COMUNE DI GOLFO ARANCI
COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – AFFARI GENERALI – CONTRATTI
SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SCUOLABUS
ANNI SCOLASTICI 2016/2017 – 2017/2018
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
Articolo | OGGETTO |
1 | Oggetto dell’appalto |
2 | Modalità di esecuzione del servizio |
3 | Concessione in comodato del mezzo adibito al servizio |
4 | Durata dell’appalto |
5 | Importo contrattuale |
6 | Obblighi dell’appaltatore |
7 | Oneri a carico del Comune |
8 | Responsabilità e assicurazioni |
9 | Interruzione del servizio |
10 | Osservanza delle leggi e dei regolamenti |
11 | Corrispettivi |
12 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
13 | Personale |
14 | Rilievi del Comune |
15 | Oneri diversi dell’Appaltatore |
16 | Foglio di viaggio |
17 | Penalità |
18 | Controversie giudiziarie |
19 | Risoluzione del contratto |
20 | Spese contrattuali |
21 | Osservanza del codice di comportamento del Comune |
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado dai punti di raccolta delle seguenti località: Terrata - Rudalza - Marinella – Baia Caddinas - Zona Vecchio Semaforo e centro urbano, alla scuola primaria (sita in Via Libertà) e secondaria di I° grado (sita in Via X. Xxxxxxx) di Golfo Aranci e viceversa.
I punti di raccolta e l’itinerario definitivi verranno stabiliti, all’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle domande presentate.
Il servizio comprende anche l’accompagnamento e la sorveglianza degli alunni sullo scuolabus.
ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà eseguito sulla base di un piano esecutivo predisposto dal Comune per un percorso complessivo presunto di Km. 40 giornalieri dal lunedì al Venerdì + Km. 16 (il solo giorno del rientro pomeridiano e il sabato).
Il servizio dovrà essere garantito sia per i normali viaggi per l’entrata e l’uscita dalle scuole, sia per i rientri pomeridiani programmati dalla Dirigenza scolastica per le varie scuole. L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso alle istituzioni scolastiche in maniera puntuale e regolare.
Il servizio dovrà essere effettuato per sei giorni settimanali come segue:
- Trasporto alunni scuola primaria – dal lunedì al venerdì
- Trasporto alunni scuola secondaria di primo grado – dal lunedì al sabato
Il numero massimo degli alunni da trasportare è pari alla capacità dei posti a sedere del mezzo: n. 35
Inoltre, sempre a richiesta dell’autorità scolastica, potranno essere effettuati viaggi per le attività scolastiche ed extrascolastiche (es. manifestazioni sportive, culturali, sociali e ludiche, dietro richiesta delle autorità scolastiche o del Comune).
L’Appaltatore si obbliga a prestare il servizio oggetto del presente capitolato nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto previsto dal calendario scolastico e dalle eventuali turnazioni predisposte dai competenti organi.
Sarà facoltà del Comune, in rapporto alle esigenze complessive del Servizio, variare le zone di percorso dandone preventiva comunicazione nel termine di giorni due.
Prima dell’inizio del servizio il Comune provvederà a consegnare all’Appaltatore il programma con l’indicazione dei punti di raccolta e l’elenco degli alunni autorizzati.
L’Appaltatore avrà cura che sul mezzo sia presente l’elenco dei soggetti trasportati, completo di nominativo, indirizzo e numero telefonico.
Il personale dell’appaltatore (autista e accompagnatore) dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento.
L’accompagnatore, la cui presenza è richiesta solo dal lunedì al venerdì, dovrà controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti; che gli zaini e/o il materiale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e discesa, aiutare i singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus.
Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, sia nei confronti degli alunni trasportati che verso il pubblico ed il personale comunale, preposto al controllo del servizio. Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che contravvenisse agli obblighi o fosse trascurato durante il servizio o usasse un linguaggio scorretto.
