CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RIPRISTINO E BONIFICA STRADALE POST INCIDENTE E RIMOZIONE TRASPORTO E CONSEGNA AD UN CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI ABBANDONATI
Articolo 1 - Oggetto del contratto DI CONCESSIONE
Il Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale affida in concessione mediante procedura aperta, col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, 55 e 83 D.L.vo 163/2006 s.m.i., e sotto l'osservanza del presente capitolato speciale il servizio di:
a) ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, e bonifica mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze, eseguita con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi, aspirazione della emulsione risultante; nonché con recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.);
b) recupero del carico disperso a seguito di incidente stradale;
c) rimozione, trasporto, consegna ad un Centro di raccolta e successiva demolizione di veicoli a motore o non, quale ne sia il numero, rinvenuti da Organi di polizia stradale sul territorio del Comune, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159, comma 5, del Codice della Strada, e come tali costituenti rifiuti speciali secondo l'Art. 231 del D. Lgs. n. 152 del 30/04/2006, il D. Lgs. 209/2003 e il D.M. 460/1999. Il servizio dovrà essere svolto così come meglio riportato nel successivo articolo 4.
L'impresa contraente si impegna ad eseguire gli interventi di cui ai punti a) e b) anche se non sia possibile risalire ai responsabili dello sversamento o della perdita di carico, e l'intervento di cui al punto c) anche se esso non sia riconducibile ad incidenti stradali.
Valore presunto del contratto : € 3.120.000,00 IVA esclusa calcolate sulle prestazioni poste a carico delle Compagnie Assicurative, per quattro anni, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero), per un totale di € 3.806.400,00 IVA xxxxxxx.Xx valore presunto del contratto è stato desunto dalla media degli interventi di ripristino stradale effettuati nel triennio 2012/2014 (arrotondato a n. 1300 interventi) moltiplicato per la tariffa massima di intervento con aspirazione liquidi indicati nel CSA pari ad € 600,00 per quattro anni.
Di seguito si indica il numero medio degli interventi di pulizia stradale a seguito di sinistro effettuati nel triennio 2012-2013-2014:
DATI STORICI INERENTI SINISTRI STRADALI | |||||
ANNO | SINISTRI RILEVATI | RICHIESTA INTERVENTO CON PULIZIA DELLA STRADA | RIS SENZA FERITI | RIS CON FERITI | RIS CON DECESSI |
2012 | 4191 | 1235 | 1969 | 2192 | 35 |
0000 | 0000 | 0000 | 1825 | 1998 | 31 |
2014 | 4237 | 1449 | 2017 | 2195 | 23 |
MEDIA TRIENNIO | 4097 | 1314 | 1937 | 2128 | 30 |
Tali dati sono forniti solo a titolo indicativo. Il numero degli interventi da effettuarsi sono quelli effettivamente risultanti dalle richieste di intervento della Centrale Operativa del Servizio Polizia Locale.
Che non si procede alla suddivisione in lotti, in quanto le tipologie previste ai punti a) e b del precedente capoverso, rappresentano due fasi complementari dell’unica attività posta in essere relativa al ripristino e alla bonifica della sede stradale; la tipologia del punto c) rappresenta solo un aspetto residuale ai fini della sicurezza stradale. Oltre all’aspetto residuale indicato, si rileva l’attività assolutamente minima della prestazione totale oggetto della presente determinazione, in quanto il numero di prelievi effettuati sono di circa 40 annui.
Ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza, non soggetti a ribasso sono pari ad euro zero, come da DUVRI allegato.
L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è garantito dal valore della concessione. Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.
Il Comune di Napoli e per esso il Servizio Autonomo Polizia Locale concede alla ditta aggiudicataria il servizio di intervento sulla rete stradale in propria gestione, per l'espletamento della pulizia della piattaforma stradale, con recupero dei liquidi inquinanti "sversati" e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, anche nel caso in cui il responsabile del sinistro rimanga sconosciuto, per la situazione di grave ed occulto pericolo, non avvistabile né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia e trabocchetto, comportanti, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all’Ente proprietario della strada.
Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente capitolato.
Il corrispettivo del servizio sarà costituito, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. unicamente dal diritto di sfruttamento del diritto medesimo alle tariffe, di cui al successivo art. 3.
Il servizio si intende affidato, unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il cittadino con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nelle suddette ipotesi in cui non provveda il cittadino, peraltro, la P.A. si impegna a richiedere il servizio alla ditta affidataria.
