REP. 65246
REP. 65246
COMUNE DI FIRENZE REDIMOVI S.P.A.
CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI FIRENZE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.(CIG 8711962A77)
L'anno duemilaventuno il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno in Firenze Piazza della Signoria e precisamente in una sala del palazzo comunale.
Avanti a me Dott.ssa Xxxxx XX XXXXX, Vice Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Xxx. Xxxxxxxx XXXXXX, nato a Brindisi il 2 ottobre 1969, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, (Concedente) nella sua qualità di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili della DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso
Comune, concedente;
2) Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Roma il 10 giugno 1970, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della "RIDEMOVI S.P.A." (Concessionario), con sede in Milano via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 31 Cap. 20123, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, n. 02838590343, conforme risulta da visura camerale del 21/05/2021, concessionario, Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente, contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretario Generale del Comune di Firenze sono certa.
PREMESSO CHE
1. Il Comune di Firenze intende realizzare un sistema di bike sharing da mettere a disposizione della cittadinanza e dei turisti quale opzione di trasporto pubblico all’interno della città di Firenze al fine di consentire ai fruitori un agevole modalità per gli spostamenti brevi in bicicletta e per connettersi agli altri sistemi di trasporto pubblico presenti, fornendo un’alternativa all’uso dei mezzi privati a motore e/o
agli spostamenti pedonali;
2.Per bike sharing a flusso libero (o free-flow) si intende un sistema self-service che permette al pubblico di accedere all’utilizzo di una flotta di biciclette distribuita all’interno di un’area operativa e successivamente di restituire le stesse biciclette anche in posizioni diverse da quella di prelievo, lasciando poi disponibili i veicoli per i successivi utilizzatori del servizio; a tal fine è necessario l’utilizzo di “smart-bikes”, dotate di interfaccia di bordo con il sistema e di tecnologia di posizionamento satellitare, che permettono il funzionamento del sistema in modalità free-flow, ovvero anche in assenza di stazioni fisse di prelievo e rilascio dei veicoli;
3. nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023 –
DUP Sezione Strategica del Comune di Firenze, all’Indirizzo Strategico 1 “Mobilità Intermodale”, l’A.C. pone l’obiettivo di realizzare un sistema di mobilità integrato e sostenibile e di favorire la mobilità ciclabile ed i sistemi per una sharing city,promuovendo sempre più una mobilità sostenibile che comporti non solo lo sviluppo delle grandi infrastrutture, ma anche l’individuazione di sistemi di mobilità intermodali rispetto al sistema tranviario e la promozione e diffusione di punti di interscambio fra
bicicletta, tramvia;
4. il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato dalla Città Metropolitana di Firenze con Atto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 01/08/2019, individua il bike sharing a flusso libero come una importante leva per l’incremento della mobilità sostenibile, indicando come prossimo sviluppo necessario l’introduzione di un sistema di bike sharing a flusso libero con biciclette a pedalata assistita (e-bike);
5. il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.
DC/2021/00014 del 12/04/2021:
• ha valutato che, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato, il servizio di bike sharing che si intende sviluppare nel Comune di Firenze potrebbe non essere svolto nella forma richiesta senza intervento pubblico e senza l'erogazione di un corrispettivo economico o che, comunque, sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che il Comune assume come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
• in considerazione di quanto sopra, in virtù
dell’art.42, D. Lgs. n.267/2000 in materia di
competenze relativamente ai servizi pubblici e visto l’art. 34 del decreto-legge n. 179/2012, commi da 20 a
27 in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, ha stabilito di assumere in via esclusiva la titolarità del servizio pubblico di Bike Sharing e di provvedere ad affidarne la realizzazione e gestione in regime di concessione ad un unico operatore economico, con diritto di esclusiva allo svolgimento del servizio nel territorio comunale (salva la prosecuzione del servizio attualmente in atto di cui al Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/05083 fino al termine del periodo autorizzato), conformemente alle essenziali indicate nella Relazione Tecnico-economica allegata alla stessa Deliberazione consiliare e limitatamente al periodo di concessione previsto di tre anni eventualmente prolungabile di ulteriori 3 anni;
• ha dato mandato alla Giunta Comunale di procedere alla definizione in dettaglio delle concrete modalità con cui si ritiene di effettuare il servizio nonché di determinare i corrispettivi e le caratteristiche salienti del sistema tariffario, in conformità agli indirizzi consiliari e nei limiti degli stanziamenti resi disponibili, predisponendo ed approvando il progetto relativo e autorizzando, al contempo, la spesa complessiva di euro 800.000,00 per il primo triennio di
concessione quale contributo all’investimento del concessionario, disponibili ai C.O. 200245 e 200364 per la quota parte finanziata con risorse disponibili dell’Amministrazione Comunale ed al C.O. 200243 per la quota parte finanziata con risorse PON Metro;
6. in data 13/04/2021, con Deliberazione n.
DG/2021/00120 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto del sistema di Bike Sharing a flusso libero da mettere in esercizio nel Comune di Firenze, consistente nel Capitolato Tecnico con relativo allegato (Planimetria postazioni) e Documento Unico di Valutazione di Rischi – DUVRI, in cui si evidenziano le caratteristiche essenziali del servizio che si configurano quali obblighi di servizio pubblico e in cui sono individuati nel dettaglio le modalità realizzative del servizio, gli standard prestazionali minimi, le caratteristiche di mezzi, strumenti e attrezzature che verranno utilizzati e quanto altro necessario a garantire la corretta esecuzione del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi comunali al riguardo;
7. in data 14/04/2021, con Determinazione dirigenziale
n. DD/2021/02479 è stato approvato il Disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione per la realizzazione e gestione di un servizio di Bike Sharing
nel Comune di Firenze, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
8. in data 15 aprile 2021 è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) e in data 19 aprile 2021 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5^ Serie speciale n. 44;
9. in data 17/05/2021, con Determinazione Dirigenziale
n. DD/2021/02984 è stata individuata, a seguito dell'esito positivo del controllo dei requisiti d'ordine generale e speciale, comunicato con nota 192580 del 14/06/2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, l'impresa RIDEMOVI
S.P.A. quale aggiudicatario finale della Concessione oggetto del presente atto, ai sensi dell’articolo 173 del Codice;
10. in data 11 giugno 2021, con Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/3642, sono stati assunti gli impegni di spesa relativi per la Concessione relativa alla realizzazione e gestione del servizio di Bike Sharing del Comune di Firenze in favore di RIDEMOVI S.P.A.;
11. - con nota 3544466 in data 14 giugno 2021, è stata
richiesta l'informazione antimafia nei confronti di "RIDEMOVI SPA". La stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 2 del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto fra la Prefettura di Firenze ed i Comuni della Città Metropolitana di Firenze, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni. Con riferimento alla Concessione in oggetto, si dà atto che le verifiche di cui all’art. 2 previste dal Protocollo di Legalità suddetto, sono state effettuate tramite l’inserimento di tutti i dati necessari nella BDNA. Nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, come previsto dallo stesso art. 2, considerato che il servizio in esame è complementare al servizio trasporto pubblico e contribuisce a far fronte alle limitazioni all’utilizzo del TPL in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, e tenuto conto delle scadenze legate al finanziamento comunitario per le attività di cui trattasi, il presente contratto viene stipulato in via d’urgenza, come richiesto con nota Prot. 192556 del 14 giugno 2021 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che si conserva agli atti;
12. le Parti intendono disciplinare mediante apposito
Contratto la Concessione del servizio di Bike Sharing a flusso libero nel Comune di Firenze;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati, come di seguito elencati, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono qui integralmente richiamati:
a. Capitolato Speciale e relativo Allegato 1
b. DUVRI
c. Offerta del Concessionario (in formato elettronico)
d. Piano Economico Finanziario della Concessione e Relazione illustrativa
e. Piano di Manutenzione
f. Sistema tariffario iniziale
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
5. Il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx accetta l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto di concessione, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato e che si obbliga ad osservare e fare osservare
scrupolosamente. Dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera della Giunta comunale n. DG/2021/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
ART. 2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati di seguito, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito.