ART. 3 – CONCESSIONE IN COMODATO DEL MEZZO ADIBITO AL SERVIZIO
Per l’attuazione del servizio il Comune di Golfo Aranci, ai sensi degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile, cede all’appaltatore in temporaneo comodato, sino alla scadenza contrattuale, n.1 scuolabus marca IVECO FIAT S.p.a. Modello 50/E4 Cacciamali TS 50.3750 telaio XXXX00X0000000000 - targato DV164AJ - posti 35+1+1 - Anno di immatricolazione 2009.
Al fine di provvedere alla concessione suddetta verrà redatto, in contraddittorio tra il Comune e L’appaltatore, verbale di consistenza del mezzo con l’indicazione dello stato di conservazione dello stesso.
Il mezzo dovrà essere utilizzato nel suo normale stato di usura, ma con tutte le garanzie di sicurezza e idoneità. Durante tutto il periodo di vigenza contrattuale l’Appaltatore è tenuto alla corretta custodia dello scuolabus ed alla sua continua manutenzione, la stessa dovrà essere documentata mediante presentazione delle fatture da parte dell’Appaltatore. Per tutto il tempo in cui lo scuolabus non sarà in servizio e nel periodo di sospensione delle attività didattiche il mezzo dovrà essere mantenuto in un apposito ed idoneo deposito al coperto a spese dell’appaltatore. Il Comune si riserva il diritto di far ispezionare, in ogni momento, da personale di propria fiducia, lo scuolabus consegnato all’Appaltatore, per verificarne l’efficienza e lo stato d’uso, nonché la corretta manutenzione ed il rispetto delle clausole contrattuali. Alla scadenza contrattuale l’Appaltatore dovrà restituire al Comune lo scuolabus nello stato di piena efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso fattone nel tempo di durata del contratto.
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto viene conferito per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per un totale presunto di n. 390 giornate scolastiche e decorrerà dalla data di stipula del contratto d’appalto, salvo ricorrano le condizioni per autorizzare l’esecuzione anticipata.
ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE
Il corrispettivo, per tutta la durata del servizio, verrà determinato utilizzando come base l’importo di aggiudicazione (costo a giornata scolastica) moltiplicato per il numero di giornate scolastiche. Detto importo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato.
In dipendenza di quanto sopra, nessun ulteriore onere, né finanziario né di altra natura, verrà posto a carico del Comune ad eccezione di quelli stabiliti all’art. 7 (oneri a carico del Comune).
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Oltre quanto previsto nelle restanti parti del presente capitolato, l’appaltatore ha l’obbligo di:
1) prestare il servizio nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto previsto dal calendario scolastico e dalle eventuali turnazioni predisposte dai competenti organi;
2) assumere a proprio carico gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del mezzo, lubrificazione, carburante e ogni altro materiale di consumo dandone documentata dimostrazione alla cessazione del servizio. Il materiale di consumo a carico dell’appaltatore consiste genericamente in: riparazione gomme, carburante, cambio olio, cambio filtri, lavaggio, ingrassaggio e graffittaggio, revisione estintori;
3) utilizzare lo scuolabus comunale in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza e pulizia, così da poterli restituire, alla fine della gestione, in perfetto stato di conservazione;
4) utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio e cioè n. 1 autista in possesso delle debite abilitazioni professionali e n. 1 accompagnatore con funzioni di assistenza e sorveglianza degli alunni sullo scuolabus;
5) comunicare al Comune qualunque fatto che possa arrecare pregiudizio al regolare espletamento del servizio;
6) durante il periodo della vigenza contrattuale l’Appaltatore è tenuto alla corretta custodia dello scuolabus in apposito ed idoneo deposito, al coperto, per tutto il tempo in cui non è in servizio.
7) assumere a proprio carico le spese di lavaggio interno ed esterno, da effettuarsi almeno ogni due mesi per garantire una perfetta pulizia ed igiene del mezzo, fatte salve differenti necessità riscontrate dall’ufficio comunale competente.
8) rispettare tutte le norme e le prescrizioni in materia di trasporto di persone e di circolazione stradale.
9) assumere a proprio carico le spese di disinfezione interna del mezzo da effettuarsi almeno due volte all’anno (salvo il caso di diverse necessità).
10) trasportare il mezzo per la revisione annuale.
