Contract
16-7-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 163
Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su crite- ri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali;
Convengono quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente accordo,
1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano ana- lizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.
2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconduci- bili ad un soggetto.
3. Per trattamento dei dati personali si intende qual- siasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.
4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimen- to non devono contenere alcun elemento che consenta l’identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non trac- ciabili) devono essere riconoscibili come tali.
Art. 2.
Scopo e obiettivi del presente accordo
1. Lo scopo del presente accordo è il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica italiana e gli Sta- ti Uniti nella prevenzione e nell’attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.
2. La facoltà di interrogazione prevista dal presente ac- cordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l’attività investigativa di contrasto alle forme gravi di cri- minalità, compreso il caso in cui per un soggetto identifi- cato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.
Art. 3.
Dati dattiloscopici
Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento conte- xxxx nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all’articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattilo- scopici ed un riferimento.
Art. 4.
Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici
1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all’articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di iden- tificazione delle impronte digitali all’uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tra- mite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.
2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferi- mento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interrogan- ti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferi- mento necessari per una chiara concordanza.
Art. 5.
Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione
1. Per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 4 cia- scuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le moda- lità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla le- gislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle in- terrogazioni effettuate ai sensi dell’articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno og- getto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazio- ni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pene più severe.
Art. 6.
Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni
Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 4, la tra- smissione di altri dati personali disponibili nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiesta, nel rispetto della propria legislazione nazionale.
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