(90) giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione della domanda.
3. Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per l'adozione della decisione è di centocinque (105) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.
Articolo 74
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Qualora la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione non notifichi entro lo scadere del termine ragionevole le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale o qualora quest'ultimo dichiari che le misure notificate in applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1, non sono compatibili con gli obblighi della suddetta Parte secondo le disposizioni dell'articolo 71, la Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione, se invitata dalla Parte attrice, deve sottoporle un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta (30) giorni dallo scadere del termine ragionevole o dalla decisione a norma dell'articolo 73 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni dell'articolo 71 delle misure prese per dare esecuzione alla decisione, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica alla controparte. Adottando tali misure la Parte attrice cerca di optare per quelle che influiscono il meno possibile sul conseguimento degli obiettivi del presente Accordo. Se del caso, le misure temporanee tengono conto del loro impatto sull'economia degli Stati dell'Africa occidentale e non devono influire sulla fornitura di assistenza allo sviluppo della regione dell'Africa occidentale.
3. La Parte Unione europea dà prova di moderazione nel richiedere indennizzi o nell'adottare le misure opportune a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo e tiene conto della situazione dei paesi in via di sviluppo dell'Africa occidentale.
4. Le misure opportune o gli indennizzi sono temporanei e non sono più applicati dopo che la misura incompatibile è stata revocata o modificata in modo da renderla conforme alle disposizioni dell'articolo 71 oppure se le Parti convengono di porre fine alla procedura di risoluzione della controversia.
Articolo 75
Riesame delle misure di esecuzione della decisione prese successivamente all'adozione delle misure opportune
1. La Parte contro la quale è stata pronunciata la decisione notifica all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale e chiede che sia posta fine all'applicazione delle misure adottate dalla Parte attrice.
2. Se entro trenta (30) giorni dalla notifica le Parti non giungono ad un accordo sulla compatibilità delle misure notificate con le disposizioni del presente Accordo, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La domanda è trasmessa simultaneamente all'altra Parte e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale decide entro quarantacinque (45) giorni dalla presentazione della domanda e comunica la sua decisione alle Parti e al comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la
non conformità delle misure adottate con le pertinenti disposizioni del presente Accordo, decide se la Parte attrice possa continuare ad applicarle. Qualora ritenga che tali misure sono conformi, il collegio arbitrale pone fine all'applicazione delle misure adottate dalla Parte attrice.
3. Qualora non sia possibile riunire nuovamente, in tutto o in parte, il collegio arbitrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 68. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta (60) giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 2.
Sezione III - Disposizioni comuni e transitorie
Articolo 76
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata che ponga fine alla controversia. In tal caso le Parti informano il comitato congiunto di attuazione dell'APE. L'adozione di una soluzione concordata pone fine alla procedura.
Articolo 77
Regolamento di procedura
Il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta un regolamento di procedura entro tre (3) mesi dalla sua istituzione.
Articolo 78
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia, che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni ottenute in questo modo devono essere divulgate alle Parti affinché queste possano esprimere le loro osservazioni.
Articolo 79
Lingue di lavoro
1. Le lingue comuni di lavoro delle Parti durante le procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie sono l'inglese, il francese oppure il portoghese.
2. Le Parti presentano le loro comunicazioni per iscritto o oralmente in una di tali tre lingue ufficiali.
Articolo 80
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente Accordo secondo le norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che derivano dalle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 81
Decisioni del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale adotta decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.
2. La decisione espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente Accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE rende pubblica la decisione del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.
3. La decisione del collegio arbitrale indica esplicitamente il modo in cui è stato tenuto conto delle flessibilità, compreso il trattamento speciale e differenziato, previste dal presente accordo e chieste da una delle Parti.