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune i seguenti oneri: manutenzione straordinaria, assicurazione RCA (responsabilità
civile auto), tassa di proprietà, revisione del mezzo, revisione del cronotachigrafo e sostituzione pneumatici.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
L’appaltatore sia civilmente che penalmente è responsabile di tutti i danni causati nello svolgimento del
servizio o in conseguenza del medesimo a persone o cose, anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori. Il comune è sollevato da ogni responsabilità diretta ovvero indiretta.
L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone.
L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune copia di polizze assicurative, in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT e RCO con i seguenti massimali:
− polizza RCT (responsabilità civile terzi) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00;
− polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con un massimale minimo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.
ART. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà
essere sospeso o abbandonato.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
In caso di sciopero del personale dell’appaltatore tale da impedire l’effettuazione del servizio, la controparte deve essere avvisata almeno quarantotto ore prima dell’inizio dello sciopero. Qualora invece la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penalità prescritte dall’articolo 17.
In ogni caso l’Appaltatore non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
ART. 10 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre ad osservare tutte le norme contenute nel presente capitolato, l’Appaltatore dovrà rispettare e far
rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamenti riguardanti o aventi comunque attinenza con i servizi oggetto dell’appalto.
ART. 11 – CORRISPETTIVI
Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il
corrispettivo calcolato sulla base del prezzo contrattuale unitario offerto in sede di gara moltiplicato per il numero delle giornate scolastiche in cui è stato effettuato il servizio durante il mese.
La liquidazione dei corrispettivi sarà effettuata: entro 30 giorni consecutivi dalla data della presentazione della regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant’altro dovuto dall’Appaltatore.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Golfo Aranci tutti i
servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.
E’ in ogni caso esclusa l’applicazione dell’art. 1664 C.C. (onerosità e difficoltà dell’esecuzione) che darebbe facoltà di chiedere una revisione dei prezzi, oppure diritto ad un equo compenso.
ART. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ Appaltatore, in relazione al presente appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 13 – PERSONALE
Il servizio dovrà essere eseguito dal titolare o da personale idoneo alle sue dipendenze nei termini prescritti ed a regola d’arte, fatta salva la responsabilità personale ai sensi dell’art. 2236 del Codice Civile.
In materia di personale l’Appaltatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
a) il personale utilizzato per l’appalto deve essere alle dipendenze dell’Appaltatore, fatto salvo il caso di ditte cooperative;
b) l’organico dovrà essere in numero adeguato, sia per qualifica che per entità numerica allo svolgimento di un servizio efficiente ed efficace (n. 1 autista – n. 1 accompagnatore);
c) l’autista dovrà essere in possesso di patente D e relativa abilitazione professionale (C.A.P.);
d) l’appaltatore dovrà fornire, all’Ufficio Pubblica Istruzione prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale assunto e dell’eventuale variazione, con l’indicazione del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL) mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
e) l’appaltatore dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, contemplato dal presente appalto, tutte le norme vigenti per l’assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le ditte della categoria;
f) la violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da’ titolo al Comune a dichiarare la risoluzione del contratto;
g) essa deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.lgs. 81/2008, recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il personale in servizio sullo scuolabus dovrà inoltre:
- rispettare le norme del codice della strada
- non dovrà permettere la salita sullo scuolabus di persone estranee al servizio (eccezion fatta per le persone autorizzate dal Comune)
- dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento
- indossare indumenti conformi al servizio svolto
- consegnare all’ufficio comunale competente ogni oggetto rinvenuto sullo scuolabus
- segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione ogni anomalia rilevata durante lo svolgimento del servizio e/o fatti circostanze che possano interferire e /o compromettere il buon andamento del servizio
- non prendere ordini da estranei al servizio, in riferimento all’espletamento dello stesso, eccezion fatta per i provvedimenti di urgente necessità impartiti da organi di polizia per motivi di sicurezza
- mantenere l’assoluta riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio
- avere un comportamento (nei modi e nel linguaggio) adeguato alla minore età degli utenti. L’Appaltatore dovrà comunicare al Comune, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed il nominativo del responsabile tecnico del servizio (generalità e numero telefonico) garantendo la reperibilità dello stesso durante le ore di servizio
dello scuolabus.
