PREMESSO
Convenzione tra Regione Liguria (Dipartimento salute e servizi sociali) e Ministero dell’Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) per l’effettuazione dei servizi Helicopter Emergency Technical Medical System e di Protezione Civile
PREMESSO
− che, ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modifiche e variazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea; tramite accordi stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno e le Regioni che vi abbiano interesse; che i relativi oneri finanziari sono a carico di queste ultime; che agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione;
− che l’art.5 del D.P.R. 27 marzo 1992, nell’assegnare al Servizio sanitario nazionale l’attività di soccorso sanitario, dispone che le regioni e le province autonome, ai fini dell’espletamento di tale attività, possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private;
CONSIDERATO
− che l’art.9, punto 3 della legge regionale 5 maggio 1994, n.24 “Sistema di emergenza sanitaria”, stabilisce che il servizio di Elisoccorso è svolto, di norma, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Giunta regionale con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il servizio di Elisoccorso è funzionalmente collegato alla Centrale operativa 118 (mettere gli estremi della legge 177 e codice di protezione civile);
− che le “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero”, di cui all’accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 febbraio 2005, prevedono, al punto 1.7, che, nell’ambito degli interventi sanitari di soccorso, “per un proficuo e razionale utilizzo dei mezzi di soccorso, anche aerei, nel rispetto delle specifiche competenze, a livello regionale vengano predisposti appositi protocolli con altri Enti ed Istituzioni dello Stato”, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
VISTI
− l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
− il Regolamento Interministeriale del 1976 relativo al trasporto di ammalati gravi da parte degli enti dello Stato tra cui il Ministero dell’Interno;
− l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale: “per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali.” ;
ATTESO
− che il Servizio d’emergenza tecnico con elicottero, effettuato con la collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio sanitario a livello Regionale e denominato HETMS (Helicopter Emergecy Technical Medical Service), si distingue dal più comune HEMS (Helicopter Emergecy Medical Service) perché prevede e consente l’immediata e simultanea attivazione di strutture, rispettivamente deputate al servizio di soccorso tecnico urgente e al servizio di soccorso sanitario, attraverso la loro compartecipazione operativa, realizzata con equipaggi misti e specifici accordi operativi. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fornisce la base operativa ed il mezzo aereo con il personale per la sua condotta e gestione e per il soccorso tecnico;
− che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Servizio sanitario nazionale sono strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile (art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1), concorrendo, in modo necessariamente coordinato, agli interventi urgenti finalizzati alla tutela dell’integrità della vita in caso di emergenza;
− che, la vigente normativa attribuisce nell’ambito del soccorso pubblico al primo le attività di soccorso tecnico urgente ed al secondo le attività di soccorso sanitario e conseguentemente, qualora un evento richieda il concorso di entrambe le strutture, l’intervento possa essere utilmente coordinato ed integrato, al fine di perseguire una maggiore efficienza, specie nel caso in cui il bene “salute” è salvaguardato solo dall’immediatezza dell’intervento assicurato dal mezzo aereo;
RITENUTO
− che la configurazione del servizio congiunto HETMS, come delineato nella presente convenzione, risponda a quanto stabilito nel “Documento dei servizi della Commissione
europea concernente l’applicazione del diritto UE in materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazione aggiudicatrici” (cooperazione pubblico-pubblico, SEC 2011 1169 del 4 ottobre 2011), realizzando una forma di coordinamento nell’esercizio della stessa competenza, che dalla prosecuzione della collaborazione e cooperazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il Servizio sanitario regionale possa derivare una maggiore che l’efficacia dell’intervento urgente a beneficio della salute e dell’incolumità dei cittadini, con conseguente ottimizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni dei singoli Enti;
− che è utile integrare, con accordi di dettaglio, l’attività svolta con i mezzi aerei dello Stato in base al Regolamento Interministeriale del 1976 sul trasporto urgente dei feriti e traumatizzati gravi;
VALUTATI
− gli evidenti benefici che possono derivare al cittadino, in ordine alla rapidità, completezza ed efficacia ed economicità del soccorso, da una più stretta collaborazione tra enti pubblici ai quali sono affidati servizi essenziali per la sicurezza, connessi all’integrazione della professionalità specialistica e dell’esperienza del rispettivo personale;
− la proficua collaborazione, sperimentata da tempo e formalizzata in appositi strumenti convenzionali, fra la Regione Liguria e il Ministero dell’Interno, in relazione, in particolare, allo svolgimento di un servizio congiunto di elisoccorso integrato tecnico - sanitario nella Liguria.
