Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 1° gennaio 2023
Data di validità del Modulo di sottoscrizione: dal 1° gennaio 2023
Modulo di sottoscrizione delle quote del fondo comune d’investimento denominato | ||||
Spett.le | ||||
Poste Italiane S.p.A. | N° | |||
Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx | Patrimonio BancoPosta Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx | |||
Il Regolamento Unico di Gestione regola la partecipazione dei sottoscrittori al Fondo: si raccomanda, pertanto, di prenderne visione prima della sottoscrizione. |
IL/I SOTTOSCRITTO/I (cognome e nome/ragione sociale) (codice fiscale/partita IVA)
1.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (domicilio eletto per la corrispondenza, anche per il caso di cointestazione)
Dichiara/no di:
- aver ricevuto, letto e compreso il KID, e il Documento informativo in materia di incentivi e reclami;
- essere stato/i debitamente informato/i in merito alle caratteristiche del fondo;
- non essere un Soggetto Statunitense (U.S. Person) e che il titolare effettivo delle quote del/i fondo/i non è un Soggetto Statunitense (U.S. Person); nonché di essere consapevole/i che la SGR può procedere, di propria iniziativa, al rimborso di tutte le quote detenute da tale soggetto.
Accetta/no ed approva/no integralmente le norme riportate nel presente Xxxxxx e nel Regolamento Unico di Gestione, sottoscrivendo le quote del fondo:
Descrizione sintetica Fondo Tipo di versamento Importo lordo in Euro Mezzo di pagamento N° c/c postale/bancario N° assegno Cod. ABI – Cod. CAB
(nel caso di piano di investimento - PAC) Importo rata N° rate totali
Cadenza rata Valore totale piano
Copertura assicurativa gratuita PAC: 🗖 sì 🗖 no Soggetto assicurato:
🗖 Accetto la copertura assicurativa gratuita e dichiaro di aver ricevuto l’estratto delle condizioni di polizza.
Chiedo/chiediamo che la sottoscrizione delle quote avvenga con utilizzo del controvalore del rimborso di quote del Fondo ……………………………
………….…………………..………………… ……………….. istituito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR come da contestuale richiesta di rimborso di numero quote ……………………………………………….
Totale sottoscritto
Certificati - Il/I sottoscritto/i chiede/chiedono che le quote sottoscritte:
🗖 Siano immesse in un certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, intestato a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con rubriche distinte per singoli partecipanti.
🗖 Xxxxx rappresentate da un certificato fisico nominativo:
🗖 da ritirare presso l’ufficio del Collocatore dove è stata effettuata la sottoscrizione;
🗖 da ritirare presso il Depositario, BNP Paribas SA (Piazza Xxxx Xx Xxxxx, 3 - Milano);
🗖 spedito mediante assicurata postale al recapito indicato, a sue spese e a suo rischio.
I diritti relativi ai depositi/certificati cointestati si intendono esercitabili dal sottoscrittore e dai cointestatari disgiuntamente. In caso di sottoscrizione tramite firma elettronica avanzata (“FEA”) grafometrica, il/i sottoscritto/i dà/danno atto di aver accettato le relative condizioni contrattuali e di non aver revocato il proprio consenso all’utilizzo di tale soluzione tecnologica. Il/i sottoscritto/i è/sono consapevole/i che la FEA soddisfa il requisito della forma scritta, anche ove richiesto per legge, può essere utilizzata nei rapporti giuridici intrattenuti con Poste Italiane e con tutti i soggetti indicati nell’apposito elenco (disponibile negli uffici postali e sul sito xxx.xxxxx.xx) e che è sempre consentito di richiedere copia cartacea dei documenti informatici sottoscritti con FEA.
Luogo e data………………………………………………………………………. Firma Sottoscrittore…………………………………………
Firma 1° Cointestatario Firma 2° Cointestatario Firma 3° Cointestatario Firma 4° Cointestatario
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il/i sottoscritto/i dichiara/no di accettare espressamente le seguenti clausole: con riferimento al Regolamento Unico di Gestione: Parte B - art. 3.1, iv, lett. c) (Oneri a carico dei singoli partecipanti); Parte C - art. I.1, comma 14 (Partecipazione al fondo - Previsioni generali), art. II, comma 5 (Quote e certificati di partecipazione), art. V, commi 4 e 5 (Valore unitario della quota e sua pubblicazione), art. VI.1, commi 1, 7, 9 e 11 (Rimborso delle quote - Previsioni generali), e art. VIII, comma 2 (Liquidazione del fondo), come riportate nel riquadro in calce al presente modulo.