4. Nonostante le disposizioni dell'articolo 64, le misure adottate per conformarsi alla decisione del collegio arbitrale riguardano specificamente lo Stato o gli Stati le cui misure sono state ritenute contrarie al presente Accordo. Di conseguenza nessuno Stato può essere oggetto di sanzioni qualora la mancata esecuzione di un obbligo derivante dal presente Accordo non possa essergli contestata.
Articolo 82
Disposizione transitoria
Per tenere conto della particolare situazione dell'Africa occidentale le Parti decidono che, per un periodo transitorio di dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Parte Unione europea privilegia la consultazione e la mediazione come modalità di risoluzione delle controversie e dà prova di moderazione nelle sue richieste.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 83
Elenco degli arbitri
1. Entro tre (3) mesi dall'istituzione del comitato congiunto di attuazione dell'APE, quest'ultimo redige un elenco di quindici (15) arbitri. Ogni Parte designa un terzo degli arbitri. Le due Parti indicano di comune accordo l'ultimo terzo degli arbitri, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, cui potrebbe essere affidato l'incarico di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE si accerta che il suddetto elenco contenga sempre quindici nominativi e che rappresenti le varie specialità del commercio internazionale nonché del partenariato economico e commerciale tra le due regioni.
2. Gli arbitri posseggono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi sono indipendenti, agiscono a titolo personale e non secondo le istruzioni di organizzazioni o governi, non sono membri dell'amministrazione di nessuna delle Parti ed osservano il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.
Articolo 84
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente Accordo non sono abilitati a pronunciarsi su controversie che riguardano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle Parti derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente Accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che, per una misura specifica, abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del presente Accordo o a norma dell'accordo OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, il procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considera avviato non appena una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 del memorandum d'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC.
3. Il presente Accordo non può impedire ad una Parte di applicare la sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può impedire alle Parti di sospendere i vantaggi concessi ai termini del presente Accordo.
Articolo 85
Termini
1. Tutti i termini di decadenza fissati nella presente parte, compresi quelli entro i quali i collegi arbitrali devono adottare le decisioni, sono espressi in giorni di calendario a partire dal giorno che segue l'atto o il fatto al quale si riferisce. Se l'ultimo giorno non è lavorativo, la scadenza del termine è rinviata al giorno lavorativo successivo.
2. Tutti i termini previsti nella presente parte dell'Accordo possono essere prorogati tramite reciproco accordo delle Parti.
Articolo 86
Cooperazione
Le Parti decidono di cooperare, anche finanziariamente, conformemente alle disposizioni della parte III, nel settore dell'assistenza giuridica e in particolare del rafforzamento delle capacità, al fine di consentire l'utilizzo da parte dell'Africa occidentale del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al presente Accordo.
PARTE V ECCEZIONI GENERALI
Articolo 87
Clausola relativa alle eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui sussistono le stesse condizioni o una restrizione dissimulata degli scambi di beni o di servizi e dello stabilimento, nessuna
disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessarie alla protezione della vita o della salute umana, degli animali o delle piante;
c) necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di mancati pagamenti in ambito contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
iv) all'applicazione della normativa doganale; oppure
v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
d) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
e) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
f) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora dette misure siano accompagnate da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
g) connesse ai prodotti del lavoro carcerario;
h) essenziali per l'acquisto o la riparazione di prodotti scarsamente disponibili a livello generale o locale. Tali misure devono tuttavia essere compatibili con il principio secondo il quale le Parti hanno diritto ad una quota equa dell'approvvigionamento internazionale di tali prodotti. Tutte le misure di cui sopra che risultino incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo saranno abrogate non appena le circostanze che le hanno motivate avranno cessato di esistere.
Articolo 88
Eccezioni in materia di sicurezza
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da:
a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
i) relativi a materiali per la fissione o per la fusione o ai materiali da essi derivati;
ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento delle forze armate;
iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili alla sicurezza nazionale o alla difesa nazionale;
v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali;
c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE è informato nella misura del possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della data della loro revoca.