RILEVATA
la necessità di rinnovare ed aggiornare, in funzione delle attuali disponibilità di risorse umane e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tale proficua collaborazione, per potenziare il dispositivo d’intervento sanitario in emergenza con elisoccorso, in applicazione della normativa vigente.
TRA
il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rappresentato, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, dal Prefetto di Genova Dottoressa Xxxxxx Xxxxxxxx, su delega del Ministro dell’Interno, e la Regione Liguria, Dipartimento della salute e servizi sociali, rappresentata dal Presidente della Regione Liguria Xxxxxxxx Xxxx - C.F. 00849050109
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
(Finalità - Oggetto - Ambito)
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Il presente atto costituisce la disciplina convenzionale del servizio di elisoccorso tecnico- sanitario di emergenza. Tale servizio, denominato HETMS (Servizio di Emergenza Tecnico Medico con Elicottero), è effettuato con la collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario Regionale. Il servizio sarà finalizzato ad integrare il dispositivo regionale per assicurare il tempestivo intervento di soccorso per garantire l’incolumità e la tutela delle funzioni vitali di persone che, per condizioni sanitarie e ambientali, necessitano di un urgente intervento di soccorso tecnico e sanitario, con il trasporto assistito all’elisuperficie più vicina al presidio ospedaliero, quest’ultimo idoneo a consentire nel modo più rapido e razionale l’intervento diagnostico - terapeutico.
L’intervento dell’elicottero in sostituzione di altri mezzi di emergenza dovrà realizzarsi unicamente in funzione dell’estrema urgenza, legata alle condizioni sanitarie e ambientali, per cui deve essere portato il primo soccorso alla persona e alla rapidità del trasporto per la tutela delle funzioni vitali. Il servizio HETMS sarà riferito di norma all’ambito territoriale della Regione Liguria, con possibilità d’interventi in altre zone, qualora la gravità dell’evento lo richieda e previo accordo operativo tra le parti.
L’attuazione del presente accordo sarà garantita da un’azione di coordinamento volto al perseguimento delle competenze istituzionali dei firmatari, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, anche in materia Protezione Civile.
In tale ambito, l’aeromobile VVF potrà essere anche impiegato dalla Regione per servizi di protezione Civile quali:
1. Ricognizione delle aree colpite dall’emergenza;
2. Trasporto di attrezzature, persone da evacuare, personale tecnico regionale sui luoghi dell’Emergenza.
ART. 2
(Base operativa - Collegamenti - Orari di servizio)
La base operativa del servizio HETMS e Protezione Civile è individuata presso la sede del Reparto volo vigili del fuoco Liguria, sita presso l’Aeroporto di Genova “Xxxxxxxxxx Xxxxxxx”.
La Regione, tramite il Servizio Regionale di emergenza sanitaria “118” e il Servizio Protezione Civile, disporrà i collegamenti telefonici, radiotelefonici e telematici, per assicurare comunicazioni d’emergenza rapide e sicure tra le centrali operative dei Servizi “118” di Genova e le altre province e gli operatori sanitari di turno, sia a terra che in volo, nonché con la centrale operativa 115 di Genova.
Il servizio, oggetto della presente convenzione, sarà assicurato dalle ore 8:00 sino alla scadenza delle effemeridi aeronautiche, fornite dal Centro di meteorologia e climatologia aeronautica dell’A.M. e comunque non oltre le ore 20:00 per un numero di 115 giorni all’anno, secondo un piano condiviso e salvo eventi emergenziali di particolare criticità. Il servizio integrato con il servizio HEMS regionale per quanto attiene la gestione degli interventi per area geografica e continuità, potrà essere assicurato qualora sia disponibile all’impiego l’elicottero VVF con relativo equipaggio con un preavviso di 24 ore al Servizio Regionale di emergenza sanitaria “118” e di Protezione Civile.
Le verifiche tecniche e l’approntamento operativo dell’aeromobile dovranno essere effettuati prima dell’inizio del turno di servizio, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza.