ART. 14 – RILIEVI DEL COMUNE
Il Comune, mediante proprio personale, effettuerà controlli periodici sul regolare svolgimento del servizio.
Il Comune fa pervenire per iscritto all’Appaltatore le osservazioni e le contestazioni proprie rilevate dagli uffici competenti.
Se entro otto giorni dalla data delle comunicazioni l’Appaltatore non fornisce alcuna controprova provante, a giudizio insindacabile del Comune, saranno applicate le misure repressive del presente capitolato previste all’articolo delle penalità.
ART. 15 – ONERI DIVERSI DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l’appaltatore si impegna a provvedere:
• all’osservanza verso i dipendenti impiegati nell’esecuzione della prestazione contrattuale degli obblighi derivanti dalle disposizione legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
• al pagamento diretto di ogni tributo dovuto per l’impianto o l’esercizio dei servizi previsti nel presente capitolato senza diritto di rivalsa; per l’IVA si fa’ rinvio alle disposizioni di legge in materia; eventuali interessi di mora saranno a carico dell’appaltatore.
ART. 16 – FOGLIO DI VIAGGIO
Il conducente inserirà giornalmente nel tachigrafo in dotazione sullo scuolabus il relativo dischetto di marcia
indicando tutto ciò che la normativa in materia prevede. E’ competenza dell’Appaltatore la gestione di tale apparecchio nel rispetto della normativa di riferimento.
ART. 17 – PENALITA’
L’appaltatore nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di seguire le
disposizioni di legge e di regolamenti che riguardano il servizio stesso.
Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento o violi le disposizioni del presente capitolato è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia a seconda della gravità dell’infrazione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 260,00, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestato.
Il Comune, previa contestazione all’appaltatore, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificamente riguardo a:
• mancato rispetto del programma di trasporto;
• ritardo nella raccolta e trasporto degli alunni;
• mancata osservanza di quanto prescritto dall’art. 9 in caso di sciopero del personale;
• mancata osservanza degli obblighi relativi alla manutenzione del mezzo;
• mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo.
LE SANZIONI PREVISTE SONO LE SEGUENTI:
• € 150,00 per ogni giorno di mancato rispetto del programma di trasporto;
• € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella raccolta e trasporto degli alunni;
• € 150,00 per mancata osservanza di quanto prescritto dall’art. 9 in caso di sciopero del personale;
• € 260,00 per mancata osservanza degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria del mezzo;
• € 260,00 per ogni giorno di mancato servizio senza giustificato motivo.
Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate all’appaltatore, per iscritto. Si conviene che l’unica
formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti come previsto all’art. 14 . Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. Alla contestazione dell’inadempienza l’ appaltatore ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il provvedimento che commina la penalità viene adottato dal Responsabile del Servizio a suo insindacabile giudizio dopo aver acquisito le controdeduzioni da parte dell’Appaltatore.
Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’Appaltatore. Il Comune comunica con lettera a/r le penalità. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le violazioni contrattuali.
ART. 18 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
Qualsiasi controversia concernente il contratto del servizio in appalto, comprese quelle relative alla sua
validità, esecuzione e risoluzione, sarà demandata al Giudice.
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie tra l’Appaltatore e Comune è quello di Tempio Pausania.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto è genericamente previsto all’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni
contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura fallimentare a carico dell’Appaltatore;
b) messa in liquidazione dell’Appaltatore;
c) mancata osservanza del divieto di subappalto, e/o impiego di personale non dipendente dall’Appaltatore;
d) l’inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
f) tutte le cause previste dalle normative vigenti;
g) inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune.
Il Comune si riserva di considerare motivo di risoluzione anche la cessione dell’attività dell’Appaltatore, previa valutazione dell’idoneità della ditta subentrante.
ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’appaltatore.
ART. 21 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE
L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di
comportamento adottato dal Comune (con deliberazione G.C. n. 5 del 23.01.2014) pena la risoluzione del contratto.
Golfo Aranci, lì 13 luglio 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Xxx. Xxxxx XXXXXX)