Sentenza della Corte (quinta Sezione) del 10 aprile 2003. Giulia Pugliese contro Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht München - Germania. Convenzione di Bruxelles - Art.5, punto1 -...
Sentenza della Corte (quinta Sezione) del 10 aprile 2003. Xxxxxx Xxxxxxxx contro Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht München - Germania. Convenzione di Bruxelles - Art.5, punto1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligo contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Primo contratto che fissa il luogo di lavoro in uno Stato contraente - Secondo contratto concluso in riferimento al primo ed in esecuzione del quale il lavoratore svolge la propria attività in un altro Stato contraente - Primo contratto sospeso durante l'esecuzione del secondo. Causa C-437/00.
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Keywords
IT
Convenzione di Bruxelles Art.5, punto1
Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligo contrattuale Contratto di lavoro
Original source
Xxxxx nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività Primo contratto che fissa il luogo di lavoro in uno Stato contraente
Secondo contratto concluso in riferimento al primo ed in esecuzione del quale il lavoratore svolge la propria attività in un altro Stato contraente
Primo contratto sospeso durante l'esecuzione del secondo. Summary
Original source
IT
Massima
$$L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività, qualora il primo datore di lavoro, nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, abbia esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse all'esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro. L'esistenza di un tale interesse deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.
qualora il primo datore di lavoro non abbia un tale interesse, l'art. 5, punto 1, della detta Convenzione dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività costituisce il solo luogo di esecuzione di un'obbligazione che possa essere preso in considerazione per determinare il giudice competente.
( v. punti 26, 28, 30, dispositivo 1-2 ) Bibliographic notice
Publication reference
Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-03573 Document number
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:219
Celex-Nr.: 62000CJ0437
Authentic language
Authentic language: tedesco
Dates
Date of document: 10/04/2003
Date lodged: 27/11/2000
Classifications
Subject matter
Brussels Convention of 27 September 1968 - Jurisdiction Brussels Convention of 27 September 1968
Directory of EU case law
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments / Special jurisdiction / Jurisdiction in matters relating to a contract / Jurisdiction in matters relating to a contract – Employment contracts
Miscellaneous information
Author: Corte di giustizia
Country or organisation from which the decision originates: Germania
Form: Sentenza Procedure
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
Judge-Rapportuer: Xxxx
Xxxxxxxx General: Xxxxxx
Observations: Regno Unito, Germania, Commissione europea, EUINST, EUMS
National court:
*A9* Landesarbeitsgericht München, Beschluß vom 11/02/2000 (10 Sa 485/00)
- Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 2000 p.247-251
- Xxxxxxx, Xxxxxx: The European Legal Forum 2001 p.295-298 (D, EN)
- Xxxxxxx, Xxxxxx: The European Legal Forum 2001 p.296-298 (I)
- Xxxxxxx, Xxxxxx: The European Legal Forum 2001 p.295-298 (D, EN)
- Xxxxxxx, Xxxxxx: The European Legal Forum 2001 p.296-298 (I)
Legal doctrine
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Relationship between documents
Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957) Case affecting:
Affects Legal instrument Provision
Interpreta 41968A0927(01) A05PT1
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document
41968A0927(01) A05PT1 N 13 - 30
61992CJ0125 N 16 - 20
61995CJ0383 N 16 - 20
62000CJ0037 N 16 - 20
Document text
Massima Parti
Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo
Parole chiave
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Determinazione - Lavoratore che ha stipulato, uno dopo altro, due contratti con due diversi datori di lavoro, rimanendo il primo contratto sospeso durante l'esecuzione del secondo - Controversia tra il lavoratore e il primo datore di lavoro
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, 1982 e 1989) Massima
$$L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività, qualora il primo datore di lavoro, nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, abbia esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse all'esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro. L'esistenza di un tale interesse deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.
qualora il primo datore di lavoro non abbia un tale interesse, l'art. 5, punto 1, della detta Convenzione dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività costituisce il solo luogo di esecuzione di un'obbligazione che possa essere preso in considerazione per determinare il giudice competente.