ART. 3
(Dotazioni - Mezzi - Personale)
Il Reparto Volo dei vigili del fuoco Liguria destinerà al servizio di elisoccorso HETMS n. 1 elicottero tipo AB 412 o equivalente in propria dotazione, fatto salvo l’impiego dell’aeromobile per soccorso tecnico urgente, emergenze nazionali di protezione civile, addestramento del personale aeronavigante VF, svolgimento delle attività di manutenzione dei mezzi aerei nonché per ogni altra esigenza di istituzionale o di gestione del Reparto volo.
Presso la base operativa con elicottero di tipo AB 412 o similare, presteranno servizi HETMS di pronto intervento e di protezione civile, oltre all’equipaggio aeronautico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche le equipe:
− sommozzatori dei vigili del fuoco;
− elisoccorritori dei vigili del fuoco;
− sanitaria, composta da un medico e un infermiere professionale, qualificati per il soccorso sanitario urgente della Direzione Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione.
In caso di guasto o disservizio operativo del mezzo orientato ai servizi HETMS e di Protezione Civile, la Direzione Regionale Liguria comunicherà l’indisponibilità operativa del nucleo al Servizio Regionale di emergenza sanitaria “118” e di Protezione Civile.
La Direzione Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione, attraverso “IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Xxxxxxx – IST”, assicurerà all’equipe medica la fornitura e la manutenzione dell’equipaggiamento individuale e collettivo, delle attrezzature sanitarie e di quant’altro ritenuto necessario per gli interventi di tipo HETMS ivi compresi i dispositivi per il loro trasporto ed impiego in sicurezza sull’elicottero, secondo le indicazioni della competente Autorità aeronautica nazionale. La Direzione stessa assicurerà altresì, attraverso IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Xxxxxxx - IST, la fornitura e/o sostituzione degli arredi degli
ambienti destinati al personale sanitario. Detti ambienti saranno messi a disposizione, insieme ai servizi comuni, dal Reparto volo di Liguria.
Le attrezzature e i presidi utilizzati dal personale sanitario, di cui al comma precedente, saranno in disponibilità anche per le esigenze sanitarie presso il Reparto Volo di Liguria.
ART.4
(Attivazione Operativa)
Fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Interministeriale sul trasporto urgente di ammalati e traumatizzati gravi” del 1976, l’intervento del servizio HETMS, costituito così come specificato all’art.3, sarà regolato, attraverso il tempestivo avviamento e il rapido trasporto di personale soccorritore ed equipaggiamento tecnico - sanitario sul luogo dell’evento. Ove necessario e in relazione alle condizioni sanitarie delle persone malate e/o infortunate e ambientali, l’eventuale trasporto assistito avverrà presso la struttura sanitaria idonea, individuata, caso per caso, dal Servizio Sanitario, per consentire nel modo più rapido e razionale l’iter diagnostico-curativo.
I Servizi di protezione civile, così come sono indicati all’art.1 saranno regolati da apposite procedure operative predisposte dalla componente aeronautica del CNVVF e dal Servizio di Protezione Civile della Regione.
Gli interventi HETMS e di Protezione Civile dovranno essere richiesti rispettivamente, dalla centrale operativa dei servizi 118 e dal Servizio di Protezione Civile della Regione, direttamente al Reparto Volo VVF Liguria, che provvederà ad inserire la richiesta nel sistema informatico del CNVVF in modo da informare in tempo reale le Sale Operative della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Liguria, del Comando provinciale di competenza, il CON e la SOCAV secondo protocolli operativi da concordarsi. Per le concomitanti richieste dei due citati servizi sarà data la priorità d’impiego dell’elicottero per il soccorso sanitario.
Le valutazioni operative e tecniche sulla fattibilità delle missioni competeranno nell’ordine al: Capo equipaggio, Responsabile Operativo, Responsabile del Reparto Volo, per ogni valutazione riguardante il volo, secondo la regolamentazione vigente.
Il coordinamento operativo dell’elicottero sarà di competenza della Sala Operativa della Direzione Regionale dei vigili del fuoco per la Liguria, che dovrà essere in contatto telefonico - informatico con la Centrale Operativa del servizio del 118 competente, per il coordinamento di tipo sanitario.