Articolo 89
Difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti
1. In caso di gravi difficoltà, reali o eventuali, a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di merci e di servizi, nonché dei pagamenti e dei movimenti di capitali, compresi quelli connessi agli investimenti diretti.
2. Le Parti si adoperano per evitare, per quanto possibile, di applicare le misure restrittive di cui al paragrafo 1.
3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, hanno una durata limitata e non superano quanto necessario per ovviare alle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.
4. Le Parti che mantengono o hanno adottato misure restrittive o che le modificano inviano senza indugio una notifica alle altre Parti e presentano il più rapidamente possibile un calendario per la loro eliminazione progressiva.
5. All'interno del comitato congiunto di attuazione dell'APE si svolgono rapidamente consultazioni finalizzate a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte o delle Parti interessate nonché le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti e delle difficoltà finanziarie esterne;
b) l'ambiente economico e commerciale esterno;
c) eventuali misure correttive alternative a disposizione.
6. Durante le consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tutti i dati finanziari e statistici presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti vengono accettati; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della Parte in questione.
Articolo 90
Fiscalità
1. Nessuna disposizione del presente Accordo né di qualsiasi intesa o modifica adottata a norma del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, di distinguere tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire l'adozione o l'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente Accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
PARTE VI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 91
Organismi congiunti dell'APE
È stabilito un quadro istituzionale per la supervisione e l'attuazione dell'Accordo di partenariato economico tra la Parte Africa occidentale e la Parte Unione europea, comprendente gli organismi seguenti:
a) il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea;
b) il comitato congiunto di attuazione dell'APE Africa occidentale - Unione europea;
c) il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea;
d) il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea.
Articolo 92
Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea
1. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è incaricato della supervisione dell'attuazione del presente Accordo. Esso si riunisce a livello ministeriale.
2. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri ACP-UE quali definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea si accerta del funzionamento del dispositivo istituzionale del presente Accordo e della sua attuazione e segue la realizzazione dei suoi obiettivi. Esamina anche le questioni di rilievo inerenti al presente Accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse e che incidono sul presente partenariato economico e commerciale tra le Parti.
3. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea esamina altresì le proposte e le raccomandazioni delle Parti in vista della revisione del presente Accordo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 111.
4. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea si riunisce una volta ogni due (2) anni. Può riunirsi anche in sessioni straordinarie se le circostanze lo esigono.
Articolo 93
Composizione e regolamento interno
1. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e dai membri della Commissione europea e, dall'altro lato, dai membri del comitato ministeriale per il monitoraggio dell'APE Africa occidentale - Unione europea, nonché dai presidenti delle commissioni dell'ECOWAS e dell'UEMOA.
2. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta il suo regolamento interno.
3. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è presieduto a rotazione da un rappresentante della Parte Unione europea e da un rappresentante della Parte Africa occidentale, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno.
4. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea presenta periodicamente al Consiglio dei ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou relazioni sul funzionamento del presente Accordo.
5. I membri del Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Articolo 94
Poteri e procedure decisionali
1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dall'Accordo medesimo.
2. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per dare loro attuazione conformemente alle rispettive norme interne.
3. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può anche formulare raccomandazioni.
4. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni con il comune accordo delle parti.
Articolo 95
Comitato congiunto di attuazione dell'APE Africa occidentale - Unione europea
1. Nell'eseguire la sua missione, il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è assistito dal comitato congiunto di attuazione dell'APE, composto da alti funzionari o da loro rappresentanti debitamente designati dalle Parti. Ogni
Parte può sottoporre al comitato congiunto di attuazione dell'APE qualsiasi questione relativa all'applicazione dell'Accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio congiunto dell'APE elabora e adotta il regolamento interno del comitato congiunto di attuazione dell'APE. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE è presieduto a rotazione, per un (1) anno, da un rappresentante di una delle Parti. Esso presenta un rapporto annuale al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.
3. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE svolge in particolare le funzioni seguenti:
a) in materia di scambi commerciali:
i) garantisce l'attuazione e l'adeguata applicazione delle disposizioni del presente Accordo; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in questo ambito;
ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni del presente Accordo e valuta i risultati della sua applicazione;
iii) interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte IV, per prevenire e risolvere le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo;
iv) assiste il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni;
v) segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;
vi) effettua il monitoraggio e la valutazione dell'incidenza che l'attuazione del presente Accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle Parti;
vii) valuta la situazione e interviene per facilitare gli scambi commerciali e le opportunità d'investimento e imprenditoriali tra le Parti;
viii) discute qualsiasi materia attinente al presente Accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il perseguimento dei suoi obiettivi;
b) in materia di sviluppo:
i) assiste il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente Accordo;
ii) segue l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con finanziatori terzi;
iii) formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;
iv) riesamina periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dal presente Accordo e all'occorrenza formula raccomandazioni relative a nuove priorità da includere;
v) esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente Accordo.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato congiunto di attuazione dell'APE può:
a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno;
b) esaminare qualsiasi questione rientrante nel presente Accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni;
c) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dal presente Accordo oppure nei casi in cui il Consiglio congiunto Africa occidentale- Unione europea gli abbia delegato le competenze di esecuzione. In tali casi il comitato congiunto di attuazione dell'APE adotta le decisioni o formula le raccomandazioni di comune accordo con le Parti.
5. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE si riunisce una volta l'anno per effettuare un esame generale dell'attuazione del presente Accordo; la data e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti in anticipo dalle Parti, alternativamente in ognuna delle regioni. Il comitato congiunto di attuazione dell'APE può, se del caso, tenere sessioni straordinarie per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).
Articolo 96
Comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea
1. Il comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea costituisce una sede di concertazione e di dialogo tra i membri del Parlamento europeo e quelli dei Parlamenti dell'ECOWAS e dell'UEMOA. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Esso coopera con l'Assemblea parlamentare paritetica di cui all'articolo 17 dell'accordo di Cotonou.
2. Il comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea è composto, da un lato, dai membri del Parlamento europeo e, dall'altra parte, dai membri dei Parlamenti regionali dell'Africa occidentale. I rappresentanti delle Parti possono assistere alle riunioni del comitato parlamentare congiunto Africa occidentale - Unione europea.
3. Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea adotta il proprio regolamento interno e ne informa il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.
4. Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è presieduto a rotazione da un membro del Parlamento europeo e da un membro dei Parlamenti dell'ECOWAS e dell'UEMOA, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno.
5. Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può chiedere al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea di fornirgli tutte le informazioni utili riguardanti l'attuazione del presente Accordo ed il Consiglio congiunto Africa occidentale - Unione europea gli fornisce le informazioni richieste.
6. Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è informato delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea.
7. Il comitato parlamentare congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea e del comitato congiunto di attuazione dell'APE.
Articolo 97
Comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea
1. Il comitato consultivo misto assiste il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i partner economici e sociali delle due Parti. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti socioeconomici e ambientali delle relazioni tra le Parti nel quadro dell'attuazione del presente Accordo.
2. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea stabilisce la partecipazione al comitato consultivo misto dell'APE Africa occidentale - Unione europea, accertandosi che tutti i soggetti interessati siano ampiamente rappresentati.
3. Il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea svolge le sue attività in concertazione con il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea o di propria iniziativa e formula raccomandazioni all'attenzione del Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea. I rappresentanti delle Parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo misto.
4. Il comitato consultivo misto Africa occidentale - Unione europea adotta il proprio regolamento interno in accordo con il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
5. Il comitato consultivo misto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può trasmettere raccomandazioni al Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea e al comitato congiunto di attuazione dell'APE.
