COMUNE DI TORRITA DI SIENA
COMUNE DI TORRITA DI SIENA
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23.2.2018
2
INDICE
TITOLO I: OGGETTO E FINALITA’
Articolo 1 – Oggetto Articolo 2 – Finalità Articolo 3 – Definizioni
TITOLO II: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI
Articolo 4 – Finalità dei contratti
Articolo 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
Articolo 6 – Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
Articolo 7 – Modalità di scelta del contraente (sponsor) Articolo 8 – Stipulazione del contratto
Articolo 9 - Diritto di rifiuto
TITOLO III: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 10 – Aspetti fiscali Articolo 11 - Verifiche e controlli Articolo 12 - Rinvio
Articolo 13 – entrata in vigore
3
TITOLO I
OGGETTO E FINALITA’
ART. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 della L. n. 449/1997, e s.m.i., all’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed all’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., i criteri e le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati, ONLUS, Associazioni senza fini di lucro, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
ART. 2 – Finalità
1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle sopracitate forme contrattuali, al fine di assicurare l’accertamento dei requisiti di legittimità ai sensi della normativa vigente ed il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l’operato della pubblica amministrazione.
ART. 3 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
• per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
• per “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;
• per “sponsee”: il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
• per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
• per sponsorizzazione finanziaria quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento di altra attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi – è a carico di soggetti diversi;
• per sponsorizzazione tecnica quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento di altra attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi – è a carico di soggetti diversi oppure quella in cui lo
sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, esegue lavori, presta servizi o fornisce beni;
• per “accordo di collaborazione”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.
2. Possono assumere la veste di “sponsor” i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica amministrazione
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno lo scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue assicurazioni ed i consorzi imprenditoriali;
c) le associazioni senza fini di lucro, iscritte all’albo comunale delle associazioni e costituite con atto notarile, la cui finalità statutaria non risulti in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
TITOLO II
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI
Art. 4 – Finalità dei contratti
1. La stipulazione dei contratti oggetto del presente Regolamento deve essere finalizzata esclusivamente a:
a. favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa;
b. assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati
c. realizzare maggiori economie;
2. In particolare, i predetti contratti sono diretti a :
• recuperare risorse per l’Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell’attività del medesimo;
• migliorare gli standard di qualità e l’aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura all’amministrazione comunale;
• supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall’Amministrazione comunale.
ART. 5 – Presupposti e oggetto dei contratti
1. L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il perseguimento di interessi pubblici;
• l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
• il conseguimento di risparmi di spesa;
• il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
2. Le stesse possono essere utilizzare per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale e sportivo, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale, dell’innovazione tecnologica e della formazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione e l’accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico
del bilancio dell’Ente. Resta esclusa l’utilizzazione del contratto di sponsorizzazione e dell’accordo di collaborazione per l’affidamento della gestione di servizi comunali.
4. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire ai medesimi, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche, nonché abbiamo un debito tributario o di altro genere nei confronti dell’Ente
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico od a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,odio o minaccia.
7. Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell’Ente.
ART. 6 – Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica, culturale
1. Ai contratti di sponsorizzazione avente ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili , mobili e delle superficie decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 si applicano, oltre alle norme previste nel presente regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, nel caso in cui la realizzazione dell’intervento sia a cura dello sponsor.
2. Nel caso in cui l’individuazione dell’esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato relativamente alla tipologia dell’intervento.
3. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor del Comune attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere al altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.
4. L’ufficio competente impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e alla esecuzione dei lavori ed esercita i poteri di alta sorveglianza procedurale al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
5. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Sopraintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla-osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene.
ART. 7 - Modalità di scelta del contraente (sponsor)
1. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale con pubblicazione di apposito avviso da pubblicare all’albo e in altri strumenti di comunicazione compreso il sito istituzionale.
3. L’avviso deve indicare almeno:
a) L’oggetto della sponsorizzazione
b) I requisiti di partecipazione alla procedura selettiva
c) Le modalità e il termine per la presentazione delle offerte che non puo’ essere inferiore a 15 giorni;
d) L’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale
e) I criteri di valutazione delle offerte
f) L’eventuale importo minimo a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione
g) L’eventuale diritto di prelazione
h) L’ufficio procedente e il responsabile del procedimento
Scaduto il termine fissato nell’avviso si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l’altro:
- Le dichiarazioni richieste nell’avviso
- L’accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso e nel presente regolamento
- L’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
4. Nell’ipotesi in cui , da parte di un potenziale sponsor, pervenga al comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, il responsabile del servizio competente, sentito il Sindaco o l’assessore competente, valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e deliberata l’opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso da pubblicare con le modalità di cui al precedente comma che preveda, come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a favore dell’originario promotore. Alla pubblicazione dell’avviso segue l’espletamento della selezione.
5. Terminata la procedura di selezione, all’originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune e in questo caso il promotore originario puo’ diventare l’aggiudicatario definitivo.
6. Si puo’ procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione in deroga a quanto previsto al precedente comma 2) nel caso di sponsorizzazione il cui valore sia inferiore a €40.000,00 (iva esclusa), o in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui al comma 2); in casi eccezionali adeguatamente motivati in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o iniziative oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto. In ogni caso l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile del servizio.
ART. 8 – Stipulazione del contratto
1. Il Responsabile formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti.
2. Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’amministrazione.
3. In particolare il contratto deve contenere:
a. denominazione del contraente;
b. oggetto e finalità;
c. gli obblighi assunti rispettivamente dall’Ente e dal soggetto contraente, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela);
d. il diritto del contraente all’utilizzazione degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dall’Ente, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso;
e. la durata del contratto, nonché l’eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
f. la determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione/collaborazione/convenzione; nel caso di operazioni
x. xx eermveuntatutiavlei ,gial rcaonztrieovraiclhoiresmteo; netario di tali operazioni;
g. le verifiche contrattuali e le relative responsabilità;
h. la facoltà dell’ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, e ss.mm.ii.;
i. disposizioni in materia di eventuali controversie e delle spese contrattuali.
4. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 30% al momento della conclusione del contratto e nella misura restante entro 30 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa correlata.
5. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 10.000,00, se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole di cui al D.Lgs. 50/2016.
6. La stipulazione del contratto sostituisce qualunque atto, concessione, comunicazione, autorizzazione o nulla osta di competenza del Comune, richiesti per l’installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare.
7. Per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione.
8.
ART. 9 – Diritto di rifiuto
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli.
2. L’Amministrazione si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga:
• che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
• reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
ART. 10 - Aspetti fiscali
1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune e del concreto vantaggio per l’Amministrazione comunale stessa, nell’ambito della definizione delle intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta di pubblicità.
ART. 11 - Verifiche e controlli
1. La struttura comunale competente per materia accerta la correttezza degli adempimenti convenuti, e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nei relativi contratti.
ART. 12 – Rinvio
1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge ed ai regolamenti comunali applicabili.
ART. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Lo stesso sarà inserito nella sezione Regolamenti del sito istituzionale.