Al fine di garantire le comunicazioni anche radio i Vigili del fuoco ospitano le necessarie apparecchiature di coordinamento presso la postazione di Monte Fasce, mentre la Regione Liguria conferma la propria disponibilità ad ospitare eventuali apparecchiature dei Vigili del fuoco presso i siti in propria disponibilità.
Le valutazioni per gli aspetti sanitari dell’intervento competeranno al medico di turno dell’elisoccorso, mentre le valutazioni riguardo il trasporto dell’infortunato presso il presidio ospedaliero ritenuto più idoneo, spetteranno al medico di bordo, in accordo con la Centrale Operativa competente del 118.
Le valutazioni per gli aspetti di protezione civile dell’intervento competeranno al Dirigente in servizio della Protezione Civile Regionale in concorso con il funzionario di guardia in servizio presso il Comando VVF colpito dall’evento.
Le strutture ospedaliere normalmente utilizzate dal Servizio di emergenza sanitaria 118 della Liguria, per l’assistenza all’infortunato trasportato da elicottero, dovranno essere dotate di elisuperficie idoneamente attrezzata e gestita secondo la normativa vigente a cura della amministrazione ospedaliera interessata.
La raccolta e l’allontanamento dei rifiuti sanitari (di tipo ospedaliero), la disinfezione, nei casi previsti, dell’elicottero e delle attrezzature nonché la fornitura, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature mediche di terra e di bordo, comprese le installazioni aeronautiche di supporto all’attività sanitaria, saranno a carico della Direzione Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione tramite IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Xxxxxxx-IST.
In caso di trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e contagiose, il responsabile del Servizio “118” che ha richiesto il trasporto assumerà la responsabilità degli adempimenti previsti dall’Allegato 5 delle “Linee guida” anche nei confronti del personale vigile del fuoco, dando al contempo istruzioni per la bonifica dell’aeromobile impiegato secondo protocolli sanitari definiti. Il Reparto volo dei vigili del fuoco curerà la configurazione dell’aeromobile per i trasporti dei sistemi di biocontenimento forniti dal Servizio “118”, secondo le procedure approvate dalla competente autorità aeronautica.
ART. 5
(Polizza assicurativa)
Il Dipartimento salute e servizi sociali della Regione, attraverso IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Xxxxxxx-IST e il Servizio di Protezione Civile della Regione si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del personale sanitario e delle persone trasportate per soccorso in relazione ai rischi connessi all’attività oggetto della presente convenzione.
Copia della suddetta polizza sarà consegnata al Responsabile del Reparto Volo.
ART. 6
(Addestramento - Formazione - Controlli)
Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco curerà la predisposizione delle procedure operative e i programmi didattici per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento degli equipaggi, compreso quelli sanitari e di protezione civile, per informarlo sugli aspetti aeronautici e di impiego dell’elicottero e delle sue dotazioni, nonché sulle procedure di intervento in zone impervie.
Docenti e istruttori saranno individuati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.
Il personale dei Vigili del fuoco (docente ed istruttore) presterà la propria attività anche al di fuori dell’orario ordinario di servizio.
A ciascun discente che abbia seguito con profitto l’attività formativa sarà rilasciato il relativo attestato di frequenza.
Una quota parte dello stanziamento, di cui al 1° comma dell’articolo 7, sarà destinato alla formazione e agli addestramenti degli equipaggi di volo, orientati in particolare ai piloti e specialisti nelle attività al simulatore e al volo IFR (instrument flight rules)/VFR (visual flight rules) notturno.
Il Corpo Nazionale Vigili del fuoco - Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo o, su delega, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Liguria, disporrà, quando ritenuto opportuno, controlli ai quali potrà partecipare un rappresentante del Servizio di emergenza sanitaria competente del 118 e del Sevizio Regionale di Protezione Civile, per gli equipaggi che effettuano il servizio oggetto della presente convenzione, ai fini dell’accertamento dei livelli e degli standard operativi raggiunti.