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le specifiche tecniche del servizio di ripristino stradale che la Ditta si impegna a rispettare nella propria offerta, sono quelle indicate di seguito.
2.1 PERSONALE
Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria opera sotto l'esclusiva responsabilità della ditta medesima e deve essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale si impegna, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dalla Polizia Municipale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa.. Lo stesso dovrà essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico all'uopo previsto, e dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.
Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da
arrecare minimo intralcio alla circolazione.
Il personale occupato dall'impresa affidataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografìa, contenente le generalità e/o identificativi del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi presso la sede della ditta, degli estremi del personale giornalmente impiegato nel servizio. Ai fini della presente clausola, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui alle disposizioni precedenti.
La ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.
Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.
2.2 SERVIZI
Gli interventi potranno essere richiesti dal personale della Polizia Municipale o attraverso chiamata automatica della Centrale Operativa o, ancora, in caso di necessità, anche mediante comunicazione telefonica al numero indicato dalla ditta nella propria offerta che dovrà essere operativo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. L'attivazione automatica del servizio non comporta immediatamente richiesta del medesimo, ma implicherà unicamente la richiesta di attivazione del furgone polifunzionale che dovrà recarsi sul luogo indicato nei termini prestabiliti. La chiamata rimane a tutto carico dell'affidatario e fa parte del suo rischio imprenditoriale. L'effettiva richiesta del servizio rimarrà condizionata dalla verifica effettuata dal Comando di P.M. della indisponibilità del cittadino a provvedere direttamente al ripristino della sede stradale. Nel caso in cui non sia presente personale del Corpo abilitato per l'autorizzazione del servizio, la ditta dovrà verificare direttamente presso il cittadino, che dovrà essere adeguatamente informato, salvo che ricorrano le condizioni per la negotiorum gestio a seguito dell'incidente, ed autocertifìcare la verifica effettuata dell'indisponibilità del cittadino a ripristinare lo stato dei luoghi con proprie modalità alternative e sempre a proprie spese e cure, indicandone le generalità, e dovrà certificare, mediante idonea ed esaustiva documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e dell'incidente. La ditta dovrà, altresì, documentare con fotografia lo stato dei luoghi al termini dell'intervento. In ogni caso, la ditta dovrà manlevare la P.A. da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto autocertificato.
La ditta affidataria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire
sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare la situazione "status quo ante" e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso, in un tempo massimo di 45 minuti dalla richiesta di intervento.
Per ogni intervento effettuato la ditta affidataria dovrà darne riscontro con e-mail e/o altre modalità informatiche alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale secondo la reportistica di cui al presente articolo. Gli interventi consisteranno in:
a) ripristino della sicurezza della circolazione, compromessa da incidente stradale, mediante le operazioni di pulizia dell'area (aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati e/o comunque dispersi" di dotazione funzionale dei veicoli e recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento degli stessi), anche nel caso in cui il responsabile del sinistro rimanga sconosciuto, senza alcun onere per la stazione appaltante;
b) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente stradale.
Per poter adeguatamente documentare agli Istituti di assicurazione la richiesta di rimborso per l'intervento effettuato dall'affidatario ai sensi di quanto specificato di seguito in merito al corrispettivo, la ditta affidataria, con periodicità massima mensile, potrà esercitare, nei limiti e nelle
forme consentiti dalla vigente normativa, diritto d'accesso, anche in forma cumulativa, per l'ottenimento delle copie dei moduli di rilevazione degli incidenti redatti dalle pattuglie della Polizia Municipale intervenute. La documentazione potrà essere trasmessa tramite una delle seguenti tre modalità:
□ ritiro presso l'ufficio infortunistica della Polizia Municipale;
□ ritiro da parte dell'addetto della ditta affidataria che si recherà di persona nell'orario/giorno della settimana concordati, presso l'ufficio interessato;
□ via e-mail.
Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, gli operatori dell'affidatario interverranno ugualmente per il ripristino dello status "quo ante", su specifica richiesta della Centrale Operativa della Polizia Municipale; tuttavia nessun onere potrà essere addebitato alla Città.
La ditta potrà impegnarsi a fornire, senza alcun onere a carico della Città, un sistema informatico in grado di fornire informazioni complete sugli interventi effettuati.
L'affidatario dovrà assicurare il più rapido ripristino possibile dello status "quo ante" rispetto al verificarsi di un incidente stradale, in particolare sotto i profili della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente.
