COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Piazza Arringo, 7
Capitolato Tecnico della Polizza All Risks Opere d’Arte
LOTTO 2
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l’Assicurazione |
Contraente: | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Società/Compagnia: | L’impresa assicuratrice |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne |
Franchigia / minimo non indennizzabile: | La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell’Assicurato |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro / Xxxxx: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Valore commerciale: | il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato |
Deprezzamento: | la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro. |
Valore dichiarato: | il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro. |
Beni assicurati: | Le opere d’arte di proprietà del Comune di Ascoli, nonché quelle di proprietà di terzi non in prestito temporaneo. A titolo esemplificativo e non limitativo, per opere d’arte si intendono quadri, dipinti, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche d’antichità, raccolte numismatiche, pergamene, libri, stampe, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, ceramiche, terrecotte, porcellane, cose in genere aventi valore artistico o storico. |
Comunicazione: | Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail |
ART. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Xx eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di sinistro l’Assicurato invierà la denuncia alla Compagnia entro 15 gg. dal momento in cui ne è venuto a conoscenza l’Ufficio della Contraente delegato alla gestione delle coperture assicurative.
ART. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 10 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari a detto valore commerciale, dedotti gli eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrisponde:
▪ la differenza tra il valore commerciale che la cosa aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello della cosa nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
▪ il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento.
In caso di sinistro che colpisca una cosa facente parte di un insieme assicurato la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme, da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
ART.12 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART.13 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando la Contraente o l'Assicurato dimostri che non ha agito con dolo.
ART.15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 90 (novanta); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART.16 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dalla Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART.17 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, anche per il tramite del Broker incaricato, entro
60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Le rate successive e/o le eventuali appendici di variazione potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto
n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all’art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all’Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da Equitalia Servizi
S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest’ultima.
Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma “c” dell’Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell’Art. 1901 del C.C..
ART.18 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
ART.19 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello ove risiede la Contraente.
ART. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 21 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2014 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2017 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2014 al 31/12/2015 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.
Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2015, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.
A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all’Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.
ART. 22 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART.23 – XXXXXXXX BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all’ATI costituita da AON S.p.A, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00, 00000 Xxxxxx (delegataria) e MAG JLT SPA, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 80121 Napoli (mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura dell’11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
ART.24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 25 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 26 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 27 ––– ESENZIONE IMPOSTE
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n° 52 del 22/01/2004: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI, FURTO E RAPINA
ART. 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA DANNI DIRETTI
Premesso che il Comune di Ascoli detiene un patrimonio di opere d’arte per un valore complessivo di circa € 300.000.000,00 e posto nelle seguenti ubicazioni:
- Pinacoteca Comunale e Palazzo Comunale, siti in Piazza Arringo, 7 – Ascoli Xxxxxx;
- Museo dell’Arte Ceramica, sito in Piazza S. Xxxxxxx – Ascoli Xxxxxx;
- Galleria Arte Contemporanea “X. Xxxxxx”, sita in X.xx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx Xxxxxx;
la Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche conseguenziali, alle Opere d’Arte assicurate causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Si intende espressamente esclusa dalla garanzia la mostra permanente denominata “Gli ori dei Longobardi”, in quanto assicurata con altra polizza separata.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C.
ART. 2 – OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di:
- Furto e rapina delle Opere d’Arte; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Condizioni particolari di Polizza
SEZIONE 1 – ESCLUSIONI, CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI
ART. 1 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
1. i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato e/o con mezzi e metodologie non idonee. Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare le cose assicurate nonché i danni di natura estetica;
2. i danni conseguenti a invecchiamento, usura o dovuti al cattivo stato di conservazione dell’opera ;
3. i danni dovuti all’effetto lento e progressivo della luce, di reazioni chimiche o di influssi climatici, di incrostazioni, di ossidazioni di ruggine e di corrosione;
4. i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
5. i danni causati, determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell’Assicurato;
6. i danni conseguenti a furti o rapine commesi od agevolati dai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato, delle persone del cui operato essi debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente e/o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro di essi;
7. i danni causati da truffe, xxxxx, estorsioni e malversazioni;
8. gli ammanchi e gli smarrimenti di qualsiasi genere;
9. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, terrorismo, insurrezione a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
10. i danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
11. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe e slavine, inondazioni e alluvioni, a meno che il sinistro non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi.
