REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
APPROVATO dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL
2 OTTOBRE 2014
INDICE
PARTE PRIMA - GENERALITÀ
Art. | 1 | Ente gestore del servizio |
Art. | 2 | Sistema di distribuzione dell'acqua |
Art. | 3 | Norme per il servizio acquedotto |
Art. | 4 | Definizioni |
Art. | 5 | Modalità della fornitura |
Art. | 6 | Durata dei contratti |
Art. | 7 | Modalità per il recesso dal contratto |
PARTE SECONDA - FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. | 8 | Impianti per uso pubblico |
Art. | 9 | Installazione degli impianti per usi pubblici e misurazione dell'acqua |
Art. | 10 | Prelievi abusivi |
PARTE TERZA
CAPITOLO PRIMO - FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. | 11 | Aventi diritto all'erogazione del servizio |
Art. | 12 | Forniture su strade canalizzate |
Art. | 13 | Forniture su strade non canalizzate |
Art. | 14 | Norme per le forniture |
Art. | 15 | Ripartizione dell'importo delle fatture fra i vari Clienti di una stessa derivazione |
Art. | 16 | Richiesta di fornitura |
Art. | 17 | Contratto |
Art. | 18 | Contratti stipulati con precedenti gestori |
Art. | 19 | Ottenimento della fornitura |
Art. | 20 | Norme per l'esecuzione della fornitura |
Art. | 21 | Costruzione e manutenzione delle derivazioni (norma tecnica) |
Art. | 22 | Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori |
Art. | 23 | Messa a norma degli allacciamenti preesistenti |
Art. | 24 | Proprietà delle opere di allacciamento |
Art. | 25 | Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture |
Art. | 26 | Subentri e volture |
Art. | 27 | Interventi della Società per ragioni imputabili al Cliente |
Art. | 28 | Portata garantita |
Art. | 29 | Continuità del servizio di erogazione |
Art. | 30 | Responsabilità del Cliente |
Art. | 31 | Uso dell'acqua |
Art. | 32 | Sospensione della fornitura |
Art. | 33 | Risoluzioni di diritto del contratto |
Art. | 34 | Prelievi abusivi |
Art. | 35 | Anticipo di fornitura |
Art. | 36 | Erogazioni provvisorie |
Art. | 37 | Tariffe |
Art. | 38 | Minimo impegnato e garantito per gli usi diversi dal consumo domestico |
Art. | 39 | Impianti privati di estinzione incendi |
CAPITOLO SECONDO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - FATTURAZIONE
MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA
Art. | 40 | Misure e fatturazione dell'acqua |
Art. | 41 | Modalità dei pagamenti |
Art. | 42 | Apparecchi di misura - Manutenzione |
Art. | 43 | Posizione e custodia degli apparecchi di misura |
Art. | 44 | Guasti agli apparecchi |
Art. | 45 | Posa, sostituzione e rimozione degli apparecchi di misura |
Art. | 46 | Lettura dei misuratori |
Art. | 47 | Irregolare funzionamento del contatore |
Art. | 48 | Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente9 |
CAPITOLO TERZO - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. | 49 | Prescrizioni e collaudi |
Art. | 50 | Installazione delle condutture |
Art. | 51 | Collegamenti di impianti ed apparecchi |
Art. | 52 | Installazione valvole unidirezionali di disconnessione idraulica |
Art. | 53 | Impianti di pompaggio |
Art. | 54 | Serbatoi |
Art. | 55 | Modifiche |
Art. | 56 | Perdite, danni, responsabilità |
Art. | 57 | Vigilanza |
CAPITOLO QUARTO - BOCCHE PRIVATE DI ESTINZIONE INCENDI
Art. 58 Modalità di alimentazione Art. 59 Diritti e obblighi per il Cliente
CAPITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI VARIE
Art. | 60 | Infrazioni |
Art. | 61 | Identificazione dei Dipendenti |
Art. | 62 | Tasse ed imposte |
Art. | 63 | Applicabilità del diritto comune |
Art. | 64 | Obbligatorietà |
Art. | 65 | Variazioni |
Art. | 66 | Trattamento dei dati personali |
Art. | 67 | Controversie |
PARTE PRIMA
GENERALITÀ
Art. 1 Ente gestore del servizio
Hidrogest Spa provvede al servizio di distribuzione dell'acqua potabile in base ad apposite convenzioni di servizio parziale o totale. La fornitura é disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e degli Artt. 1559 e seguenti del Codice Civile.
I Diritti del Cliente sono tutelati da apposita Carta del Servizio.
Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua
La Società concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore; concede inoltre erogazioni anche a bocca libera sul suolo pubblico per il servizio di estinzione incendi.
Art. 3 Norme per il servizio acquedotto
Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d’erogazione del servizio di fornitura di acqua ed i rapporti fra Gestore e Cliente.
Il Regolamento del Servizio Acquedotto e la Carta dei Servizi, consultabili sul sito internet del Gestore e scaricabili in formato elettronico, sono obbligatori per tutti i Clienti e si devono intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.
Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche tramite pubblicazione sul sito internet del Gestore come viene effettuato per le voci relative alla tariffa e alle modalità di fatturazione.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Rete di distribuzione esterna (o rete di distribuzione): è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Gestore.
2. Allacciamento: è la parte di impianto, costruita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, dedicata all’alimentazione di
uno o più Clienti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna al Cliente.
3. Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall’impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal contatore: quando quest’ultimo è ubicato all’interno della proprietà privata il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno alla proprietà privata il punto di consegna sarà individuato dal contatore.
L’acqua viene consegnata all’utenza al punto di consegna.
4. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua connesso al contratto di fornitura: è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.
5. Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà del Cliente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.
6. Attivazione della fornitura: è l’attività di ripristino dell’erogazione dell’acqua cessata su richiesta del Cliente o sospesa dal Gestore per uno dei casi previsti dal Regolamento. È eseguita dal Gestore o dal personale dallo stesso incaricato.
7. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura dell’erogazione dell’acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.
8. Cessazione della fornitura: è l’interruzione dell’erogazione dell’acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte del Cliente oppure da parte del Gestore per i casi previsti dal Regolamento.
Art. 5 Modalità della fornitura
L’erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o private, sia civile che industriale, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.
Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, dalla Carta del Servizio in vigore e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Cliente all’atto della conclusione del contratto.
Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari - che devono essere idraulicamente sconnessi dalla rete pubblica d’acquedotto - è a cura e spese del Cliente.
Per le forniture antincendio, l’adempimento alle eventuali richieste di pressione e portata da parte degli enti preposti all’emissione del Certificato Prevenzione Incendi, è a cure e spese del Cliente
richiedente. Le opere necessarie dovranno essere idraulicamente sconnessi dalla rete pubblica d’acquedotto. Il tutto come meglio specificato nell’art 39 del presente Regolamento.
Art. 6 Durata dei contratti
I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti rilasciata in forma scritta.
Il cliente che intende disdire il proprio contratto di fornitura deve necessariamente comunicare la lettura; immediatamente gli sarà rilasciato il conteggio a saldo che dovrà essere pagato; nel caso il cliente non avesse la possibilità di pagare al momento, dovrà far pervenire (a brevi manu, via fax o via e-mail) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento entro 5 giorni.
Per il cliente che manda la disdetta tramite posta, posta elettronica o fax, sarà immediatamente contattato, (richiedendo la lettura nel caso non fosse stata indicata) e allo stesso sarà richiesto dove inviare il conteggio a saldo che dovrà essere pagato entro 5 giorni e far avere ad Hidrogest ricevuta di avvenuto pagamento.
Nel caso la procedura sopra descritta non venisse rispettata, massimo entro 10 giorni il contatore sarà rimosso con la conseguente predisposizione della pratica per il recupero del credito.
I 10 giorni valgono anche per le disdette per le quali il cliente dichiara di voler togliere il contatore.
Art. 7 Modalità dei subentro nella fornitura
Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell’esercizio o della locazione, il Cliente cessante continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato un nuovo contratto a nome proprio, salvo che il Cliente cessante abbia dato disdetta del contratto a termini dell'Art. 6 o non sia stata eseguita la voltura del contratto preesistente.
Nel caso di subentro diretto tra parenti (moglie/marito – genitori/figli), vista la continuità di parentela non è necessario rilasciare fattura a saldo, a meno ché il cliente voglia saldare la situazione precedente. Naturalmente in caso di morosità, non si procede per nessun caso ad un subentro, anche se tra parenti. Prima di tutto deve essere saldata la situazione debitoria.
PARTE SECONDA
FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 8 Impianti per uso pubblico
Sono considerati impianti per usi pubblici:
a) le fontanelle pubbliche;
b) le bocche per innaffiamento di strade e giardini pubblici
c) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico.
Art. 9 Installazione degli impianti per usi pubblici e misurazione dell'acqua
L'installazione e la manutenzione degli impianti di cui all'Art. 8 viene eseguita dalla Società su richiesta ed a spese del Comune o degli enti preposti ai rispettivi servizi.
Per gli usi di cui alle lettere a) b) l'acqua viene misurata a contatore. Per gli usi di cui alla lettera c) l'e- rogazione é a deflusso libero.
Art. 10 Prelievi abusivi
Per motivi di cautela igienica e di contenimento dei consumi non é consentito:
a) prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dall'impiego igienico e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; in particolare é proibito il prelievo per il lavaggio di automezzi, motomezzi, animali, ecc.;
b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dai pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi, salvo eccezioni consentite caso per caso dalla Società
Il regime sanzionatorio per il divieto di cui ai punti a), b) e c) verrà concordato con i Comuni in base ai regolamenti di polizia urbana vigenti.
Il prelievo per uso antincendio é consentito a tutti gli impianti elencati all’art. 8 del presente regolamento.
PARTE TERZA CAPITOLO PRIMO
FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 11 Aventi diritto all'erogazione del servizio
Il contratto di fornitura dell'acqua potabile é stipulato con il proprietario o l'usufruttuario degli immobili.