• Codice. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
• Concedente o Comune. Il Comune di Firenze, soggetto titolare del servizio affidato, sottoscrittore del Contratto di concessione del servizio. Sono di competenza del Concedente, in particolare, la verifica e la regolazione del servizio di bike sharing e i flussi economico-finanziari relativi al pagamento del corrispettivo contrattuale e all’incasso delle eventuali penali.
• Concessionario o Affidatario. L’operatore economico che, in esito alla procedura di gara per la concessione del servizio di bike sharing nel Comune di Firenze ne è
risultato affidatario.
• Capitolato. Il documento denominato per esteso Capitolato Speciale posto a base di gara in cui sono descritte le caratteristiche del servizio da svolgere, le modalità di remunerazione, le modalità di regolazione della concessione, che costituisce allegato integrante al presente Contratto di concessione del servizio.
• Contratto. Il presente documento, contratto di concessione del servizio, sottoscritto fra le Parti, che ha come allegato parte integrante il Capitolato Speciale, che fissa gli obblighi inderogabili dell’Affidatario, e il Documento di Offerta presentato dall’Affidatario in sede di gara, che individua gli eventuali ulteriori obblighi assunti dall’Affidatario mediante la propria offerta.
• Documenti Contrattuali. L’insieme dei documenti che, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come in esso richiamati e riportati nell’art. 1 del presente atto.
• Documento di offerta. L’insieme dei documenti di offerta, tecnica ed economica, inclusi il PEF e la relativa Relazione illustrativa, presentati dall’Affidatario al Comune di Firenze, come stabilito
all’art. 13 del Disciplinare, durante il procedimento di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall’Affidatario.
• Parte/Parti. L’Affidatario/Concessionario e/o il Comune, che sottoscrivono il presente Contratto di concessione del servizio.
• Sistema di bike sharing o Sistema: sistema innovativo di bike sharing a flusso libero e self-service che permette al pubblico di accedere all’utilizzo di una flotta di biciclette distribuita all’interno di un’area operativa e successivamente di restituire le stesse biciclette anche in posizioni diverse da quella di prelievo, lasciando poi disponibili i veicoli per i successivi utilizzatori del servizio; a tal fine è necessario l’utilizzo di “smart-bikes”, dotate di interfaccia di bordo con il sistema e di tecnologia di posizionamento satellitare che permettono il funzionamento del sistema in modalità free-flow, ovvero anche in assenza di stazioni fisse di prelievo e rilascio dei veicoli. Il sistema include la componente tecnologica ed informatica preposta al noleggio, pagamento, informazione all’utenza, customer care, comunicazioni al Concedente, monitoraggio, interoperabilità con le piattaforme maas e tutte le
attività necessarie al corretto funzionamento di tale componente.
ART. 3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna
controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Alla data di stipula del presente Contratto, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente Contratto.
5. Non è ammessa la cessione del Contratto.
ART. 4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione dell’organizzazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica di un sistema
innovativo di bike sharing a flusso libero nella Città di Firenze. Il sistema di bike sharing è affidato in regime di concessione di servizi: il corrispettivo del presente Contratto di concessione, come specificato all’art. 17 cui si rinvia, consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del presente Contratto accompagnato da un prezzo. Le somme massime necessarie per garantire l'equilibrio complessivo della concessione, da erogare da parte del Concedente al Concessionario in forma di corrispettivo, sono quelle riportate nell’Art. 17 c.3.
2. Sono oggetto della concessione tutte le attività di progettazione/organizzazione,produzione, installazione, messa in servizio, offerta al pubblico, manutenzione e gestione di un sistema di bike sharing evoluto, basato sull'utilizzo di biciclette “smart”, dotate di sistemi di posizionamento GPS e di comunicazione con il sistema centrale di gestione, che possano essere utilizzate secondo lo schema a flusso libero in modalità “one way”, che prevede il prelievo della bicicletta in un qualsiasi punto del territorio servito ed il rilascio del mezzo in un qualunque punto, anche diverso da quello di prelievo, con la possibilità di individuare anche delle stazioni di prelievo/rilascio “virtuali”, ossia delle aree in cui sia incentivato e/o prescritto
il rilascio delle biciclette dopo il loro utilizzo.
3. Le biciclette gestite saranno di due tipi: “standard” (meccaniche, a propulsione muscolare) e “e-bike” (a pedalata assistita da motore elettrico). Entrambe le tipologie devono essere dotate di un sistema di bloccaggio automatico che permetta di effettuare il termine del noleggio in un qualunque punto in cui sia consentita la sosta, senza richiedere stalli dedicati, rastrelliere od altri sistemi di aggancio. Per le e-bike l’Affidatario dovrà inoltre assicurare costantemente le attività di ricarica in modo che esse siano sempre disponibili per l’utenza con un sufficiente livello di autonomia.
4. Il sistema di bike sharing comprende altresì una
piattaforma di gestione in grado di dialogare in tempo reale con i veicoli e di offrire in tempo reale all’utenza tramite app per smartphone l’informazione sulla posizione delle biciclette disponibili e la possibilità di prenotare e/o di sbloccarne l’utilizzo, talchè nelle stazioni virtuali del servizio non è necessaria l’installazione di totem intelligenti e/o di stalli di aggancio, ma esse vengono ad essere costituite semplicemente da aree individuate da una opportuna segnaletica e riconoscibili dal sistema gestionale tramite georeferenziazione.
5. Formano oggetto del Contratto, in sintesi, le seguenti attività:
a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla organizzazione/progettazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing;
b) la messa a disposizione delle biciclette, dei sistemi tecnologici ed informatici e di quant’altro necessario alla attivazione e gestione del sistema;
c) la realizzazione di eventuali stazioni per la sosta delle biciclette offerte dal Concessionario;
d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria del sistema secondo le previsioni del Piano di Manutenzione e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, nonché la manutenzione non programmata o a guasto del Sistema e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantirne la piena fruibilità;
e) la gestione, lo sfruttamento economico del sistema e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nel Capitolato;
f) la puntuale raccolta e trasmissione al Concedente di tutti i dati di monitoraggio e rendicontazione con le caratteristiche e modalità indicate nel Capitolato.