Articolo 98
Finanziamento del funzionamento del dispositivo istituzionale
Le Parti decidono di cooperare in vista del finanziamento degli organismi di cui all'articolo 91, secondo le disposizioni contenute nella parte III del presente accordo. Le modalità di finanziamento saranno decise nei regolamenti interni dei suddetti organismi e con l'accordo del Consiglio congiunto dell'APE.
PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 99
Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi
1. Le Parti contraenti del presente Accordo sono la Parte Unione europea e la Parte Africa occidentale.
2. La Parte Unione europea comprende l'Unione europea e i suoi Stati membri o l'Unione europea o i suoi Stati membri, nei loro rispettivi ambiti di competenza previsti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. La Parte Africa occidentale comprende la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e i loro Stati membri nei loro rispettivi ambiti di competenza previsti dai trattati dell'ECOWAS e dell'UEMOA e la Mauritania.
4. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi fissati.
Articolo 100
Coordinatori e scambio di informazioni
1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente Accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano ciascuna un coordinatore. La designazione dei coordinatori non pregiudica la designazione delle autorità competenti prevista da specifiche disposizioni del presente Accordo.
2. Su istanza di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente Accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare le comunicazioni con la Parte richiedente.
3. Su istanza dell'altra Parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, ogni Parte – attraverso i suoi coordinatori – fornisce le informazioni e risponde tempestivamente alle domande dell'altra Parte riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le Parti.
Articolo 101
Trasparenza
1. Ogni Parte provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere disponibili al pubblico e a segnalare all'altra Parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente Accordo.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente Accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale della Parte interessata.
Articolo 102
Riservatezza
Nessuna disposizione del presente Accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte IV del presente Accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 68, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
Articolo 103
Preferenza regionale
1. Nessuna disposizione del presente Accordo impone a una Parte di concedere all'altra Parte del presente Accordo un trattamento più favorevole di quello applicato all'interno di ciascuna delle Parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale.
2. Qualora uno Stato dell'Africa occidentale o le sue comunità economiche concedano all'Unione europea o ad uno dei suoi Stati membri un trattamento più favorevole o un qualsiasi vantaggio ai termini del presente Accordo e viceversa, ne beneficia anche ogni firmatario del presente Accordo, in modo immediato e incondizionato.
3. Le disposizioni del presente Accordo non possono essere interpretate come tali da implicare per l'Unione europea o per la Parte Africa occidentale l'obbligo di concedersi reciprocamente eventuali trattamenti preferenziali applicabili a causa dell'appartenenza dell'Unione europea o della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e della Mauritania ad un accordo di integrazione economica regionale alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 104
Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea
1. Tenendo conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e la Parte Africa occidentale e al fine di consolidare le relazioni economiche e sociali tra tali regioni e la Parte Africa occidentale, le Parti si adoperano per agevolare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente Accordo nonché per agevolare gli scambi commerciali di beni e servizi, promuovere gli investimenti ed incoraggiare il trasporto e i mezzi di comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e la Parte Africa occidentale.
2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati dell'Africa occidentale e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e ad azioni specifiche dell'Unione europea riguardanti settori oggetto del presente Accordo.
3. La Parte Unione europea si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'Unione europea al fine di promuovere la cooperazione tra la Parte Africa occidentale e le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nei settori oggetto del presente Accordo.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo osta a che la Parte Unione europea applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 105
Relazione con altri accordi
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come tale da impedire l'adozione da parte dell'Unione europea o da parte di uno degli Stati dell'Africa occidentale di qualsiasi misura ritenuta adeguata in relazione al presente Accordo, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'accordo di Cotonou.
2. Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente Accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.
Articolo 106
Clausola di revisione a tempo
1. Le Parti decidono di proseguire le trattative al fine di ottenere un Accordo regionale completo.
2. Fatto salvo il contenuto delle tematiche elencate di seguito e i risultati delle suddette trattative, le Parti decidono di discutere i temi seguenti:
a) i servizi;
b) la proprietà intellettuale e l'innovazione, comprese le conoscenze tradizionali e le risorse genetiche;
c) i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
d) la protezione dei dati personali;
e) gli investimenti;
f) la concorrenza;
g) la tutela dei consumatori;
h) lo sviluppo sostenibile;
i) gli appalti pubblici.
3. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo ed entro sei (6) mesi dalla conclusione del presente Accordo le Parti stabiliscono una tabella di marcia contenente il calendario e le modalità delle trattative.
Articolo 107
Ratifica ed entrata in vigore
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese che segue la data alla quale sono stati depositati gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di almeno due terzi degli Stati della regione dell'Africa occidentale nonché lo strumento di approvazione del presente Accordo da parte dell'Unione europea.
3. In attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Africa occidentale e l'Unione europea convengono, tramite notifica, di applicarlo a titolo provvisorio, in tutto o in parte. L'applicazione provvisoria è notificata al depositario. L'Accordo si applica a titolo provvisorio un (1) mese dopo il ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria.
4. Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti decidono di applicarlo a titolo provvisorio, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore si intendono fatti alla data in cui prende effetto l'applicazione provvisoria.
5. Nonostante il disposto del paragrafo 3, l'Africa occidentale e l'Unione europea possono adottare iniziative per applicare l'Accordo, in tutto o in parte, per quanto possibile prima della sua applicazione provvisoria.
Articolo 108
Autorità depositarie
Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati, per quanto riguarda la Parte Unione europea e i suoi Stati membri, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, per quanto riguarda gli Stati dell'Africa occidentale, alla commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale. La commissione dell'ECOWAS ed il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ne informano quanto prima le Parti firmatarie.
Articolo 109
Durata
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna delle Parti può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto trascorsi sei (6) mesi dalla notifica alla controparte.
Articolo 110
Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni in esso stabilite e, dall'altra, ai territori degli Stati dell'Africa occidentale. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente Accordo vanno interpretati in questo senso.
Articolo 111
Clausola di revisione
1. Le Parti decidono di procedere, se opportuno e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 92, ad una valutazione o ad una revisione del presente Accordo ogni cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore.
2. Entro dodici (12) mesi prima della scadenza di ogni periodo quinquennale le Parti si notificano le disposizioni dell'Accordo per le quali chiedono la revisione in vista di un'eventuale modifica. Dieci (10) mesi prima della scadenza del periodo quinquennale in corso le Parti avviano trattative volte ad esaminare le eventuali modifiche da apportare all'Accordo. La revisione è effettuata alla luce dell'esperienza acquisita dalle Parti nel corso dell'attuazione.
3. Nonostante la suddetta scadenza, le Parti possono prevedere una modifica del presente Accordo in caso di necessità, segnatamente alla scadenza dell'accordo di Cotonou.
4. Qualora una Parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'Accordo, l'altra Parte dispone di un periodo di due (2) mesi per chiedere che
detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.
Articolo 112
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la Parte Unione europea fornisce ogni informazione utile alla Parte Africa occidentale che, a sua volta, comunica alla Parte Unione europea le sue preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La Parte Unione europea notifica alla Parte Africa occidentale l'adesione di nuovi Stati membri.
2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene Parte contraente del presente Accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro dell'UE al presente Accordo, tale Stato membro aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata alla Parte Africa occidentale.
3. Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente Accordo dall'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto dell'APE Africa occidentale - Unione europea può decidere in merito a misure di adeguamento o di transizione eventualmente necessarie.
Articolo 113
Testi facenti fede
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 114
Allegati
Gli allegati, i Protocolli e le dichiarazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo.
FIRMA DELLE PARTI
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato A: Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Allegato B: Dazi doganali sui prodotti originari dell'Africa occidentale Allegato C: Dazi doganali sui prodotti originari dell'Unione europea
Allegato D: Appendici del capo 3 relativo agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie
Allegato E: Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Allegato F: Protocollo relativo al programma APE per lo sviluppo (PAPED)