In caso di locazione, gli obblighi derivanti dal contratto o l'intestazione delle bollette potranno essere trasferiti al locatario restando il proprietario o l'usufruttuario solidalmente responsabile. Il trasferimento di cui sopra avviene in forma scritta.
Art. 12 Forniture su strade canalizzate
Nelle strade e piazze già provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la Società, entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, é tenuta alla erogazione dell'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere dal richiedente l’eventuale contributo per il potenziamento degli impianti di produzione da concordarsi di volta in volta.
Alla Società é inoltre dovuto il pagamento della spesa di allacciamento alla condotta stradale e delle altre spese di cui all' art. 18 del Regolamento.
Art. 13 Forniture su strade non canalizzate
Per le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la Società può accogliere le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti dietro versamento di un adeguato contributo a fondo perduto per la costruzione della tubazione stradale.
L'entità del contributo é determinata dalla Società tenendo conto degli utilizzi della tubazione per il servizio ad altri Clienti e/o del miglioramento generale del servizio. Saranno altresì dovuti il contributo impianti e le spese di cui agli Artt. 12 e 18.
Art. 14 Norme per le forniture
Premesso che la fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'Art. 11, si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:
1. nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge;
2. nel caso di stabili con due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, la Società può egualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempreché i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne gli obblighi contrattuali e indichino il destinatario per il recapito delle bollette;
3. la concessione dell'acqua ad uno stabile é fatta di norma con una sola presa; nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve di norma corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese;
4. i richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati all'indicazione separata sul contratto delle utenze destinate a negozi, officine, esercizi pubblici e delle utenze di uso domestico;
5. l'individuazione delle utenze come sopra indicato può essere imposta dalla Società anche sui contratti in corso, mediante comunicazione scritta al Cliente;
6. quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, perché si possa procedere all'allacciamento del nuovo impianto, il consenso dell'amministratore del condominio con in allegato il progetto dell’impianto interno, o, nel caso in cui l'edificio non sia costituito in condominio, quello dei restanti proprietari;
7. é facoltà della Società di accettare contratti cumulativi con una sola diramazione d'introduzione e con un solo contatore per due o più stabili uniti, appartenenti però ad un solo proprietario.
Art. 15 Ripartizione dell'importo delle fatture fra i vari Clienti di una stessa derivazione
Il proprietario o l'Amministratore di un edificio suddiviso in più appartamenti ma servito da una sola derivazione non potrà esigere, nel rivalersi verso i vari Clienti un importo complessivo superiore a quello segnato sulla fattura.
In applicazione dell'Art. 5 della Legge 36/94 la Società é disponibile a fornire e/o mantenere, a pagamento, con apposito contratto, contatori divisionali nelle singole unità abitative. In ogni caso ai fini della bollettazione si farà riferimento al contatore al piede dello stabile e le misure dei contatori verranno utilizzate per la ripartizione dei consumi in modo proporzionale.
Art. 16 Richiesta di fornitura
La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Società e deve essere firmata dall'avente diritto, come individuato all'Art. 11 o da suo delegato incaricato per scritto; per le persone giuridiche dal legale rappresentante o da delegato incaricato per scritto. Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree di terzi, l'accettazione della richiesta é subordinata al conseguimento di tali diritti.
Art. 17 Contratto
La fornitura dell’acqua è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l’osservanza delle norme del presente Regolamento. I contratti di fornitura sono stipulati dal Gestore e sottoscritti dal Cliente.
Il contratto viene stipulato in un solo esemplare che rimarrà presso il Gestore: al Cliente ne viene rilasciata una copia.
Qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta il contratto verrà redatto in duplice originale: in tal caso il Cliente è tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo.
Il titolare del contratto è responsabile dell’esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Gestore.
Al momento della stipula del contratto sarà rilasciata al Cliente copia del presente Regolamento e la Carta dei Servizi.
Il Gestore potrà attivare sistemi per la stipula del contratto utilizzando strumenti telematici accessibili tramite internet senza costi aggiuntivi per il Cliente. Fino all’attivazione del servizio i contratti su supporto cartaceo potranno essere trasmessi, per la sottoscrizione e conseguente restituzione della copia di competenza del Cliente, tramite il servizio postale.
La spesa del contratto (diritti di subentro e imposta di bollo) é a carico del Cliente.
Art. 18 Contratti stipulati con precedenti gestori
I contratti stipulati dai Clienti con i precedenti gestori sono trasferiti al Gestore senza oneri a carico del Cliente.
Per tali casi il titolare del contratto con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore riguardante i consumi idrici, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 1559 e seguenti del CC, accetta le norme contenute nel presente Regolamento.
Il Gestore garantisce al Cliente la costante informazione sulle condizioni economiche e sulle modalità
di prestazione dei servizi secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
Art. 19 Ottenimento della fornitura
Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà procedere, all'atto della firma del contratto, al versamento delle spese di cui agli Artt. 10 o 11.
E' pure a carico del Cliente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell’acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla fornitura di acqua.
Art. 20 Norme per l'esecuzione della fornitura
L'acqua viene consegnata al Cliente al contatore. Spetta alla Società determinare all'atto della concessione il diametro della presa e del contatore e scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.