6. Le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate in conformità alle previsioni del
Contratto, del Capitolato Speciale e dell’Offerta del Concessionario limitatamente agli elementi offerti che risultano migliorativi rispetto al Capitolato. Il Capitolato Speciale e l’Offerta del Concessionario costituiscono allegati parte integrante del Contratto.
7. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di
sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto e nei suoi allegati.
ART. 5. REGIME DI ESCLUSIVA
1. In virtù dell'interesse economico generale che si riconosce al servizio di bike sharing, complementare al trasporto pubblico, in considerazione altresì della natura e della dimensione dei luoghi della città di Firenze ed in particolare del suo centro storico, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, della limitatezza degli spazi disponibili sulla viabilità pubblica destinati o destinabili a sosta per le biciclette e della necessità di operare il servizio con una dimensione della flotta che consenta l’ottimizzazione dei costi a fronte della domanda potenziale, il Comune concede all’Affidatario un diritto di esclusiva allo svolgimento del servizio nel territorio comunale, limitatamente al periodo di concessione previsto e con le precisazioni di seguito riportate. Tale diritto comporta, fra l’altro, la facoltà di occupare per la sosta dei veicoli gli spazi pubblici ove ciò sia consentito all'interno dell'area individuata come "area operativa del sistema".
2. Non rientrano nella definizione di esclusività altre tipologie di servizi non riconducibili alla definizione di bike sharing così come descritta in premessa (quali per esempio i servizi di noleggio biciclette oppure servizi di gestione di biciclette condivise a livello aziendale o nell'ambito di circuiti non aperti al pubblico); il bike sharing si affianca alle diverse forme di noleggio già presenti in regime di libero mercato.
3. Si precisa inoltre che, con nota assunta al Prot. generale con numero n. 192559 del 14/06/2021, già anticipata per email in data 11/06/2021, la società RIDEMOVI SPA ha comunicato che, dalla data della sottoscrizione del contratto, la stessa società RIDEMOVI SPA rinuncia all’esercizio dell’autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale 2017/DD/05083 e successive modifiche e integrazioni, con cui la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze aveva autorizzato l’esercizio di un servizio di bike sharing a flusso libero sul territorio comunale fino al 30 giugno 2022.
ART. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione ha la durata complessiva di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi ivi previsti.
2. L’Amministrazione si riserva l’opzione di estendere la durata della concessione per ulteriori tre anni. La durata massima della concessione, in caso di esercizio dell’opzione suddetta, è quindi pari a sei anni dalla sottoscrizione del Xxxxxxxxx.Xx facoltà di estensione della durata sarà esercitata dall’Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Affidatario con PEC o raccomandata A/R almeno un mese prima della scadenza.
In caso di esercizio della facoltà di estensione della durata da parte dell’Amministrazione Comunale, l’Affidatario dovrà proseguire le attività oggetto della concessione agli stessi patti e condizioni e con gli stessi corrispettivi e remunerazioni indicati nel presente Contratto, fatti salvi i meccanismi di revisione dei corrispettivi e delle tariffe descritti al successivo art. 17.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario dovrà provvedere a proprio onere e spesa al completo ritiro e smaltimento di ogni eventuale infrastruttura e delle biciclette, nonché al ripristino a regola d'arte dei luoghi e delle pertinenze entro e non oltre i tre mesi successivi la scadenza del
Contratto. È fatta salva la possibilità per il Comune, in caso di accordo fra le Parti, di riscattarne anche solo parzialmente la proprietà a titolo gratuito.
4. Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui al punto 3, entro il terzo mese successivo alla scadenza del Contratto, comporterà l’escussione della garanzia fideiussoria nella misura del 40% (quaranta per cento) dell’importo della stessa.
5. L’Affidatario si impegna, in caso di espressa richiesta del Comune, a garantire, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio sino all'affidamento dello stesso ad altro Concessionario o sino al riaffidamento al medesimo Affidatario. Durante tale periodo, l’Affidatario avrà diritto di percepire dal Comune una somma corrispondente al corrispettivo annuo contrattuale (media sui tre anni) di cui all'Art.
17 (art. 7 del Capitolato), per un importo proporzionale al periodo di durata della prestazione successivo alla scadenza del Contratto.
ART. 7. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e Messa in Esercizio del sistema di bike sharing, di seguito
indicate:
a) Autorizzazioni da rilasciare:
(i) Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di eventuali stazioni di sosta biciclette offerte dal Concessionario.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, di tutte le Autorizzazioni necessarie per la progettazione/organizzazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi da fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applicano altresì le penali di cui all’articolo 18.
3. Spetta al Concessionario mantenere valide ed
efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
ART. 8. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico
nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi dell’articolo
17 c.3, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Sono attività del Concedente:
a) nominare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del contratto;
b) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
c) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato Speciale e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
d) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del
Xxxxxx, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni in modo significativo la Concessione. In particolare, il Concedente potrà trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di natura pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 17;
b) ogni informazione e/documento rilevante in relazione allo stato delle aree interessate dalla Concessione;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione.
ART. 9. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti l’organizzazione/progettazione, la realizzazione e la gestione del sistema di bike sharing.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il
Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione/organizzazione, realizzazione e gestione del sistema, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente con Deliberazione di Giunta n. DG/2021/00120 del 13/04/2021 e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la realizzazione e gestione del sistema di bike sharing, vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente prima della presentazione della propria offerta, manifestando espressamente il proprio dissenso;
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 2;
b) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 7;
c) realizzare il sistema di bike sharing a regola d’arte, con l’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili e rispettare la scansione temporale specificata nel Capitolato;
d) manutenere il Sistema ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali;
e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto e/o dai Documenti Contrattuali;
f) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente,in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
g) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
h) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri
relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.
5. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di realizzare e gestire il bike sharing nel rispetto del Capitolato e rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento, danno o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate, in particolare della fornitura e della gestione del bike sharing, nelle sue diverse fasi.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del bike sharing e di ripristinarne la regolare erogazione nei casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità, nonché ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e agli utenti i casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità. In tali circostanze anche potenziali dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche ragioni dell’interruzione, della sospensione o dell’irregolarità nell’erogazione del servizio di bike sharing.
0.Xx Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato,
documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale, con le modalità indicate nel Capitolato;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c)fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dell’Esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
e)informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione del Sistema o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, del Sistema e/o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente presupposto per
la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
f) inviare puntualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Capitolato, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente.
8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato nei Documenti Contrattuali, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 7, lettera e).
9. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nonché alla naturale scadenza dello stesso, è inoltre obbligo del Concessionario procedere al ritiro delle biciclette
dalla viabilità pubblica. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto il Comune procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
ART. 10. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nelle fasi di
progettazione, realizzazione e gestione;
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing e delle attività connesse.
ART. 11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13
agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
In particolare con nota prot. n. 175634 del giorno 28 maggio 2021, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, il Concessionario ha provveduto a
comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:
Banco BPM SPA - IBAN: XX00X0000000000000000000000
individuando nei signori: Xxxxxx Xxxxxxxxxx X.X. FLCLSN70H10H501R e XXXXXX XXXXX C.F. PRSMRC69M03H264A
le persone delegate ad operare su di esso:
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b)a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi
finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.
ART. 12. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l’articolo 16 con riferimento alla sospensione del servizio.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di svolgere il servizio ovvero di fruire del medesimo, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’articolo 1463 del codice civile. La risoluzione comporta in tal caso quanto già previsto in caso di recesso. Qualora l’Evento si verifichi in fase di gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire del servizio, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concedente o del Concessionario dell’importo determinato come indicato all’Art. 27.
ART. 13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Xxxxxx, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
ART. 14. MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova
procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali;
b) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice;
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7 del Codice;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. L’erogazione dei Servizi supplementari di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente.
3. La determinazione del valore dei servizi di cui al comma 1, qualora non desumibile dal Capitolato o dai
Documenti Contrattuali, è effettuata mediante la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei servizi supplementari non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
4. L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione di cui all’art. 17 c.4. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione/organizzazione del Sistema che comportino eventuali modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per
l’avvio della procedura di cui all’articolo 21.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi.
8. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto di concessione da parte del Concessionario a pena di nullità e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
ART. 15. FASE DI GESTIONE DEL SISTEMA E SUBAPPALTO
1. La gestione del Sistema di bike sharing di cui all’articolo 4 ha inizio a seguito della sottoscrizione del Verbale di Avvio del servizio di cui all’art. 6 c.
1 del Capitolato e deve essere attivata entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, salvo diverso accordo fra le Parti. La mancata attivazione del servizio entro il termine suddetto comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del seguente art. 24.
2. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi oggetto della Concessione per tutta la durata del Contratto: il Concessionario garantisce i Servizi oggetto del Contratto di cui all’art. 4 e comunque
tutti i servizi oggetto della concessione meglio specificati nel Capitolato allegato quale parte integrante al Contratto.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate del Sistema e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione allegato al Contratto, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione.
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la funzionalità del Sistema dai vizi sopravvenuti e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione del Sistema e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantirne la piena fruibilità per tutta la durata del Contratto.
5. La dimensione della flotta di biciclette deve risultare conforme alle previsioni dell’Art. 6 del Capitolato ed in particolare dal comma 2 per quel che attiene sia la fase iniziale del servizio che la fase a regime, a pena dell’applicazione dei provvedimenti ivi indicati.
6. Nella realizzazione e gestione del Sistema di bike sharing il Concessionario deve garantire tutte le caratteristiche, le condizioni e le attività dettagliatamente indicate nel Capitolato all’art. 9
“Parametri prestazionali e qualitativi. Carta e Regolamento d’uso del bike sharing” fra cui quelle relative a: caratteristiche delle biciclette e delle stazioni; relazione con l'utenza; riequilibrio dei mezzi; personale impiegato nelle attività; il mantenimento in efficienza del sistema.
7. Il Concessionario in particolare, al fine di garantire una piena conoscenza dell’andamento della Concessione, la possibilità di controllo da parte del Concedente ed un efficace inserimento del sistema di bike sharing nel contesto delle piattaforme comunali di infomobilità e mobility as a service, è tenuto ad assicurare puntualmente tutte le previsioni relative a “Sistema di monitoraggio e di rendicontazione, flussi informativi ed interoperabilità” di cui all’Art. 12 del Capitolato.
8. Il Concessionario deve altresì garantire la puntuale realizzazione di tutti gli elementi indicati nel Documento di Offerta, se migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato.
9. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche laddove in alternativa alla gestione diretta proceda mediante subappalto; in tal caso valgono le seguenti condizioni
nonché quanto dettagliatamente disciplinato all’art. 17 del Capitolato e all’art. 9 del Disciplinare di gara:
a) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato;
b) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta.
10. Deve comunque considerarsi subappalto ogni contratto con il quale il Concessionario affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, destinata ad avere un impatto con l’utenza ovvero a trasferire parte dei rischi contrattuali assunti con il presente Contratto.
11. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti professionali e speciali.
ART. 16. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. La sospensione totale o parziale dell’erogazione dei Servizi può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, non imputabili in alcun modo al Concessionario, idonee
ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima.
L’erogazione del Servizio può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessità e/o di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo
12. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può, in nessun caso, sospendere unilateralmente la Gestione del servizio. L’interruzione del servizio al di fuori dei casi di cui al precedente comma, dà facoltà al Concedente di procedere alla risoluzione della Concessione per grave inadempimento del Concessionario.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, la parte del Servizio che non può essere prestata nonché quella la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi
tipo in conseguenza dell’/gli evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del Servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà
di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, ed il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni, ridotto a 3 giorni in caso di rischi per la sicurezza.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 17 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda un massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 5 giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 30 (trenta) giorni determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista, si applica quanto previsto all’art. 21.
7. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del Servizio interessato dall’evento indicando i nuovi termini contrattuali. Il verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
ART. 17. REMUNERAZIONE E CORRISPETTIVI VALORE DELLA CONCESSIONE
1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire
e sfruttare economicamente il Sistema realizzato per l’intera durata della gestione ricevendo un Corrispettivo annuale come di seguito specificato.
2. Nel dettaglio, spettano all’Affidatario gli introiti da tariffa - secondo il sistema tariffario di cui all’Art.19 - derivanti dalla gestione del servizio, che l’Affidatario incasserà in nome e per conto proprio e gli introiti derivanti dalla possibile sponsorizzazione del servizio da individuarsi a cura del Concessionario (per esempio titolazione del servizio, sito web dedicato, app per smartphone).
3. Il corrispettivo della Concessione oggetto del presente Contratto, da corrispondere all’Affidatario da parte del Comune, è pari a complessivi € 800.000,00 (ottocentomila/00), IVA compresa per l’intera durata triennale della Concessione. Esso compensa tutti gli obblighi di servizio pubblico imposti con il Contratto, relativamente a costi iniziali di investimento e costi operativi di esercizio del bike sharing, fra cui quelli legati alle operazioni di manutenzione e ridistribuzione dei veicoli sull’intera area operativa, agli investimenti in infrastruttura (materiale e immateriale), alla relazione con l'utenza e alla generazione, trattazione e condivisione dei dati di erogazione e di utilizzo ed alla integrazione con il
sistema dei servizi di mobilità fruibili nel Comune di Firenze tramite con le app comunali di mobility as a service.