( v. punti 26, 28, 30, dispositivo 1-2 ) Parti
Nel procedimento C-437/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Landesarbeitsgericht München (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Xxxxxx Xxxxxxxx e
Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 sopra menzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), LA CORTE (quinta Sezione),
composta dai sigg. X.X.X. Xxxxxx, facente funzione di presidente della quinta Sezione, A. La Pergola, X. Xxxx (relatore), X. xxx Xxxx e X. Xxxxx, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. H.A. Xxxx, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Pugliese, dal sig. X. Xxxxxx, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. X. Xxxxxx, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra X. Xxxxxx, in qualità di agente, assistita dal sig. X. Xxxxxxxxx, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-X. Xxxxxxxx e dal sig. X. Xxxxxxxxxxxx, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Pugliese e della Commissione all'udienza del 13 giugno 2002, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 11 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il 27 novembre seguente, il Landesarbeitsgericht München (Tribunale del lavoro di Monaco), in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di questa Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Pugliese, cittadina italiana residente a Roma, e la società di diritto italiano Finmeccanica SpA, stabilimento Alenia Aerospazio (in prosieguo: la «Finmeccanica»), con sede a Roma, circa il rimborso di talune spese e l'applicazione di taluni provvedimenti disciplinari nell'ambito del contratto di lavoro concluso tra le parti.
Ambito normativo
3 L'art. 5, punto 1, della Convenzione stabilisce:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto;
(...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 Il 5 aprile 1990 la sig.ra Pugliese e la società di diritto italiano Aeritalia Aerospaziale Italiana SpA (in prosieguo: l'«Aeritalia») hanno concluso un contratto di lavoro in base al quale la prima veniva assunta a decorrere dal 17 gennaio seguente in qualità di dipendente della seconda ed assegnata al suo stabilimento di Torino.
5 Il 17 gennaio 1990 la sig.ra Pugliese ha chiesto all'Aeritalia di beneficiare del «regime di aspettativa» a causa del suo trasferimento presso la società di diritto tedesco Eurofighter Jagdflugzeug GmbH (in prosieguo: l'«Eurofighter»), con sede a Monaco (Germania), nella quale l'Aeritalia deteneva una partecipazione di circa il 21%.
6 Con lettera 18 gennaio 1990 l'Aeritalia ha accolto questa domanda a decorrere dal 1° febbraio 1990. L'Aeritalia si è impegnata, in particolare, a pagare i contributi della sig.ra Pugliese a titolo dell'assicurazione volontaria in Italia ed a riconoscerle, al suo ritorno nell'impresa, un'anzianità di servizio corrispondente alla durata della sua attività presso l'Eurofighter. L'Aeritalia si è anche impegnata a rimborsare alla sig.ra Pugliese talune spese di viaggio ed a versarle un'indennità di alloggio o l'equivalente delle sue spese di locazione per la durata della sua attività presso l'Eurofighter.
7 In data 12 e 31 gennaio 1990 la sig.ra Pugliese e l'Eurofighter hanno concluso un contratto di lavoro in base al quale la sig.ra Pugliese era assunta a decorrere dal 1° febbraio 1990. A decorrere da questa data, quest'ultima ha svolto la sua attività a Monaco.
8 Nel 1990 l'Aeritalia è stata acquisita dalla Finmeccanica. Nel 1995 quest'ultima ha comunicato alla sig.ra Pugliese che la sua
«posizione di aspettativa» si sarebbe conclusa il 29 febbraio 1996. In seguito a ripetute richieste della sig.ra Pugliese, la Finmeccanica ha accettato di prolungare il suo distacco presso l'Eurofighter sino al 31 giugno 1998, ma ha rifiutato di continuare ad effettuare il rimborso delle sue spese di viaggio e di alloggio a decorrere dal 1° giugno 1996.
9 La sig.ra Xxxxxxxx, non avendo ottemperato alla richiesta della Finmeccanica di presentarsi il 1° luglio 1998 nel suo stabilimento di Torino per ivi riprendere la sua attività, è stata oggetto di provvedimenti disciplinari.
10 Il 9 febbraio 1998 la sig.ra Pugliese ha presentato dinanzi all'Arbeitsgericht München un ricorso mirante ad ottenere dalla Finmeccanica il rimborso delle sue spese di locazione a decorrere dal 1° giugno 1996 e delle sue spese di viaggio a decorrere dal
secondo semestre 1996. Essa ha ulteriormente completato la sua domanda contestando i provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti.
11 Con sentenza 19 aprile 1999 l'Arbeitsgericht München ha respinto il ricorso dichiarandosi incompetente.
12 Su appello della sig.ra Pugliese, il Landesarbeitsgericht München, ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della Convenzione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se in una causa tra una cittadina italiana ed una società di diritto italiano con sede in Italia, vertente su un contratto di lavoro tra esse stipulato e che stabilisca Torino come luogo di lavoro, sia Monaco di Baviera il luogo in cui, a norma dell'art. 5, punto 1, seconda frase, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, quando, su richiesta della lavoratrice, il contratto di lavoro venga fin dal suo inizio provvisoriamente sospeso per aspettativa ed in tale periodo la lavoratrice svolga un'attività lavorativa per una società di diritto tedesco presso la sede di questa in Monaco di Baviera con il consenso del datore di lavoro italiano, ma sulla base di un autonomo contratto di lavoro, per la durata del quale il datore di lavoro italiano si impegna a mettere a disposizione un alloggio in Monaco di Baviera ovvero ad accollarsi le spese relative a tale alloggio, nonché a sostenere le spese per due viaggi all'anno da Monaco di Baviera al paese di origine.