Art. 21 Costruzione e manutenzione delle derivazioni (norma tecnica)
Qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, dalla tubazione stradale fino al contatore compreso é eseguito esclusivamente dalla Società direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati. Quanto sopra é pertanto vietato ai Clienti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte della Società, ogni altra azione a norma di legge.
L'esecuzione delle opere murarie (xxxxxxxx, nicchie, ecc.) per nuovi allacciamenti o modifiche all’esistente dovrà essere eseguita a cura e spese del Cliente secondo le direttive impartite dalla Società.
All'origine di ogni derivazione verrà collocato sotto il suolo pubblico un rubinetto d'arresto sottosuolo manovrabile solo dal Gestore.
All'estremità della derivazione, e subito dopo il contatore, verrà collocato dalla Società un rubinetto d'arresto che il Cliente potrà liberamente manovrare nonché una valvola di non ritorno.
Art. 22 Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori
Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione a monte del punto di consegna sono a carico del Gestore eccetto che per gli interventi effettuati su richiesta del Cliente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.
Art. 23 Messa a norma degli allacciamenti preesistenti
Qualora sussistano situazioni, ereditate da precedenti gestori, non a norma con il presente Regolamento o con le leggi vigenti per quanto riguarda la misurazione dei consumi, il Gestore procederà alla messa a norma degli impianti inviando una notifica al titolare del contratto.
In tal caso il contributo e/o le spese per il nuovo allacciamento dovuto dal Cliente per la messa a norma, ad esclusione delle opere edili, sarà scontato del 50% rispetto ai prezzi di listino.
Nel caso in cui il contratto di erogazione sia intestato ad un Ente pubblico territoriale non sarà dovuto alcun contributo ad esclusione delle opere edili.
In caso di opposizione o di ostacolo, o nei casi in cui, entro tre mesi dalla notifica, il Cliente non abbia dato avvio alle pratiche per la regolarizzazione degli impianti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura: resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.
Art. 24 Proprietà delle opere di allacciamento
Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al limite di proprietà e il contatore rimangono di proprietà della Società anche se costruite con il contributo o a spese del Cliente, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il rubinetto di arresto al contatore e gli apparecchi di utilizzazione.
Art. 25 Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture
Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico é facoltà della Società di rifiutare, sospendere o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che verranno valutati insindacabilmente dalla stessa Società.
Art. 26 Subentri e volture
Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un alloggio, di uno stabile o di un esercizio dove esista già in funzione un contatore, può sottoscrivere voltura o stipulare un nuovo contratto, pagando i diritti di subentro. In caso di voltura é necessario che il subentrante e il Cliente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione che fissa i rispettivi obblighi nei confronti della Società individuando la data di decorrenza e il consumo di riferimento determinato anche in via presuntiva.
Art. 27 Interventi della Società per ragioni imputabili al Cliente
Qualora, a richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, il Cliente é tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo indicato nell’elenco prezzi in vigore.
Art. 28 Portata garantita
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita del misuratore. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) alle utenze potabili domestiche sono assicurati:
a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, intesa come volume attingibile dal Cliente nelle 24 ore
b) la portata minima assicurata al punto di consegna non potrà essere inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto c)
c) un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato é da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali la Società dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che é in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici addottati (siano tali edifici non conformi. anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico del Cliente. I dispositivi di rilancio even- tualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno:
d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.
Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Essa non potrà essere inferiore ai 135 mc./anno.
Art. 29 Continuità del servizio di erogazione
Fermo restando che la Società è impegnata ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell’acqua, in conformità agli standard indicati nell’apposita Carta del Servizio, nessuna responsabilità
potrà alla stessa essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi.
Nel limite del possibile, il Gestore si impegna a preavvertire i Clienti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause.
In particolare, nel caso di paventata scarsità, la Società, con adeguato preavviso, deve informare della previsione il Prefetto ed il Comune e l’Autorità sancitoria interessata a proporre le misure da adottare per coprire il periodo di emergenza. Tali Enti si pronunciano in merito, prescrivendo eventuali misure alternative di cui assumono la responsabilità di fronte all’utenza.
Tali misure possono comprendere:
- l’invito alla Clientela al risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali:
- lo storno di risorse destinate ad altri usi:
- la limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- la turnazione delle utenze.
Tutte le attività che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
Art. 30 Responsabilità del Cliente
I Clienti dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che per loro natura richiedono un’assoluta continuità del servizio.
Il Cliente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la conduttura di presa, il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Società ove questi siano posati nella proprietà privata; in tal caso egli è responsabile verso la Società dei danni per qualsiasi causa prodotti ed è tenuto a sostenere le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per le sostituzioni.
Con riferimento all'ultimo comma dell'Art. 36 del presente Regolamento il Cliente è comunque responsabile della parte di impianto a valle del rubinetto di arresto anche se eccezionalmente situata sul suolo pubblico e dovrà curarne la manutenzione a proprie cura e spese.