4. Il valore contrattuale stimato, di cui all’art. 7 del Capitolato, tenendo conto del corrispettivo e degli introiti da tariffa, risulta pari a € 5.000.000 Iva inclusa, pari a € 4.098.360,66 (quattromilioni novantottomila trecentosessanta virgola sessantasei centesimi) al netto di Iva per la durata triennale della concessione, di cui € 800.000 (ottocentomila) Iva Inclusa di corrispettivo e € 4.200.000
(quattromilioniduecentomila) Iva inclusa di introiti da tariffa e altri ricavi da terzi. In caso di esercizio della opzione di prolungamento della durata della concessione per ulteriori 3 anni il valore contrattuale stimato complessivo ascende ad € 10.000.000
(diecimilioni) Iva inclusa, di cui € 1.600.000
(unmilioneseicentomila) Iva Inclusa di corrispettivo e
€ 8.400.000 (ottomilioniquattrocentomila) Iva inclusa di introiti da tariffa e altri ricavi da terzi.
5. È esclusa ogni possibilità di rivalutazione/revisione/aggiornamento/indicizzazione
del corrispettivo contrattuale per l’intera durata dell’affidamento in concessione, salvo quanto previsto al seguente comma 9; è prevista la possibilità di
revisione delle tariffe di cui all’Art. 19.
6. Il corrispettivo contrattuale complessivo è corrisposto dal Comune all’Affidatario secondo la seguente ripartizione temporale:
- € 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) (Iva inclusa) per il primo anno di concessione;
- € 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) (Iva inclusa) per il secondo anno di concessione;
- € 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) (Iva inclusa) per il terzo anno di concessione.
7. Il corrispettivo relativo a ciascun anno è corrisposto dal Comune all’Affidatario con le seguenti modalità:
- quanto al primo anno contrattuale, il corrispettivo è erogato in una unica soluzione alla messa in servizio di almeno l’80% delle biciclette standard ed e-bike offerte dal Concessionario;
- quanto ai successivi anni contrattuali, il corrispettivo è erogato in quattro rate trimestrali posticipate di uguale importo.
8. Successivamente alla data di avvio del bike sharing e per tutta la durata del Contratto, nell'ambito della flessibilità contrattuale, il corrispettivo potrà compensare gli obblighi dell’Affidatario per come si saranno modificati e/o integrati. Eventuali variazioni
del corrispettivo contrattuale e/o dei parametri prestazionali e qualitativi (di cui all’Art. 9 del Capitolato) e/o delle tariffe (di cui all’Art. 10 del Capitolato)e/o diverse saranno determinate esclusivamente sulla base di accordi formalmente contrattualizzati fra le Parti.
9. In caso di esercizio dell’opzione di estensione della durata della concessione per un ulteriore triennio,di cui all’art. 6 c.2, gli importi di cui al precedente comma 6 saranno incrementati in ragione dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) calcolato per il primo triennio di durata della concessione. Il corrispettivo di ciascun anno del secondo triennio di concessione sarà erogato con le stesse scadenze temporali previste per il secondo e terzo anno di concessione. Salvo quanto previsto al presente comma, resta ferma per il secondo triennio di concessione ogni altra condizione prevista dal Capitolato per il primo triennio.
10.L’Affidatario potrà beneficiare delle varie agevolazioni previste dalle vigenti normative e dai regolamenti comunali per tempo vigenti, in particolare in materia di sponsorizzazioni, occupazione del suolo pubblico, imposta sulla pubblicità, alle condizioni
previste da tali norme e regolamenti.
11. Il pagamento dei Corrispettivi è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 11, comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo di riferimento, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 7 ed all’Art. 18 c. 1 del Capitolato.
12. La fatturazione di tutti i corrispettivi sopra descritti dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzata dal RUP.
ART. 18. PENALI
1. Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, a mezzo PEC contenente:
▪ la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Capitolato od a ulteriori atti stipulati fra le Parti, integrativi dello stesso, nonché della circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
▪ l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze
dell'inadempimento;
▪ la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.
2. Per la quantificazione delle penali il Concedente farà riferimento agli importi espressamente previsti dal Capitolato in relazione a specifici obblighi contrattuali; in mancanza di una specifica previsione di importo della penale nel Capitolato, il Concedente determinerà l’importo per analogia con i casi previsti, tenendo conto del potenziale disservizio determinato dall’inadempimento del Concessionario.
3. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal RUP del Comune di Firenze.
4. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei Documenti Contrattuali, dandone informazione all’Affidatario.
Resta fermo il diritto del Comune al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subìto.
5. La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle modalità di controllo indicate nel Capitolato fra cui quelle all’art. 16 c. 5 del medesimo.
6. L’importo delle penali verrà trattenuto sul pagamento del Corrispettivo di cui all’Art. 17, previa comunicazione all’Affidatario contenente motivazione e importo, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1 del DPR 633/72.
7. Qualora le penali eccedano l’ammontare del Corrispettivo, il Concedente recupera la parte residua nella successiva rata di Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 22. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
ART. 19. TARIFFE
1. Per l’erogazione al pubblico dei Servizi di bike
sharing, soggetti a Tariffa, è fatto obbligo al Concessionario di applicare un sistema tariffario conforme a quanto stabilito nell’Art. 10 del Capitolato ed all’Offerta presentata in sede di gara, per tutta la durata della Concessione, a pena dell’applicazione delle penali e dei provvedimenti di cui all’art. 10 lett. C2 del Capitolato.
2. Il sistema tariffario all’avvio della Concessione, di cui alla Determinazione dirigenziale DD/2021/02479 del 14 aprile 2021, riportato nell'elenco di cui all'art. 1 del presente atto, è stato comunicato al Concedente prima dell’avvio del servizio per le opportune verifiche di conformità al Capitolato.
3. Qualsiasi variazione della tariffa al pubblico rispetto al sistema tariffario iniziale di cui al comma precedente – che dovrà risultare comunque conforme ai limiti ed ai criteri stabiliti nel Capitolato ed all’Offerta presentata dal Concessionario – dovrà essere comunicata al Comune con un anticipo di almeno
15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla comunicazione all’utenza per le dovute verifiche.
4. Il Concessionario si obbliga a monitorare l’introito medio da tariffa per singolo viaggio (parametro Ru) con le modalità indicate nel par. 10 lett. B7 del Capitolato. Qualora tale importo superi di oltre il 20%
l’importo del corrispondente parametro Ru indicato dal Concessionario nel PEF allegato all’offerta, il Comune, fatte le opportune verifiche, avrà facoltà di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario in favore del Concedente di cui all’Art. 8, comma 6 del Capitolato. In tal caso si provvederà al riequilibrio, qualora ne sussistano i presupposti in ordine al bilanciamento fra i ricavi ed i costi di gestione ed al mantenimento dei valori indicati in sede di offerta dei parametri di Convenienza economica e Sostenibilità finanziaria di cui all’Art.