ART. 2 - TERRORISMO E SABOTAGGIO
A parziale deroga del Comma 9 dell’Art. 1 della presente sezione, la Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
ART. 3 - INONDAZIONI, ALLUVIONI
La Società, a parziale deroga del comma 11 dell’Art. 1 della presente Sezione, indennizza i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
b) a enti mobili all’aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta a meno di 12 (dodici) centimetri dal pavimento; tale esclusione non è valida per i mobili e i tappeti;
d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) di rapina o saccheggio.
La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dall’assicurazione prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 4 – TERREMOTO
La Società, a parziale deroga del comma 11 dell’Art. 1 della presente Sezione indennizza i danni materiali compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società non indennizza i danni:
a) di eruzioni vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina o saccheggio.
Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro ”.
La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dall’assicurazione prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 5 ––– MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE
L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali ove le opere sono esposte e/o conservate, nonché tra le diverse sedi espositive e museali e/o nuove sedi permanenti del Contraente, previa notifica alla Società.
ART. 6 – NUOVE ACQUISIZIONI
La garanzia è automaticamente estesa, su base di “valore dichiarato”, alle opere d'arte acquisite nel corso dell'annualità assicurativa dal momento in cui vengono collocate nei locali del Contraente:
senza obbligo di comunicazione, se di valore singolo pari o inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila); purché lo stesso ne abbia data preventiva comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, telefax o e- mail alla Società, se di valore singolo superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
ART. 7 - ESTENSIONE ALL’INFLUENZA DI TEMPERATURE, DI UMIDITÀ E IN GENERE DI CLIMA
La Società, a parziale deroga del comma 3 dell’Art. 1 della presente Sezione la garanzia è estesa a coprire i danni e le perdite, materiali e diretti, conseguenti a influenza di temperatura, di umidità e in genere di clima
xxxxxx conseguenti a guasto e/o arresto e/o rottura accidentale dei sistemi di protezione o di climatizzazione soggetti a regolare e periodica manutenzione.
Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza.
ART. 8 - OPERE PRESSO TERZI (RESTAURATORI - MOSTRE)
La garanzia é estesa, senza sovrappremio, ai beni assicurati dalla presente polizza temporaneamente consegnati a soggetti terzi (escluso il trasporto, salvo quanto previsto alla apposita sezione) per mostre, esposizioni o restauri, entro il limite massimo di € 1.000.000,00 (unmilione) di oggetti per singola ubicazione di terzi.
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali poste a meno di quattro metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee, da ripiani, ballatoi, scale terrazzi o simili accessibili dall’esterno senza impiego di particolare agilità personale o di scale, corde, e attrezzi similari, dovranno essere protetti da inferriate fissate nei muri o da robusti serramenti di legno, plastica rigida, metallo, vetro e/o altri materiali simili comunemente impiegati in edilizia, chiusi con idonei congegni attivabili solo dall’interno, oppure con serrature e/x xxxxxxxxx.
Inoltre è necessario che i locali siano protetti da valido impianto di allarme antintrusione che deve essere funzionante e attivato ogniqualvolta non vi sia presenza di persone.
Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o l’impianto di allarme non sia funzionante
SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO
ART. 1 - FURTO CON DESTREZZA
L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o in alternativa, sia in funzione servizio di telecamere a circuito chiuso.
ART. 2 – ESTORSIONE
L’assicurazione viene estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.
ART. 3 - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
ART. 4 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte o se l’Assicurato riceve notizie al loro riguardo, questi deve darne immediata comunicazione alla Società.
L'Assicurato può scegliere se restituire alla Società l'indennità percepita per le cose recuperate al netto di un eventuale deprezzamento, o se trasferire alla Società la proprietà sulle cose recuperate.
SEZIONE 3 - TRASPORTI
ART. 1 – TRASPORTO DELLE OPERE PER MOSTRE E/O RESTAURI
1) Sono compresi in garanzia, senza sovrappremio, i trasporti delle opere fino ad un valore massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per singolo viaggio, sul territorio Italiano della Repubblica di San Marino e di Città del Vaticano, tra le ubicazioni assicurate e le ubicazioni di terzi per mostre/esposizioni o restauro degli oggetti assicurati con la presente polizza.
L’imballaggio deve essere effettuato a regola d’arte tenendo conto della natura delle opere e i trasporti devono essere effettuati da società specializzate nel trasporto / movimentazione di opere d’Arte o da almeno due persone di fiducia dell’Assicurato, collocando l’opera/e in modo da non essere visibile/i dall’esterno su automezzi costantemente e ininterrottamente sorvegliato anche durante brevi soste.