Il Cliente deve provvedere soprattutto lasciando defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa a valle del contatore, agli apparecchi relativi e al contatore stesso; le eventuali operazioni di disgelo sulle condotte di presa sono eseguite dalla Società; possono essere eseguite dal Cliente, se autorizzato dalla Società. Sono a carico del Cliente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.
Il Cliente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite di acqua. Il Gestore richiama l'attenzione del Cliente su aumenti di consumo ritenuti anomali.
Il Cliente sarà direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua consegnata dal Gestore al contatore e provocate a valle di questo dall'adozione di materiali e dall'installazione di apparecchi che causino il superamento dei valori limite dei parametri fissati nella legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche e integrazioni.
Non saranno ammessi abbuoni nè sconti per perdite di acqua occulte sui tratti di condotta a valle del contatore e la cui responsabilità è esclusivamente in capo al Cliente, fatto salvo quanto disposto con la sottoscrizione del Contratto Salva-Sorprese (regolamento presente sul sito aziendale).
Art. 31 Uso dell'acqua
Il Cliente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto e in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo regolamento.
Art. 32 Sospensione della fornitura
Il Gestore ha diritto di sospendere la somministrazione dell’acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità del Cliente, anche se riferita a singole voci della fattura.
Art. 33 Risoluzioni di diritto del contratto
Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità del Cliente, da parte della Società si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell'erogazione dell'acqua, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento
Art. 34 Prelievi abusivi
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore o ammessi dal presente Regolamento.
Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.
Il Gestore sanzionerà i prelievi abusivi e la manomissione degli impianti, considerando tale qualsiasi intervento non autorizzato sugli stessi, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, oltre
all’addebito delle spese sostenute per l’eliminazione dell’abuso.
Non sarà considerato abusivo il prelievo di acqua a favore di immobili di proprietà di un Ente pubblico territoriale non misurata con contatore sino all’avvenuta messa a norma dell’impianto secondo le modalità stabilite nel precedente art. 23.
Art. 35 Anticipo di fornitura
Se dovuto, le Utenze sia civili che industriali, artigianali e commerciali sono tenute al versamento del- l'anticipo con le modalità previste dagli organi preposti.
Art. 36 Erogazioni provvisorie
Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni normali valgono pure per le erogazioni provvisorie.
Art. 37 Tariffe
Ai fini dell’applicazione delle Tariffe restano definiti i seguenti usi:
a. Uso domestico: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l’alimentazione e
per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari:
b. Usi non domestici: si considera destinata ad usi non domestici l'acqua utilizzata per attività industriali. artigianali. civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
c. Usi agricoli (eccetto irrigazione): si considera uso agricolo l'acqua utilizzata per tale attività, esclusa l'irrigazione, da Clienti riconosciuti dalla Società come Agricoltori;
d. Utenze speciali: per le Utenze subdistributrici legittimamente autorizzate (Comuni e loro Consorzi, Società concessionarie, Enti speciali) e nei casi di “vettoriamento" o "couso" dell'acqua vengono applicate particolari agevolazioni in conformità ai vigenti provvedimenti.
e. Allevatori di animali:
1. Gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di Clienti, qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente nel territorio. o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività.
2. Gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge, dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata.
3. Gli allevatori stessi. a termini dell'Art. 9 della legge 144/1989. hanno diritto alla riduzione del
50% della tariffa base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento. La riduzione si applica, in tal caso. su tutto il consumo. Fermo restando il diritto del distributore di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i controlli relativi.
4. Se il contatore è ad uso promiscuo con altre attività. l'allevatore può concordare con la Società un quantitativo convenzionale ad uso di allevamento sul quale va applicata la riduzione prevista nel comma precedente. Nel caso di mancato accordo, la Società si riserva di determinare il quantitativo pro-capite medio di animale allevato o di altro parametro pertinente per le varie fattispecie, secondo congrua valutazione.
Le tariffe sono determinate applicando il metodo normalmente approvato dal competente organo per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale.
Art. 38 Minimo impegnato e garantito per gli usi diversi dal consumo domestico
A) Per ciascuna erogazione a contatore è fissato un quantitativo minimo impegnato e garantito dal Cliente rapportato al periodo di fatturazione da pagare anche se non consumato.
Tale consumo minimo impegnato è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita.
Il minimo impegnato standard è fissato in 135 mc/anno
Per le utenze diverse dall'abitazione ma per usi civili, la Società consente la facoltà di scelta dei minimi di cui al primo comma (sia se costituenti utenza diretta sia se comprese nell'ambito di utenza condominiale, ed in questo caso in aggiunta al minimo impegnato spettante per altra motivazione).
In ogni caso, per tutte le utenze non domestiche disciplinate dal presente articolo, il minimo contrattuale impegnato e garantito dal Cliente non può essere inferiore ai 135 mc./anno. Nel caso di utenza diretta il quantitativo minimo impegnato e garantito dal Cliente è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata, ove ne ricorra l’applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.
Il calibro della presa e del contatore è fissato dalla Società in base al previsto consumo massimo orario previsto.
La Società si riserva, a suo esclusivo giudizio, di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.
B) Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Società stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore,
in funzione del consumo massimo orario concesso al Cliente.