8. cc. 2 e 5 del Capitolato, prioritariamente mediante una opportuna riduzione delle tariffe praticate all’utenza. Rimangono salve tutte le altre cause e modalità di attivazione della procedura di riequilibrio del Piano Economico Finanziario previste nell’art. 8 del Capitolato e riportate all’art. 21 del Contratto.
5. Con effetto da due anni dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e con cadenza biennale, gli importi massimi delle tariffe di cui al precedente punto 4 possono essere adeguati annualmente in base all’indice di inflazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, riferito al mese dell’anno precedente la sottoscrizione del Contratto.
6. L’Affidatario potrà istituire un sistema bonus/malus di gestione della relazione con l’utenza, composto di incentivi e penalità, da riportare nel “Regolamento d’uso”, anche con effetto economico di incremento/riduzione della tariffa applicata, come meglio descritto all’Art. 10 del Capitolato.
ART. 20. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Il Piano Economico Finanziario (PEF), facente parte del Documento di offerta ed allegato al presente Contratto, contiene l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti necessari all’attivazione e della connessa gestione del servizio per l'arco temporale di durata della concessione. Il PEF, redatto secondo i criteri indicati nel Capitolato, è corredato della relativa relazione illustrativa nonché delle previsioni relative ai successivi aggiornamenti e/o revisioni.
2. L'equilibrio economico-finanziario risultante nel Piano Economico Finanziario facente parte del Documento di Offerta è assicurato dalla remunerazione da tariffa di cui all’Art. 17 c.2, nonché dal corrispettivo previsto all’Art. 17 c. 3.
3. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa
gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato all’offerta, valutati congiuntamente:
- Tasso interno di Rendimento dell’Azionista (Tir Azionista): indica in termini percentuali il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto): indica in termini percentuali il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al progetto così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR): indica il rapporto tra l'importo del flusso di cassa disponibile nei dodici mesi precedenti a ciascuna data di calcolo e il flusso finanziario a servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi.
Si fa riferimento al valore minimo assunto dal DSCR per tutta la durata della concessione.
I valori di riferimento di tali indicatori sono contenuti nel PEF allegato al Documento di offerta del Concessionario.
4. Si precisa che ricadono interamente in capo al Concessionario i rischi di seguito enunciati e dettagliatamente descritti all’art. 8 c. 4 del Capitolato:
- Rischio di progettazione/organizzazione e realizzazione del servizio
- Rischio di domanda
- Rischio di disponibilità
- Rischio normativo-regolamentare
- Rischio finanziario
- Rischio di fallimento del gestore
- Rischio di inflazione.
ART. 21. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi degli articoli 165 comma
6 e 182 comma 3 del Codice qualora si riscontri un’alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da taluni eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui al precedente articolo. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a) l'entrata in vigore di norme legislative o regolamentari relative al settore della concessione non prevedibili alla data della firma del contratto che
incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del servizio, qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato TIR Azionista sia superiore a due punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio di eventuali Autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio di competenza del Concedente, qualora il ritardo derivi da fatto del Concedente;
c) nei casi di sospensione di cui all'articolo 13 comma
6 lettera b ultimo periodo del Capitolato, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 30 giorni e qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato TIR Azionista sia superiore a due punti percentuali.
2. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario la revisione del Piano economico finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente.
In tal caso il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con
esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio in formato editabile
b) Piano Economico Finanziario revisionato in formato editabile
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel presente Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno più degli eventi su elencati che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. La proposta di revisione del PEF potrà prevedere unicamente una o più delle seguenti misure:
a) incremento della durata base della Concessione con il limite massimo di cinque anni dalla data di avvio del servizio al pubblico;
b) riduzione o incremento delle tariffe praticate per il servizio al pubblico, anche oltre i limiti massimi indicati nell’Art. 10 del Capitolato Speciale, purché non oltre il 50% di incremento rispetto a tali limiti;
c) riduzione del corrispettivo a carico del Concedente di cui all’Art. 7 c. 2 del Capitolato Speciale (nel solo caso di revisione da effettuare a vantaggio del Concedente).
In ogni caso non potrà essere posto a carico del Concedente alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo indicato nell’Art. 17 comma 3. In caso di prolungamento della durata della concessione sarà previsto un corrispettivo a carico del Concedente per ciascuno degli anni di maggior durata, nella misura massima di 1/3 del corrispettivo complessivo di cui all’Art. 17 comma 3 per ogni anno di prolungamento della concessione.
6. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In caso di recesso, le somme spettanti
al Concedente o al Concessionario sono determinate come indicato nell’Art 27.
7. In caso di recesso, nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Capitolato e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all’escussione della garanzia fidejussoria.
8. La Parte che intenda attivare una procedura di riequilibrio ne dà comunicazione per iscritto all’altra fornendo l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato un’alterazione dell'equilibrio economico-finanziario. L’altra Parte deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa.
9. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, apre la relativa istruttoria, fissando una consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire all’eventuale
revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di riequilibrio deve concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione si fa riferimento a quanto previsto al precedente comma 6.
10. Al fine di verificare le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di durata dell’affidamento:
- il Piano Economico-Finanziario presentato in sede di gara, come eventualmente modificato in seguito a variazioni successive approvate dalle Parti, calcolato a consuntivo per l'annualità trascorsa;
- lo stesso Piano redatto a preventivo/budget per l’anno in corso.
11. Anche a questo scopo, l’Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto della presente concessione, deve tenere la contabilità separata del bike sharing nel Comune di Firenze, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell’osservanza delle condizioni previste dalla normativa vigente e di quelle inserite nel Documento di offerta.
12. Le attività di verifica e controllo della
concessione sono esercitate dal RUP del Comune di Firenze. Tali funzioni sono esercitate mediante accesso alla documentazione custodita dall’Affidatario, il quale dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso.
Analoghe attività di controllo sulle attività svolte dall’Affidatario verranno eventualmente esperite dal RUP del Comune, in ordine al rispetto degli indicatori dei livelli di servizio e degli standard di funzionamento (quantitativi, qualitativi e di soddisfazione dell'utenza) di cui all’Art. 9 del Capitolato.
ART. 22. GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione e gestione del sistema di Bike Sharing, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme di cui all’articolo 17 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario ha costituito, prima della stipula del presente Contratto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, commi 1 e 4, del Codice, nelle modalità di cui all’art. 93, commi
2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10%
dell’importo complessivo stimato della Concessione per la durata base di tre anni, riportato nell’art. 17 c. 4 e pari ad € 4.098.360,66 (quattromilioninovantottomila- trecentosessanta virgola sessantasei centesimi) al netto di Iva. Detta garanzia è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. PC6R5ENN, rilasciata da Zurich Insurance plc -Rappresentanza Generale per l'Italia, in Milano, in data 25 maggio 2021 e relativa appendice emessa come sopra in data 8 giugno 2021.
2. La garanzia definitiva ha validità estesa ai 18 (diciotto) mesi successivi il termine di scadenza del Contratto.
3. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sulla garanzia, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016, dal Capitolato e dal presente Contratto, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.