Luogo e data……………………………………………………………………… Firma Sottoscrittore ………………………………………..
Firma 1° Cointestatario Firma 2° Cointestatario Firma 3° Cointestatario Firma 4° Cointestatario
Dichiarazione in caso di collocamento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Il/i sottoscritto/i prende/ono atto e sin d’ora accetta/no che, in caso di collocamento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, la presente domanda di sottoscrizione delle quote si intenderà perfezionata ed efficace soltanto all’esito positivo delle verifiche effettuate dal Collocatore.
Data………………………………………………………………………. Firma Sottoscrittore….….….….….….….….….….….…………………
Ufficio Postale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Frazionario ………………………. Data …………………. L’incaricato di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta ……………………
Avvertenze importanti
Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Xxxxxx. Pertanto, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR dà per conosciuta l’accettazione del sottoscrittore e dei cointestatari nel momento stesso in cui è avvenuta la sottoscrizione. L’acquisto delle quote può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione presso la sede di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR o per il tramite del soggetto incaricato del collocamento (presso gli uffici postali abilitati al collocamento delle quote del fondo, mediante tecniche di comunicazione a distanza o mediante offerta fuori sede tramite l’utilizzo di promotori finanziari).
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR o al soggetto incaricato del collocamento. Detta facoltà non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR o le dipendenze dei soggetti incaricati del collocamento e non riguarda altresì le successive sottoscrizioni delle quote dei fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.
Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall’art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KID, il Prospetto ed il Regolamento di gestione dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l’acquisizione su supporto duraturo.
Norme relative ai certificati di partecipazione
Le quote di partecipazione al fondo, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati singoli nominativi; in qualsiasi momento è consentito al partecipante di ottenerne il frazionamento o raggruppamento. La consegna materiale del certificato può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del mezzo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dalla data di regolamento dell’operazione di sottoscrizione.
In alternativa all’emissione di certificati singoli richiesti dal sottoscrittore, le quote di partecipazione al fondo vengono immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singoli partecipanti.
In qualsiasi momento, il sottoscrittore può richiedere a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, anche successivamente alla sottoscrizione, che le proprie quote di partecipazione al fondo, inizialmente rappresentate da un certificato singolo, siano in alternativa immesse nel certificato cumulativo; così come può richiedere che le proprie quote di partecipazione al fondo, già immesse nel certificato cumulativo, siano in alternativa rappresentate, anche parzialmente, da un certificato singolo.
Quando le quote di partecipazione al fondo sono cointestate, ciascun cointestatario può compiere operazioni e disporre delle quote stesse disgiuntamente con piena liberazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR anche nei confronti degli altri cointestatari a meno che non sia pervenuta a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR comunicazione scritta comprovante il decesso del sottoscrittore o di uno dei cointestatari o della sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari da parte degli eredi del cointestatario deceduto, del legale rappresentante dell’incapace o di uno o più cointestatari. In tal caso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR darà corso alle disposizioni impartite da coloro i quali risulteranno con certezza gli aventi diritto al termine delle procedure di rito esperite nei suddetti casi.
Quando le quote sono cointestate a più persone, le comunicazioni e le notifiche sono effettuate da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, con pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari, al recapito per la corrispondenza indicato nel presente modulo, salvo successive variazioni di recapito comunicate a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR in forma scritta.
Conflitto d’interessi
Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sulla circostanza che il soggetto Collocatore ha un proprio interesse alla distribuzione dei Fondi BancoPosta, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, sia perché è destinatario di parte delle commissioni percepite dalla SGR. Con la firma del presente modulo il/i sottoscrittore/i prende/prendono espressamente atto di tale situazione di conflitto d’interessi.