Conseguentemente, è fissato nel contratto un quantitativo minimo impegnato e garantito, concordato caso per caso fra la Società e il Cliente in base ai consumi precedenti e alle altre circostanze locali dichiarate dal Cliente. Il criterio di determinazione del minimo impegnato e garantiti dal Cliente è stabilito dalla Società in base al tipo di utilizzazione e non potrà superare il 50% del normale consumo annuo dell'utenza considerata: come anno di riferimento sarà utilizzato quello immediatamente precedente. In caso di mancanza dell'anno di riferimento, ad esempio per nuove utenze. si concorderà un minimo impegnato in base ad analogia con utenze simili o a previsioni di consumi supportate da considerazioni tecniche.
La Società ha in ogni caso il diritto di modificare il calibro del contatore ed il minimo impegnato, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità della Società sia per cambiamenti riscontrati nell’autorizzazione. Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali.
Per superiori necessità la Società si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.
Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:
- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate:
- le utilizzazioni per forza motrice. comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto o uso igienico-sanitario.
Nei casi di utenze per uso industriale o misto, che comprendano utilizzazioni ad uso civile, i valori dei quantitativi minimi impegnati, saranno determinati di volta in volta dall Gestore e dal Clientie.
C) Per gli usi agricoli, eccetto che per l'irrigazione, il minimo impegnato e garantito dal Cliente non può essere inferiore ai 135 mc./anno.
Per usufruire del contratto ad uso agricolo gli aventi diritto dovranno inoltrare domanda scritta alla Società allegando un certificato della Camera di Commercio o altro Ente Ufficiale attestante la qualifica di agricoltore, e indicando l'uso per cui si richiede l'agevolazione.
D) Per i subdistributori che hanno certificato il numero di Utenze domestiche verrà fissato un minimo impegnato pari a 1,5 volte il volume d'acqua da fatturarsi a tariffa agevolata in base al numero delle Utenze stesse.
Se il numero delle Utenze domestiche non è noto, il minimo impegnato verrà stabilito nel 50%
(cinquanta per cento) del volume medio, riferito al periodo di fatturazione, erogato nell'anno precedente. Sul 30% (trenta per cento) del minimo così stabilito verrà applicata la tariffa agevolata.
Nel caso di mancanza di precedenti fatturazioni il minimo impegnato potrà essere concordato tra Società e Cliente subdistributore con riferimento a valori presunti e con riserva di verifica e modifica nell'anno successivo.
Per i casi di 'vettoriamento" e "couso" che sono limitati esclusivamente alle condotte adduttrici primarie, il volume d'acqua corrispondente alla portata oggetto del contratto speciale costituirà il massimo contrattuale.
Sarà facoltà della Società in base alle proprie disponibilità concedere o meno erogazioni oltre il massimo contrattualmente dovuto.
La Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali diminuzioni dell’erogazione dovute a una minore portata delle fonti di attingimento o a cause accidentali.
Qualora uno stesso Cliente si configuri come subdistributore e usufruisca di accordo o diritto di "vettonamento" x xxxxx', da condotta adduttrice primaria, le agevolazioni previste nei due casi non sono cumulabili, intendendosi che gli sconti per subdistributori sono applicabili solo al quantitativo di acqua erogato eccedente quello massimo contrattuale del "vettoriamento' o "couso".
Art. 39 Impianti privati di estinzione incendi
Gli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico del Cliente in base alle prescrizioni normative ed alle valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, il Gestore non assume alcun impegno né responsabilità circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura.
Il Cliente dovrà, se necessario, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza.
Sono a carico del Cliente tutte le spese di costruzione e manutenzione dell’impianto antincendio a valle del punto di consegna, nonché le spese per le visite periodiche degli Enti preposti.
Idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati solo sopra condotte adeguatamente dimensionate e solo previo benestare del Gestore.
L’impianto antincendio deve essere separato dall’impianto utilizzato per altri usi: il Cliente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all’estinzione.
Tutti gli impianti antincendio devono essere dotati di contatore. Nelle more della messa a norma degli allacciamenti preesistenti ed in assenza del contatore la rottura del sigillo posto sulla saracinesca senza giustificato motivo comporta l’applicazione delle sanzioni previste per i prelievi abusivi di acqua, comprese le spese per il ripristino del sigillo posto sulla saracinesca.
Per usufruire dell’uso gratuito previsto per lo spegnimento incendio, il Cliente deve comunicare al Gestore, tramite raccomandata, fax o mail, entro cinque giorni lavorativi l’eventuale utilizzo dell’impianto in caso di incendio corredata da una dichiarazione dei Vigili del Fuoco.
Ogni altro utilizzo dell’acqua dall’impianto antincendio è abusivo e comporta l’applicazione delle sanzioni previste per i consumi abusivi di acqua indicati nell’elenco prezzi.
CAPITOLO SECONDO
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - FATTURAZIONE MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA
Art. 40 Misure e fatturazione dell'acqua
L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato, nonché delle quote fisse.
Il contatore è solitamente letto una volta all’anno.