In primo luogo, dovrà essere operata la rapida e corretta asportazione dal piano viabile degli "sversamenti", attuata dagli operatori della ditta aggiudicatrice con l'ausilio di apparecchiature professionali adeguatamente descritte nella relazione tecnica.
Una volta completata la prima aspirazione, la superficie stessa dovrà essere irrorata con abbondante getto d'acqua mista a uno sgrassatore ecologico, non dannoso per la pavimentazione.
La soluzione così ottenuta dovrà essere subito aspirata, allo scopo di rimuovere anche le minime residue particelle d'olio/carburante venute a galla e realizzare una pulizia completa del manto stradale.
Gli addetti della ditta affìdataria, nello svolgimento del servizio, si assumono inoltre l'incombenza di asportare tutti i detriti residui solidi dell'incidente (vetri, plastica, lamiere, metalli, ecc.), nel pieno rispetto del Regolamento comunale e di ogni altra normativa regolamentare e/o di legge.
Per le attività sopra descritte, il personale operante dovrà avere seguito specifici corsi per poter operare con la massima professionalità ed efficienza.
La P.A. procederà con periodicità mensile i seguenti controlli:
a) riscontro sui report di cui al successivo articolo 3.3 presentati dalla ditta affìdataria;
b) verifica di segnalazioni sulla regolarità degli interventi;
c) verifica delle risultanze di controllo effettuate dal personale di pattuglia che ha richiesto l'intervento.
La P.A. si riserva, inoltre, di effettuare ulteriori controlli a campione sulla regolarità, completezza ed efficacia dell'adempimento di tutte le prestazione. Oltre i suddetti controlli, la P.A. svolgerà i controlli di qualità sulle prestazioni secondo le modalità e criteri di cui al successivo art. 3 e applicando le ulteriori sanzioni.
I furgoni "polifunzionali" debbono espressamente possedere tutte quelle particolari caratteristiche e accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone e cose.
La ditta affidataria si impegna a dotare il proprio centro operativo di almeno un furgone "polifunzionale" attrezzato per l'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" e di equipaggiare almeno un mezzo con attrezzatura per il primo intervento immediato in caso di incendio. I mezzi di cui sopra, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge, devono recare sugli sportelli il logo dell'affidatario.
I furgoni "polifunzionali" saranno attrezzati anche con sistema di illuminazione del campo operativo idoneo a diffondere una luce non abbagliante da consentire all'operatore di poter operare in modo efficiente ed efficace.
2.3 INCOMBENZE A CARICO DEL COMUNE
In occasione dell'intervento per il ripristino della sicurezza stradale post incidente il personale di Polizia Municipale sottoscrive apposito modulo, cartaceo o informatico, da indicare nel progetto tecnico, da concordarsi tra le Parti, contenente i dati non sensibili dell'operazione, e cioè localizzazione del sinistro, tempo dell'intervento, targa dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive assicurazioni, dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e ampiezza dello stesso, natura e quantità del materiale disperso.
Qualora la Polizia Municipale non sia più presente, i dati di cui al precedente comma 1 devono essere richiesti dalla ditta affidataria al Comando mediante e-mail.
Il Comando del Corpo di P. M. si impegna a comunicare a tutti gli uffici comunali interessati, agli Organi di polizia stradale, e al Servizio Emergenza Sanitaria 118, etc. le procedure, a cui attenersi, per la tipologia di servizi previsti dal presente capitolato.
ART. 3 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
3.1 CORRISPETTIVO
Per il servizio di cui sopra, trattandosi di concessione di servizi, il corrispettivo è costituito dalle tariffe massime indicate nella successiva tabella. Tale corrispettivo sarà a carico esclusivamente dell'assicurazione RCA del veicolo incidentato e in nessun caso potrà intendersi a carico della P.A.. Detto servizio costituisce strumento per far fronte agli obblighi di risarcimento in forma specifica dei danni da parte del cittadino con spese poste a carico delle compagnie assicurative.
La stipula della concessione, non può, pertanto, presentare alcun costo per il bilancio della Città. In ogni caso, l'affidatario si rivarrà sulla compagnia assicurativa chiedendo il pagamento delle tariffe massime indicate.
L'esecuzione del servizio a carico del cittadino che non intenda utilizzare proprie modalità alternative è da considerarsi risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del C.C. a favore della P.A. e gli interventi necessari al ripristino devono, pertanto, essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2054 C.C., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del C.d.S..
