Contract
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 22.10.2010 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Con diverse e successive note fra il settembre e il dicembre 2009, la cliente contestava formalmente all’intermediario l’addebito sulla propria carta di credito dell’importo di € 110,58, datato 17 settembre 2009 e disposto in favore della società di autonoleggio presso cui aveva affittato un’autovettura dal 10 al 19 agosto 2009, in occasione di un viaggio all’estero. Il debito relativo al noleggio (pari a € 951,75) era stato regolarmente saldato, com’era risultato dall’estratto conto del 10 settembre 2009; il 17 settembre 2009, tuttavia, si era verificato l’ulteriore addebito ora contestato e riferito ad una spesa di € 110,58, non riconosciuta e non autorizzata dalla cliente che, avanzando richiesta di xxxxxx, lamentava l’irregolarità del comportamento dell’intermediario. La carta di credito in questione, infatti, era stata bloccata ad iniziativa della cliente in data 19 agosto 2009, a seguito di smarrimento, sicché la Banca aveva “forzato l’addebito” sul
conto della cliente, girandolo senza autorizzazione sulla nuova carta di credito nel frattempo acquistata dalla cliente.
L’intermediario riscontrava negativamente la richiesta, precisando che l’addebito di € 110,58 – in favore della medesima società di autonoleggio - si riferiva ad una multa per divieto di sosta in zona a traffico limitato, inflitta alla cliente e ricevuta dalla società di autonoleggio successivamente alla restituzione dell’autovettura; multa risultata ratione temporis di competenza della cliente e che, a norma del contratto, può essere addebitata dal noleggiatore fino a sei mesi successivi al noleggio vero e proprio. Quanto alle procedure di addebito, il passaggio sulla nuova carta di credito era l’unico modo per l’esercente di rivalersi per quanto dovuto, visto il blocco della prima; l’intermediario invitava quindi la cliente a rivolgersi all’esercente posto che, a norma dell’art. 15, Sez. II D, delle Condizioni Generali di Contratto, intitolato “Estraneità della Banca ai rapporti tra Titolare e convenzionati”, “il Titolare riconosce espressamente che la Banca è estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titolare stesso e i convenzionati per i servizi ottenuti e/o gli acquisti effettuati”.
Insoddisfatta della risposta della banca, il 6 aprile 2010 la cliente presentava ricorso a questo Collegio, chiedendo lo storno del pagamento non autorizzato nonché il rimborso di € 30,00 per spese postali e di € 20,00 a copertura dei costi di presentazione del ricorso all’ABF.
Richiamando le considerazioni di cui sopra, nelle controdeduzioni del 13 maggio 2010 l’intermediario chiedeva a questo Collegio di dichiarare, accertato il difetto di legittimazione passiva della Banca, il ricorso irricevibile o non ammissibile.
Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 22 ottobre 2010.
Diritto
1. Si deve ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche, si siano verificati nel caso di specie.
2. In xxx xxxxxxxxxxx, il Collegio ritiene anzitutto di dover osservare, contro la tesi sostenuta dalla banca controdeducente, che la legittimazione passiva di
quest’ultima non può essere esclusa sulla base della clausola contrattuale, ricordata nella narrativa dei fatti, che afferma l’estraneità della banca ai rapporti ed alle eventuali controversie tra i titolare e gli esercenti convenzionati. La funzione infatti di detta clausola è quella di scomporre l’operazione economica, posta in essere attraverso l’acquisto di beni o servizi ed il loro pagamento con carta di credito, in più rapporti reciprocamente indipendenti, separando dal rapporto “fondamentale”, di natura commerciale, l’obbligazione dell’emittente di pagare al fornitore il prezzo del bene o servizio acquistato dal cliente. Ma la netta cesura tra contratto finanziario e contratto commerciale, a cui mira la clausola in esame, appare del tutto artificiosa: essa da un lato minaccia di ledere l’affidamento dei clienti nella serietà degli esercenti, dall’altra esaspera il rischio di comportamenti opportunistici di questi ultimi, a danno dell’acquirente di beni o servizi, che, oltre tutto, è stato indotto a contrattare con loro anche in considerazione della loro appartenenza alla rete dei soggetti convenzionati con l’emittente della carta. Pertanto, benché le clausole del tipo di quella in esame non siano direttamente riconducibili ad alcuna delle tipologie contemplate nella grey list di cui all’art. 33, comma 2, del codice del consumo, appare corretto sostenere che dalle stesse derivi uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi dei consumatori e quelli degli emittenti delle carte di credito, rilevante agli effetti del comma 1 della citata disposizione (si veda il “Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo tramite carte revolving”, realizzato dalle Camere di commercio di Roma e Milano, par. 3.1) e cioè agli effetti della inopponibilità, ex art. 36 codice del consumo, della clausola al consumatore.
3. Escluso, dunque, il difetto di legittimazione passiva della banca, e venendo al merito della questione, è comprovato dalla documentazione in atti, e comunque non è contestato dalla ricorrente, che il contratto di autonoleggio prevedeva espressamente la possibilità di ulteriori addebiti sulla carta di credito indicata dal cliente nel contratto, a fronte di sopravvenienze, per esempio per multe, pedaggi autostradali, ecc., che si verifichino entro un determinato arco di tempo successivo alla data dell’esecuzione della transazione mediante il pagamento del prezzo del noleggio. Neppure è contestato che l’addebito, da cui è scaturita la presente controversia, sia avvenuto entro l’arco temporale contrattualmente determinato.
Il cliente tuttavia ritiene che la banca non abbia operato correttamente, in quanto l’addebito in questa sede contestato è stato eseguito non sulla carta di
credito originaria, i cui estremi erano richiamati nel contratto di autonoleggio, bensì su una carta di più recente emissione, che aveva sostituito la precedente smarrita e pertanto bloccata.
In questo senso, e cioè per essere stato effettuato su una nuova e diversa carta di credito, l’addebito ulteriore, relativo al pagamento di una multa per divieto di sosta non contabilizzata nell’importo pagato a titolo di noleggio dell’auto, non sarebbe autorizzato, ad avviso della cliente, e viene comunque dalla medesima disconosciuto.
La tesi della ricorrente è priva di fondamento: stante lo stretto collegamento funzionale, già richiamato, fra il contratto di emissione della carta e i contratti stipulati dal cliente per procurarsi i beni o i servizi di cui ha bisogno, l’autorizzazione degli addebiti ulteriori (purché contenuti entro un certo arco temporale ed inerenti comunque all’oggetto del contratto), rilasciata dal cliente all’impresa produttrice del bene o servizio al momento della stipula del contratto, non può non spiegare i suoi effetti nell’ambito del rapporto “finanziario” tra il cliente e l’intermediario finanziario emittente della carta, indipendentemente dalla circostanza, del tutto accidentale e casuale, dell’emissione di una nuova carta di credito, in sostituzione di quella originaria smarrita o sottratta: circostanza che non incide sull’autorizzazione, a monte, dell’operazione di pagamento da parte del cliente e non comporta il venir meno di detta autorizzazione.
In altri termini, la pretesa della cliente, avente ad oggetto lo storno del pagamento, in quanto non autorizzato, urta contro l’obiezione, insuperabile, che il pagamento in questione non può in realtà considerarsi come “non autorizzato”. Sarebbe del resto contrario a buona fede che l’acquirente di beni o servizi potesse sottrarsi all’obbligazione assunta nei confronti dell’esercente, adducendo la sostituzione materiale della una carta di credito, i cui estremi erano stati originariamente indicati nel contratto con l’esercente, con un’altra, emessa a seguito dello smarrimento della prima.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1