4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
ART. 23. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste
dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente e dal Capitolato.
2. Prima dell’avvio del servizio, il Concessionario dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e trasmetterne tassativamente copia al Comune di Firenze prima dell’avvio del servizio. In particolare, per tutta la durata della Concessione, i veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio dovranno possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile, con un massimale pari ad almeno € 6.070.000,00 per sinistro, a copertura sia del conducente sia dell’eventuale terzo danneggiato. Il Concessionario potrà prevedere una differenziazione tariffaria in base alle coperture assicurative offerte oltre il minimo di cui sopra, concordandola con il Comune. Le condizioni assicurative applicate al servizio dovranno essere note con particolare evidenza agli utenti, attraverso il Regolamento di esercizio e la Carta del Servizio. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e l’utente, nonché tra il Concessionario, l’utente ed i terzi anche in relazione ad eventuali sinistri.
3. Il Concessionario è responsabile dei danni o
pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l’erogazione del Servizio.
4. Pertanto, il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto. Tali polizze devono includere tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati nei precedenti commi, che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze di cui al presente articolo restano a totale carico del Concessionario.
6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
7. Il Concessionario deve consegnare al Concedente,
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’avvio del servizio, copia delle polizze di cui al presente articolo, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
8. Il Concessionario assume inoltre l’obbligo di comunicare al Comune il rinnovo annuale delle polizze di cui al punto precedente, entro un mese dall’avvenuto rinnovo.
8. bis Il Concessionario assume l’obbligo di mantenere costantemente valide ed efficaci le polizze di cui al presente articolo, con i massimali richiesti, per tutta la durata della concessione ed a ricostituire immediatamente tali garanzie nel caso in cui si verificassero circostanze di qualsiasi natura che menomassero o potessero menomare la validità ed
efficacia | delle | assicurazioni. | L’inosservanza |
all’obbligo | di cui | al presente comma | costituisce causa |
di risoluzione del contratto di concessione per grave
inadempimento del Concessionario.
9. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e/o assunti dal Concessionario col Documento di offerta, può comportare l’applicazione di una penale di importo compreso fra 500,00 (cinquecento/00) euro e 1.000,00 (mille/00) euro per ogni giorno di ritardo.
10. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 25 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
ART. 24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse del Contratto di concessione per grave inadempimento del Concessionario, oltre che le cause di risoluzione già espressamente indicate nel Capitolato e nel Contratto, i seguenti casi:
• reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento nello stesso anno di affidamento,
determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
• inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali in base all’art. 16 del Capitolato per complessivi 25.000,00 (venticinquemila/00) euro nello stesso anno di affidamento;
• inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio;
• violazioni delle norme in materia di tutela del lavoro e contributiva, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
• grave inadempienza rispetto alle previsioni di cui all’Art. 12 del Capitolato, intesa come quella che determina un ritardo di cui all’Art. 18, comma 1, del Capitolato superiore a 120 (centoventi) giorni naturali, anche non continuativi, nell’arco dell’affidamento;
• mancata attivazione del servizio entro il termine previsto dal Capitolato;
• interruzione del servizio al di fuori dei casi previsti al precedente Art. 16 c. 1;
• superamento dei limiti massimi delle tariffe
all’utenza di cui all’Art. 10 lett. B del Capitolato;
• mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all’Art. 15, comma 2 del Capitolato, nel termine di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale;
• inadempimento definitivo degli obblighi di cui all’Art. 15, commi 3 e 4 del Capitolato;
• cessione del Contratto a terzi, di cui all’Art. 17 del Capitolato;
• gravi criticità connesse alla circolazione e sosta dei veicoli impiegati nel servizio con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada (in particolare nel caso in cui l’eventuale sosta irregolare dei veicoli determini situazioni lesive sia della sicurezza e del comfort degli altri utenti della strada, ivi compresi i pedoni, sia del decoro e dell’immagine della Città).
In particolare, per quanto attiene all’ultimo punto, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale nel caso in cui nell’arco dell’anno solare vengano rilevate almeno n. 50 violazioni per circolazione o sosta irregolare delle biciclette impiegate nel servizio, a seguito di accertamento da parte degli organi di polizia stradale o comunque da parte degli uffici del Comune di Firenze.
2. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.:
a. il subappalto di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto;
b. la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’effetto risolutivo
si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
5. Nei casi di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, il Comune, procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione. Dovranno essere rimborsati al Concedente tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario, i costi necessari affinché il servizio venga ripristinato e le penali a carico del Concessionario, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione del Contratto.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque
fattispecie, nonché alla naturale scadenza dello stesso è obbligo dell’Affidatario procedere al ritiro delle biciclette dalla viabilità pubblica. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto il Comune
procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico dell’Affidatario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
7. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico di bike sharing, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto e del Capitolato.
ART. 25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto e del Capitolato, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all’art. 23;
b) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
c) inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dei servizi/attività;
d) mancato rispetto degli standard prestazionali del servizio di cui all’art. 9 del Capitolato, qualora l’inadempimento degli obblighi persista dopo espressa contestazione da parte del Comune;
e) qualora al termine della fase sperimentale di cui all’art. 6 c. 2 del Capitolato non risulti in servizio la flotta della dimensione definita nel Capitolato al medesimo art. 6 c. 2, secondo capoverso, risultante dagli atti di gara;
f) inadempimento degli obblighi relativi al sistema tariffario previsti nell’Art. 10 del Capitolato e nel Contratto;
g) inadempimento degli obblighi relativi al sistema di monitoraggio e rendicontazione, flussi informativi ed interoperabilità previsti nell’Art. 12 del Capitolato;
h) in tutti i casi di persistente inadempimento delle prescrizioni del Capitolato che possano comportare perdita di efficacia, riduzione dei livelli
prestazionali e qualitativi del servizio, conseguenze negative sull’utenza e sulla cittadinanza, alterazione dei parametri di equilibrio economico finanziario, riduzione dei rischi in capo al Concessionario, riduzione della possibilità di controllo e monitoraggio della concessione da parte del Concedente ed ogni altra conseguenza considerata pregiudizievole del Concedente rispetto alle finalità della Concessione in oggetto.
3. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, si applica quanto previsto al precedente art. 24 commi 5, 6 e 7.
ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto per le cause previste nel caso di reati accertati nei confronti del Concessionario e, in particolare, nei seguenti casi:
a) provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma
1, del Codice;
c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative
alla Concessione oggetto del Contratto, ai sensi dell’articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e del presente Contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1 si applica quanto previsto al precedente art. 24 commi 5, 6 e 7.
3. L’elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 1 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell’arco della durata dell’affidamento dei servizi/attività.