2) Nel caso in cui la questione sub 1) venisse risolta in senso negativo, se la lavoratrice - nell'ambito di una controversia con il suo datore di lavoro italiano scaturente dal contratto di lavoro e diretta ad ottenere il pagamento delle spese di affitto e delle spese per i due viaggi all'anno nel paese di origine - possa invocare come foro competente quello del luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, prima frase, della Convenzione di Bruxelles».
Sulla prima questione
13 In via preliminare, occorre rilevare che la situazione su cui deve pronunciarsi il giudice del rinvio riguarda il caso in cui un lavoratore ha concluso successivamente due contratti di lavoro con due datori di lavoro differenti e il primo datore di lavoro è pienamente a conoscenza della conclusione del secondo contratto ed ha acconsentito alla sospensione del primo contratto. Il giudice del rinvio intende accertare se, in qualità di giudice tedesco, esso sia competente a pronunciarsi su una controversia tra il dipendente ed il primo datore di lavoro nel caso in cui il dipendente ha svolto la sua attività per il secondo datore di lavoro in Germania, mentre il contratto concluso con il primo datore di lavoro fissava il luogo di lavoro in Italia.
14 In tale contesto il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 5, punto 1, seconda parte di frase, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro possa essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività nell'ambito del suo contratto con il primo datore di lavoro.
15 Per risolvere tale questione, occorre ricordare, in via preliminare, la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione allorché la controversia riguarda un contratto individuale di lavoro.
16 In primo luogo, da questa giurisprudenza risulta che, quando si tratta di questo tipo di contratti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, previsto dalla menzionata disposizione della Convenzione, deve essere determinato secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della Convenzione (v., in particolare, sentenze 16 luglio 1993, causa X-000/00, Xxxxx XXX, Racc. pag. I-4075, punti 10, 11 e 16; 9 gennaio 1997, causa X-000/00, Xxxxxx, Racc. pag. I-57, punti 12 e 13, e 27 febbraio 2002, C-37/00, Xxxxx, Racc. pag. I-2013, punto 38). La Corte ha infatti sottolineato che tale interpretazione autonoma è l'unica che possa garantire l'applicazione uniforme della Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti, evitando, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, ed a potenziare la tutela giuridica delle persone residenti nella Comunità, permettendo sia all'attore di identificare facilmente il giudice che può adire sia al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenze sopra menzionate Mulox IBC, punto 11, e Xxxxxx, punto 13).
17 In secondo luogo, la Corte ritiene che la norma sulla competenza speciale contenuta nell'art. 5, punto 1, della Convenzione si giustifichi per l'esistenza di un nesso particolarmente stretto, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'utile organizzazione del processo, fra la controversia ed il giudice chiamato a conoscerla e che il giudice del luogo dove va eseguita l'obbligazione del lavoratore di svolgere l'attività pattuita è il più idoneo a dirimere le liti eventualmente sorte dal contratto di lavoro (v., in particolare, sentenze sopra menzionate Mulox IBC, punto 17; Xxxxxx; punto 16, e Xxxxx, punto 39).
18 In terzo luogo, la Corte constata che, in materia di contratti di lavoro, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore, e che tale tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto proprio in tale luogo il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (sentenze sopra menzionate Mulox IBC, punti 18 e 19; Xxxxxx, punto 17, e Xxxxx, punto 40).
19 Da ciò la Corte ha dedotto che l'art. 5, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenze sopra menzionate Mulox IBC, punto 20; Xxxxxx, punto 15, e Xxxxx, punto 41). Essa ha precisato che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (sentenze sopra menzionate Mulox IBC, punto 26; Xxxxxx, punto 123, e Xxxxx, punto 58).
20 La presente causa si distingue da quelle che hanno dato luogo alle sentenze sopra menzionate Mulox IBC, Xxxxxx e Xxxxx in quanto, durante il periodo di cui trattasi nella causa principale, l'attività esercitata dalla sig.ra Pugliese è stata svolta in un solo luogo. Tuttavia, questo luogo non è quello determinato dal contratto di lavoro concluso con il datore di lavoro convenuto nella
causa principale, ma un luogo diverso, determinato da un altro contratto di lavoro concluso con un altro datore di lavoro.