La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato. ha cadenza almeno annuale: essa comprende il minimo impegnato e garantito contrattualmente dal Cliente e le eventuali eccedenze, entrambi verranno addebitati in base al periodo di fatturazione.
Il minimo impegnato é comunque fatturato anche se l'acqua non è stata consumata alle sole utenze non domestiche.
Art. 41 Modalità dei pagamenti
Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura. Per pagamenti effettuati a mezzo Banca, non sono accettate valute retrodatate.
In caso di ritardo dei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, anche causato da eventuali disservizi inerenti la distribuzione delle bollette acqua cura dell'Amministrazione delle Poste, del personale aziendale o Ditta incaricata, la Società addebita gli interessi di mora in base al T.U.S. vigente maggiorato di cinque punti con un minimo indicato nel prezziario in vigore senza necessità di preventiva costituzione
in mora del debitore.
La morosità, inoltre, dà diritto alla Società di procedere alla chiusura della presa dopo diffida con preavviso scritto di 10 giorni, fatto salvo l'assunzione di tutte le più opportune iniziative, anche presso l'autorità giudiziaria in caso di resistenza opposta dal Cliente.
Il Cliente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa. In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le morosità, le spese per le azioni svolte dalla Società per la tutela dei propri diritti e le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto.
Art. 42 Apparecchi di misura - Manutenzione
Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dalla Società in relazione al consumo previsto. La Società ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazione di calibro la Società si riserva di addebitare al Cliente le spese qualora il diverso consumo sia dovuto a variazioni dell'utilizzazione dichiarata dal Cliente.
Gli apparecchi di misura sono di proprietà della Società.
Art. 43 Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, posti al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, e di facile accesso.
I Clienti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.
La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione.
Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro il Cliente.
In caso eccezionale e per particolari motivi tecnici il contatore può essere installato in via precaria anche sul suolo pubblico.
Nel caso di guasti il Cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere.
In caso di rottura del contatore per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non adeguatamente
protetto, il Cliente dovrà corrispondere al Gestore il contributo indicato nell’elenco prezzi in vigore.
Art. 44 Guasti agli apparecchi
Il Cliente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti il Cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.
Art. 45 Posa, sostituzione e rimozione degli apparecchi di misura
All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore vengono registrati dal personale della Società, su apposito modulo, marca e calibro del contatore, il numero di matricola e il consumo indicato.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni della Società ed esclusivamente dal proprio personale.
I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Gestore ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.
Per lo spostamento del contatore su richiesta del Cliente, lo stesso dovrà corrispondere al Gestore un contributo determinato sulla base dei costi in vigore ed indicati nel prezziario predisposto dalla Società.
Il Gestore può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese del Cliente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni del Cliente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione.
In tal caso il Cliente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti dal gestore.
Lo spostamento del contatore potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore, ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all’impianto interno quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta con il Cliente. Il Gestore si riserva, a proprio esclusivo giudizio e previo avviso al Cliente, di variare il calibro del contatore senza dare luogo a variazioni contrattuali.
Art. 46 Lettura dei misuratori
La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita periodicamente, a discrezione della Società, in
base ai consumi e, comunque, almeno una volta all'anno, salve diverse disposizioni di legge.
Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale della Società lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire alla Società i dati di consumo. Ove ciò non avvenga la Società provvederà ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi del corrispondente periodo di fatturazione dell'anno precedente.
La Società ha comunque la facoltà di far eseguire quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione, come pure di chiedere per i contatori installati nella proprietà privata l'esecuzione della lettura da parte del Cliente dietro apposite istruzioni.
La Società potrà installare, ove lo ritenga opportuno, nuovi dispositivi di rilevamento dei consumi con telelettura.
Art. 47 Irregolare funzionamento del contatore
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell’acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sua sostituzione, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dalla Società con accertamenti tecnici in contraddittorio con il Cliente, salvo eventuali provvedimenti a norma di legge ove ne ricorrano gli estremi.
Art. 48 Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente
Quando un Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Società, a fronte di richiesta scritta e dopo il pagamento di un deposito cauzionale, dispone le opportune verifiche.
Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e ¼ della portata caratteristica e a pressione normale, la Società addebita in fattura le spese di verifica sostenute. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale disporrà altresì il rimborso dei maggiori corrispettivi addebitati limitatamente al periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
CAPITOLO TERZO
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art. 49 Prescrizioni e collaudi
L'impianto per la distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata, dopo l’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese del Cliente (secondo le norme dettate dalla Legislazione vigente in materia), che ne ha la piena responsabilità.
La Società si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Qualora tali impianti non risultassero idonei, la Società potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.
Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.
Art. 50 Installazione delle condutture
La costruzione e manutenzione dell’impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese del Cliente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.
Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico‐sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.
L’utilizzo dell’impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all’esercizio degli impianti gestiti dal Gestore.
Il Gestore si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica, contatore compreso; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, il Gestore si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.
Il Gestore non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art. 51 Collegamenti di impianti ed apparecchi
Il Cliente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da
quello alimentato con l’acqua fornita dal Gestore, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.
Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete del Gestore, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico ‐ sanitarie.
L’impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato
come messa a terra.
E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Art. 52 Installazione valvole unidirezionali di disconnessione idraulica
La Società provvederà ad installare, a propria cura e a spese del Cliente, una valvola di ritegno su tutti gli allacciamenti, onde evitare possibili eventuali rifluimenti dall'impianto interno nella rete di distribuzione.
Inoltre le utenze domestiche, sia nuove che già esistenti, che abbiano installato un gruppo di sollevamento, dovranno provvedere ad installare, a propria cura e spese, una valvola dello stesso tipo. La stessa prescrizione è da adottarsi per le utenze industriali che non utilizzano nei propri cicli di lavorazione sostanze tossiche (come definite dalla legislazione riguardante le “Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano") nè acque provenienti da altre fonti (pozzi, sorgenti o altri Acquedotti).
Nel caso le utenze industriali utilizzino sostanze tossiche dovranno dotarsi, oltre che della prevista valvola di ritegno, di un serbatoio o altro apparato di disconnessione idraulica, in modo tale da separare fisicamente la rete dell'acquedotto e l'impianto interno.
Le valvole dovranno essere installate secondo le modalità prescritte e di tipo ritenuto idoneo dalla Società.
E' a carico del Cliente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi, installati sull'impianto interno ed atti ad evitare refluimenti. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti
Art. 53 Impianti di pompaggio
Le utenze che abbiano installato un impianto di sollevamento interno dovranno dotarsi di un'autoclave con pressostato di sicurezza, di minima pressione di monte, tarato secondo le prescrizioni della Società e con valvola limitatrice di portata oppure di un serbatoio di disconnessione idraulica.
E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Art. 54 Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
Art. 55 Modifiche
La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
In caso di inadempienza la Società ha facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 56 Perdite, danni, responsabilità
Ogni Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
La Società non può ne direttamente ne indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni. In caso di perdite occulte di acqua sulla tubazione interna (dopo il contatore), il cliente potrà avvalersi del Contratto Salva-Sorprese (regolamento presente sul sito aziendale).
Art. 57 Vigilanza
La Società ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche visite di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte del Cliente.
Resta altresì salvo il diritto della Società di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.
CAPITOLO QUARTO
BOCCHE PRIVATE DI ESTINZIONE INCENDI
Art. 58 Modalità di alimentazione
Gli idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati soltanto sopra una condotta destinata unicamente per il servizio incendi.
Art. 59 Diritti e obblighi per il Cliente
Il Cliente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento della sola quota fissa.
La Società non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia dell'uso delle bocche.
Per usufruire dell’uso gratuito previsto per lo spegnimento incendio, il Cliente deve comunicare al Gestore, tramite raccomandata, fax o mail, entro 10 giorni lavorativi l’eventuale utilizzo dell’impianto in caso di incendio allegando specifica dichiarazione rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Il canone da pagarsi per ogni presa per bocche antincendio è quello risultante dalle tariffe vigenti. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso dei Vigili del Fuoco, sono a carico del Cliente.
La quota annua viene fatturata almeno semestralmente, in base alla tariffa in vigore.
In caso di perdite occulte di acqua sulla tubazione dell'impianto antincendio, il cliente potrà avvalersi del Contratto Salva-Sorprese (regolamento presente sul sito aziendale),
CAPITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 60 Infrazioni
Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell'Art. 34, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, a termini dell'Art. 33, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione del Cliente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto alla Società di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che il Cliente abbia soddisfatto la Società di ogni suo avere per acqua consumata, spese danni e simili e le abbia inoltre pagato nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall'applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base. Ciò nonostante il Cliente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, nè può pretendere alcun abbuono, rimborso e indennizzo. Qualsiasi infrazione da parte del Cliente ai disposti del presente Regolamento farà cadere ogni possibilità di usufruire di abbuono o rimborsi di qualsiasi genere. anche in successive circostanze, per un periodo di 5 anni.
Art. 61 Identificazione dei Dipendenti
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati della Società che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale. I Dipendenti della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell'espletamento delle loro funzioni.
Art. 62 Tasse ed imposte
Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del Cliente.
Art. 63 Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 64 Obbligatorietà
Il presente Regolamento e l'allegata Carta del Servizio di Acquedotto dovranno intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione. Ogni Cliente ne riceverà copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque quando ne faccia richiesta.
Art. 65 Variazioni
La società si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente Regolamento, dandone tempestiva comunicazione scritta
Art. 66 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto con i Clienti, come specificato nelle informative dei specifici documenti contrattuali tra il Gestore e il Cliente, ed i dati sono raccolti ed utilizzati, con la sola finalità indicata, anche con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati sono comunicati ai Responsabili ed incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili nonché agli Enti preposti per le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Titolare del Trattamento è Hidrogest SpA. Il Cliente può esercitare i propri diritti di cui all’art. 13 D.lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del Servizio di volta in volta indicato nella modulistica applicabile.
Art. 67 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo.
Se tale tentativo si rilevasse infruttuoso è competente il Foro di Bergamo.