Il servizio si intende affidato, unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il cittadino con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nelle suddette ipotesi in cui non provveda il cittadino, peraltro, la PA. si impegna a richiedere il servizio alla ditta affidataria.
Le tariffe massime sono le seguenti:
Con aspirazione liquidi (I.V.A. esclusa) | Estensione compresa | Senza aspirazione liquidi (I.V.A. esclusa) |
€ 600,00 | 40 mq | € 500,00 |
Qualora l'estensione superi i metri quadrati indicati nella colonna "estensione compresa" i valori economici aggiuntivi sono riportati nella tabella seguente:
Superficie stradale bonificata (metri quadrati) | COSTO PER METRO QUADRATO DI BONIFICA STRADALE (IVA. ESCLUSA) | |
CON ASPIRAZIONE LIQUIDI | SENZA ASPIRAZIONE LIQUIDI | |
Da 41,00 a 300,00 mq | € 15,00 | €3,50 |
Oltre 300,00 mq | € 6,00 | €3,00 |
Le tariffe sopra indicate saranno da intendersi come tariffe massime di garanzia per il cittadino e le compagnie assicurative. Sono fatti salvi accordi in riduzione con le compagnie assicurative che dovranno essere comunicati tempestivamente alla P.A. e rispettare il disposto dell'art. 86, co. 3 bis e 3 ter del D.L.vo 163/2006es.m.L
3.2 DURATA
La durata della concessione è pari ad anni quattro dalla stipula del contratto o dall’esecuzione anticipata richiesta dalla stazione appaltante.
Tutti i servizi opzionali cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto, salvo quanto previsto dal precedente capoverso.
La ditta dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro venti giorni dalla data di stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 302, comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., la P.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, qualora segua l'affidamento definitivo e la stipula del contratto si intenderà retrodatata ex tunc alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale ai sensi dell' art. 302, comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i. se successiva. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo eventuale pagamento delle prestazioni già eseguite nei soli casi espressamente indicati nel presente capitolato oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3.3 REPORT
Con cadenza mensile, la ditta affìdataria dovrà fornire un report informatico contenente le seguenti indicazioni:
- responsabile del pool di cui alla relazione tecnica;
- data e ora dell'intervento;
- veicoli coinvolti con numero di targa;
- dettaglio di quanto richiesto e percepito dalle compagnie assicurative;
- soggetto responsabile;
- soggetto che impartisce le istruzioni sulle modalità operative;
- soggetti che operativamente intervengono per il ripristino stradale.
3.4 CONTROLLI DI QUALITA’
Al fine di garantire il massimo livello di prestazioni e un servizio improntato ai criteri di qualità totale, in rapporto ad 1 anno, si stabiliscono i seguenti standard di qualità e i relativi indicatori:
1) indicatore di efficacia:
n. segnalazioni di irregolarità sugli interventi X 100 < 10%
n. interventi richiesti
2) Indicatore di tempestività:
tempo medio di intervento < 0,8 45 minuti
3) Report
n. di report pervenuti con ritardo o non contenenti le indicazioni richieste < 2 in un anno
Sanzioni
In caso di mancato raggiungimento degli standard sopra definiti la P.A. applicherà una sanzione determinata secondo il seguente schema:
- Euro 250,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dagli standard minore del 10%
- Euro 1.500,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 11% al 30%
- Euro 3.750,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 31% al 50%
- Euro 5.200,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 51% al 70%
- Euro 7.500,00 (per ogni indicatore) in caso di scostamento dal 71% al 90%
- Euro 10.000,00 (per ogni indicatore) Oltre il 90%
3.5 ULTERIORI SERVIZI
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria offra servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato e negli allegati, questi dovranno essere a totale carico della ditta aggiudicataria. Nulla potrà essere, pertanto, richiesto sia alla Pubblica Amministrazione sia ai terzi.
ART. 4 RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI
Il servizio è svolto prevalentemente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00. La rimozione stessa deve avvenire, di norma, entro i primi due giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata a mezzo e-mail dalle Unità Operative competenti per territorio del Servizio Autonomo Polizia Locale. Per i casi di necessità e urgenza, di volta in volta segnalate, l'impresa contraente dovrà garantire una reperibilità nell'arco delle 24 ore di un Centro con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al di fuori dei suddetti giorni e orari, e l'intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione, ma sempre alla presenza di personale dell'Organo richiedenti.
Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili all'impresa
contraente e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia Municipale.
L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.