Valute dei mezzi di pagamento
La valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento è la seguente:
• assegni bancari e circolari: 3 gg. lavorativi bancari successivi alla data del versamento;
• bonifico bancario: la valuta riconosciuta dalla Banca Ordinante;
• addebito c/c postale e libretto postale nominativo: giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale.
Gli assegni ed i bonifici devono essere intestati a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica Denominazione Fondo”. Nel caso di mancato buon fine dei mezzi di pagamento la SGR ha il diritto di liquidare le quote di pertinenza e rivalersi sul ricavato, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento consentiti sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto postale nominativo.
Valuta di Rimborso
La data valuta minima applicata alle operazioni di rimborso è di 4 giorni lavorativi successivi al giorno di riferimento per la determinazione del valore di rimborso individuato secondo quanto previsto nel Regolamento Unico di Gestione.
Sottoscrizione delle quote tramite conferimento di mandato
Nel caso in cui il/i sottoscrittore/i abbia/no conferito un mandato ad operare al Collocatore, la SGR eseguirà le istruzioni ricevute da quest’ultimo. A tal riguardo, la SGR impegna il Collocatore – nella convenzione stipulata con il Collocatore stesso – a trasmetterle senza indugio tutti gli elementi necessari per la sottoscrizione / acquisto delle quote riconducibili al mandante.
Errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo
Il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del Fondo, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d’Italia con il Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha determinato la misura dell’importo minimo al di sotto del quale la SGR potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori nel calcolo del valore unitario della quota del Fondo. Tale importo è stato definito nella misura di 5 euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti. Resta fermo quanto previsto in proposito nel Regolamento del Fondo (cfr. riquadro sulle clausole sottoposte ad approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. in calce al presente modulo).
Informativa sull’uso dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, con sede in Roma, Viale Europa, n. 190 (“Società”) in qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue.
Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all’esercizio dell’attività di gestione collettiva del risparmio, compresa, per la medesima finalità, la comunicazione a terzi di dati per esigenze di carattere operativo o organizzativo funzionali alla corretta esecuzione del contratto, per le quali non è richiesto il consenso espresso.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 4 del Regolamento 2016/679/UE.
Ove, poi, Xxx abbia aderito al servizio di Firma Elettronica Avanzata grafometrica (“Servizio FEA”) messo a disposizione – anche in nome e per conto della Società - in base all’art. 55 comma 1, lett. a) DPCM 22 febbraio 2013 da Poste Italiane S.p.A. (“Poste”), la Società La informa che – tramite il modulo di adesione al Servizio FEA – saranno trattati:
(i) Suoi dati personali non biometrici esclusivamente per dar corso alla Sua richiesta e/o per eseguire gli obblighi derivanti dalle condizioni sull’uso del Servizio FEA o per adempiere a sue specifiche richieste prima dell’adesione, inoltre per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del Servizio FEA. Per tali finalità, il conferimento dei dati personali è necessario e, in assenza di tali informazioni, non sarà possibile usufruire del Servizio FEA.
(ii) Suoi dati personali biometrici, rispetto ai quali Poste agirà in qualità di Responsabile del trattamento e in adempimento anche di quanto previsto nel “Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014”; mentre rimane ferma la titolarità del trattamento in capo alla Società. Per il trattamento di tali informazioni, come noto, Poste ha raccolto il Suo consenso. Pertanto, resta inteso che ove non abbia acconsentito o revochi il Suo consenso, Lei non potrà utilizzare il Servizio FEA avvalendosi di Poste, e, più in generale, non potrà più utilizzarlo relativamente ai prodotti erogati dalla Società con riferimento alla formalizzazione di ogni contratto con la Società stessa o alla sottoscrizione di ogni documento connesso all’esecuzione di detto contratto e dovrà procedere in formato cartaceo e con modalità tradizionali. In aggiunta a quanto indicato nella documentazione consegnataLe da Poste1, la Società Le rappresenta che – nell’ambito del Servizio FEA - Lei appone la Sua firma autografa sul dispositivo elettronico “PAD o tablet”, in grado di rilevare le seguenti caratteristiche dinamiche che caratterizzano la firma di ogni singola persona: velocità, pressione, accelerazione, inclinazione e ritmo (cd. caratteristiche grafometriche o dati biometrici), oltreché il tratto grafico della firma. Tali caratteristiche grafometriche o dati biometrici non vengono analizzati, bensì vengono incorporati e registrati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge e in modalità inintelligibile e indecifrabile, all’interno del singolo documento elettronico sottoscritto: questi dati non sono, quindi, riproducibili e non saranno in alcun modo utilizzati dalla Società, salvo qualora si renda necessario verificare non solo l’integrità del documento, ma anche l’autenticità del documento e l’identità del firmatario, e comunque solo in caso di contenzioso e su specifica richiesta dell’autorità giudiziaria, secondo le modalità di cui all’Informativa per la FEA ex artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE di Poste.