ART. 7
(Oneri finanziari)
La Regione Liguria si impegna a versare, quale parziale contributo delle spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite massimo del tetto di 1.750.000/00 € (diconsi unmilionesettecentocinquantamila euro) annui:
a. una quota annua fissa di 600.000/00 € /anno (diconsi seicentomila euro)7anno;
b. una quota variabile, riferita agli interventi HETMS e di protezione civile eccedenti il limite di 115 interventi annui, che sarà contabilizzata al costo di euro 4.000,00 (diconsi quattromila/00 euro), per ciascun intervento e comunque entro il limite massimo di 1.1750.000,00 € diconsi unmilionesettecentocinquantamila euro) annui;
c. una quota variabile per la formazione e l’addestramento degli equipaggi di volo. Il versamento del contributo sarà effettuato in tre soluzioni:
- l’importo quote maturate al 31 maggio, entro il 30 giugno dell’anno stesso;
- l’importo quote maturate al 31 ottobre entro il 30 dicembre dell’anno stesso;
- l’importo quote maturate al 31 dicembre, che include la parte variabile, entro il 31gennaio dell’anno successivo.
Le parti concordano di rivedere la congruità degli importi convenuti a titolo, al termine della presente Convenzione propedeutico al rinnovo della Convenzione stessa.
Al fine di poter rispettare i termini di pagamento sopra indicati la Direzione Regionale VVF per la Liguria si impegna a comunicare all’Assessorato, previa verifica dei dati con il Servizio 118 ed il Servizio di Protezione Civile Regionale, gli importi maturati, rispettivamente entro: il 5 giugno dell’anno corrente; il 5 novembre dell’anno corrente; il 5 giugno dell’anno successivo.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova (capitolo 2439, capo XIV, articolo 11) in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento VVF, SP e DC., codice fiscale 80185690585, codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e con la seguente causale:
“Convenzione a titolo oneroso fra l’Assessorato del Dipartimento Salute e Servizi Sociali e il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria e la Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Liguria - Protocollo operativo per l’intervento congiunto di elicottero VV.F. con personale medico del 118 e personale della Protezione Civile Regionale a bordo – Anno 2020”.
Le quietanze (mod. 121 T) che saranno rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato saranno trasmesse in originale a: “Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – ROMA”.
In caso di bonifico, dovrà farsi riferimento al codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Dell’avvenuto versamento dovrà essere fornita la distinta con la specifica del numero identificativo del bonifico (CRO).
ART. 8
(Validità convenzione)
La presente convenzione ha validità di 549 giorni (diconsi cinquecentoquarantanove) a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a tutto il 31.12.2021. L’esecutività della medesima è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio e di legittimità della Corte dei Conti.
Entrambi gli Enti si riservano la facoltà di comunicare, entro tre mesi dalla scadenza della presente convenzione, la volontà di rinnovarla o meno per un analogo periodo e le eventuali modifiche da apportare alla stessa.
ART. 9
(Collegio di conciliazione)
In caso di divergenze tra Uffici tecnico-amministrativi delle parti convenienti, le connesse posizioni e richieste saranno esaminate da un Collegio di conciliazione costituito da:
- un rappresentante della Prefettura di Genova;
- un rappresentante delegato dalla Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
- un rappresentante delegato dalla Regione Liguria, Servizio di Protezione Civile.
- un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delegato dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco della Liguria.
ART. 10
(Norme transitorie e finali)
A riguardo la Regione Liguria, in riferimento all’articolo ?? comma ?? del Regolamento Regionale 8 marzo 2013, n. 1 recante “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 7 febbraio 2012,
n. 2 “disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio” con esclusione del Capo II del titolo III”, si impegna alla cessione gratuita dell’elicottero A109S, concesso fino al 30.06.2020 in comodato d’uso al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riportato al n……. del registro aeronautico del C.N.VV.F., senza alcun vincolo di schieramento dello stesso, che sarà a pieno titolo un aeromobile della flotta del CNVVF.
Ulteriori aspetti di carattere tecnico-pratico di attuazione della presente convenzione, non esplicitamente menzionati nella stessa, o da definire nel dettaglio, saranno valutati in appositi incontri tra le parti, anche attraverso eventuali Gruppi di lavoro, e formalizzati, se necessario, in protocolli operativi.
Genova lì, ??/??/2020
Per la Regione Liguria
il Presidente della Giunta Regionale Xxxxxxxx Xxxx
(Firmato digitalmente a norma di legge)
Per il Ministro dell’Interno il Prefetto di Genova
Xxxxxx Xxxxxxxx
(Firmato digitalmente a norma di legge)