21 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte concordano nel riconoscere che la questione se il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un datore di lavoro possa essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione in una controversia relativa ad un altro contratto di lavoro dipende dalla misura in cui questi due contratti sono collegati.
22 Per quanto riguarda le condizioni che questo legame deve soddisfare, esse devono essere determinate tenendo conto degli obiettivi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, quali sono stati definiti dalla giurisprudenza menzionata ai punti 16-19 della presente sentenza. Anche se questa giurisprudenza non può essere integralmente trasposta nella causa in oggetto, essa rimane tuttavia pertinente laddove sottolinea che l'art. 5, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato in modo da evitare la moltiplicazione dei fori competenti, da consentire al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato e da garantire un'adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole.
23 I primi due obiettivi comportano che, allorché un lavoratore è legato a due datori di lavoro diversi, il primo datore di lavoro può essere citato dinanzi al Tribunale del luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività per il secondo datore di lavoro solo allorché il primo datore di lavoro ha esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse all'esecuzione della prestazione che il lavoratore fornirà al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest'ultimo.
24 Il terzo obiettivo comporta che l'esistenza di questo interesse non deve essere verificata in senso stretto, sulla base di criteri formali ed esclusivi, ma deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie. Fra gli elementi pertinenti possono figurare in particolare:
- il fatto che la conclusione del secondo contratto sia stata prevista all'atto della conclusione del primo,
- il fatto che il primo contratto sia stato modificato in considerazione della conclusione del secondo contratto,
- il fatto che esista un rapporto organico o economico tra i due contratti,
- il fatto che esista un accordo tra i due datori di lavoro che preveda un ambito per la coesistenza dei due contratti,
- il fatto che il primo datore di lavoro conservi un potere di direzione sul lavoratore,
- il fatto che il primo datore di lavoro possa decidere circa la durata dell'attività del lavoratore presso il secondo datore di lavoro.
25 Spetta al giudice nazionale valutare, in considerazione di questi elementi o di altri elementi pertinenti, se le circostanze della causa principale consentano di constatare l'esistenza di un interesse del primo datore di lavoro all'esecuzione della prestazione fornita in Germania dalla sig.ra Pugliese nell'ambito del contratto di lavoro concluso con il secondo datore di lavoro.
26 Occorre comunque risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 5, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, in una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività, qualora il primo datore di lavoro, nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, abbia esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse all'esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest'ultimo. L'esistenza di un tale interesse deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.
Sulla seconda questione
27 Con tale questione, il giudice del rinvio intende accertare se, nel caso in cui non fosse competente come giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, esso possa derivare la sua competenza da un altro elemento. Xxxx chiede in sostanza se l'art. 5, punto 1, prima parte della frase della Convenzione debba essere interpretato nel senso che, in materia di contratti individuali di lavoro, il luogo di esecuzione di un'obbligazione diversa da quella del lavoratore di svolgere la sua attività, quale l'obbligo del datore di lavoro di pagare spese di locazione in un altro paese e di viaggio verso il paese di origine, possa giustificare la sua competenza.
28 Occorre risolvere tale questione soltanto qualora, in base ad una valutazione globale delle circostanze della causa principale, il giudice nazionale non possa constatare l'esistenza di un interesse del primo datore di lavoro all'esecuzione in Germania della prestazione fornita dalla sig.ra Pugliese nell'ambito del secondo contratto di lavoro concluso con l'Eurofighter.
29 Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 19 della presente sentenza che, in una controversia avente origine da un contratto di lavoro, il solo obbligo da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione è quello del lavoratore di svolgere l'attività convenuta con il datore di lavoro.
30 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 5, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività costituisce il solo luogo di esecuzione di un'obbligazione che possa essere preso in considerazione per determinare il giudice competente.
Decisione relativa alle spese Sulle spese
31 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesarbeitsgericht München con ordinanza 11 febbraio 2000, dichiara:
1) L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia tra un lavoratore ed un primo datore di lavoro, il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività, qualora il primo datore di lavoro, nei confronti del quale gli obblighi del lavoratore sono sospesi, abbia esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto, un interesse all'esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest'ultimo. L'esistenza di un tale interesse deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso di specie.
2) L'art. 5, punto 1, della detta Convenzione deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo in cui il lavoratore svolge la sua attività costituisce il solo luogo di esecuzione di un'obbligazione che possa essere preso in considerazione per determinare il giudice competente.
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EUR-Lex