Le Unità Operative del S.A.P.L. concorderanno con la ditta affidataria le modalità e i tempi di intervento. Il Comando di P.M. si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento, nonché di effettuare verifiche sullo svolgimento del servizio; a tal fine l'impresa deve consentire in ogni momento, al personale appositamente incaricato dai Comandi delle Unità Operative, ovvero dal Comando del Corpo, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.
Modalità di svolgimento del servizio di rimozione
L'attività di rimozione dei veicoli abbandonati deve avvenire oltre che in tempi rapidi,
preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico e nel rispetto totale del disposto dell'Art. 1 del D. M. 460/1999.
Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in presunto stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redige un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso e delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denunzia di furto. Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall'Art. 1 comma 1, D. M. 460/1999:
2.1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2 Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile.
2.3 Decorso tale termine il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel punto 2.1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del punto 2.2. Copia del certificato del Pra rilasciato in sede di radiazione dovrà essere trasmesso alla Polizia Locale. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso. ".
Di ogni operazione di rimozione e affidamento ai Centri del veicolo, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2.1, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, e provvedere anche ad effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in presunto stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
Prescrizioni per lo svolgimento del servizio di rimozione L'impresa contraente deve:
mettere a disposizione veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in numero idoneo a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio; i mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente
Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
adeguare a propria cura e spese i carri alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e che siano in regola con la vigente normativa in materia;
assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi e per le Responsabilità Civili Diverse da esibire all'Amministrazione comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno dei Centri di Raccolta;
effettuare, su segnalazione del Comando, senza onere per l'Amministrazione, il recupero di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplate nel D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (velocipedi, xxxxxxxx, ecc.).
L'impresa contraente ha l'obbligo di informare preventivamente circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate e indicate nell'atto di attivazione del servizio.
L'impresa contraente si impegna a fornire al Comando di P M. l'elenco delle aree di raccolta destinate al servizio, la loro localizzazione, in modo da ripartire il territorio comunale per aree di competenza agevolmente servibili, nonché le coordinate telefoniche del telefono fisso, del fax ed eventuale e-mail, nonché dei cellulari di servizio, per le comunicazioni.
ART. 5 PROGETTO TECNICO
Organizzazione del servizio e pregio tecnico.
La ditta dovrà presentare una relazione tecnica illustrante gli elementi oggetto di valutazione, in ordine all'organizzazione e al pregio tecnico posseduto. La stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) Criterio di valutazione n.1 – sub-criterio 1.1 – art. 15 Disciplinare: struttura organizzativa messa a disposizione dalla ditta con la specificazione dell’operatività all’interno del territorio della città di Napoli; delle risorse strutturali impiegate, numero verde messo a disposizione della Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale per la richiesta degli interventi; indicazione degli strumenti contrattuali e delle risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l’adempimento degli impegni assunti e i controlli di qualità previsti dall’art. 3.4 del CSA; gestione degli imprevisti e flessibilità;
b) Criterio di valutazione n.1 – sub-criterio 1.2 – art. 15 Disciplinare: modalità di gestione informatizzata degli interventi, funzionamento dei sistemi di centrale, connessioni telefoniche e telematiche;
c) Criterio di valutazione n.1 – sub-criterio 1.3 – art. 15 Disciplinare: minor tempo di intervento rispetto al tempo massimo di 45 minuti previsti negli atti di gara, diretta conseguenza della struttura organizzativa illustrata;
d) Criterio di valutazione n.1 – sub-criterio 1.4 – art. 15 Disciplinare: formazione e corsi seguiti dal personale dedicato al servizio;
e) Criterio di valutazione n.2 – sub-criterio 2.1 – art. 15 Disciplinare: caratteristiche dei prodotti impiegati con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente;
f) Criterio di valutazione n.2 – sub-criterio 2.2 – art. 15 Disciplinare: l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il prestatore di servizi metterà a disposizione per la concessione; numero e caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti per l’effettuazione del servizio;
g) Criterio di valutazione n.2 – sub-criterio 2.3 – art. 15 Disciplinare: procedure metodologiche di smaltimento dei rifiuti atte a gestire la tracciabilità delle operazioni;
h) Criterio di valutazione n.2 – sub-criterio 2.4 – art. 15 Disciplinare: promozione della ricerca e studi dedicati alla tipologia di interventi oggetti della concessione;
i) Criterio di valutazione n.3 – art. 15 Disciplinare: servizi aggiuntivi offerti senza costo alcuno per la P.A. ed il cittadino.