ART. 27. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi di competenza del Concessionario:
a) i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenere dal
Concessionario come diretta conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio;
b) la quota parte dei Corrispettivi di cui all’art. 17
c. 3 corrispondenti alla durata effettiva dall’avvio della concessione fino alla data del recesso, calcolata rapportando proporzionalmente il corrispettivo complessivo triennale alla durata effettiva e presa al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario alla data del recesso; l’importo netto di cui alla presente lettera può risultare di competenza del Concedente qualora il corrispettivo già versato sia superiore a quello proporzionalmente dovuto per la durata effettiva della concessione; e gli importi di competenza del Concedente:
c) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Qualora la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) risulti a favore del Concedente, l’importo dovrà essere corrisposto dal Concessionario entro il termine di 30 giorni successivi
alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e, in difetto del pagamento, sarà incamerato dal Concedente rivalendosi sulla garanzia definitiva.
4. Qualora la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) risulti a favore del Concessionario, l’importo dovrà essere corrisposto entro il termine di 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2.
5. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento delle somme di cui ai precedenti commi.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Capitolato e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all’escussione della garanzia definitiva.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui ai commi 3 e 4.
ART. 28. SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della Concessione è obbligo del
Concessionario procedere al ritiro delle biciclette dalla viabilità pubblica.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro
30 giorni dalla scadenza del Contratto il Comune procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
3. In caso di prosecuzione del servizio, il Concedente si impegna ad avviare la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
5. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
ART. 29. EFFICACIA
Il Contratto è efficace dalla sua sottoscrizione.
ART. 30. OPZIONE EVENTUALE RELATIVA AL SERVIZIO DI SHARING CON MONOPATTINI ELETTRICI
1. È facoltà del Concessionario attivare un servizio di
sharing di monopattini elettrici, con un numero di veicoli compresi fra un minimo di 200 e un massimo di 300, da affiancare al servizio di bike sharing, in conformità con i requisiti del servizio riportati nell’art. 9 del Capitolato cui si rinvia.
2. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Affidatario, entro 120 giorni dall’avvio del servizio di bike sharing dovrà comunicare tale intenzione all’Amministrazione comunale, inviando via PEC una manifestazione di interesse contenente almeno i seguenti elementi:
- tipologia e numero dei mezzi da impiegare nel servizio di sharing e titolo di disponibilità degli stessi;
- estensione dell’area all’interno della quale è consentito prelevare e rilasciare i mezzi allegando planimetria dell’area operativa con indicazione dei Kmq;
- impegno esplicito ad aderire a tutti gli obblighi ed impegni previsti nel presente articolo, compreso quello di stipulare polizza assicurativa di cui al presente articolo con primaria compagnia assicurativa;
- copia del Regolamento di gestione, della Carta del servizio e del contratto tipo afferenti il servizio che si intende svolgere, dai quali si evinca il rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente
articolo.
3. A seguito della manifestazione di interesse ricevuta, l’Amministrazione Comunale, effettuate le opportune verifiche, invierà via PEC all’Affidatario specifica comunicazione di accettazione della manifestazione di interesse e successivamente procederà al rilascio della relativa autorizzazione allo svolgimento del servizio.
4. La durata dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio sarà pari alla durata della concessione, inclusi eventuali rinnovi, salvo il caso in cui intervengano nuove norme relative alla sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, richiamate nell’art. 1 comma 75 della L. 160/2019, qualora tali norme non confermino l’equiparazione di detti veicoli ai velocipedi o comunque non rendano possibile la prosecuzione del servizio. In tal caso la durata dell’autorizzazione terminerà alla data di entrata in vigore di tali norme.
5. In caso di risoluzione anticipata della Concessione del servizio di bike-sharing si intende automaticamente decaduta l’autorizzazione allo svolgimento del servizio di sharing di monopattini elettrici.
6. Nessun corrispettivo è dovuto dall’amministrazione all’Affidatario per il servizio di sharing dei monopattini elettrici, che sarà esercitato
dall’Affidatario in regime di servizio di mercato, contingentato ai sensi del citato art.1, comma 75 septies, della legge 160/2019.
7. I requisiti del servizio di sharing con monopattini, i relativi obblighi dell’Affidatario e le cause di sospensione o decadenza dell’autorizzazione sono disciplinati dall’art. 19 del Capitolato.
ART. 31. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx;
b) per il Concessionario: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
ART. 32. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all’efficacia e all’esecuzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire a un'equa e ragionevole composizione di ogni eventuale contestazione o pretesa, prima di adire le vie legali. È escluso il ricorso all’Arbitrato.
ART. 33. TRATTAMENTO DEI DATI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
1. Con la sottoscrizione del presente atto le Parti autorizzano reciprocamente, ai sensi e nei termini di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, la conservazione ed il trattamento dei dati personali forniti in relazione ai soli adempimenti e obblighi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione nonché per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il trattamento dei dati effettuati da ciascuna delle Parti, per quanto di propria competenza, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti mettono in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento dei dati in questione soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) garantendo la tutela dei diritti dell’interessato.
5. I dati saranno trattati per tutta la durata della Concessione e, successivamente alla scadenza del Contratto, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Per il Comune di Firenze, i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Sub-Titolare del trattamento dei dati personali per conto del Comune di Firenze è il Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.
8. Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati per l’esecuzione del presente Contratto e si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
9. Ai fini del presente articolo le parti identificano quali referenti:
- per il CONCESSIONARIO: XXXXXXX XXXXXXXXXX, nato a LUCCA il 24.09.1989 Codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- per il COMUNE DI FIRENZE:
Xxxxxxxx Xxxxxx, indirizzo e-mail:xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx
DPO per il CONCESSIONARIO: SZA Studio Legale xxx@xxxxxxxx.xxx - avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
- DPO per il Comune di Firenze: Xxxxxx Xxxx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx. xxxxxxx.xx
ART. 34. TRATTAMENTO DEI DATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI BIKE SHARING
1. Con riferimento al Servizio di bike sharing, oggetto del presente contratto di Concessione, il trattamento dei dati personali dei fruitori del servizio e di tutti gli eventuali soggetti interessati dalle attività
oggetto della Concessione sarà effettuato dall’Affidatario in qualità di Titolare, secondo le disposizioni di cui al citato D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679.
2. Il Concessionario nominerà pertanto un Responsabile della protezione dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa in materia, individuando un soggetto che per esperienza, affidabilità e capacità, presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza e dunque idoneo ad assumere tale ruolo di Responsabile.
Art. 35 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1) "RIDEMOVI S.P.A" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) "RIDEMOVI S.P.A" dichiara di conoscere e di accettare
la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3)"RIDEMOVI S.P.A" dichiara di conoscere e di accettare
la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
4)"RIDEMOVI S.P.A" , concessonario, si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.
6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 37- SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese di questo atto (bollo, diritti di segreteria, di registro) e conseguenziali sono a carico del concessionario che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.
Le parti danno atto che la stipulazione del presente
contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.
Il servizio di cui al presente contratto di concessione è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.
E, richiesto io Vice Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di concessione del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale rogante.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 90 (novanta) parte della seguente fino qui).