2) Su richiesta dell’Assicurato e previo pagamento del relativo premio previsto, la garanzia può essere estesa al trasporto di oggetti assicurati, con le medesime modalità di cui al punto 1) del presente articolo, per opere il cui valore superi € 250.000,00 (duecentocinquantamila).
Si intendono comunque esclusi i trasporti verso i Paesi dell' ex URSS, ad eccezione delle Repubbliche Baltiche - e i Paesi dell'ex Yugoslavia – a eccezione di Slovenia e Croazia.
L’attivazione della copertura avverrà mediante invio alla Società di apposita richiesta riportante:
- l’elenco e la descrizione delle opere;
- il luogo di destinazione;
- le date e la durata del trasporto;
- le somme da assicurare;
- le modalità del trasporto.
La copertura decorrerà solamente previa conferma scritta da parte della Società.
ART. 2 - ALTRI TRASPORTI
Per i trasporti di opere non rientranti in quanto previsto all’Art. 1 della presente sezione, l’assicuratore valuterà di volta in volta la richiesta.
La garanzia decorrerà i ogni caso previa conferma scritta della Società.
SEZIONE 4 – CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART.1 - ONORARI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.
ART.2 - BUONA FEDE
L'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
ART.3 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI / ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, ne legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dalla Contraente e/o dall'Assicurato o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.
ART. 5 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo o colpa grave, derivante dall'art. 1916 C.C. verso:
- i dipendenti della Contraente;
- i trasportatori specializzati, vettori e/o spedizionieri; in tal caso la rinuncia alla rivalsa vale per la sola parte eccedente la responsabilità legale degli stessi;
purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
ART. 6 – RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITA’ ASSICURATIVA
Qualora in corso di annualità assicurativa il Contraente comunichi, dandone adeguata e valida motivazione:
a) Di voler ridurre le somme assicurate, il Contraente avrà diritto alla restituzione da parte della Società del rateo della corrispondente parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali, a decorrere dalla data della ricezione da parte della Società della comunicazione;
b) Di voler aumentare le somme assicurate, il Contraente avrà l’obbligo di pagare alla Società il rateo del corrispondente premio in aumento al lordo di accessori ed oneri fiscali.
ART. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra Società e Contraente, anche per il tramite del Broker, deve avvenire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.
ART. 8 – DOLO E COLPA GRAVE
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da :
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente
ART. 9 – ASSICURAZIONE A SECONDO RISCHIO
La garanzia è prestata “a secondo rischio” rispetto alla Polizza n° All Risks Property stipulata dalla
Contraente con la Compagnia…………………………….; la presente garanzia assicurativa pertanto opererà in eccedenza alle somme assicurate per il medesimo rischio ivi previste, ovvero ad € 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale previsione non si applica a quanto non garantito dalla predetta polizza All Risks Property ed assicurato dalla presente Polizza.
SEZIONE 6 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
ART. 1 – FRANCHIGIA FRONTALE
Per i danni dovuti a qualsiasi causa, salvo quanto diversamente indicato, si applica una franchigia pari ad € 5.000,00.
ART. 2 – TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, si applica una scoperto del 15%, col minimo di € 15.000,00.
ART. 3 – INONDAZIONE, ALLUVIONE
Per i danni dovuti a inondazione, alluvione, allagamento, si applica una scoperto del 15%, col minimo di € 15.000,00.
ART. 10 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici non conseguenti a furto e/o rapina tentati o riusciti, si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 5.000,00.
ART. 11 – TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00.
ART. 18 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, FURTO CON DESTREZZA, FURTO DEI DIPENDENTI
Per i danni da furto, rapina, estorsione, furto con destrezza, furto dei dipendenti, si applica una franchigia di € 500,00.
SEZIONE 7 – LIMITI DI INDENNIZZO
ART. 1 – TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata.
ART. 2 – INONDAZIONE, ALLUVIONE
Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata.
ART. 8 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata.
ART. 9 – TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata.
SEZIONE 8 – PARTITE E SOMME ASSICURATE – CALCOLO DEL PREMIO
DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI
Partita Assicurata | Valore assicurato a P.R.A. | Tasso Imponibile | Premio Imponibile |
Opere d’arte |
Premio Imponibile complessivo | Oneri fiscali | Premio Lordo |
ESENTE |
a) Il premio dovuto per ogni singolo viaggio (andata e ritorno si intendono due viaggi) con somme assicurate superiori a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) è determinato sulla base dei seguenti tassi imponibili:
Regione Italia Europa Extra
Europa
Opere d’arte non fragili …………. ………. ………. ……………..
Oggetti fragili …………. ………. ………. ……………..