ART. 6 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE, CONDIZIONI E MODALITÀ' DI ESECUZIONE E CONTROLLI
6.1 Controlli preventivi
La P.A. provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta affidataria, fissando un termine per la costituzione della cauzione di cui al disciplinare, nonché per la presentazione dei documenti.
Previa verifica dei requisiti posseduti, la P.A. provvederà a formalizzare l'affidamento del servizio. La P.A., in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione e delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la P.A. potrà procedere senza formalità di sorta alla revoca dell'aggiudicazione ai sensi o alla risoluzione del contratto per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con il conseguente incameramento dei depositi cauzionali versati. A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati e a tutti i requisiti dalle ditte documentati in sede d'offerta, la P.A. procederà, all'affidamento definitivo del servizio e alla successiva stipula del contratto.
La P.A. potrà, previa comunicazione alla ditta, effettuare con proprio personale, verifica dei veicoli utilizzati, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti.
A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati, a tutti i requisiti dalla ditte documentata in sede d'offerta e alla stipula della concessione-contratto, la P.A. procederà, all'affidamento, assegnando un termine per l'inizio del servizio. L'aggiudicatario dovrà essere in grado di iniziare il servizio entro i termini di cui al successivo punto 6.2, salvo eventuali termini migliorativi offerti dalla ditta. Resta salva la facoltà della P.A. di modificare la data di inizio del servizio-
Contestualmente all'affidamento del servizio, la P.A. provvederà alla nomina della ditta affidataria come responsabile del trattamento dei dati definendo l'ambito di cui disciplinare di gara, comunicando le prescrizioni e gli altri adempimenti di cui all'art. 29 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i..
In caso d'urgenza e nelle more degli accertamenti di cui ai precedenti commi, la P.A. potrà provvedere all'affidamento anticipato che verrà effettuato a termini di legge.
La P.A. si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale incaricato sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In caso di difformità, la P.A. potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio, con incameramento della cauzione e le richieste di risarcimento degli eventuali danni.
L'impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.L.vo 81/2008 e
s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
6.2 Controlli e monitoraggio del servizio
La P.A. potrà provvedere al controllo del servizio effettuato, del rispetto dei termini, delle condizioni economiche applicate per i servizi addebitati al cittadino e delle modalità di svolgimento di cui al presente capitolato.
La ditta dovrà essere in grado di garantirne l'inizio entro venti giorni dalla stipula concessione/contratto ovvero dalla comunicazione dell'affidamento, anche anticipato e comunque entro il termine indicato nel precedente punto 6.1. Ai sensi dell'art, art. 302, comma 2 lettera b) del
D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., la P.A. si riserva di procedere ad affidamento anticipato del servizio per motivi d'urgenza. In tal caso, la durata del servizio, qualora segua l'affidamento definitivo e la stipula del contratto si intenderà retrodatata ex tunc alla data di affidamento anticipato risultante dalla comunicazione e/o dal verbale ai sensi dell'art, art. 302, comma 2 lettera b) del D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i. se successiva.
La ditta affidataria dovrà garantire il rispetto degli standard qualitativi indicati al punto 3.4 o di quelli migliorativi eventualmente garantiti in offerta. Eventuali controlli avverranno sulla base dei parametri previsti. In caso di mancato rispetto degli standard, la P.A. provvederà all'attivazione della procedura correttiva e/o all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste.
ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento delle condizioni previste dal presente capitolato o ulteriormente formulate in sede di offerta, nei limiti fissati dal medesimo, la P.A. potrà, senza formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere la concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell'eventuale danno subito dalla P.A. medesima ed imputabile alla ditta inadempiente. La P.A. avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui al disciplinare di gara.
In tal caso l'affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che la P.A. non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione.
La ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.
ART 8 PENALITÀ'
In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:
a) Per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità tra il 5% e il 10%, sulla tariffa massima indicata del presente capitolato applicabile alla prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla P.A.
b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte della P.A. per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;
c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a
€ 50,00 o non superiore a € 500,00;
d) Per mancata presentazione dei report di servizio potranno essere applicate penali non inferiore a
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il ritardo si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni, la P.A. potrà recedere dal contratto e procedere in analogia a quanto previsto dall’art. 6 del presente capitolato.
Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'inadempimento della ditta.
Il Comandante
Col. Dr. Xxxx Xxxxxxxx