Il Modulo di adesione al Servizio FEA sarà conservato per venti anni (ai sensi dell’art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013). I singoli documenti elettronici sottoscritti, nei quali sono incorporate e registrate le caratteristiche grafometriche o dati biometrici, verranno conservati da Poste per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti e successivamente trattati. Resta comunque impregiudicata l’ulteriore conservazione in caso di eventuali contestazioni anche in sede giudiziaria o per ottemperare agli obblighi di legge/normativi/regolamentari.
I dati raccolti potranno, poi, essere comunicati (i) al Depositario ed alle Pubbliche Amministrazioni in base a precise disposizioni di legge; nonché (ii) a terzi per la fornitura di servizi informatici, di servizi di imbustamento e spedizione, di servizi di archiviazione ottica e cartacea, di servizi di “disaster recovery” e, più in generale, di quelle operatività connesse o strumentali all’esecuzione del contratto anche con l’ausilio di società del Gruppo. Tali soggetti operano in qualità di titolari autonomi o di responsabili del trattamento, i cui nominativi possono essere agevolmente conosciuti consultando l’apposita pagina presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Agli stessi dati accedono addetti appartenenti alla struttura del Titolare con mansioni contabili e di gestione dei clienti, che sono stati nominati Incaricati ed ai quali sono state fornite adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza.
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società La informa, infine, che in qualsiasi momento e mediante richiesta rivolta senza formalità alla Società stessa - potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15 e ss del Regolamento 2016/679/UE quali, ad esempio, avere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati; conoscere le finalità su cui si basa il trattamento; chiedere la cancellazione dei dati, l’aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l’integrazione e opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso dei dati, conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi a: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR all’indirizzo Xxxxx Xxxxxx x. 000, 00000 Xxxx o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx_XXX@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure via fax al numero 06/00000000.
Per i soli dati grafometrici (Servizio FEA), potrà rivolgersi al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., tramite i seguenti canali: e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
posta tradizionale: Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx x. 0, 00000 – Cosenza Fax: 06/00000000
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.
1 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss del Regolamento 2016/679/UE” e “Modulo di Adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata con soluzione tecnologica grafometrica”, nelle versioni tempo per tempo vigenti.
Clausole sottoposte ad approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Parte B Caratteristiche del prodotto
Art. 3.1, iv, lett. c) (Oneri a carico dei singoli partecipanti):
“La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
c. un rimborso spese per l’emissione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a € 15 per ogni certificato emesso. L’invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che ne abbia fatto richiesta”.
Parte C Modalità di funzionamento
Art. I.1, comma 14 (Partecipazione al fondo - Previsioni Generali):
“La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella “Regulation S” - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto.
A tal fine, la SGR può:
- respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento di quote del Fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
- procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote del Fondo.
Il rimborso delle quote del Fondo ad iniziativa della SGR è determinato in base al valore unitario corrente delle stesse, senza applicazione di spese, diritti fissi e/o commissioni previsti dal Regolamento nel caso di rimborso a richiesta del Partecipante”.
Art. II, comma 5 (Quote e certificati di partecipazione):
“In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento”.
Art. V, commi 4 e 5 (Valore unitario della quota e sua pubblicazione):
“4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell’evento nella relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota”.
Art. VI.1, commi 1, 7, 9 e 11 (Rimborso delle quote - Previsioni Generali):
“1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all’andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l’accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l’erogazione dell’importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell’art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte”.
Art. VIII, comma 2 (Liquidazione del Fondo):
“La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione”.